SETTORE III
SETTORE III
Servizi alla persona e alla comunità
CAPITOLATO D’APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA, INCLUSA LA FORNITURA DI BENI, IN FAVORE DI CITTADINI UCRAINI
CIG 92495298CA CUP B54H22000660001
Prestazione principale: Servizi di assistenza sociale con alloggio: 85311000-2.
Pordenone, giugno 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Rossella Di Marzo
Premesse
Visti:
• il D. Lgs. n. 142 del 18/09/2015, che in attuazione della Direttiva 2013/33/UE stabilisce le norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
• il decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.2.2021, con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 12 del rinnovato X.Xxx. 142/2015, il “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche”;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31.12.2022, lo Stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
• la circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno prot.
n. 6378 del 02/03/2022 che dà indicazioni sulla prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso, tenendo conto della peculiarità dei cittadini in ingresso (prevalentemente donne e bambini), in conformità all’art. 11 del D.Lgs. n. 142/2015 e dal relativo schema di Capitolato di appalto approvato con D.M. 29 gennaio 2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via d’urgenza,
- la nota 11890 del 7/03/2022 in merito alla crisi umanitaria derivante dallo stato di guerra in Ucraina con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per quanto concerne le disponibilità all’accoglienza pervenute dai Comuni, ha dato indicazione di ricorrere alla sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, tra Prefetture e i Comuni, al fine di affidare agli stessi la gestione dell’accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell’Interno;
- l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 872 del 04.03.2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina” e in particolare l’art. 3, comma 2 che attribuisce ai Prefetti la facoltà di reperire idonee strutture ricettive anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, previa informazione al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno n° 14100/160 dell’8/03/2022 con la quale si precisa che la suddetta facoltà di deroga – che è finalizzata a favorire il massimo coinvolgimento degli Enti locali per il reperimento di strutture e soluzioni alloggiative per l’accoglienza dei profughi ucraini – ricomprende sia i casi in cui occorra ridefinire il novero dei servizi previsti dal capitolato, sia quelli nei quali sia opportuno rimodularne la configurazione, con conseguente revisione dei costi;
- il D.L. n. 21 del 21/03/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito in legge n. 51 del 20/05/2022, e in particolare l’art. 31 rubricato “Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina”;
- la circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione presso il Ministero dell’Interno prot. n. 9627 del 22/03/2022 con la quale si precisa la portata applicativa dell’art. 31 del predetto D.L. n. 21 del 21/03/2022;
Visto l’ “Accordo-Convenzione ai sensi dell’art 15 della L. n. 241 del 1990 per la messa a disposizione di posti da destinare alla prima accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina anche se non richiedenti la protezione internazionale e gestione dei servizi connessi nel Comune di Pordenone” e relativo allegato “Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza in emergenza, inclusa la fornitura di beni, in favore dei cittadini ucraini” approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2022 e sottoscritti nella medesima data dal Comune di Pordenone e dalla Prefettura UTG di Pordenone;
Dato atto che il presente capitolato e i relativi allegati sono stati redatti in conformità con quanto previsto dal “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto
2015 n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche” approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021, ove compatibile, tenuto conto delle deroghe apportate dalla normativa sopra richiamata, per la realizzazione di un servizio di accoglienza della popolazione ucraina in fuga, con prevalenza di donne e bambini.
Tutto ciò premesso il Comune di Pordenone (di seguito denominato anche “Amministrazione” e “Stazione Appaltante) intende procedere all’affidamento del servizio oggetto del suddetto “Accordo-convenzione” e meglio descritto nel presente Capitolato.
Di seguito il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici- sarà denominato anche “Codice”.
Articolo 1 Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso e la fornitura di beni, in linea con la legislazione comunitaria per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995,
n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
2. Per la realizzazione del servizio di accoglienza in oggetto, il Comune di Pordenone (di seguito anche “Comune”) mette a disposizione, nello stabile denominato “Centro anziani” sito in Pordenone in via Piave 54, n. 11 appartamenti collocati al 1° piano, per un totale di 40 posti letto – come da planimetria allegata al presente capitolato (Allegato 2). Tale tipologia di struttura è riconducibile a quelle previste dall’art. 1, comma 2, lettera a) dello schema di capitolato approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 142/2015, che di seguito si riporta:
“centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 8, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d), da parte del migrante. L’erogazione dei rimanenti servizi sono espletati in modalità di rete di cui al successivo comma 3.”
3. Nella struttura di cui al precedente comma 2, i servizi previsti dal presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.
In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all’Allegato 1 punto D) del presente capitolato, è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all’accoglienza
La presente disposizione trova applicazione in quanto trattasi di centro costituito da singole unità abitative collocate nello stesso comune la cui distanza prevede un tempo di percorrenza non superiore a 30 minuti.
4. L’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
Articolo 2
Erogazione di servizi e fornitura di beni
1. L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato anche “Ente gestore”’) assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche definite all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente capitolato.
A. SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
Il servizio comprende:
1. la registrazione della persona profuga straniera e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, le altre informazioni relative all’ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. la tenuta di un registro delle presenze cartaceo ove annotare gli estremi del tesserino STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l’assistenza, sulla base delle indicazioni del Comune, dei visitatori ammessi al centro;
4. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, nonché all’eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale da remoto;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
6. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dal Comune;
7. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell’Ente gestore;
8. la tempestiva segnalazione ai competenti uffici comunali delle esigenze di funzionalità e decoro degli ambienti.
B. SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.
Il servizio comprende:
1. il servizio di mediazione linguistico–culturale, organizzato in modo strumentale agli altri servizi prestati nella struttura, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di informazione e orientamento legale. Il servizio assicura l’informazione sulle regole comportamentali vigenti nella struttura dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell’Ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nelle unità immobiliari, e comunque in: inglese, ucraino e russo. Il servizio assicura, altresì, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l’accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch’esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nella struttura;
3. il servizio di orientamento al territorio. Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l’accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio, nonché l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l’orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul territorio;
4. il servizio di assistenza sociale. Il servizio, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Pordenone, è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva ai servizi sanitari competenti, che provvedono alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione di condizioni di vulnerabilità alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l’assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all’interno della struttura, nonché l’inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
5. il servizio di assistenza psicologica. Il servizio garantisce, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l’attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all’adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
6. il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana. Il servizio è finalizzato a facilitare l’apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
7. la fornitura di derrate alimentari e dei relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1). In alternativa alla fornitura di derrate alimentari, l’Ente gestore potrà consegnare a ciascun ospite carte prepagate o buoni spesa di importo pari a € 5,00 al giorno;
8. la fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura delle persone ospiti;
9. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nella struttura per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico competente.
C. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio deve essere svolto come segue:
1. Tutte le persone ospiti della struttura hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’Ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l’iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all’accertamento di situazioni di vulnerabilità, in collaborazione con gli Enti Pubblici del Servizio Sanitario nazionale
3. È altresì assicurato quanto disposto con ordinanza n. 873 del 06/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 rubricato “Disposizioni di carattere sanitario”.
D. FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI
1. Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni, meglio specificati nell’Allegato 1:
- kit di primo ingresso (vestiario);
- ricarica telefonica di importo pari a € 5,00 per ciascun ospite (all’ingresso);
- pocket money pari a € 2,50 al giorno pro-capite fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.
2. L’Ente gestore dovrà inoltre distribuire i seguenti beni reperiti tramite la raccolta di solidarietà cittadina avviata dal Comune di Pordenone:
- prodotti per l’igiene personale;
- effetti letterecci;
- prodotti per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Tutti i beni elencati ai commi precedenti dovranno essere debitamente rendicontati.
Articolo 3
Fornitura di derrate alimentari e utensili
1. Il servizio comprende la fornitura di derrate alimentari o, in alternativa, la consegna a ciascun ospite di carte prepagate o buoni spesa di importo pari a € 5,00 al giorno. L’Ente gestore provvede inoltre a distribuire gli utensili e i materiali per la preparazione autonoma dei pasti da parte degli ospiti reperiti tramite la raccolta di solidarietà cittadina avviata dal Comune di Pordenone.
2. Il Comune si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari eventualmente forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Le derrate alimentari o, in alternativa, le carte prepagate o i buoni spesa, sono distribuiti in via esclusiva dall’Ente gestore.
Articolo 4
Servizio di pulizia e igiene ambientale
1. Il servizio comprende:
a) la fornitura di prodotti e di attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1) per pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni da eseguirsi a cura degli ospiti;
b) la pulizia e la disinfezione degli uffici e degli eventuali spazi collettivi;
c) la disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
d) la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1) per la raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, da eseguirsi a cura delle persone ospiti;
e) lo smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di gestione dello stesso previste nel Comune di Pordenone;
f) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali;
g) la cura delle aree verdi con la collaborazione degli ospiti, nei periodi intercorrenti gli interventi del comune.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell’Allegato 3
“Tabella Frequenze pulizia” del presente capitolato.
Articolo 5 Personale
1. L’Ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all’appalto in oggetto, si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con l’articolazione degli orari.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (CLAUSOLA SOCIALE).
3. L’Ente gestore assicura i servizi secondo l’articolazione nel servizio diurno e in quello notturno garantendo la reperibilità dell’operatore.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi e il relativo tempo d’impiego sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1 punto D).
5. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
6. In caso di riduzione delle presenze nella struttura dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l’affidatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella riportata nell’Allegato 1, punto D).
7. L’Ente gestore assicura l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un’adeguata presenza di personale femminile ai fini dell’equilibrio di
genere. A tal fine si impegna a trasmettere al Comune, prima dell’avvio del servizio e successivamente con cadenza regolare, l’elenco del personale impiegato; il Comune si riserva il diritto di motivata richiesta all’Ente gestore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per il Comune.
8. L’Ente gestore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’Ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta del Comune e a garantire la continuità del servizio.
9. L’aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. Il personale impiegato nel servizio non dovrà avere a proprio carico condanne per uno dei reati di cui agli artt. 600- bis, 600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
10. ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del “Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone. Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti”, reperibile nel sito web del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Stazione Appaltante. Il personale dell’appaltatore del servizio è tenuto pertanto ad accettare e rispettare gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.
11. il personale impiegato dall’Aggiudicatario
• non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal Comune
• dovrà garantire un corretto comportamento nei confronti di chiunque con questo interagisca per motivi del servizio di cui trattasi
• dovrà operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali
• non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti
• dovrà mantenere rigorosamente il segreto d’ufficio su fatti e circostanze e notizie di cui sia venuto a conoscenza per motivi collegati al servizio di cui trattasi
Articolo 6 Direttore del centro
1. L’Ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti del Comune, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all’interno della struttura di accoglienza, si relaziona con gli uffici responsabili del progetto di accoglienza per il monitoraggio dello svolgimento del servizio e segnala
tempestivamente al Comune eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
a) all’adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni del Comune;
b) ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
c) a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
d) a verificare l’esatta osservanza, da parte delle persone ospitate nella struttura, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all’effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura degli ospiti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1).
Articolo 7
Strutture sanitarie di riferimento
1. Per l’esecuzione del servizio di assistenza sanitaria l’Ente gestore dovrà rivolgersi alle strutture sanitarie territorialmente compenti.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’Ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. L’Ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. È a carico dell’Ente gestore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
4. L’Ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
5. Nessun rapporto d’impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l’Amministrazione comunale.
Articolo 9 Beni immobili
1. La consegna dell’immobile all’Ente gestore e la riconsegna dello stesso all’Amministrazione comunale sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell’immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L’Ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. L’Ente gestore si impegna a garantire inoltre funzionale allestimento delle unità abitative nonché la manutenzione ordinaria dell’immobile.
4. Nella struttura di cui al presente capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Articolo 10 Aggiudicazione dell’appalto
1. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, mediante procedura negoziata sotto soglia, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (per cui l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi).
Articolo 11
Importo stimato dell’appalto
1. All’aggiudicatario dell’appalto sarà riconosciuto, per le attività e le forniture oggetto del servizio, un corrispettivo giornaliero per ciascun ospite assistito fissato in € 22,31, oltre l’IVA. Tale corrispettivo assume la forma di un prezzo fisso, non soggetto quindi a ribasso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice dei Contratti.
2. L’importo del pocket money erogato dall’affidatario agli ospiti (nella misura di € 2,50 al giorno, e comunque fino ad un massimo di € 7,50 al giorno per nucleo famigliare come descritto all’art. 2 comma 1 lettera D del presente Capitolato e nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1) non è incluso nel corrispettivo di € 22,31, ma sarà riconosciuto all’affidatario separatamente a titolo di rimborso.
3. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto è di € 245.410,00, oltre l’IVA di legge, calcolato sommando i seguenti importi:
- € 165.094,00 quale importo massimo per il primo affidamento;
- € 80.316,00 quale importo massimo per l’eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 90 giorni.
4. Gli importi di cui sopra sono calcolati moltiplicando il corrispettivo giornaliero di € 22,31 (oltre l’IVA) per ciascun ospite accolto per il numero massimo di ospiti accoglibili in struttura (40) per il numero dei giorni di durata del servizio.
5. All’aggiudicatario sarà riconosciuto per il servizio reso il corrispettivo giornaliero pro-capite di € 22,31, oltre l’IVA, per i giorni di effettiva accoglienza dell’ospite.
6. All’aggiudicatario sarà inoltre riconosciuto il rimborso del pocket money erogato agli ospiti (€ 2,50 al giorno per ciascun ospite, e comunque fino ad un massimo di € 7,50 al giorno per nucleo famigliare), per un importo complessivo massimo stimato come segue:
- € 18.500,00 per il primo periodo di affidamento
- € 9.000,00 per l’eventuale rinnovo del contratto
(per un importo totale massimo, dato dalla somma dei predetti importi, di € 27.500,00)
calcolato moltiplicando l’importo del pocket money giornaliero di € 2,50 per ciascun ospite accolto per il numero massimo di ospiti accoglibili in struttura (40) per il numero dei giorni di durata del servizio.
7. All’aggiudicatario sarà riconosciuto il rimborso dell’importo del pocket money effettivamente erogato agli ospiti.
8. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli.
9. Si riporta di seguito il quadro economico relativo all’appalto in oggetto:
N | Descrizione | Importo |
1 | Importo del servizio per il primo affidamento | € 165.094,00 |
2 | Importo del servizio per eventuale rinnovo | € 80.316,00 |
3 | Oneri per la sicurezza | € 0,00 |
VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (=1+2+3) | € 245.410,00 | |
4 | IVA 22% | € 53.990,20 |
5 | Contributo ANAC | € 225,00 |
6 | Rimborso pocket money per il primo affidamento | € 18.500,00 |
7 | Rimborso pocket money per l’eventuale rinnovo | € 9.000,00 |
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (=1+2+3+4+5+6+7) | € 327.125,20 |
10. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, Comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei servizi da prestare. Per la quantità di prestazioni richieste l’appalto garantisce comunque l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
11. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera nella misura presunta del 63,87% del valore dell’appalto posto a base di gara. Tale percentuale è stata calcolata alla luce anche delle stime dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza riportati nell’Allegato B dello schema di capitolato di appalto approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 142/2015, elaborati per le strutture di cui all’art. 1, comma 2, lettera A) dello schema di capitolato medesimo, utilizzando a parametro di riferimento per il costo del lavoro le tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo approvate con decreto direttoriale n. 7 del 17.02.2020.
12. L’appalto è finanziato mediante trasferimento di fondi dalla Prefettura di Pordenone a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Pordenone, come da accordo tra tali Enti sottoscritto in data 24.03.2022 finalizzato alla gestione del servizio di accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina e intitolato “Accordo-Convenzione ai sensi dell’art 15 della L. n. 241 del 1990 per la messa a disposizione di posti da destinare alla prima accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina anche se non richiedenti la protezione internazionale e gestione dei servizi connessi nel Comune di Pordenone” e richiamato nelle Premesse, nonché da fondi propri del Comune di Pordenone.
13. L’importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese, tenuto conto dell’offerta dell'aggiudicatario.
14. Il corrispettivo corrisposto all’aggiudicatario è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa.
Articolo 12 Garanzia definitiva
15. L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare la garanzia definitiva sull’importo contrattuale prevista dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 13
Eventuali modifiche del contratto
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e quanto previsto dall’art. 29 del D.L n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022. In particolare si richiama la clausola di revisione prezzi prevista all’articolo 29 del presente capitolato.
Articolo 14
Durata dell'appalto e opzione di rinnovo
1. Il servizio oggetto dell’appalto avrà avvio in data 30.06.2022 e si concluderà in data 31.12.2022. Il relativo contratto sarà stipulato a seguito di aggiudicazione, subordinata all’esito positivo dei controlli di legge. L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020;
2. La scadenza del contratto al 31.12.2022 è collegata alla data di scadenza dell’Accordo- convenzione sottoscritta il 24.03.2022 tra il Comune di Pordenone e la Prefettura UTG di Pordenone richiamata nelle Premesse del presente Capitolato e quindi alla scadenza dei finanziamenti ivi previsti.
3. Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proporne il rinnovo per un periodo massimo di 90 giorni, nel caso del permanere dello stato di emergenza, previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Articolo 15 Sospensione degli effetti del contratto
1. Troverà applicazione l’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 16 Subappalto
1. L’affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto alle condizioni e secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, c. 3 del Codice.
2. L’affidatario, ai fini della prescritta autorizzazione e secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. si impegna a depositare presso il Comune la copia del relativo contratto, che indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici, e la documentazione prevista dal medesimo articolo ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, il Comune revocherà l’autorizzazione.
4. L’affidatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
9. Il Comune è escluso da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’affidatario e le ditte o società terze; l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.
Articolo 17
Obblighi dell’affidatario nell’esecuzione del contratto, responsabilità e polizza assicurativa
1. L’Ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ove migliorativa, garantendo la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Ente gestore e il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero al Comune, a terzi o a cose, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.
La ditta affidataria, pertanto, deve stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per danni a terzi nell'espletamento del servizio con validità pari all’intera durata del contratto d'appalto.
3. La polizza RCT/O deve prevedere tra gli “assicurati”, oltre all’appaltatore, il Comune di Pordenone, i suoi amministratori, i prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori. La polizza RCT/O deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c. alla colpa grave degli assicurati.
4. La polizza deve risultare estesa ai seguenti rischi:
- R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio.
5. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa alla S.A. prima della stipulazione del contratto d’appalto.
La copertura assicurativa dovrà prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione al Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa. Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'affidataria. In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, la ditta aggiudicataria dovrà,
nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Essa è perciò tenuta a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
6. Nel caso in cui la Ditta si avvalga di una polizza RCT/O già operante, la stessa dovrà avere le stesse caratteristiche indicate ai commi che precedono ed espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Capitolato e per il quale non si intendono previsti particolari limiti.
7. Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con la sottoscrizione del contratto si prende atto che per l’esecuzione del servizio di cui trattasi non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come sancito dal comma 3 del summenzionato articolo relativamente ai rischi da interferenza.
Articolo 18
XXX e direttore dell’esecuzione
1. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per l’appalto in oggetto, individuato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000 euro, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. E’ pertanto responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, impartisce all’Ente gestore le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida dell’ANAC richiamate al comma precedente.
Articolo 19 Sistema dei controlli
1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
a. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b. all’adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall’art. 9 commi 3 e 4;
c. all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all’atto della consegna dei beni;
d. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e. all’efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
f. all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Comune procede alla contestazione delle violazioni all’affidatario, secondo le modalità previste dall’articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.
Articolo 20
Obblighi di collaborazione dell’affidatario nello svolgimento dei controlli
1. L’affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli, l’affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L’affidatario trasmette inoltre al Comune una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
Articolo 21 Penali
1. Ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune applica penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. In caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, il Comune applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
3. Il Comune contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali all’affidatario, che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Il Comune applica la penale se ritiene non fondate le controdeduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. Il Comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2, provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture. Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 22 Risoluzione del contratto
1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
a. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b. la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 1, comma 4, del presente Capitolato;
c. l’aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dal Comune e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
d. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
e. l’applicazione di penali di cui all’articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 10%, dell’ammontare netto contrattuale;
f. l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 20 del presente capitolato;
g. l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
h. la perdita in capo all’affidatario dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell’appalto.
i. la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014;
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva,
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 23 Esecuzione in danno
1. Il Comune, nel caso in cui l’affidatario non esegua le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
2. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dal Comune sono a totale carico dell’affidatario.
Articolo 24 Corrispettivi
1. All’aggiudicatario dell’appalto sarà riconosciuto, per le attività e le forniture oggetto del servizio, un corrispettivo giornaliero per ciascun ospite assistito fissato in € 22,31, oltre l’IVA. Tale corrispettivo è riconosciuto per i giorni di effettiva accoglienza dell’ospite Il calcolo del corrispettivo mensile è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze cartaceo sottoscritto mensilmente dal direttore del centro. A tal fine si terrà conto del giorno di ingresso e di dimissione dal centro.
2. L’importo del pocket money effettivamente erogato dall’affidatario agli ospiti (nella misura di € 2,50 al giorno, e comunque fino ad un massimo di € 7,50 al giorno per nucleo famigliare come descritto all’art 2 comma 1 lettera D del presente Capitolato e nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1) non è incluso nel corrispettivo di € 22,31, ma sarà riconosciuto all’affidatario separatamente a titolo di rimborso.
3. In caso di riduzione per un periodo di almeno 20 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, spetta all’Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell’importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all’Ente gestore.
Articolo 25 Fatturazione e Pagamenti
1. Il corrispettivo contrattuale e il rimborso del pocket money erogato di cui al precedente articolo 24 dovranno essere fatturati mensilmente in xxx xxxxxxxxxxx.
0. L’Ente gestore trasmette al Comune, con cadenza mensile e a corredo delle fatture, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
3. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
a) l’Ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
− il registro delle presenze giornaliere degli ospiti;
− il rendiconto dei kit di primo ingresso distribuiti firmato dall’Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell’erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
− il registro di utensili e materiali per la cucina, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti per il lavaggio degli indumenti consegnati agli ospiti;
− la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
− la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall’Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell’erogazione e l’importo erogato;
− il rendiconto delle derrate alimentari o, in alternativa, delle carte prepagate o dei buoni spesa consegnati agli ospiti;
b) l’Ente gestore trasmette inoltre:
− il rendiconto dei costi sostenuti;
− la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
− i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
− l’elenco dei fornitori impiegati per l’esecuzione del servizio;
− le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
4. Il Comune si impegna a liquidare il corrispettivo mensile e il rimborso del pocket money erogato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica accompagnata dai documenti sopra riportati, previa acquisizione d’ufficio di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 e ss.mm.ii., se e in quanto applicabile
5. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta dovrà operare una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzino inadempienze, a fronte di emissione di fattura a saldo.
6. Le fatture dovranno:
a) essere trasmesse con le modalità previste dalla normativa di riferimento al codice ufficio
GRET4B.
b) essere intestate al Comune di Pordenone – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxx
- C.F. 80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore III – Servizi alla persona e alla comunità;
c) indicare il codice CIG e il codice CUP correlati alla fornitura di servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
d) indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
e) essere emesse posticipatamente secondo le tempistiche sopra indicate ed accompagnate dai documenti sopra indicati;
f) indicare l’importo complessivo della fattura, specificando l’importo della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.
7. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.
8. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta
b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti
c) si verifichino gli inadempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997 e s.m.i., se e in quanto applicabile.
In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.
9. Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del reverse charge.
10. In caso di risoluzione anticipata alla Ditta sarà corrisposto l'importo dovuto per il solo periodo di esecuzione.
Articolo 26
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L’affidatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del presente capitolato.
Articolo 27 Recesso dal contratto
1. Il Comune può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Comune può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’affidatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l’Amministrazione, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l’affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Articolo 28
Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
1. L’affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. È fatto divieto all’affidatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 29 Revisione prezzi
1. I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell’aggiudicazione, rimarranno fissi e invariabili per i primi 3 mesi a decorrere dalla data di inizio di servizio, e successivamente potranno essere soggetti a revisione, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. La ditta aggiudicataria - fermo restando quanto previsto nel comma precedente - avrà la facoltà di richiedere per una sola volta, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi, che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.
3. L’aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT nel mese di richiesta della revisione prezzi, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), preso a base l’indice relativo al mese di aggiudicazione del servizio.
4. L’eventuale revisione dei prezzi decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. L’aggiudicatario non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finchè non saranno emessi gli appositi atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 30
Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e regolamento U.E. 679/2016 – GDPR; trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR si informa che:
- Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 64, e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
- il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta: Sistema Susio s.r.l. con sede in Xxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (XX) Tel: 0000000000 - Mob: 0000000000 - Fax: 0000000000 Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
- Le finalità del trattamento sono strettamente legate all’oggetto del contratto, e giuridicamente necessarie per l’esecuzione dello stesso;
- I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono i dipendenti comunali deputati al procedimento, adeguatamente nominati e responsabilizzati, nonché i soggetti esterni in causa per le relative attività di controllo e verifica;
- I dati saranno trattati sia a mezzo di supporti cartacei che informatici e saranno conservati sino all'espletamento del contratto;
- L’interessato può esercitare i suoi diritti, in ogni momento e presso il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 15 ss GDPR 2016/679: chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, proporre reclamo all'Autorità di Controllo;
- La comunicazione del dato è un requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto tra le parti e la conclusione del contratto. La mancata comunicazione del dato ha per conseguenza l’impossibilità di addivenire alla stipula del medesimo.
2. Il Comune è autorizzato a trattare i dati personali e/o sensibili forniti dalla Ditta affidataria ai soli fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
3. La Ditta aggiudicataria è obbligata a trattare i dati personali per i soli fini dell’espletamento del serivizio, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., X.Xxx. 101/2018, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); inoltre dovrà, fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell’espletamento delle proprie funzioni.
4. Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività connesse al presente appalto, mediante separato accordo individua e nomina la Ditta quale responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell’accordo stesso.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti dal Comune di Pordenone ed elaborati dal contraente nell’ambito delle attività previste dal presente affidamento, si intendono di proprietà del Comune stesso, che potrà disporne interamente nel tempo senza alcuna limitazione. Sono inclusi i materiali cartacei ed informatici; tali dati dovranno essere gestiti con procedure idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche.
Articolo 31
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
1. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune.
3. L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’affidatario fornisce a ciascun ospite in ingresso nella struttura di cui all’articolo 1 l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, ucraino e russo.
5. In caso di inosservanza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 32
Disposizioni anticorruzione e antimafia
1. La Ditta prende atto di e accetta quanto segue:
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, reperibile nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Stazione Appaltante;
La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto;
- ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter) “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. “white lists” della Prefettura di competenza.
Articolo 33 Domicilio dei contraenti
1. Il Comune di Pordenone ha domicilio presso la propria sede legale sita in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 a Pordenone.
2. L’affidatario elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Pordenone. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori Comune, I'aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.
Articolo 34 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 34 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente e che sarà emanata in corso d’opera in materia di appalti pubblici e alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente
IL RUP
dott.ssa Rossella Di Marzo
ALLEGATI:
- ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza in emergenza, inclusa la fornitura di beni, in favore dei cittadini ucraini
- ALLEGATO 2 - Planimetria
- ALLEGATO 3 - Tabella Frequenze pulizia
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: DI MARZO XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/06/2022 08:36:23
IMPRONTA: 97BFB0AB5D8FBE7E2BAE3F4BC3D077D8FF21EF17DD2E184D2427969ED64D6B9E FF21EF17DD2E184D2427969ED64D6B9EDBBB4CA03042ED32B297E2AA300B1D7F DBBB4CA03042ED32B297E2AA300B1D7F210443A03C5FC223574E67D0E16BB9DF 210443A03C5FC223574E67D0E16BB9DFE008515B112191D828AF584533AE10D9
Atto n. 1366 del 14/06/2022