Ipotesi di piattaforma contratto integrativo O/Cava meccanica S.p.A. Anno 2021 /2023
Ipotesi di piattaforma contratto integrativo O/Cava meccanica S.p.A. Anno 2021 /2023
1. Premessa
2. Relazioni sindacali
3. Decorrenza e durata
4. Controlli e verifiche
5. Informazioni
6. Diritti
7. Part – Time
8. Ferie solidali
9. Congedi Parentali
10. Congedo Malattia figlio/a
11. Congedo di maternità- paternità
12. Permessi vista medica
13. Smart Home Working
14. Appalti e filiera di fornitura
15. Occupazione
16. Tutela del rapporto di lavoro
17. Lavoro notturno
18. Pacchetto welfare
19. Progressione nuova declaratoria contrattuale
20. Premio di Risultato
21. Premio Presenza
22. Premio Produzione
1. PREMESSA
Il rinnovo della contrattazione aziendale rappresenta un’importante occasione per dare risposta alle attese e ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, per accrescere la presenza del sindacato nel luogo di lavoro e dell’industria nel territorio.
Il miglioramento delle condizioni di lavoro e degli sviluppi professionali, l’estensione dei diritti collettivi e individuali e la distribuzione di incrementi salariali, anche legati al miglioramento della performance aziendale sono il terreno privilegiato della contrattazione aziendale.
Tutto ciò verrà affrontato da noi in un rapporto di collaborazione con i lavoratrici-lavoratori e con l’azienda.
A tal fine, sarà vincolante l’espressione di voto delle lavoratrici-lavoratori sull’ipotesi di piattaforma.
2. RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali all’interno dell’Azienda sono regolate come previsto dal CCNL Federmeccanica Assistal – FIM FIOM UILM. Vengono rese operative le seguenti Commissioni:
• Inquadramento professionale;
• Pari opportunità e per le Donne vittime di violenza di genere;
• Salute e sicurezza
• Verifica dell’organizzazione del lavoro, con il compito di monitorare i carichi di lavoro, il rapporto tra organizzazione della struttura ed articolazione degli orari di servizio, la ricaduta degli istituti dello straordinario e della pronta disponibilità.
3. DECORRENZA E DURATA
Salva diversa indicazione, il presente contratto è applicabile dal giorno successivo a quello della stipula e rimarrà in vigore fino alla stipula di quello successivo. L’Azienda darà comunicazione della stipulazione e dei suoi contenuti, con idonea pubblicità di carattere generale, a tutti i lavoratori.
4. CONTROLLI E VERIFICHE
Le parti si incontreranno con cadenza almeno quadrimestrale per compiere un esame congiunto sullo stato di applicazione del presente contratto e per verificare la rispondenza dei parametri delle quote economiche da erogare. Verranno istituite delle Commissioni, come previste dalle norme del CCNL 2021/2024, sulle materie oggetto di contrattazione aziendale.
Le valutazioni di competenza saranno portate a conoscenza della delegazione trattante di parte sindacale e potranno costituire materia di concertazione nei termini e nei modi previsti.
5. INFORMAZIONI
Le parti convengono che per perseguire gli obiettivi comuni (sicurezza, efficienza, produzione e affermazione sul mercato del lavoro) sia necessario:
• Informare periodicamente la RSU e i lavoratori/trici sulle scelte aziendali in materia di politiche e sviluppi industriali;
• Valorizzare in modo ottimale il lavoro e il ruolo dei lavoratori/trici, favorendo la motivazione e la partecipazione;
• Salvaguardare e incrementare l’occupazione;
• Rendere noto alla RSU il numero dei lavoratori/trici di ditte esterne, con particolare riferimento alla natura degli appalti e alle tipologie contrattuali utilizzate ai suddetti.
6. DIRITTI
Si richiede che:
• alla squadra di primo soccorso e pronto intervento sia riconosciuto un indennizzo di euro 25 mensili;
• sia riconosciuto un indennizzo massimo di € 250 per rottura occhiali sul posto di lavoro (per la sostituzione di lenti e montatura, con la presentazione di fattura o scontrino fiscale);
• il lavoratore abbia il diritto ad un pasto al giorno, a prescindere dal suo turno lavorativo, senza nessun contributo. Al lavoratore che non usufruisca del servizio mensa sia riconosciuto un ticket restaurant di € 6.50 al giorno;
• si inserisca un gettone presenza giornaliero di € 3 per i turni centrale, primo e secondo, mentre per il turno notturno siano dati in aggiunta agli € 27 già erogati;
• il piano base di Metasalute sia avanzato ad un piano superiore, da concordare con le parti;
• vi sia un rimborso di € 70 per acquisto privato di scarpe/scarponi S1/S3, dietro prescrizione medica e fattura o scontrino fiscale;
• flexible benefit, riconoscere il massimo delle agevolazioni fiscali messe a disposizione dallo stato alle aziende ogni anno;
• venga messo in bacheca il calendario annuo delle chiusure collettive entro il mese di marzo.
7. PART-TIME
Si eleva al 6% dei lavoratori la possibilità di richiedere un contratto di lavoro part-time, secondo le regole previste dal CCNL vigente.
8. FERIE SOLIDALI
In base all’articolo 24, D.Lgs. 151/2015, si richiede che venga istituito un monte ore costituito dalla cessione da parte dei lavoratori, a titolo gratuito, di una porzione dei riposi o delle ferie maturati ai colleghi di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti, o per la gestione di situazioni di grave necessità. Si richiede inoltre che l'O/Cava integri tale donazione con un quantitativo di ore corrispondente a quelle cedute dai lavoratori.
9. CONGEDI PARENTALI
Chiediamo che nei primi 14 anni di vita del bambino ciascun genitore sia titolare del diritto a sospendere la prestazione lavorativa e che il diritto al congedo parentale venga riconosciuto per ogni bambino. Ne consegue che, in caso di un parto plurimo, la durata del congedo spettante a ciascun genitore sarà determinata in base al numero dei bambini nati.
Chiediamo che il congedo dei genitori possa arrivare fino a 12 mesi. Secondo le disposizioni di legge, si intende usufruire eventualmente anche su base oraria di suddetto congedo parentale, demandandolo alla contrattazione aziendale che disciplinerà su base oraria i criteri di calcolo e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Chiediamo, se richiesto dalla lavoratrice o dal lavoratore, che almeno la metà del congedo parentale totale sia utilizzato in suddetta maniera.
10. CONGEDO MALATTIA FIGLIO/A
I genitori hanno diritto alternativamente ad astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni senza alcun limite massimo. Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra 6 e 9 anni ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni lavorativi all’anno.
Il congedo spetterà al lavoratore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano al Servizio Sanitario Nazionale che ha in cura il minore, all’atto della compilazione del certificato di malattia del figlio, anche le proprie generalità. Suddetto certificato dovrà essere trasmesso all’azienda non oltre le 48 ore dalla data di stipula, al fine di poter usufruire dei suddetti congedi. Il periodo di assenza dal lavoro sarà calcolato in base all’anzianità di servizio e non avrà effetto sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia e dei premi interni. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti ai genitori ad altro titolo non andranno godute in contemporanea al periodo di congedo. Nel caso in cui, durante il godimento delle ferie del genitore, il figlio subisca un ricovero ospedaliero, quest’evento interromperà le ferie. In ogni caso, al datore di lavoro è precluso l’utilizzo del sistema di controllo della malattia dei dipendenti, per verificare l’attendibilità del certificato medico riferito alla malattia del bambino, come da riferimenti normativi già in atto.
Suddetto congedo dà diritto a tutti i tipi di indennità economiche spettanti.
11. CONGEDO DI MATERNITA’- PATERNITA’
Secondo quanto stabilito dalla legge, è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dalla legge in materia di flessibilità di tale congedo e, ove il parto avvenga oltre a tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
Durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto stesso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, qualora la somma di tali periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.
12. PERMESSI PER VISITA MEDICA
Verranno concessi, ai lavoratori che presentano apposita e documentata richiesta, permessi per visita medica a totale carico dell’azienda per un periodo di:
• 1 ora e mezza per strutture fino a 20 Km di distanza;
• mezza giornata per strutture che superano i 25 Km di distanza.
13. SMART HOME WORKING
Le parti, alla luce dell’utilizzo dello smart working da parte del personale impiegatizio, a causa della pandemia nell’anno 2020, si pongono l'obiettivo di arrivare ad una progressiva messa a regime del sistema di home working dal punto di vista tecnologico ed organizzativo. Con il presente accordo intendono allargare al restante personale delle aree indirette tale possibilità.
Le parti si incontreranno a fine 2021 per valutare le esperienze intercorse ed adottare eventuali correttivi.
La fase di sperimentazione prevederà le seguenti clausole normative:
• Possibilità di fruire mediamente di 1 giorno a settimana di home working nell’arco di un mese;
• Non sarà possibile concedere la fruizione simultanea a più lavoratori della stessa postazione nella medesima giornata, salvo eventuali deroghe che saranno oggetto di specifica autorizzazione da parte del responsabile, in base alle esigenze tecniche organizzative;
• La Direzione, sulla base delle specificità delle aree coinvolte e su richiesta del responsabile, anche con l'obiettivo di testare gli aspetti tecnici ed offrire la più ampia rotazione possibile, potrà identificare soluzioni adeguate alle problematiche sollevate;
• In relazione alla frazionabilità dell'orario di lavoro, in riferimento a questa nuova fase che amplia notevolmente le persone coinvolte, sarà possibile identificare da parte del lavoratore massimo 2 frazionamenti dell'orario lavoro giornaliero in home working;
• Alla luce dell'ampliamento della platea e al fine di diffondere al meglio la cultura dello smart working, i dipendenti condivideranno un programma di lavoro con il proprio responsabile, all'atto della richiesta.
14. APPALTI E FILIERA DI FORNITURA
Nell’ambito del monitoraggio delle attività in appalto, l’azienda fornirà, nell'apposito incontro annuale, i dati inerenti i lavoratori coinvolti nelle attività commissionate da O/CAVA Meccanica.
Nel ribadire l'impegno dell'Azienda all’applicazione dei codici di condotta per i partner commerciali, nonché quello di avviare un percorso di riduzione degli appalti, le parti concordano che tra i requisiti di assegnazione di lavori in appalto sia considerato, da parte della ditta appaltata o subappaltata, quanto segue:
• l’applicazione di un CCNL di categoria, firmato dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
• la disponibilità a riconoscere spazi idonei alla refezione e metodi relativi alla fruizione del pasto (es. buoni pasto o relativo contributo).
L'Azienda si impegna, una volta indentificate le società a cui affidare gli appalti, a rendere loro disponibile il codice di condotta, al fine di favorire la più ampia sensibilizzazione sui contenuti. I fornitori saranno sensibilizzati altresì sulla necessità di adottare comportamenti in linea con il sopramenzionato codice, nonché con le normative di legge e contrattuali in materia di retribuzione/prestazioni, orari di lavoro, protezione del lavoro, tutela della salute e diritto di associazione. Le parti confermano che l'analisi, comprensiva anche delle attività presenti su O/CAVA Meccanica, sarà svolta nell'apposito incontro del sistema informativo previsto nel mese di... (data da concordare)
15. OCCUPAZIONE
Ribadendo l'attuale prassi in atto, circa l’informazione resa dall'Azienda alla parte sindacale, in riferimento alle assunzioni, al ricorso a contratti di somministrazione e all'attivazione di stage e tirocini, l'Azienda fornirà con cadenza mensile un apposito report relativo ai contratti attivati nel mese precedente.
Per consentire la più ampia partecipazione della parte sindacale al processo di selezione dei lavoratori, l'Azienda si impegna a coinvolgere la stessa agli incontri di selezione (come uditrice), allo scopo di individuare le metodologie applicate.
Nell'incontro previsto dal presente contratto integrativo, a dicembre di ogni anno, nell'ambito dell'analisi occupazione, verranno trattati i seguenti argomenti:
• utilizzo del contratto a tempo determinato (TD);
• utilizzo del contratto a tempo indeterminato part-time, turnover e analisi sull'alternanza generazionale;
• verifica sul numero di mesi di effettivo lavoro su base annua dei lavoratori somministrati;
• stage e tirocini come da accordo.
16 TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO
In virtù del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, non vengono impediti il mantenimento o l’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
In particolare, si sottolinea quanto segue:
• divieto di discriminazione sul lavoro, che comprende anche le molestie, garantendo
l’accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione;
• obbligo di parità di retribuzione, per quanto riguarda la stessa mansione o una mansione alla quale è attribuito lo stesso valore;
• divieto di penalizzazione nell’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e della progressione nella carriera lavorativa;
• obbligo al medesimo accesso alle prestazioni previdenziali.
Tutto ciò, indipendentemente dalla modalità di assunzione e qualunque sia il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale interna.
17. LAVORO NOTTURNO
Non vengono obbligati a prestare lavoro notturno le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa nel momento in cui vi fossero 2 o più figli con età inferiore ad anni 6, fino al raggiungimento del diciottesimo mese di età dell’ultimo/a nascituro/a.
Non vengono altresì obbligati al lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che siano unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 14 anni, la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il quattordicesimo anno di età o, in alternativa, alle stesse condizioni il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
Il diritto di esonero è riconosciuto anche alla lavoratrice o al lavoratore che abbiano a proprio carico un soggetto disabile. Nelle ipotesi sopra richiamate, la lavoratrice o il lavoratore sono titolari di un diritto di esenzione dal lavoro notturno che potrà essere prestato solo a titolo volontario.
18. PACCHETTO WELFARE
Il welfare aziendale di O/Cava Meccanica nasce dalla volontà di integrare i salari più bassi, coprendo i bisogni primari delle famiglie di operai e impiegati.
Il pacchetto comprende un carrello della spesa con elargizione di una serie di benefit da concordare con la RSU, che non concorrono, ovvero concorrono solo in parte, alla formazione del reddito fiscale contributivo
A tale scopo si allega breve scheda sinottica degli emolumenti / fringe benefit più comuni che hanno la particolare gestione fiscale/previdenziale in capo al dipendente.
19. PROGRESSIONE NUOVA DECLARATORIA CONTRATTUALE
A prescindere dai livelli o aumenti riconosciuti dall’azienda per motivi tecnici/organizzativi/ lavorativi, chiediamo che venga riconosciuta, senza contare la tipologia di contratto, ma in base agli anni effettivi lavorati presso l’O/Cava Meccanica la seguente tabella:
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20. PREMIO RISULTATO
Al posto del premio risultato, chiediamo venga riconosciuta la quattordicesima mensilità e che venga erogata nella mensilità di maggio.
21. PREMIO PRESENZA
Il valore del premio presenza sarà corrisposto mensilmente al dipendente nella percentuale riportata nello schema sottostante:
ASSENZA GIORNI MENSILI | IMPORTO | |
0 giorni di assenza | € 80 | |
1 giorno di assenza | € 60 | |
2 giorni di assenza | € 40 | |
3 giorni di assenza | € 20 | |
Superiori a 3 giorni di assenza | € 0 |
Nei giorni di assenza non devono essere conteggiati i giorni di:
• Cassa integrazione guadagni;
• Cassa integrazione straordinaria;
• Cassa integrazione di solidarietà;
• Day Hospital e relativa convalescenza;
• Ferie e Permessi, come stabilito dal vigente C.C.N.L.;
• Fratture con prima prognosi ospedaliera e relativa convalescenza;
• Malattie comportanti il ricovero ospedaliero e relativa convalescenza;
• Malattie croniche riconosciute dal C.C.N.L. e quelle certificate con documento da medici specialisti;
• Maternità /Paternità;
• Patologie di lunga durata.
22. PREMIO PRODUZIONE
Il premio produzione rimane invariato come accordi precedenti con erogazione nel mese di luglio.
23. PERMESSI EXTRA CONTRATTO
Si chiede di riconoscere 24 ore di permessi retribuiti in aggiunta a quelli riconosciuti dal C.
C.N.L. da utilizzarsi per:
• Visite specialistiche ed analisi di laboratorio;
• Nascita figli;
• Assistenza parenti entro il 2° grado per visite o ricoveri, per le casistiche non previste o contemplate dalle leggi 53/2000 e 104/1992.
CONSULTAZIONE
La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta da parte delle OOSS a referendum tra i dipendenti e, in caso di approvazione, sarà trasformata in accordo.
RSU FIOM
XXXXX XXXXXXXXX – FRINGE BENEFIT
Elemento Elemento Imponibilità Fisc./ Prev. Norma Note Generico Specifico | ||||
Contributi previdenziali Obbligatori | NO | Art.51, co.2, lett.a) Tuir | ||
Contributi a Casse Sanitarie di natura contrattuale | NO – Fino al limite annuale di € 3.615,20 Ai fini previdenziali i contributi c/az. Sono soggetti al contributo del 10% di solidarietà | Art.51, co.2, lett.a) Tuir | Se previste da accordo, contratto o regolamento aziendale. Verifica Fondi Doc e Non Doc. | |
Servizio di mensa, prestazioni e indennità sostitutive | Vitto sommini o direttamente dal datore di lavoro | NO | Art.51, co.2, lett.c) Tuir | |
Servizio di mensa aziendale | NO | Art.51, co.2, lett.c) Tuir | ||
Servizio di mensa fornito tramite “card” | NO | Art.51, co.2, lett.c) Tuir | ||
Buoni pasto | Esente nel milite giornaliero di 5,29 € | Art.51, co.2, lett.c) Tuir | Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23. | |
Indennità sostitutive | SI | Art.51, co.2, lett.c) Xxxx | Xxxxxxx usufruire del regime di cui ai buoni pasto solo in determinate situazioni. | |
Servizi di trasporto | Organizzati per la generalità o per categorie di dipendenti gestite direttamente dall’azienda o affidati a soggetti terzi | NO | Art.51, co.2, lett.d) Tuir | |
Rimborso delle spese anche sotto forma di indennità chilometriche | SI | Art.51, co.2, lett.d) Tuir | Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23.€ |
Impianti sportivi e circoli ricreativi: destinazione alla generalità o a categorie di dipendenti | NO | Art.51, co.2, lett.f) Tuir | Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 €. | |
Impianti sportivi e circoli ricreativi: destinazione a singoli dipendenti | SI | Art.51, co.2, lett.f) Tuir | Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € | |
Somme trattenute al dipendente per oneri deducibili di cui all’art.10 Tuir | Contributi a Fondi di previdenza complementare (escluso TFR) | NO (nel limite annuale di 5.164,25 €) Ai fini previdenziali i contributi c/az. Sono soggetti al contributo del 10% di solidarietà | Art.51, co.2, lett.h) Tuir | Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € |
Elemento Elemento Imponibilità Fisc./ Prev. Generico Specifico | Norma Note | |||
Beni e servizi | Beni dell’impresa ceduti al dipendente: imprese che operano solo al dettaglio | Costituisce benefit imponibile il valore normale del bene ceduto meno quanto corrisposto o trattenuto al dipendente. Limite di 258,23 € nel periodo di imposta: al superamento del limite l’intero importo è benefit. | Art.51, co.3 Tuir | |
Beni dell’impresa ceduti al dipendente: imprese che operano all’ingrosso o al dettaglio | Costituisce benefit imponibile il valore normale del bene ceduto meno quanto corrisposto o trattenuto al dipendente. Limite di 258,23 € nel periodo di imposta: al superamento del limite l’intero importo è benefit. | Art.51, co.3 Tuir | ||
Cellulare: di proprietà dell’impresa o locato ed attribuito | Costituisce benefit in base al valore normale. Qualora il dipendente corrisponda delle somme o | Art.51, co.3 Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € |
nei confronti dello stesso vengano trattenute delle somme, il valore del benefit dovrà essere corrispondentemente ridotto. | ||||
Cellulare: di proprietà dell’impresa o locato ed attribuito per uso aziendale | NO | Art.51, co.3 Tuir | ||
Cellulare: di proprietà dell’impresa o locato ed attribuito per uso promiscuo | SI Costituisce benefit il costo sostenuto dal datore di lavoro (determinato in base al valore normale) riferito all’uso privato. | Art.51, co.3 Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € | |
Cellulare di proprietà del lavoratore con rimborso del costo sostenuto da parte del datore di lavoro | SI Costituisce benefit la parte riferibile all’uso privato. | Art.51, co.3 Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € | |
Autoveicoli | Uso privato del dipendente | SI La quantificazione avviene sulla base del valore normale ex articolo 9 Tuir | Art.51, co.4, lett.a) Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € |
Uso aziendale | NO | Art.51, co.4, lett.a) Tuir | ||
Uso promiscuo | SI L’imponibile è determinato forfetariamente 30% del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci con riferimento a 15 mila km. | Art.51, co.4, lett.a) Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € |
Elemento Elemento Imponibilità Fisc./ Prev. Norma Note Generico Specifico | ||||
Prestiti aziendali concessi ai dipendenti | SI Costituisce reddito il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. | Art.51, co.4, lett.b) Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € | |
Fabbricati concessi ai dipendenti | Immobile di proprietà dell’impresa e concessione al dipendente in uso, locazione o comodato senza obbligo di dimora | SI Costituisce reddito per un importo pari a: - rendita catastale più le spese inerenti al fabbricato (in sostanza le utenze i cui costi sono sostenuti dal datore di lavoro) meno; - quanto versato dal dipendente o quanto trattenuto in capo al dipendente. | Art.51, co.4, lett.c) Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € |
Immobile di proprietà dell’impresa e concessione al dipendente in uso, locazione o comodato con obbligo di dimora | SI Costituisce reddito per un importo pari al dal 30% dell’ammontare della differenza precedente. | Art.51, co.4, lett.c) Tuir | Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 € |