CONTRATTO QUADRO
CONTRATTO QUADRO
contractnumber
TRA
LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
in prosieguo denominata “l’ ETF”,
con sede in Torino, Villa Gualino, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00,
che per la firma del presente contratto è rappresentato dal authorising_officer
E
CONTRACTOR_NAME , in prosieguo denominato il “Contraente”,
con sede legale in contractor_street_address, contractor_postcode - contractor_city, contractor_country,
che per la firma del presente contratto è rappresentato dal contractor_legal_representative
CHE HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1. - Natura dei servizi
1. Il Contraente si impegna a fornire i servizi professionali e il supporto operativo in conformità dell’Allegato A (Specifiche) e dell’Allegato B (Proposta del Contraente), allorquando tali servizi siano richiesti dall’ ETF.
2. La natura precisa e la durata dei servizi che saranno eventualmente richiesti nell'ambito del Contratto verranno comunicate al Contraente mediante buoni d’ordine redatti dall’ ETF. Un modello del buono di ordine da utilizzare figura all'allegato D.
Articolo 2. - Durata del Contratto
1. Il presente contratto quadro ("il Contratto") entrerà in vigore all'atto della firma delle due parti e avrà durata annuale.
2. Alla data di scadenza il contratto sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore anno; nel caso in cui una od entrambe le parti optino per la sua conclusione anticipata questa dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata da inviare entro due mesi dalla data originaria di scadenza.
3. La durata complessiva del Contratto non deve superare quattro anni.
4. L’avvenuta scadenza del Contratto non pregiudicherà la durata e gli effetti relativi ai buoni d’ordine emessi in corso di contratto.
5. Ogni specifico buono d’ordine acquistera’ efficacia a partire della data della sua firma. In ogni caso, la durata delle attività relative al buon d’ordine non potrà eccedere la data di scadenza del Contratto di oltre sei mesi.
Articolo 3. - Obblighi del Contraente
1. Il Contraente si avvale del personale necessario ai fini della corretta esecuzione del Contratto ed assicura che tutti i membri del personale che lavorano nel quadro del presente Contratto adempiano a tutti gli obblighi legali in materia di contributi di previdenza sociale, assicurazione e disposizioni fiscali.
2. Il Contraente fornisce il supporto amministrativo e logistico necessario per l'esecuzione dei servizi da rendere garantendo un elevato livello di professionalità.
Articolo 4. - Remunerazione
Per i servizi resi dal Contraente su richiesta dell’ ETF, quest’ultima in conformità dell’articolo 5 gli corrisponde le tariffe riportate nell’Allegato B.
Articolo 5. - Condizioni di pagamento
1. I pagamenti sono subordinati all'invio, all'indirizzo specificato all'articolo 6, delle fatture o richieste di pagamento firmate, presentate secondo il modello dell'allegato C (Modello di fattura o richiesta di pagamento) e accompagnate da tutti i documenti giustificativi originali o copie conformi (ossia copie recanti il timbro del Contraente).
2. Tali fatture o richieste di pagamento devono corrispondere a lavori già effettuati. Si procederà al saldo solamente qualora il lavoro sia stato eseguito conformemente al relativo buono d’ordine e successivamente approvato come soddisfacente dal funzionario responsabile tecnico dell’ ETF.
3. Contrariamente a quanto stabilito al punto 2, in caso di incarichi durevoli e costosi, l’ ETF, su richiesta del Contraente, potrà provvedere al pagamento di un anticipo sul prezzo complessivo dell’attività anche prima dell’inizio della sua esecuzione. La percentuale dell’anticipo del pagamento sarà chiaramente indicata nel buono d’ordine.
4. Ai fini del Contratto si riporta qui di seguito un elenco non esaustivo di documenti che sono considerati giustificativi:
▪ per remunerazione: | fattura; |
▪ per spese di soggiorno: | dichiarazione firmata dal Contraente; |
▪ per costi di albergo e assicurazione: | fattura; |
▪ per spese di viaggio: | biglietti più carta d’imbarco; |
5. I pagamenti si effettuano entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della fattura, e si ritengono eseguiti alla data in cui sono addebitati sul conto dal quale il pagamento è stato effettuato.
6. Tuttavia, l’ ETF può differire i pagamenti se i servizi o il dettaglio dei costi relativi alla fattura sono contestati dall’ ETF o se la documentazione giustificativa è incompleta. In caso di deferimento, il periodo di pagamento inizia il giorno in cui siano state risolte le vertenze tra le parti.
7. I pagamenti sono effettuati in EURO sul seguente conto corrente bancario:
Beneficiario: | Benificiary |
Banca: | Bank_Name |
Indirizzo della banca: | Bank_Addr |
N. conto corrente bancario: | Acc_no |
Articolo 6. - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra l’ ETF e il Contraente devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:
1.Per la Fondazione: | |
In generale, le relazioni e le comunicazioni devono essere indirizzate alla: | Le fatture ed altre comunicazioni relative ai pagamenti devono essere indirizzate alla: |
manag_officer | Xxxxxxx Xxxx |
Fondazione europea per la formazione professionale | Fondazione europea per la formazione professionale |
Villa Gualino | Villa Gualino |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 | Viale Xxxxxxxx Xxxxxx, 65 |
10133 Torino | 00000 Xxxxxx |
Tel. x00 00 0000000 | Tel. x00 00 0000000 |
fax x00 00 0000000 | fax x00 00 0000000 |
e-mail: ***@xxx.xx.xxx | |
2.Per il Contraente: | |
contractor_contact | |
contractor_name | |
contractor_street_address, | |
contractor_postcode - contractor_city | |
contractor_country | |
Tel: contractor_tel | |
Fax: contractor_fax | |
e-mail: contractor_email |
Articolo 7. - Controlli
1. Il Contraente deve adottare tutte le misure necessarie per rendere possibile i controlli da parte dell’ ETF, della Commissione delle Comunità europee e/o della Corte dei conti europea, in conformità del regolamento finanziario dell’ ETF.
2. I suddetti controlli, che possono essere effettuati sul posto, comprendono un esame dei conti e dei documenti relativi al Contratto. A tale scopo i documenti in questione devono essere conservati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scadenza del Contratto.
Articolo 8. - Revisione delle tariffe
1. Dall’inizio del secondo anno del contratto, i prezzi possono essere aumentati o ridotti su base annuale, laddove una tale revisione sia richiesta da una delle parti a mezzo raccomandata entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del contratto. La revisione sarà determinata dalla tendenza dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo nel paese d’origine dei beni, espresso in euro e pubblicato per la prima volta dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel bollettino mensile Eurostat (Theme 2 - Economy and Finance, Collection Detailed tables, Money, finance and the euro: Statistics). La revisione sarà basata sull’indice dei prezzi al consumo e calcolata secondo la formula che segue:
P = Po * ( I / Io) dove
P = nuovo prezzo;
Po = prezzo dell’offerta originale;
Io = indice armonizzato dei prezzi al consumo (per lo Stato membro d’origine dei beni) per il mese in cui scade la validità dell’offerta, espresso in euro e pubblicato per la prima volta dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel bollettino mensile dell’Eurostat (Theme 2 - Economy and Finance, Collection Detailed tables, Money, finance and the euro: Statistics);
I = indice relativo al mese corrispondente alla data di ricezione della lettera in cui si richiede la revisione dei prezzi.
2. In caso di mancato accordo su una nuova tariffa, il Contratto può essere risolto da una delle parti con preavviso di due mesi conformemente all'articolo 12.
Articolo 9. - Imposte e tasse
In virtù del disposto degli Articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee, l’ ETF è esente da qualsiasi imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Un esempio di certificato di esenzione IVA è accluso al presente contratto come allegato E. Un certificato completo accompagnerà ciascun buono d’ordine nel quadro del presente contratto.
Articolo 10. - Confidenzialità e copyright
1. Il Contraente è tenuto a mantenere il segreto professionale in conformità dell’Allegato F (Condizioni generali applicabili ai contratti per servizi conclusi dalla Fondazione europea per la formazione professionale).
2. All’ ETF apparterrà il copyright relativo al contenuto di testi e documenti prodotti dal contraente in esecuzione del contratto. Al Contraente può essere concessa l'autorizzazione alla riproduzione dei materiali prodotti su richiesta debitamente motivata.
3. Salvo in caso di previa autorizzazione scritta dell’ ETF, il Contraente non deve rilasciare alcuna dichiarazione a terzi, in particolare alla stampa o ad altri media, in merito ai servizi forniti nel quadro del presente Contratto e non deve pubblicare testi o diffondere in altro modo informazioni ottenute in tale contesto.
4. Queste disposizioni si applicano anche a tutti gli eventuali subappaltatori, per i quali risponde lo stesso Contraente.
Articolo 11. - Responsabilità dell’ ETF
In nessun caso e per nessun motivo l’ ETF può essere ritenuta responsabile di rivendicazioni derivanti dal presente Contratto e relative a danni causati al Contraente, al suo personale o a terzi o ai loro beni e proprietà. Nessuna richiesta d'indennizzo relativa a dette rivendicazioni può essere rivolta all’ ETF.
Articolo 12. - Risoluzione
1. Entrambe le parti possono, di loro spontanea volontà, recedere dal Contratto prima della sua scadenza indicata nell'Articolo 2 previo formale preavviso di due mesi inviato all’altra parte contraente.
2. Di sua iniziativa, l’ ETF può recedere dal Contratto. In tal caso il Contraente ha diritto al pagamento della parte di Contratto già eseguita.
3. In caso di grave inadempienza del Contraente agli obblighi contrattuali, in particolare se i servizi non sono forniti conformemente ai termini del Contratto oppure non sono terminati entro le scadenze stabilite nel Contratto, l’ ETF può risolvere il contratto in qualsiasi momento senza preavviso.
Articolo 13. - Legge applicabile al contratto
Per tutte le questioni non coperte dalle disposizioni del Contratto, si applica la legge italiana.
Articolo 14. - Regolamento delle controversie
Qualsiasi eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, non dirimibile in via amichevole, deve essere regolata unicamente dal tribunale di Torino.
Articolo 15. - Disposizioni generali e finali
1. Il Contratto si compone del presente documento di Contratto e dei seguenti allegati:
▪ Allegato A : Capitolato d’oneri
▪ Allegato B: Proposta del Contraente
▪ Allegato C: Modello di fattura o richiesta di pagamento
▪ Allegato D: Modello di buono di ordine
▪ Allegato E: Esempio di certificato di esenzione IVA
▪ Allegato F: Condizioni generali applicabili ai contratti della Fondazione europea per la formazione professionale
2. Qualsiasi modifica a qualsiasi parte del presente Contratto deve essere concordata per iscritto e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato di entrambe le parti.
3. L'allegato F si applica nella misura in cui non è modificato o sostituito dal presente documento contrattuale o dai suoi allegati.
Sottoscritto a Torino, in triplice copia di ........ pagine, il 2004 e siglato dalle parti su
ciascuna pagina.
Per il Contraente Per l’ ETF
contractor_legal_representative authorising_officer
ALLEGATO A
CAPITOLATO D’ONERI
ALLEGATO B
PROPOSTA DEL CONTRAENTE
ALLEGATO C
MODELLO DI FATTURA O RICHIESTA DI PAGAMENTO
Logo del Contraente1
FATTURA/RICHIESTA DI PAGAMENTO2
N.
PARTITA IVA:
Alla cortese attenzione di:
Xxxxxxx Xxxx
Fondazione europea per la formazione professionale
Villa Gualino
xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 X-00000 Xxxxxx
Conformemente all'articolo 6 del Contratto n. , richiediamo il pagamento dei seguenti importi in corrispondenza dei servizi prestati:
Tipo di servizio | Tariffa | Montante (in euro) |
Onorari | ||
Totale parziale 1 | ||
Costi diretti | ||
Totale parziale 2 | ||
Costi rimborsabili | ||
Totale parziale 3 | ||
Anticipo(i) ricevuto(i) da detrarre | ||
PAGAMENTO TOTALE RICHIESTO |
1 Si prega di riprodurre il presente formato sulla carta intestata del Contraente.
2 E’ possibile presentare una fattura solo se legalemente autorizzati, ad esempio se in possesso di un numero di partita IVA. In caso contrario, va presentata una richiesta di pagamento.
L'importo deve essere versato sul seguente conto bancario3
Beneficiario: | Benificiary |
Banca: | Bank_Name |
Indirizzo della banca: | Bank_Addr |
N. conto corrente bancario: | Acc_no |
Firma: Data
3 Gli eventuali cambiamenti dei dati bancari devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione.
ALLEGATO D
MODELLO DI BUONO DI ORDINE
RIFERIMENTO N. contractnumber | Numero di fogli: Foglio n.: | Data e riferimento n. dell'offe | |
Villa Gualino | Stato | Nome e indirizzo del fornitore: | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 | |||
X-00000 Xxxxxx | |||
Numeri di contatto: | Valuta in cui si effettua il pagamento | ||
(39) 11-630.22.22 (tel) | |||
(39) 11-660.22.00 (fax) | |||
Il presente ordinativo è soggetto alle condizioni contenute nelle "Condizioni generali applicabili alle transazioni commerciali" (rif. XIX/410/93). Esso sostituisce ogni altra condizione di vendita o di prestazione di servizi. |
PARTICOLARI DELLA TRANSAZIONE | ||||
Quantità | Prezzo | |||
Descrizione dei beni / servizi | Rif. | all'unit à | totale | |
TOTALE |
Destinatario: Fondazione europea per la formazione professionale - Villa Gualino - Torino |
Persona di contatto: |
Data di consegna o di esecuzione: |
Metodo di spedizione: |
Costo di spedizione: |
Condizioni di pagamento: 30 giorni dal ricevimento fattura a condizione che la consegna sia conforme all'ordine |
VISTI | |
Responsabile | Dipartimento finanze |
Data | Data |
Nome | CONTO IN BILANCIO Contabilità di bilancio |
Funzione | n. di impegno di spesa |
Firma | Importo (in euro) |
Firma |
ALLEGATO E
ESEMPIO DI CERTIFICATO DI ESENZIONE IVA
CERTIFICATO DI ESENZIONE IVA – DITTE ITALIANE
VAT EXEMPTION CERTIFICATE - EU MEMBER STATE COMPANIES (EXCLUDING ITALY)
ALLEGATO F
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI AGGIUDICATI DALLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE
Articolo 1 Esecuzione del contratto
1. Il contratto deve essere eseguito in modo da escludere la possibilità da parte del Contraente o del suo personale di prestare i servizi di cui si tratta alle stesse condizioni di quelle che disciplinano la prestazione di servizi da parte di una persona impiegata. Il Contraente o il suo personale non possono in alcun caso essere integrati nel personale dell’ ETF o essere considerati tali.
2. Se il Contraente è una persona fisica, è tenuto a fornire la prova della sua condizione di lavoratore autonomo. A tal fine, deve presentare i documenti relativi alle suo regime di sicurezza sociale e all'assoggettamento all'IVA.
Obblighi secondari del Contraente
1. Il Contraente s'impegna ad eseguire le mansioni affidategli secondo i dettami della migliore prassi professionale. Per l'esecuzione del contratto il contraente è tenuto, a seconda dei casi, a servirsi unicamente del proprio personale, che deve comprendere professionisti altamente qualificati.
2. Il Contraente è tenuto, su richiesta dell’ ETF, a sostituire immediatamente e senza risarcimento ogni membro del suo personale la cui presenza nei locali dell’ ETF sia considerata inopportuna.
3. Il Contraente assicura di avere preso tutte le misure assicurative necessarie per coprire il proprio personale contro tutti i rischi che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del Contratto.
4. Il Contraente s'impegna a fornire all’ ETF le informazioni che questa richieda per le esigenze della gestione del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto per una delle cause riportate nell'articolo 7 delle presenti condizioni, il Contraente deve fornire all’ ETF tutte le informazioni in suo possesso relative ai compiti assegnatigli.
Articolo 3 Segreto d'ufficio
1. Il Contraente si impegna a non utilizzare né a divulgare a terzi fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro materiale comunicatogli o portato alla sua attenzione nel corso dell'esecuzione del contratto, né qualsiasi risultato da essi derivante. Lo stesso si applica ai risultati dei suoi lavori. Tale obbligo perdura dopo l'esecuzione del contratto.
2. Se per l'esecuzione del contratto il Contraente si avvale del suo personale, deve farsi rilasciare da ciascun membro un impegno scritto secondo il quale s'impegna a rispettare la segretezza di qualsiasi informazione portata a sua conoscenza durante l'esecuzione del lavoro, e a non divulgare a terzi né a utilizzare a beneficio proprio o di terzi qualsiasi documento o informazione non disponibile al pubblico in generale, anche dopo la conclusione del compito assegnato. Una copia dell'impegno va trasmessa all’ ETF.
Articolo 4 Permessi e autorizzazioni
1. Il Contraente è l'unico responsabile delle pratiche relative al rilascio dei permessi e delle licenze necessari per l'esecuzione del contratto in ottemperanza delle leggi e regolamenti in vigore nel luogo in cui devono essere svolti i compiti assegnatigli.
2. L’ ETF può recedere dal contratto, senza preavviso, se il Contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi e le licenze necessari per l'esecuzione del contratto.
Articolo 5 Forza maggiore
Il Contraente non ha diritto al pagamento se impossibilitato da forza maggiore a svolgere i compiti assegnatigli. La parziale esecuzione di detti compiti dà diritto al loro parziale pagamento. Se espressamente previsto dal contratto, la suddetta disposizione non si applica al diritto del Contraente al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e delle spese relative alla spedizione di attrezzature sostenute in esecuzione del contratto.
Articolo 6 Responsabilità delle parti contraenti
1. In nessuna circostanza e per nessun motivo, l’ ETF può essere ritenuta responsabile di danni eventualmente subiti dallo stesso Contraente o dal suo personale durante l'esecuzione del contratto. In relazione a tali danni, L’ ETF non accetterà nessuna richiesta intesa ad ottenere un risarcimento o una riparazione.
2. Fatto salvo il caso di forza maggiore, il Contraente è tenuto ad indennizzare l’ ETF per qualsiasi danno da essa subito durante l'esecuzione del contratto o a causa della sua cattiva esecuzione o per altri motivi. A tal fine il Contraente deve assicurare di aver provveduto a stipulare una polizza assicurativa che garantisca una copertura adeguata qualora si presenti una tale eventualità.
Articolo 7 Scioglimento del contratto
1. Le parti possono, di loro spontanea volontà e senza dover corrispondere alcun indennizzo, recedere dal contratto tramite formale preavviso. Se l’ ETF recede dal contratto, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento relativo alla parte del contratto già eseguita.
2. In caso d'inadempienza grave da parte del Contraente nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, debitamente notificata dall’ ETF, il contratto può essere risolto in qualsiasi momento con l'invio di una lettera raccomandata e senza preavviso né pagamento di qualsiasi indennizzo da parte dell’ ETF. Tale disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del presente Capitolato generale.
Articolo 8
Cessione del contratto e prestazioni di terzi
1. Senza la preventiva ed espressa approvazione dell’ ETF, il Contraente non può cedere, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto né concedere
in subappalto una qualsiasi parte del contratto né consentire che venga eseguita da terzi.
2. Anche nel caso in cui l’ ETF autorizza il Contraente a concedere in subappalto, in tutto o in parte, il lavoro a terzi, il Contraente resta vincolato nei confronti dell’ ETF agli obblighi derivanti dal contratto.
3. Salvo il caso di espressa autorizzazione da parte dell’ ETF, il Contraente è tenuto a inserire in qualsiasi contratto firmato con terzi per l'esecuzione, parziale o totale, del lavoro, una clausola che consente all’ ETF di godere nei confronti dei terzi degli stessi diritti e garanzie di cui gode nei confronti dello stesso Contraente.
1. Fatto salvo il caso di proprietà industriale o intellettuale già esistente, qualsiasi risultato o brevetto ottenuto dal Contraente durante l'esecuzione del contratto è di proprietà dell’ ETF, che può usarlo come ritiene più opportuno.
2. Fatto salvo il caso di copyright o altri diritti di proprietà già esistenti, il copyright e qualsiasi altro diritto di proprietà relativo ai manoscritti o loro parti appartengono esclusivamente all’ ETF.
3. Alla data d'accettazione dei manoscritti e soggetto soltanto all'eccezione di cui al precedente paragrafo 2, tutti i diritti relativi ai manoscritti, compreso tra gli altri il diritto d'uso, di stampa, di pubblicazione e di vendita in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma e in qualsiasi lingua, sono acquisiti dall’ ETF, che può, alle sue condizioni, trasferire, in tutto o in parte, detti diritti a terzi.
4. Il Contraente deve indicare le parti dei manoscritti, comprese le illustrazioni, le piante e i grafici, sulle quali già grava un copyright o un qualsiasi altro diritto di proprietà e dichiarare di aver ottenuto i permessi di sfruttamento di dette parti dal titolare o dai titolari di detti diritti o dal suo o suoi legali rappresentanti. Sarà a carico del Contraente ogni eventuale pagamento da lui dovuto come corrispettivo di tale autorizzazione. Il Contraente garantisce con la presente clausola di avere il diritto di cedere i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà relativi ai manoscritti, ad eccezione di tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo 2.
5. L’ ETF non è tenuta a pubblicare i manoscritti o i documenti forniti in esecuzione del contratto. Se l’ ETF decide di non pubblicarli, il Contraente potrà farli pubblicare altrove solo con la sua autorizzazione scritta.
Articolo 10 Modalità di pagamento
1. I pagamenti sono effettuati in euro.
2. Su richiesta del Contraente, l’ ETF può corrispondergli un anticipo pari al 30% dell'importo dovuto al completamento del contratto. Il pagamento dell'anticipo può essere subordinato alla produzione, da parte del Contraente, della prova di aver costituito una cauzione del medesimo importo. L'anticipo sarà detratto dai pagamenti successivi, in modo da essere totalmente recuperato all'esaurirsi dei fondi previsti per i pagamenti stessi.
3. In caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'articolo 7 del presente Capitolato generale, nessun pagamento è dovuto salvo per le prestazioni effettivamente eseguite sino alla data dello
scioglimento. In questo caso, l'importo dovuto viene calcolato previo computo di tutti i pagamenti già effettuati. se i pagamenti effettuati prima dello scioglimento sono d'importo superiore alla somma dovuta alla data dello scioglimento, il Contraente deve rimborsare integralmente l'eccedenza all’ ETF entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. Qualora non sia effettuato il pagamento entro tale termine, l'importo dovuto sarà gravato del medesimo tasso d'interesse che la Banca centrale europea applica alle proprie operazioni in euro alla data di scadenza del termine previsto per il rimborso.
4. Se rimborsabili, le spese di viaggio e soggiorno sono corrisposte su presentazione dei documenti giustificativi, comprese le ricevute e i biglietti usati.
5. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento e sono ritenuti eseguiti alla data in cui vengono addebitati sul conto dell’ ETF. L’ ETF è tenuta ad effettuare i pagamenti entro 30 giorni soltanto se le richieste di pagamento vengono spedite all'indirizzo indicato nel contratto, i suoi dipartimenti riconoscono che i servizi resi sono conformi al contratto e che il debito è confermato, quantificato e pagabile.
6. Per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente contratto, il Contraente deve indicare un istituto bancario del paese in cui ha la sua sede o residenza, se quest'ultima si trova nel territorio di uno degli Stati membri dell’ ETF.
Articolo 11
Disposizioni relative alle imposte e alle tasse
1. Se per la normativa fiscale in vigore il Contraente è tenuto a pagare l'IVA sui diritti percepiti ai sensi del presente contratto, l'importo dell'IVA deve essere incluso nell'importo totale pagato dall’ ETF quale contropartita dei servizi resi.
2. Il Contraente è responsabile dell'ottemperanza delle norme fiscali nazionali a lui applicabili per quanto riguarda i pagamenti relativi al contratto concluso con l’ ETF che negli Stati membri non sono esenti dall'imposta sui redditi.
Articolo 12
Modifiche o aggiunte al contratto
Le disposizioni del contratto e i relativi allegati possono essere modificati o completati soltanto tramite un ulteriore accordo siglato in ogni sua pagina e firmato da ciascuna delle parti o dai loro legali rappresentanti.
ETF-Framework contractnumber
VILLA GUALINO XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 00 X-00000 XXXXXX
T+39 011 630 22 22 F+39 011 630 22 00 E XXXX@XXX.XX.XXX XXX.XXX.XX.XXX
Torino,
Gentile ,
OGGETTO : FIRMA DEL CONTRATTO CON/02/ETF/00
Ci pregiamo informarLa che è stata accettata la Vs. offerta per la fornitura dei servizi per l’attività di cui sopra.
Sono accluse tre copie del contratto che copre tale attività.
La preghiamo di firmare le tre copie, conservare una copia ed inviare le restanti due copie al seguente indirizzo:
Fondazione europea per la formazione professionale
MO
Villa Gualino
xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 X-00000 Xxxxxx
Tel: 00 000 000 00 00
Fax: 00 000 000 00 00
La ringraziamo per la cortese collaborazione. Distinti saluti.
All.: 3 copie del contratto