LINEE GUIDA per la REDAZIONE del CONTRATTO di COLLABORAZIONE
LINEE GUIDA per la REDAZIONE del CONTRATTO di COLLABORAZIONE
per
PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI SINGOLARMENTE DA UNA GRANDE IMPRESA
IN COOPERAZIONE CON PMI
a cura di
AVVERTENZE
Le presenti linee guida - elaborate a cura di ART-ER - hanno l’obiettivo di fornire indicazioni da utilizzarsi a titolo puramente esemplificativo e facoltativo nella redazione del “contratto di collaborazione”, documento da allegarsi obbligatoriamente per le domande di contributo presentate da una singola GRANDE IMPRESA in cooperazione con PMI, nell’ambito del Bando per progetti di Ricerca e Sviluppo Sperimentale PR-FESR 2021- 2027 ASSE 1 Ricerca e Innovazione Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese (v. art. 2 punto 3 lett b) e art. 5 del Bando).
In particolare, secondo quanto previsto dal bando al summenzionato art. 2 punto 3 punto b):
(…) Il “contratto di collaborazione", redatto in forma di scrittura privata, dovrà indicare chiaramente le condizioni di attribuzione della titolarità e dell'esercizio dei diritti di Proprietà Intellettuale sia con riferimento alle conoscenze pregresse di ciascuna impresa coinvolta sia con riferimento alle conoscenze e ai risultati generati dalle attività realizzate nell’ambito del progetto. (…)
Quanto oggetto delle indicazioni e degli esempi forniti nelle presenti linee guida non vanno intesi e adottati come contratto standard ma quale possibile traccia da seguire nella redazione del contratto stesso.
Si raccomanda che gli specifici contenuti dei contratti di collaborazione da allegare alle domande di contributo siano definiti e concordati solo ed esclusivamente dalle parti interessate, conformemente alle esigenze e alle caratteristiche del progetto specifico.
Dette linee guida hanno solo ed esclusivamente finalità consultive.
La Regione Xxxxxx-Romagna, ART-ER e gli autori declinano ogni responsabilità per il loro utilizzo parziale o totale.
L’indice e la struttura come di seguito presentati si riferiscono ad un esempio di contratto bilaterale tra una GI e una PMI
Sono evidenziati in giallo gli ambiti di regolamentazione necessari ovvero che è fortemente consigliato prevedere nel contratto di collaborazione da allegarsi alla domanda di contributo.
INDICE PARTI PREMESSE
1. PREMESSE E ALLEGATI
2. DEFINIZIONI
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
4. DURATA
5. IMPEGNO ECONOMICO (eventuale) 6. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
7. PROGRAMMA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
8. PROROGHE E MODIFICHE DEL CONTRATTO
9. TITOLARITA’ e diritti di accesso al BACKGROUND 10. TITOLARITÀ dei RISULTATI
11. DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO
12. DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI PER LO SFRUTTAMENTO
13. RISERVATEZZA
14. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
15. RESPONSABILITA’
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
17. FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Luogo. Data e firme
ALLEGATI
Allegato A Elenco del Background Allegato B Allegato Tecnico (obbligatorio)
ART-ER, Linee Guida Redazione Contratto di Collaborazione – vers.02/12/2022
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA
l’impresa (la grande impresa) (C.F. , P.IVA ), con sede legale in , in persona del legale rappresentante (di seguito denominata “GI”)
E
l’impresa (la PMI) (C.F. , P.IVA ), con sede legale in
, in persona del legale rappresentante (di seguito denominata (“PMI”) congiuntamente denominate “Parti”.
PREMESSE
a) GI intende presentare domanda di finanziamento a valere sul BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE (PR-FESR 2021-2027 ASSE 1 Ricerca e Innovazione Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese);
b) il suddetto Bando all’art. 2 prevede che le grandi imprese possano partecipare “solo alle seguenti condizioni: 1. impegnarsi ad assumere nel corso del progetto almeno 1 ricercatore; 2. sviluppare il progetto di ricerca in cooperazione con PMI non appartenente allo stesso gruppo di imprese”. Per progetto di ricerca in cooperazione si intende che il progetto sarà presentato singolarmente da una GI, accompagnato da un “contratto di collaborazione”
c) GI intende sviluppare il progetto di ricerca da candidare al suddetto Bando in cooperazione con PMI; le Parti intendono intraprendere congiuntamente il progetto di ricerca denominato “ ” (inserire lo stesso titolo del Modulo di domanda) finalizzato a (“Progetto”);
d) (altro eventuale)
TUTTO CIÓ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. DEFINIZIONI
“Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito,
tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
“Sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.1
“Background”: indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche ed i relativi diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, comunque denominate e in qualsiasi supporto comprese, preesistenti al Progetto, di cui ciascuna Parte sia proprietaria, funzionali allo svolgimento del Progetto e allo sfruttamento dei Risultati. L’elenco di tali conoscenze è indicato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
“Risultati”: indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche, brevettabili o meno, ed i relativi diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, derivante dalle attività svolte nell’ambito del Progetto.
“Diritti di accesso”: indica i diritti di accesso ed utilizzo del Background e dei Risultati.
1 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C(2022) 7388 final 19.10.2022
“Diritti di sfruttamento”: indica i diritti di sviluppare, fare sviluppare, produrre, fare produrre, utilizzare, fare utilizzare, vendere e commercializzare e fare vendere e commercializzare qualsiasi prodotto e servizio derivante dai Risultati.
“Informazioni Riservate”: indica tutte le informazioni, i dati e le conoscenze trasmessi da una Parte all’altra in forma scritta, grafica o comunque intelligibile, verbalmente o a seguito di visita presso le sedi dell’altra Parte durante incontri o riunioni e/o simili.
“R&S o Lavori di R&S”: qualsiasi attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale svolta nell’ambito del Progetto per addivenire ai risultati prefissati nella descrizione del Progetto.
“Ente finanziatore”: Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx.
0. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
(Inserire il titolo), da candidare al Bando di cui in premessa, i cui dettagli tecnici, modalità e tempistiche d’esecuzione sono descritti nell’Allegato Tecnico (Allegato B del presente atto).
Le Parti si impegnano a condurre le attività di cui sono responsabili nell’ambito del Progetto con la massima diligenza e impegno, secondo i più elevati standard qualitativi pertinenti e nel pieno rispetto dei termini del presente contratto, dei suoi Allegati e delle normative vigenti.
4. DURATA
Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sottoscrizione dell’ultimo firmatario e rimarrà in vigore fino alla scadenza del Progetto, incluse eventuali proroghe concesse dall’Ente finanziatore.
5. IMPEGNO ECONOMICO (eventuale)
Qui le Parti possono concordare eventuali impegni economici reciproci a fronte dell’attività svolta in collaborazione. Nell’ipotesi di ricerca in collaborazione, trattandosi di attività nella quale le parti realizzano le attività congiuntamente, non si prevede un corrispettivo economico, ma ognuna delle parti, nell’indicare (specificandolo nell’Allegato tecnico) quali competenze e quali risorse umane e materiali si impegna a mettere a disposizione e a supporto della realizzazione delle attività, potrà corrispondere un rimborso spese dei costi sostenuti in corso di realizzazione della ricerca. Tale rimborso non potrà essere rendicontato tra i costi di progetto della GI.
I costi delle attività svolte dalle parti così come previste dal progetto di ricerca per il raggiungimento dei risultati attesi saranno a carico di GI per quanto riguarda (specificare) e di PMI per quanto riguarda
(specificare).
6. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
Le Parti designano quali propri Responsabili referenti per l’esecuzione delle attività:
ciascuna parte individua il proprio responsabile interno
L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all’altra Parte.
7. PROGRAMMA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il programma delle attività è descritto nell’Allegato B al presente contratto.
L'Allegato B (Allegato Tecnico) è obbligatorio, in quanto le attività della PMI nel dettaglio (suddivisione dei compiti, pacchetti di lavoro, etc.) non trovano posto nel Modulo di presentazione della domanda dato che la PMI non è beneficiaria del contributo.
Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte in Xxxxxx-Romagna presso .
Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività.
8. PROROGHE E MODIFICHE DEL CONTRATTO
Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 7.12 del Bando di cui in premessa, una proroga del termine di durata del presente contratto (per un massimo di 4 mesi) potrà essere concordata su richiesta scritta e motivata di una Parte, inviata tramite pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altra almeno
( ) giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre ( ) giorni dalla data di ricevimento della pec o della lettera raccomandata.
La richiesta di proroga potrà essere inoltrata all’Ente finanziatore solo da GI.
Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’Allegato B al presente contratto, le Parti concorderanno eventualmente un’estensione del relativo corrispettivo economico.
Nel rispetto delle condizioni previste all’art. 7.23 del Bando di cui in premessa, nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o
2 7.1 Proroghe. Eventuali proroghe alla durata del progetto per un massimo di 4 mesi, potranno essere concesse dietro presentazione di motivata richiesta tramite l’applicativo web SFINGE2020. Tali richieste dovranno essere inviate entro il 30/11/2024. La proroga avrà effetto su tutte le altre incombenze previste dal presente bando.
3 7.2 Variazioni. Eventuali richieste di variazioni sostanziali al progetto originario dovranno essere inoltrate, tramite l’applicativo web SFINGE2020, a firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, rispettando comunque il limite di spesa ammessa dalla Regione, prima di 30 gg dalla conclusione del progetto. Non sono ammesse modifiche al progetto ed al piano dei costi approvati al momento della concessione che comportino una rilevante variazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in fase di valutazione e/o una variazione sostanziale del piano delle attività e/o dei costi approvato che comportino una modifica del campo di ricerca individuato nella proposta originaria. Nel caso in cui la effettiva realizzazione del progetto determini il venir meno di tali condizioni, la Regione provvederà alla revoca del contributo concesso e saranno recuperate le somme eventualmente già erogate.
modifiche alla programmazione delle attività dettagliate nell’Allegato B che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo nel caso a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell’eventuale impegno economico eventualmente previsto dal presente Contratto.
9. TITOLARITÀ e diritti di accesso al BACKGROUND
Il Background resta nell’esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che ne è titolare. Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sulla titolarità del Background dell’altra Parte di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell’ambito del Progetto.
Le Parti si riconoscono reciprocamente a titolo gratuito il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del Progetto, non oltre la durata dello stesso, con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.
Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini di sfruttamento dei Risultati del Progetto a condizioni eque e ragionevoli, da negoziare in un successivo accordo. Ciascuna Parte si impegna a informare le altre Parti, evidenziandolo all’interno dell’Allegato “Background”:
a) se il Background messo a disposizione per l’esecuzione del Progetto sia soggetto a restrizioni legali o altri limiti, tra cui diritti di terze parti, oppure se, in deroga a quanto stabilito come regola generale, i diritti di accesso non vengano concessi a titolo gratuito;
b) se l’accesso al Background per lo sfruttamento dei Risultati sia limitato per consentirne una adeguata protezione o per altri motivi.
10. TITOLARITÀ dei RISULTATI
Opzione a) titolarità congiunta
I Risultati sono di titolarità esclusiva della Parte che li ha ottenuti nell’esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto, compreso ogni diritto di proprietà intellettuale.
Se i Risultati siano stati prodotti congiuntamente dalle Parti, detti Risultati sono in contitolarità tra le stesse, salvo che non sia possibile separare i Risultati al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela:
(da utilizzare se i contributi delle parti siano già valorizzabili) nella misura del % ( per cento) per GI e nella misura del % ( per cento) per PMI;
(da utilizzare se i contributi delle parti non siano già valorizzabili) in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.
Le Parti contitolari si impegnano a negoziare secondo buona fede un separato accordo per la gestione dei Risultati in contitolarità. L’accordo dovrà disciplinare, tra l’altro, le quote di contitolarità, le misure di protezione, la divisione dei costi relativi alla tutela della proprietà intellettuale, nonché le modalità di sfruttamento, oltre all’impegno a non avanzare pretese e/o diritti sui Risultati dell’altra Parte, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cui la Parte abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell’ambito del Progetto, fatti salvi eventuali diritti di accesso.
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nell’accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione ai Risultati.
Resta inteso che se una Parte non intenda chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.
Opzione b) titolarità della grande impresa
I Risultati ottenuti nell’ambito delle attività del Progetto saranno di proprietà di GI, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa GI ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese.
In tal caso PMI sarà tenuta a fornire a GI tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.
Nel caso in cui l’attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, GI dovrà corrispondere a PMI:
(in alternativa o congiuntamente)
- una royalty pari al % ( per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale dei Risultati o del diritto di privativa effettuato da PMI e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l’intera durata della stessa;
- una somma forfettaria pari a € ( ), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento del deposito del primo brevetto (se possibile stabilire a priori un valore minimo e uno massimo);
- una licenza esclusiva/non esclusiva/per campo d’uso diverso da quello di interesse di PMI a condizioni che saranno concordate fra le Parti, tenuto conto della partecipazione ai lavori e ai contributi al Progetto da parte di PMI.
- Altro (specificare)
Opzione c) titolarità della PMI
I Risultati ottenuti nell’ambito delle attività del Progetto saranno di proprietà di PMI, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.
Sui Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa PMI ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese.
In tal caso GI sarà tenuta a fornire a PMI tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.
Nel caso in cui l’attività oggetto del presente contratto portasse a Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, PMI dovrà corrispondere a GI un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente:
a) una royalty pari al % ( per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale dei Risultati o del diritto di privativa effettuato da PMI e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l’intera durata della stessa;
b) una somma forfettaria pari a € ( ), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento del deposito del primo brevetto (se possibile stabilire a priori un valore minimo e uno massimo);
c) una licenza per campo d’uso diverso da quello di interesse di PMI;
d) altro (specificare).
11. DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO
L’accesso di una Parte ai Risultati di un’altra Parte, che si rendesse indispensabile per espletare/proseguire/ultimare i lavori di R&S di propria competenza nell’ambito del Progetto, avverrà a titolo gratuito per la durata del Progetto. L’accesso si considera indispensabile quando, in sua assenza, dette attività non sarebbero altrimenti tecnicamente possibili.
La Parte titolare dei Risultati può rifiutarne l’accesso all’altra Parte, qualora detto accesso non sia indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività del Progetto per le quali è richiesto.
12. DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI PER LO SFRUTTAMENTO
L’Accesso di una Parte ai Risultati in co-titolarità tra le parti che si rendesse necessario per procedere allo sfruttamento dei Risultati del Progetto, sarà concordato tra le Parti stesse a condizioni .
La richiesta di Accesso per sfruttamento deve essere effettuata per iscritto entro dal termine del progetto.
13. RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento del Progetto.
Le Informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti e ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle, purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.
Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto.
Le Parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente contratto.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all’altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente contratto si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti. A tal fine le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte ai fini dell’esame delle stesse, a cui la rivelazione è essenziale per lo scopo previsto dal presente contratto. Le Parti si impegnano pertanto ad assicurare che tutte le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Riservate siano consapevoli del presente contratto, della sua natura confidenziale e del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e, pertanto, si conformino ai termini e alle condizioni del presente contratto.
Le obbligazioni previste dal presente contratto non si applicano alle Informazioni Riservate che:
a) al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
b) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall’inadempimento dell’accordo; ovvero che, al momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
c) siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri enti pubblici;
d) siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.
Gli obblighi di riservatezza di cui sopra resteranno in vigore per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima firma apposta al presente contratto.
14. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall’art. 9.4 del Bando di cui in premessa.4
Nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei Risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.
Nell’ipotesi di Risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.
Dall’art. 15 in avanti si tratta di clausole che normalmente sono inserite in contratti di collaborazione alla ricerca ma che non hanno rilevanza diretta sulla partecipazione al bando e sulla valutazione delle domande.
15. RESPONSABILITA’
Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall’esecuzione del presente contratto, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell’altra parte.
Ciascuna Parte esonera e manleva l’altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
4 9.4 Obblighi di informazione e pubblicità
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si evidenzia che l’eventuale risoluzione del contratto di collaborazione causa la perdita dei requisiti di accesso e comporta la revoca totale del contributo concesso alla GI.
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi
oggetto del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
La risoluzione non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. (eventuale) [Al momento della risoluzione consensuale cessa, con effetto immediato, la possibilità di utilizzo del Know-how].
La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l’ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto.
17. FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Si evidenzia che, qualora a fronte degli impedimenti descritti il contratto di collaborazione termina di produrre i suoi effetti, questo causa la perdita dei requisiti di accesso e comporta la revoca totale del contributo concesso alla GI.
Ciascuna Parte si obbliga ad informare l’altra Parte dell’insorgenza di circostanze di forza maggiore e di
impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentono il rispetto degli adempimenti di cui al presente contratto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell’altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno comunque, essere sempre provate.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
………………………………………………………………………………………………………………………………….
19. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il presente accordo è governato dalla Legge italiana.
Opzione a)
Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione di . Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione
delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale di
Sede dell’arbitrato sarà .
L’arbitro/collegio arbitrale sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.
Opzione b)
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di .
Letto, confermato e sottoscritto. Luogo, data
Per GI Per PMI
ALLEGATI
A) Elenco del Background
1. della GI
2. della PMI
v. definizioni: “Background” indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche ed i relativi diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, comunque denominate e in qualsiasi supporto comprese, preesistenti al Progetto, di cui ciascuna Parte sia proprietaria, funzionali allo svolgimento del Progetto e allo sfruttamento dei Risultati. L’elenco di tali conoscenze è indicato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
B) Allegato Tecnico (obbligatorio)
Indice
- Descrizione nel dettaglio del piano di attività (descrivere nel dettaglio tutte le attività da svolgere, indicando puntualmente obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi, suddividendole per pacchetti di lavoro (WP)
- Tempistica (diagramma di GANTT con date previste per il completamento delle singole attività e relativi risultati e per le periodiche valutazioni congiunte dello stato avanzamento lavori)
- Elenco risultati attesi
- Elenco partecipanti (indicare le risorse umane coinvolte con relative qualifiche e descrizione del ruolo svolto);
- Elenco attrezzature messe a disposizione (se applicabile)
1. della GI
2. della PMI
- Elenco delle attrezzature da acquistare (se applicabile)