Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e
0.974.216.4
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Concluso il 23 febbraio 2006
Applicato provvisoriamente dal 23 febbraio 2006 Entrato in vigore il 1° giugno 20072
(Stato 1° giugno 2007)
Il Governo della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominato «la Svizzera») e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian
(qui di seguito denominato «l’Azerbaigian»), qui di seguito denominati «Parti contraenti»,
nell’intento di rinsaldare i legami d’amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione nei settori tecnico, finanziario e umanitario tra i due Paesi,
riconoscendo che tale cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria contribuirà a promuovere le riforme attualmente in atto nell’Azerbaigian volte a raggiungere uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale ed economico e a mitigare i costi economici, sociali ed ecologici del processo di risanamento strutturale come anche a promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo,
consapevoli che il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian si impegna a perse- guire l’attuazione delle riforme allo scopo di instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, come espres- si in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle due Parti contraenti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, equiparato agli obiettivi di quest’ultimo.
RU 2006 3899
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2007 3627
Art. 2 Scopo dell’Accordo
Il presente Accordo definisce le modalità e le condizioni generali per tutte le forme di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian.
Queste modalità e condizioni si applicano ai progetti e ai programmi di coopera- zione allo sviluppo convenuti tra le Parti contraenti conformemente all’articolo 5.
Le Parti contraenti intendono promuovere, nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione nell’Azerbaigian. Questi progetti e programmi sono complementari agli sforzi di sviluppo interni profusi dall’Azerbaigian.
L’Azerbaigian applicherà parimenti queste disposizioni alle attività nazionali deri- vanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionali cofinan- ziati dalla Svizzera o dai progetti e dai programmi cofinanziati dalla Svizzera tramite organizzazioni internazionali, sempre che sia fatto espressamente riferimento al presente Accordo.
Il presente Accordo mira a definire una struttura di norme e di procedure applicabili alla concezione e all’attuazione dei progetti e dei programmi previsti.
Allo scopo di evitare doppioni rispetto ai programmi e ai progetti finanziati da altri donatori e per garantire ai progetti e ai programmi la massima efficacia, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordi- namento efficace.
Art. 3 Definizioni
I progetti e i programmi specifici e le altre attività connesse che sottostanno al presente Accordo sono qui di seguito denominati «progetti».
Ai fini del presente Accordo l’espressione «organismi esecutivi» designa le autorità pubbliche e gli enti pubblici o privati nonché le organizzazioni pubbliche o private, riconosciute da entrambe le Parti contraenti e a cui sia stato affidato il mandato dalla Svizzera per realizzare i progetti specifici ai sensi dell’articolo 8.1.
Gli esperti e i consulenti impiegati in missioni di breve o lunga durata dalla Svizzera o da organismi esecutivi incaricati di realizzare i progetti, sono qui di seguito deno- minati «personale».
Ai fini del presente Accordo il termine «beni» designa le merci, il materiale, gli autoveicoli, i macchinari, le attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi per l’attuazione dei progetti contemplati dal presente Accordo nonché tutti gli altri beni forniti all’Azerbaigian nel quadro di accordi specifici concernenti i progetti ai sensi dell’articolo 5.1.
Art. 4 Forme di cooperazione
Forme
4.1. La cooperazione può assumere, successivamente o simultaneamente, una o più delle forme seguenti: cooperazione tecnica, finanziaria o economica come anche aiuto umanitario o soccorso in caso di catastrofe.
4.2. La cooperazione è realizzata tramite donazioni (in natura, servizi o contanti), crediti a tassi preferenziali o partecipazioni finanziarie.
4.3. La cooperazione può essere condotta su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
4.4. Le misure di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali o multilaterali.
Cooperazione tecnica
4.5. La cooperazione tecnica ha luogo sotto forma di trasferimento di know-how mediante la formazione e la consulenza nonché sotto forma di servizi o fornitura dei beni e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei progetti.
4.6. La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti:
a) contributi sotto forma di donazioni;
b) fornitura di beni e di servizi;
c) messa a disposizione di personale locale o estero;
d) assegnazione di borse di studio o di formazione nell’Azerbaigian, in Svizze- ra o in un Paese terzo;
e) qualsiasi altra forma concordata di comune intesa tra le Parti contraenti.
4.7. I progetti di cooperazione tecnica si concentrano prioritariamente su:
i) azioni di sostegno allo sviluppo sicuro e sostenibile dal punto di vista ecolo- gico, e
ii) azioni di sostegno al processo di riforma strutturale volto alla creazione di una libera economia di mercato.
4.8. Di norma i progetti di cooperazione tecnica non comportano obblighi di rim- borso, tranne nel caso in cui siano legati ad attività economiche.
Cooperazione economica e finanziaria
4.9. La cooperazione economica e finanziaria consiste nel finanziamento di beni e servizi di origine svizzera in relazione con progetti prioritari di sviluppo, o contributi al capitale degli intermediari finanziari. Altre forme possono essere considerate caso per caso.
4.10. La cooperazione economica e finanziaria è fornita, a seconda del caso, sotto forma di donazioni, di prestiti o sotto forme combinate previa intesa tra le Parti contraenti.
4.11. È data particolare importanza ai progetti atti a favorire lo sviluppo del settore emergente dell’economia privata.
Art. 5 Applicazione
5.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) ai progetti concordati tra le Parti contraenti;
b) ai progetti concordati tra gli enti pubblici o privati di ciascun Paese, ai quali le Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati abbiano convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 6;
c) ai progetti in fase di elaborazione o di realizzazione prima dell’entrata in vi- gore del presente Accordo.
5.2. La Parte svizzera ha la facoltà di affidare l’attuazione dei suoi impegni a un organismo esecutivo.
5.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti agli interventi in situazioni di emergenza e alle operazioni di soccorso e di aiuto umanitario condotte dalla Svizzera nell’Azerbaigian in caso di catastrofi umanitarie.
Art. 6 Obblighi
6.1. Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, l’Azerbaigian esenta dal pagamento delle imposte, dei dazi doganali e di altre tasse obbligatorie la totalità delle attrezzature, servizi, autoveicoli e materiale forniti dalla Parte contraente svizzera sotto forma di donazioni, nonché le attrezzature importate temporaneamente in vista della realizzazione dei progetti previsti nel quadro del presente Accordo e autorizza la loro riesportazione alle medesime condizioni.
6.2. L’Azerbaigian accorda le necessarie autorizzazioni per l’importazione tempo- ranea delle attrezzature richieste per la realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo.
6.3. L’Azerbaigian esenta gli organismi esecutivi incaricati della realizzazione di un progetto dal pagamento di qualsiasi onere fiscale o tassa sul reddito, sul plusvalore o sul patrimonio derivanti da rimunerazioni e acquisti nell’ambito dei progetti considerati.
6.4. L’Azerbaigian accetta, per quanto concerne le procedure di pagamento relative ai progetti di aiuto finanziario, la designazione di agenti finanziari che operano per conto di partner locali, previa intesa tra i partner del progetto corrispondente. Per i pagamenti in valuta locale e/o la creazione di fondi in controvalore, potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari in conformità con la legislazione azerbaigiana. I partner dei progetti decidono in merito alla destinazione delle somme depositate.
6.5. L’Azerbaigian agevola la procedura di trasferimento delle divise estere per i progetti e il personale all’estero.
6.6. I membri del personale incaricato della realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo e i loro familiari sono esenti dal pagamento di qualsiasi imposta o
tassa sul reddito o sul patrimonio, così come da qualsiasi altra tassa, dazi doganali o altri oneri sui loro effetti personali. Sono autorizzati a importare i loro effetti perso- nali (mobilia e suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli al termine del loro mandato. L’Azerbaigian rilascia ai membri del personale e ai loro familiari i permessi di dimora e di lavoro legalmente richiesti.
6.7. L’Azerbaigian è responsabile della sicurezza dei membri del personale e dei loro familiari e, qualora necessario, ne agevola il rimpatrio.
6.8. Nell’ambito della propria legislazione, l’Azerbaigian rilascia gratuitamente e senza indugio i visti di entrata necessari per i membri del personale e loro familiari.
6.9. L’Azerbaigian aiuta il personale nell’adempimento dei propri compiti e gli fornisce la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.
Art. 7 Clausola anticorruzione
Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, impedisce un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale fondata sui prezzi e sulla qualità. Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione e segnatamente dichiarano che in nessun caso è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo alcuna offerta, né alcun regalo o pagamento, rimunerazione o vantaggio di un genere tale da poter essere considerato un atto illegale o un atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accor- do o dei contratti o mandati stipulati in applicazione del medesimo, o l’adozione di qualsiasi altra misura coercitiva prevista dalla legge applicabile.
Art. 8 Coordinamento e procedura
8.1. I progetti contemplati dal presente Accordo devono essere oggetto di una convenzione specifica tra i partner del progetto; tale convenzione espone in dettaglio i diritti e i doveri dei singoli partner. Questi ultimi si scambiano a intervalli regolari le informazioni tecniche circa l’avanzamento dei progetti finanziati in virtù del presente Accordo.
8.2. Le Parti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative ai progetti in corso di realizzazione in virtù del presente Accordo.
8.3. Da parte azerbaigiana il coordinamento generale della cooperazione allo svi- luppo e dei progetti è garantito, a nome del Governo dell’Azerbaigian, dal Ministero per lo sviluppo economico.
8.4. Da parte svizzera, l’applicazione del presente Accordo è garantita:
a) dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri;
b) dalla Segreteriato di Stato dell’economia (SECO) del Dipartimento federale dell’economia.
8.5. L’Ufficio di cooperazione della DSC a Tbilisi (Georgia) e il suo ufficio secon- xxxxx a Baku assicurano il collegamento con le autorità azerbaigiane per il coordi- namento, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti.
Art. 9 Disposizioni finali
9.1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono re- ciprocamente notificati l’adempimento di tutte le procedure necessarie alla sua entrata in vigore nei rispettivi Paesi. Esso si applica provvisoriamente dalla data della firma, in conformità con la legislazione interna dei due Paesi. L’Accordo rimane in vigore per una durata di cinque anni. Trascorso tale termine, l’Accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno. Ciascuno dei due Governi può denuncia- re l’Accordo mediante preavviso scritto di sei mesi.
In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso rimarranno applicabili ai progetti convenuti prima della sua denuncia.
9.2 Se i principi fondamentali di cui all’articolo 1 non sono rispettati, ciascuna Parte contraente è abilitata ad adottare adeguate misure. Salvo urgenza particolare, la Parte che intende prendere tali misure fornisce all’altra Parte tutte le informazioni necessa- rie per un esame approfondito della situazione in vista di trovare una soluzione.
Nella scelta delle misure da adottare è data la priorità a quelle che perturbano meno l’applicazione del presente Accordo. Le misure decise sono immediatamente notifi- cate all’altra Parte.
Le Parti contraenti convengono, ai fini dell’interpretazione corretta del presente Accordo nonché della sua applicazione pratica, che vi sia «urgenza particolare» ai sensi dell’articolo 9.2 capoverso 1 se una delle due Parti viola gravemente uno dei principi o obiettivi essenziali specificati nell’articolo 1 dell’Accordo.
9.3 Le Parti contraenti convengono di risolvere per via diplomatica qualsiasi cont- roversia che possa risultare dall’applicazione del presente Accordo.
9.4 Ogni modifica o emendamento del presente Accordo verranno effettuati per scritto previa intesa tra i due Governi.
Fatto a Baku il 23 febbraio 2006, in due esemplari originali, nelle lingue inglese e azera, i due testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà la versione inglese.
Per il Governo
della Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxx-Rey
Per il Governo
della Repubblica dell’Azerbaigian: Xxxxxx Xxxxxxx