CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DEL GRUPPO DROMONT S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DEL GRUPPO DROMONT S.P.A.
Queste condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni Generali di Contratto”) disciplinano qualsiasi rapporto
contrattuale di vendita, fornitura o subfornitura (di seguito “Contratto” o “Contratto di Fornitura”) intercorrente fra Dromont
S.p.A. società di diritto italiano con sede in 12060 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, P. Iva. 02023900042, pec xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, e/o la propria controllata Comec S.r.l. società di diritto italiano con sede in 12060 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, X. Xxx 00000000000, Pec xxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx quale (di seguito “Dromont” o “Comec”) quale “Parte Acquirente” o “Compratore“ di beni mobili, componenti, impianti o attrezzature (di seguito singolarmente “Prodotto” o “Bene” e collettivamente “Prodotti” o “Beni”) realizzati, venduti e/o forniti da un venditore, fornitore e/o subfornitore avente sede e operante in Italia (di seguito definito come “Fornitore”). Queste Condizioni Generali di Contratto sono automaticamente incorporate nel Contratto di Fornitura a seguito della trasmissione di copia di esse al Fornitore unitamente al modulo Privacy e alla documentazione aziendale finalizzata alla registrazione del Fornitore nel rispetto della normativa sulla Privacy e Antiriciclaggio, a meno che la loro esclusione non sia espressamente prevista nel Contratto di Fornitura. Sono inoltre pubblicate sui siti web xxx.xxxxxxx.xxx e xxx.xxxxx.xx.xxx a far data dal 10.02.2019 e si intendono pertanto conosciute ed efficaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 1 codice civile nei confronti di qualsiasi Fornitore con il quale venga stipulato un Contratto di Fornitura. Ogni modifica delle Condizioni Generali di Contratto proposta dal Fornitore non è vincolante se non è accettata per iscritto dal Compratore tramite un proprio rappresentante autorizzato.
1. Definizioni. Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, in aggiunta a quelli sopra indicati, i seguenti termini hanno il significato corrispondente qui di seguito riportato: Compratore: Dromont S.p.A. o Comec S.r.l.. Fornitore: il Fornitore del/i Prodotto/i. Fornitore Qualificato: qualsiasi Fornitore con il quale il Compratore abbia intrattenuto un rapporto di fornitura di Prodotti di durata superiore a sei mesi decorrenti dalla data del primo Ordine, e sino a quando il Fornitore non abbia perduto tale qualità in occasione di un controllo periodico del Compratore e per effetto del verificarsi di una delle condizioni indicate all’ultimo paragrafo dell’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Contratto: il contratto di vendita, fornitura o sub- fornitura del/i Prodotto/i concluso tra Fornitore e Compratore, perfezionato/i mediante accettazione dell’Ordine da parte del Compratore o a seguito di emissione di Conferma d’Ordine del Compratore. Ordine: il documento trasmesso a mezzo posta, via fax, tramite PEC o posta elettronica e redatto su supporto cartaceo o telematico, con cui il Compratore dichiara al Fornitore di voler acquistare uno o più Prodotti. Accettazione dell’Ordine: la comunicazione trasmessa dal Fornitore al Compratore con cui si accetta l’Ordine; in caso di omessa trasmissione di formale documento di accettazione dell’Ordine, il Contratto si intende concluso in caso di trasmissione da parte di Dromont di una Conferma d’Ordine che recepisca l’offerta commerciale del Fornitore. Cliente Finale: il cliente che acquista dal Compratore una macchina o impianto, che contiene al suo interno uno o più Prodotti del Fornitore. Conferma d’Ordine: il documento trasmesso elettronicamente o telematicamente da Dromont al Fornitore, che accetta il contenuto di un’offerta commerciale del Fornitore. Contratto Principale: il contratto di vendita o fornitura concluso fra Dromont e un cliente finale, in base al quale Dromont si obbliga a realizzare una macchina o un impianto, che contiene e incorpora in esso anche il/i Prodotto/i fornito/i dal Fornitore, e rispetto al quale il Contratto si pone in rapporto di collegamento necessario per la corretta esecuzione del Contratto Principale. Parti: il Compratore ed il Fornitore congiuntamente considerati. Prodotto/i: l’impianto, macchina, macchinario, componente meccanico e/o l’insieme di componenti meccanici dotati di autonomia di sistema e di funzionamento, realizzato/i dal Fornitore e fornito/i al Compratore in esecuzione del Contratto. Collaudo Funzionale: verifica della corretta funzionalità di sistema del Prodotto. Collaudo Prestazionale: verifica di funzionamento del Prodotto rispetto alle performance e le specifiche indicate nel Contratto.
2. Campo di Applicazione e modifiche. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano qualsiasi rapporto contrattuale di vendita, fornitura o subfornitura intercorrente tra Dromont e/o Comec, quale Compratore, e un loro qualsiasi Fornitore. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali di Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta da Dromont o Comec, attraverso un proprio rappresentante autorizzato.
3. Oggetto del Contratto e autonomia del Fornitore. L’oggetto del Contratto è costituito dalla fornitura e/o vendita da parte del Fornitore a dei Prodotti descritti nell’Ordine o nella Conferma d’Ordine emessi dal Compratore. In nessun caso la conclusione del Contratto potrà dare luogo ad un impegno predeterminato di acquisto di altri Prodotti in capo a Dromont o Comec al di fuori di quelli indicati in Contratto, né all’instaurazione di vincoli di esclusiva a favore del Fornitore. Il Contratto si basa su presupposti fiduciari e sul presupposto che il Fornitore sia soggetto indipendente, dotato di autonoma capacità organizzativa, finanziaria, tecnica ed imprenditoriale, nonché dei mezzi necessari, capacità e risorse per l’esecuzione del Contratto, per garantire la realizzazione e la fornitura dei Prodotti secondo le richieste del Compratore e per soddisfare le sue esigenze.
4. Conclusione del Contratto. Il Contratto tra le Parti si conclude: a) nel momento in cui il Compratore riceve l’accettazione di un proprio Ordine da parte del Fornitore, ovvero b) nel momento del ricevimento da parte del Fornitore di una Conferma d’Ordine emessa dal Compratore e sottoscritta dal proprio rappresentante autorizzato, con cui si accetta una proposta commerciale trasmessa dal Fornitore; ovvero c) nel momento in cui, su richiesta scritta del Compratore, il Fornitore conferma l’Ordine o la Conferma d’Ordine. Eventuali proposte, offerte, conferme non conformi all’Ordine e/o alla Conferma d’Ordine e/o alle modalità di conclusione del Contratto previste in queste Condizioni Generali di Contratto non daranno luogo alla conclusione di un vincolo contrattuale in capo al Compratore.
5. Esecuzione del Contratto, applicazione di penali da ritardo. Il Fornitore deve eseguire il Contratto nel rispetto dei termini di consegna concordati con il Compratore e indicati come essenziali nell’Ordine, nella Conferma d’Ordine o in qualsiasi altro documento incorporato nel Contratto, dovendo in difetto rispondere del ritardo secondo quanto dispongono le clausole seguenti. Il Fornitore deve consegnare il Prodotto rispondente ai requisiti tecnici indicati dal Compratore nel Contratto, e rendendosi disponibile a eseguire sia il Collaudo Funzionale presso la sede del Compratore, sia il Collaudo Prestazionale presso la sede del Cliente Finale, nei termini stabiliti nel Contratto. In caso di ritardo nella consegna del Prodotto al Compratore si applicano le seguenti disposizioni: (a) se il ritardo si manifesta rispetto a fasi di avanzamento intermedie concordate tra le Parti, il Compratore può diffidare il Fornitore a ripristinare un adeguato livello produttivo per recuperare il ritardo, ma ciò non costituisce un obbligo per il Compratore, restando ferma l’applicazione della penale da ritardo anche in caso di omessa segnalazione; (b) se il ritardo in una qualsiasi fase intermedia di avanzamento, a seguito di segnalazione, non viene recuperato nel termine richiesto dal
Compratore, sì da far ragionevolmente ritenere che il Fornitore incorrerà in grave ritardo, o in ritardo non tollerabile e/o tale da esporre il Compratore a rischi di contestazioni di inadempimento e/o obblighi di risarcimento del danno nei confronti del Cliente finale, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il contratto e/o di far eseguire da altro fornitore tutto o parte dell’oggetto della fornitura, addebitando al Fornitore il relativo costo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; (c) in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti e/o nel positivo superamento del Collaudo Funzionale e/o nel positivo superamento del Collaudo Prestazionale, rispetto al termine indicato in Contratto, il Fornitore sarà soggetto al pagamento di una penale, per ogni settimana di ritardo, in una somma pari al 1% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo, entro un massimale pari al 15% del prezzo dei Prodotti; (d) nel Contratto potranno essere previste penali da ritardo di importo superiore o modulate diversamente sul periodo settimanale o mensile; (e) resta salva la risarcibilità di ogni danno ulteriore e diretto e derivante dalla risoluzione del contratto principale che il Compratore dovesse subire in conseguenza del ritardo del Fornitore; (f) in caso di ritardo pari a porzioni di settimana, la penale sarà calcolata pro-rata.; (g) qualora il Contratto sia collegato al Contratto Principale, nel senso che i Prodotti forniti dal Venditore vengono incorporati nell’impianto fornito da Dromont e/o Comec a un soggetto terzo cliente finale, dal quale Contratto Principale scaturiscono obblighi a carico di Dromont e/o Comec e penali in caso di ritardo, sono a carico del Fornitore le penali da ritardo cui Dromont e/o Comec fosse chiamata a rispondere nei confronti del cliente finale, per ritardo nel superamento del Collaudo Prestazionale, con la sola eccezione di ritardi derivanti da causa di forza maggiore o non imputabili al Fornitore; (h) la causa di forza maggiore non potrà comunque essere invocata dal Fornitore qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna del/i Prodotto/i concordato con il Compratore, ed in nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi di eventuali subfornitori del Fornitore; (i) qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 4 settimane lavorative rispetto al termine concordato per il Collaudo Funzionale e/o del Collaudo Prestazionale, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, mediante semplice avviso scritto al Fornitore; (l) nell’eventualità che si verifichi un fermo alla linea di produzione del Compratore per il mancato rispetto del programma di fornitura imputabile al Fornitore, o qualora in conseguenza del ritardo del Fornitore il Compratore soffra danni conseguenti al ritardo nell’adempimento del Contratto Principale, il Compratore avrà diritto ad addebitare integralmente tali danni a carico del Fornitore; (m) ai fini del calcolo di ogni giorno di ritardo, saranno contemplati i giorni di ritardo accumulati in conseguenza di qualsiasi “rapporto di non conformità” emesso da Dromont e/o Comec all’atto del controllo qualità dei prodotti consegnati e restituiti al Fornitore in quanto non conformi, secondo quanto previsto all’articolo 6 che segue.
6. Procedura di controllo qualità e conformità dei Prodotti, perdita della figura di Xxxxxxxxx Qualificato. Qualora il Contratto preveda la consegna di Prodotti e il loro controllo da parte del Compratore all’interno di procedure di assemblaggio o di determinate fasi di avanzamento, e l’approvazione dei Prodotti da parte del Compratore prima di potersi procedere a fasi di avanzamento successive, trova applicazione la seguente disciplina: (a) il Compratore si riserva di controllare i Prodotti consegnati entro cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna; (b) in caso di non conformità del Prodotto alle specifiche tecniche precedentemente trasmesse al Fornitore, vuoi per carenze quantitative vuoi per difetti o mancanza di qualità, il Compratore predispone un Modulo di non conformità (“Modulo di Non Conformità”) indicante i parametri e gli elementi di non conformità nell’apposita finestra “descrizione non conformità” e indicando l’azione immediata richiesta per ovviare alle non conformità, e lo trasmette con comunicazione di posta elettronica al Fornitore entro il giorno successivo all’analisi effettuata; (c) la trasmissione del Modulo di Non Conformità comporta l’apertura di una c.d. “pratica di non conformità” e l’addebito di un costo forfetario di gestione della pratica pari ad € 30 (trenta); (d) il Fornitore è tenuto a compilare e restituire entro il termine massimo di tre (3) giorni dal ricevimento del modulo di non conformità, la parte sottostante del Modulo di Non Conformità, ove è tenuto ad indicare le cause del problema e le azioni correttive da assumere per eliminarlo definitivamente, sottoscrivendo il documento tramite il proprio responsabile qualità e trasmettendolo al Compratore a mezzo posta elettronica; (e) ricevuta la risposta del Fornitore, il Compratore si riserva la facoltà discrezionale di richiedere al Fornitore di ovviare alle non conformità riscontrate e indicate nel Modulo di Non Conformità, ovvero di provvedere direttamente a ovviare a tali difetti; (f) qualora al Fornitore venga richiesto di ovviare alle non conformità riscontrate eseguendo le azioni correttive indicate dallo stesso Fornitore, questi vi dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni lavorativi, consegnando i Prodotti conformi presso il Compratore, e ogni costo di ritiro, trasporto e riconsegna sono esclusivamente a carico del Fornitore; (g) qualora il Compratore ritenga di provvedere direttamente ad ovviare alle non conformità riscontrate, le ore di manodopera destinate alla lavorazione dei Prodotti saranno addebitate al Fornitore; (h) il Fornitore non è liberato dall’obbligo di consegna di prodotti conformi alle specifiche tecniche fornite dal Compratore, fino a quando quest’ultimo non abbia trasmesso, con le stesse modalità previste sub lettera (b), il modulo di accettazione dei Prodotti, che recherà lo stesso numero del Modulo di Non Conformità precedentemente emesso, e che attesterà il superamento del problema precedentemente riscontrato; (i) in ogni caso, ogni giorno intercorrente fra la data di trasmissione del Modulo di Non Conformità al Fornitore, e la successiva conformità degli stessi Prodotti, risultante nel modulo di accettazione, verrà computato ai fini del calcolo dei termini di consegna indicati nel Contratto e dell’applicazione delle eventuali penali da ritardo. Il Compratore controlla le prestazioni del Fornitore Qualificato con periodicità semestrale, e in occasione di ogni controllo vengono presi in considerazione i dati di produzione relativi ai quattro (4) trimestri precedenti, comprendenti (i) il valore dei costi addebitati al Fornitore in caso di ritardo, (ii) il valore degli scarti di produzione (iii) la loro incidenza economica durante il processo produttivo, e (iv) il numero delle segnalazioni di scarto effettuate dal Compratore e dal Cliente Finale, riconducibili a materiale non conforme del Fornitore. Qualora l’incidenza economica degli scarti di produzione superi il 3% del valore complessivo del fatturato relativo alla fornitura di Prodotti nei 4 trimestri precedenti, il Compratore avrà diritto di interrompere il rapporto di fornitura con il Fornitore secondo quanto prevede l’art. 12.
7. Prezzi d’acquisto, diritto di compensazione e di sospensione del pagamento. I prezzi indicati nell’offerta commerciale del Fornitore, ovvero nell’Ordine, nell’Accettazione dell’Ordine o nella Conferma d’Ordine, sono comprensivi di ogni tassa o spesa accessoria, nonché, salvo diversa ed espressa previsione scritta, delle spese di trasporto. I prezzi concordati tra le Parti e recepiti nel Contratto non sono suscettibili di variazioni per tutto il periodo di esecuzione del Contratto, fatta salva l’applicazione dei Costi e Spese necessarie per ovviare alle non conformità dei Prodotti secondo quanto previsto al precedente articolo 6, Il Compratore pagherà al Fornitore, entro 120 giorni fine mese data fattura, salvo il diverso termine previsto nel Contratto, il prezzo dei Prodotti tramite bonifico bancario sul conto indicato dal Fornitore. In caso di applicazione di penale da ritardo, il Compratore
avrà facoltà di dedurre a compensazione l’importo della stessa dal saldo del prezzo, e di trattenere il pagamento del saldo dovuto fino al momento della consegna dei Prodotti, anche allorquando il pagamento sia previsto in momento antecedente alla consegna.
8. Collaudo Funzionale e Collaudo Prestazionale. Il Compratore collauda i Prodotti e la loro idoneità ad essere integrati o inseriti nell’impianto realizzato dal Compratore, secondo i termini e le condizioni indicate nel Contratto, e seguendo la procedura di cui all’articolo 6 che precede. Salvo che sia diversamente previsto nel Contratto, il Collaudo Funzionale ha luogo presso lo stabilimento del Compratore entro 30 giorni dalla consegna di tutti i Prodotti indicati nell’Ordine e/o nella Conferma d’Ordine, previa verifica della conformità dei Prodotti secondo quanto dispone l’art. 6. Qualora il Collaudo Funzionale abbia luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi è tenuto a garantire che le operazioni di collaudo vengano svolte nelle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme vigenti per qualsiasi lavoratore del Fornitore, del Compratore e di eventuali subfornitori autorizzati. Qualora sia necessario svolgere attività complementari o prodromiche al Collaudo Funzionale presso lo stabilimento del Compratore, il Fornitore si impegna a effettuare qualsiasi prestazione di installazione e montaggio di propria competenza in stretta conformità ai piani di sicurezza del Compratore, in modo da garantire che le operazioni di collaudo vengano svolte in condizioni di sicurezza per i propri dipendenti e per i dipendenti di eventuali subfornitori autorizzati, assicurandosi che essi adottino tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti. Nel caso in cui il Collaudo Funzionale si concluda positivamente, il Compratore rilascerà al Fornitore il relativo verbale di collaudo positivo, e si procederà al Collaudo Prestazionale presso la sede del Cliente Finale. Nel caso in cui il Collaudo Funzionale e/o il Collaudo Prestazionale evidenzino il mancato superamento di prove di funzionamento o prestazione quale conseguenza di difformità o carenza di qualità dei Prodotti, non precedentemente rilevabili, il Compratore avviserà per iscritto il Fornitore il quale sarà tenuto ad ovviare ai vizi riscontrati, trovandosi applicazione la disciplina prevista dall’articolo 6. In tal caso il Compratore avrà diritto di sospendere ogni pagamento sino all’esito positivo del Collaudo. Qualora per cause non dipendenti dal Compratore, questi sia impossibilitato a effettuare il Collaudo Funzionale e/o il Collaudo Prestazionale nei termini previsti nel Contratto, i termini (e gli obblighi corrispondenti) si intenderanno prorogati di sessanta (60) giorni.
9. Consegna, passaggio della proprietà dei prodotti, passaggio del rischio. Salvo che sia diversamente pattuito nel Contratto, la consegna del/i Prodotto/i si intende presso lo stabilimento del Compratore, e le spese di trasporto sono a carico del Fornitore. La proprietà sui Prodotti si trasferisce in capo al Compratore all’atto della consegna, anche in assenza di Xxxxxxxx Funzionale, fatto salvo l’obbligo del Fornitore di ovviare alla non conformità dei Prodotti evidenziata secondo la procedura prevista dall’articolo 6. Qualora per circostanze al di fuori del controllo del Compratore, quali cause di forza maggiore o eventi imprevedibili inerenti al processo produttivo del Compratore, fosse impossibile o gravemente difficoltoso procedere alla presa in consegna dei Prodotti, il Compratore avrà diritto a ritardare la presa in consegna per tutto il tempo in cui sussistono tali circostanze, senza alcun aggravio di costo a proprio carico.
10. Origine dei Prodotti. Se i Prodotti sono ordinati dal Compratore per l’esportazione, il Fornitore è obbligato a fornire al Compratore, dietro sue istruzioni, dichiarazione scritta concernente l’origine dei Prodotti, la loro marcatura e certificazione, e ogni documento che possa avere valenza per i necessari accertamenti doganali relativi all’esportazione, fornendo gli originali. Il Fornitore sarà responsabile e dovrà indennizzare il Compratore per qualsivoglia danno, spesa o pregiudizio che il Compratore possa soffrire a causa di dichiarazioni mendaci o ritardate. Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare al Compratore qualsiasi intervenuta difformità rispetto a quanto comunicato riguardo all’origine dei Prodotti.
11. Fatture e Pagamenti. Le fatture emesse dal Fornitore devono ottemperare la vigente legge sulla fatturazione elettronica e sull’Iva, nonché quanto stabilito nell’Ordine o nella Conferma d’Ordine. Su ciascuna fattura e nei documenti di trasporto dovranno essere contenuti precisi riferimenti all’Ordine e/o alla Conferma d’Ordine a seconda dei casi. Il Compratore provvederà al pagamento delle fatture nel termine di 120 giorni fine mese data fattura, ovvero secondo le modalità previste nell’Ordine o nella Conferma d’Ordine ove più favorevoli al Fornitore. Il pagamento di qualsivoglia fattura non implica accettazione del Prodotto o rinuncia alla garanzia del vizio da parte del Compratore, ove il vizio possa essere ancora denunciato ai sensi di legge e delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
12. Clausola Risolutiva Espressa. Il Compratore si riserva, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto qualora intervengano fatti o circostanze tali da compromettere irrevocabilmente la relazione di fiducia con il Fornitore. In ogni caso, l’insorgere di situazione di grave difficoltà finanziaria, l’avvio di procedure concorsuali, la modifica della compagine societaria di controllo che coinvolga il Fornitore, costituisce motivo di automatica risoluzione del Contratto da parte del Compratore. Parimenti, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Contratto si intenderà risolto di diritto, previa comunicazione in tal senso dal Compratore, qualora il Fornitore non rispetti un termine perentorio di consegna indicato alla clausole 5 ( Esecuzione del Contratto, applicazione di penali da ritardo ) ovvero violi una delle seguenti clausole: 6 (Procedura di controllo qualità e conformità dei Prodotti, perdita della figura di Fornitore Qualificato) 10 (Origine dei Prodotti) 13 (Garanzia per vizi e malfunzionamento), 15 (Assicurazioni), 16 ( Divieto di cessione del Contratto e di subappalto), 17 (Esclusiva) e 18 (Obbligo di riservatezza) delle Condizioni Generali di Contratto.
13. Garanzia per vizi e malfunzionamento. Salvo i casi di estensione o riduzione della garanzia pattuiti per iscritto dalle Parti e indicati nell’Ordine, nella Conferma d’Ordine o nel Contratto, il Fornitore ai sensi degli artt. 1667 e 1668 Codice Civile è tenuto alla garanzia per vizi del Prodotto a favore del Compratore per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di Collaudo Funzionale del Prodotto e, nei casi di incorporazione del medesimo nell’impianto fornito al cliente in base al Contratto Principale, dal momento del Collaudo Prestazionale. La garanzia è da intendersi estesa anche alle anomalie di funzionamento del Prodotto dipendenti da modifiche intervenute successivamente alla consegna del Prodotto, e non autorizzate dal Compratore. Il Compratore si riserva la facoltà di denunciare l’esistenza di difetti o di difformità dei Prodotti riscontrata direttamente o indirettamente, entro 30 giorni dalla scoperta, sia essa avvenuta direttamente o indirettamente (per il tramite del Cliente Finale), nel qual caso il termine decorre dalla segnalazione di vizio ricevuta dal Cliente Finale da parte del Compratore. Il Fornitore si dovrà rendere disponibile a procedere ad una verifica congiunta del Prodotto insieme al Compratore entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia dei difetti e delle difformità, e a rimediare entro i 5 (cinque) giorni successivi alla verifica, a qualsiasi inidoneità del/i Prodotto/i che sia conseguenza di un difetto apparente o occulto del/i Prodotto/i. Ai fini dell’assistenza, il Fornitore tiene conto del fatto che i difetti dei Prodotti possono manifestarsi dopo che i Prodotti sono stati utilizzati, anche come componenti o materia prima, nella realizzazione di una macchina o impianto del Compratore destinata al Cliente Finale, pertanto il Compratore potrà
chiedere al Fornitore di intervenire presso il luogo, in Italia o all’estero, dove si trovi l’impianto fabbricato con i Prodotti difettosi, senza che il Fornitore possa pretendere alcun corrispettivo addizionale o rimborso spese. Nel caso in cui il difetto dei Prodotti e le esigenze del Compratore consentano che la garanzia venga eseguita tramite sostituzione dei Prodotti difettosi, il Compratore provvederà a spedire i Prodotti difettosi al Fornitore e questi si assume ogni costo, spesa e rischio della riparazione.