UOC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
UOC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
direttore: Xxxxxxxxx Xxxxxxx referente: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
tel.0377/465390
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA NETWORK ATTACHED STORAGE – NAS, COMPRENSIVO DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI MESI 60 (SESSANTA).
C.I.G. 9202865C6F
• Il bando di gara è stato:
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 22/04/2022
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 02/05/2022
- pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxx-xxxx.xx
• Il presente affidamento non è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21 del Codice.
• Il Responsabile del Procedimento è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Sommario
ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO 3
ART. 2 – FABBISOGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 3
ART. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA E TERMINI DI ESECUZIONE 4
ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA 4
ART. 6 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 4
Art. 6.1 – GLOBAL NAME SPACE 6
Art. 6.2 – FUNZIONALITA’ DI BILANCIAMENTO 6
Art. 6.4 - MANAGEMENT UNIFICATO 6
Art. 6.5 – SUPPORTO A SERVIZI AAA ESTERNI 7
Art. 6.6 – SUPPORTO E GESTIONE DELLE QUOTE 7
Art. 6.7 – SUPPORTO SNAPSHOT 7
Art. 6.10 - INTEGRITA’ DEI DATI (WORM) 7
Art. 6.12 – PROTOCOLLI SUPPORTATI 7
Art. 6.13 – SOFTWARE DI SEARCH AND INDEXING 8
ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 8
ART. 8 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO 10
ART. 9 – SERVIZI PROFESSIONALI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE 10
ART. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA 10
Art. 10.1 - SLA 10
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 11
ART. 12 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 11
ART. 13 – RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA 11
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXX 12
ART. 15 -INVARIABILITA' DEI PREZZI 14
ART. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO 14
ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 15
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 20 - IPOTESI DI RECESSO 17
ART. 21 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 00
ART. 22 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE 18
ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO 18
ART. 24 – CESSIONI D’AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA 18
ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 26 - LIQUIDAZIONE DELL’APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE 18
ART. 27 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 18
ART. 28 – CODICE ETICO, PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 19
ART. 30 – NORMATIVA ANTIMAFIA 19
ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
Art. 31.1 - CLAUSOLA T&T PER TRASPARENZA E TRACCIABILITA' 19
ART. 32 – DIRITTO DI ACCESSO 20
ART. 33 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 20
ART. 36 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 20
ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La presente procedura di gara verrà esperita sulla base del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli atti predisposti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e successive modifiche e integrazioni.
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell’appalto, anche a seguito dell’emanazione di nuove norme, sia comunitarie, sia nazionali che regionali.
ART. 2 – FABBISOGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi intende procedere con l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura di un Sistema Network Attached Storage - NAS per il consolidamento dell’attuale Server Farm e per soddisfare le nuove ed aumentate esigenze di performance che le applicazioni aziendali richiedono.
Con la presente fornitura si intende consolidare l’attuale Server Farm aziendale e, più in particolare, rispondere all’esigenza di ampliamento necessario per la gestione del Sistema di Archiviazione Immagini Radiologiche - PACS.
L’impostazione generale del progetto di consolidamento è uno degli obiettivi strategici che la ASST di Lodi sta perseguendo da tempo e che intende ulteriormente implementare.
ART. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA
La gara ha per oggetto la fornitura di un Sistema Network Attached Storage – NAS, comprensivo del relativo servizio di manutenzione, per il perseguimento degli obiettivi strategici sopra citati e, per tale motivo, la ASST di Lodi necessita di aumentare in modo consistente lo spazio storage complessivo dell’attuale infrastruttura.
L’offerta deve essere composta da due soluzioni facenti parte di un unico Sistema.
Ciascuna soluzione, una da destinare al sito Principale e una da destinare al sito di Disaster Recovery, deve essere in grado di fornire uno spazio utile di almeno 350 TB (320 TiB) al netto di eventuali algoritmi di deduplica e/o compressione.
Il Sistema deve essere fornito completo di hardware, di software, e di tutte le componenti necessarie all’erogazione dei servizi NAS richiesti; essenziale il servizio di manutenzione della durata fissata in mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di approvazione del collaudo finale avvenuto con esito positivo.
Onere del Fornitore è la fornitura di tutti i servizi professionali necessari ad una corretta posa, installazione, configurazione di base, messa in produzione del Sistema stesso e la formazione del personale tecnico utilizzatore.
Non saranno prese in considerazione soluzioni basate su Servizi Cloud, sia pubblici che ibridi.
Non saranno altresì prese in considerazioni soluzioni erogate sotto forma di IAAS, PAAS, Hosting, Housing o più in generale qualsiasi altra tipologia di acquisto o contratto che preveda la fornitura sotto forma di servizio a canone.
ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA E TERMINI DI ESECUZIONE
La durata della fornitura, riferita al solo servizio di manutenzione, è fissata in mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di approvazione del collaudo finale avvenuto con esito positivo.
ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo della fornitura, a base d’asta, è di euro 380.000,00 oltre I.V.A.
I costi per la sicurezza per rischi interferenti sono pari a euro 400,00, non soggetti a ribasso.
Nel suddetto importo a base di gara debbono intendersi compensati gli oneri per la sicurezza aziendali propri della ditta concorrente.
Non saranno accettate offerte superiori all’importo posto a base di gara.
La ASST di Lodi si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta.
Per quanto riguarda le diminuzioni, l’operatore economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.
La ASST di Lodi si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario o altra impresa altre prestazioni affini a quelle oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e di cui dovesse successivamente emergere l’esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.
È altresì facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità ad eseguire la fornitura richiesta, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che dal fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
ART. 6 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
Il Sistema proposto deve gestire dati non strutturati ad accesso File Level mediante servizi erogati attraverso rete ETHERNET su protocolli IP e possedere caratteristiche tali da essere classificabile sotto la denominazione di sistema Network Attached Storage - NAS.
Di seguito sono elencati i protocolli principali tipici delle soluzioni NAS, che devono essere erogati:
• NFS
• CIFS/SMB
• FTP
• HTTP
• Object S3
• NDMP
• Rest API
Il Sistema proposto deve essere privo di qualsiasi elemento che possa essere considerato un SINGLE POINT OF FAILURE – SPOF, al fine di garantire la piena operatività delle sue funzioni, anche in presenza di un degrado di prestazioni, di un guasto o di un parziale malfunzionamento di una delle componenti del Sistema stesso, ed essere dotato di un sottosistema (comprensivo di software e di hardware) in grado di rilevare e segnalare eventuali malfunzionamenti di una delle sue componenti, per consentire un rapido intervento in grado di diagnosticare e risolvere il problema verificatosi.
Ogni elemento guasto deve poter essere sostituito “a caldo” senza la necessità di interrompere, anche per un breve periodo, il funzionamento di altri componenti del Sistema.
È consentito il fermo parziale del Sistema per operare alcune tipologie di manutenzione solo se progettato in modo tale da mantenere ogni livello di funzione, uguale ai livelli di piena operatività, durante tutto il periodo di fermo necessario all’attività di manutenzione.
Il sottosistema software deve poter essere aggiornato o modificato senza eseguire alcun fermo dei servizi erogati in una modalità definibile “a caldo”. Qualora la soluzione proposta sia costituita da un insieme di nodi indipendenti operanti in una logica di intelligenza distribuita, è ammessa la possibilità che l’operazione di upgrade software debba comportare il riavvio di un singolo nodo per volta durante la fase di aggiornamento, senza che questo infici in alcun modo il livello di servizio erogabile in fase di piena operatività.
Il sottosistema hardware, oltre alla già evidenziata assenza di SPOF, deve poter essere upgradato senza dover alterare la piena operatività dei servizi erogati dal Sistema, mediante operazioni quali l’incremento o la riduzione dello spazio storage e della capacità elaborativa, l'aggiunta di nuove funzionalità o licenze e la modifica del livello di protezione dei dati del sottosistema devono poter essere eseguite “a caldo” senza che questo comporti la riduzione anche temporanea delle funzionalità o le performance del Sistema.
Qualora la soluzione proposta sia costituita da un insieme di nodi indipendenti, deve essere possibile aggiungere un nuovo nodo al Sistema in modo “non distruttivo”, senza cioè alterare in alcun modo lo stato del Sistema in esercizio. L’architettura deve prevedere la possibilità di integrare tale nodo all’interno dell’insieme preesistente, ridistribuendo, in modo del tutto automatico o pilotabile mediante specifiche policy, i dati, i servizi e il carico di lavoro su tutti i nodi, compreso quello appena aggiunto.
Il Sistema deve avere una struttura modulare, a scalabilità lineare su tutte le sue principali componenti. Deve essere possibile aumentare le capacità computazionali di memoria CACHE e di THROUGHPUT dell’I/O di FRONT-END in modo lineare all’aumento della capacità di archiviazione del Sistema stesso.
Il Sistema deve essere costituito da un insieme di nodi paritetici e indipendenti, che operano in una struttura di intelligenza distribuita che ripartisca il carico di lavoro (servizi, sessioni, I/O, dati, carico computazionale) su tutti i nodi del sistema o, mediante policy configurabili e modificabili “a caldo”, su un loro sottoinsieme.
La soluzione deve prevedere la possibilità di integrare componenti hardware di generazioni differenti, mantenendo una piena compatibilità con il resto del Sistema. Eventuali refresh tecnologici che si rendessero necessari per l’incremento della richiesta di prestazioni o di nuove funzionalità del Sistema, devono avvenire in modo del tutto trasparente, senza fermi o disservizi e senza la necessità di una procedura di migrazione manuale dei dati.
Il Sistema deve poter prevedere la possibilità di integrare al suo interno componenti di caratteristiche e prestazioni differenti: deve essere possibile utilizzare dischi di tipologie, prestazioni e dimensioni differenti, componenti di I/O di FRONT-END con prestazioni differenziate e CPU o CACHE MEMORY di tipologia differenziata. Tutte queste componenti, sebbene diverse per caratteristiche, devono poter essere completamente integrate tra loro in modo da apparire, dal punto di vista logico, alle applicazioni o all’utenza, come una sola componente atomica.
Pur nel rispetto della caratteristica di atomicità sopra descritta, il Sistema deve prevedere la possibilità di suddividere in modo granulare le sue risorse e le sue componenti, in modo da poter creare dei sottosistemi specifici, con caratteristiche diverse tra loro e dedicati, secondo le necessità, a compiti e servizi puntuali.
Viene data al Fornitore la possibilità di scegliere le modalità con le quali il Sistema rende disponibile questo tipo di suddivisione delle risorse interne, pur nel rispetto dei seguenti vincoli di base:
• esecuzione “a caldo” della suddivisione
• configurazione dinamica e modificabile nel corso del tempo, secondo le necessità
• migrazione automatica dei dati in funzione della configurazione di suddivisione applicata
• possibilità di definire specifici servizi erogabili solo da una specifica partizione del sistema.
Il Sistema deve poter operare in piena autonomia senza richiedere nessuna risorsa esterna, con la sola eccezione dei collegamenti di rete dati e dell’alimentazione elettrica.
Il Sistema deve essere installato presso i locali del Sistema Informativo Aziendale (sito principale) e della Centrale Telefonica (sito Disaster Recovery) della ASST di Lodi, e deve essere integralmente contenuto in un unico armadio rack standard (non oggetto di fornitura), con un ingombro in pianta massimo di 150x150cm e un’altezza massima di 40 rack units.
Non deve in nessun caso essere richiesto l’utilizzo di risorse esterne, sia all’interno sia all’esterno dei locali sopra citati.
Nella soluzione devono essere previste bretelle ottiche per il collegamento alla LAN della lunghezza di almeno 20mt e di categoria OM4 da collegare alle porte a 10Gb SFP+.
ART. 6.1 – GLOBAL NAME SPACE
Il Sistema deve prevedere la possibilità di poter organizzare i dati contenuti in modo che, logicamente, siano visti dalle applicazioni come un unico FILE SYSTEM. Tale modalità di presentazione logica del dato deve rendere del tutto invisibile all’utente la reale collocazione del dato all’interno del Sistema. Eventuali upgrade del Sistema non devono in alcun modo alterare questa rappresentazione logica del dato. Il nuovo spazio a disposizione deve essere integrato all’interno dell’unico FILE SYSTEM e la ridistribuzione fisica dei dati all’interno delle nuove risorse del Sistema non deve in alcun modo alterare la collocazione logica del dato all’interno dello stesso.
Sarà oggetto di valutazione la dimensione massima del singolo FILE SYSTEM che il Sistema è in grado di supportare.
ART. 6.2 – FUNZIONALITA’ DI BILANCIAMENTO
Il Sistema deve poter supportare un set di funzionalità in grado di bilanciare in modo automatico e dinamico il carico di lavoro, in modo da ridistribuirlo su tutti i suoi componenti, così da sfruttare in modo completo le risorse a disposizione. Tale bilanciamento deve avvenire in modo del tutto trasparente alle applicazioni Client che utilizzano le risorse del Sistema, senza modifica alcuna. Il bilanciamento deve essere disponibile su tutti i protocolli di comunicazione Front-End messi a disposizione dal Sistema, senza nessuna eccezione. E’ consentito lo sfruttamento di tecniche quali il DNS Delegation, il Floating IP o Mac Address, Multicast o Protocol Redirection.
In caso di indisponibilità improvvisa di una delle risorse il Sistema di bilanciamento dovrà inoltre garantire l’immediata redistribuzione delle sessioni di lavoro sulle risorse rimaste disponibili, riadattando la distribuzione del carico di lavoro alla nuova configurazione del Sistema.
ART. 6.3 - AUTOTIERING
Il Sistema deve implementare nativamente un meccanismo di Automatic Tiering verticale su base policy che permette di spostare “a caldo” ogni singolo file presente nel File System da una tipologia di dischi ad un’altra, in modo da ottimizzare le performance erogate. Tale spostamento non deve comportare modifiche nella struttura del File System o nell’accesso allo stesso.
ART. 6.4 - MANAGEMENT UNIFICATO
Il Sistema, anche se a logica distribuita, deve prevedere un unico punto di gestione, accessibile sempre con le medesime modalità e caratteristiche, a prescindere dalla disponibilità delle risorse del sistema stesso (la caduta di uno o più componenti del Sistema non deve inficiare l’accesso al sistema di management o una variazione alle sue modalità di accesso).
Dal management unificato devono essere gestibili tutte le caratteristiche e le funzionalità del Sistema.
Nel caso in cui la soluzione di management preveda l’utilizzo di Client o Console dedicata, il Sistema deve comunque prevedere un’interfaccia di gestione Clientless di tipo grafico, accessibile attraverso il protocollo HTTP/SSL in grado di fornire all’operatore tecnico tutte le funzionalità di gestione delle componenti del Sistema.
ART. 6.5 – SUPPORTO A SERVIZI AAA ESTERNI
Il Sistema deve essere pienamente e totalmente integrabile con sistemi di Authentication, Authorization e Accounting esterni, che utilizzino i protocolli standard del mercato di riferimento quali LDAP, Active Directory e Kerberos, per permettere la gestione dell’accesso a ogni risorsa del Sistema, sia dei servizi erogati all’utenza sia della parte di management del Sistema stesso.
In particolar modo il Sistema, nella parte di erogazione dei servizi CIFS/SMB, deve essere pienamente compatibile e completamente integrabile con l’infrastruttura di Active Directory di Microsoft.
ART. 6.6 – SUPPORTO E GESTIONE DELLE QUOTE
Il Sistema deve prevedere funzionalità complete di gestione delle quote. Deve essere possibile definire almeno due livelli di quota per ogni singolo utente, gruppo di utenti, risorsa AD o sottoalbero del File System principale. Per ogni singolo livello di quota deve essere possibile definirne la modalità di Triggering (Warning o Blocking), e un “Grace Period”. Le impostazioni di quota devono in ogni modo essere dinamiche e modificabili durante le normali operazioni di gestione day-by-day. Deve essere possibile applicare funzionalità di quota a tutte le risorse e servizi erogati dal Sistema.
ART. 6.7 – SUPPORTO SNAPSHOT
Il Sistema deve prevedere la funzionalità di gestione degli Snapshot di tutto o parte del File System fino a 1024 Snapshot per Directory.
Se ne deve prevedere la creazione, gestione, consolidamento e distruzione. Gli Snapshot creati devono poter essere accessibili come risorse separate e con modalità anche diverse dalla risorsa dalla quale derivano.
ART. 6.8 - REPLICA REMOTA
Il Sistema deve supportare nativamente la funzionalità di replica remota di tutti o parte dei dati contenuti nello stesso. Sebbene sia considerato sufficiente che la soluzione disponga di una replica remota asincrona, sarebbe preferibile che tale funzione sia talmente efficiente da garantire il minor RPO possibile.
La modalità di replica deve essere eseguibile utilizzando come mezzo di trasporto una normale rete TCP/IP con adeguata larghezza di banda, latenza, data loss e jitter. Non verrà in alcun modo accettata una soluzione di replica remota che preveda un canale dedicato di comunicazione tra il sistema on-line e il sistema in replica.
ART. 6.9 - DEDUPLICA
Il Sistema deve offrire la possibilità di deduplicare i file, in modalità Post-Process e senza significativi impatti di performance, con un block size <= di 8k.
ART. 6.10 - INTEGRITA’ DEI DATI (WORM)
Il Sistema deve assicurare la protezione e l’immutabilità dei dati. Verrà valutata la capacità del Sistema di consentire la protezione dei dati in modalità WORM (Write Once Read Many), in modo da impedire modifiche o cancellazioni accidentali o volontarie dei dati e contribuire a soddisfare i requisiti richiesti dalle normative vigenti, incluse le norme americane XXX 00x-0.
ART. 6.11 – DATA PROTECTION
Il Sistema deve prevedere un set completo di livelli di protezione del dato inserito nello stesso. Deve essere possibile configurare differenti livelli di protezione e impostare, nel caso di sistemi a logica distribuita, la tolleranza al numero di nodi che possono essere non disponibili, senza che le funzionalità del Sistema debbano risentirne.
Nel rispetto del vincolo di assenza di SPOF, la caduta di una singola risorsa (disco o nodo che sia) non deve comunque mai rappresentare, in nessuna configurazione, un evento che porti al degrado delle funzioni del Sistema o a possibili perdite di dati.
ART. 6.12 – PROTOCOLLI SUPPORTATI
Devono essere pienamente supportati i protocolli standard dei sistemi NAS:
• NFSv3, NFSv4 anche con funzionalità di authentication
• CIFS e SMB v2, v2.1, v3
• FTP sia in modalità active che passive
• HTTP con supporto SSL
• Object S3
• NDMP per la gestione del backup
• REST
Sarà considerato elemento migliorativo il supporto nativo al protocollo del Framework di calcolo parallelo Hadoop (HDFS v1, v2, v3).
Tutti i protocolli devono permettere di interagire sullo stesso set di dati in modo concorrenziale.
ART. 6.13 – SOFTWARE DI SEARCH AND INDEXING
Il sistema software deve permettere l’indicizzazione del Filesystem al fine di consentire una efficace ricerca e accesso ai dati, indipendentemente dalla loro posizione, on-premise o nel cloud. Deve essere presente una console di gestione per il monitoraggio e la configurazione dei parametri di indicizzazione.
Il sistema software deve inoltre supportare l’integrazione verso le dashboard del cliente tramite API Rest.
ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
REQUISITI MINIMI DELLA SOLUZIONE RICHIESTA
DESCRIZIONE |
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALITÀ |
Architettura a nodi indipendenti e paritetici |
Tutti i nodi storage/controller devono essere attivi, contribuendo in modo paritetico alle performance e alla capacità del sistema |
Almeno Numero quattro nodi o controller presenti nella configurazione base |
Lo storage deve consentire la creazione di differenti tier di capacità e performance composti di dischi di tipologia differente (SATA e SSD) con un file system unico. |
Il sistema deve implementare nativamente un meccanismo di automatic tiering verticale su base policy |
Il sistema deve essere in grado di bilanciare automaticamente, e in maniera trasparente per l’utente, il carico di lavoro tra tutti i suoi componenti di calcolo (controller o nodi) |
L’architettura storage deve supportare il bilanciamento automatico e senza interruzione del servizio dei dati attraverso gli storage pool per ottenere performance ottimali ed efficienza della capacità, in caso di espansioni successive del sistema. |
Il sistema storage deve fornire l’accesso per una varietà di sistemi operativi (UNIX, MAC, Linux, Windows) usando tutti i protocolli standard: NFSv3, NFSv4, SMB2.0 e SMB 3.0 (CIFS), HTTP, FTP, REST, S3. Tutti i protocolli devono essere inclusi senza licenze addizionali o l'aggiunta di gateway, fisici o virtuali, né hardware dedicato. |
Il sistema deve garantire la piena compatibilità tra generazioni di hardware differenti, anche retroattiva fino a due generazioni precedenti, ed il refresh tecnologico deve poter essere eseguito senza disservizio e migrazione di dati |
Il sistema deve supportare le funzionalità di Snapshot a livello di directory (fino a 1024 snapshot per directory) e la schedulazione automatizzata delle stesse |
Il sistema deve supportare le funzionalità di Quota management per ogni mount-point esposto sul livello di cartella o utente |
Il sistema deve includere tutte le licenze necessarie all'utilizzo delle funzionalità esposte (Snapshot, quote, replica, utilizzo dei protocolli) per tutta la capacità del sistema |
Il sistema deve poter offrire supporto al protocollo NDMP per integrazione con soluzioni di backup |
Il sistema deve offrire la gestione tramite browser web GUI e/o CLI |
Il sistema deve poter supportare monitoring tramite SNMP |
Il sistema deve poter supportare funzioni di Auditing e la possibilità di esportare i log tramite protocollo CEE o Syslog FW |
Il sistema dovrà prevedere la possibilità di poter organizzare i dati contenuti in modo che logicamente siano visti dalle applicazioni come un unico File System. |
Il sistema dovrà essere pienamente integrabile con sistema di Authentication, Authorization e Accounting esterni che utilizzino i protocolli standard del mercato di riferimento quali LDAP, Active Directory, Kerberos. |
La soluzione deve poter scalare linearmente in termini di capacità, performance e connettività mediante la semplice aggiunta di nodi |
Il sistema offerto deve poter supportare l'aggiornamento di software, firmware e hardware online senza richiedere fermi del sistema stesso |
Il sistema Storage deve utilizzare un meccanismo di protezione dei dati basato su erasure coding (N+M) |
Il livello di protezione del sistema deve poter supportare il guasto contemporaneo di almeno due dischi o di un intero nodo senza perdita dei dati |
Il sistema deve supportare nativamente almeno la possibilità di replica asincrona bidirezionale tra uno o più sistemi remoti |
Il sistema deve poter offrire meccanismi di deduplica e compressione inline per la riduzione dello spazio fisico occupato |
Il sistema deve poter offrire il tiering del dato verso cloud privati e/o pubblici (ex. Amazon, Azure, Google) |
CARATTERITICHE NAS SITO PRINCIPALE E SITO SECONDARIO
Di seguito sono riportate le quantità minime che la componente storage deve rispettare per il sito principale e per il sito secondario:
DESCRIZIONE | REQUISITI INIZIALI DI STORAGE CON CAPACITÀ DI CONFIGURAZIONE MINIME – SITO PRINCIPALE | REQUISITI INIZIALI DI STORAGE CON CAPACITÀ DI CONFIGURAZIONE MINIME – SITO SECONDARIO |
Numero di nodi nella configurazione di base | Almeno 4 | Almeno 4 |
Spazio RAW per singolo nodo con dischi SATA di almeno: | 120 TB | 120 TB |
Spazio utile totale al netto di compressione/deduplica | 350 TB (320 TiB) | 350 TB (320 TiB) |
Tipologia di interfacce di front-end verso i sistemi server | 10GbE SFP+ | 10GbE SFP+ |
Numero di interfacce 1GbE per nodo (management) | 1 | 1 |
Numero di interfacce 10GbE per nodo (front-end) | 2 | 2 |
Numero di interfacce 10GbE/25GbE per nodo (back-end) | 2 | 2 |
Licenza software per la gestione della rete, degli accessi e del failover delle porte | SI | SI |
Licenza software per la gestione delle Quote | SI | SI |
Licenza software per la gestione delle Snapshot | SI | SI |
Licenza software per la gestione della Replica | SI | SI |
Software di monitoring e reportistica avanzato | SI | SI |
Software di Search & Indexing : soluzione integrata con la componente storage con API di management, installabile separatamente e non nel datapath | SI | NO |
Licenza software per la funzionalità di deduplica e compressione inline | SI | SI |
ART. 8 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO
La consegna, l’installazione, la messa in funzione e il collaudo dell’intero sistema saranno a cura e a spesa del Fornitore e dovranno avvenire entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento dell’ordine, nel rispetto di tutto quanto previsto nel Piano di Avviamento presentato in sede di gara, alla presenza di entrambi i contraenti secondo un calendario concordato con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, deve accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e corrispondente con quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara.
ART. 9 – SERVIZI PROFESSIONALI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE
L’offerta deve prevedere i servizi professionali per l’installazione, la prima configurazione e l’avviamento della soluzione proposta, che devono essere erogati da tecnici certificati dalla casa produttrice.
Al termine delle suddette attività il Sistema deve essere:
− correttamente collegato alla rete di alimentazione elettrica e correttamente connesso alla rete dati della ASST di Lodi. La ridondanza di alimentazione e di connessione deve essere stata testata con successo
− montato, configurato e collaudato in ogni sua componente
− operativo al 100% delle funzionalità previste e ogni sua eventuale componente software deve essere aggiornata alla versione che verrà ritenuta, dal personale tecnico della ditta aggiudicataria, più idonea al funzionamento in ambiente di produzione
− configurato e testato nella funzionalità di allertamento remoto.
Deve altresì essere prevista, a totale carico del Fornitore, una attività di formazione rivolta al personale del Sistema Informativo della ASST di Lodi (indicativamente per n. 6 persone), sufficiente a renderlo autonomo nella gestione del Sistema.
ART. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA
L’offerta deve prevedere un servizio di manutenzione applicabile a qualsiasi componente della soluzione proposta:
− della durata di mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo
− con una copertura 24x7 (festività incluse), per segnalazioni di guasti e anomalie da effettuare su sistema multipiattaforma (telefono, email, segnalazione web)
− che preveda una diagnostica remota da parte dei tecnici specializzati del Vendor, senza necessità di ausilio da parte del personale del Sistema Informativo della ASST di Lodi (qualsiasi componente hardware e software necessario per tale servizio, con la sola eccezione del collegamento Internet, deve essere parte della fornitura in oggetto)
− con un Service Level Agreement - SLA di intervento per la risoluzione dell’anomalia segnalata, secondo i parametri indicati al successivo articolo 10.1
− con un sistema di allertamento remoto che consenta al Sistema e al software diagnostico in esso presente di inviare automaticamente e autonomamente eventuali segnalazioni a un Network Operation Center - NOC preposto alla ricezione e analisi delle segnalazioni, al fine di predisporre eventuali interventi senza la necessità di una preventiva segnalazione da parte del personale del Sistema Informativo della ASST di Lodi
− con la possibilità di fruire, senza limitazioni o costi aggiuntivi, di qualsiasi aggiornamento firmware e software necessario sia per eliminare o risolvere anomalie sia per implementare nuove funzionalità.
ART. 10.1 - SLA
Gli SLA minimali da garantire sono:
- orario di copertura del servizio: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi compresi
- tempi di presa in carico: 30 minuti solari
- tempi di intervento: 1 ora solare dalla segnalazione del guasto nel caso di intervento da remoto
- tempi di intervento: 2 ore solari dalla segnalazione del guasto nel caso di intervento on-site
- tempi di ripristino:
• 4 (quattro) ore solari per guasto bloccante, dalla rilevazione del malfunzionamento al ripristino completo della funzionalità relativa all’apparato per cui è stata effettuata la chiamata
• 24 (ventiquattro) ore solari per guasto non bloccante, dalla rilevazione del malfunzionamento al ripristino completo della funzionalità relativa all’apparato per cui è stata effettuata la chiamata.
Per guasto bloccante si intende un guasto interessante il Sistema nella sua globalità.
Al termine di ogni intervento di assistenza verrà redatto un rapporto tecnico con il dettaglio dell’intervento e dei tempi di esecuzione, controfirmato da entrambe le parti.
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Si richiama la disciplina prevista all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
ART. 12 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Qualora la ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della sua naturale scadenza, salvi i casi di forza maggiore, la ASST di Lodi si riserverà di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese sostenute per l’assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla sarà dovuto alla ditta per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
ART. 13 – RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA
Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50/2016, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della ASST di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
In caso di aggiudicazione, l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandataria), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della ASST di Lodi.
Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi della ASST di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. In caso di procedura ristretta o negoziata ovvero di dialogo competitivo, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti deve essere presentato alla ASST di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda.
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la ASST di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, la ASST di Lodi può recedere dal contratto.
In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.
ART. 14 - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
Per l’espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, la ASST di Lodi corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
La ditta aggiudicataria invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e in tal caso non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale – XXX xxxxxxx, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 della legge 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all’esplicazione della fornitura con le modalità previste.
I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto su stabilito.
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) Nazionale
dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013,
n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx:
Codice Univoco Ufficio: SYN8BN
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:
a) il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011 n. 4 e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
b) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati dai contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
c) data e numero d’ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
d) data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
e) totale documento;
f) codice fiscale del cedente;
g) in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
La ASST di Lodi non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, articolo 25 decreto legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014.
Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture Elettroniche relative all’acquisto di beni sanitari e non sanitari che non riportino il riferimento al documento d’Ordine che le ha generate.
In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell’Ordine Elettronico è rappresentato dalla “Tripletta d’identificazione”, costituita dall’identificativo dell’Ordine (ID), dalla data di emissione dell’Ordine e dall’identificativo del mittente.
Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità della prestazione, il termine di pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. Oltre il termine suindicato, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.
Si fa presente che la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.
La ASST di Lodi non accetta, ovvero non aderisce alla cessione di credito ai sensi degli artt. 69, 70 R.D. n. 2440/1923 e art. 9, allegato E, legge n. 2248/1865.
La ASST di Lodi rifiuta le cessioni di credito ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto
Il responsabile della procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è individuato nel Direttore della UOC Approvvigionamenti e Logistica della ASST di Lodi. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previsto ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo
n. 50/2016, verrà nominato con provvedimento successivo alla conclusione della procedura di gara in oggetto.
ART. 15 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Il prezzo complessivo, in base al quale verrà pagata la fornitura, è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità, e comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, che si intende accettato dall’operatore economico.
ART. 16 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità a quanto stabilito dall’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.
ART. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO
L’appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ivi incluso, nell’esecuzione dell’appalto di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della ASST di Lodi di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.
Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all’appaltatore di dare evidenza, prima dell’avvio dell’appalto, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e la necessaria collaborazione per l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:
- ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire il proprio personale di apparecchiature, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni normative vigenti;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di xxxxxxxxxx/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (articolo 18 comma 1 lettera u) decreto legislativo n. 81/2008 e articolo 5 legge n. 136/2010);
- a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare.
La ASST di Lodi:
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione del DURC di uno o più dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, rilevi una inadempienza contributiva tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e disporrà il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- nel caso in cui l’appaltatore, il subappaltatore o i soggetti titolari di subappalti e cottimi ritardino il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto applicherà le disposizioni di cui all’articolo 5 del DPR n. 207/2010.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all’emergenza.
Le ditte aggiudicatarie, nell’espletamento della fornitura, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nei documenti sopra richiamati, allegati al Disciplinare di Gara.
Qualora nei rischi specifici relativi all’attività svolta dall’appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall’attività dell’appaltante o in questo documento esplicitati, il Fornitore è tenuto a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.
Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l’inserimento di questi nel DUVRI.
Pertanto:
- tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente.
ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 19 e 20, nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all’appaltatore penali variabili a seconda dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell’attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. L’importo delle penali sarà calcolato nella misura prevista dall’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e smi.
Gli inadempimenti che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione stessa.
Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla Stazione Appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.
Dopo tre richiami scritti a causa di servizio e/o fornitura insoddisfacente e per la mancanza dell’osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, il contratto potrà essere risolto mediante l’invio di comunicazione tramite PEC.
L’applicazione delle penali sarà effettuata mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante emissione di fattura da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria della ASST di Lodi.
La Stazione Appaltante potrà procedere alla fornitura non eseguita nei termini stabiliti mediante ricorso al libero mercato con conseguente addebito alla ditta inadempiente dell’eventuale maggior costo sostenuto.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo articolo 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune penali:
INADEMPIENZA | PENALE |
Xxxxxxx, dovuto al Fornitore, nel completamento del collaudo finale | 1% dell’importo totale contrattuale per ogni mese di ritardo |
Ritardo nei tempi di presa in carico | euro 200,00 per mancato rispetto dei tempi di presa in carico oltre il 95% dei casi su base mensile |
Ritardo nei tempi di intervento da remoto | euro 200,00 per ogni 30 minuti di ritardo dalla segnalazione del guasto |
Ritardo nei tempi di intervento on-site | euro 200,00 per ogni ora di ritardo dalla segnalazione del guasto |
Ritardo nei tempi di ripristino | euro 500,00 per ogni ora di ritardo sui tempi di ripristino nel |
caso di guasto non-bloccante; | |
Ritardo nei tempi di ripristino | euro 1.000,00 per ogni ora di ritardo sui tempi di ripristino nel caso di guasto bloccante. |
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la ASST di Lodi può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si rilevi una non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del presente Capitolato Speciale d’Appalto ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- si verifichi una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- si rilevino gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati);
- si verifichi la cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- si rilevi frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- si rilevi violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- si rilevi il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi sopra citati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni diretti e indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando la ASST di Lodi deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
ART. 20 - IPOTESI DI RECESSO
Ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016, la ASST di Lodi si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In particolare l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Azienda Socio Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre la ASST di Lodi si riserva di recedere qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx attivate convenzioni Consip S.p.A./Aria S.p.A. che prevedano condizioni più vantaggiose per l’amministrazione in riferimento all’oggetto della presente gara, oppure in caso di aggiudicazione di eventuali gare centralizzate regionali aventi oggetto riconducibile a quello della presente gara. In tali circostanze, il recesso sarà effettuato con tempistiche atte ad assicurare la continuità di erogazione della fornitura fino all’attivazione di quella nuova.
ART. 21 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
La ditta aggiudicataria non può opporre, ex articolo 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASST di Lodi e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 22 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE
La ditta aggiudicataria assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Amministrazione da qualsiasi molestia.
ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, relativi agli aggiudicatari, non hanno effetti nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi sino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:
- proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti alla ditta aggiudicataria.
L’eventuale cessione, totale o parziale, del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo alla ASST di Lodi il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
ART. 24 – CESSIONI D’AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA
A norma dell’articolo 2558 Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.
Allo stesso modo è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi e oggettivi (consistenza economica e affidabilità tecnica) necessari per contrarre con la ASST di Lodi.
Si precisa inoltre che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito fuori campo I.V.A., ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 633/72.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.
ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama la disciplina prevista all’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/20416.
ART. 26 - LIQUIDAZIONE DELL’APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, la ASST di Lodi avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, quanto di pretendere lo scioglimento del contratto.
ART. 27 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
27.1) Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale.
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante di attivare la presente clausola di risoluzione del contratto (all’operatore economico, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) ovvero dare continuità allo stesso.
27.2) Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da ARIA S.p.A.
La ASST di Lodi si riserva, qualora Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato Speciale d’Appalto, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con la ditta aggiudicataria.
Qualora dalla verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, la ASST di Lodi si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione stessa. In caso di diniego la ASST di Lodi si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione, di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
27.3) Revisione dei prezzi in coerenza con i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC o dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b), D.L. 7 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, e dalla DGR Regione Lombardia 6 agosto 2012, n. IX/3976, i prezzi della fornitura in argomento non potranno in nessun caso – in corso di vigenza del contratto – eccedere di una percentuale superiore al 20% i prezzi di riferimento di volta in volta pubblicati dall’ANAC e dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti.
In tal caso la ditta aggiudicataria sarà formalmente invitato a rinegoziare al ribasso le condizioni economiche contrattualmente sancite allo scopo di ricondurre la differenza di prezzi rilevata all’interno della percentuale del 20%, con l’avvertenza che l’indisponibilità alla rinegoziazione o il silenzio protratto per un periodo superiore a 30 giorni, a decorrere dal ricevimento della formale comunicazione, sarà causa di risoluzione del contratto con efficacia a decorrere dal 31esimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione da parte della ASST di Lodi.
ART. 28 – CODICE ETICO, PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
L’amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice Etico, reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxxx-xxxx.xx., quale dichiarazione di valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli enti, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
La ditta aggiudicataria, quale soggetto terzo, è tenuta, nei rapporti con l’amministrazione, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione del contratto definito nel Codice Etico aziendale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’amministrazione di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
L’amministrazione informa, altresì, la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito web sopra citato. L’amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
ART. 29 - TRATTAMENTO DATI
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi assicura che i dati personali, ex artt. 6, 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, eventualmente acquisiti nel procedimento in corso, verranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni del suddetto Regolamento e del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Si rimanda integralmente all’Informativa allegata al presente documento, redatta ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento citato.
ART. 30 – NORMATIVA ANTIMAFIA
L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente. Qualora, dall’accertamento, risulti l’esistenza di qualcuna delle cause ostative previste dalla legge, la ASST di Lodi chiederà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.
ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla ASST di Lodi e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 31.1 - CLAUSOLA T&T PER TRASPARENZA E TRACCIABILITA’
L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.
Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
ART. 32 – DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, entro 10 giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento.
L’obbligo di garantire l’accesso al soggetto che vi abbia titolo è assolto, dalla stazione appaltante, mediante l’invio delle modalità di ritiro della documentazione richiesta, mediante PEC.
ART. 33 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia in merito alla gara e all’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Lodi.
Ai sensi dell’articolo 209 del decreto legislativo n. 50/2016 si segnala che il contratto di fornitura oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
Nelle more di un eventuale giudizio la ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 34 – SPESE DI GARA
Tutte le spese conseguenti all’aggiudicazione della presente gara, ivi incluse quelle di bollo ed eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’IVA è a carico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
ART. 35 – CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016.
La ASST di Lodi provvederà alla stipula di specifico contratto, in modalità elettronica, redatto mediante scrittura privata e di cui si prevede la registrazione solo in caso d’uso.
Il contratto si perfezionerà al momento del ricevimento con la sottoscrizione della ditta.
Prima di addivenire alla stipula del contratto la ASST di Lodi verificherà il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare.
ART. 36 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto deve essere firmato digitalmente dal rappresentante delle ditte concorrenti e allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice Civile.