REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI MUTUO
[Modello di contratto di Prestito Istituto Finanziatore-Regioni]
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI MUTUO
L'anno , il giorno in , innanzi a me,
nella sua qualità di Ufficiale Rogante della Regione / Notaio
,
SONO COMPARSI
- in rappresentanza dell’Istituto Finanziatore, con sede in (in appresso anche denominato più brevemente “Istituto finanziatore”) il Dott. in virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura rilasciata
;
- in rappresentanza della Regione
(“Regione </>” o “Prenditore”);
Detti comparenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante/Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO:
(1) che la Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (il “MIUR”), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il “MIT”) ed il Ministero dell'economia e delle finanze (il “MEF”), ha in corso di realizzazione un piano di edilizia scolastica, facente parte della strategia nazionale per la “La Buona Scuola”, che comprende interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all’alta formazione, artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche (di seguito denominato “Piano Edilizia Scolastica”);
(2) che il Piano Edilizia Scolastica verrà realizzato attraverso le seguenti linee di intervento di seguito descritte:
a) Scuole Nuove: per interventi diretti a sostenere le nuove edificazioni di istituti scolastici e la ristrutturazione completa di quelli esistenti;
b) Scuole Sicure: per interventi di messa in sicurezza delle scuole, di manutenzione straordinaria, per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’eliminazione delle barriere architettoniche e rimozione dell’amianto; e
c) Decreto Istruzione: per interventi di nuova edificazione di istituti scolastici e lavori di manutenzione straordinaria, tra cui efficientamento energetico, ristrutturazione e messa in sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto 104/2013 (come definito di seguito);
(3) che all’interno del Piano di Edilizia Scolastica la la BEI (come di seguito definita) ha individuato una componente di investimenti (il “Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica”) il cui il fabbisogno finanziario complessivo è stato valutato dalla Banca pari a euro 1.672.033.703 (un miliardo seicentosettantadue milioni trentatremila settecentotre/00) e che la copertura di detto fabbisogno è prevista come segue:
Fonte Importo
risorse della Repubblica Italiana euro 732.033.703
prestito della Banca euro 940.000.000
TOTALE euro 1.672.033.703
(4) che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (il “Decreto 104/2013”), le regioni della Repubblica Italiana (le “Regioni”) possono essere autorizzate dal MEF, d’intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con, tra gli altri soggetti, la BEI, con la Banca dello Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all’alta formazione, artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche;
(5) che in sede di Conferenza unificata in data 1 agosto 2013, il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali hanno sottoscritto un’intesa in merito all’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
(6) che, con decreto interministeriale adottato in data 23 gennaio 2015 e pubblicato in
G.U.R.I. n. 51 del 3 marzo 2015 (il “Decreto Scuola”), il MEF, il MIUR e il MIT hanno stabilito le modalità di attuazione delle citate disposizioni legislative relative alle operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale e che, con successivo decreto interministeriale, adottato in data 27 aprile 2015 e pubblicato in G.U.R.I. n. 121 del 27 maggio 2015, sono stati prorogati alcuni termini previsti nel Decreto Scuola;
(7) che, come previsto all’articolo 2 del Decreto Scuola, il Prenditore ha trasmesso al MIUR nonché, per conoscenza, al MEF e al MIT, il proprio piano regionale triennale relativo al periodo 2013-2015 per progetti di edilizia scolastica (ciascuno di seguito definito “Progetto”, e congiuntamente “Progetti”) redatto sulla base delle richieste presentate dagli enti locali autorizzati (gli “Enti Locali Beneficiari”) tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Scuola, per un valore totale pari ad euro </>, (il “Piano Regionale”) allegato al presente Contratto sotto la lettera A;
(8) che, come previsto all’articolo 2, comma 3, del Decreto Scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 0000, x. 000 (xx "Decreto di Riparto"), il MIUR ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del Decreto 104/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. La quota di contributo annuale prevista per il Prenditore ai sensi del predetto decreto è di euro </> (</>) per ciascun anno, a decorrere dal [●] fino al [●] (il “Contributo Annuale”);
(9) che, come previsto all'articolo 1, comma 3, del Decreto Scuola, e conformemente all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, con decreto del </> (il "Decreto Autorizzativo"), il MIUR, di concerto con il MEF ed il MIT, ha autorizzato le
Regioni a sottoscrivere contratti di mutuo sulla base del riparto di cui al Decreto di Riparto;
(10) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, il debito derivante dalle operazioni di mutuo attivate dalle Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;
(11) che, ai sensi della circolare del MEF del 28 giugno 2005 (la "Circolare MEF") interpretativa delle norme di legge in materia di mutui con oneri a carico dello Stato e, in particolare, della disposizione in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, l’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro quindici giorni dall’avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all’istituto finanziatore l’assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
(12) che, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare MEF, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle citate operazioni di mutuo previste dal Decreto 104/2013 e dal Decreto Scuola, il MIUR sottoscriverà, in relazione all'operazione di mutuo di cui al presente Contratto, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni (la “Legge 311/2004”), sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato B al presente Contratto, ai sensi della quale il MIUR, (i) confermerà in favore dell’Istituto Finanziatore l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso del finanziamento concesso al Prenditore ai sensi del presente Contratto e (ii) prenderà atto che, con separato atto di cessione, il credito dell’Istituto Finanziatore nascente nei confronti dello Stato dal presente Contratto sarà ceduto a scopo di garanzia in favore della BEI (la "Nota di Impegno Regione </>");
(13) che in data 23 luglio 2015 e in data 24 novembre 2015 l’Istituto Finanziatore ha sottoscritto due contratti di prestito per un ammontare complessivo pari ad euro 905.000.000,00 (congiuntamente denominati il “Contratto Provvista BEI”) con la Banca europea per gli investimenti (la “BEI”), ai sensi dei quali la BEI ha messo a disposizione dell’Istituto Finanziatore provvista da utilizzare per il finanziamento alle Regioni per interventi di edilizia scolastica secondo i termini e le condizioni di cui al Decreto Scuola;
(14) che, al fine di garantire l’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall’Istituto Finanziatore con il Contratto Provvista BEI, l’Istituto Finanziatore ha offerto di cedere in garanzia a favore della BEI il credito nei confronti dello Stato, da quest’ultimo assunto ai sensi di legge e di ciascuna nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, nascente dai contratti di prestito sottoscritti di volta in volta con le Regioni (ivi incluso il presente Contratto);
(15) che, al fine di realizzare i Progetti descritti nel Piano Regionale, il Prenditore ha richiesto all’Istituto Finanziatore un prestito di euro </> (</>) da erogarsi in conformità alle disposizioni del Decreto Scuola e con provvista resa disponibile all’Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista BEI;
(16) che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI ha reso il preventivo nulla osta allo schema del presente contratto con nota prot. n. DT86895 del 12 novembre 2015 e comunicato il limite massimo del tasso di interesse applicabile al presente Finanziamento, ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allegata al presente Contratto sub C;
(17) che l'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera 1), della Legge. 39 del 7 aprile 2011, per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del Contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti
l'operazione stessa, nel rispetto delle istruzioni all'uopo fornite dagli enti interessati, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:
xx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxxxxxx.xxxxx.xx;
(18) che l’Istituto Finanziatore, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento dei Progetti alle disposizioni di cui al Decreto Scuola ed alla normativa di riferimento descritta alle precedenti Premesse, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso di un prestito per un importo di euro </> (</>) ai sensi del presente contratto (di seguito denominato il “Contratto");
(19) che in data </> la BEI ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR un accordo denominato Contratto di Progetto ai sensi del quale questi ultimi hanno assunto vari impegni relativi tra l’altro alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica da realizzare ai sensi del Decreto Scuola (il “Contratto di Progetto”); il Prenditore dichiara di avere piena e soddisfacente conoscenza del contenuto del Contratto di Progetto;
(20) che nella Descrizione Tecnica allegata al Contratto Provvista BEI è previsto, tra l’altro, che per il monitoraggio degli interventi inclusi nel Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica, siano istituiti tre sistemi informatici di monitoraggio, sotto la responsabilità del MIUR, della Struttura di Missione del Governo e delle Regioni (“Sistema Informatico di Monitoraggio”), da cui saranno desunte, tra l’altro, le informazioni relative ai Progetti di cui alla Premessa (15); e
(21) che l’Istituto Finanziatore ha preventivamente reso noto al Prenditore il Contratto Provvista BEI, del cui contenuto il Prenditore dichiara di avere piena e soddisfacente conoscenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,
convengono e stipulano quanto segue:
INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI
(a) Interpretazione
(i) Nel presente Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse, Appendici ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
(ii) I riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore.
(iii) I riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.
(b) Definizioni
Nel presente Contratto:
“Ambiente” indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana e il benessere sociale:
(a) la fauna e la flora;
(b) il suolo, l‘acqua, l‘aria, il clima ed il paesaggio; nonché
(c) il patrimonio culturale e l’ambiente in quanto creazione ed opera dell’uomo,
ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.
“Autorizzazione” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione, istanza, notarizzazione o registrazione.
“Autorizzazione Ambientale” indica qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale.
“BEI” indica la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx;
"Circolare MEF" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (11).
“Codice Etico” indica il codice etico adottato dall’Istituto Finanziatore e reso da questo disponibile nel proprio sito internet xxx.xxx.xx
“Componente Costante” indica, secondo quanto meglio previsto nell’Articolo 4.01A, l’importo determinato dall’Istituto Finanziatore sulla base: (i) di un piano di ammortamento a rate costanti che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento; (ii) dell’importo dell’Erogazione diminuito del Valore Attuale Contributi Residui Non Incassati; (iii) del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione di cui all’Articolo 3.01; e (iv) della durata del periodo che intercorre tra la relativa Data Erogazione e la Data di Estinzione.
“Contratto” indica il presente Contratto.
“Contratto di Cessione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.01. “Contratto Provvista BEI” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (13).
“Contributi Residui Non Incassati” indica la somma degli ammontari di Contributo Semestrale destinati al Prenditore non utilizzati alle precedenti Date di Pagamento per la corresponsione delle rate di ammortamento del Finanziamento, i quali il MIUR confermerà all’Istituto Finanziatore essere disponibili alla successiva Data di Pagamento per il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi relativi a Erogazioni da regolare secondo il regime di cui all’ Articolo 4.01A che segue.
“Contributi Semestrali Residui” indica gli ammontari dei Contributi Semestrali relativi alle Date di Pagamento successive a ciascuna Richiesta di Erogazione, non ancora maturati ed utilizzati per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi alle Erogazioni.
“Contributo Annuale” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (8).
“Contributo Semestrale” indica l’ammontare del Contributo Annuale spettante al Prenditore in relazione ad ogni semestre.
“Controversia Ambientale” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.
“Credito BEI” ha il significato attribuito alle locuzioni “Credito” e “Credito Impegnato” nel Contratto Provvista BEI.
“Data di Erogazione” indica la data, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui sarà erogata ciascuna Erogazione, secondo quanto previsto nel presente Contratto.
"Data di Erogazione Prevista" indica la data in cui è prevista l’erogazione conformemente all’Articolo 1.02A., a seguito di una Richiesta di Erogazione.
“Data di Estinzione” ha il significato di cui all’ Articolo 4.01A.
“Data di Pagamento” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla Prima Data di Pagamento e fino alla Data di Estinzione;
“Data di Rimborso Anticipato” indica la data, corrispondente ad una Data di Pagamento, in corrispondenza della quale viene effettuato un rimborso anticipato di cui agli articoli 2.02 e 4.02;
“Data Ultima di Erogazione” indica ciascuna delle circostanze alternative di cui ai seguenti punti:
(ii) la Data di Erogazione della Erogazione che esaurisce il Finanziamento;
(iii) la Data di Erogazione dell’Erogazione che il Prenditore comunica all’Istituto
Finanziatore essere l’ultima Erogazione che intende effettuare a valere sul Finanziamento, anche ove la stessa non esaurisca il Finanziamento stesso, implicando pertanto tale comunicazione la rinuncia da parte del Prenditore ad ogni ulteriore residua disponibilità sul Finanziamento, qualora non intervenga una richiesta di proroga del periodo di utilizzo ai sensi del successivo articolo 4.01C;
in mancanza delle precedenti circostanze, l’ultima data utile, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui può essere effettuata un’Erogazione, ai sensi dell’articolo 1.02A del presente Contratto.
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna Erogazione, l’importo indicato nel relativo Piano di Ammortamento per Erogazione.
“Decreto 104/2013” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (4). “Decreto Autorizzativo” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (9). “Decreto di Riparto” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (8). “Decreto Scuola” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (6).
“Ente Locale Beneficiario” indica l’ente/gli enti locale/i cui saranno destinate le risorse oggetto di ciascuna Erogazione.
“Erogazione” ha il significato di cui all’Articolo 1.02A.
“Erogazione BEI” indica ciascuna erogazione effettuata da parte di BEI a favore dell’ Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista BEI, finalizzata a fornire all’ Istituto Finanziatore le risorse finanziarie per effettuare la corrispondente Erogazione.
“EUR” o “euro” indica la moneta avente corso legale adottata negli Stati Membri dell'Unione Europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o da successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.
“Evento di Accelerazione Provvista BEI” indica qualsiasi evento (ivi incluso ogni evento di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del termine), che non derivi dall’inadempimento da parte dell’Istituto Finanziatore ai propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista BEI, a seguito del quale, in tutto o in parte, ai sensi del Contratto di Provvista BEI o di legge e/o regolamento:
(i) BEI abbia cancellato e/o revocato la disponibilità del Credito BEI; e/o
(ii) BEI abbia richiesto il rimborso anticipato delle Erogazioni BEI ovvero accelerato o dichiarato il rimborso di queste ultime immediatamente dovuto ed esigibile; e/o
(iii) BEI non abbia effettuato un’Erogazione BEI richiesta ai sensi del Contratto Provvista BEI; e/o
il Credito BEI divenga a qualsiasi titolo non disponibile. “EURIBOR” ha il significato indicato all’Allegato D.
“Finanziamento” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.01. “Finanziamento Impegnato” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02A.
“Giorno Lavorativo” indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la BEI, l’Istituto Finanziatore e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria a Roma.
“Giorno Lavorativo TARGET” indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.
“Illecito Penale” indica ciascuna delle seguenti fattispecie ove rappresentanti un reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.
“Indennizzo di Rimborso Anticipato” indica l’indennizzo di rimborso anticipato che dovrà essere corrisposto dall’Istituto Finanziatore alla BEI nei casi previsti dal Contratto Provvista BEI, determinato ai sensi dell’Articolo 4.02B del Contratto Provvista BEI.
“Legge 311/2004” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (12).
“Modello D. Lgs. 231/01” indica il modello organizzativo di prevenzione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, adottato dall’Istituto Finanziatore e i cui principi sono resi da questo disponibili nel proprio sito internet </>.
“Normativa Ambientale” indica:
(a) diritto, dell’UE inclusi norme e principi;
(b) leggi e regolamenti nazionali; e
(c) trattati internazionali applicabili,
il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente. “Nota di Impegno Regione </>” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (12). “Periodo di Utilizzo” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02C.
“Piano Regionale” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).
“Piano di Ammortamento per Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.04B;
“Prestito BEI” indica l’importo complessivo delle Erogazioni BEI effettuate di volta in volta dalla BEI in favore dell’Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista BEI.
“Prima Data di Pagamento” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione.
“Progetti” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).
“Richiesta di Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02A.
“Sistema Informatico di Monitoraggio” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (20).
“Spread” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.01.
“Struttura di Missione del Governo” indica la Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
“Tasso Finanziariamente Equivalente" o "TFE" indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell’Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento, come determinato prima facie dall’Istituto Finanziatore e calcolato con le modalità descritte all’Articolo 3.01 del presente Contratto;
“Valore Attuale Contributi Residui Non Incassati” indica un importo pari al valore attuale dei Contributi Residui Non Incassati, calcolato al tasso di interesse di cui all’Articolo 3.01 relativamente al periodo che intercorre tra la Data di Erogazione (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa).
ARTICOLO 1
Finanziamento ed Erogazione
1.01 Concessione ed importo del Finanziamento
Con il presente Contratto, l’Istituto Finanziatore concede al Prenditore, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro </> (</>) destinato al finanziamento dei Progetti da implementarsi da parte degli Enti Locali Beneficiari così come descritti nel Piano Regionale (il “Finanziamento”).
Il presente Contratto sarà notificato a cura del sottoscritto Ufficiale Rogante/Notaio o dell’Istituto Finanziatore entro un termine di 15 giorni dalla data odierna, a:
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x – 00000 Xxxx; e
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio II- Via XX Settembre n. 97 – 00000 Xxxx.
1.02 Modalità di Erogazione
1.02A Il Finanziamento sarà erogato dall’Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata “Erogazione” e collettivamente “Erogazioni”) a seguito di apposita richiesta di erogazione irrevocabile, inviata dal Prenditore secondo un testo conforme al modello allegato sub E al presente Contratto (ciascuna di seguito denominata “Richiesta di Erogazione”), sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri, secondo quanto meglio descritto all’Articolo 1.02, ciascuna da rimborsarsi secondo le modalità previste all’Articolo 4.01A. L’ammontare di ciascuna Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione sarà sino alla data della relativa Erogazione di seguito denominato “Finanziamento Impegnato”. Il Prenditore inoltrerà all’Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti dichiarati dall’Ente Locale Beneficiario e dell’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali. Il Prenditore può presentare, a partire dall’anno 2016, non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:
- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.
Nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l’erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.
Resta inteso che l’importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l’Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.
Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, indicato nella scheda relativa al Prenditore, allegata al Decreto Autorizzativo stesso, la cui copia è riportata in Allegato sub F al presente Contratto, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate del Prenditore e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all’Istituto Finanziatore.
Ogni scostamento che comporti l’utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui all’Articolo 4.01C che segue. Pertanto, l’eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01C.
1.02B L’Istituto Finanziatore verificherà che, sulla base delle Erogazioni già effettuate e dell’importo del Contributi Semestrali Residui ovvero dei Contributi Residui Non Incassati, vi sia capienza via via disponibile, in relazione all’ammontare di ciascuna Erogazione richiesta, alla relativa modalità di rimborso prevista ai sensi dell’ Articolo 4.01A ed al tasso di interesse applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Qualora non vi sia capienza, l’ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o annullato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all’ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell’ Articolo 4.01A ed al tasso applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Di tale circostanza e dell’ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIUR ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l’Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l’Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 1.02A del presente Contratto.
1.02C Ai fini del presente Contratto per “Periodo di Utilizzo” si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa: (a) il </> ovvero (b) la data di scadenza del termine di proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del precedente Articolo 1.02A ovvero, se anteriore alle predette date, (c) la Data Ultima di Erogazione.
1.03 Condizioni di Erogazione
1.03A La prima Erogazione è sottoposta alla condizione che, entro i termini di cui al precedente Articolo 1.02A, unitamente al ricevimento da parte dell’Istituto Finanziatore della relativa Richiesta di Erogazione:
(a) il Prenditore o il MIUR abbia consegnato all’Istituto Finanziatore la Nota di Impegno Regione </> relativa agli oneri derivanti dal presente Contratto sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato sub C al presente Contratto, debitamente firmata dal MIUR;
(b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all’Articolo 9. 1.03B Ciascuna Erogazione è sottoposta alla condizione che:
(a) entro e non oltre la data entro cui deve pervenire la relativa Richiesta di Erogazione di cui al punto 1.02A, il Prenditore abbia, nell’ambito della Richiesta di Erogazione stessa, attestato l’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti da finanziare tramite l’Erogazione richiesta, nonché l’avvenuto adempimento degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico di Monitoraggio;
(b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all’Articolo 9;
(c) il MIUR abbia comunicato all’Istituto Finanziatore entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, ovvero entro la diversa data concordata tra l’Istituto Finanziatore e il MIUR, l’importo dei Contributi Residui non Incassati.
(d) la BEI abbia erogato all’Istituto Finanziatore l’Erogazione BEI finalizzata a fornire la provvista necessaria per l’effettuazione della relativa Erogazione.
1.03C L’impegno a fornire la documentazione e le evidenze di cui al presente Articolo 1.03 è assunto dal Prenditore nell'esclusivo interesse e a favore dell’Istituto Finanziatore.
1.04 Erogazione
IN ALTERNATIVA
Ipotesi a):
L’Istituto Finanziatore effettuerà l’Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di </> – Sezione
</>, Codice IBAN </>
Dell’Erogazione, come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF ed al MIT.
Ipotesi b):
Il Prenditore, sulla base di quanto previsto all’art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l’Istituto Finanziatore ad effettuare l’Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione e per l’importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascun di tali enti, sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di Erogazione.
Dell’Erogazione, come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF ed al MIT.
Il Prenditore solleva l’Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all’erogazione effettuata in favore dell’Ente Locale Beneficiario sulla base delle indicazioni ed istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tale erogazione da parte dell’Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di Erogazione.
1.04B L’Istituto Finanziatore trasmetterà, in relazione a ciascuna Erogazione effettuata, il relativo piano di ammortamento, con l’indicazione delle rate di rimborso per capitale ed interessi (il “Piano di Ammortamento per Erogazione”).
1.05 Regime monetario dei rimborsi
Il rimborso dell’Erogazione ai sensi dell’Articolo 4 o, se applicabile, dell’Articolo 9, sarà effettuato in euro.
Gli interessi e le altre eventuali somme dovute ai sensi del presente Contratto, saranno calcolati e pagati in euro.
Ogni altro pagamento dovuto sarà effettuato in euro.
ARTICOLO 2
Sospensione, cancellazione e rimborso anticipato obbligatorio
2.01 Sospensione e cancellazione
Qualora la BEI eserciti la facoltà, ai sensi del Paragrafo 1.06B del Contratto Provvista BEI, di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, il Credito BEI non ancora erogato l’Istituto Finanziatore avrà conseguentemente facoltà di sospendere e/o cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. La sospensione durerà fino alla data in cui l’Istituto Finanziatore, conseguentemente alle ulteriori determinazioni che dovesse assumere la BEI ai sensi del predetto Paragrafo 1.06 del Contratto Provvista BEI, revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l’importo del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato preventivamente fatti oggetto di sospensione.
2.02 Rimborso anticipato obbligatorio
Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista BEI, la BEI cancelli in tutto o in parte il Credito BEI e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito BEI ovvero di una o più Erogazioni BEI, ai sensi dell’Articolo 4.03 del Contratto Provvista BEI, l’Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. All’esercizio di tale facoltà da parte dell’Istituto Finanziatore conseguirà l’obbligo, per il Prenditore e/o per il MIUR, di corrispondere quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino alla Data di Rimborso Anticipato, nonché le eventuali ulteriori somme di cui al successivo Paragrafo
2.03 del presente Contratto.
2.03 Costi di sospensione, cancellazione e rimborso anticipato obbligatorio
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.07B del presente Contratto, il Prenditore e/o il MIUR, su richiesta dell’Istituto Finanziatore debitamente documentata:
(i) in conseguenza della sospensione e/o della cancellazione di cui al precedente Paragrafo 2.01, dovranno corrispondere all’Istituto Finanziatore, a titolo di manleva ed indennizzo, una somma di importo pari a quello complessivo delle eventuali commissioni di sospensione e/o cancellazione che siano dovute dall’Istituto Finanziatore alla BEI ai sensi dei Paragrafi 1.06 e 1.07 del Contratto Provvista BEI.
(ii) in conseguenza della cancellazione e/o del rimborso anticipato obbligatorio di cui al precedente Paragrafo 2.02, dovranno corrispondere all’Istituto Finanziatore, , a titolo di manleva ed indennizzo, oltre a quanto dovuto all’Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, una somma di importo pari a quello dell’eventuale Indennizzo di Rimborso Anticipato che sia dovuto dall’Istituto Finanziatore alla BEI ai sensi del Paragrafo 4.03C del Contratto Provvista BEI.
Il Prenditore e/o il MIUR dovranno effettuare il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Articolo 2 alla data indicata dall’Istituto Finanziatore, che non potrà in ogni caso cadere prima di 20 (venti) giorni dalla data della richiesta scritta dell’Istituto Finanziatore, debitamente documentata.
2.04 Eventi di Accelerazione Provvista BEI
Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista BEI, la Provvista BEI divenga in tutto o in parte non disponibile e l’Istituto Finanziatore, a propria insindacabile discrezione, non eserciti la facoltà di cui al precedente paragrafo 2.02, a modifica di quanto previsto al successivo Articolo 3.01, a partire dalla data in cui la Provvista BEI risulti non disponibile, il tasso di interesse annuo applicabile alle Erogazioni, incluse quelle in ammortamento, corrispondenti alla Provvista BEI divenuta non disponibile, sarà pari al TFE aumentato di una maggiorazione non superiore a 1,50 punti percentuali annui, previa accettazione del Prenditore e/o del MIUR.
ARTICOLO 3
Interessi
3.01 Tasso d’interesse
Gli interessi calcolati sull’importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa Data di Erogazione, saranno determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello Spread, pari a </> punti percentuali annui, e del TFE calcolato sulla base: i) dell’importo dell’Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell’Erogazione di cui al successivo Articolo 4.01A, iii) delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo successivo.
3.02 Interessi di mora
In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all’Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base dell’importo più elevato tra (a) il Tasso di Interesse maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l’EURIBOR offerto per una durata di un mese, e quindi di mese in mese, maggiorato del 2% (200 punti base).
Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 9.
ARTICOLO 4
Rimborso
4.01 Rimborso normale
4.01A Rimborso delle Erogazioni
Ai sensi e per gli effetti della Nota di Impegno Regione </>, ciascuna Erogazione sarà rimborsata all’Istituto Finanziatore direttamente dal MIUR, unitamente ai relativi interessi calcolati al tasso di interesse indicato al precedente paragrafo 3.01, a seconda dei casi:
(i) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati siano di importo sufficiente al rimborso integrale dell’importo dell’Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione, in unica soluzione alla prima Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione; ovvero
(ii) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati non siano sufficienti all’integrale rimborso dell’importo dell’Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione alla prima Data di Pagamento successiva, mediante un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, ciascuna per un importo pari alla Componente Costante e restando in ogni caso inteso che, in corrispondenza della sola Prima Data di Pagamento, il Prenditore dovrà corrispondere un importo pari alla somma:
(a) della Componente Costante; e (ii) i Contributi Residui non Incassati; ovvero
(iii) nel caso in cui non vi fossero Contributi Residui Non incassati disponibili, mediante un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, ciascuna per un importo pari alla Componente Costante.
4.01B Obblighi e divieti ulteriori
Al ricevimento di ciascuna Richiesta di Erogazione, l’Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione, la capienza del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati per il rimborso, in linea capitale ed interessi, della relativa Erogazione richiesta secondo le modalità di cui all’Articolo 4.01A. Il rispetto di tale limite costituirà una condizione sospensiva ai fini dell’Erogazione dell’ammontare richiesto. Nel caso in cui la somma del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati non risulti capiente, l’Istituto Finanziatore effettuerà un’Erogazione parziale per un importo tale che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione suesposta.
Le parti si impegnano a stipulare, entro 30 giorni dopo la Data Ultima di Erogazione ed in ogni caso entro 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Utilizzo, un atto pubblico di ricognizione finale del debito, che evidenzi, al termine del Periodo di Utilizzo, gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali costanti, fatta eventualmente eccezione per la prima, corrisposte, nonché le quote di Contributo Annuali destinate al rimborso del risultante debito residuo e degli interessi calcolati al tasso di interesse determinato per ciascuna Erogazione sulla base di quanto previsto al precedente Articolo 3.01, ed al quale sarà allegato un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale e interessi il cui importo complessivo annualmente dovuto non può essere superiore all’importo del Contributo Annuale. Tale atto dovrà intendersi come atto di ricognizione di debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al MIUR.
Le parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del Periodo di Utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e a definire, fatte salve le condizioni di cui al presente Contratto, gli effetti sull'ammontare del Finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni, come specificati nel piano delle erogazioni, allegato al presente Contratto sub F.
Un ammontare rimborsato non potrà essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l’applicazione dell’Articolo 9.
Il Prenditore dovrà comunicare all’Istituto Finanziatore eventuali scostamenti nella tempistica e nell’ammontare delle Erogazioni rispetto al piano delle erogazioni riportato all’Allegato D al presente Contratto prontamente a seguito della ricezione da parte del Prenditore della comunicazione di approvazione di tali variazioni da parte degli organi ministeriali competenti.
4.01C Proroga del Periodo di Utilizzo
L’eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei Progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal MIUR, con le modalità previste dal Decreto Autorizzativo. Ove il Prenditore – a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei Progetti – ritenga di non poter utilizzare integralmente il Finanziamento entro il previsto Periodo di Utilizzo, ne darà comunicazione all’Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell’ultima erogazione possibile in tale periodo, che potrà avvenire nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 1.02A.
Della suddetta circostanza il Prenditore darà quindi pronta comunicazione al MIUR – con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, anche all’Istituto Finanziatore – fornendo le giustificate e valide motivazioni tecniche per ritardi nella realizzazione dei Progetti, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei Progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il MIUR valuterà pertanto, d’intesa con il MEF, la possibilità di consentire, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutuate, da regolarsi alle condizioni già previste nei precedenti Articoli 1 e 3. L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo potrà, altresì, essere determinata da modifiche ed integrazioni apportate dal MIUR al programma dei Progetti finanziati con il Finanziamento di cui al presente Contratto, di cui dovrà essere data notizia all’Istituto Finanziatore che anche in tale caso dovrà fornire il proprio consenso alla proroga.
4.02 Rimborso anticipato volontario
4.02A Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, previa comunicazione del MIUR d'intesa con il MEF, da inviarsi all’Istituto Finanziatore, e per conoscenza al Prenditore, con un preavviso di almeno trentacinque giorni rispetto alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Prenditore.
4.02B A seguito dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato relativamente ad una o più Erogazioni, l’Istituto Finanziatore provvederà prontamente ad effettuare il rimborso anticipato delle corrispondenti Erogazioni BEI, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto Provvista BEI. In conseguenza dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, il MIUR e/o il Prenditore dovranno corrispondere all’Istituto Finanziatore, a titolo di indennizzo, oltre a quanto dovuto al medesimo ai sensi del presente Contratto a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, una somma di importo pari a quello dell’eventuale Indennizzo di Rimborso Anticipato dovuto dall’Istituto Finanziatore a BEI in conseguenza del rimborso anticipato delle Erogazioni BEI corrispondenti alle Erogazioni relativamente alle quali il MIUR, d’intesa con il MEF, eserciti la facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo.
4.03 Eccedenze
In relazione a ciascun anno solare, l’eventuale quota di Contributo Annuale previsto per quell’annualità che dovesse risultare eccedente, rispetto a quanto dovuto con riferimento alle relative rate, andrà ad incrementare i Contributi Residui Non Incassati, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4.01A.
4.04 Generale
Un importo rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l’applicazione dell’Articolo 9.
ARTICOLO 5
Pagamenti
5.01 Contratto di Cessione - Modalità dei pagamenti
Il Prenditore prende atto ed accetta che BEI, in qualità di cessionaria, e l’Istituto Finanziatore, in qualità di cedente, sottoscriveranno un contratto di cessione del credito vantato dall’Istituto Finanziatore nei confronti dello Stato nascente ai sensi di legge dal presente Contratto e dalla Nota di Impegno Regione </> (il “Contratto di Cessione”) a garanzia del rimborso da parte dell’Istituto Finanziatore delle obbligazioni nascenti dal Contratto Provvista BEI, come menzionato in Premessa (13). Il Contratto di Cessione sarà notificato dall’Istituto Finanziatore al MIUR nelle forme prescritte dalla legge. Ai sensi del Contratto di Cessione, l’Istituto Finanziatore, in qualità di mandatario della BEI, continuerà ad incassare il credito ceduto nell’interesse della BEI, salvo eventuale diversa indicazione da parte della BEI.
Il MIUR rimborserà in ogni caso all’Istituto Finanziatore il Finanziamento erogato ai sensi del presente Contratto anche successivamente alla sottoscrizione e relativa notifica al MIUR del Contratto di Cessione, fermo restando che in caso di revoca del mandato all’incasso da parte di BEI che verrà comunicata al MIUR nei casi e nelle forme previste dal Contratto di Cessione,il MIUR dovrà corrispondere direttamente a BEI le somme da esso dovute all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto.
L’Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere al Prenditore e al MIUR, per ogni scadenza
- e con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l’indicazione delle modalità di accreditamento.
5.02 Conteggio dei giorni
Tutti gli importi relativi a frazioni d'anno dovuti a titolo d'interessi (calcolati con il tasso di cui al precedente paragrafo 3.01) saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta
(360) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni. Ogni altro importo relativo a frazioni d'anno dovuto a titolo d'interessi di mora (calcolato con il tasso di cui al precedente paragrafo 3.02), di commissione, di indennità o di penalità, sarà calcolato per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.
5.03 Giorni non lavorativi
Qualora un pagamento debba essere effettuato ai termini del presente Contratto in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’Articolo 3.01.
ARTICOLO 6
Impegni e dichiarazioni del Prenditore
Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Finanziamento sia ancora in essere.
A Impegni in relazione ai Progetti
6.01 Impegni del Prenditore in relazione ai Progetti
Il Prenditore si impegna, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9, a:
(a) far sì che i Progetti siano realizzati dagli Enti Locali Beneficiari integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto Provvista BEI, come di volta in volta modificata con il consenso della BEI, e a completarlo entro la data finale ivi specificata;
(b) tenere una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al Finanziamento e a far sì che gli Enti Locali Beneficiari tengano una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantiscano il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
(c) destinare la somma ad esso resa disponibile dall’Istituto Finanziatore derivante dal Finanziamento esclusivamente per il trasferimento di fondi agli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti;
(d) fare sì che siano consentite alle persone designate dall’Istituto Finanziatore ovvero da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
(e) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari acquistino attrezzature, appaltino servizi nonché commissionino lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;
(f) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari garantiscano la copertura assicurativa di tutte le opere costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
(g) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari mantengano la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici costituenti ciascun Progetto ed assicurino la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del presente Contratto, salvo previo accordo scritto dell’Istituto Finanziatore o di BEI, fermo restando che l’Istituto Finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l’azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello Statuto di quest’ultima o dell’Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
(h) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari mantengano in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l’esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
(i) in riferimento all’Ambiente, fare sì che gli Enti Locali Beneficiari:
(i) realizzino e gestiscano ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
(ii) ottengano e mantengano le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
(iii) adempiano a tali Autorizzazioni Ambientali;
(j) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari realizzino e gestiscano ciascun Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informino tempestivamente l’ Istituto Finanziatore e la BEI di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
(k) nei limiti consentiti dalla legge, informare l’ Istituto Finanziatore, la BEI, il MIUR e la Struttura di Missione del Governo dell’apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l’onorabilità di qualsiasi funzionario del Prenditore o di un Ente Locale Beneficiario del quale il Prenditore sia a conoscenza, in connessione ad Illeciti Penali relativi al Finanziamento, alle somme rese disponibili dal Prenditore derivanti dal Finanziamento o relative a ciascun Progetto;
(l) adottare (o fare in modo che siano adottate), entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario del Prenditore o dell’ Ente Locale Beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell’esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa ai Progetti; informare prontamente l’ Istituto Finanziatore e la BEI di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all’impegno indicato al presente paragrafo (l);
(m) fare sì che tutti i contratti relativi ai Progetti da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell’Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili ai Progetti, includano le seguenti previsioni:
(i) l’obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente il Prenditore e/o l’Ente Locale Beneficiario, in qualità di stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
(ii) l’obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
(iii) il diritto dell’ Istituto Finanziatore e della BEI (o di soggetto dagli stessi all’uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione dell’ Ente Locale Beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
(n) comunicare all’ Istituto Finanziatore, al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo eventuali e indispensabili modifiche al Progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del piano triennale regionale autorizzativo dell’intervento;
(o) fornire al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione dei Progetti, sia della documentazione che dei siti, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto;
Il Prenditore riconosce ed accetta, inoltre, che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative al Prenditore, agli Enti Locali Beneficiari ed ai Progetti a ogni competente istituzione o ente dell’Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea.
B. Impegni generali
6.02 Obblighi di legge
Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o ai Progetti.
6.03 Libri e registri
Il Prenditore dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione ai Progetti, in conformità ai principi di contabilità pubblica.
6.04 Visite
Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall’ Istituto Finanziatore o dalla BEI, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nei Progetti e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.
6.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01
Il Prenditore si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e c) i collaboratori esterni dell’Istituto Finanziatore.
6.06 Dichiarazioni e garanzie generali
Il Prenditore rende all’Istituto Finanziatore le dichiarazioni e garanzie relative alle circostanze di seguito indicate nel presente Articolo 6.06. Il Prenditore dà atto che l’Istituto Finanziatore sottoscrive il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette e accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto ovvero alla diversa data in cui esse vengano ripetute ai sensi dell'ultimo paragrafo del presente Articolo 6.06.
(a) il Prenditore è la Regione </> e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
(b) il Prenditore ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni necessario atto o delibera è stata assunta da parte dei propri organi interni per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto;
(c) le obbligazioni derivanti in capo al Prenditore dal presente Contratto sono valide, efficaci, vincolanti ed opponibili ai terzi;
(d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
(i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge applicabile, statuto, disposizione o regolamento, o qualsiasi sentenza, decreto e/o Autorizzazione a cui il Prenditore sia soggetto;
(ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per il Prenditore la cui violazione comporti o possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
(iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione applicabile al Prenditore;
(e) non si è verificato né permane senza essere stato rimediato od oggetto di rinuncia nessun evento o circostanza che costituisce un evento di cui all’ Articolo 9;
(f) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei confronti del Prenditore un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato che possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
(h) il Prenditore dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01;
(i) Il Prenditore dichiara di aver preso visione del Contratto di Progetto e di conoscerne integralmente il contenuto;
(l) Il Prenditore dichiara di aver preso visione del Contratto Provvista BEI e di conoscerne integralmente il contenuto.
Le dichiarazioni e garanzie sopra elencate sono rese per l'intera durata del Contratto e si considerano ripetute a ciascuna Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.
6.07 Manleva
6.07A Il Prenditore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l’Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate contenute nel presente contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al precedente Articolo 6.05 fossero stati puntualmente adempiuti.
6.07B Senza pregiudizio per quanto sopra, il Prenditore e/o il MIUR si impegnano a risarcire, manlevare e tenere indenne l’Istituto Finanziatore rispetto a qualsiasi richiesta di indennizzo, commissioni o rimborso di costi o spese da parte di BEI ai sensi del Contratto Provvista BEI, salvo che la richiesta di BEI sia motivata dall’inadempimento da parte dell’Istituto Finanziatore dei propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista BEI.
XXXXXXXX 7
Informazioni e visite
7.01 Informazioni concernenti i Progetti
Il Prenditore si impegna, a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 9:
(a) a fornire al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo le seguenti informazioni relative ai Progetti nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:
(i) attestazione da parte del Prenditore, nell’ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutuate a valere sul presente Contratto, che tutte le informazioni relative ai Progetti che verranno finanziati per il tramite della relativa Erogazione siano state immesse nel Sistema Informatico di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto; e
(ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all’impatto ambientale dei Progetti, che l’Istituto Finanziatore e/o il MIUR e/o la Struttura di Missione del Governo potranno ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli,
restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la BEI, l’Istituto Finanziatore, il MIUR o la Struttura di Missione del Governo potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all’uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l’assistenza a tal fine necessaria;
(b) a sottoporre prontamente al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo per approvazione ogni sostanziale modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell’ ambito dei Piani Regionali e nel Sistema Informatico di Monitoraggio, con riferimento, tra l’altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento dei Progetti;
(c) a informare prontamente l’Istituto Finanziatore, il MIUR e la Struttura di Missione del Governo di:
(i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione a qualsivoglia Progetto o al presente Contratto nei confronti del Prenditore o dell'Ente Locale Beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro il Prenditore o un Ente Locale Beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino i Progetti;
(ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore o Ente Locale Beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti;
(iii) nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni,
- di cui sia venuto a conoscenza; e
- che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestatamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione da parte dell’autorità giudiziaria di Illeciti Penali relativi ai Progetti;
(iv) dell’origine illecita, inclusi i proventi dell’attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento dei Progetti;
(v) di qualsiasi evento o circostanza di cui il Prenditore o gli Enti Locali Beneficiari siano stati informati o abbiano conoscenze ai fini di cui all’Articolo 6.01(m);
(vi) qualsiasi inadempimento da parte sua o di un Ente Locale Beneficiario di qualsiasi Normativa Ambientale;
(iv) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto; e
(viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analoga pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione del Prenditore o degli Enti Locali Beneficiari interessati, è in corso, imminente o pendente nei confronti di essi ovvero dei membri dei loro organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi ai Progetti,
ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.
7.02 Informazioni concernenti il Prenditore
Il Prenditore, a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 9:
(a) consegnerà all’Istituto Finanziatore le informazioni sulla situazione generale finanziaria del Prenditore che l’Istituto Finanziatore possa ragionevolmente richiedere.
(b) informerà l’Istituto Finanziatore e la BEI immediatamente:
(i) di ogni modificazione sostanziale del quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione del Piano Regionale;
(iii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento UE;
(iv) di ogni intenzione da parte dell'Ente Locale Beneficiario interessato di trasferire la proprietà di una componente sostanziale di un Progetto;
(v) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
(vi) di ogni Mutamento Sostanziale Pregiudizievole che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;
(vii) dell’apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l’onorabilità di qualsiasi funzionario o organo amministrativo del Prenditore; o
(viii) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente, il quale, ove si risolva negativamente, possa comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.
7.03 Visite da parte dell’Istituto Finanziatore o della BEI
Il Prenditore consentirà, e farà in modo che gli Enti Locali Beneficiari interessati consentano, alle persone designate dall’Istituto Finanziatore o dalla BEI, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti UE, se richiesto in questo senso dalle relative disposizioni vincolanti del diritto UE, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nei Progetti e di procedere alle verifiche che potranno ritenere opportune, e fornirà loro, o farà in modo che sia loro fornita, tutta l’assistenza necessaria a tal fine.
Il Prenditore riconosce che l’Istituto Finanziatore o la BEI possano essere obbligati a divulgare tali informazioni relative al Prenditore e ai Progetti a qualsiasi istituzione o ente UE competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto UE.
ARTICOLO 8
Oneri e spese
8.01 [Oneri fiscali
Al presente contratto si applicano le agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) del
D.P.R. medesimo. Il presente contratto, e formalità relative, è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge istitutiva della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), in quanto relativo ad un’operazione rientrante nell’ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.]
8.02 Altri oneri
Sono a carico del Prenditore le spese di stipula del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere, inerenti o conseguenti, ivi comprese quelle di notifica e quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva, nonché di tutte le ulteriori copie autentiche occorrenti.
ARTICOLO 9
Recesso e Risoluzione
9.01 Condizione Risolutiva - Recesso
Le Parti convengono che il presente Contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell’Articolo 1353 del codice civile, con efficacia ex nunc, al verificarsi di un qualsiasi Evento di Accelerazione Provvista BEI.
Resta inteso che tale condizione risolutiva è posta nell’esclusivo interesse dell’Istituto Finanziatore il quale potrà a sua discrezione decidere rinunziarvi, in tutto o in parte.
In aggiunta a quanto sopra, le Parti convengono che il verificarsi di un qualsiasi Evento di Accelerazione Provvista BEI si configura altresì come giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte dell’Istituto Finanziatore ai sensi dell’articolo 1845 del codice civile.
9.02 Clausola risolutiva espressa
Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso:
(a) di mancato pagamento da parte del Prenditore e/o del MIUR, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto; e
(b) di inadempimento anche di uno solo degli obblighi o impegni previsti dal presente contratto ovvero in caso di falsità, incompletezza o inaccuratezza di una sola delle dichiarazioni rese dal Prenditore ai sensi del presente Contratto.
9.03 Effetti del recesso da parte dell’Istituto Finanziatore e della risoluzione del Contratto
Al verificarsi di uno degli eventi previsti nei precedenti Paragrafi 9.01 e 9.02, l’Istituto Finanziatore potrà informare il Prenditore della propria volontà di recedere dal, o risolvere il, presente Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per effetto del recesso da parte dell’Istituto Finanziatore ovvero della risoluzione del presente Contratto ai sensi degli Articoli 9.01 e 9.02 che precedono, il Prenditore e/o il MIUR dovranno rimborsare integralmente il Finanziamento ed ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta da parte dell’Istituto Finanziatore.
A seguito del recesso dal, e/o della risoluzione del, presente Contratto, l’Istituto Finanziatore provvederà prontamente ad effettuare il rimborso anticipato del Prestito BEI, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto Provvista BEI, e, di conseguenza, il Prenditore e/o il MIUR saranno tenuti, in aggiunta a quanto previsto nel precedente periodo, al pagamento, alla data indicata dall’Istituto Finanziatore, a titolo di indennizzo, dell’eventuale Indennizzo di Rimborso Anticipato nonché di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dall’Istituto Finanziatore a BEI ai sensi del Contratto Provvista BEI in seguito al rimborso anticipato del Prestito BEI.
XXXXXXXX 10
Legge e giurisdizione
10.01 Legge applicabile
Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.
10.02 Giurisdizione competente
Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.
10.03 Luogo delle obbligazioni
Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con l’Istituto Finanziatore, il luogo delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede dell’Istituto Finanziatore.
ARTICOLO 11
Clausole finali
11.01 Comunicazioni
Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente contratto e indirizzate ai destinatari previsti dal Contratto saranno effettuate all’indirizzo o al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata sotto specificati, o a un altro numero di fax o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all’altra per iscritto:
Per l’Istituto Finanziatore All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </> Indirizzo PEC: </>
Per il Prenditore All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </> Indirizzo PEC: </>
Per il MIUR All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </>
Indirizzo PEC: </>
11.02 Forma delle comunicazioni
Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto.
Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall’altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax o alla data della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC .
Altre notifiche e comunicazioni possono essere effettuate tramite consegna a mano, lettera raccomandata o fax omediante posta elettronica certificata.
Senza pregiudicare la validità di un’altra notifica consegnata via fax o mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui non sia provvista della firma digitale del sottoscrittore, conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax o mediante posta elettronica certificata sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.
Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dall’Istituto Finanziatore, saranno consegnate all’Istituto Finanziatore unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.
11.03 Modifiche delle Parti
Il Prenditore non potrà cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto dell’Istituto Finanziatore.
11.04 Riservatezza
Il Prenditore e l’Istituto Finanziatore si impegnano a non divulgare a nessuna parte terza alcuna informazione riguardante l’esercizio da parte dell’Istituto Finanziatore dei suoi diritti derivanti dal presente Contratto, eccetto nel caso in cui tale divulgazione sia effettuata nel legittimo interesse del Prenditore ovvero sia limitata a quanto necessario per tutelare tale legittimo interesse ovvero sia dovuta ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili al Prenditore o all’Istituto Finanziatore.
Il Prenditore dovrà consultare l’Istituto Finanziatore prima di effettuare tali divulgazioni.
11.05 Complessività dell’Accordo
Il presente Contratto costituisce l’accordo complessivo tra le sue Parti. Gli impegni reciproci e le dichiarazioni in esso contenute sostituiscono tutti gli impegni presi e le
dichiarazioni rese dalle Parti nel corso della corrispondenza e della negoziazione e precedenti alla sottoscrizione del presente Contratto.
11.06 Invalidità parziale
Nel caso in cui, in qualunque momento, una qualunque delle previsioni del presente Contratto sia o diventi illecita, nulla o non opponibile ai terzi sotto qualunque profilo ai sensi di qualsiasi legge di qualsiasi giurisdizione applicabile, non saranno in alcun modo pregiudicate la liceità, la validità o l’opponibilità ai terzi delle restanti previsioni del presente Contratto.
11.07 Trasparenza
Ai fini di quanto previsto nella deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e nelle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate da Banca d'Italia in data 20 giugno 2012 (come successivamente integrate e modificate), le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale.
11.08 Premesse e Allegati
Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:
Allegato A Allegato B
Allegato C Allegato D Allegato E Allegato F
Piano Regionale
Lettera del </> prot. n. </> con la quale il MEF ha espresso il nulla osta sullo schema negoziale sul presente Contratto e, ove necessario, indicato il tasso di interesse massimo applicabile al Contratto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448
Nota di Impegno Regione Definizione di EURIBOR
Modello di Richiesta di Erogazione
Scheda relativa al piano delle erogazioni allegata al Decreto Autorizzativo
Firmato a </>, li </>
Firmato per conto e a nome di ISTITUTO FINANZIATORE
Firmato per conto e a nome di REGIONE </>
Allegato C
Modello di Nota di Impegno
[MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA]
A: Istituto Finanziatore e, p.c.: Regione </>
Via </>
OGGETTO: Contratto di finanziamento sottoscritto in data </> tra </> e Regione </>, del repertorio
</>, raccolta </> (il “Contratto di Prestito”)
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 76: Comunicazione ai sensi della Circolare 28 giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (“Decreto 104/2013”), </> (“Istituto Finanziatore”), con provvista resa disponibile dalla Banca europea per gli investimenti (“BEI”) ai sensi di un contratto di prestito sottoscritto tra la BEI e l’Istituto Finanziatore in data </> (il “Contratto Provvista BEI”), ha concesso a Regione </> (“Ente beneficiario”) un prestito di euro </> per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, con oneri di ammortamento assunti a carico del bilancio dello Stato.
Con provvedimento n. </> del </>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio nulla osta rispetto allo schema del Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del quale è stato stipulato il Contratto di Prestito.
[Pertanto, si rappresenta che lo scrivente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, ha disposto con decreto n.
del
un impegno pluriennale a favore
dell’Istituto Finanziatore a carico del bilancio dello Stato per il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dal Contratto di Prestito e, quindi, ai sensi della Circolare del 28 giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si conferma che lo scrivente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvederà al pagamento delle rate di ammortamento relative al Contratto di Prestito, nonché all’adempimento degli ulteriori impegni ed obblighi previsti dal Contratto di Prestito.]
Si prende atto altresì che il credito dell’Istituto Finanziatore nascente ai sensi di legge dal Contratto di Prestito nei confronti dello Stato verrà ceduto alla BEI al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Istituto Finanziatore con il Contratto Provvista BEI, e che tale cessione verrà notificata allo Stato, in persona del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. L’Istituto Finanziatore continuerà comunque ad incassare le somme dovute ai sensi del Contratto di Prestito per effetto di un mandato all’incasso conferito da BEI all’Istituto Finanziatore ai sensi del citato atto di cessione.
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si impegna altresì, ai sensi dell’Articolo
del Contratto di Prestito, a fornire all’Istituto Finanziatore, con cadenza almeno semestrale, la situazione dei contributi annuali ancora non utilizzati per l’ammortamento del finanziamento ed ancora disponibili.
Tanto si rappresenta per quanto di competenza, restando in attesa di ricevere dall’Istituto Finanziatore in indirizzo la comunicazione delle erogazioni che, di volta in volta, verranno effettuate in favore di Regione </>, nonché gli avvisi delle conseguenti rate da pagare.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL DIRIGENTE GENERALE
Allegato D
Definizione di EURIBOR
A. EURIBOR
Per “EURIBOR” s’intende:
(a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo Screen Rate (come di seguito definito) per la durata di un mese;
(b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno Screen Rate è disponibile, lo Screen Rate applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
(c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno Screen Rate non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due Screen Rate, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l’altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,
(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d’interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il ‘‘Periodo di Riferimento”).
Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono, il termine “disponibile” indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate System Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall’European Money Markets Institute (EMMI), sotto l’egida dell’ EMMI e dell’EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall’EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla CDP.
“Screen Rate” indica il tasso di interesse per depositi in euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un’ora successiva di gradimento della CDP, di un giorno (la ‘‘Data di Ricollocamento’’) che cade:
(i) 5 (cinque) o, se del caso, 4 (quattro) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la Data di Erogazione, ai soli fini della determinazione del tasso d’interesse ai sensi dell’Articolo 3.01, paragrafo (ii); ovvero
(ii) 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d’inizio del relativo periodo di riferimento, per tutti gli altri casi,
e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla CDP.
Nel caso in cui tale Screen Rate non sia pubblicato, la CDP dovrà richiedere ai principali uffici situati nell’eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla CDP, di rilevare i tassi per depositi di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.
Qualora siano comunicati alla CDP, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla CDP stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla CDP, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.
Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l’EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla CDP che includa tutti i costi della CDP per il finanziamento della relativa Erogazione sulla base del tasso di riferimento della CDP applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della CDP.
B. Generale
Ai fini delle precedenti definizioni:
(a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla centomillesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all’intero superiore.
(b) La CDP informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
(c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l’egida dell’ EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall’EMMI e dall’EURIBOR ACI, come stabilito dalla CDP), la CDP può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.
ALLEGATO E
Schema di RICHIESTA DI EROGAZIONE
(da prodursi su carta intestata)
Spett.le Istituto Finanziatore
e, per conoscenza Spett.le Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Spett.le Presidenza del Consiglio
Oggetto: Prestito di € , ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 0000, x. 000 (xx “Decreto 104/2013”)
Posizione n. CUP
Il sottoscritto ………………………………………………. legale rappresentante della Regione …………………………………… (l’”Ente”) in virtù di
……………………………….…………… 1
Premesso
- che in data ………………… l’Ente ha stipulato con (l’“Istituto
Finanziatore”) il contratto di prestito di € ………..…………………………………
(euro…..……………………………………..……………….) (il “Contratto”) destinato a
……………………………………………………...………… (l’“Investimento”);
- che nella presente Richiesta di Erogazione i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto;
- che il Contratto prevede, all’art. 1.02A, tra l’altro, che:
- il Prestito sia erogato dall’Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in più soluzioni a seguito di apposita richiesta irrevocabile di erogazione da parte del
1 Indicare gli estremi dell’atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega.
Prenditore, conforme al modello allegato sub , sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri;
- a partire dall’anno 2016, il Prenditore possa avanzare non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito:
- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo;
- l’importo dell’Erogazione non possa essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, che non può essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l’Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.
- che l'obbligo dell’Istituto Finanziatore di effettuare le Erogazioni sia sospensivamente condizionato alle condizioni di erogazione di cui all’ Articolo 1.03 del Contratto.
Tutto ciò premesso, il Prenditore CHIEDE:
- l'erogazione, ai sensi dell’art. 1 del Contratto, mediante bonifico bancario, sul conto corrente [IBAN] ………., intestato al Prenditore dell'importo di € (euro ),
- l'erogazione, ai sensi dell’art. 1 del Contratto, di complessivi € (euro ), mediante bonifico bancario, sui conti correnti intestati agli Enti Locali Beneficiari, indicati nell’Allegato 1 alla presente Richiesta di Erogazione, per gli importi ivi specificamente indicati.
- che l’erogazione sia effettuata in data / / , fermo restando tutti i termini e le condizioni previsti dal Contratto;
- che, ai sensi dell’art. 3.01 del Contratto, sull’importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato , a decorrere dalla Data di Erogazione e fino alla Data di Estinzione, maturino interessi determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello Spread e del TFE calcolato sulla base: i) dell’importo dell’Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell’Erogazione di cui al successivo Articolo 4.01A, iii) delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo successivo.
l’Ente DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
- che l’Erogazione richiesta è destinata al finanziamento dei Progetti e che, in particolare, essa è destinata alla copertura degli investimenti analiticamente indicati nell’elenco allegato alla presente Richiesta di Erogazione, che evidenzia, in relazione ad ogni singolo Progetto realizzato dagli Enti Locali, l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali medesimi;
- che gli Enti Locali Beneficiari i cui Progetti sono finanziati con l’utilizzo dell’Erogazione richiesta hanno provveduto ad immettere tutte le relative informazioni nel Sistema Informatico di Monitoraggio alla data della presente Richiesta di Erogazione, in base alla scheda relativa ai singoli progetti, come concordata tra BEI, MIUR e Struttura di Missione del Governo nell’ambito del Contratto di Progetto;
- che i suddetti Progetti sono inseriti nel Sistema Informatico di Monitoraggio;
- [per le Erogazioni successive alla prima] che l’importo delle precedenti Erogazioni effettuate a valere sul Contratto è stato versato in favore degli Enti Locali beneficiari nella misura del ..% [da confermare da parte del MIUR. In caso di conferma, tale impegno va inserito tra le condizioni sospensive delle erogazioni successive alla prima];
- che non si è verificato, alla data odierna, alcun evento di cui all’ art. 9 del Contratto.
- ALLEGA:
- ELENCO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI MEDIANTE L’EROGAZIONE
Luogo e data Timbro dell’Ufficio
Il legale rappresentante
N. Progetto | Ente Locale | Nome Scuola | Indirizzo edificio scolastico | Descrizione Progetto | Data Inizio lavori | Data Fine Lavori Attesa | Codice CUP | IBAN | Importo richiesto |
……………