COMUNE DI PISA
COMUNE DI PISA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO – SISTEMI INFORMATIVI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Patrimonio
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DELL’AREA POSTA SUL VIALE DELLE PIAGGE NELLA GOLENA DESTRA DEL FIUME ARNO, DI PROPRIETA’ DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO E DEL COMUNE DI PISA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE (in attuazione dell’Accordo stipulato tra Comune di Pisa e Regione Toscana)
Determinazione Dirigenziale Direzione 05 n. 1359 del 11/8/2022
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento per la gestione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pisa adottato con approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 7 Dicembre 2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/7/2010;
Vista la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62, che ha approvato il Codice del commercio;
Considerato che in attuazione del D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R la Regione rilascia le concessioni amministrative per l'uso del demanio idrico e delle relative aree;
Premesso che tra le finalità primarie perseguite dal Comune di Pisa vi è quella di rendere il territorio comunale sempre più qualificato, presidiato e fruibile dalla cittadinanza in tutte le sue parti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 25/11/2021 con la quale si esprime l’indirizzo di prendere accordi con la Regione Toscana affinché sia valorizzata l’area indicata posta sul Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxx;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 02/05/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 13/5/2022;
Visto l’accordo sottoscritto in data 27 giugno 2022 tra il Comune di Pisa e la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per lo svolgimento in collaborazione delle attività preliminari e propedeutiche al rilascio della concessione dell’area appartenente al demanio comunale, identificata al Catasto Terreni Foglio 30, Particella 340 di consistenza pari a 740 mq e delle aree di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico poste nel tratto fluviale del fiume Arno nell’area cittadina di Pisa, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 30 Particella 203 sub 1 e 204 sub 1, di superficie catastale complessiva pari a 555,00 mq;
Concordate con gli uffici competenti del Comune di Pisa e della Regione Toscana le necessarie informazioni da inserire nel presente bando relativamente alle aree menzionate;
Ravvisata la necessità di pubblicare il bando unico per il rilascio della concessione del demanio idrico ai sensi della Legge regionale 80/2015 e ss.mm.ii. e del D.P.G.R. 60/R/2016 nonché della concessione dell’area di proprietà comunale e delle autorizzazioni commerciali ai sensi della Legge regionale 62/2018, nelle aree elencate nel successivo art. 1 e descritte negli allegati 1 e 2.
RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dell’area posta sul Viale delle Piagge, nella golena destra del fiume Arno, come di seguito indicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di attività di natura commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.
ART. 1 OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto la concessione per la realizzazione di attività di natura commerciale di somministrazione di alimenti e bevande dell’area posta sul Viale delle Piagge, nella golena destra del fiume Arno, identificata come segue:
- dell’area appartenente al demanio comunale, identificata al Catasto Terreni al Foglio 30, particella 340, di superficie catastale pari a 740 mq;
- aree di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con sovrastante fabbricato, poste nel tratto fluviale del fiume Arno nell’area cittadina di Pisa, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 30 particella 203 sub 1 e 204 sub 1, di superficie catastale complessiva pari a 555,00 mq.
Il soggetto concessionario prenderà in carico l’area con sovrastante fabbricato nello stato di fatto in cui si trova, compresi i beni e gli arredi interni, dei quali potrà disporre liberamente, restando inteso che in caso di smaltimento i relativi oneri rimangono in carico al soggetto concessionario.
Nelle aree sopra indicate sono consentiti gli interventi ammessi dall’art. 3, comma 3, della L.R. 41/2018.
Sulle aree oggetto del presente avviso il Concessionario ha l'obbligo di mantenerle e custodirle secondo tutte le condizioni indicate dall’art. 11 Obblighi a carico del concessionario.
In caso di esito positivo del controllo dei requisiti di cui all’art. 2 e dei controlli di cui all’art. 8 del presente avviso si procederà alla stipula del contratto con le modalità di cui all’art. 10 per quanto di competenza del Comune di Pisa e con la firma del Disciplinare di concessione per quanto di competenza dell’Amministrazione Regionale.
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti morali per l’esercizio delle attività commerciali, di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 59/2010 e all’art. 11 del L.R. n. 62/2018 e dei requisiti professionali, di cui all’art. 71 comma 6 del d.lgs. n. 59/2010 e all’art. 12 del
L.R. n. 62/2018, che non si trovino in nessuna delle cause ostative alla sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione, come indicato nell’ art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità “codice”).
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 ed art. 11 della L.R. n. 62/2018 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti predetti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010 e all’art. 12 del L.R. n. 62/2018 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
I partecipanti non devono essere nelle condizioni ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’art. 85 commi 1), 2) e 2-bis).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.
In presenza di tale doppia partecipazione si procederà all’esclusione dalla gara.
I soggetti partecipanti debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione:
a) non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del Comune di Pisa per fatti addebitabili al concessionario stesso;
b) non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune di Pisa e della Regione Toscana a qualsiasi titolo;
c) non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituirebbe causa di esclusione a norma dell’art. 80 del codice;
d) aver effettuato il sopralluogo obbligatorio come disposto dall’art. 16 del presente avviso.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti costituiti o costituendi i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione.
La concessione è onerosa e il canone a base d’asta è quantificato per l’utilizzo del demanio comunale come da stime allegate (Allegato 3) e per l'utilizzo del demanio idrico secondo i criteri di cui al
D.P.G.R. n. 60/R/2016 e all’Allegato A punto 2.2. della D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. (Allegato 4).
ART. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni avranno durata di 9 (nove) anni dalla stipula del relativo contratto per quanto di competenza del Comune e dalla data di pubblicazione del Decreto Regionale di concessione del demanio idrico e non sono rinnovabili.
L’avvio dell’attività da parte dell'aggiudicatario deve comunque intendersi subordinata al rilascio della contestuale concessione delle aree da parte delle Amministrazioni suddette e di tutti gli altri titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività.
Allo scadere della concessione, il concessionario provvederà, a sua cura e spese, a ripristinare lo stato delle aree in concessione sia in relazione agli interventi effettuati che alla mancata manutenzione dovuta. Qualora l’interessato non provveda al ripristino o provveda parzialmente o non conformemente le Amministrazioni concedenti, nelle aree di rispettiva competenza, acquisiscono la struttura al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 934 del C.C. con riserva di risarcimento del danno derivante dalle spese necessarie alla riduzione in pristino che sarà posto a carico dell’interessato.
Per l’area di propria competenza, l’Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, si riserva il diritto di recedere dal contratto con il rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti. Il concessionario può recedere dal contratto con il rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi al Comune di Pisa – Ufficio Patrimonio, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Per l’area di propria competenza, l’Amministrazione Regionale per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, procederà ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 60/R/2016, riservandosi il diritto di recedere dal contratto.
La risoluzione di uno dei due contratti di concessione comporta, automaticamente, la risoluzione dell’altro contratto di concessione.
ART. 4 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il contraente viene individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica ed il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui criteri sono disciplinati dall’articolo 7 del presente avviso. L’aggiudicazione verrà disposta, a titolo provvisorio, a favore del concorrente che ha presentato l’offerta il cui punteggio complessivo risulti il più alto tra tutti.
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
Le domande, in regola con i termini generali del presente avviso, saranno valutate dalla Commissione di gara nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti dal presente avviso, nel giorno e nell’ora che saranno resi noti dal Comune di Pisa mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “bandi di gara e altri bandi”, la Commissione di gara, procederà, tenuto conto delle eventuali disposizioni legislative nazionali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della documentazione presentata. In caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorrenti dalla gara.
Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei soggetti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori …).
Successivamente, la Commissione di gara, in seduta riservata, procederà all’esame delle offerte tecniche al fine di attribuire i punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.
Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi.
La commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica; risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
Le date delle sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Pisa.
Saranno oggetto di esclusione le offerte economiche di importo inferiore al canone posto a base d’asta.
Tutte le offerte sono vincolanti ed irrevocabili sino all’esito della procedura. In caso di designazione del contraente, l’offerta si riterrà vincolante ed irrevocabile per il contraente designato per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di designazione provvisoria.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alle verifiche normativamente previste in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge e richiesti nel presente avviso.
L’Amministrazione concedente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore degli offerenti.
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA ANNUALE
Il canone a base d’asta è stabilito annualmente in euro 13.206,69 (euro tredicimiladuecentosei/69) definito come segue:
Euro 10.616,69 annuo | per l'utilizzo del DEMANIO IDRICO, stabilito secondo i criteri di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 e all’Allegato A punto 2.2. della D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. (Allegato 4) |
Euro 2.590,00 annuo | per l’utilizzo del DEMANIO COMUNALE, stabilito secondo i criteri indicati nella relazione di stima allegata al presente avviso (Allegato 3) |
Il canone complessivo annuale che risulterà a seguito dell’aggiudicazione della gara a carico del miglior offerente sarà annualmente aggiornato in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai sensi del Regolamento.
Il mancato pagamento di almeno uno dei canoni e alle scadenze stabilite nel contratto e nel disciplinare di concessione comporterà la decadenza da entrambe le concessioni stesse oltre che l’escussione della garanzia prestata come previsto dall’articolo 11 del presente avviso.
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Saranno escluse le offerte economiche di importo inferiore o pari al prezzo posto base d’asta. Saranno altresì escluse le offerte condizionate.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i candidati dovranno far pervenire, a pena di esclusione:
BUSTA A) – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente:
1) La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta utilizzando il modulo allegato (Allegato 5). In caso di partecipazione/offerta congiunta i requisiti di cui al modello “domanda di partecipazione” allegato al presente avviso (Allegato 5), dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i soggetti partecipanti/offerenti e ognuno di essi separatamente dovrà rendere la predetta dichiarazione;
2) La dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridica dell’offerente, redatta conformemente al modello allegato al presente avviso (Allegato 6), che dovrà essere debitamente sottoscritta;
3) La documentazione in originale attestante l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, pari al 10% del canone complessivo annuale a base d’asta versata con bonifico bancario di euro 259,00 presso la Tesoreria comunale, Banca di Pisa e Fornacette, IBAN: XX00X0000000000000000000000 e di euro 1.061,70 sul conto corrente intestato a Regione Toscana, Iban: XX00X0000000000000000000000. Nella causale inserire “avviso pubblico per la concessione dell’area posta sul viale delle Piagge nella golena destra del fiume Arno. Tale cauzione è dovuta a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione, e sarà restituita dopo la stipula del contratto di concessione e del disciplinare di concessione al soggetto
assegnatario.
L’informativa sulla privacy di cui all’allegato 7 deve essere sottoscritta per presa visione.
BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta dall'offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi sia persona giuridica, dal suo legale rappresentante e dovrà rappresentare l’offerta progettuale e la tipologia di attività che si intende svolgere. Al fine di consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione progettuale dovrà avere un’articolazione interna secondo il contenuto dei criteri di cui all’art. 7 “Valutazione delle offerte” ed essere compilata utilizzando il modello allegato (allegato 8). La “proposta progettuale” dovrà essere sintetica, esaustiva e dettagliata, di massimo n. 2 fogli (n. 4 pagine), in formato A4, carattere Times New Roman 12, come da modello allegato (allegato 8).
Le disposizioni circa il limite suindicato delle 4 pagine si riferiscono alla “proposta progettuale” che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara. Inoltre, dovrà essere allegato alla proposta progettuale il quadro economico della spesa preventivata, la planimetria, il cronoprogramma delle fasi di allestimento degli arredi e attrezzature.
Eventuale ulteriore documentazione presentata non sarà oggetto di valutazione.
Dovrà essere introdotta in una busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “Offerta tecnica per la concessione dell’area posta sul xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxx” che, a sua volta, dovrà essere inserita in un plico insieme alla domanda di partecipazione ed ai relativi allegati e alla busta contenente l’offerta economica.
BUSTA C) - “OFFERTA ECONOMICA” contenente:
Il modello “offerta economica” che si allega al presente avviso (allegato 9) con indicazione: delle generalità dell’offerente;
I. dell’importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, tenendo presente che nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per il Comune di Pisa e per la Regione Toscana;
II. del recapito dell’offerente (indirizzo, numero di telefono e, possibilmente, numero di fax e indirizzo e-mail, PEC) ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura, nonché il codice IBAN del conto corrente dell’offerente per consentire l’eventuale restituzione della cauzione prestata.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta dall'offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi sia persona giuridica, dal suo legale rappresentante. Essa dovrà essere redatta conformemente al modello “di offerta economica” allegato al presente avviso (allegato 9) sul quale dovrà essere apposta le necessaria marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00); essa dovrà essere introdotta in una busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “Offerta economica per la concessione dell’area posta sul xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxx” che, a sua volta, dovrà essere inserita in un plico insieme alla domanda di partecipazione (BUSTA A) ed ai relativi allegati e alla busta contenente l’offerta tecnica (BUSTA B).
Saranno ammesse le offerte per procura speciale originale con firma autenticata. In tal caso l’offerta e la designazione del contraente s’intendono fatte a nome e per conto del mandante. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e segg. del Codice Civile.
Il plico dell’offerta dovrà quindi essere unico e deve contenere, a pena di esclusione, all’interno una busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, una busta “B – OFFERTA TECNICA” e
una busta “C – OFFERTA ECONOMICA” tutte chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.
Il plico contenente sia la busta amministrativa che le buste contenenti l’offerta economica e l’offerta tecnica, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e fatto pervenire con le modalità e secondo i termini sotto specificati dovrà, a pena esclusione, recare sull’esterno, oltre alle generalità e all’indirizzo del mittente, la dicitura “Offerta per la procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’area posta sul xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxx” ed essere indirizzato alla Direzione Programmazione e controllo – Sistemi informativi - Patrimonio - Protezione civile del Comune di Pisa, Xxx Xxx Xxxxxxx xx000 – Xxxx 00000.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste chiuse recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, B “OFFERTA TECNICA”, C “OFFERTA ECONOMICA”, queste ultime chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.
I documenti pervenuti in maniera non conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenuti nulli.
Il plico contenente le buste dovrà pervenire integro e chiuso ermeticamente all’Ufficio Protocollo a mezzo posta o tramite corriere ed all’ Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Pisa a mano entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 23/9/2022.
In relazione alla consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico, si precisa che nel mese di agosto essa potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nel mese di settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30
L’Amministrazione comunale non risponde delle offerte inviate per posta che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. Faranno fede il timbro della data di ricevuta e l’orario posto dall’Ufficio ricevente. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata.
7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’area verrà affidata in concessione al concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la valutazione effettuata dalla commissione di gara in base ai seguenti parametri di valutazione delle offerte fino ad un massimo di 100 punti:
1) Qualità dell'offerta tecnica: fino a 70 punti
2) Offerta economica: fino a 30 punti.
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché la Commissione, a suo insindacabile giudizio, la ritenga conveniente.
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato 8.
La valutazione dei progetti presentati sarà svolta tenendo conto dei criteri e dei punteggi previsti che, per il principio della trasparenza, vengono di seguito riportati; tali criteri recepiscono anche le disposizioni di cui all’art. 18 del Regolamento 60/R/2016 - Criteri per la selezione delle domande. La procedura ad evidenza pubblica sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MAX (Punti 70) |
A. Programmazione delle iniziative e organizzazione delle attività (totale max 55 punti) L’operatore economico dovrà tener conto che il Comune di Pisa vuole offrire alla città un punto di riferimento inteso come luogo di socialità nel quale incontrarsi e presso il quale: - fruire della somministrazione di alimenti e bevande; - poter partecipare ad attività ricreative e di intrattenimento aperte alla cittadinanza; In tale ambito di valutazione, dovrà essere prestata particolare attenzione all’incremento dei livelli occupazionali. | 1. Dovranno essere evidenziate le caratteristiche dell’offerta: - la tipologia di iniziative che si intendono realizzare; - i servizi di somministrazione alimenti e bevande proposti; - la descrizione della struttura organizzativa in termini di numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato (evidenziando il livello di professionalità del personale impiegato, con indicazione del numero degli operatori e la distinzione dei rispettivi ruoli). 2. Attività di intrattenimento, ricreativa e svago programmati nel periodo di maggio-ottobre: a) da 1 a 3 eventi: 2 punti b) da 4 a 6 eventi: 3 punti c) oltre 6 eventi: 5 punti 3. Le aperture serali fino almeno alle ore 23,00 programmate nel periodo maggio-ottobre: a) fino a 3 volta alla settimana = 2 punti b) da 4 a 6 volte alla settimana = 3 punti c) per l’intera settimana = 5 punti. 4. Le aperture serali fino almeno alle ore 22,00 programmate nel periodo novembre-aprile: a) fino a 2 volta alla settimana = 1 punti b) da 3 a 4 volte alla settimana = 3 punti c) oltre 4 volte alla settimana = 5 punti. | 25 punti 5 punti 5 punti 5 punti |
5. Realizzazione di iniziative che siano rivolte anche alla partecipazione di persone anziane e disabili: a) da 1 a 2 eventi al mese: 1 punti b) da 3 a 4 eventi al mese: 3 punti c) oltre 4 eventi al mese: 5 punti. | 5 punti | |
B. Funzionalità strutturale dell’immobile e dotazioni strumentali di arredi e attrezzature (totale max 25 punti) | Si richiede al Concessionario di presentare un progetto di gestione innovativo; in particolare, la proposta dovrà evidenziare il dispiegarsi degli arredi, degli allestimenti e delle attrezzature previsti, compresa l’indicazione delle relative caratteristiche tecniche indicando qualità degli impianti e dei manufatti; il progetto dovrà essere corredato almeno di un quadro economico della spesa preventivata, dalla planimetria, dal cronoprogramma delle fasi di allestimento degli arredi e attrezzature. Il progetto dovrà garantire la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, la finalità conservativa del bene, e la riqualificazione dell’area. Il progetto verrà valutato in ordine alla capacità attesa di valorizzazione dei luoghi nel contesto urbano di riferimento, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: - funzionalità globale dell’allestimento in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione degli spazi; - comfort e fruibilità delle aree proposte per l’accoglienza degli utenti prevedendo misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta e per i portatori di handicap; - caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l’allestimento degli spazi; | 25 punti |
- cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi necessarie per l’allestimento definitivo degli arredi, allestimenti e attrezzature. | ||
TOTALE | Punti 70 |
I criteri A2, A3, A4 e A5 sono di natura quantitativa. Per tutti i restanti criteri (A1 e B), in quanto elementi di natura qualitativa, i coefficienti per l’attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni item.
In particolare il punteggio verrà assegnato in base ai seguenti parametri:
- INSUFFICIENTE da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)
- SCARSO da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato)
- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal presente avviso)
- BUONO da 0,7 a 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal presente avviso)
- OTTIMO da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal presente avviso).
RIPARAMETRAZIONE: con riferimento agli elementi di carattere qualitativo, una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il punteggio relativo alla qualità dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punti ottenuti da ciascuna offerta con le modalità descritte per i criteri e sotto-criteri relativi alle voci indicate A) e B).
Verranno ritenute idonee le offerte tecniche che raggiungeranno una valutazione almeno sufficiente che viene determinata tale con il conseguimento di in un punteggio minimo pari a punti 45; solo per le offerte che avranno raggiunto tale punteggio minimo si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Quelle che non otterranno tale punteggio minimo saranno ritenute non idonee e non saranno ammesse alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica.
OFFERTA ECONOMICA (punti 30)
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerente che avrà presentato il maggior rialzo sull’importo complessivo posto a base d’asta (pari a euro 13.206,69). Ai fini contrattuali, sarà definita la percentuale di rialzo offerta e sarà applicata agli importi dei canoni di concessione rispettivamente di competenza della Regione Toscana e del Comune di Pisa.
Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito mediante il criterio della proporzionalità inversa (interdipendente) al rialzo (in funzione del prezzo) descritta di seguito:
PEOFF = 30 x (P/PMAX)
dove:
PEOFF: è il Punteggio Economico attribuito all’offerta del concorrente;
P: prezzo offerto dal concorrente;
PMAX: è il prezzo più alto tra quelli offerti in gara.
A parità di punteggio complessivo, sarà preferito l’operatore economico che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché soddisfi le esigenze degli Enti.
ART. 8 AGGIUDICAZIONE
Il Presidente della Commissione comunica tempestivamente l’aggiudicazione provvisoria al soggetto interessato ed agli altri soggetti partecipanti.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata inoltre alla verifica del possesso dei seguenti requisiti da effettuarsi in riferimento al soggetto quale persona giuridica dichiarato aggiudicatario provvisorio:
- rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti o soci;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse qualora previsti;
- insussistenza di nessuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 80 del Codice;
- insussistenza dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e all'art. 80, comma 5, lett. f) del Codice;
- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- insussistenza di alcuna lite pendente con il Comune di Pisa e con la Regione Toscana e di alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Pisa e della Regione Toscana;
- non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del Comune di Pisa per fatti addebitabili al concessionario stesso;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituirebbe causa di esclusione a norma dell’art. 80 del Codice.
ART. 9 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dal Dirigente dell’ufficio Patrimonio e indicato al concorrente con apposita comunicazione, presentando la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di concessione, tra cui:
- idonee polizze così come specificato al successivo art. 13 “polizze assicurative”.
In caso di mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti, il Dirigente della Direzione Programmazione e controllo – Sistemi informativi - Patrimonio - Protezione civile provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e non procederà alla restituzione del deposito cauzionale presentato a garanzia della serietà dell’offerta e, ove lo ritenga opportuno, procederà allo scorrimento della graduatoria.
ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
La stipulazione dei contratti di concessione per quanto di competenza del Comune e della Regione Toscana avverrà successivamente all’adozione della determina di aggiudicazione definitiva.
La stipula del contratto di concessione è subordinata al buon esito delle verifiche di legge indicate all’art. 8 del presente avviso.
In caso di esito negativo delle verifiche il contraente sarà considerato decaduto da ogni diritto e subirà a titolo di penale l’incameramento del deposito di cauzione. In questo caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.
In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo, non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula del rogito, decadrà da ogni suo diritto e subirà l’incameramento del deposito di cauzione versato a titolo di penale. A tale fine si avvisa che la cauzione a garanzia dell’offerta sarà restituita ai soggetti non aggiudicatari soltanto dopo l’avventa stipula del contratto con il contraente designato.
Le spese contrattuali, nonché le imposte fiscali competono per intero al concessionario.
ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Gli obblighi a carico del concessionario sono i seguenti:
a) il concessionario prende in carico l’area con sovrastante fabbricato nello stato di fatto in cui si trova, compresi i beni e gli arredi interni, dei quali potrà disporre liberamente, restando inteso che in caso di smaltimento i relativi oneri rimangono in carico al soggetto concessionario;
b) provvedere al pagamento del canone alle scadenze previste nel contratto;
c) custodire e mantenere il bene immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, non mutandone la destinazione d’uso attuale;
d) sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque qualsiasi tipo di intervento sul bene immobile, previo nullaosta scritto da parte degli Uffici competenti delle Amministrazioni concedenti, e/o delle eventuali autorizzazioni previste per legge da parte di altri Uffici Comunali e/o Enti preposti;
e) ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi nel caso in cui questo sia stato modificato attraverso opere non autorizzate così come previsto dal punto precedente;
f) procedere agli allacciamenti alle utenze che dovranno intestare a proprio nome, senza che sia riconosciuto da parte dell’Ente proprietario alcun rimborso;
g) procedere ai pagamenti oltre che dei consumi anche delle imposte, tasse e tributi derivanti dalla titolarità della occupazione dell’immobile oggetto di concessione;
h) rendere in qualsiasi momento i locali accessibili alla proprietà per l’ispezione da parte degli uffici comunali;
i) rispettare il divieto di sub-concedere il bene a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto;
j) rilevare indenne il locatore da ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose che dovessero derivare direttamente o indirettamente dall’immobile oggetto di concessione intendendosi a suo carico le cautele e gli oneri per la salvaguardia dell’incolumità di persone o cose;
k) garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 46/90 e del Decreto legislativo n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni;
l) provvedere all’acquisto degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari alla gestione del locale e all’esercizio dell'attività ivi svolta;
m) mantenere il bene immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione. In caso di deterioramento dell’immobile, imputabile a dolo o a colpa del concessionario, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente;
n) utilizzare e gestire l’immobile in modo idoneo, lecito e conforme ai fini per il quale è stato dato in concessione;
o) rispettare il divieto dell’esercizio di attività che contrastino con la natura pubblica del soggetto proprietario e che ne ledono l’immagine istituzionale;
p) segnalare tempestivamente tutti gli elementi di criticità riscontrati negli spazi concessi;
q) mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per
inibire a chiunque l’accesso all’immobile dato in concessione fino all’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi.
Il concessionario è sottoposto all'onere della realizzazione degli allacciamenti della struttura al pubblico acquedotto e alla rete fognaria e tutti gli oneri per la realizzazione della messa a norma delle strutture e degli impianti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni per lo svolgimento dell’attività di cui al presente bando. La struttura dovrà essere dotata di impianto elettrico e termoidraulico certificati. L’attività potrà essere avviata esclusivamente a seguito della fine lavori ed agibilità dell’opera nel rispetto della vigente normativa. Gli oneri economici correlati agli interventi necessari alla realizzazione della struttura e all'avvio dell'esercizio dell'attività, nonché quelli derivanti da spese correnti (es. allacciamenti, servizio elettrico, pulizia ecc…) sono a totale carico del concessionario.
Inoltre, il concessionario è sottoposto ad ulteriori oneri dettati dalle “CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA – SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
INFERIORE”, in particolare ai fini dell’uso previsto è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti, il Concessionario si obbliga:
a. ad assumere la custodia della relativa area demaniale in concessione, oltreché dei beni presenti, mantenendoli in buono stato, preservandoli dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandoli da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b. a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d’acqua, previo ottenimento dell’autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d’ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
c. a consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
d. a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel X.X. 000/0000, xxx X.X. 1775/1933, tenendo fin d’ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e. a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f. ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g. a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione.
h. il Concessionario rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie.
i. data l’ubicazione dell’area demaniale in questione, ovvero golena del fiume Arno, soggetta a possibili allagamenti in caso di eventi di piena, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone
e dei beni insistenti sull’area in concessione, il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d’allerta;
j. il Concessionario non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti dell’amministrazione Concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allerta o di tutela del superiore interesse pubblico, quando, per effetto della piena, i beni in concessione siano stati danneggiati o risultino inutilizzabili;
k. nel fabbricato insistente sull’area non sarà comunque consentito l’uso residenziale o turistico- ricettivo, lo stesso non potrà essere comunque adibito al pernottamento;
l. di predisporre e di dotarsi di un piano di sicurezza che tenga conto del rischio idraulico in relazione alle allerte meteo emanate dalla Regione Toscana.
A norma del X.X. 000/0000 non è consentito:
a) Utilizzare la fascia di terreno in adiacenza al ciglio di sponda per una larghezza di almeno 4 metri che dovrà essere lasciata libera da impedimenti e ingombri compresa la piantumazione di alberi e siepi;
b) sradicare alberi e le loro ceppaie;
c) installare recinzioni fisse non abbattibili dalla corrente in caso di piena;
d) accumulare rifiuti o detriti;
e) prelevare terra o sabbia.
Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l’eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che a giudizio insindacabile dell’Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all’accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d’acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire.
Alla scadenza della concessione il Concessionario è obbligato, entro il termine assegnato dal provvedimento di concessione, a ripristinare a proprie spese le aree e i luoghi occupati.
I soggetti partecipanti danno atto sin da ora che il concessionario si obbliga ad attenersi alle prescrizioni e alle condizioni, che saranno definite nel suddetto atto di autorizzazione alla concessione.
I soggetti partecipanti prendono atto sin da ora della previsione secondo la quale l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare, per quanto di rispettiva competenza, in tutto o in parte la concessione, qualora sopravvenissero preminenti esigenze di interesse pubblico, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento alcuno.
I soggetti partecipanti prendono atto sin da ora della previsione secondo la quale la Regione Toscana si riserva la possibilità di revocare, per quanto di rispettiva competenza, in tutto o in parte la concessione, qualora sopravvenissero preminenti esigenze di interesse pubblico, prevedendo eventuali indennizzi tenuto conto del piano di ammortamento degli investimenti previsti in fase di offerta.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e quindi decadenza dalla concessione.
Qualora vengano eseguiti interventi in assenza delle preventive autorizzazioni, il Comune di Pisa potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno,
determinandosi la risoluzione immediata del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Non è ammesso alcun tipo di intervento sull’area di proprietà comunale senza l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Patrimonio, pena il ripristino del precedente stato dei luoghi. Qualora dovessero essere realizzati interventi per i quali è necessaria l’autorizzazione di altri uffici comunali e/o altri enti preposti, la relativa richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata per conoscenza anche all’Ufficio Patrimonio del Comune di Pisa.
Non è ammesso alcun tipo di intervento sull’area di proprietà regionale senza l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore, pena il ripristino del precedente stato dei luoghi. Qualora dovessero essere realizzati interventi per i quali è necessaria l’autorizzazione di altri uffici regionali e/o altri enti preposti, la relativa richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata per conoscenza anche all’Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.
Con riferimento a tutti gli obblighi a carico del concessionario previsti dal presente bando, si precisa che dovrà essere sempre tenuto conto che le aree date in concessione attengono alle due distinte proprietà Comune di Pisa e Regione Toscana.
ART. 12 PENALITA’, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio dell’attività svolta, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.
I danni derivanti dall’espletamento dell’attività del concessionario o – comunque – collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune, alla Regione Toscana o a terzi, saranno assunti dal concessionario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, esonerando esplicitamente la stazione appaltante e gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze da qualsiasi responsabilità legata alle prestazioni erogate.
Il concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le indicazioni impartite dal Comune e dalla Regione Toscana. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla concessione di cui trattasi, e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del contratto, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo pari a euro 1.000,00 ad un massimo pari a euro 7.000,00. L’eventuale applicazione delle penali non esime il concessionario delle eventuali responsabilità per danni a cose o persone.
L’applicazione delle penali per inadempimenti degli impegni assunti con la presentazione dell’offerta tecnica e oggetto di valutazione della stessa, di cui al precedente art. 7 sono fissati come di seguito indicato:
- mancato o non completo assolvimento degli impegni assunti di cui ai punti X0, X0, X0 x X0:
€ 3.500 per ogni mancata realizzazione dell’obbligo;
- mancato o non completo assolvimento degli impegni assunti di cui ai punti A1 e B: da € 1.000,00 a € 7.000,00, determinato a seguito di valutazione della gravità rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale;
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni.
Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento dell’importo di penali pari ad € 14.000,00, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto di concessione, nei casi in cui:
• in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
• in caso di applicazione di penali per un importo pari o superiore ad € 14.000,00;
• in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
• in caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza del concessionario, fermo restando il pagamento delle penali di cui al presente articolo.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma 16- ter del D. Lgs. 165/2001 a norma del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto del contratto e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.:
• Dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante, ferma restando l’applicazione delle penali;
• Inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante al concessionario per porre fine all'inadempimento.
In tali casi la stazione appaltante procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni, entro il quale il concessionario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà la stazione appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
ART. 13 POLIZZE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE
I soggetti partecipanti al presente avviso prendono atto sin da ora che il concessionario rimarrà unico responsabile, senza la possibilità di avanzare alcun diritto di rivalsa nei confronti del concedente, per eventuali danni che potranno essere arrecati a persone, animali e/o a cose, sia proprie che dell’Amministrazione e/o di terzi, nel corso di esecuzione del contratto o in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni.
1) A garanzia dell’obbligo di versamento del canone, l’aggiudicatario dovrà presentare, al momento della stipula del contratto di concessione idonea polizza fidejussoria / fidejussione bancaria contratta con primaria compagnia assicurativa o con primario istituto di credito a favore del Comune di Pisa, del tipo “a prima richiesta”, di importo pari a una annualità del canone offerto.
La fideiussione di cui sopra dovrà necessariamente contenere le seguenti clausole:
a) la polizza/fideiussione sarà svincolata esclusivamente su apposita dichiarazione del Comune garantito o su restituzione del documento con l’annotazione del nulla osta allo svincolo;
b) il ritardo o mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune di Pisa;
c) per qualsiasi eventuale controversia tra la Società costituitasi fideiussore e l’Ente garantito, il Foro competente è esclusivamente quello di Pisa;
d) la banca o la società assicuratrice rinuncia esplicitamente ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
e) la banca o la società assicuratrice dovrà versare l’importo garantito entro trenta giorni dalla richiesta scritta del Comune di Pisa;
f) la banca o la società assicuratrice rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
g) le clausole di cui alle precedenti lettere da a) a f) prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.
La mancata presentazione della polizza/fideiussione ovvero la presentazione di polizza/fideiussione difforme dai requisiti sopra elencati ovvero di importo e/o durata inferiori a quella stabilita, costituirà comunque causa di decadenza dall’aggiudicazione.
2) idonea polizza assicurativa della responsabilità civile RCT/RCO – responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori, per danni a persone e cose, riferita a tutte le attività che dovranno essere svolte all’interno dell’immobile con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
3) polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali alle strutture e agli impianti oggetto di concessione causati da: incendio/fulmine/esplosione/scoppio. Tale polizza dovrà indicare quali beneficiari il Comune di Pisa per un importo non inferiore a 30.000,00
Le predette polizze dovranno essere mantenute attive per tutta la durata del contratto di concessione, pena la risoluzione del contratto per inadempienza ex art. 1456 del Codice Civile.
Il costo delle predette coperture assicurative sarà ad esclusivo e completo carico del concessionario. Durante l'esecuzione del contratto resterà comunque fermo l’obbligo per il concessionario di tenere indenne il concedente da ogni risarcimento dipendente dall'esecuzione del contratto, anche per danni che eccedano l’importo assicurato.
La stipula delle polizze non esonererà il concessionario dalla sua piena responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
4) Ai sensi dell‘art. 31 del DPGR 60/R/2016, per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, il concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate è tenuto al versamento di un deposito cauzionale pari ad un’annualità del canone di concessione di competenza regionale.
5) Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Pisa, per l’utilizzo delle aree del demanio comunale, il concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate è tenuto al versamento di un deposito cauzionale pari ad un’annualità del canone di concessione di competenza comunale.
ART. 14 INFORMATIVA EX REGOLAMENTO UE 2016/679 D.LGS. 10 AGOSTO 2018
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1.
A decorrere dal 1° luglio 2020 il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Pisa è stato individuato nel funzionario titolare di posizione organizzativa Avvocato Xxxxxxxx Xxxxxxxx presso l’Ufficio del Segretario Generale. Il trattamento dei dati personali avviene per:
• svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
• verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell’ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d’ufficio;
• prestare i servizi richiesti dagli interessati;
• dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.
Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.
Il Comune di Pisa raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.
I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l’erogazione dei servizi richiesti, l’esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
I dati personali possono essere:
1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
• altre Pubbliche Amministrazioni;
• società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di servizi;
• soggetti privati per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
• soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge
n. 241/1990 e dal “Regolamento per l’accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti);
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:
• pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
• pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
Il concessionario ha l’obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:
• l’impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
• l’impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
• l’impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte. Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:
• ottenere dal Comune di Pisa la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del GDPR;
• ottenere dal Comune di Pisa la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei dati incompleti di cui all’art. 16 del GDPR;
• ottenere dal Comune di Pisa la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR;
• ottenere dal Comune di Pisa la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR;
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 21 del GDPR.
Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’articolo 79 del GDPR.
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento agli articoli 5 e 6 il responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
L’Amministrazione comunale, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti in conformità al Regolamento UE 2016/679 come indicato nell'allegato 7 “Informativa privacy”.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso costituisce causa di esclusione dalla procedura.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richieste all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutte le richieste di chiarimento che perverranno entro il 16/9/2022 alle ore 12.00.
ART. 16 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo è obbligatorio; deve essere effettuato prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Dell’avvenuto sopralluogo ne verrà dato atto con apposito verbale. In assenza di sopralluogo, il soggetto non avverrà ammesso alla procedura di cui al presente bando.
Per appuntamento contattare l’Ufficio Patrimonio, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx. indicando un proprio recapito telefonico e mail sul quale essere contattati dall’Ufficio.
In caso di raggruppamento, è necessario che il sopralluogo venga effettuato almeno dalla Capogruppo – referente.
Il sopralluogo è necessario al fine di rendere certa la verifica da parte del partecipante dei luoghi consentendo così la ricognizione dello stato dei sottoservizi stessi e sollevando l’Amministrazione Comunale e Regionale da qualsiasi eccezione futura.
Qualora il sopralluogo sia effettuato da un soggetto diverso dal legale rappresentante, è necessaria apposita delega con allegati i documenti di identità del soggetto delegante e delegato.
ART. 17 ALLEGATI
1) Estratto di Mappa dell’area appartenente al demanio comunale, identificata al Catasto Terreni al Foglio 30, particella 340;
2) Planimetria dell’area di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico poste nel tratto fluviale del fiume Arno nell’area cittadina di Pisa, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 30 particella 203 sub 1 e 204 sub 1, di superficie catastale complessiva pari a 555,00 mq;
3) Stima dell’area appartenente al demanio comunale, identificata al Catasto Terreni al Foglio 30, particella 340, si superficie catastale pari a 740 mq;
4) Calcolo canone di concessione dell’area appartenente al demanio dello Stato ramo idrico;
5) Domanda di partecipazione;
6) Dichiarazione sostitutiva;
7) Informativa privacy;
8) Modello offerta tecnica;
9) Modello offerta economica.
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx