REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 24.06.2010)
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. Il Comune di Capannori stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
2. L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
3. I contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell’attività dell’Amministrazione Comunale, o che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza capannorese. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità sociale,di beneficenza, di solidarietà e di partecipazione civica.
Art. 2 - Destinatari
• Le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, aderenti al Forum e al Registro delle Associazioni del Comune di Capannori;
• Soggetti del terzo settore individuati dall’art. 17 della L.R. 41/2005 :organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, enti ausiliari di cui alla legge 54/93, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, altri soggetti privati non a scopo di lucro;
• istituti di cui all’art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
• enti pubblici;
• comitati riconosciuti;
• soggetti privati di chiara fama e prestigio.
Art. 3 - Settori d'intervento
I settori d'intervento sono quelli relativi a :
• Attività culturali e scientifiche
• Attività educative
• Tutela ambientale
• Attività socio-assistenziali e umanitarie
• Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
• Attività ricreative e sportive
• Turismo e sviluppo economico
Art. 4 - Limiti oggettivi del Regolamento
Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
b) i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
c) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
d) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture di terzi utilizzati dall’amministrazione comunale per iniziative proprie;
e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
f) i contributi, le provvidenze, i vantaggi economici erogati dall’amministrazione comunale in attuazione di disposizioni di leggi e regolamenti diversi da quanto disciplinato dal presente ordinamento;
g) le provvidenze conseguenti ad accordi formalizzati con Enti pubblici.
Art. 5 - Responsabilità
1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o patrocinio.
2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
CAPO II – CONTRIBUTI
Art. 6 - Tipologia e natura dei contributi
Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti può articolarsi in forma di:
1. Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli statuti delle Associazioni richiedenti;
2. Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.
Art. 7 - Condizioni generali di concessione
1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività vengono attuate con il supporto del Comune.
2. La concessione di contributi di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
Art. 8 - Richiesta di ammissione
1. I soggetti pubblici e privati, per accedere ai contributi ordinari e/o straordinari previsti dal presente Regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Capannori entro le scadenze previste negli articoli seguenti.
2. La richiesta di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere:
• i dati del soggetto richiedente, del legale rappresentante;
• l’indicazione delle modalità di pagamento prescelta per l’erogazione del contributo e gli eventuali dati bancari;
• il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003
• la dichiarazione sostitutiva dei soggetti privati proponenti da cui risulti l’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73;
• la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
• gli allegati indicati dai seguenti specifici articoli.
3. Ai sensi della L. 241/90 il Comune provvederà a dare comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Art. 9 - Contributi ordinari
1. La domanda per ottenere contributi inerenti l’attività ordinaria del soggetto richiedente deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno corredata di:
• programma delle iniziative previste per l'anno successivo e descrizione delle finalità;
• ultimo bilancio consuntivo;
• atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione sull'attività svolta, esclusi i soggetti iscritti al “Forum ed al Registro delle Associazioni” del Comune di Capannori;
• elenco di altri soggetti pubblici o privati, che collaborano alla realizzazione del programma.
2. L’erogazione dei contributi ordinari avviene seguendo l'iter descritto nel successivo art. 10, previa valutazione delle finalità dei soggetti richiedenti e sulla scorta dei seguenti criteri:
a) Iscrizione al Forum e al Registro delle associazioni del nostro Comune;
b) natura dell’attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell’Amministrazione Comunale;
c) numero dei soci, del personale impiegato e degli utenti;
d) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
e) capacità economica del soggetto richiedente e presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.
Art. 10 - Procedura per la valutazione e concessione dei contributi ordinari
Alla scadenza prevista dall’art. 9, l’Ufficio competente per materia inizia il seguente iter:
1. Esame dell’ammissibilità delle richieste di contributo pervenute e verifica della completezza formale. In caso la domanda risulti incompleta o carente di taluno degli elementi richiesti, l'Ufficio provvede a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per l'integrazione, pena la nullità. I termini del procedimento riprendono pertanto a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dalla data di scadenza fissata, qualora non vengano presentate.
2. Elaborazione di una scheda di sintesi contenente i dati significativi per ogni richiesta, da sottoporre entro 60 giorni (gennaio) ad una Commissione formata dal Dirigente della Segreteria del Sindaco (o suo delegato) e dai Dirigenti dei Servizi competenti per materia (o loro delegati) per la valutazione ed eventuale concessione di contributo.
3. La Commissione, entro 60 giorni (marzo), valuta in base alle finalità ed ai criteri stabiliti nel precedente articolo e procede all'assegnazione dei contributi in base alle disponibilità di bilancio con determinazione del Dirigente competente per materia . La concessione del contributo, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di contributo, prima dell’adozione del provvedimento definitivo verrà data comunicazione formale al richiedente, come previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), introdotto dalla Legge 15/2005 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").
Art. 11 - Contributi straordinari
1. In caso di particolari iniziative occasionali o singoli progetti che esulano dall’attività ordinaria del soggetto e che abbiano particolare rilevanza e interesse per la collettività, può essere presentata richiesta di contributo, di norma, almeno 45 giorni prima dalla data d’inizio dell’attività proposta. Tale termine non si applica per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.
La richiesta verrà valutata dalla Giunta Comunale ed il contributo sarà erogato in base alle disponibilità di bilancio, e comunque in misura non superiore al 70% delle spese previste.
2. La richiesta di contributi per attività straordinarie dovrà essere corredata da:
• Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa/manifestazione o progetto da realizzare, indicante la finalità pubblica o di interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovra comunale) data o periodo di svolgimento ed entità del contributo richiesto;
• Preventivo di spesa dettagliato dell’iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;
• Atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione, possibilmente documentata, sull’attività svolta dal soggetto (tranne per i soggetti iscritti al “Forum delle Associazioni” del Comune di Capannori);
3. Non sono ammesse richieste per iniziative già realizzate.
Art. 12 - Bandi per contributi straordinari
Il Comune di Capannori, in presenza di significative ricorrenze o di temi di particolare rilevanza, si riserva la possibilità di emettere bandi specifici per l’erogazione dei contributi straordinari.
In questi casi sarà il Bando stesso a contenere procedure e scadenze per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi.
Art. 13 - Erogazione e rendicontazione
1. La liquidazione del contributo ordinario viene effettuata con le seguenti modalità:
• 40% del contributo assegnato, dietro formale richiesta del soggetto richiedente;
• 60% a saldo, dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento unitamente al consuntivo delle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La liquidazione del contributo straordinario viene effettuata con le seguenti modalità:
• in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione, non oltre 90 giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull’iniziativa svolta e di un consuntivo economico delle spese sostenute e delle eventuali entrate. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal Legale Rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.
• Il Responsabile del Servizio competente può richiedere la presentazione di documenti integrativi in merito alla relazione e consuntivo richiesti, qualora lo ritenga opportuno.
• Se tali spese non superano i 3.000 euro è ammessa l’autocertificazione.
• Per le sole iniziative straordinarie poste in essere dalle istituzioni scolastiche è ammessa l'erogazione in acconto del 70% dell'importo concesso. Tali istituzioni
devono comunque presentare all'Amministrazione, entro 90 giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa, una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.
3. La mancata presentazione delle suddette rendicontazioni comporta la revoca del contributo, o del saldo finale nel caso dei contributi ordinari.
Art. 14 - Decadenza
1. I soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
• non sia stata realizzata l’iniziativa o il progetto per il quale il contributo era stato concesso;
• sia stato sostanzialmente modificato il programma. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo rimodulato rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI
Art. 15 - Definizione
Per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione occasionale e temporanea, in uso gratuito o a canone agevolato, di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni di servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.
Art. 16 - Concessione in uso di beni mobili, immobili, servizi
0.Xx Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività, poste in essere dai soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento, anche con la concessione di vantaggi economici descritti al precedente articolo in aggiunta o sostituzione del contributo economico.
2.Nella richiesta, che deve essere presentata al Responsabile del Servizio competente per materia, almeno 45 e non oltre 90 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, il soggetto deve indicare le date di inizio e termine per l’uso dei beni.
0.Xx provvedimento concessorio è di competenza dirigenziale.
CAPO IV – PATROCINIO
Art. 17 - Definizione di patrocinio e principi generali
1. Il patrocinio è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune di Capannori accorda il proprio sostegno con associazione di immagine, a singole iniziative di particolare valore rivolte alla collettività promosse da soggetti pubblici o privati indicati nell'art. 2 nei settori d'intervento previsti nell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Saranno privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel nostro territorio comunale. Le richieste di patrocinio per attività svolte al di fuori del territorio comunale verranno ammesse dalla Giunta Comunale, in via eccezionale nei casi in cui assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano comunque contenuti e significati di interesse per la comunità capannorese nei settori individuati dal presente Regolamento.
3. In caso di richiesta di patrocinio presentata dai soggetti previsiti dall'art. 2 aventi sede al di fuori del nostro territorio comunale, l'istanza sarà valutata solo se accompagnata dall'atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche e relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.
4. Il patrocinio non comporta automaticamente l’erogazione di contributi economici o la concessione in uso di spazi o attrezzature comunali, che dovranno essere espressamente richiesti in base alle disposizioni del presente Regolamento.
5. E' esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune di Capannori in merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa patrocinata ed è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire fra l’ente o associazione a cui è concesso il patrocinio e terzi
6. Il Comune di Capannori concede il patrocinio anche al fine di valorizzare le libere forme associative, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”) e dell’art. 45 dello Statuto Comunale (approvato con Delibera C.C. 70 del 04/12/2001).
7. Si intendono automaticamente patrocinate tutte le iniziative inserite nel programma annuale elaborato dal Servizio Politiche Culturali ed Educative di concerto con le Associazioni del territorio ed approvato dalla Giunta Comunale.
Art. 18 - Modalità di richiesta del patrocinio
1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata, unitamente all’eventuale richiesta di contributi, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
2. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i dati del soggetto richiedente, del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003, oltre ai seguenti allegati:
• Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa/manifestazione da realizzare, indicante la finalità pubblica o l' interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovra
comunale) data o periodo di svolgimento e dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro.
• Atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione sull’attività svolta dal soggetto nell'ultimo anno (tranne per i soggetti iscritti al “Forum ed al Registro delle Associazioni” del Comune di Capannori).
Art. 19 - Modalità di concessione del patrocinio
1. La Giunta Comunale, in seguito all’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, delibera la concessione del patrocinio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. La concessione del patrocinio, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di patrocinio, verrà data comunicazione formale al richiedente come previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), introdotto dalla Legge 15/2005 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").
Art. 20 - Utilizzo del patrocinio
1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio, devono farne menzione in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura "con il patrocinio del Comune di Capannori" e la stampa corretta dello stemma comunale.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale, in relazione all'iniziativa patrocinata.
3. L'uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno all'immagine del Comune, comporterà l'immediata revoca del patrocinio con atto motivato. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio o non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà manlevato il Comune di Capannori da ogni responsabilità.
4. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 8T.U.E.L.) da un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
Art. 21 - Agevolazioni
1. La concessione del patrocinio comporta come beneficio il diritto alla riduzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa nelle misure stabilite dalla legge (art. 20 del D.Lgs. 507/1993) se tali materiali promozionali non recano sponsorizzazioni o pubblicità.
2. Il conferimento del patrocinio non comporta automaticamente la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Pubblicità, norme transitorie e finali
1. L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito del Comune di Capannori l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi ed agevolazioni (secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 118/2000)
2. I modelli per la presentazione della domanda di patrocinio o di contributo sono pubblicati sul sito internet del Comune di Capannori.
3. In deroga al disposto di cui all’art. 9, in sede di prima applicazione, del presente regolamento, le domande di contributo per le attività relative all’anno 2010 dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’esecutività del presente regolamento.
Art. 23 – Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga i regolamenti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.1999 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2008.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Capannori.