CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO DI GARA
CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO CASA DI RIPOSO “X. XXXXXXXXX”-ROCCARASO-
Art. 1 - Oggetto della concessione
L’Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila affida in concessione la gestione della Casa di Riposo X. Xxxxxxxxx, sita nel Comune di Roccaraso.
2 Oggetto del servizio
La cura e la riabilitazione delle persone anziane ospitate si realizza attraverso programmi che prevedono prestazioni sanitarie ed assistenziali integrate tra loro, che valorizzino la persona anziana e agiscano sulla sua globalità coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità secondo le indicazioni della normativa vigente, con particolare cura alla predisposizione, per ogni singolo ospite, del Piano di Assistenza Individualizzato ( PAI).
Rappresentano obiettivi qualificanti della struttura:
- La cura della persona
- il mantenimento delle capacità e delle autonomie della persona
- l'attenzione alla rete dei rapporti già esistenti e/o da favorire
- la sistematica ricerca di collaborazioni con le famiglie degli ospiti.
Per ogni ospite dovrà essere predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) anche in collaborazione con i Servizi Sociali di riferimento del territorio di provenienza.
Suddetta struttura fornisce ospitalità alle persone anziane, assicurando oltre le prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonchè servizi specifici a carattere socio assistenziale. Il servizio Casa di Riposo dovrà funzionare ventiquattro ore su ventiquattro e per tutto l'arco dell'anno
Art. 2 - Descrizione della struttura
La struttura è ubicata nel centro del Comune di Roccaraso, l'immobile è articolato su tre livelli . La distribuzione degli ambienti è così definita:
Portineria, segreteria, cucina e mensa piano terra;
camere utenti, ambulatorio medico-infermieristico e stanza polifunzionale primo piano; camere utenti secondo piano;
camere per personale piano terzo non raggiungibile attraverso ascensore;
La struttura è autorizzata per ospitare in massimo di 19 ospiti per la casa di riposo.
Art. 3 - Durata della Concessione
La durata della concessione è di 36 mesi e con possibilità di rinnovo, non tacito, qualora ricorrano le condizioni necessarie e la normativa vigente al momento del rinnovo lo consenta.
Art. 4 - Arredi e attrezzature della Casa di Riposo per anziani
Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e all'efficienza della struttura, dell'arredamento e delle attrezzature consegnate.
Per le attrezzature e gli arredi già presenti, si dovrà provvedere alla loro sostituzione in caso di usura; dei medesimi verrà redatto apposito inventario.
Eventuali integrazioni della tipologia per quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi sono poste in capo al concessionario, in relazione ad integrazione delle presenze.
Art. 5 - Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria) finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente tra l'Asp e il Concessionario. L'Asp si farà carico direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario.
Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell’immobile da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al concedente.
Art. 6 - Manutenzione ordinaria
Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Nella manutenzione ordinaria rientrano: - manutenzione degli impianti e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà. - L’impianto di riscaldamento è autonomo. Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii., a darne comunicazione all' Asp ed a richiedere le visite periodiche di legge all’Ente competente; - tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura ogni due anni; - derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazioni da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne; - manutenzione delle aree pertinenziali alla struttura pulite e sgombre da ogni sorta di materiali; si dovrà provvedere al taglio periodico dell’erba. - La manutenzione dell’intera area è a carico del Concessionario. - effettuazione dei controlli e la manutenzione dei dispositivi antincendio;
- raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della casa di riposo; - raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri; - manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature ( ed eventuale sostituzione in caso di usura). Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Per garantire la corretta gestione della medesima il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata. Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell'art.4 del DPR 412/93.
Art. - 7 Consegna e riconsegna della struttura
L' Asp si impegna a consegnare al Concessionario l’edificio in condizioni di idoneità strutturale per operare, secondo le prescrizioni di legge, relative al funzionamento delle case di riposo secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, nonché fornito di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività residenziali e semiresidenziali. A seguito della sottoscrizione del contratto di concessione verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna. Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso
venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario solleva l’Asp da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. Alla scadenza della gestione il Concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d’uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d’uso. La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il Concessionario.
Art. 8 – Funzionamento
La Residenza per Xxxxxxx ha un funzionamento permanente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno.
Art. 9 – Canone a carico del Concessionario
L’importo annuale del canone che il Concessionario dovrà versare al concedente è stabilito nella misura che sarà determinata dall’offerta presentata in sede di gara. Il canone è costituito dalla seguente componente: 1. corrispettivo per la concessione del servizio (canone di concessione). L’importo a tal fine offerto in sede di gara terrà conto della situazione attuale: 19 posti utilizzabili e 13 posti utilizzati .
Art. 10 - Piani Assistenziali Individualizzati ( PAI )
Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare almeno mensilmente, nonché un fascicolo sanitario assistenziale da aggiornare giornalmente, anche con la collaborazione del personale medico incaricato. I piani assistenziali individualizzati (PAI) relativi agli ospiti della Casa di riposo per anziani devono prevedere tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle capacità specifiche di ogni singola persona e all'integrazione della casa di riposo per anziani nella vita sociale del territorio in cui è ubicata.
Art.11 - Servizi socio-sanitari-assistenziali
Le esigenze di carattere sanitario e socio assistenziale degli ospiti vengono garantite mediante i servizi del territorio aperti alla generalità dei cittadini. I servizi che il Concessionario deve erogare hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene, alimentazione, riposo ecc..) e di tutela, di recupero psicofisico e di mantenimento delle capacità residue. Debbono inoltre tendere a salvaguardare l’autonomia dell’ospite, a
stimolarne al massimo l’autosufficienza ed essere finalizzati al recupero ed al mantenimento della capacità funzionale della persona. Sono previsti:
• servizio sanitario assistenziale con operatori socio sanitari e addetti all’assistenza 24 ore su 24, che presteranno le cure sanitarie necessarie, provvederanno all’igiene, all’alimentazione ed al rapporto con i familiari;
• servizio infermieristico con infermieri professionali che devono garantire la loro prestazione per la somministrazione dei farmaci.
• servizi di lavaggio della biancheria e le prestazioni di barbiere, parrucchiere e pedicure.
Art. 12 - Tipologia del personale
La Casa di Riposo per Xxxxxxx dovrà prevedere un organico di operatori socio sanitari/ausiliari. Il personale dovrà essere calcolato in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, all'organizzazione alla gestione delle attività e precisamente:
a) personale per assicurare i servizi generali (cucina, lavanderia e pulizie), qualora non esternalizzati;
b) personale infermieristico;
c) personale assistenziale (OSS) in base ai parametri regionali;
d) personale riabilitativo in base ai parametri regionali (fisioterapista, logopedista e psicologo); e) personale dell’area sociale secondo i parametri regionali.
E’ richiesta la presenza di un operatore (operatori socio-sanitari e/o infermieri professionali/ausiliari) nell’orario notturno. Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono operare in sostituzione del personale della casa di riposo per anziani. Il Concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente. Il Concessionario, nell’espletamento dei ridetti servizi, si avvarrà senza alcun onere a proprio carico dell’opera lavorativa di n. 1 dipendente di ASP n. 2. Cat. B, qualifica O.S.S., 36 ore settimanali. Quest’ultima svolgerà la propria attività lavorativa per conto di ASP n. 2 anche al fine di garantire all’Azienda un controllo costante sull’andamento e sulla qualità dei servizi di assistenza alla persona che saranno gestiti ed offerti dall’aggiudicatario. Tale unità lavorativa resta inquadrata nell’ambito della dotazione organica ASP n. 2 e soltanto da questa potrà ricevere direttive e prescrizioni datoriali ma a cui comunque verrà impartita la prescrizione di coordinarsi ed integrarsi con il personale dell’aggiudicatario. Più segnatamente, viene previsto un modello di confronto permanente tra il legale rappresentante dell’aggiudicatario, o suo delegato,
e la direzione della struttura Asp al fine di coordinare il lavoro del personale dell’aggiudicatario e dell’unità lavorativa Asp e ciò soprattutto in relazione alle turnazioni orarie.
Art. 13 - Gestione del personale
Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all’utilizzo. Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali. Sono a carico del Concessionario eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008. Il Concessionario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti garantendo la loro formazione e l’aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati. Tutte le ore di formazione obbligatorie (D. Lgs. n. 81/2008, privacy) quelle previste dal capitolato e quelle proposte dal Concessionario in sede di gara dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro. Il Concessionario, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale. Il personale di servizio che sarà fidato e tale per probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell’attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
Art. 14 - Norme a tutela dei lavoratori
Per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il
Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili, qualora previsto dai contratti in essere.
Il Concessionario solleva L' ASP da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa della struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo ogni trimestre all' Asp le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.). Il corrispettivo dovuto da Asp all’aggiudicatario è subordinato alla presentazione del Durc. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l' Asp segnalerà la situazione al competente ispettorato del lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l' Asp provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Concessionario entro due mesi, verranno applicate le sanzioni previste dal presente capitolato. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all' Asp, entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Il Concessionario riconosce che l’Asp risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell' Amministrazione concedente. Il Concessionario solleverà l’Asp da qualsiasi obbligo e
responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Servizi alberghieri
Gli ospiti devono usufruire di un servizio vitto, di un servizio lavanderia e di un servizio di pulizia delle camere, nell’ambito di un modello di gestione che sia elastico e flessibile a tal punto da consentire la soddisfazione di eventuali richieste od esigenze specifiche.
Il Concessionario potrà pertanto organizzarsi in tal senso, con possibilità, ad esclusione dei servizi assistenziali, sanitari e di cura alla persona, di rivolgersi a privati esterni, attraverso il ricorso al subappalto con le modalità stabilite dalla legge. Il Concessionario avrà cura di rendere note dettagliatamente le caratteristiche dei diversi servizi. Per quanto riguarda il vitto, i pasti dovranno essere serviti in orari opportuni, indicativamente dalle 11.30 alle 12.30 il pranzo, e dalle 18.30 alle 19.30 la cena (indicativamente). Il menù dovrà essere adeguato ai bisogni dell’ospite e tener conto di prescrizioni dietetiche; dovrà includere la possibilità di scegliere tra più portate, dovrà essere completato da frutta o dessert, bevande (anche queste a scelta con possibilità di scegliere tra vino, acqua e bibite varie), con pane e/o grissini a scelta, sia a pranzo che a cena, dovrà variare giornalmente (sostituzione delle portate), e preferire piatti caldi d’inverno e piatti freschi d’estate. Il Concessionario dovrà aver cura di controllare che le materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi siano di prima qualità, e che i cibi vengano preparati secondo le norme vigenti in materia di preparazione degli alimenti. Le tabelle dietetiche dovranno essere approvate dai servizi competenti dell’ASL. La quantità del vitto dovrà essere congrua e in grado di soddisfare le esigenze alimentari dell’ospite. Per tutte le ulteriori disposizioni del servizio si rimanda ai successivi articoli del presente capitolato.
Art. 16 - Sezioni parzialmente autosufficienti e non autosufficienti
Per l’individuazione dei cittadini da inserire nella Casa di Riposo per Xxxxxxx, il Concessionario opererà in collaborazione con il servizio sociale competente, con il medico di fiducia dell'assistito, integrato da apporti specialistici. L’assegnazione del posto è definitiva a meno che l’anziano, o la sua famiglia, decidano diversamente; nel qual caso la rescissione del contratto da parte dell’ospite può avvenire in qualunque momento. Nell’ipotesi in cui l'ospite, entrato quale autosufficiente, non sia più tale, sarà cura del medico di base verificare la compatibilità dell’utente ai servizi erogati dalla Casa di Riposo. In caso di assistenza specialistica, questa verrà richiesta al SSN, a cura e carico degli ospiti o da chi sarà obbligato per essi. La prescrizione e l'acquisto di medicinali eventualmente occorrenti comprese le spese relative alla quota di competenza (ticket) saranno a carico degli ospiti. Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza
massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione. L' Asp non ha obbligo alcuno di reperimento degli ospiti, né si intende ad esso demandato obbligo alcuno di garantire la piena fruibilità della struttura. Inoltre, al Concessioanrio si applicano le norme previste nella Carta servizi Asp2 ove non incompatibili con le disposizioni del bando, del capitolato e del disciplinare
Art. 17 - Norme particolari per gli autosufficienti
La Sezione per autosufficienti si propone l’obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani, fornendo prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza fornendo loro tutti i servizi di assistenza e di protezione alla persona della persona, comprensivi di vitto e di lavanderia. Il Concessionario deve garantire un servizio di assistenza agli ospiti di 24 ore su 24 per l’intera settimana e per tutto l’anno, nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti, così come previsto dalla normativa regionale
Art. 18 - Norme particolari per parzialmente non autosufficienti
La Sezione di cui al presente articolo si propone l’obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani parzialmente autosufficienti, tali riconosciuti dalla competente ASL, fornendo loro tutti i servizi alla persona
– di assistenza medica e infermieristica, di tutela, di vitto e di lavanderia, così come previsto dalla normativa regionale.
Art. 19 – Rette
Le rette rappresentano il corrispettivo per il servizio assistenziale offerto all’utenza. Le rette alberghiere vengono definite annualmente in base all’autonomia della persona assistita e al tipo di servizio erogato. Le rette sono stabilite dall' Asp. L'ospite della struttura è tenuto al pagamento della retta alberghiera mensile e degli eventuali aggiornamenti della medesima. Qualora l'ammissione avvenga nella seconda metà del mese (dal 16° giorno), la quota da corrispondere sarà ridotta del 50 %, altrimenti dovuta per intero. In caso di decesso dell'ospite durante la sua permanenza alla Casa di Riposo per Anziani, la quota mensile dell'ultimo mese di funzione del servizio, verrà corrisposta nella seguente misura: - riduzione del 50 % in caso di decesso entro il 15 compreso del mese in corso; - intero corrispettivo in caso di decesso nella seconda quindicina (dal 16° giorno). Non sono inseriti nella retta i costi per: telefono, medicine compresi i ticket sanitari, prodotti ad uso personale, trasporti, parrucchiere, barbiere e pedicure.
Art. 20 - Degenze temporanee
E' consentita l'occupazione dei posti eventualmente liberi per degenze temporanee. Alle degenze temporanee verranno applicate le tariffe previste per le rispettive tipologie di utenza.
Art. 21 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
Sono inoltre a carico del Concessionario: a) tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, oltre alla tassa rifiuti, ecc…), che vanno volturate e i relativi contratti che devono essere direttamente intestati; b) la predisposizione annuale di un resoconto della gestione delle attività della Casa di Riposo per Anziani, articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la Casa di Riposo per Anziani e si é concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento; c) l’accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione della Casa di Riposo per Anziani determinate nel presente capitolato e l’applicazione delle relative tariffe come stabilite dal concedente; d) il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; e) l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’offerta progetto e dall’offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa. Sono altresì a carico del Concessionario: la stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dall' Asp contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso l'Asp, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati da Asp al Concessionario; la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che prevedano quanto segue: - copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio; - copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui ai presente capitolato; - inclusione della responsabilità personale degli addetti ( dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice/Concessionario; - idonea copertura di eventuali incidenti causati o subiti dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi; - nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa, siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura; - rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti dell'Ente concedente/committente; - copertura per ogni danno
non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o dello stesso all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche - occasionalmente all'interno della struttura; - copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). La polizza dovrà essere stipulata per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, la consegna al concedente delle copie delle polizze con relative quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura, di cui al punto 1 e 2 del presente comma; la nomina del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico; l’osservazione e l’attuazione delle prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione Incendi, che dovrà essere volturato a nome del Concessionario, e successivamente rinnovato a scadenza; la tenuta del registro antincendio;. l’attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , relative alla sicurezza e all’igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il Concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta l' Asp circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dall' Asp, non vi abbia ottemperato; con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario (che saranno indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta economica). Il Concessionario dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, presentare, a pena di decadenza della stessa, il documento di valutazione dei rischi del servizio affidato. L’Asp concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l’effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell’ambito dei servizi semiresidenziali e residenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della presente. Il Concessionario si impegna inoltre:a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi; a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture; a dichiarare all' Asp concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio. Il Concessionario si impegna ad assumere, a pena di annullabilità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 22 - Oneri a carico del Concedente
Sono a carico dell' Asp concedente: 1. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione; 2. la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura, come da allegato inventario e come risultanti nel verbale di consegna;
3. la manutenzione straordinaria sull'immobile oggetto di concessione;
Art. 23 - Ridefinizione oneri contrattuali
Il rischio di impresa è a totale carico del Concessionario. A garanzia dei reciproci obblighi, il contratto di concessione comprenderà un apposito piano, presentato in sede di gara (Allegato C - Offerta tecnica) predisposto per assicurare l’equilibrio economico-finanziario e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti dell’equilibrio economico – finanziario della gestione, comprensivo dell'aumento presunto del costo del personale in relazione agli adeguamenti contrattuali dei CCNL applicabili al personale, e degli eventuali investimenti del Concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati, da sottoporre a revisione in caso di mutamento delle condizioni predefinite per scelte dell' Asp conseguenti a nuove norme di legge o di regolamento o per il mutamento dei meccanismi tariffari del servizio.
Art. 24 - Penalità
L'Asp, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione (pari massimo al 10% del canone a base di gara offerto dal concessionario) sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle contro deduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di contro dedurre secondo la procedura ordinaria. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Art. 25 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività risocializzanti e socio-assistenziali promosse dall’amministrazione o sancite dalla Legge 241/90 e s.m.i., il Concessionario dovrà predisporre: - per i servizi svolti in maniera esclusiva, apposita carta dei servizi(condivisa da Asp); - per le attività integrative svolte con l’Asp, una guida ai servizi redatta di comune accordo.
Art. 26 - Controlli
L’Asp si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza preavviso, la struttura ed i locali da proprio personale, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi offerti dalla Casa di Riposo per Anziani.
Art. 27 - Divieto di subconcessione
Il Concessionario non potrà in nessun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima.
Art. 28 - Decadenza della concessione
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi: a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo; b) cessione della concessione; c) scioglimento dell’impresa concessionaria. Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma precedente. La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge n. 159 del 6.9.2011 e ss.mm.ii. L’atto di decadenza é assunto dall’Asp con atto da notificare al Concessionario.
Art. 29- Revoca della concessione
Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; b) per gravi motivi di ordine pubblico; c) per inadempienze contrattuali. L'atto di revoca é preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre controdeduzioni. La revoca della concessione é disposta dall’Asp con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. L’atto di concessione può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario: a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della Casa di Riposo per Anziani; b) violazione della capienza massima della struttura della Casa di Riposo per Anziani; c) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; d) abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; e) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo; f) appalto di lavori o di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente; g) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato; h) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di revoca
sopra specificati, l’Asp concedente notificherà al Concessionario l’addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide, la concessione sarà risolta di diritto. In tal caso l’Amministrazione concedente avrà comunque la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” la concessione, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o pec, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità. Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura di cui all’articolo 7.
Art. 30 - Interruzione del servizio
Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
Art. 31 - Oneri ed obblighi diversi a carico del Concessionario
Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali egli deve tenere conto nel formulare la propria offerta: a) l’osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei regolamenti di igiene e b) di quant’altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti; c) l’adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l’incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura; d) l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell’appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue ss. mm. ii.;
e) d)spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse f) e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio; g) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e gli obblighi previsti dalla HACCP ( D.Lgs. 193/2007)
Art. 32 - Cooperazione
Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del volontariato locale dedito all’assistenza all’anziano, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un’adeguata compenetrazione della struttura con l’ambiente esterno.
Art. 33 - Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D. X.xx. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della procedura di gara.
Art. 34 - Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato in forma non pubblica soggetta a registrazione.
Art. 35 - Subappalto
Il subappalto e/o la sub concessione non sono ammesse per tutte le prestazioni di natura assistenziale, sanitaria e di cura alla persona. Sono subappaltabili i servizi di mensa e pulizia, previa autorizzazione rilasciata da Asp. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., 17 nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Art. 36- Inefficacia di clausole aggiuntive
Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Art. 37- Diritto di recesso del Concessionario
Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso é riconosciuto al Concessionario esclusivamente in caso di scioglimento dell’impresa concessionaria; nulla è dovuto alla medesima per gli investimenti effettuati, in corso di concessione, nella struttura. L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata o Pec, al concedente, almeno sei mesi prima, entro i quali il concedente assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il Concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50 per cento dell'ammontare del danno quantificato.
Art. 38 - Disposizioni finali
L’aggiudicatario non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge. L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato, dal Bando, e dai relativi allegati e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. Le imprese appaltatrici sono tenute all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto e quindi si impegnano anche a rispettare le leggi relative al personale e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso di decadenza, revoca o diritto di recesso cessano gli effetti del contratto stipulato tra l’Asp e il Concessionario.
Art. 39 – Controversie
Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra l'Asp ed il Concessionario si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente capitolato. Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Asp e il Concessionario, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente concessione, saranno definite dall’autorità giudiziaria competente del Foro di Sulmona.
Art. 40 – Spese
Tutte le spese derivanti dalla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario, ivi comprese quelle per la stipula del contratto.
Art. 41 Leggi e regolamenti
Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali. L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Documentazione consultabile presso L' Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Sulmona.