CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
a) per “Amministrazione”, il Comune di Castelfranco di Sotto quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
c) per “Appaltatore” o “Impresa aggiudicataria” o “Aggiudicatario” o "Broker", l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come Appaltatore;
e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, anche nella predisposizione dei capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati dall’Amministrazione.
Nell’espletamento del servizio rientrano anche le seguenti prestazioni:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente;
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Ente con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi (a titolo informativo, al momento l'Ente non dispone del servizio di supporto alla gestione sinistri di responsabilità civile sotto franchigia attualmente di € 7.000,00 - che viene direttamente gestito dall'Ente).
ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che il Comune di Castelfranco di Sotto intende affidare alla gestione del broker è di circa euro 259.212,12.
Il servizio non comporterà oneri finanziari diretti per l’Amministrazione, in quanto la prestazione sarà remunerata secondo consolidata prassi del mercato, tramite le compagnie assicuratrici in base alle provvigioni da esse riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica.
Il valore presunto del contratto è stimato € 22.816,96 determinato dalla somma della provvigioni calcolate sui premi annuali delle polizze assicurative in corso.
Considerata la natura delle prestazioni richieste, non sono rilevabili i rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 5° del D. Lgs 81/2008, tali per cui risulti necessaria la redazione del DUVRI, né pertanto sono previsti oneri sulla sicurezza destinati all’abbattimento/riduzione di tali rischi Interferenziali.
L’entità economica del presente appalto (importo contrattuale) verrà determinata applicando sull’importo dei premi lordi delle compagnie assicuratrici le percentuali di provvisione in misura fissa offerte dall’Appaltatore in sede di gara.
L’importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dall’Amministrazione committente.
Nel rispetto dei limiti sopra specificati relativi alla variazione dell’importo contrattuale, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker in sede di gara, e troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo affidamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l’ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Nell’importo contrattuale sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d’appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico dei broker, nonchè quelli che saranno offerti come servizi aggiuntivi /migliorativi in sede di gara.
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento in oggetto decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2022. Il committente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, l’opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.
L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione del Broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di Brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
ART. 5 – PRESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le prestazioni offerte nel progetto tecnico qualitativo offerto in sede di gara per l’esecuzione del servizio ed eventuali servizi aggiuntivi connessi all’oggetto dell’appalto.
L'aggiudicatario è responsabile nel caso in cui non segnali e non dimostri di aver esperito ogni azione atta alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell’Amministrazione, di governo e di gestione competenti. Risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto.
L'aggiudicatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:
- esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi del presente capitolato prestazionale;
- messa a disposizione al Comune di Castelfranco di Sotto di ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- relazionare al Comune di Castelfranco di Sotto su ogni trattativa condotta, convenendo che la decisione finale debba in ogni caso spettare al Comune medesimo; L’Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
ART. 6 - REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO
E’ fatto obbligo all’Impresa di nominare un responsabile operativo, indicandone il nominativo nell'offerta di gara.
Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente alle prestazioni previste nel presente Capitolato prestazionale. Dovrà essere reperibile in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13,30 e dalle 14.30 alle 17.30 e dovrà garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente previste.
Tale figura dovrà essere iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005.
L’Impresa dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.
ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
E’ vietato il sub appalto del servizio di brokeraggio. Eventuali servizi aggiunti potranno essere affidati a soggetti terzi (società, professionisti, studi professionali, ecc..).
ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
La risoluzione del contratto ed il recesso del medesimo vengono disciplinati ai sensi dell'art. 108 e 109 del Codice degli appalti. Costituisce immediata risoluzione di diritto la cancellazione a qualsiasi titolo dal Registro degli intermediari assicurativi art. 109 del DLgs. n. 209/2005. In caso di risoluzione/recesso saranno addebitati all'aggiudicatario gli oneri derivanti da danni causati.
ART 9 - PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE
L’Amministrazione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell’inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente o nell’offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nell’eventualità di applicazione di penali per un importo di oltre € 3.000,00 o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell’esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indenni6tà e compenso all'aggiudicatario.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
Atteso l’importo dell’affidamento inferiore ad €. 40.000,00= l’aggiudicatario è esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia definitiva ai sensi dell’art 103 comma 11 del D. LGS 50/2016.
ART 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il fornitore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare all’Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei premi assicurativi;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane s.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
Il Fornitore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
L’Ente ha l’obbligo, sancito dal comma 9, dell’art. 3 della legge 136/2010, di verificare che nei contratti sottoscritti dal fornitore con gli eventuali subappaltatori ed i subfornitori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Al fine di permettere all’Ente di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010, il Fornitore dovrà procedere, in caso di subaffidamenti, all’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, dal legale rappresentante della stessa Impresa e degli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla prestazione in oggetto, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari in relazione al contratto stipulato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto all’Amministrazione.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.
Art. 13 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l’accordo depositato all’ufficio contratti al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile. Il Fornitore è, pertanto, designato dal Comune di Castelfranco di sotto quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle parti e allegato in calce. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi
ART 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile settore n.2- Finanze e Contabilita’ del Comune di Castelfranco di Sotto;
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’aggiudicatario del servizio. La stazione appaltante si riserva espressamente di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.LGS. n. 50/2016, qualora la mancata esecuzione delle prestazione, determinasse un grave danno all'interesse pubblico.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente capitolato è competente il foro di Pisa.
ART. 17 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.