Contract
ACCORDO DI CERTIFICAZIONE CEVIQ - PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLE CONFORMITA’ E DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Sommario
1.3 Presentazione di CEVIQ srl 2
2 Prescrizioni per gli operatori di CEVIQ 3
3 Prescrizioni per i soggetti coinvolti/richiedenti la certificazione dei Vini a D.O. 3
4 Descrizione dell’attività di certificazione 5
4.2 Certificazione di prodotto in ambito regolamentato 5
4.4 Tipologia di Verifiche ed Ispezioni svolte da CEVIQ 5
5 Rilievi e loro classificazione nel settore vitivinicolo 6
5.1 Gestione dei rilievi (non conformità) in fase di certificazione 6
6 Rilievi e loro classificazione nel settore biologico 7
7 Rilievi e loro classificazione nel settore alimentare 7
8 Procedura per il rilascio del certificato di Conformità nel settore vitivinicolo 7
9 Procedura per il rilascio del certificato di Conformità nel settore biologico 8
Argomento trattato nel regolamento di certificazione dei prodotti biologici (u.r.) 8
10 Procedura per il rilascio del certificato di Conformità nel settore alimentare 8
11 Programmazione delle ispezioni, conferimento dell’incarico ad Ispettori/Esperti, designazione del laboratorio incaricato e notifica dei nominativi 8
Organizzazione, conduzione delle ispezioni e prelievo dei campioni. 8
Prelievo dei campioni di prodotto 9
12 Esame del Rapporto di Prova e/o Analisi 9
13 Termini di validità dei certificati di conformità di prodotto 10
14 Rinuncia alla certificazione 10
15 Rilievi e provvedimenti sanzionatori 11
16 Gestione della documentazione ed obblighi di riservatezza 11
17 Utilizzo del certificato e del marchio di conformità 11
18 Uso del marchio Accredia 12
23 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 14
1 Generalità
1.2 Scopo
Il presente documento definisce le condizioni che il soggetto richiedente deve soddisfare per ottenere e mantenere la certificazione di Prodotto, nonché la procedura utilizzata da CEVIQ srl per la gestione dei processi di tracciabilità di processo.
L’obiettivo del sistema di certificazione e controllo è di garantire - mediante l’applicazione del Piano dei Controlli - che le caratteristiche del prodotto (uva, mosto e vino atto, vino certificato, vino imbottigliato, prodotti biologici freschi, trasformati e prodotti alimentari DOP/IGP/STG/marchi regionali) che sono oggetto di certificazione e confezionamento, siano conformi alle norme/documenti di riferimento ed alla normativa applicabile.
1.3 Presentazione di CEVIQ srl
CEVIQ è un organismo che esercita l’attività di controllo e certificazione di conformità di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine, dei prodotti provenienti da agricoltura biologica, integrata e dei prodotti alimentari DOP/IGP/STG/marchi regionali nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali.
1.4 Riferimenti normativi
Le principali norme e documenti di riferimento per le attività di CEVIQ srl sono i seguenti: Leggi e regolamenti:
▪ UNI EN CEI ISO 17065;
▪ Reg. (CE) 1308/2013;
▪ Legge n.238/2016;
▪ D.M. 11 novembre 2011;
▪ Reg. CE 606/2009;
▪ Re. CE 607/2009;
▪ Re. CE 436/2009;
▪ D.m. 13 agosto 2012;
▪ D.m. 02 agosto 2018 n.7552;
▪ Disciplinari di Produzione u.r.:
- Reg. CE 1151/2012;
- Reg. CE 834/2007;
- Reg. CE 889/2008;
- LR 13 agosto 2002, n.21
2 Prescrizioni per gli operatori di CEVIQ
CEVIQ salvaguarda le prerogative di imparzialità, riservatezza ed obiettività impegnando ogni suo operatore interno ed esterno al rispetto dei principi contenuti nel “Codice Deontologico”.
3 Prescrizioni per i soggetti coinvolti/richiedenti la certificazione dei Vini a D.O.
I soggetti facenti parte delle categorie viticoltore/vinificatore/imbottigliatore, richiedenti la certificazione di prodotto vino relativo alle denominazioni sopra richiamate si impegnano a:
a) mantenere un sistema documentato (schedario viticolo e registri di cantina) utilizzato nel processo di gestione del vigneto, dell’ottenimento dell’uva e della vinificazione dei mosti e dei vini a D.O. ;
b) conformare e mantenere conformi i propri prodotti a tutti i requisiti di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili; il soggetto richiedente la certificazione rimane pertanto l’unico responsabile dell’osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili ai prodotti ottenuti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CEVIQ; Soddisfare i requisiti di certificazione, compresa l’attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate dall’organismo di certificazione;
c) rispettare il presente l’Accordo di certificazione CEVIQ per il rilascio ed il mantenimento delle conformità e della certificazione di prodotto (u.r.);
d) assicurare la disponibilità dei:
▪ documenti relativi alle caratteristiche del prodotto ed ai requisiti oggetto di certificazione;
▪ un’adeguata assistenza da parte del proprio personale;
e) informare CEVIQ di tutte le modifiche che intende apportare ai prodotti, ai processi, che possono influire sulla conformità ai requisiti richiesti per la certificazione, inviando copia aggiornata della documentazione di riferimento al fine di permetterne una nuova valutazione (es. tagli, assemblaggi, declassamenti, riclassificazioni, preparazioni, vendite, ecc.);
f) comunicare tempestivamente a CEVIQ tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative all’ottenimento di prodotti connessi alla certificazione;
g) comunicare immediatamente a CEVIQ eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l’oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
h) mantenere informata CEVIQ sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, CEVIQ potrà eseguire opportune e tempestive ispezioni straordinarie ed, eventualmente, adottare provvedimenti di revisione del parere di conformità;
i) garantire l’accesso presso l’unità produttiva oggetto di valutazione, al personale incaricato da CEVIQ ed eventualmente agli Ispettori ACCREDIA, qualora in accompagnamento ai primi, in
condizioni di sicurezza e permettere l’intervista del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto di ispezione;
j) comunicare i rischi specifici presenti all’interno dell’Impresa agricola a cui può essere esposto l’ispettore in sede di ispezione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e xx.xx. e fornire i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari;
k) fornire la collaborazione necessaria allo svolgimento delle ispezioni ed a risolvere nei tempi stabiliti le eventuali non conformità riscontrate;
l) garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori incaricati. CEVIQ è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale;
m) non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto, dell'immagine e degli interessi del cliente o di CEVIQ, non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito all’organismo di certificazione e non attuare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che l’organismo di certificazione possa considerare ingannevole o non autorizzata;
n) fornire piena collaborazione a qualsiasi esame formale su infrazioni del presente Regolamento ovvero per verificare specifici casi di reclami, avviate da CEVIQ o dagli Organismi di accreditamento;
o) corrispondere il pagamento dei costi connessi all’attività di certificazione ed all’applicazione del Piano dei Controlli sul/i prodotto/i come definito nel tariffario approvato dal M.I.P.A.F.;
p) dare formale rilievo a tutti i reclami pervenuti nell'ambito della validità del marchio e/o certificato di conformità di CEVIQ ed adottare le azioni correttive conseguenti a tali reclami e/o a ogni altra carenza rilevata nei prodotti che possa comprometterne la conformità ai requisiti oggetto di certificazione;
q) non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo od altro) che possano indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del significato della certificazione rilasciata da CEVIQ.
r) mantenere nel tempo la conformità dei propri prodotti ai requisiti di certificazione;
s) analizzare attentamente i reclami, mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili all’organismo di certificazione quando richiesto; Intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto.
t) comunicare ogni cambiamento che possa influenzare la certificazione del prodotto.
u) sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompere l’utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa e intraprendere azioni come richiesto dallo schema di certificazione (per esempio, la restituzione dei documenti di
certificazione) e/o adotti qualsiasi altra misura richiesta dall’Organismo di certificazione e/o dall’autorità pubblica;
v) nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti dell’organismo di certificazione o a quanto specificato dallo schema di certificazione;
z) conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all’utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto.
4 Descrizione dell’attività di certificazione
4.1 Generalità
L'attività di certificazione di prodotto si articola in una certificazione di prodotto in ambito “regolamentato” e/o “non regolamentato”.
Possono accedere alla certificazione di CEVIQ tutte le organizzazioni, pubbliche o private aventi i requisiti previsti da norme cogenti in vigore.
4.2 Certificazione di prodotto in ambito regolamentato
La certificazione di prodotto in ambito regolamentato è intesa come verifica ed attestazione della conformità del prodotto a determinati requisiti definiti da disposizioni di legge (Regolamenti CE, Leggi, Decreti Legislativi, Disciplinari di produzione, Regolamenti regionali, ecc.), alle quali il richiedente la certificazione vuole volontariamente aderire.
Nell’ambito della certificazione di prodotto regolamentata, i rilievi elevati da CEVIQ sono classificati secondo le modalità previste dagli specifici schemi di certificazione adottati e risultano di conseguenza definiti nei relativi Piani di Controllo e/o documenti di riferimento.
4.3 Il Piano dei Controlli
Il Piano dei Controlli è il documento che riporta: l’insieme delle azioni di verifica, di misura e di analisi che conducono, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, alla valutazione della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel documento normativo di riferimento (Disciplinare di produzione, Normativa vigente, ecc.).
Il Piano dei Controlli è redatto a cura del Direttore di CEVIQ secondo le istruzioni fornite dalle autorità competenti quindi trasmesso al MIPAAF ed alle Regioni per l’approvazione definitiva.
E’ visionabile e scaricabile presso il sito internet xxx.xxxxx.xx
4.4 Tipologia di Verifiche ed Ispezioni svolte da CEVIQ
CEVIQ, nell’ambito dei processi di rilascio dei pareri di conformità e della successiva sorveglianza, svolge le seguenti tipologie di verifiche:
• Attività Documentale (disponibilità dei quantitativi di prodotto oggetto di movimentazione, coerenti ai fattori legati alla produzione conforme alle norme vigenti, disciplinari, decreti, ecc.).
Il controllo documentale corrisponde ad una “tracciabilità di processo” applicata alla filiera completa di produzione e viene effettuata presso l’ufficio di CEVIQ, interagendo con le aziende
mediante il portale informatico “GEREM” per gli schemi VINO e BIOLOGICO (o altra modulistica prevista dalla normativa vigente per gli altri schemi).
5 Rilievi e loro classificazione nel settore vitivinicolo
Si applica quanto previsto dal Piano dei Controlli i vigore (DM 02/08/2018 n.7552 e successive modifiche ed integrazioni).
Il Piano dei controlli adottato per ogni D.O./I.G. prevede una classificazione dei rilievi predefinita. Per ogni non conformita' identificata si dovrà specificare se lieve o grave.
Per non conformita' “lieve” s'intende l’irregolarita' che non ingenera presupposti di non conformita' per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive.
Per non conformita' “grave” si intendono le irregolarita' che ingenerano presupposti di non conformita' per la materia prima e per il prodotto ed irregolarita' gia' considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Viene riportata l'indicazione grave quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
Le eventuali azioni correttive sono possibili previo accordo con Pubblica Amministrazione competente.
5.1 Gestione dei rilievi (non conformità) in fase di certificazione
Nel caso siano formalizzate non conformità lievi:
All’impresa è inviata, se del caso, l’emissione – entro una tempistica programmata (in giorni lavorativi) dalla data di conclusione della verifica – un Piano di Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformita' esistenti o potenziali. Devono quindi essere specificati gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;
b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;
c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;
d) informazioni tecniche e legislative comprensive di evidenze documentali.
In caso di non conformità lieve dovuta al mancato o ritardato invio della richiesta di conformità all’imbottigliamento, può essere prevista una visita ispettiva supplementare avente lo scopo della verifica dell’effettiva presenza della partita di vino oggetto del confezionamento.
Nel caso siano state formalizzate delle Non Conformità Gravi:
▪ Entro 15 giorni dalla data del rilievo si procede all’invio della non conformità grave all’impresa ed agli organi di controllo competenti (Regione, ICQRF).
▪ L’impresa ha trenta giorni di tempo dalla documentata ricezione o notifica del documento da appellare per presentare eventuale ricorso a CEVIQ.
▪ L’azienda è tenuta ad inviare a CEVIQ, informazioni ed evidenze atte a confermare eventuali azioni e provvedimenti emessi a suo carico dall’autorità di controllo interessata (I.C.Q.R.F., Direzione regionale risorse agricole, Guardia di finanza).
▪ L’azienda è tenuta ad inviare a CEVIQ una nota contenente le azioni messe in atto, per rimuovere le cause della Non Conformità aperta.
▪ Previo accordo con la pubblica amministrazione competente – è facoltà di CEVIQ programmare le seguenti azioni:
a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;
b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;
c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;
6 Rilievi e loro classificazione nel settore biologico
Si applica previsto dalla normativa vigente (DM 20/12/2013 e DL n. 20/2018 e successive modifiche ed integrazioni)
Argomento trattato nel regolamento di certificazione dei prodotti biologici (u.r.).
7 Rilievi e loro classificazione nel settore alimentare
Si applica quanto previsto dal Piano dei Controlli e dai Regolamenti regionali in vigore e successive modifiche ed integrazioni;
Argomento trattato nei regolamenti specifici per il settore alimenti DOP/IGP/STG/marchi regionali.
8 Procedura per il rilascio del certificato di Conformità nel settore vitivinicolo
Tutti i soggetti della filiera disciplinata (aziende agricole, cantine, imbottigliatori, ecc.) che concorrono alla realizzazione delle DO, devono essere riconosciuti ed assoggettati ai controlli di conformità previsti dal Piano dei Controlli.
Per l’accesso al sistema di controllo e certificazione, i soggetti sopra citati, oltre ad essersi notificati presso CEVIQ srl - mediante la trasmissione del mod. 1_1 debitamente compilato - devono annualmente presentare:
a. La dichiarazione di vendemmia/produzione delle uve D.O.P. (D.O.C. e D.O.C.G.) ed I.G.P mediante i servizi del SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo;
b. La richiesta di prelievo dei campioni di vino atto a divenire D.O.P., i quali saranno soggetti ad analisi chimico-fisica ed organolettica (utilizzando il sistema GEREM).
CEVIQ srl, accedendo al sistema GEREM, verifica dal punto di vista documentale:
▪ Quanto dichiarato nella dichiarazione di vendemmia/produzione rispetto allo schedario viticolo e con quanto stabilito dal Disciplinare di produzione (Viticoltore del “Piano dei Controlli”);
▪ La rispondenza quantitativa di quanto richiesto nella richiesta di prelievo ai fini della certificazione del vino atto a divenire D.O.C. e D.O.C.G. (Vinificatore del “Piano dei Controlli”);
▪ Il pagamento di quanto dovuto in conformità al tariffario approvato dal MIPAF.
Lo schedario viticolo è soggetto alle variazioni di “potenziale viticolo” che ogni produttore è legittimato ad effettuare nel corso dell’annata. Tali variazioni comprendenti: estirpi, reimpianti, nuovi impianti e sovrainnesti, devono essere regolarmente comunicate (mediante i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati) alla Direzione Regionale Risorse Agricole, la quale annualmente effettua uno un aggiornamento “telematico” dello schedario viticolo comprendente:
▪ Le modifiche di potenziale viticolo aziendale;
▪ L’eventuale nuova composizione del singolo vigneto il quale può essere composto da una o più “unità vitate”.
Il parametro controllato nella fase successiva è rappresentato dalla giacenza di vino atto soggetto alla certificazione le cui eventuali variazioni sono rappresentate da: declassamenti, riclassificazioni,
tagli ed assemblaggi i quali devono essere regolarmente comunicate a CEVIQ srl mediante il sistema informatico GEREM (disponibile nel sito internet xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx).
Tutte le variazioni sopra citate – come già precisato – sono a disposizione di CEVIQ srl mediante apposito accesso alla sezione aziendale, contenuta nel sistema GEREM prevista per ognuno dei produttori interessati alla certificazione di vino a Denominazione di Origine.
In entrambi i casi, in caso di rispondenza positiva del controllo e corretto pagamento della tariffa prevista, sarà possibile proseguire con l’iter di certificazione che verrà riconosciuto al produttore mediante attestato emesso da CEVIQ srl.
9 Procedura per il rilascio del certificato di Conformità nel settore biologico
Argomento trattato nel regolamento di certificazione dei prodotti biologici (u.r.)
10 Procedura per il rilascio del certificato di Conformità nel settore alimentare
Argomento trattato nei regolamenti specifici per il settore alimenti DOP/IGP/STG/marchi regionali
11 Programmazione delle ispezioni, conferimento dell’incarico ad Ispettori/Esperti, designazione del laboratorio incaricato e notifica dei nominativi.
Annualmente CEVIQ provvede - in presenza del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI)
- all’estrazione del campione di aziende da sottoporre alle verifiche ispettive utilizzando una metodica di estrazione casuale approvata dal comitato stesso e secondo i criteri previsti dal Piano dei Controlli.
Successivamente il direttore definisce la data, le risorse da dedicare e la tempistica prevista, dandone notifica alle imprese interessate. La notifica contiene anche il “Piano di Ispezione”.
I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga da parte dell’azienda specifico motivato diniego entro tre giorni dalla data della comunicazione.
Organizzazione, conduzione delle ispezioni e prelievo dei campioni.
L’ispettore incaricato, alla data prestabilita, esegue l’ispezione sulla base delle Istruzioni operative di CEVIQ.
Nel corso dell’ispezione viene verificata la presenza degli elementi previsti dal Disciplinare di produzione e dal piano dei Controlli e si procede alla valutazione diretta e/o al prelievo dei campioni secondo le modalità definite.
All’inizio dell’Ispezione, l’ispettore incaricato incontra il rappresentante dell’Impresa agricola allo scopo di:
a) illustrare la procedura di verifica e stabilire un clima di fiducia reciproca;
b) definire un canale ufficiale di comunicazione tra gli auditor e la direzione;
c) precisare i punti del Piano di Ispezione e rispondere a richieste su argomenti specifici riconfermando la riservatezza sui contenuti dell’ispezione;
d) concordare i luoghi di effettuazione dell’ispezione e le modalità di svolgimento. Il soggetto richiedente deve assicurare la disponibilità de:
a) i documenti relativi al processo produttivo da verificare;
b) le registrazioni che attengono all’applicazione del Disciplinare di Produzione da verificare;
c) un’adeguata assistenza da parte del proprio personale;
d) i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari.
Nel corso dell’ispezione CEVIQ può accettare la presenza di consulenti aziendali, purché sia rigorosamente rispettato un ruolo neutrale al fine di evitare qualsiasi interferenza nella dialettica dell’ispezione.
Eventuali osservatori presenti all’interno del Gruppo di ispezione seguono le attività senza interferire direttamente nel lavoro.
Conclusa la fase di raccolta delle evidenze relativamente a quanto osservato direttamente nell’ambito dei siti dell’impresa agricola, ciascun rilievo è formalizzato su apposito verbale che viene lasciato in originale all’impresa stessa.
Prelievo dei campioni di prodotto
L’ispettore incaricato provvede al prelievo dei campioni di prodotto secondo le modalità indicate nel Piano di Campionamento.
Al termine dell’attività di prelievo dei campioni, l’ispettore incaricato predispone apposito verbale sull’attività svolta. Detto verbale che è redatto per ciascuna tipologia merceologica di prodotto prelevato, aziendale per accettazione.
In ogni caso, anche il laboratorio sostitutivo proposto dal soggetto richiedente o da CEVIQ, dovrà dimostrare di aver ottenuto - per tutti i metodi di prova previsti - il relativo accreditamento da parte di “Accredia” in conformità alla norma ISO/IEC 17025.
I campioni sono consegnati dall’Ispettore al laboratorio incaricato accompagnandoli con apposita lettera di trasmissione che è fatta sottoscrivere dalla funzione incaricata del ritiro per conto del laboratorio.
Il laboratorio provvede quindi ad eseguire le prove e/o analisi richieste nei tempi e con le modalità concordate con CEVIQ.
CEVIQ assicura che il trattamento di detti campioni avvenga nel rispetto dell’anonimato e della massima riservatezza.
Chiusura dell’ispezione
Concluse tutte le attività di verifica e prelievo dei campioni, l’ispettore predispone un rapporto sull’attività di ispezione svolta utilizzando gli apposti moduli. Detto rapporto, di cui è richiesta la sottoscrizione al responsabile aziendale, per accettazione delle attività svolte e dei rilievi riscontrati, è lasciato in copia all’Impresa.
12 Esame del Rapporto di Prova e/o Analisi
I risultati delle prove analitiche svolte sul prodotto sono trasmessi dal laboratorio incaricato al direttore CEVIQ secondo modalità concordate.
Ricevuti i referti delle prove e/o analisi il direttore, in caso positivo redige il parere di conformità e lo trasmette all’impresa agricola e/o agroalimentare.
In caso di esito negativo verrà emesso - a seconda della gravità - un parere di non conformità lieve o non conformità grave secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli.
13 Termini di validità dei certificati di conformità di prodotto
In relazione al Piano dei Controlli applicabili al disciplinare, CEVIQ esegue sia verifiche documentali che interessano la totalità degli aderenti, sia ispezioni a campione presso i soggetti certificati. A seguito dell’esito positivo dell’iter di certificazione, CEVIQ srl emette il certificato di conformità della partita.
La validità del certificato è quella prevista dalla normativa vigente.
Con riferimento ai prodotti vitivinicoli, la positiva certificazione della partita di vino è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:
a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;
b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica. Il certificato scade in ogni caso con l’effettivo esaurimento della merce.
Durante il periodo di validità del certificato, il suo mantenimento è condizionato da:
a) i risultati delle ispezioni di sorveglianza;
b) il corretto uso dei certificati;
c) il versamento del tariffario approvato dal MIPAF.
Nel corso del periodo di mantenimento del certificato, le ispezioni a carico dei prodotti certificati sono eseguiti con la frequenza prevista dal piano dei controlli.
Si tratta di prelievi a campione di prodotto effettuati presso i produttori e/o presso la distribuzione e vendita. Il piano di campionamento è elaborato dal Direttore su base casuale e sulla base dei risultati dei controlli, dei pareri di conformità, di non conformità lievi o gravi riscontrate in precedenza.
CEVIQ effettua attività di sorveglianza attraverso ispezioni programmate e preannunciate. La notifica della data prevista quanto già previsto per le ispezioni ai viticoltori.
CEVIQ si avvale inoltre della possibilità di procedere all’esecuzione di ispezioni non programmate al fine di verificare specifiche informazioni acquisite ovvero modalità adottate dall’Organizzazione per gestire situazioni particolari considerate critiche per il prodotto; numero, frequenza ed estensione di dette ispezioni sono a discrezione di CEVIQ.
Le ispezioni, programmate, sono comunicate con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data prevista.
Con riferimento ai prodotti biologici ed alimentari si farà riferimento alle norme cogenti specifiche per settore.
14 Rinuncia alla certificazione
L’Organizzazione può rinunciare alla certificazione facendo esplicita comunicazione di riclassificazione e/o declassamento indirizzata a CEVIQ.
15 Rilievi e provvedimenti sanzionatori
In caso vengano rilevate irregolarità CEVIQ emette rilievi ma non emette provvedimenti sanzionatori in quanto non previsto dalla normativa vigente.
16 Gestione della documentazione ed obblighi di riservatezza
CEVIQ garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il suo personale, sia permanente che esterno, venga a conoscenza nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni.
Tali atti sono considerati e le persone che espletano funzioni per conto di CEVIQ sono tenute al segreto professionale e sottoscrivono un apposito Accordo di Riservatezza.
CEVIQ assicura che tutto il personale coinvolto nei processi di certificazione sia a conoscenza delle regole riguardanti la riservatezza e cura la conservazione degli Accordi di Riservatezza firmati dal personale interessato.
L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di CEVIQ coinvolte nell’iter di certificazione, all’Organizzazione cliente e all’Ente di Accreditamento.
Nel caso in cui informazioni relative al soggetto richiedente debbono essere divulgate per obblighi di legge, CEVIQ ne darà preventivo avviso all’Organizzazione stessa.
17 Utilizzo del certificato e del marchio di conformità
Il parere di conformità emesso da CEVIQ ed i certificati emessi, sono impiegati per indicare con sufficiente certezza che il prodotto verificato è conforme al disciplinare di produzione.
Le disposizioni sull’utilizzo del certificato di conformità e sui riferimenti alla certificazione sul prodotto venduto sono quelle previste dalla legge attualmente vigente (Reg. CE 607 del 14 luglio 2009).
Nell’ambito della sorveglianza sul prodotto confezionato e certificato CEVIQ ne verifica la conformità.
Qualora l'uso dei marchi di certificazione venga giudicato non corretto, CEVIQ – in caso sia possibile - fa adottare le Azioni Correttive adeguate alle circostanze per ripristinare le prescrizioni del presente regolamento e di legge.
CEVIQ, in relazione all'entità della trasgressione, e con particolare riguardo alla salvaguardia del consumatore, può comunque:
a) fornire istruzioni immediate (emissione di nota di provvedimenti di varia gravità e relativa richiesta di Azioni Correttive) all’Organizzazione che abbia usato qualsiasi riferimento alla certificazione (certificato, marchio, ecc.) in modo improprio;
b) segnalare le non conformità gravi alle autorità competenti.
L’utilizzo del marchio di CEVIQ srl e/o di contenuti riguardanti l’Organismo di certificazione, a seguito di precisa autorizzazione, è utilizzabile solo all’interno di documentazione tecnica quale schede tecniche dei vini e materiale divulgativo, sviluppati in forma cartacea e/o all’interno di siti internet, al preciso scopo di informare sull’attività di certificazione effettuata da CEVIQ srl in riferimento ai vini per i quali si propongono le informazioni suddette.
18 Uso del marchio Accredia
CEVIQ concede l’utilizzo del marchio ACCREDIA ai soggetti richiedenti la certificazione, esclusivamente in abbinamento al Marchio di CEVIQ srl, come mostrato nella figura di seguito riportata ed in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento RG-09 di Accredia (ultima revisione consultabile e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxx.xx).
Il Marchio ACCREDIA utilizzabile è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione “L’ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia.
Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA.
Oltre alle confezioni ed agli imballaggi contenenti il prodotto regolarmente certificato, è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di CEVIQ srl, esclusivamente su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante ai prodotti realizzati).
Non è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio di CEVIQ srl, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l’impresa vitivinicola richiedente la certificazione, è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).
Il Marchio ACCREDIA non può essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.
19 Reclami
CEVIQ prende in esame solo i reclami formulati per iscritto e comunica al reclamante entro sette giorni dal ricevimento la presa in carico del reclamo. Lo stesso, una volta protocollato, viene portato all’attenzione del Direttore, il quale lo esamina, acquisisce tutte le informazioni necessarie per accertarne al fondatezza e, a suo insindacabile giudizio, prende i provvedimenti che ritiene più opportuni e fornisce comunque una risposta al reclamante. Cura poi l’archiviazione e la registrazione dello stesso nell’apposito registro. Con cadenza almeno annuale, informa il Comitato di Salvaguardia dell’imparzialità circa i reclami pervenuti e le conseguenti azioni intraprese.
L’esame dei reclami pervenuti può evidenziare l’esistenza di un problema reale e/o potenziale, che viene pertanto adeguatamente gestito.
Qualora il reclamo riguardi un prodotto certificato, l’esame del reclamo prende in esame anche, se del caso, l’efficacia del sistema di produzione realizzato dal cliente. Il reclamo relativo al prodotto certificato è immediatamente segnalato a cura della Direzione CEVIQ allo stesso cliente.
E’ in ogni caso cura del Direttore verificare la corretta attuazione ed efficacia dei provvedimenti intrapresi a seguito dei reclami, assicurando il rispetto della massima riservatezza circa il reclamante ed i contenuti del reclamo stesso e concordando con il reclamante e, se del caso, con il cliente se ed in che misura il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.
Qualora il Direttore sia direttamente coinvolto nei contenuti del reclamo, la decisione sul reclamo è presa dal Presidente di CEVIQ.
20 Ricorso
Chiunque intenda presentare un ricorso contro le decisioni assunte da CEVIQ può inoltrare istanza scritta al Direttore - in conformità a quanto indicato nella "Procedura per la gestione degli appelli e del contenzioso"- lo stesso provvede a numerarla, iscrivendola nell'apposito registro e dandone conferma scritta al ricorrente.
La procedura viene fornita a chiunque ne faccia richiesta.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, in forma scritta al Direttore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oggetto di appello.
L’istanza deve contenere:
• la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
• la completa illustrazione delle ragioni poste alla base della richiesta di revisione del provvedimento;
• tutta la documentazione che l’istante intende produrre a sostengo della propria richiesta;
• la sottoscrizione del legale rappresentante.
Verrà svolta un’attività di verifica preliminare circa la regolarità e ricevibilità del ricorso.
In caso positivo viene convocato il Comitato Ricorsi la quale si pronuncierà in maniera definitiva sull’istanza sottopostagli entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento.
21 Contenzioso
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’esecuzione del presente Regolamento è definita possibilmente in via bonaria. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la società, xxx comprese quelle relative ai rapporti con organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Udine con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D. Lgs. 5/2003.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.
Le modalità adottate da CEVIQ per la gestione dell’appello e del contenzioso sono dettagliate nella “Istruzione operativa gestione dei ricorsi dell’appello e del contenzioso” che viene fornita a chiunque ne faccia richiesta.
22 Condizioni economiche
Le tariffe che regolano le prestazioni di CEVIQ sono definite tenendo conto dei costi gestionali ed amministrativi relativi alle attività previste per lo sviluppo del processo di certificazione e
applicazione del Piano dei Controlli, sono indicate nel Tariffario di CEVIQ approvato dal MIPAF e riportato sul sito xxx.xxxxx.xx .
I compensi relativi all’attività di rilascio della certificazione sono dovuti ad CEVIQ anche in caso di mancata emissione del parere di conformità a seguito dell’assenza dei requisiti di conformità.
Il mancato pagamento dei compensi spettanti, comporta in via preliminare l’inoltro di un sollecito epistolare contenente la specifica richiesta di pagamento di quanto dovuto entro un termine massimo in giorni lavorativi pianificato e comunicato a cura di CEVIQ.
In caso di conferma della volontà di non assolvere in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell’attività di certificazione e/o controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto, CEVIQ provvederà ad inoltrare apposita segnalazione all’Ufficio ICQRF territorialmente competente.
23 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
In conformità al disposto del D. Lgs. 196/03 i dati raccolti nel corso del rapporto instauratosi saranno trattati secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà e nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento (art. 2).
Ai sensi dell’art. 13, forniamo all’Organizzazione le seguenti informazioni:
I dati forniti dall’Organizzazione verranno trattati per le seguenti finalità: esigenze contrattuali e conseguenti adempimenti degli obblighi legali e civilistici, e diffusione eventi organizzati da CEVIQ. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo – informatizzato – telematico.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale ed obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge, quali ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere.
I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto a:
a) Enti o Uffici Pubblici in obbligo di legge;
b) Organi di controllo Ispettivi in obbligo di legge;
c) Organismo di accreditamento e di controllo limitatamente a: Ragione Sociale, indirizzo, numero del certificato rilasciato e data di emissione, campo di applicazione, eventuale revoca o sospensione del certificato;
d) Eventuali subcontraenti, nei limiti necessari per l’espletamento dell’attività oggetto del contratto;
e) I dati sono inoltre resi pubblici sul sito limitatamente a: Ragione Sociale, indirizzo, numero del certificato rilasciato e data di emissione, campo di applicazione, eventuale revoca o sospensione del certificato.
Il Responsabile del trattamento è il direttore di CEVIQ srl.
In ogni momento l’Organizzazione potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che riproduciamo integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’Organizzazione, sottoscrivendo il presente Regolamento, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità precisate nell’informativa.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non permette l’istruzione della pratica di certificazione.