Contract
Procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università degli Studi di Parma
Codice bando: 2023rtda004
IL RETTORE
Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;
vista la Legge 07.08.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
vista la Legge 15.5.1997, n. 127: “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in particolare l’art. 3, rubricato “Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione”;
visto il Decreto Ministeriale MURST 23.12.1999: “Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari”;
visto il D.M. 04.10.2000 “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative
declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999”:
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 35-bis, rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della Legge 6.11.2012,
n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; visto il sopra citato Decreto Legislativo n. 165/2001, in particolare l’art. 38, rubricato “Accesso dei cittadini degli Stati membri della unione europea (Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998)”, così come modificato dall’art. 1 comma 28-quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.2.2022 n. 15;
visto il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”;
vista la Legge 15.04.2004, n. 106: “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
visto il Decreto-Legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.03.2005, n. 43: “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, in particolare l’art. 1-ter, rubricato “Programmazione e valutazione delle Università”;
visto il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”;
vista la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251
dell’11.03.2005;
visto il Decreto Legislativo. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della
Legge 28.11.2005, n. 246”, così come modificato ed integrato con Legge 05.11.2021, n. 162;
visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;
vista la Legge 30.12.2010, n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 24, rubricato “Ricercatori a tempo determinato”;
visto il D.M. 25.05.2011, n. 242: “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari
dei contratti di cui all'art. 24, comma 3. lettera a) della Legge n. 240/2010”;
visto il D.M. 25.05.2011, n. 243: “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, della legge n. 240/2010”;
vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITÀ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive;
visto il D.P.R. 15.12.2011, n. 232: “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori
Universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n. 240”;
visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49: “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
visto il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
visto il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013, n. 98: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (Decreto del fare)”, in particolare l’art. 58, rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca” e l’art. 42, rubricato “Soppressione certificazioni sanitarie”;
visto il D.M. 30.10.2015, n. 855: “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
visto il D.P.C.M. 25.07.2022 “Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022”;
visto il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma;
vista la Legge 29.06.2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.04.2022, n. 36, pubblicata sulla GURI
n. 150 del 29 giugno 2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ed in particolare il comma 6-quinquisdecies che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato prevedendo, per 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a):
a) a valere sulle risorse del PNRR ed in attuazione delle misure del medesimo Piano;
b) in attuazione di misure previste dal PNR 2021-2027 e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi Horizon Europe, Erasmus, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca;
vista la motivata delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, seduta del 05.04.2023, pervenuta in data 06.04.2023 ed assunta al prot. n. 96200, con cui il medesimo consesso ha deliberato di approvare l’attivazione di procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 per il seguente Settore Concorsuale 09/B1 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” – S.S.D. ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”, ed individuando l’ambito di ricerca riconducibile alla tematica “Innovazione per l’Industria Manifatturiera” del Piano Nazionale di Ricerca (PNR) 2021-2027, con particolare riferimento all’Industria Intelligente;
vista la deliberazione CDA/20-04-2023/204, adottata dal Consiglio di Amministrazione, in data 20.04.2023, con cui detto consesso ha approvato, tra l’altro, la proposta di attivazione della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatori a tempo determinato, destinatario di contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, così come elencato nel presente bando;
decreta Art. 1
Selezione pubblica per titoli e colloquio
E’ indetta, presso l’Università degli Studi di Parma, la sottonotata procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30.12.2010, n. 240:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
N. 1 POSTO – IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO
Settore Concorsuale: | 09/B2 “Impianti industriali meccanici” |
Profilo tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari: | ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici” |
Attività oggetto del contratto, obiettivi di produttività scientifica, impegno didattico complessivo del Ricercatore: | |
L'impegno complessivo annuo del ricercatore nell'ambito della didattica, della didattica integrativa e del tutorato sarà di 350 ore. Il ricercatore è tenuto al rispetto del regime di impegno a tempo pieno durante il quale è previsto che svolga attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico ING-IND/17, nonché attività didattica negli insegnamenti offerti nei corsi di laurea magistrale e triennale di il Dipartimento di Ingegneria e Architettura. In particolare, il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca relative ai temi del settore scientifico ING- IND/17, con focus sulla valutazione integrata di nuove soluzioni impiantistiche per ottimizzazione la sostenibilità e la gestione delle piccole imprese agricole. Specifiche attività di ricerca si concentreranno sulla implementazione di tecnologie per la riduzione dei consumi di acqua e allungamento della shelf life di prodotti agricoli raccolti sul campo, dimostrando in ultima istanza la sostenibilità delle soluzioni identificate. | |
Modalità di svolgimento delle ore di didattica, didattica integrativa ed indicazione del numero di ore di didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste fino ad un massimo di ore corrispondenti a 120: | |
Le modalità consistono nello svolgimento di attività didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste, esercitazioni, assistenza alle attività studentesche, partecipazione alle procedure di verifica del profitto e finali, nell’ambito delle materie e tematiche indicate nell’oggetto del contratto. L’attività di didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste non comporta un impegno superiore a 120 ore, così come previsto dal regolamento di Ateneo. Teaching may include lectures, tutorials, support in any other forms of student instruction, grading and evaluation of papers and evaluation of final exams, on the subjects and topics covered by the contract. Teaching for up to 120 hours is required, according to university regulations. | |
Numero massimo di pubblicazioni: | 12 (dodici) |
Lingua straniera: | INGLESE |
Graduatoria: | La Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria di merito così come richiesto dal Dipartimento |
I candidati devono essere in possesso di:
Art. 2
Requisiti di ammissione
- titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero o, per le discipline mediche, del Diploma di scuola
di specializzazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero, per poter partecipare alla procedura selettiva di cui al presente provvedimento, devono essere in possesso dell’attestato di equipollenza del titolo stesso ex art. 74 del
D.P.R. 382/1980 oppure di equivalenza ex art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001, rilasciato dagli organi competenti. Nel caso in cui i medesimi non fossero in possesso della documentazione di cui sopra, sono ugualmente ammessi a partecipare con riserva e devono dare avvio alla richiesta di riconoscimento del titolo estero in relazione a quanto sotto riportato:
- per ottenere l’equipollenza, inviare la richiesta all’Ateneo che ha bandito la procedura di selezione ovvero presso altro Ateneo in cui sia presente il corso di dottorato, seguendo le indicazioni presenti all’indirizzo web di Ateneo: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx- esteri#:~:text=L'interessato%2C%20in%20possesso%20del,utilizzando%20il%20Modulo%20A%2F10
- per ottenere l’equivalenza, inoltrare agli organi preposti secondo le indicazioni presenti al seguente sito web: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx.xxxx “Riconoscimento non accademico”.
Si ricorda, tuttavia, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso che hanno pertanto l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca.
In ogni caso la documentazione comprovante l'equiparazione o l’equivalenza del titolo straniero dovrà essere
necessariamente prodotta all’amministrazione, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del relativo contratto.
Non possono partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori di I o II fascia o Ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio e coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o Struttura che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Si rammenta l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto con un vincitore che, in relazione al successivo art. 11, cumuli contratti ex art. 22 della Legge 240/2010 (Assegni di ricerca) e contratti ex art. 24 della medesima legge (Rtd), compreso quello di cui al presente bando, intercorsi anche con Xxxxxx diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, per un periodo superiore a dodici anni, anche non continuativi.
Art. 3 Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il curriculum e le pubblicazioni devono essere presentati, a
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, disponibile all’indirizzo:
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/0000xxxx000
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare Le linee guida disponibili al medesimo indirizzo.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda (comprensiva di tutta la documentazione richiesta) dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno feriale utile.
Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e il conseguente invio
della domanda telematica.
Saranno valide unicamente le domande perfezionate entro le ore 23.59 ovvero con status di “presentata”.
È onere del candidato, accertarsi prima del perfezionamento della domanda, di aver caricato tutte le pubblicazioni verificando la sezione “ALLEGATI- Pubblicazioni – inserimento delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca presenti nell’elenco”.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura sarà certificata dal sistema informatico PICA; l’avvenuta ricezione della domanda e la sua successiva protocollazione saranno notificate al candidato mediante due distinti messaggi di posta elettronica.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo univoco (ID domanda) e un numero di protocollo visibili all’interno dell’applicazione; per ogni comunicazione successiva dovrà essere utilizzato l’ID domanda unitamente al codice concorso 2023rtda004.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura. Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del sistema applicativo PICA l’Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa entro la data di scadenza del bando.
La domanda di partecipazione telematica deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura; i documenti richiesti potranno essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Xxxx l’esclusione, la domanda dovrà essere firmata dal candidato secondo una delle modalità specificate nelle linee
guida.
Entro i termini di scadenza del bando, il candidato può ritirare la propria domanda utilizzando il sistema PICA; l’avvenuta ricezione della domanda di ritiro e la sua protocollazione saranno notificate al candidato mediante due distinti messaggi di posta elettronica. Oltre il termine di scadenza del bando, l’eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata a xxxxxxxxxx@xxxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, unitamente ad una copia del documento di identità, specificando l’ID domanda unitamente al codice concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti alla
U.O. Amministrazione Personale Docente, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx .
Per segnalare problemi esclusivamente di natura tecnica è possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.
Nella domanda il candidato dovrà indicare il domicilio eletto ai fini della procedura selettiva, nonché un recapito telefonico
e l’indirizzo di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione Universitaria.
Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo con e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx .
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di terzi, dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.
Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa alcuna integrazione documentale.
Il candidato diversamente abile dovrà specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio, ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, ma regolarmente soggiornanti in Italia, devono presentare la documentazione citata nel curriculum utilizzando le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre Amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.
Per le pubblicazioni stampate in Italia occorre l’attestazione dell’avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge
n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Per le procedure di selezione, riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Art. 4
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.
Art. 5
Nomina della Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è individuata secondo le disposizioni contenute nell’art. 11 del “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma, citato in premessa.
Del Decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice sarà data pubblicizzazione sul sito Web istituzionale di Ateneo.
Dal giorno successivo alla data di pubblicizzazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione decorre il temine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni, decorrenti dalla data di nomina.
Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
Art. 6
Adempimenti della Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito Web dell’Ateneo xxxx://xxx.xxxxx.xx alla Sezione Concorsi e mobilità.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c) della Legge 240/2010, qualora i candidati siano in numero superiore a sei, la Commissione, al fine dell’individuazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica di cui all’art. 9 del presente bando, procede preliminarmente alla valutazione degli stessi, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al medesimo articolo ed al D.M. 25.05.2011 n. 243.
Art. 7
Valutazione dei titoli e del curriculum
Ai sensi dell’art. 2 del citato D.M. 243/2011, la Commissione Giudicatrice effettua una motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico Settore Concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai Settori Concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai Settori Concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai Settori Concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Settori Concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 8
Valutazione della produzione scientifica
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 243/2011, la Commissione Giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
La Commissione Giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al precedente comma sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione Giudicatrice di cui al comma 1 deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito dei Settori Concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) «impact factor» totale;
d) «impact factor» medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Si precisa inoltre che verrà valutata da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curricula caricati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda, mentre non verranno utilizzate eventuali informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.
Art. 9
Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e prova orale
I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a sei unità, a seguito della valutazione preliminare di cui all’art. 6 del presente bando, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità.
Nel caso in cui sia richiesta, dall’art. 1 del presente bando, la conoscenza di una lingua straniera, i candidati dovranno sostenere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertarne l'adeguata conoscenza.
La valutazione preliminare dei candidati, nonché l’elenco degli ammessi alla discussione, sono resi pubblici sul sito Web
dell’Ateneo. I candidati sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione stessa.
Il diario di svolgimento dei colloqui sarà pubblicizzato a mezzo avviso sul sito Web dell’Ateneo, nella sezione dedicata ai
concorsi per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 240/2010.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
A seguito della discussione pubblica, per lo svolgimento della quale l’Ateneo prevede la possibilità dell’utilizzo delle piattaforme informatiche Teams/Skype, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, sulla base dei seguenti parametri:
- titoli e curriculum: fino a un massimo di punti 40;
- produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 60.
Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue:
- una valutazione complessiva almeno pari a 70 su 100.
In caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, la Commissione, tenuto conto del punteggio minimo di cui sopra, individua il vincitore e, se richiesta dal Dipartimento proponente, formula una graduatoria di merito. Tale graduatoria, da utilizzarsi nei casi indicati nel vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di Ateneo, rimarrà valida per sei mesi decorrenti dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti.
Gli atti della Commissione Giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato, nonché dalla relazione finale dei lavori svolti.
Art. 10
Accertamento della regolarità degli atti
Gli atti della commissione sono trasmessi al responsabile del procedimento, entro 10 giorni dall’ultima riunione della
Commissione.
Il Rettore, con proprio Decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti.
Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.
La proposta di chiamata del vincitore è formulata in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 23, e dell’art. 10, comma 2, punto 10, del vigente Statuto di Ateneo, dall’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge n. 240/2010, nonché dall’art. 13 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo.
La relazione finale è pubblicata sul sito web istituzionale di Ateneo. Nel medesimo sito verrà data pubblicizzazione del provvedimento di approvazione degli atti con l’indicazione del nominativo risultato vincitore. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 11
Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento
Il Ricercatore svolge le seguenti funzioni secondo le modalità meglio indicate nel relativo contratto:
- attività di ricerca scientifica nell’ambito del Settore Scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d’Ateneo, secondo le determinazioni dei
competenti Organi;
- attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l’Università e le
competenti strutture sanitarie;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di
studio rilasciato dall’Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.
La sede di svolgimento dell'attività è l’Università degli Studi di Parma, presso il Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto.
Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, e la valutazione dello stesso, compete al Dipartimento di appartenenza.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Xxxxx, nonché con i titolari di assegni di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
L’impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
L’autocertificazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della Legge n. 240/2010.
I Ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l’Ente convenzionato e l’Università.
La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma l’espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo.
Ai Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari o di legge vigenti.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
Art. 12
Natura e stipula del contratto
L’Amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita il vincitore chiamato a presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione Universitaria, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 13
Trattamento economico, fiscale e previdenziale
Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato a seconda del regime di impegno.
Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.
I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.
Art. 14
Incompatibilità e risoluzione del rapporto di lavoro
Ai contratti di lavoro subordinato si applicano in materia di incompatibilità e di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché del “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, l’Università degli Studi di Parma, quale titolare dei dati inerenti il presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso, qualora presentate in formato cartaceo (art. 3 del presente bando), è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si precisa, inoltre, l’obbligatorietà del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del succitato Decreto Legislativo n. 196/2003, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione o cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 16
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
In relazione a quanto previsto nel precedente art. 15, ricorrendo la citata casistica, i candidati possono ritirare i plichi presentati per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando, nei successivi novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi al TAR (60 gg.) o al Capo dello Stato (120 gg.).
Trascorso tale termine l’Università degli Studi di Parma non è più responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione presentata.
Art. 17
Responsabile del procedimento amministrativo
Art. 18 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma, inoltre le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.
L’avviso di pubblicazione del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Xxxxx.
L’Università si riserva il diritto di procedere alla revoca della procedura selettiva in parola, ovvero di non procedere all’assunzione del vincitore, qualora venissero meno le garanzie di carattere finanziario, o attinenti alla disponibilità di punto organico, a copertura del posto bandito ovvero, in relazione ai tempi della procedura, qualora non fosse consentita l’assunzione del vincitore nel rispetto della normativa attualmente vigente.
Copia integrale del presente bando sarà resa pubblica sul sito Web istituzionale dell’Ateneo di Parma: xxxx://xxx.xxxxx.xx, alla Sezione Concorsi e mobilità e nell’Albo on-line, nonché sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione Europea.
Prof. Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile | Area Dirigenziale Personale e Organizzazione | Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx |
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo | U.O. Amministrazione Personale Docente | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx |