Bando di concorso per l’assegnazione di 5 Borse di Studio Politecnico delle Arti di Bergamo
Bando di concorso per l’assegnazione di 5 Borse di Studio Politecnico delle Arti di Bergamo
“X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxxxx”
a.a. 2022/2023
Indice
1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 3
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 3
3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA
BORSA DI STUDIO 4
a) requisiti di merito 4
b) requisiti relativi alle condizioni economiche 5
4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO 7
5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO 8
a) studenti in situazione di handicap 8
6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 9
a) studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio 9
b) studenti iscritti ad anno successivi al primo di tutti i corsi di studio 9
7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 9
8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI 10
9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 11
10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – XXXXXX 00
00. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ 12
12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71) 12
13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196 12
14. LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 13
15. ALLEGATO A 16
Il presente concorso è bandito sulla base della Delibera regionale n. XI/6633 del 4 luglio 2022, in conformità alle disposizioni fissate dal DM 1320/21 e dalla relativa circolare ministeriale n.
13676/2022, alla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3 e sulla base del protocollo sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR in data 19 luglio 2010. Fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all’articolo 7, comma 7 del d.lgs. 68/2012, per quanto non diversamente previsto, trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
Per gli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e Musicale ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione.
il Politecnico non esonera dal pagamento della quota di frequenza gli studenti beneficiari delle borse di studio nonchè gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari.
La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.
La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero.
1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio messe a concorso per gli studenti iscritti presso il Politecnico delle Arti di Bergamo a tutti i corsi attivati e previsti dal d.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 15 (Triennio superiore di I livello – Aut. Min. n.68 del 22.11.2001 e Aut. Min. n. 5212 del 03.08.2005 e Biennio superiore di II livello – Aut. Min. n. 2170 del 04.05.2004 e Biennio superiore di II livello – Aut. Min. n.2242 del 5/9/2018) sono n. 2 per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio e 3 per gli iscritti agli anni successivi.
Nel caso non venisse assegnate le borse per gli iscritti al primo anno queste potranno essere assegnate al secondo in graduatoria degli iscritti agli anni successivi. Lo stesso nel caso non venissero assegnate le borse agli iscritti agli anni successivi al primo, queste verranno assegnate al secondo (e/o terzo) in graduatoria per gli iscritti al primo anno.
Si specifica che sul totale delle borse di studio messe a bando agli studenti stranieri sono garantite due sole borse di studio: n. 1 per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio e n.1 per gli iscritti agli anni successivi.
Il numero delle borse di studio messo a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che potranno essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente.
Lo stanziamento minimo per integrazioni per la mobilità internazionale pari a 2.000,00 euro da destinare secondo le modalità e gli importi previsti al punto “Mobilità internazionale”.
Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente, nonché agli stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca anche nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi europei del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziamento Next Generation EU, investimento
1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università”.
2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere al Corso Triennale di I livello o Biennale di II livello, entro e non oltre il 31 ottobre 2022.
• per la prima volta a un regolare anno dei corsi (Trienni e Bienni) attivati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 il Politecnico delle Arti di Bergamo;
• ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal corso legale degli studi.
Gli studenti, nell’anno accademico 2022/2023, non devono:
• essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l’a.a. 2022/2023;
• beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’a.a. 2022/2023:
1. xxxxxxxxx l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi
2. siano iscritti ad un anno ripetente
3. effettuino un passaggio di facoltà di corso di laurea o di corso di diploma con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato
4. effettuino un cambio di sede accademica con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato.
5. Siano già stati assegnatari di una borsa di studio all’interno dello stesso percorso di studi.
Qualora nella propria carriera universitaria e/o accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.
3) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022/2023 alla data del 31 ottobre 2022, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.
Età massima per l’accesso ai benefici
E’ fissata a 35 anni l’età massima per l’iscrizione ai primi anni dei corsi di Diploma di I e II livello.
a) Requisiti di merito
i) Corsi attivati in applicazione della Legge 21 dicembre 1999, n. 508
1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno del corso di Diploma di I livello: risultare regolarmente iscritti, conseguire 30 crediti entro il 10 agosto 2022;
2. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma di II livello: risultare regolarmente iscritti o preiscritti e aver ottenuto il riconoscimento di almeno 30 crediti formativi entro il 10 agosto 2022
3. Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Diploma di I e II livello: devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2022*, termine dell’iscrizione, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:
Corsi di studio | Anno di corso | ||
2° | 3° | Ultimo semestre | |
Diploma accademico di I livello | 35 | 90 | 150 |
Diploma accademico di II livello* | 35 | --- | 90 |
(*) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi accademici di II livello è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione | |||
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione |
* NOTA BENE: Si specifica che ai crediti conseguiti entro il 10 agosto possono essere aggiunti quelli per le attività esterne riconosciuti dai Dipartimenti entro il 30 novembre 2022 perché imputabili all’anno accademico precedente.
Bonus
Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di Diploma accademico di I livello dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell’arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:
⇨ cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
⇨ dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o per l’ultimo semestre
Gli studenti iscritti al secondo anno del biennio del Diploma accademico di II livello
dispongono di un ulteriore bonus di tre crediti, che ammonta dunque a complessivi:
⇨ quindici crediti, relativamente al secondo anno del biennio del Diploma accademico di II livello oltre al relativo ultimo semestre, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.
La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di diploma di II livello. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di II livello provenienti dai vecchi ordinamenti.
Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, potranno essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% in meno rispetto a quelli indicati nella tabella
precedente. I requisiti di merito saranno stabiliti sentendo il docente delegato all’integrazione degli studenti handicappati.
c) Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152” e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 13676 dell’11 maggio 2022.
Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario e di situazione economica equivalente universitario
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso con riferimento al nucleo familiare in base all’Attestazione ISEE rilasciata nel corso del 2022:
• di un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario, corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, non superiore a € 52.902,43
• un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario) non superiore a € 24.335,11
Nei soli casi previsti dalla normativa, ai sensi dell’articolo 9 del DPCM 159/2013, potrà essere presentato l’ISEE corrente in corso di validità assieme all’ISEE ordinario valido. L’ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.
Ai sensi dell’art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal
D.L. 28 gennaio 2019, n.4 (art.11, comma 2), convertito dalla L.28 marzo 2019, n. 26. 5 Sulla base della DSU presentata, l’Ufficio per il Diritto allo studio potrà richiedere in visione i documenti originali da cui sono stati ricavati i dati autocertificati, pena l’esclusione dal concorso stesso.
Studente autonomo
Ai fini del presente Bando, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e in un’unità abitativa non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- disponga di redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a euro 9.000,00 annui.
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto anche della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine e lo studente dovrà esibire l’attestazione ISEE propria assieme a quella del nucleo dei propri genitori.
Lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso documentabile nel Comune ove ha sede il corso frequentato.
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero (ISEEU PARIFICATO)
La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39), e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art.46, comma 5). Gli studenti che intendono partecipare al bando dovranno far calcolare l’Iseeu parificato rivolgendosi a un Centro di assistenza fiscale
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati nell’elenco - allegato A) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. Lo studente è inoltre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all’I.S.E.E. corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.
Fasce di reddito
Valori I.S.E.E. corretto (I.S.E.E.U) | ||||||
1ª Fascia | da | € | 0,00 | a | € | 14.420,31 |
2ª Fascia | da | € | 14.420,32 | a | € | 17.709,34 |
3ª Fascia | da | € | 17.709,35 | a | € | 24.335,11 |
Provenienza geografica
Studente in sede: residente nel comune di Bergamo e nei comuni che confinano con il Comune di Bergamo;
Studente pendolare: residente in un comune diverso da Bergamo ma che, comunque, consenta il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati;
Studente fuori sede: residente in un luogo distante non meno di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prenda alloggio a titolo oneroso nel comune di Bergamo o nei comuni contermini, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto (con indicazione del predetto periodo di 10 mesi) per l’alloggio utilizzato nella città di Bergamo o nei comuni contermini. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.
L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:
Studenti in sede
• € 2.719,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
• € 2.256,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
• € 1.932,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª
Studenti pendolari
• € 2.925,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
• € 2.460,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
• € 2.133,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª
Studenti fuori sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private:
• € 5.278,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
• € 4.692,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
• € 4.129,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª
Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti iscritti al Politecnico delle Arti di Bergamo che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare (Fuori Corso), con riferimento all’anno di immatricolazione.
Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, idonei per il conferimento della borsa di studio, in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, che non ottengano il beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, potranno usufruire dell’eventuale riparto delle somme eccedenti trasferite dalla Regione a saldo dell’assegnazione dei benefici a concorso .
5) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO
a) Studenti disabili
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l’importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di
€2.821,00 per studenti considerati in sede, di € 4.014,00 per studenti considerati Pendolari e € 7.353,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per
gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
b) Mobilità internazionale
Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. L’assegnazione dell’integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo paragrafo. Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all’estero deve essere certificato e con riferimento ai programmi di studio di durata semestrale deve prevedere un numero minimo di esami da sostenere, per un ammontare non inferiore a 20 crediti. In caso contrario l’importo dell’integrazione sarà rapportato in proporzione al numero dei crediti effettivamente conseguiti all’estero rispetto ai 20 minimi. Dall’importo dell’integrazione erogata è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, se debitamente documentate, per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei). I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.
PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.
a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare (ISEE) rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti
1.000 assegnati con la seguente formula:
{1 – | ISEE studente | } x 1.000 |
24.335,11 |
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero del crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2020, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.
i) Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2022 è calcolato secondo la seguente formula:
corsi attivati ai sensi della Legge 508/1999:
(Crediti studente – Crediti minimi) | X | 600 |
(60– Crediti minimi) |
1.Saranno considerati validi soltanto i crediti acquisiti relativi all’intero insegnamento e definitivamente registrati.
0.Xx punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:
(Votazione media studente –18/30) | X | 400 |
(30/30– 18/30) |
6) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 del 2 febbraio 2023
ALLO SPORTELLO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
presso la segreteria del Politecnico delle Arti di Bergamo,
Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx
compilando l’apposita domanda su modulo cartaceo disponibile presso lo stesso sportello o pubblicato sul sito web del Politecnico.
Le domande inviate a mezzo del servizio postale saranno ritenute valide solo se pervenute allo sportello entro il termine indicato.
Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore attestante la validità ed il valore dei titoli di studio conseguiti all’estero.
La domanda deve essere completa della Dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione I.S.E.E. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell’indicatore di situazione economica equivalente, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
E’ facoltà del Politecnico delle Arti di Bergamo richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione probatoria. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporteranno l’esclusione dello studente dal presente concorso.
Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente del Politecnico delle Arti di Bergamo, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altro Concservatorio o Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).
7) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI
Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 3 FEBBRAIO 2023 attraverso l’affissione all’albo presso il Politecnico delle Arti di Bergamo, Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx.
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati allo sportello competente entro e non oltre i 5 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte dello sportello competente stesso e dovrà essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
L’esito dei ricorsi sarà pubblicizzato con le stesse modalità previste per la pubblicazione della graduatoria.
Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta entro il 10 FEBBRAIO 2023 la graduatoria definitiva.
Tale atto potrà subire variazioni solo in relazione ai controlli che verranno effettuati ed alla definizione della posizione degli studenti idonei iscritti al Corso di I e II livello da parte del Politecnico delle Arti di Bergamo.
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovrà essere presentato agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.
8) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea avverrà nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore generale all’istruzione, formazione e lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.
Il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:
1) bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dallo studente nella domanda, solo se a lui intestato;
2) in mancanza del conto corrente verrà inviato all’indirizzo , indicato dallo studente nella domanda, un assegno per traenza, riscuotibile esclusivamente dal beneficiario;
• Studenti iscritti al primo anno dei corsi:
La borsa sarà corrisposta solo al conseguimento di un livello minimo di merito di 35 crediti
purché conseguiti entro il 10 agosto 2023.
La borsa è revocata agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi, i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno 35 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente. In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, anche con accordi di rateizzazione.
Solo a seguito della definitiva assegnazione, legata per le matricole al conseguimento dei prescritti requisiti di merito, potranno essere rilasciate le relative certificazioni.
Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non saranno applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
• Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:
La borsa di studio sarà erogata ai beneficiari, compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali, entro il 10 agosto 2023.
Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso la borsa stessa verrà liquidata in un’unica soluzione, dopo la verifica del perdurare dell’iscrizione al termine della sessione straordinaria per l’a.a. 2022/2023.
Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2023 l’ importo della borsa di studio assegnata, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva il diritto al rimborso delle tasse e dei contributi universitari.
9) INCOMPATIBILITA’ – DECADENZA - REVOCA
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Politecnico delle Arti di Bergamo o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dal Politecnico delle Arti di Bergamo: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.
La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero. Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:
1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti del Politecnico delle Arti di Bergamo;
2. non presenti al Politecnico delle Arti di Bergamo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione in originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.
10) TRASFERIMENTI
Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione AFAM o Università dopo l’inizio dell’anno accademico, la domanda di borsa presentata al Politecnico delle Arti di Bergamo verrà, su richiesta scritta dell’interessato, trasmessa all’Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dal Politecnico delle Arti di Bergamo e dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse.
Lo studente che si sia trasferito da altra Università o Istituzione AFAM al Politecnico delle Arti di Bergamo dopo l’inizio dell’anno accademico, dovrà richiedere all’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università o Istituzione AFAM di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
11) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)
Il Politecnico delle Arti di Bergamo, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
Il Politecnico delle Arti di Bergamo, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, può provvedere al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n. 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d’importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a
ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Per ogni ulteriore informazione o interpretazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente al competente ufficio per il Diritto allo Studio presso il Politecnico delle Arti di Bergamo.
12) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modific.)
Il Politecnico delle Arti di Bergamo tratterà i dati acquisiti con la Dichiarazione sostitutiva Unica, secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività previste dal presente Bando. I dati personali, che riguardano l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare del dichiarante od i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione del beneficio stesso saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9, comma secondo, del Reg. UE 2016/679 e potranno essere scambiati tra Enti, compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti dalla legge. I dati saranno
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato secondo i principi di
«liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «minimizzazione dei dati»; d) esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di «esattezza»; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «limitazione della conservazione»; f ) trattati così da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, secondo il principio della
«integrità e riservatezza». (Art. 5, REG. UE 2016/679).
LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:
A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
B - Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell’Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell’Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all’Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro “Apostille” così come previsto dall’art. 6 della Convenzione citata.
C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 28.5.2012 del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.
D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non
presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani.
Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall’obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).
Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell’ambasciata d’Italia a Tirana (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx) e dei consolati di Scutari (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx) e Valona (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx) per informazioni dettagliate circa l’iter obbligatorio da seguire.
Nell’appendice n. 1 al Bando di Concorso è disponibile l’elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.
Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d’origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d’origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere prodotte in copia e tradotte.
In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.424,90 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.
Appendice 1
Elenco delle Nazioni per la legalizzazione dei documenti
Afghanistan | C | Guadalupe | B | Rep. Ceca | A |
Andorra | B | Guernsey | B | Rep. Dem. Del Congo | C |
Angola | C | Guinea | C | Rep. di Corea (già Xxxxx del Sud) | B |
Anguilla | B | Guinea Bissau | C | Rep. di San Marino | A |
Antartico Britannico | B | Guinea Equatoriale | C | Repubblica Centro Africana | C |
Antigua e Barbuda | B | Haiti | C | Riunione | B |
Antille Olandesi | B | India | B | Romania | B |
Argentina | B | Irlanda | A | Russia | B |
Armenia | B | Islanda | B | Rwanda | C |
Aruba | B | Isole Cayman | B | Saint Xxxxxxxxxxx e Nevis | B |
Australia | B | Isole Xxxxxxx e Ellice | B | Samoa | C |
Austria | A | Isole Xxxxxxxx | B | Sant’Elena | B |
Azerbaijan | B | Isole Normanne | B | Santa Lucia | B |
Bahamas | B | Isole Salomone Britanniche | B | Sao Tome and Principe | C |
Bangladesh | C | Isole Turcks e Caicos | B | Senegal | C |
Barbados | B | Isole Vergini Britanniche | B | Serbia- Montenegro | B |
Belgio | A | Isole Wallis e Futura | B | Seychelles | B |
Belize | B | Israele | B | Sierra Leone | C |
Benin | C | Jersey | B | Slovacchia | A |
Bermude | B | Kazakhistan | B | Slovenia | A |
Bhutan | C | Kenya | X | Xxxxxxx Islands | C |
Bielorussia | B | Kiribati | C | Somalia | C |
Bosnia- Erzegovina | B | Kyrgyzistan | C | Spagna | A |
Botswana | B | Laos | C | Stati Uniti d'America | B |
Brunei | B | Le Nuove Ebridi | B | Sud Africa | B |
Bulgaria | B | Lesotho | C | Sudan | C |
Burkina Faso | C | Lettonia | A | Sudan del Sud | C |
Burundi | C | Liberia | C | Suriname | X |
Xxxxxxx | B | Liechtenstein | A | Svezia | B |
Cambogia | C | Lituania | A | Svizzera | A |
Chad | C | Lussemburgo | A | Swaziland | B |
Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao) | B | Macedonia | A | Tajikistan | C |
Cipro | A | Madagascar | C | Tanzania | C |
Colombia | B | Malawi | C | Timor Leste | C |
Comoros | C | Mali | C | Togo | X |
Xxxxx del Nord | C | Malta | A | Tonga | B |
Croazia | A | Mauritania | C | Trinidad e Tobago | B |
Danimarca | A | Mauritius | B | Turchia | A |
Bergamo 17 DICEMBRE 2020
Il Direttore Amministrativo (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
ALLEGATO A
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 marzo 2002 "Paesi a basso sviluppo umano"
Afghanistan | Angola |
Bangladesh | Benin |
Bhutan | Burkina Faso |
Burundi | Cambogia |
Capo Verde | Chad |
Comoros | Congo, Repubblica Democratica del |
Costa D’Avorio | Djibouti |
Eritrea | Etiopia |
Gambia | Guinea |
Guinea Bissau | Guinea Equatoriale |
Haiti | Kiribati |
Lao People’s Dem. Rep. | Laos |
Lesotho | Liberia |
Madagascar | Malawi |
Maldives | Mali |
Mauritania | Mozambico |
Myanmar | Nepal |
Niger | Nigeria |
Pakistan | Repubblica Centro Africana |
Rwanda | Samoa |
Sao Tome and Principe | Senegal |
Sierra Xxxxx | Xxxxxxx Islands |
Somalia | Sudan |
Tanzania | Togo |
Tuvalu | Uganda |
Vanatu | Yemen |
Zambia |