ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
PER I SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E CURA DEL VERDE
DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA .
Lotto
INDICE
Art. 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni Errore. Il s
Art. 2 Oggetto Errore. Il s
Art. 3 Durata Errore. Il s
Art. 4 Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Concedente Errore. Il s
Art. 5 Attività e obblighi di servizio del Concedente Errore. Il s
Art. 6 Corrispettivi del servizio Errore. Il s
Art. 7 Fatturazione e pagamenti Errore. Il s
Art. 8 Assicurazione. Errore. Il s
Art. 9 Limiti della cedibilità del contratto. Errore. Il s
Art. 10 Facoltà di cessione del contratto da parte della concedente. Errore. Il s
Art. 11 Oneri fiscali e spese contrattuali accessorie Errore. Il s
Art. 12 Controlli e penali. Errore. Il s
Art. 13 Trasparenza dei prezzi Errore. Il s
Art. 14 Cauzione Errore. Il s
Art. 15 Obbligo di riservatezza Errore. Il s
Art. 16 Risoluzione Errore. Il s
Art. 17 Recesso Errore. Il s
Art. 18 Cessione del credito Errore. Il s
Art. 19 Subappalto Errore. Il s
Art. 20 Foro competente Errore. Il s
Art. 21 Consenso al trattamento dei dati Errore. Il s
Art. 22 Condizioni risolutive espresse Errore. Il s
Art. 23 Clausola finale Errore. Il s
SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E CURA DEL VERDE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA
LOTTO DI RIFERIMENTO N.
AMA Soluzioni Integrate S.r.l., società del Gruppo AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma (00146), Italia, vicolo Xxxxxx snc, telefono n. 06/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona dell’Amministratore Delegato, Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del (nel seguito, per brevità, anche “AMA Soluzioni Integrate S.r.l.”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Concedente”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Concedente”)
PREMESSO
a) che AMA Soluzioni Integrate S.r.l., Società a capitale interamente pubblico di AMA S.p.A., svolge per il Comune di Roma e per altri Comuni del Lazio tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, sanificazione e cura del verde;
b) che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA Disinfestazioni n. 3 del 27 maggio 2011 è stata deliberata l’indizione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’acquisizione di
servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, sanificazione e cura del verde da effettuarsi nel territorio del Comune di Roma, suddiviso in cinque lotti;
c) che AMA Disinfestazioni, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha demandato ad AMA S.p.A., come previsto dal contratto di servizio tra le due società, l’attività di individuazione dei fornitori per l’acquisizione dei summenzionati servizi attraverso procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. del ;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto della procedura di cui sopra a tal fine indetta da AMA Soluzioni Integrate S.r.l e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nonché nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA Soluzioni Integrate S.r.l nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” Capitolato Speciale con relativi allegati, l’Allegato “B” Offerta Tecnica e l’Allegato “C” Offerta Economica;
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto;
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli allegati del presente atto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente, con particolare riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e relativi decreti correttivi) e al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
c) dal Regolamento dei Contratti di AMA Soluzioni Integrate S.r.l.;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della procedura di cui in premessa prodotti da AMA Soluzioni Integrate S.r.l. prevarranno sugli atti e documenti tutti della procedura di cui in premessa presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA Xxxxxxxxx Integrate S.r.l..
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA Soluzioni Integrate S.r.l., Società a capitale interamente pubblico del Comune di Roma, partecipata da AMA S.p.A.;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Capitolato Speciale e relativi allegati: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “le Parti”);
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, i servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione,
sanificazione e cura del verde relativamente al Comune di Roma ed altri Comuni del Lazio.
con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire i servizi oggetto del contratto, nella misura di volta in volta richiesta da AMA, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro ,00 ( ), IVA esclusa.
2. Il servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale e relativi allegati (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. AMA, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
4. AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
5. Il servizio oggetto del presente Contratto non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare lo stesso servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
6. AMA, infine, si riserva la facoltà di disporre varianti in corso di esecuzione del Contratto, ferme restando le condizioni e termini contrattuali, anche ai sensi degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con le cadenze riportate nel Capitolato speciale e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
2. AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto di ulteriori 18 (diciotto) mesi, nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, eventualmente aumentato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, nei relativi allegati, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
12. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
a) eseguire la prestazione dettagliata nel Capitolato Speciale, con i mezzi e le attrezzature indicate nel Capitolato Speciale medesimo e nell’Offerta Tecnica, aventi le caratteristiche ivi indicate, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Allegati e negli atti di gara;
b) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA;
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
Articolo 5
Modalità e termini di esecuzione del contratto
1. Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa e nell’Offerta Economica, in ogni caso uniformandosi alla normativa vigente.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi richiamati nel presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 6 Controlli e Collaudi
AMA Soluzioni Integrate S.r.l. si riserva la facoltà di eseguire controlli amministrativi ai sensi della Legge 55/90 oltre ai controlli tecnici nella sede del cantiere di lavoro.
Articolo 7 Referente incaricato
1. Tutte le comunicazioni da parte degli organi di controllo di AMA, quale interfaccia ufficiale per la gestione del contratto, secondo le prescrizioni sopracitate e indicate nel Capitolato Speciale dovranno essere inviate a: tel fax e.mail: ;
Articolo 8 Corrispettivi della prestazione
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da AMA per le prestazioni contrattuali, sono indicati nell’Offerta Economica, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per un periodo di 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto.
5. Al termine del predetto periodo AMA riconoscerà al Fornitore gli adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivi decreti corretti per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nelle Schede Tecniche.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al numero di ordinativo assegnato da AMA, nonché il dettaglio della fornitura, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
Fil. di , IBAN: . Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore
del Fornitore oggetto del bonifico.
4. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
Sig. , , Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
5. (Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore)Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
6. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito
7. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed
impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA Soluzioni Integrate S.r.l. potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
Articolo 10 Penali
1. Con riferimento agli obblighi del Fornitore di cui al Capitolato Speciale, ad insindacabile giudizio di AMA Soluzioni Integrate S.r.l. , valutate le circostanze, saranno applicate le seguenti penali per le seguenti inadempienze rilevate:
• numero delle persone in servizio ed orario: in caso di difformità sul numero di persone presenti, sarà applicata una penale pari a € 400,00 per ogni operatore mancante;
• conformità del vestiario (tuta da lavoro x xxxxxxx lavori per conto AMA Soluzioni Integrate S.r.l. e tesserino di riconoscimento) e dei DPI: per ogni inadempienza € 80,00;
• giudizio sul livello del servizio: qualora venga riscontrato una attività non prevista e/o difforme da quanto stabilito dalla IS 01 sarà applicata una penale pari a € 400,00;
• rispetto degli orari: gli orari devono essere sempre rispettati (salvo diverse disposizioni di AMA Soluzioni Integrate S.r.l. ). In caso contrario sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni servizio;
• dotazione delle attrezzature e mezzi: qualora venga riscontrata la carenza di attrezzature o la assenza dei mezzi, sarà applicata una penale pari a € 200,00;
• gestione dei mezzi e/o attrezzature forniti da AMA Soluzioni Integrate S.r.l. : in caso di danni a mezzi e/o attrezzature forniti direttamente da AMA Soluzioni Integrate S.r.l. ed imputabili ad incuria del personale del Concedente, verrà applicata una penale pari all’importo del danno causato;
• per ogni infrazione giornaliera rilevata per mancata installazione o fornitura d’attrezzatura idonea alla segnalazione o delimitazione dell’area di cantiere nonché la mancanza dei presidi personali di sicurezza da parte degli operatori, sarà immediatamente sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 300,00.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti allegati; in tali casi AMA applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati da AMA al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ( / ), costituita con polizza n. emessa dalla
.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate
– previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, nei seguenti casi:
a) grave inadempienza o significativa difformità della prestazione, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni;
b) il ripetersi, nel corso dell’anno solare, di almeno 3 (tre) inadempienze debitamente contestate;
c) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, ai sensi del precedente art. 10, comma 16;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei AMA, ai sensi del precedente articolo 11;
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 15;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro AMA, ai sensi del successivo articolo 16;
h) negli altri casi di cui agli articoli 9 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Condizioni risolutive espresse).
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di AMA S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
Articolo 14 Recesso
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle forniture, purché effettuate
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
In caso di recesso di AMA ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Fornitore ha stipulato una adeguata copertura assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto e prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore
si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 17
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 19 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
,
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad AMA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso AMA, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AMA non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, AMA procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 14.
12. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’articolo 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet: .
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che la Società, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del
D.P.R. 445/2000;
e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano una limitazione o un divieto nella commercializzazione e/o utilizzazione del Veicolo oggetto del Contratto;
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet della AMA e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 27 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,
qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.P.A.. IL FORNITORE
Il Dirigente
Il sottoscritto , nella qualità di Titolare/Amministratore delegato/impresa mandataria capogruppo del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: Articolo 2 Oggetto, Articolo 3 Durata, Articolo 4 Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 5 Servizio di consegna dei Veicoli e collaudo, Articolo 6 Corsi di addestramento – Servizio di manutenzione “Full Service” e livelli di servizio sulla disponibilità giornaliera dei Veicoli, Articolo 7 Referente incaricato, Articolo 8 Corrispettivi della fornitura, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione, Articolo 14 Recesso, Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile, Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore, Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto, Articolo 19 Subappalto, Articolo 20 Foro competente, Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 23 Trasparenza, Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 25 Condizioni risolutive espresse, Articolo 26 Codice Etico, Articolo 27 Clausola finale.
Roma, lì / / IL FORNITORE