PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
Contratto relativo all’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi istituzionali, gli uffici e gli immobili della Regione
Lazio epropt:reSUss2o020a0l0c2u10n1e1
del: 21/12/2020
sedi di Roma Capitale. Lotto 6: Servizi di
vigilanza per le sedi afferenti a Roma Capitale.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre sottoscrivono il presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) ROMA CAPITALE con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, di seguito denominata “Roma Capitale”, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato a Caserta il 6 ottobre 1958, in qualità di Direttore ad interim della Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti - incaricato con Ordinanza della Sindaca n. 151 del 16 luglio 2020 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Gli derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.
“ROMA CAPITALE” ha codice fiscale n. 02438750586;
2) POLIZIOTTO NOTTURNO S.r.l. con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, numero di iscrizione 02269520645, corrispondente al codice fiscale, di seguito definita “CONTRAENTE”, nella persona della
Sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXXX, nata a Mercogliano (AV) il 9 giugno 1950 e domiciliata per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Amministratrice Delegata e legale rappresentante della Società, in forza della conferma della nomina, dei poteri e deleghe a Lei conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, giusta estratto delle pagine 166-167-168-169-170-171 del “Libro Verbali Consiglio di Amministrazione” della società, certificato dalla Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX, Notaio in Avellino, in data 23 novembre 2020, repertorio n. 22904, che in copia informatica certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è conservato in atti.
Il CONTRAENTE elegge domicilio, ai fini del presente contratto in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxxxx n. 50, presso la Casa Comunale;
di seguito congiuntamente anche le “Parti”
Premesso
che “ROMA CAPITALE”, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza n. SU/622 del giorno 11 dicembre 2018 e n. SU/39 del 18 gennaio 2019, conservate in atti, ha incaricato la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio a svolgere la procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le seguenti strutture di Roma Capitale: Dipartimento Trasformazione Digitale, Dipartimento Risorse
Economiche e Municipio Roma IX, per un importo triennale a base di gara di € 2.094.006,70 (duemilioninovantaquattromilasei e centesimi dieci), di cui € 684,70 (seicentottantaquattro e centesimi settanta) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che, con determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, di seguito denominata “Direzione Regionale” n. G17677 del 28 dicembre 2018, conservata in atti, sono stati approvati gli atti e indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto suddiviso in sei lotti, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE al numero 2019/S 001- 000833 e sulla GURI n. 3 del 7 gennaio 2019, nonché in data 12 gennaio 2019 per estratto su 4 quotidiani;
che con successiva determinazione della Direzione Regionale n. G02898 del 14 marzo 2019, conservata in atti, per le motivazioni ivi indicate, sono stati approvati i documenti di gara modificati, l’avviso di rettifica del bando di gara e i nuovi termini di procedura di gara. L’avviso di rettifica e la proroga dei termini sono stati pubblicati sulla GUUE – Numero GU S 2019/S 056-130178 e sulla GURI - Numero 33 del 18 marzo 2019 e per estratto il 20 marzo 2019 su 4 quotidiani;
che, in seguito, con determinazione della Direzione Regionale n. G08546 del 24 giugno 2019, conservata in atti, sono stati approvati i verbali di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e l’elenco dei concorrenti ammessi;
che, con determinazione della Direzione Regionale n. G00981 del 4 febbraio 2020, conservata in atti, sono stati approvati i verbali di gara relativi alla valutazione tecnica ed economica, le graduatorie di ciascun lotto, il verbale relativo alla verifica di cui all’art. 95 comma 10 e all’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione - nelle more dell’espletamento delle verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati in fase di partecipazione dagli operatori economici – per il lotto 6 al CONTRAENTE, che ha ottenuto il punteggio totale di 70,98 (settanta e centesimi novantotto) offrendo il prezzo unitario di € 16,99 (sedici e centesimi novantanove) e l’importo complessivo per 36 mesi di € 1.546.327,86 (unmilionecinquecentoquarantasei- milatrecentoventisette e centesimi ottantasei), inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 20.933,22 (ventimilanovecentotrentatre e centesimi ventidue) e il costo della manodopera pari a € 1.497.180,30 (unmilionequattrocentonovan- tasettemilacentottanta e centesimi trenta);
che con successiva determinazione della Direzione Regionale n. G09276 del 4 agosto 2020, conservata in atti, si è preso atto dell’espletamento e dell’esito favorevole delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e d’idoneità professionale effettuate e, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, si da atto dell’efficacia dell’aggiudicazione
del lotto 6 nei confronti del CONTRAENTE;
che con determinazione dirigenziale della Centrale Unica Appalti
n. SU/502 del 12 novembre 2020, conservata in atti, è stata confermata l’aggiudicazione del lotto 6 al CONTRAENTE, si è preso atto delle soluzioni tecniche proposte dal CONTRAENTE medesimo ed è stato rilasciato il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto, sotto condizione risolutiva, nelle more della completa acquisizione delle verifiche dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti;
che la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data 9 novembre 2020 ha rilasciato l’informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, nella quale informa che in tale data a carico del CONTRAENTE e dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice Antimafia.
che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONTRAENTE di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche le dichiarazioni conservate in atti;
il CONTRAENTE, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
il CONTRAENTE ha presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
il CONTRAENTE, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il CONTRAENTE, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2
Definizioni
1. Nell’ambito del presente contratto, si intende per:
a. Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale”;
b. CONTRAENTE: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente contratto,
obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto;
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole contenute nel presente atto e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il CONTRAENTE relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Vigilanza Armata presso le Sedi Istituzionali, gli Uffici e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal CONTRAENTE nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole del presente contratto saranno
automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il CONTRAENTE rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il CONTRAENTE medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 4
Oggetto
1. Il contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile all’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale.
2. L’attività ricompresa nell’oggetto dell’appalto per il Lotto 6
è di Vigilanza armata con piantonamento fisso, diurna e notturna.
3. L’oggetto dell’appalto si intende comprensivo anche di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione degli stessi, quali i Servizi di Governo e la formazione del Personale.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il CONTRAENTE si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Roma Capitale, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di
gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono.
5. Sono altresì ammesse le varianti secondo quanto previsto
dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 5
Durata e Corrispettivi
1. Il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, comunicata al CONTRAENTE dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nominato da Roma Capitale, fermo restando che tale avvio avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Roma Capitale si riserva di concedere proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per una durata massima di 12 (dodici) mesi. In tal caso il CONTRAENTE sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 2, i corrispettivi contrattuali dovuti da Roma Capitale al CONTRAENTE per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente contratto sono determinati sulla base dell’importo complessivo da quest’ultimo riportato nell’Offerta
economica prodotta in sede di gara.
4. Per le attività previste dal contratto il CONTRAENTE riceverà il corrispettivo offerto in sede di gara - giusta determinazione dirigenziale della Centrale Unica Appalti n. SU/502 del 12 novembre 2020, innanzi citata - pari a € 1.546.327,86 (unmilione- cinquecentoquarantaseimilatrecentoventisette e centesimi ottan- tasei), oltre a € 684,70 (seicentottantaquattro e centesimi settan- ta) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ove dovuti, per un totale di € 1.547.012,56 (unmilionecinquecentoquarantasette- miladodici e centesimi cinquantasei) al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al CONTRAENTE e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti di Roma Capitale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal CONTRAENTE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il CONTRAENTE di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il CONTRAENTE non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 6
Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità
1. Sono a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m., Roma Capitale, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I), di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da Roma Capitale, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti
nell’ambiente in cui il CONTRAENTE è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il CONTRAENTE, deve essere debitamente firmato per accettazione dal CONTRAENTE medesimo, pena la nullità del contratto.
3. Il CONTRAENTE garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal CONTRAENTE in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
4. Il CONTRAENTE si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente atto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, restano ad esclusivo carico del CONTRAENTE, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il CONTRAENTE non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei
confronti di Roma Capitale, assumendosene il medesimo CONTRAENTE ogni relativa alea.
6. Il CONTRAENTE si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Roma Capitale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il CONTRAENTE rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati.
8. Il CONTRAENTE prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche del contratto di servizio, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016.
9. Il CONTRAENTE si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Roma Capitale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del CONTRAENTE verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Articolo 7
Obbligazioni specifiche del Contraente
1. Il CONTRAENTE si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
a. eseguire tutti i servizi oggetto del contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli Atti di gara;
b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti di Roma Capitale nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d. erogare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Roma Capitale di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel
presente contratto e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
f. dotare il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
h. manlevare e tenere indenne Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
i. comunicare tempestivamente nel corso del servizio ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi incluse le modificazioni soggettive di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016;
j. su richiesta scritta da Roma Capitale, il CONTRAENTE dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà al CONTRAENTE e se necessario all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo
mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il CONTRAENTE non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
2. Il CONTRAENTE si impegna a predisporre e trasmettere a Roma Capitale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio, secondo quanto previsto al successivo articolo 10 “Servizi di Governo”.
3. La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri, che dovranno rimanere nella disponibilità di Roma Capitale per gli opportuni controlli.
Articolo 8
Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Per l’esecuzione del servizio richiesto il CONTRAENTE si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del CONTRAENTE medesimo.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il CONTRAENTE si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite da Roma Capitale.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il CONTRAENTE deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliorie offerte e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9
Verifiche e controllo quali/quantitativo
1. Il CONTRAENTE si obbliga a consentire a Roma Capitale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Roma Capitale ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del contratto, per assicurare che da parte del CONTRAENTE siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto il CONTRAENTE sarà soggetto a contestazione da parte di Roma Capitale. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il CONTRAENTE, deve inviare ogni giorno, entro le ore nove,
ai Direttori dell’Esecuzione del contratto del Dipartimento Trasformazione Digitale, Dipartimento Risorse Economiche e Municipio Roma IX di Roma Capitale un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle h 24 precedenti. Rimane inoltre ferma la facoltà per l'Amministrazione interessata di richiedere al CONTRAENTE ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.
5. Il CONTRAENTE dovrà garantire presso ciascun presidio la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia ai servizi di vigilanza armata fissa che ai servizi di vigilanza aggiuntiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale ai Direttori dell’Esecuzione del contratto del Dipartimento Trasformazione Digitale, Dipartimento Risorse Economiche e Municipio Roma IX.
6. Il CONTRAENTE è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo ai Direttori dell’Esecuzione del contratto del Dipartimento Trasformazione Digitale, del Dipartimento Risorse Economiche e
del Municipio Roma IX di Roma Capitale entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento. Il documento ha la finalità di illustrare l’andamento del contratto di servizio e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei servizi.
7. Roma Capitale, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura dei Direttori dell’Esecuzione del contratto del Dipartimento Trasformazione Digitale, del Dipartimento Risorse Economiche e del Municipio Roma IX.
8. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con il CONTRAENTE.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard stabiliti, i Direttori dell’Esecuzione del contratto del Dipartimento Trasformazione Digitale, del Dipartimento Risorse Economiche e del Municipio Roma IX, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura del CONTRAENTE richiedendo l'immediato intervento correttivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente rispetto agli standard stabiliti verranno applicate le penalità previste all'art. 14 del presente contratto.
11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata
effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 10
Servizi di governo
Oltre alla prestazione dei servizi oggetto del contratto il CONTRAENTE si obbliga a prestare i seguenti servizi, il cui costo è compreso nel corrispettivo per l’erogazione degli stessi. Tali servizi sono:
• Centrale Operativa
• Contact Center;
• Reportistica e registro di esecuzione del servizio
Per la descrizione di tali servizi si rimanda al Capitolato Tecnico ovvero quanto descritto nell’offerta migliorativa presentata dal CONTRAENTE.
Articolo 11
Fatturazione e pagamenti
1. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e correttamente resi è disposta da Roma Capitale con cadenza mensile posticipata, previa presentazione da parte del CONTRAENTE di regolari fatture. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante l'attività svolta nel mese di riferimento. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite a Roma Capitale all’indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento al contratto, il CIG, la tipologia e la quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il CONTRAENTE invii
fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato non decorreranno i termini di pagamento.
2. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 14, fatta comunque salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
4. Resta comunque fermo che le fatture potranno essere emesse dal CONTRAENTE esclusivamente previa accettazione da parte dei Direttori dell’Esecuzione del contratto del Dipartimento Trasformazione Digitale, del Dipartimento Risorse Economiche e del Municipio Roma IX della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal CONTRAENTE medesimo.
5. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative al mese di riferimento. Roma Capitale, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del CONTRAENTE
in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Il CONTRAENTE, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo Articolo 12; in difetto di tale comunicazione il CONTRAENTE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il CONTRAENTE potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Il CONTRAENTE che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti da Roma Capitale e da terzi.
Articolo 12
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Codice identificativo di gara (CIG) è 77468338D2.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: Istituto Bancario BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX GRUPPO BPER – Filiale di Avellino – IBAN: XX00X0000000000000000000000.
3. Il CONTRAENTE si obbliga a comunicare a Roma Capitale le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 13
Trasparenza
1. Il CONTRAENTE espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il CONTRAENTE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del CONTRAENTE, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14
Penali
1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile a Roma
Capitale ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente contratto, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del CONTRAENTE, saranno applicate al CONTRAENTE medesimo le penali di cui a seguire.
2. L’applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione mediante PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto di Roma Capitale alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente contratto.
4. In ogni caso Roma Capitale ha la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
o Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’avvio dei servizi verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del contratto;
o Per ogni ora di interruzione del servizio presso ciascuna sede/immobile o parte di sede/immobile verrà applicata una
penale pari a 0,1 per mille dell’importo annuo del contratto.
o Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per la sostituzione del personale addetto ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del contratto verrà applicata una penale pari a 0,2 per mille dell’importo annuo del contratto;
o Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di formazione del personale, così come disciplinati nel capitolato e/o nelle eventuali offerte migliorative proposte dal CONTRAENTE in sede di offerta tecnica, penale pari a 1 per mille dell’importo annuo del contratto;
o Per ogni inadempienza relativa alla consegna e l’aggiornamento del Manuale di Sicurezza Anticrimine (MSA) di cui al relativo paragrafo 9 del Capitolato Tecnico verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del contratto;
o Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al relativo paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del contratto.
o Per ogni inadempienza relativa al servizio di Contact Center, penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del contratto;
o Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo
all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno
contestati per iscritto al CONTRAENTE da Roma Capitale per mezzo PEC; il CONTRAENTE dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio di Roma Capitale che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al CONTRAENTE le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il CONTRAENTE dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. È fatta salva la facoltà per Roma Capitale di non attendere l’esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del CONTRAENTE eventuali costi aggiuntivi.
8. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno da Roma Capitale verrà detratto dai pagamenti dovuti al CONTRAENTE o da eventuali crediti vantati dallo stesso, salva l’escussione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte di Roma Capitale, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso Roma Capitale potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 15
Verifica di conformità del servizio
1. Il presente appalto è soggetto alla verifica di conformità di
cui all’art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. La verifica di conformità è effettuata da soggetto appositamente nominato da Roma Capitale non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. La verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l’atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per quanto compatibili valgono, ai sensi degli art. 102 co. 8 e 216 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla Parte II
Titolo X del D.P.R. 207/10.
5. Successivamente all’emissione dell’atto di verifica di conformità il CONTRAENTE può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l’importo in esso stabilito.
6. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell’art. 103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 16
Garanzia definitiva
1. Il CONTRAENTE, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n. 1704561, prestata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Fixa S.a.s. di Xxxxxxxxx Xxxxxxx in Airola (BN) - in data 14 ottobre 2020 e successiva appendice n. 1 del 9 novembre 2020, nell’interesse del CONTRAENTE ed a favore di “ROMA CAPITALE”, fino alla concorrenza di € 199.631,89 (centonovanta- novemilaseicentotrentuno e centesimi ottantanove) corrispon- denti all’ammontare del deposito cauzionale dovuto - ridotto del
cinquanta per cento e di un ulteriore venti per cento - ex art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
La fidejussione prestata con detta polizza, corredata dalle certificazioni di sistema di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla norma ISO 14001:2015, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da Roma Capitale.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal CONTRAENTE, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Roma Capitale ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente
svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo dell’80% dell’importo garantito.
6. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il CONTRAENTE dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Roma Capitale.
Articolo 17
Riservatezza
1. Il CONTRAENTE ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il CONTRAENTE è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Roma
Capitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il CONTRAENTE è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il CONTRAENTE può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del CONTRAENTE stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Roma Capitale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il CONTRAENTE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il CONTRAENTE è obbligato a costituire una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti da Roma Capitale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, per un importo pari al doppio del valore indicato all’art. art. 5 co. 4 del presente contratto.
2. La polizza deve altresì assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni per un importo pari ad € 1.000.000,00 (un milione).
3. Il CONTRAENTE risponde di eventuali danni causati
nell’esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del
contratto purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate.
4. Il CONTRAENTE dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
5. Il CONTRAENTE è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle Strutture di Roma Capitale, per fatti ed attività connesse all’esecuzione del contratto.
6. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per Roma Capitale. Pertanto, qualora il CONTRAENTE non sia in grado di provare in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente Art. 16, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
7. Il CONTRAENTE, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Qualora Il CONTRAENTE, o chi per esso, non dovesse
provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Roma Capitale resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al CONTRAENTE.
10. Qualora Il CONTRAENTE non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero conseguenze dannose a Roma Capitale, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
11. Come specificato il CONTRAENTE sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.
12. Il CONTRAENTE, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti di Roma Capitale, in contraddittorio con i rappresentanti del CONTRAENTE.
13. In caso di assenza dei rappresentanti del CONTRAENTE si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di Roma Capitale, senza che il CONTRAENTE possa sollevare eccezione alcuna.
14. Il CONTRAENTE ha costituito la garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, Prestatori di lavoro e per la copertura per danni a impianti ed opere (di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4,
come specificato nell’Allegato Aggiuntivo della garanzia) con la polizza di assicurazione n. 2020/03/2422767, prestata da SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – Agenzia di Termini Imerese – con decorrenza 15 ottobre 2020 e scadenza 15 ottobre 2023, conservata in atti.
15. Le coperture assicurative avranno decorrenza dalla data del verbale di consegna e cesseranno alla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione ovvero della Verifica di Conformità.
Articolo 19
Clausola sociale
1. È volontà di Roma Capitale tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, conformemente all’orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di “clausole sociali”. A tal fine il CONTRAENTE, in conformità a quanto compilato in sede di gara Allegato 1 – Schema di dichiarazioni Amministrative, si impegna a presentarsi prima dell’avvio del servizio, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, finalizzato all’armonizzazione delle esigenze tecnico- organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, delle condizioni contrattuali in essere delle risorse già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara.
2. Il CONTRAENTE inoltre si impegna ad applicare i contratti
collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015 n. 81.
3. In coerenza con le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 114 del 13.2.2019 e pubblicate sulla GURI SG n. 50 del 28/02/2019, il CONTRAENTE, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, in attuazione della “Clausola Sociale” ed all’elenco del personale attualmente in servizio predisposto dalla Stazione Appaltante, ha presentato il “progetto di assorbimento” atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
4. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
5. Il mancato rispetto del “progetto di assorbimento” in termini di unità, inquadramento e trattamento economico costituiscono grave inadempimento e la possibilità da parte di Roma Capitale di risolvere il contratto.
Articolo 20
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del CONTRAENTE anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 20 (venti)
giorni lavorativi, che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento, mediante comunicazione PEC, da Roma Capitale, che avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del CONTRAENTE per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, Roma Capitale può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al CONTRAENTE tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al CONTRAENTE, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente
escussa entro il termine di cui all’articolo 16 “Garanzia definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 13 “Trasparenza”;
f) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e
polizza assicurativa”;
h) nei casi di cui all’articolo 19 “Clausola Sociale”;
i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 23 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione, ai sensi dell’articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d’autore”.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, Roma Capitale ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati. Ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, resta nella facoltà di Roma Capitale di rivolgersi per l’esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al CONTRAENTE a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Roma Capitale al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e
accettare e che viene conservato in atti presso la Centrale Unica Appalti. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONTRAENTE si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso la Centrale Unica Appalti. Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto, fatta salva l’esistenza di un danno maggiore.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del
danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONTRAENTE dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso la Centrale Unica Appalti, Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente atto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. .
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all’ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al CONTRAENTE.
Articolo 21
Recesso
1. Roma Capitale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare al CONTRAENTE a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il CONTRAENTE un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del CONTRAENTE;
b) qualora il CONTRAENTE perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il CONTRAENTE medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del CONTRAENTE siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo
23 del presente atto;
3. Dalla data di efficacia del recesso il CONTRAENTE deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Roma Capitale.
4. In caso di recesso da parte di Roma Capitale, il CONTRAENTE ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.
Articolo 22
Subappalto
1. Il CONTRAENTE, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.
Articolo 23
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al CONTRAENTE di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al CONTRAENTE di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte di Roma Capitale, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del CONTRAENTE degli obblighi di cui ai precedenti commi, Roma Capitale ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti di autore
1. Il CONTRAENTE assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Roma Capitale un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il CONTRAENTE si obbliga a manlevare e tenere indenni Roma Capitale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Roma Capitale.
3. Roma Capitale si impegna ad informare prontamente il CONTRAENTE delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il CONTRAENTE riconosce a Roma Capitale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal CONTRAENTE.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Roma Capitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la
pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25
Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il CONTRAENTE individua nel Sig. Xxxxxxxxx XXXXXXXX il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il CONTRAENTE, il quale è Referente nei confronti di Roma Capitale.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 0000.00000, numero di fax 0000.00000, indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Qualora il CONTRAENTE dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio dovrà darne immediata comunicazione a Roma Capitale.
Articolo 26
Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati
personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Regolamento medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/2016.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al Regolamento UE 679/2016.
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati al CONTRAENTE trattamenti di dati personali di cui Roma Capitale risulta titolare, il CONTRAENTE stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016.
In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di
dati personali, l’informativa di cui al Regolamento UE 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere a Roma Capitale, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire a Roma Capitale stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo;
- nel fornire altresì a Roma Capitale tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire a Roma Capitale, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 27
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico a Roma Capitale per legge.
Articolo 28
Procedura di affidamento in caso di fallimento del CONTRAENTE o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del CONTRAENTE o di risoluzione del presente contratto per inadempimento del medesimo si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.
Articolo 29
Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 133, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il CONTRAENTE e Roma Capitale, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 30
Responsabile del Procedimento e Direttori dell’esecuzione
1. Con la stipula del contratto Roma Capitale ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. n. 50/2016, il Xxxx. Xxxxxxx XXXXX con determinazione dirigenziale n. SU/592 del 17 dicembre 2020 e Direttori dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, per il Dipartimento Trasformazione Digitale il F.A. Xxxxxxx XXXXXXX con lettera prot. n. GU20200016208 del 19 novembre 2020, per il Dipartimento Risorse Economiche il F.A. Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXX con determinazione dirigenziale QB/23926 del 16 ottobre 2020 e per il Municipio Roma IX il Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX con lettera prot. n. CN20200114854 del 27 novembre 2020.
Articolo 31
Clausola finale
1. Il presente contratto ed i suoi Allegati, citati all’articolo 1 del presente atto, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati, citati all’articolo 1 del presente contratto, non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte di Roma Capitale non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti
che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 32
Accettazione espressa clausole contrattuali
La sottoscritta Xxxxxx XXXXXXXXXX, nella qualità di legale rappresentante del CONTRAENTE, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il CONTRAENTE dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata e Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche e controllo quali/quantitativo), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 16 (Garanzia definitiva), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Clausola sociale), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Responsabile del servizio), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).
Scrittura privata non autenticata redatta elettronicamente su supporto informatico non modificabile in pagine cinquantuno e sottoscritta dalle parti nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale le parti si sono reciprocamente accertate circa la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.
È cura del CONTRAENTE la registrazione, a proprie spese, del presente contratto.
Firmato digitalmente da: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXX
ARGENZIANO E
2020.12.21 16:29:24
CN=XXXXXXXXXX XXXXXX C=IT 2.5.4.4=ARGENZIANO
2.5.4.42=EMILIA
RSA/2048 bits