TRA
***ACCORDO DI RISERVATEZZA – NDA***
TRA
Società/Ditta: Sede: P.iva: Tel/Fax: Email:
Nel seguito più brevemente indicata come “Parte Comunicante”
E
Stampa 3D Hi Tech SRL
Xxx Xxxxxxxxxx 00/X - 00000 – Xxxxxx (XX) P.iva 02841450428 - xxxx@0xxx.xx
Nel seguito più brevemente indicata come “Parte Ricevente” ed entrambi congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE
1. La Parte Ricevente fornisce servizi di lavorazione con stampanti 3D.
2. La Parte Comunicante intende avvalersi di tali servizi offerti dalla Parte Ricevente;
3. La Parte Comunicante, al solo scopo di consentire l’espletamento dei servizi da essa offerti, ha necessità di rendere disponibili alla Parte Ricevente Informazioni Riservate come di seguito definite
4. Le Parti, con il presente “Accordo di Riservatezza” (di seguito l’”Accordo”), intendono assicurare la non divulgazione delle Informazioni Riservate che la Parte Comunicante fornirà alla Parte Ricevente per la fruizione dei servizi da questa prestati
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
ART. 1 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Parte Ricevente si obbliga a:
• Trattare le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Comunicante come strettamente private e ad attuare le cautele e le misure di sicurezza opportune al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate e di prevenire accessi, sottrazioni e/o manipolazioni delle stesse, anche da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori.
• Non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi se non con espressa autorizzazione della Parte Comunicante e ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di rendere i servizi di cui alla premessa a).
• Restituire alla Parte Comunicante dietro semplice sua richiesta scritta tutti gli scritti, disegni, stampati, registrazioni audio/video e quant’altro abbia materialmente attinenza con le Informazioni Riservate che le siano state fornite da essa Parte Comunicante;
ART. 2 – DEFINIZIONE DI “INFORMAZIONI RISERVATE”
Ai fini del presente Accordo sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni in forma cartacea, elettronica o verbale e/o gli elementi di altro tipo che abbiano comunque rilevanza sotto il profilo produttivo e/o commerciale nell’attività svolta dalla Parte Comunicante quali, a titolo esemplificativo, i prodotti, i progetti, le conoscenze tecniche, i segreti industriali, i brevetti, le idee originali e quant’altro attinente al business praticato.
ART. 3 – PERIODO DI RISERVATEZZA
Le Informazioni Riservate sono soggette agli impegni previsti dal presente Accordo anche successivamente all’esaurimento del rapporto commerciale tra le Parti ed alla resa e fruizione dei servizi di cui alla premessa 1.
ART. 3 – PERIODO DI RISERVATEZZA
Il presente Accordo potrà essere modificato solo tramite addendum scritti e sottoscritti da entrambe le Parti.
L’eventuale invalidità di singole clausole non ne determinerà la nullità totale fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.
Il presente Accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolati dalla legge italiana. Esso rappresenta l’esclusiva volontà delle Parti in materia di comunicazione di Informazioni Riservate e sostituisce ogni eventuale precedente pattuizione orale o scritta.
La sottoscrizione del presente Accordo avviene in nome delle Società/Enti rappresentati e le impegna nei termini in esso previsti.
Eventuali controversie che dovessero insorgere dal, od essere connesse al presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.
LUOGO E DATA: __ _
LA PARTE RICEVENTE
LA PARTE COMUNICANTE