AVVISO PUBBLICO FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/2013, CONVERTITO DALLA L.124/2013 – CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI FONDI
Allegato A alla determinazione n. 6/SP dell’11 gennaio 2017
AVVISO PUBBLICO
FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/2013, CONVERTITO DALLA L.124/2013 – CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI FONDI
ai sensi della deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del 12/10/2016 PREMESSO CHE
Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti economici”, convertito con modificazioni della legge 28 ottobre 2013 n. 124, ed in particolare l’art. 6, comma 5, istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e prevede che le risorse di cui al Fondo in oggetto siano assegnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto anche attraverso organismi comunali;
Il Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua i nuovi criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l’acceso ai contributi, l’importo massimo e le priorità per la concessione del contributo e stabilisce che siano le Regioni ad individuare i Comuni ad alta densità abitativa di cui alla delibera CIPE n.87 del 13/11/2013;
La deliberazione G.R.T. n. 890 del 13/09/2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini incolpevoli
– di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L.124/2013 – Ripartizioni risorse anno 2016” stabilisce la ripartizione tra i Comuni assegnando al Comune di Calenzano la cifra di € 32.986,72 e che i Comuni, nell’utilizzo delle risorse di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli si debbano attenere a quanto previsto dal D.M. del 30/3/2016
Con la deliberazione G.M. n. 131 del 18/10/2016 sono stati approvati i criteri e le modalità aggiuntive per l’erogazione dei contributi.
ART. 1 – CRITERIO DI DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la perdita o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
ART. 2 - DESTINATARI E REQUISTI DI ACCESSO
1. I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) ed essere residente nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)1;
e) non essere, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ai sensi della L.R.T 20/12/1996 n. 96 e s.m.i.
2. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
3. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
4. Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più una volta per lo stesso evento.
5. I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti per i soggetti assegnatari di alloggi ERP in stato di morosità; possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di locazione di edilizia privata di alloggi pubblici realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.
ART. 3 – DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI
1. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all’art. 4 non può superare l’importo di € 12.000,00.
ART. 4 – FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contributi sono destinati a:
a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
1 Modificato dalla L. 189/2002 – comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il rinvio dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.
2. i contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
3. I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dovranno sottoscrivere un accordo con il proprietario contenente l’accettazione alla stipula di un nuovo contratto, l’espressa rinuncia agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell’inquilino o la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
4. Il contributo approvato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario o ad altro soggetto autorizzato dallo stesso mediante versamento su un conto corrente bancario o postale.
5. Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.
6. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo a prescindere dalle eventuali domande ancora giacenti.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE
1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
2. La domanda, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata, obbligatoriamente, dai documenti di seguito indicati:
• carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea;
• contratto di locazione registrato per l’alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
• atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida e atti successivi alla procedura;
• eventuale dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto e/o alla stipula di un nuovo contratto;
• documenti attestanti la morosità incolpevole di cui all’art. 1 del presente Avviso;
3. Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, potranno essere richieste ulteriori informazioni riguardanti: l’entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell’attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica.
Il Servizio competente inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell’alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità a stipulare un nuovo contratto di locazione per l’alloggio.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda per accedere all’intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto disponibile presso il Comune di Calenzano – Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Xxxx - X.xx X. Xxxxxx 00 (orario apertura: martedì 15.00/18.00, mercoledì e venerdì 9.00/13.00) e Sportello del Cittadino – Piazza X. Xxxxxx 00 (orario di apertura dal lunedì al venerdì 8.30/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00, sabato 8.30/12.30) o scaricabile dal sito internet del Comune di Calenzano (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx).
2. La domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata al Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa o presso lo Sportello del Cittadino nei giorni di apertura al pubblico oppure spedita tramite raccomandata a/r o PEC. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità valido del richiedente.
ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il presente ha validità dalla data della sua pubblicazione e non ha scadenza. Il Comune di Calenzano non si assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE
1. La Commissione Comunale per la formazione della graduatoria ERP e per la mobilità tra assegnatari, nominata ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto c) della L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm. e ii. e dell’art. 5, comma 10, del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode fiorentino (art. 3, comma 1, Legge regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge regionale n. 41/2015)” approvato dalla Conferenza del LODE Fiorentino in data 21 Settembre 2015 e con Deliberazione C.C. n.138 del 21/12/2015 è l’organo competente alla valutazione delle domande, previa istruttoria svolta dal Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa. La Commissione, accerta la sussistenza dei requisiti e delle altre condizioni previste dal presente avviso da parte dei richiedenti il contributo e determina l’importo dello stesso.
2. Le domande verranno esaminate tenendo conto sia dell’ordine di presentazione, delle priorità che dei criteri preferenziali. L’ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dal Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa per iscritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa della necessaria documentazione.
3. Il contributo di cui al presente avviso sarà erogato nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Calenzano.
ART. 8 – OPPOSIZIONI
1. Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio il richiedente può presentare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa, opposizione alla Commissione Comunale per la formazione della graduatoria ERP e per la mobilità tra assegnatari indirizzando raccomandata A.R. al Comune di Calenzano, Area Servizi alla Persona.
2. Saranno inammissibili le opposizione trasmesse dopo tale termine (fa fede la data del timbro postale). La Commissione risponderà alle opposizioni entro 15 giorni dal ricevimento.
ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI
1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e i. il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione dell’Avviso.
2. Vengono effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali. I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso potranno essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
ART. 10 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
ART. 11 – NORMA FINALE
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 890 del 13/09/2016 e al Decreto legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 124 e al Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e alla deliberazione GM n.131 del 18/10/2016.