Municipio Roma V
Municipio Roma V
Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva
Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo al servizio denominato “Casa delle Arti e del Gioco”. n. 22 PRS CIG: 6462278880 |
IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI PREVISTI NEL RELATIVO BANDO.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: € 43.442,62 al netto dell’I.V.A.- Oneri della sicurezza per interferenza stimati pari a zero.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara.
ESPERIMENTO DI GARA: Nel giorno, nell’ora e nel luogo successivamente comunicati mediante pubblicazione sul sito municipale, si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi che risulteranno pervenuti dai concorrenti entro i termini previsti nel bando di gara. Si procederà all’esame dei documenti ed alla verifica di cui all’art. 283, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 come modificato dall’art. 12, comma 2 della L.
n. 94/2012. Si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. Ai fini della verifica attraverso il sistema AVCpass dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa di cui al suddetto art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, la Commissione giudicatrice sarà coadiuvata dal R.U.P. In seduta riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle quali verrà data lettura con la conseguente formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base della formula indicata nella Sezione 7 del presente disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione secondo la procedura indicata dagli artt. 283, 284 e 121 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà
comunicazione al responsabile unico del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni che saranno presentate da parte dei concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1 del D. Lgs. n.163/2006, secondo la procedura di cui all’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della Commissione giudicatrice. Ai sensi dell’art. 121, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, il Presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta risultata congrua. Restano comunque salve le superiori determinazioni dell’Amministrazione.
SEZIONE 1 | REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO |
I concorrenti dovranno produrre:
Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del soggetto concorrente, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata,
e, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:
1.1. - requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:
1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo;
2) la denominazione del concorrente;
3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
5) l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara;
oppure,
In caso di soggetti per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese:
1) dichiarazione da cui si evinca l’iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore (es. Registro Onlus, );
2) copia di iscrizione al R.E.A – Repertorio Economico Amministrativo istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 8, punto d) L. 580/93 e dall' art. 9 DPR 581/95
3) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
A1) dichiarazione sostitutiva dell’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);
B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 38, dovranno parimenti dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione
di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b), c) e m- ter) di detto articolo - nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione, la dichiarazione dovrà indicare il codice fiscale del dichiarante;
B1) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, da cui si evincano le posizioni presso gli enti previdenziali: numero matricola e sede INPS, numero codice ditta e sede INAIL, necessarie ai fini del controllo della regolarità contributiva di cui all’art. 38 comma 1 lettera i;
C) ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 38, comma 1, lettera m quater), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente:
l’offerta autonomamente;
trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
D) solo in caso di costituendo:
raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006; consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del suddetto decreto;
dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio;
E) solo in caso dei seguenti raggruppamenti o consorzi già formalmente costituiti:
raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 163/2006; consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del suddetto decreto:
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento.
E-BIS) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
E-QUATER) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che trovasi allegato al presente disciplinare di gara;
1.2. - requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione afferente il fatturato di cui al punto III.2.2.), lettera F) del bando di gara;
G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma afferente il patrimonio netto non negativo di cui al punto III.2.2.), lettera G) del bando di gara;
H) idonee referenze bancarie di cui al punto III.2.2.), lettera H) del bando di gara.
1.3. - requisiti relativi alla capacità tecnica:
I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al punto III.2.3.), lettera I) del bando di gara.
L) Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015”:
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
Non è dovuto da parte dei concorrenti il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto trattasi di appalto inferiore ad € 150.000,00
Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
Al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 53/2010, i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fax simile allegato sub A) al presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del suddetto decreto, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”.
1.4. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), A1), B), B1) e C), e di cui al punto 1.2. sub F), G) e H) e di cui al punto 1.3. sub I) e L) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario costituiti o costituendi.
La dichiarazione d’impegno di cui al punto 1.1.sub D) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.
Il mandato di cui al punto 1.1. sub E) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario.
La dichiarazione di cui al punto E-TER) e la documentazione di cui al punto E-QUATER) del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte
del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.
1.5. - I requisiti richiesti al punto 1.2. sub F) ed al punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 ed in analogia a quanto disposto dall’art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo, si intendono cumulabili ma il soggetto mandatario - ovvero l’impresa consorziata al consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 - deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all’altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;
1.6. - In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), A1), B), B1) e C), devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.
I documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub E.1.), al punto 1.2. sub F), G) e H) e di cui al punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara devono essere presentati dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del suddetto decreto.
A tal fine i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 potranno beneficiare delle condizioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 e i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 potranno beneficiare delle condizioni di cui all’art. 277, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
1.7. - Inoltre, a pena di esclusione:
⮚ l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla Sezione 5 del presente disciplinare di gara;
⮚ i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, rispettivamente ai sensi degli articoli 36, comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.
SEZIONE 1 bis | CONTRATTO DI RETE (ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33). |
Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione, si precisa, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione:
A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
ovvero
C1). copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
SEZIONE 1 ter | AVVALIMENTO |
Non è consentito il ricorso all’avvalimento previsto dall’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE 2 | MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO |
2.1. - L’importo del deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del bando di gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., secondo le modalità e condizioni previste al successivo punto 2.5. della presente Sezione.
2.2. - A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:
a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria di Roma Capitale, previo versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2.3. - se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a):
- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla sezione 6 del presente disciplinare di gara.
Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredato da una dichiarazione del concorrente attestante:
⮚ che lo stesso, ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;
⮚ l’impegno a prestare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i
rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alla superiore lettera a), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
2.4. - se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d):
- dovrà essere prodotto in originale;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 4 e 127, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123, pubblicato sulla S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del giorno 11 maggio 2004;
- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente , ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006:
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile;
- alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì:
⮚ ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;
⮚ essere corredato, a pena di esclusione - ai sensi dell’art. 113, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 - dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alle superiori lettere b), c) e d), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
2.5. - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i
titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all’art. 37, comma 8 del
D. Lgs. n. 163/2006 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
A riguardo, si precisa che:
- il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura stabilita dal bando di gara (salvo che il concorrente opti per il pagamento diretto della sanzione presso la cassa del Municipio), ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nel caso in cui sia applicata la disciplina sanzionatoria prevista dal citato art. 38, comma 2 bis del citato D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà procedere alla reintegrazione del deposito cauzionale.
- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all’articolo 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge.
Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il deposito cauzionale definitivo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 o dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo.
SEZIONE 3 | MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA |
A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la documentazione richiesta per la partecipazione di cui alla Sezione 1 del presente disciplinare di gara dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato:
3.1. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera A), A1) e B1) del presente disciplinare di gara:
- la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto IV.3.4) del bando di gara, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
3.2. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera B) del presente disciplinare di gara:
- la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti indicati nel suddetto art. 38, ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità;
3.3. - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettere C) e D) (ove ricorrente), E- TER) ed al punto 1.2., lettere F) e G), nonché al punto 1.3., lettera I) e lettera L) del presente disciplinare di gara:
- esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
3.4. - con riferimento ai documenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1. lettera E) (ove ricorrente), ed al punto 1.2., lettera H) del presente disciplinare di gara:
- essi devono essere prodotti in originale;
3.5. - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto E.1) deve essere prodotto in originale o in copia conforme all’originale.
3.6. – con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto E-QUATER) deve essere prodotto in copia sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità.
3.7. - La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l’originale o copia autentica dell’atto che attesta i propri poteri di firma.
3.8. -Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1., lett. B) del presente disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3.9. – Non è previsto il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per importi a base di gara inferiori ad € 150.000,00 (Delib. AVCP del 5 marzo 2014).
SEZIONE 4 | SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 48, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 e s.m.i. |
Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, in attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato, da ultimo, dall’art. 9, comma 15-ter della L. n. 15/2014, si procederà alle verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 esclusivamente attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sorteggiati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di apposita richiesta del R.U.P. dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa indicati rispettivamente ai punti III.2.2. e III.2.3. del bando di gara e dichiarati in sede di gara, esclusivamente tramite la documentazione indicata nel sistema AVCpass attraverso l’apposito PASSOE di cui al punto 1.1. lettera E-BIS) del presente disciplinare di gara.
Ai fini della regolarizzazione sul sistema AVCpass dell’individuazione dei requisiti di capacita economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa quanto segue:
In relazione al PUNTO III.2.2. LETT. F) DEL BANDO DI GARA [“dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012_/2013_/2014_) un fatturato per servizi/analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a € 43.442,62 la documentazione da produrre a comprova è la seguente:
- fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) per un importo:
non inferiore a € 43.442,62.
In relazione al PUNTO III.2.2. LETT. G) DEL BANDO DI GARA (“dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma:
• per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;
• per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;
• per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;”) la documentazione da produrre a comprova è la seguente:
in caso di SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.A., Società in accomandita per azioni), Società a responsabilità limitata; Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE): bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 c.c., depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s.) in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione:
modello UNICO Società di persone sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; ovvero
in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO Persone fisiche sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
in caso di ONLUS in regime ordinario: Modello unico Enti non commerciali sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
in regime semplificato in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s. DITTE INDIVIDUALI): conti di mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale, validati da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
in caso di consorzi: il PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.), sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei Patrimoni netti dei singoli consorziati. I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia giuridica del soggetto.
ovvero
in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: asseverazione rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione ovvero analoghe figure professionali riconosciute nello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.
In relazione al punto III.2.2 lett. H) del bando di gara (“idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito”) non corre l’obbligo di comprova del requisito, in quanto il medesimo è valutato, attraverso la produzione degli originali, in sede di gara.
In relazione al PUNTO III.2.3 LETT. I) DEL BANDO DI GARA “dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), per un numero di mesi non inferiore a mesi 24, con l’indicazione della tipologia dei servizi resi, con l’indicazione dei periodi (dal… al…), dei destinatari e degli eventuali committenti pubblici o privati” Saranno cumulati i mesi che riguardano servizi erogati nello stesso periodo purché tali servizi risultino resi per committenti diversi ovvero si riferiscano a distinti affidamenti di servizi diversi attinenti il presente bando di gara.
la documentazione da produrre a comprova è la seguente:
- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.
Ogni altro documento idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di gara relativamente alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente.
SEZIONE 5 | MODALITA' DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA |
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
.
OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, redatta su carta legale, con marca da bollo di € 16,00 dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto segue:
5.1. - dovrà essere prodotta in lingua italiana;
5.2. - dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma
5.3. - dovrà comprendere:
▪ l’indicazione del prezzo complessivo offerto (espresso in cifre ed in lettere) al netto dell’IVA , unitamente al corrispondente ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara.
Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;
▪ la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;
▪ la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;
5.3.1. Il dettaglio dei costi, riferito al prezzo complessivo offerto al netto dell’IVA, da cui si evinca:
- il costo del personale con specificato per ogni figura professionale, il livello d’inquadramento contrattuale, il numero di ore, il costo orario;
- il costo per le spese generali e di gestione con l’indicazione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, dei costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale);
5.3.2. - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;
5.3.3. - dichiarazione afferente l’indicazione delle parti del servizio che si intendono eventualmente subappaltare;
5.4. - dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta economica".
5.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 non ancora formalmente costituito:
- l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario;
- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.
In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.
5.6. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 già formalmente costituito:
- l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.
OFFERTA TECNICA
5.7. - l’offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando quanto segue:
5.7.1. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
5.7.2. l’offerta tecnica dovrà essere prodotta, oltre che in formato cartaceo, anche e necessariamente su supporto informatico (CD – ROM, DVD) con un contenuto massimo di 800 mb;
5.7.3. sul supporto informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggibile la denominazione e la ragione sociale dell’impresa, nonché il CIG attribuito alla gara;
5.7.4. l’intero contenuto dell’offerta tecnica deve essere predisposto su supporto informatico, in formato PDF, sottoscritto digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 da TUTTI i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 secondo le modalità sopra indicate);
5.7.5. Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
- un file in formato pdf, nominato “indice analitico” contenente l’elencazione della documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente, carattere “arial” 10 di contenuto massimo 15 mb;
- ulteriori files, nominati singolarmente in relazione a ciascun contenuto, contenenti la documentazione/elaborati progettuali richiesta e ciascuno parimenti firmato digitalmente secondo le modalità sopraindicate, in formato PDF, di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella numerazione progressiva a quella riportata nel suddetto indice;
5.7.6. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l’indice dovrà corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli;
5.7.7. non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;
5.7.8. la versione cartacea dovrà essere rilegata in un unico documento;
N.B. Il concorrente dovrà attestare con apposita dichiarazione, in calce all’offerta/e tecnica/tecniche, che quanto contenuto nel supporto informatico è perfettamente corrispondente
alla documentazione cartacea.
In caso di riscontrata differenza sarà considerato prevalente quanto contenuto nel formato cartaceo.
5.8. - in particolare, l’offerta tecnica - a pena di esclusione - dovrà:
5.8.1 - essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara;
5.8.2 – dovrà contenere - a pena di esclusione - curriculum del concorrente, con particolare attenzione ai servizi prestati nell’ambito oggetto del presente appalto, da cui si evinca: la descrizione del servizio, i destinatari (tipologia e numero), il committente, gli importi e il periodo di svolgimento. IL curriculum dovrà inoltre contenere una sintetica descrizione della struttura organizzativa dell’Organismo e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo.
5.8.2.1 – elenco nominativo del personale proposto per la realizzazione del servizio con indicata la qualifica professionale e il ruolo assegnato rispetto alle attività previste nel capitolato e nel bando di gara. L’elenco dovrà essere completo ed essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo.
5.8.2.2 – Curricula del personale. Tutti i curricula, redatti in formato europeo, dovranno essere firmati, e dovranno riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e la dichiarazione sottoscritta dall’operatore di disponibilità a svolgere il servizio. Nel caso sussista l’obbligo di legge, il curriculum dovrà indicare l’iscrizione all’Albo professionale.
5.8.2.3 – Elaborato progettuale di non più di 20 pagine, con specifica e dettagliata illustrazione delle modalità di attuazione delle attività come indicate nel capitolato, redatto seguendo l’ordine e i contenuti specificati nel bando di gara paragrafo IV.II 2.1 (Criteri di aggiudicazione). Gli allegati all’elaborato progettuale non rientrano nel numero massimo di 20 pagine.
5.9. - L’offerta tecnica dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica".
5.10. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 non ancora formalmente costituito:
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario;
- l’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.
In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.
5.11. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 già formalmente costituito:
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.
- l’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
5.12. - A corredo dell’offerta/e tecnica/che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’articolo 13, comma 6, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.
In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.
* * *
Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva Sezione 6.
SEZIONE 6 | MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE |
A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue:
6.1. - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 5, contenente l'offerta economica;
6.2. - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 5, contenente l'offerta tecnica;
6.3. - dovrà contenere la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara indicata alla Sezione 1 ed il deposito cauzionale di cui alla Sezione 2 del presente disciplinare di gara;
6.4. - dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi;
6.5. - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni:
- la denominazione del concorrente mittente;
- l'oggetto della gara: NON APRIRE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio denominato “Casa delle Arti e del Gioco CIG N. 6462278880”
6.6. - dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale, Municipio Roma V Ufficio Protocollo – xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxx, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il sabato escluso.
SEZIONE 7 | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA |
L’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella Sezione IV.2.1) del bando di gara come di seguito specificati:
A - OFFERTA TECNICA | |
A 1 - Proposta progettuale | p. 30 |
a – Validità tecnico - metodologica della proposta Parametri di valutazione: chiarezza della proposta metodologica, completezza , coerenza tra la proposta operativa e gli obiettivi del servizio | p. 12 |
b - azioni proposte in relazione con l'articolazione del servizio Parametri di valutazione: chiarezza ed efficacia organizzativa in elazione alle attività proposte dal progetto, planning settimanale. | p. 12 |
c - Caratteristiche innovative in merito alle attività e alla metodologia Parametri di valutazione: coerenza con gli obiettivi, articolazione in tempi e fasi, strumenti di lavoro proposti | p. 6 |
A 2 – Risorse umane impiegate | p. 15 |
a – Ruoli di responsabilità del progetto svolti nella realizzazione di servizi nello specifico settore Parametri di valutazione: esperienza specifica maturata in attività similari, specializzazione, aggiornamento | p. 5 |
b – Personale Parametri di valutazione: esperienza maturata in servizi similari, , specializzazione, aggiornamento , misure di contenimento del turnover | p. 10 |
A 3 - Integrazione e partecipazione territoriale | p. 12 |
a - Azioni per il coinvolgimento attivo della rete formale e informale del territorio Parametri di valutazione: analisi del territorio e delle sue risorse formali ed informali, rapporti di collaborazione con le realtà territoriali | p. 6 |
b - Azioni per la promozione della partecipazione attiva dei beneficiari Parametri di valutazione: capacità di attivazione delle risorse personali, strumenti utilizzati | p. 6 |
A 4 - Sistema di monitoraggio e valutazione del servizio e di restituzione dei dati | p. 8 |
a - Chiarezza, gestibilità ed adeguatezza delle procedure e degli strumenti per il monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati anche al fine dell’autovalutazione. | p. 4 |
b - Chiarezza ed adeguatezza della modalità di analisi dei dati e della restituzione al Servizio Sociale | p. 4 |
A 5 - Proposte aggiuntive e migliorative | p. 5 |
Proposte aggiuntive e migliorative rispetto a quanto previsto, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Parametri di valutazione: coerenza con gli obiettivi, rilevanza e fattibilità | |
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA: | p. 70 |
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata, secondo il metodo di cui all'allegato "P" del D.P.R. n. 207/2010, con la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
I coefficienti, nell’ambito delle valutazione discrezionali, verranno determinati secondo i seguenti range di attribuzione:
Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti | Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione |
1 – 0,75 | Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriteri. |
0,74 – 0,50 | Rispondenza ad almeno due degli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,49 – 0,25 | Rispondenza ad almeno uno degli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,24 – 0 | Rispondenza non adeguata |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
“Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, considerata la funzione di sostegno a persone in condizione di fragilità svolta dal servizio oggetto dell’affidamento, i concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio pari ad almeno 49 punti non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.”
L’assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad “1” attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a “0” attribuito al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:
- C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi
- Dove:
- R(a)i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo);
- Wi = punteggio attribuito al requisito prezzo
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Resta fermo il disposto di cui all’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro, non costituisce motivo di esclusione automatica dell’offerta presentata, ma verrà considerato quale indicatore di anomalia, pertanto l’offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs n.163/2006.
All’interno della busta “Offerta Economica”, il concorrente potrà inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente la denominazione o ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura “Gara per l’affidamento del servizio denominato Casa delle Arti e del Gioco”.
SEZIONE 8 | VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA |
Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato dall'Ufficio di cui al punto I.1) del bando di gara attraverso il sistema AVCpass.
La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,, la verifica in ordine all’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l’eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell’ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
SEZIONE 9 | ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO |
Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:
- presentare la cauzione definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.
STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 13 del D Lgs 163/2006 e art. 6 comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 9, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, da entrambi le parti con l’utilizzo della firma digitale.
SEZIONE 10 | INFORMAZIONI COMPLEMENTARI |
La determinazione dirigenziale di indizione gara dell’ufficio di cui al punto I.1 del bando di gara è la n.
del .
È possibile acquistare copia dello schema di contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, nonché copia della documentazione complementare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio Roma V xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxx.
Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di servizio sociale con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell’allegato II B del D Lgs 163/2006
CPV 8532000-8.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
“Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L.
n. 135/2012, in relazione all’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, l’Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità del servizio oggetto della presente gara.”
A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione all’uopo nominata, verrà
comunicata ai concorrenti la data di apertura delle offerte economiche.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
Nei casi di mancanza, incompletezza e irregolarità previsti dall’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1ter del D Lgs 163/2006 al concorrente verrà richiesto di integrare la documentazione presentata in sede di gara, assegnando di integrare la documentazione presentata in sede di gara, assegnando un termine di dieci giorni per la consegna. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara. L’eventuale integrazione della documentazione di gara comporta l’obbligo del pagamento di una penale. L’importo della penale stabilito per il presente appalto è indicato nel Bando di gara.
INTERPELLO AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS. N. 163/2006
L’Ufficio proponente indicato al punto I.1) del bando di gara, ai sensi dell’art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 si riserva la facoltà, nelle fattispecie previste dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, di ricorrere all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nel suddetto art. 140.
SEZIONE 11 | TRATTAMENTO DATI |
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma V.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.
SEZIONE 12 | ACCESSO AGLI ATTI |
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati.
Per l’accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara delle relative sedute pubbliche:
• entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di cui all’art. 79 co. 5: presso l’Ufficio Gare della Direzione S.E.C.S. di viale Xxxxxxx Xxxxxxxxx 983 00171 Roma previo xxx.xx telefonico al n. 06.69607618/658;
• dall’undicesimo giorno dall’invio della comunicazione di cui all’art. 79 co. 5: facendo richiesta presso l’URP di Via Torre Annunziata, 1, – 00177 Roma (tel. 0000000000/336) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle 16,30.
SEZIONE 13 | CHIARIMENTI |
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo di fax n. 0000000000 almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le riposte ai chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicato in forma anonima sul sito del Municipio Roma V.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, allo schema di contratto, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.
Roma Il Direttore
dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi
ALLEGATI
Allegato Sub A (modulo per le comunicazioni)
Allegato Sub B (Allegato della Del. GC 40/2015 Copia Protocollo Integrità)
Allegato sub A)
fac-simile | |||||
Con riferimento alla gara avente ad oggetto: | |||||
Il sottoscritto | |||||
in qualità di legale rappresentante dell’impresa | |||||
Dichiara ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 quanto segue: | |||||
Impresa Partecipante | |||||
Denominazione | |||||
Codice Fiscale | |||||
Partita Iva | |||||
PEC (Posta elettronica certificata) | |||||
Sede Legale | |||||
Indirizzo | |||||
Cap | Città | ||||
Provincia | Nazione | ||||
Telefono | |||||
Fax | |||||
Posta elettronica | |||||
Xxxxxxxxx eletto laddove diverso dalla sede legale | |||||
Indirizzo | |||||
Cap | Città | ||||
Provincia | Nazione | ||||
Cap | |||||
Provincia | |||||
Telefono | |||||
Fax | |||||
Posta elettronica | |||||
Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ex 79 del D. Lgs. n. 163/2006 così come novellato dall'art. 2 del D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. | |||||
PEC (posta elettronica certificata) | |||||
Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. n. 163/2006 così come novellato dall'art. 2 del D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53). | |||||
Sede legale | |||||
Domicilio eletto |
N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata); qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede legale dell’impresa.
La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”.
Timbro e Firma
Allegato sub B)
PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”).
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.1
1 ANAC Parere n.11 del 29/07/2014
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del “ Gruppo Roma capitale” e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
⮚ rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
⮚ disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
⮚ disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
⮚ disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all’art. 1, comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”).
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali “sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)”.
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1.Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata .2
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per accettazione:
L’operatore economico concorrente
2 L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
Pertanto, l’Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara