Contract
ACCORDO FRA L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO X.XXXXXX XXXXXXXX E L’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SULL’IMPIEGO NELL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24 CO. 3 LETTERA A) L. 240/2010
Tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico X.Xxxxxx - Xxxxxxxx (di seguito “Azienda”) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Vergato (BO) il 30.08.1953, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda, Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx e l’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna (di seguito “Università”) nella persona del Magnifico Rettore in carica, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Pesaro (PU) il 20.2.1948 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo, xxx Xxxxxxx 00,
Xxxxxxx
premesso che
- l’Azienda riconosce di suo interesse lo sviluppo della ricerca universitaria su temi legati a discipline cliniche e per tale ragione mette a disposizione le proprie strutture;
- per disciplinare compiutamente la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 co. 3 lettera a) della Legge 240/2010 è necessario prevedere anche, ricorrendone le esigenze nel progetto di ricerca, lo svolgimento di attività assistenziale;
- tale figura è stata prevista nel regolamento d’Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con DR 34/2011 e successive modificazioni, il quale ha in particolare disposto che (art.10 bis comma 1) “i ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le strutture sanitarie”;
- è necessario definire quindi criteri e procedure condivise alla luce delle rispettive prerogative;
convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente accordo disciplina modalità e termini con le quali i ricercatori junior a tempo determinato di cui all’art.10 bis comma 1 del regolamento d’Ateneo di cui in premessa, in attuazione dell’art. 24 co. 3 lettera a) della Legge 240/2010 (d’ora in poi RTD) possono essere ammessi a svolgere attività assistenziali all’interno dell’Azienda.
Art. 2 – Ammissione all’attività assistenziale
I. L’ammissione all’attività assistenziale è subordinata alla previsione di tale circostanza nel bando di selezione da RTD; in particolare nel bando dovranno essere indicati i seguenti elementi:
- il titolo di studio richiesto, in coerenza con l’attività assistenziale da svolgere, nonchè l’obbligo di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione e I’iscrizione all’albo dell’ordine professionale, dove esistente,
- la struttura sanitaria aziendale presso la quale tale attività sarà svolta,
- l’esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria aziendale, secondo le modalità definite a tale scopo dall’Azienda a far svolgere al ricercatore a tempo determinato l’attività assistenziale strumentale al progetto di ricerca per il quale è stato assunto,
- i contenuti dell’attività assistenziale, e il connesso assetto temporale, compresa la relativa quantificazione oraria,
- eventuali ulteriori elementi legati alla particolarità del progetto di ricerca.
2. L’attività assistenziale viene svolta esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca cui è legato il RTD, con le modalità e nei limiti previsti dal presente accordo.
Art. 3 – Contenuti dell’attività assistenziale e autorizzazione allo svolgimento
1. La programmazione delle attività del RTD è definita dal dipartimento universitario, di concerto con il responsabile della struttura sanitaria aziendale di riferimento. Tale programmazione è documentata attraverso i verbali del Consiglio di Dipartimento.
2. le attività assistenziali sono quelle previste nel progetto di ricerca; restano comunque riservate all’Azienda, per il tramite del personale da essa a ciò abilitato, le funzioni di documentazione e certificazione connesse all’erogazione del servizio pubblico assistenziale. In ogni caso, i RTD non sono inseriti nell’organizzazione della struttura sanitaria aziendale e sono esclusi da turni, reperibilità, guardia medica e quant’altro previsto per il personale dipendente, aziendale o in convenzione.
3. conclusa la selezione, il Dipartimento comunica all’Azienda i nominativi dei vincitori, nonché ogni elemento utile (titolo di studio, abilitazioni e quant’altro necessario), comprese la data di inizio e fine dell’attività assistenziale. Il periodo di svolgimento dell’attività non potrà superare la durata del contratto. L’eventuale proroga del contratto non comporta l’automatica prosecuzione dell’attività assistenziale, che potrà comunque essere prevista e richiesta con le medesime modalità qui descritte.
4. L’Azienda, effettuate le debite verifiche, autorizza lo svolgimento dell’attività assistenziale, e comunica ciò al Dipartimento, al Direttore dell’UO e agli uffici del personale dell’Università.
L’attività assistenziale potrà avere inizio unicamente a seguito di tale autorizzazione.
5. Il Dipartimento affida il RTD ad un referente per l’attività assistenziale che, di norma, è il responsabile del progetto di ricerca. Il ruolo del referente può essere altresì svolto da personale del SSN della struttura convenzionata. Ciò è documentato attraverso i verbali del Consiglio di Dipartimento. E’ compito del referente collaborare con il responsabile della struttura sanitaria nel definire nello specifico caso le attività assistenziali e la loro temporizzazione e distribuzione oraria, sempre alla luce della programmazione di cui al comma 1. In ogni caso l’attività assistenziale non potrà superare il 20% del monte ore complessivo di cui all’art. 4 comma 1 del citato regolamento d’Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. 0.Xx responsabile dell’UO Aziendale e il referente di cui al comma 5 del presente articolo certificano lo svolgimento delle attività assistenziali con cadenza semestrale. La certificazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento, al Direttore dell’UO e agli uffici del personale dell’Università.
7. L’attività assistenziale del RTD dovrà essere coerente con la programmazione delle attività dell’Unità Operativa, e dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni ricevute dal referente per l’attività assistenziale e dal Responsabile dell’Unità Operativa. Il RTD sarà in ogni caso tenuto al rispetto delle prescrizioni aziendali in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro, di riservatezza e di tutela dei dati personali.
Art. 4 - Adempimenti dell’Azienda
1. I’Azienda dota il RTD di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la sua qualificazione, per garantirne la riconoscibilità, come prescritta dalle norme vigenti. Concluso il periodo di svolgimento di attività assistenziale, il RTD ne è tenuto alla restituzione.
2. L’Azienda fornirà inoltre quant’altro necessario allo svolgimento delle attività assistenziali, e si farà carico della sorveglianza sanitaria.
3. I RTD assegnati ad Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Gli stessi RTD dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti al relativi controlli. Tali incombenze sono poste in capo al Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda.
5. Ai RTD ammessi all’attività assistenziale é assicurato l’accesso alle mense dell’Azienda alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.
Art. 5 – Revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assistenziale
1. La revoca o sospensione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assistenziale viene disposta dall’Azienda ed è prevista nei seguenti casi:
- insorta incompatibilità con Ie attività proprie del ricercatore a tempo determinato. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata dal Dipartimento e comunicata all’Azienda;
- accoglimento di motivata richiesta dell’interessato. Tale accoglimento spetta al Dipartimento che ne informa l’Azienda;
- motivata richiesta del Dipartimento al Responsabile dell’Unità Operativa e all’Azienda;
- motivata richiesta del Responsabile dell’Unità Operativa al Dipartimento e all’Azienda;
- motivata richiesta da parte del medico competente o dell’Ispettorato del Lavoro;
- motivata decisione dell’Azienda comunicata all’interessato, al Dipartimento e al Responsabile dell’Unità Operativa, per inadempienze dei suoi doveri attinenti l’attività autorizzata.
Art. 6 - Tutela assicurativa
1. I RTD sono coperti, a cura dell’Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi, derivante dall’esercizio delle loro attività, con le medesime modalità previste per il restante personale dipendente dell’università.
2. l’Azienda garantisce la tutela assicurativa della Responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività assistenziale con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
Art. 7 - Norme finali
1. L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assistenziale non determina la costituzione di un rapporto di lavoro e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di lavoro con l’Azienda.
2. L’attività assistenziale dei RDT, così come disciplinata dalla normativa e dal presente accordo, è ricompresa nell’attività istituzionale, strumentale allo svolgimento del progetto di ricerca in ragione del quale si è dato luogo all’assunzione. In nessun caso, quindi, da essa derivano specifici emolumenti.
3. L’attività è svolta senza oneri per il bilancio dell’Azienda, salvi quelli previsti dal presente accordo.
Bologna,
Il Direttore Generale II Magnifico Rettore
Azienda Ospedaliero Universitaria Alma Mater Studiorum Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx Università di Bologna
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)