AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Unità Operativa Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx
Telefono: 000- 0000000
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E-mail: Contocapitale @xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
X.XXX 05841770828
CAPITOLATO SPECIALE
Della procedura in economia ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/06 e s.i.m. per la fornitura e posa in opera di un Elettromiografo e n. 1 stimolatore magnetico per l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia dell'ARNAS.
Procedura articolata in N. 2 lotti. Fondi di Finanziamento: Fondi C.R.T.
Art. 1
ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera dei beni di cui alla scheda tecnica che si unisce al presente quale All.”1”, presso l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia dell'ARNAS.
, previo accordo con i Responsabili entro e non oltre il termine di trenta giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine.
2. La consegna dovrà essere effettuata presso la su indicata UU.OO. cui il bene è destinato previo accordo con il Responsabile; lo specifico locale verrà compiutamente individuato nell’ordine di esecuzione della fornitura.
3. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.
4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
6. La consegna ed il montaggio di quanto consegnato dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Xxxxx fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.
7. L’Amministrazione appaltante accerterà che il bene consegnato siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.
8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 315 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.
Art. 2
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.
Art. 3 COLLAUDO/VERIFICA
1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a verifica e/o collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.
2. In caso di collaudo: delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.
L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.
3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.
Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:
• verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all’ordine d’acquisto;
• verifica del corretto funzionamento dei beni forniti;
• verifica di conformità dei beni forniti alle norme comunitarie e alla normativa vigente
4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.
La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.
5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.
6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.
Art. 4
ONERI A CARICO DEL FORNITORE
1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.
2. Garanzia: l’impresa garantisce la perfetta funzionalità dei beni forniti per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di
forza maggiore, da fatti non imputabili all’Ente e comunque dall’uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:
a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;
b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;
L’impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.
L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica. La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.
3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.
4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.
Art.5 INADEMPIENZE / PENALITA’
1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 1 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.
3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato.
Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.
4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).
Art. 6
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA
L’acquisto è finanziato con fondi di bilancio corrente.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.
Art.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La S.A., risolverà il contratto a norma dell’art. 2 c. 2 LR 15/08 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzate;
1 L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
− quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole;
− quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizione del presente capitolato;
− in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che della fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti;
− in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
− in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;
− in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato
− in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.
2 In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.
Art. 8 SPESE
1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d’uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.
2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.
Art. 9 CONTROVERSIE
1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.
Art. 10 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:
◼ le disposizioni r iguardanti l ’ amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R. D. 18 . 1 . 1923 n. 2440 ;
◼ i l relativo regolamento di esecuzione di cui al R. D. 23 . 5 . 1924 n. 827 ;
◼ i l D. Lgvo n. 163 / 06 . ;
◼ le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con f inanziamenti in c/ capitale; le norme del codice civile che disciplinano i contratti.
IL Direttore del S.O.C. Provveditorato (Dott.ssa Xxxx Xxxxx)
La ditta obbligata
Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:
<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>
La ditta obbligata