Accordo collettivo aziendale
Coop Centro Italia
Accordo collettivo aziendale
Xxxxxxxxxxx xxx xxxx, 00 dicembre 2003
Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno duemilatre presso la Sede della Coop Centro Italia in Castiglione del Lago,
tra
la Direzione della Coop Centro Italia rappresentata dal suo amministratore delegato Xxxxxx Xxxxxxxx con l’assistenza di ANCC rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx
e
il Coordinamento sindacale aziendale nelle persone di Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
la Filcams Cgil rappresentate da
la Fisascat Cisl, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx l’Uiltucs, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
convengono dopo ampio ed approfondito confronto convengono sulla stipula del presente Accordo Collettivo Aziendale
Art. 1 - DIRITTO ALLO STUDIO
Fermo restando le previsioni degli articoli 114 e 115 del vigente CCNL si conviene di estendere le casistiche previste al comma 1 dell’art. 115 del vigente CCNL a quei lavoratori iscritti a corsi di studio di istituti pubblici, parificati o riconosciuti, finalizzati al conseguimento della licenza di scuola media inferiore o al diploma di scuola media superiore.
Le parti si danno atto che per quanto oggetto al diritto allo studio si atterranno alla normativa stabilita in sede di rinnovo del vigente CCNL fermo restando che le casistiche di cui sopra divengano parte integrante dell’eventuale rinnovo dell’art.115.
Art. 2 – PART-TIME e Lavoratori Studenti. PREMESSA:
LAVORATORI STUDENTI
La Coop Centro Italia e le Rappresentanze dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni Sindacali si sono confrontante sulle problematiche inerenti il mondo giovanile connesse al proseguimento degli studi universitari valutando che;
• Coop Centro Italia è presente con moderne unità di vendita in località sedi universitarie;
• Tale sedi universitarie registrano una elevata iscrizione ai corsi di laurea sia di residenti che di provenienti da varie località d’Italia, di paesi della comunità europea nonché da paesi extra comunitari;
• Tra gli attuali dipendenti della Cooperativa ci sono giovani iscritti a corsi di laurea che alternano periodi di studio al lavoro;
• Sono talvolta rilevanti gli impegni economici per i giovani e per le famiglie per poter proseguire gli studi universitari.
A fronte di quanto sopra hanno pertanto convenuto di inserire elementi contrattuali di agibilità per favorire i lavoratori studenti affinché possano rendere compatibili lo svolgimento di attività lavorative al proseguimento regolare degli studi universitari sino al conseguimento della laurea e pertanto anche con possibilità di impiego prevalentemente durante il fine settimana.
Ad integrazione delle previsioni di normative di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, (art. 79 comma 3), e dal Contratto Integrativo Aziendale, potranno essere attivati contratti di lavoro con orario part-time alle seguenti condizioni:
A) Tipologia contrattuale
• I contratti di lavoro part-time potranno essere di tipo orizzontale, verticale, e/o misto;
• La prestazione lavorativa potrà essere compresa tra le 8 e le 18 ore settimanali;
• Su richiesta del lavoratore/studente, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, in armonia con quanto definito nella premessa del presente accordo, il contratto individuale sottoscritto potrà essere integrato con periodi a prestazione lavorativa compresa tra l’orario ridotto concordato nel contratto individuale e la prestazione a tempo pieno;
B) Durata:
• I contratti potranno essere stipulati a tempo determinato.
• Per le prestazioni a tempo determinato si farà riferimento alle previsioni del vigente Contratto Integrativo Aziendale e a quella di Xxxxx, pertanto si potranno instaurare nell’anno solare contratti di lavoro a tempo determinato della durata complessiva fino a sette mesi legandoli pertanto alla possibilità per gli studenti lavoratori di seguire gli impegni legati al corso universitario.
Condizione indispensabile per instaurare un rapporto di lavoro sono:
• Volontarietà delle parti;
• Iscrizione a corsi di laurea con sedi universitarie dislocate su tutto il territorio nazionale e della UE;
• Regolare iscrizione ad un corso di laurea relativamente al solo periodo definito dal programma di studi universitari.
Saranno possibili le seguenti eccezioni:
Lavoratori studenti iscritti per due anni fuori corso successivamente al regolare periodo del programma di studio del corso di laurea
Per le studentesse lavoratrici madri entro il 30esimo anno di età compiuto indipendentemente dal numero degli esami effettuati rispetto al regolare piano d studio
C)Validità
Le parti nella comune condivisione della valenza sociale del presente accordo e dei benefici trasferibili ai giovani lavoratori studenti e alle lavoratrici madri studentesse, confermano altresì che la normativa convenuta nel presente accordo si intende esclusivamente applicabile per tali
tipologie di lavoratori e pertanto è da considerarsi a tutti gli effetti parte aggiuntiva e non sostitutiva della vigente normativa aziendale.
D) Impegno
Le parti si impegnano, al fine di facilitare la vicinanza tra il mondo universitario a quello del lavoro, a ricercare momenti di socializzazione del presente accordo presso le principali sedi universitarie ed in particolare nei territori ove è presente Coop Centro Italia.
In armonia con le finalità del presente accordo, per facilitare l’applicazione a conseguire gli obiettivi di sostegno agli studenti lavoratori, le parti convengono di favorire più occasioni di lavoro nel corso del periodo di studio.
Al riguardo Coop Centro Italia si impegna altresì, in occasione di future assunzioni di cui alle casistiche del presente accordo a tempo determinato a valutare la possibilità di assumere lavoratori che in precedenza hanno già avuto con la Cooperativa rapporto di lavoro in base alla presente normativa.
Le parti
PREMIO DI LAUREA
Coop Centro Italia, mette a disposizione un “Premio Laurea” pari a euro 250,00 a quei lavoratori/studenti, di cui al presente accordo, che in costanza di rapporto di lavoro conseguono il titolo di studio di laurea.
Tale borsa di studio sarà trattata, ai fini fiscali e previdenziali, come previsto all’art. 48 comma 2 DPR 917/86.