CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
- tra
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022
e
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "CONSOB''),
codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nato a Cagliari, il 6 ottobre 1936, legittimato alla firma del presente atto
premesso che
− l’Accordo Quadro sottoscritto in data 22 luglio 2021 da CONSOB con il MUR e la CRUI è finalizzato a predisporre le opportune forme di raccordo tra le parti, per programmare e coordinare le rispettive attività in un quadro coordinato di riferimento, al fine di ottimizzare le risorse, renderne più efficiente l'impiego e assicurare il dispiegamento delle migliori esperienze di cooperazione istituzionale;
− nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Università e CONSOB (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
− a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
− per tale ragione l’Università e CONSOB reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
− la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.
Art. 3 - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.
Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, CONSOB potrà mettere a disposizione dell’Università proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.
Art. 4 - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante
specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati.
A tal fine la CONSOB designa come proprio Referente la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Responsabile della gestione dei rapporti con Università, Enti di ricerca e Istituti di alta formazione; l’Università designa come proprio Referente il Prof. Xxxxxxx Xxxxxx, professore ordinario per il Settore scientifico disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro trenta giorni eventuali variazioni dei nominativi dei Referenti.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale
dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi
alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90.
La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 6 della presente Convenzione Quadro.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Art. 5 - Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all’art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.
Art. 6 - In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l’espresso consenso scritto.
Art. 7 – CONSOB non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo
sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da
parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni di CONSOB né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di CONSOB.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da CONSOB; è parimenti esclusa ogni garanzia di CONSOB per le obbligazioni contratte dall’Università.
Art. 8 - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi coinvolti nei Singoli Progetti. Le persone afferenti alle Parti saranno tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
Art. 9 - Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.
Art. 10 - Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro
eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.
Art. 11 - Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.
Art. 12 - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.
Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.
Art. 13 - Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Trieste.
Art. 14 - La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale. Per l’Università l’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014
Date e luoghi delle firme digitali
Università degli Studi Commissione Nazionale
di Trieste per le Società e la Borsa
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT Data: 30/09/2022 16:56:46
(Il Rettore) (Il Presidente)
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxx Organizzazione: CONSOB/80204250585 Data: 03/10/2022 15:19:44