TRA
Regolamentazione Conto Deposito
CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO AI SENSI DELL’ART. 1556 C.C.
L'anno ……..……, il giorno del mese in
TRA
- RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA con sede in ............................................ …………..
Via……………………………………………………………….................................................... N.………….
iscritta presso la cancelleria Cod. Fisc e
P.I. n
(al seguito del presente atto denominata anche, per brevità "CONCEDENTE")
E
Azienda Ospedaliera A. Xxxxxxxxxx con sede in ………………………………………………………………
Via ……………………………………...... N° .........................................................
in persona del suo legale rappresentante dott ,
nato a ……………… il , in virtù di autorizzazione conferitagli
(al seguito del presente atto denominata anche, per brevità “UTENTE")
PREMESSO CHE
- la ditta aggiudicataria produce e/o distribuisce tra l'altro, dispositivi di , meglio definiti ed individuati
nell'atto di aggiudica del quale il presente forma parte integrante e sostanziale;
- l'Azienda Ospedaliera “A. Xxxxxxxxxx” ha necessità di disporre frequentemente di taluni dei beni aggiudicati al Concedente per utilizzarli negli interventi chirurgici che l'Azienda Ospedaliera potrà dover effettuare;
- in considerazione dei buoni rapporti di collaborazione tra le parti, il Concedente acconsente che l'Azienda Ospedaliera custodisca in deposito i prodotti, in parte o tutti, prescelti in gara presso un proprio locale sito
………………………….. della divisione di ……………………………in …………..Via ..…………….
N ritenuto dal Concedente idoneo alla custodia delle materiali da essa aggiudicati;
Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Ditta alla Azienda Sanitaria, di materiale , individuato con i relativi prezzi, nell’ elenco A che forma parte integrante del presente contratto.
Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati (per la Azienda Sanitaria da parte del Responsabile della struttura di acquisizione di beni e servizi).
Articolo 2 – Durata del contratto
La durata del presente contratto è stabilita in anni a decorrere dalla data della firma del presente contratto. Il deposito avrà inizio contestualmente alla consegna materiale dei prodotti.
Al momento della scadenza del termine, gli stessi dovranno essere restituiti alla ditta nello stato di totale integrità e funzionalità, ovvero acquistati dall'Azienda Ospedaliera Xxxxxxxxxx al prezzo ultimo di contratto.
Articolo 3 – Costituzione del conto deposito
II deposito è a titolo gratuito e nulla è dovuto dall'Azienda Ospedaliera. Dovrà essere istituito Xxxxx Xxxxxxxx, nelle camera operatoria della Divisione delle XX.XX.XX. Radiologia Vascolare ed Interventistica e Chirurgia Vascolare.
I Direttori delle XX.XX.XX. Radiologia Vascolare ed Interventistica e Chirurgia Vascolare effettueranno l’elenco del materiale che desiderano avere in conto deposito, diviso per ditta aggiudicataria specificando il numero di ref. e le relative quantità per ogni presidio richiesto. Tali elenchi devono essere sottoposti al vaglio del Direttore Sanitario di Azienda che di volta in volta autorizzerà o meno la richiesta. La richiesta autorizzata viene poi trasmessa all’U.O. di Farmacia, Settore Dispositivi Medici, che la inoltrerà alla corrispettiva ditta.
La Ditta si obbliga entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta a consegnare in conto deposito alla Farmacia (Settore Dispositivi Medici) il materiale nelle quantità e qualità definite al fine di costituire una scorta per tale struttura. La Ditta provvede ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice produttore, il numero di lotto e relativa scadenza ed il reparto cui è destinato tale conto deposito. Dopo le verifiche quali-quantitative e la registrazione nella procedura informatica del Settore Dispositivi Medici, tale documento dovrà essere firmato dal responsabile della Farmacia o suo delegato che lo invierà al reparto, congiuntamente ai dispositivi richiesti in conto deposito.
La Azienda Sanitaria da' atto con la sottoscrizione della documentazione di consegna delle merci e dell'eventuale verbale di consegna che i beni sono stati consegnati integri.
La Ditta si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo, in tal caso si renderà necessaria la sottoscrizione di un separato accordo di modifica del medesimo allegato. Nel caso eccezionale che la ditta voglia ritirare in tutto o in parte i prodotti depositati, potrà farlo, previo preavviso di giorni 15 ed accettazione da parte dell’Azienda “A. Xxxxxxxxxx” e il reso deve avvenire elusivamente tramite il Settore Dispositivi Medici.
L'Azienda Ospedaliera resta, altresì, obbligata a tutelare il diritto di proprietà della ditta, informandola prontamente di qualsiasi azione di terzi che possa mettere in pericolo la detenzione e la custodia dei prodotti depositati.
Derogando espressamente al disposto dell'art. 1770 c.c., la ditta autorizza il depositario ad utilizzare i propri prodotti presso di esso depositati in funzione delle esigenze connesse all'attività medico-chirurgica svolta dall'Azienda Ospedaliera Xxxxxxxxxx. Nel caso di utilizzo di tutto o parte dei prodotti in deposito, l'Azienda Ospedaliera dovrà darne immediata comunicazione scritta alla ditta, provvedendo a versare per essi il relativo prezzo, dietro emissione di relativa fattura, nei termini di pagamento previsti dalla legge (L.833/78, L.R.63/80) e previo visto di conformità da parte dei competenti uffici.
Qualora se ne renda necessario è facoltà dell’Azienda Ospedaliera richiedere prima dell’intervento la fornitura del materiale impiantabile in conto deposito temporaneo e del relativo strumentario in comodato d’uso gratuito. I pezzi non impiantati verranno restituiti a intervento effettuato con ordinativo del solo materiale utilizzato. In tale ipotesi lo strumentario ed il materiale protesico dovrà pervenire in Azienda entro 36 ore dalla richiesta e sarà restituito appena possibile .
L'Azienda Ospedaliera “A. Xxxxxxxxxx” non potrà cedere a terzi il presente contratto, né consentire a terzi -salvo autorizzazione espressa dalla ditta- l'utilizzazione dei prodotti consegnati, né sub-depositare gli stessi presso terzi.
Articolo 4 – Impianto e Ripristino dei materiali
Il Settore Dispositivi Medici provvederà alla gestione del materiale in conto deposito nel seguente modo:
- il Direttore dell’U.O. di…………………………….del reparto richiedente, di volta in volta farà pervenire un preciso modello di richiesta, firmato dallo stesso primario o suo delegato, nel quale indicherà le iniziali del paziente, il numero nosografico, il tipo di intervento effettuato, i codici e i lotti relativi al materiale utilizzato.
- il Settore Dispositivi Medici inoltrerà, alla ditta interessata,:
1. un ordine di fatturazione in cui sarà indicato il pezzo impiantato con il relativo lotto ed il numero di bolla che la ditta dovrà fatturare;
2. un ordine di reintegro dei pezzi utilizzati, con indicazione dei codici e dei quantitativi.
Tali ordini saranno trasmessi tramite piattaforma informatica aziendale alla ditta interessata, la quale provvederà ad inviare, a reintegro del conto deposito, i presidi in qualità e quantità identici a quelli richiesti ed a fatturare il materiale impiantato secondo le indicazioni del Settore Dispositivi Medici. Sulle bolle di consegna e relative fatture, la Ditta deve indicare il numero di ordine ricevuto dal Settore Dispositivi Medici. Il reintegro del conto deposito deve avvenire tassativamente entro le 48 ore lavorative dalla richiesta.
Qualora la ditta non evada la richiesta nel tempo previsto, l’Amministrazione applicherà una penale.
I dispositivi medici di consumo, richiesti in conto deposito, dovranno essere consegnati esclusivamente presso il Settore Dispositivi Medici della U.O.C. di Farmacia che provvederà ad inviarli all’U.O. richiedente.
E’ fatto divieto al fornitore di emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell’ordine.
Articolo 5 – Accesso al conto deposito e sostituzione prodotti in scadenza
La ditta, previo avviso scritto e confermato dall’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di effettuare presso l'Azienda Ospedaliera controlli periodici alla merce in deposito. Tali controlli dovranno avvenire in presenza di un rappresentante dell’Azienda Ospedaliera.
Inoltre la ditta dovrà segnalare, al Settore Dispositivi Medici ed alla C.O. ove sono custoditi i beni, i prodotti in scadenza almeno quattro mesi prima della scadenza stessa e in tal caso la ditta dovrà sostituirli con altri dello stesso genere e specie. Nessun onere economica è dovuto dall’Azienda Xxxxxxxxxx per la sostituzione di tali prodotti prossimi alla scadenza. La restituzione di tali prodotti deve avvenire tramite il Settore Dispositivi medici.
Articolo 6- Custodia dei beni
L’Azienda Sanitaria si impegna a:
• provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Concedente e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati.
• Impiantare i materiali forniti dello stesso codice aventi la data di scadenza più breve secondo metodo FEFO.
• Informare immediatamente il Concedente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
• Non risponde invece di problemi invece legati ad un fallace confezionamento che sono attribuibili al Concedente.
Articolo 7 - Responsabilità
La Azienda Sanitaria risponde del deperimento e deterioramento (ad. esempio: per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali (magazzino o sala operatoria).
La Azienda Sanitaria sarà egualmente tenuta a pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto diventa impossibile per causa non imputabile all’Azienda Sanitaria (art. 1557 Codice Procedura Civile).
Articolo 8 – Disponibilità dei beni
La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa ditta fornitrice del materiale per poi garantirne il reintegro entro 48h, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della sala operatoria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata con informativa scritta al responsabile della Farmacia ed avallata dal responsabile della sala operatoria
L’effetto traslativo della proprietà in capo alla Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’utilizzo del bene.
Articolo 9 – Difetti ed imperfezioni
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte della Azienda Sanitaria non esonera la Ditta fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.
Articolo 10 – Sostituzione dei prodotti
Nel caso in cui un prodotto esca di produzione o subisca una ricodifica senza variazione del prezzo e delle caratteristiche tecnologiche del prodotto, la ditta dovrà darne comunicazione al settore Dispositivi Medici, in tempi non inferiori ai tre mesi antecedenti la variazione, in modo da consentire agli uffici competenti gli atti deliberativi consequenziali.
Nel caso in cui un prodotto subisca un aggiornamento tecnologico che comporti una miglioria del prodotto, ma non una variazione delle caratteristiche indicate in capitolato e per cui è stato valutato, la sostituzione sarà sottoposta a valutazione. In caso la sostituzione venga accettato dall’Azienda Xxxxxxxxxx, la ditta fornitrice potrà procedere alla sostituzione alle stesse condizioni economiche.
Articolo 11 – Tracciabilità dei materiali – Recall
La Ditta fornitrice si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’azienda sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti ai quali è stato impiantato il materiale oggetto di recall.
In caso di recall la Ditta fornitrice dovrà fornire il codice e numero di lotto del dispositivo medico in oggetto.
Articolo 12 –Restituzione materiali al termine del contratto
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, la Azienda Sanitaria dovrà restituire alla Ditta fornitrice in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati e non scaduti e redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.
Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della Ditta fornitrice.
Articolo 13- Rinvio al Codice Civile
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Xxxxx, approvato e sottoscritto unitamente agli allegati.
DITTA AZIENDA OSPEDALIERA .............