CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE
CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE
SAGAT SPA XXXXXX XXX XXXXXXXX 00
00000 XXXXXXX XXXXXXXX (XX) P.IVA 00505180018
SOMMARIO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3
DEFINIZIONI GENERALI 3
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 4
Art. 2 - RISCHI ATOMICI 4
Art. 3 - ESCLUSIONI 4
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 6
Art. 5- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 6
Art. 6 - CONTEGGIO DEL PREMIO 6
Art. 7 - VARIAZIONI DELL'ASSICURATO 7
Art. 8 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE 7
Art. 9 - VARIAZIONI DI RISCHIO 7
Art. 10 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 7
Art. 11 - DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 7
Art. 12 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 8
Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI 8
Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO 8
Art. 15- ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
Art. 16 - IMPOSTE E TASSE 8
Art. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' 9
Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9
Art. 19 CODICE ETICO – D.LGS. 231/01 9
Art. 20 - COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO 9
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 10
Art. 1 – ATTIVITA’ DELL'ASSICURATO - RISCHI COPERTI 10
Art. 2 - INCLUSIONI 10
Art. 4 RISCHI GUERRA 13
Art. 5 - R.C. APPALTI 13
Art. 6 - MERCI, VALORI, PREZIOSI E BAGAGLI 15
Art. 7 - R.C. AUTOMEZZI DI APPALTATORI 15
Art. 8 - ASSICURATI CONGIUNTI 16
Art. 9 SOGGETTI TERZI 16
Art. 10 RINUNCIA ALLA RIVALSA 16
Art. 11 MASSIMALI 17
Art. 12 – FRANCHIGIE 17
Art. 13 – LIMITAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A SEGUITO DI EMBARGO O SANZIONI
..................................................................................................................................................................... 17
Art. 14 - CLAUSOLA ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA 17
Art. 15 - CLAUSOLA DI DELEGA E COASSICURAZIONE 18
Art. 16-CLAUSOLA BROKER 18
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 19
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONEDEFINIZIONI GENERALI
Ai sotto indicate termini si attribuisce il seguente significato:
Aeromobile La macchina per il trasporto aereo di persone o Cose, come definito dalle norme vigenti
Aeroporto L'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di Aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione L'obbligo indennitario assunto dalla Società. nonché il contratto che lo sostanzia (Polizza)
Assistenza Aeroportuale
L'attività di assistenza a terra (ed attività di handling) prestata dall'operatore di handling in un Aeroporto ad un utente, ai sensi della normativa vigente
Avvenimento Un Sinistro od una serie di Sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione, riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate
Broker Il soggetto a cui è affidata la gestione del contratto
Contraente Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione
Cose Gli oggetti materiali (inclusi locali od edifici) diversi dagli Aeromobili, e gli animali
Fatturato L'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall’Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle Condizioni Particolari od il valore dell'appalto
Franchigia L'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato
Gestore Aeroportuale
Il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività od in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Massimale li limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione
Polizza Il contratto di Assicurazione
Premio La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione
Prodotto Qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi, opere e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato
RC Prodotti La responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione ai danni per morte e lesioni personali e perdita, distruzione o deterioramento di Cose e/o Aeromobili dcrivanti da difetto del Prodotto verificatosi dopo la sua consegna/riconsegna a terzi o dopo il suo completamento purché nella disponibilità del terzo
Rischio La probabilità che si verifichi li Sinistro
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Società ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali involontariamente cagionati anche ad aeromobili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla gestione del sistema aeroportuale dell'aeroporto "X. XXXXXXX" di Caselle Torinese. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurata da fatto doloso commesso dai dipendenti.
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, l'amministratore delle Società assicurate e le persone che si trovino con loro in rapporto di parentela (coniuge, genitori, figli e qualsiasi parente convivente);
b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori e loro dipendenti nonchè tutti coloro i quali - indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato - subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
c) le Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nel testo di cui alla legge n. 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.
B) RESPONSABILITA' CIVILE DEL PERSONALE DIRIGENTE ED ISCRITTO A LIBRO MATRICOLA
Per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e comunque entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile Terzi, l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei:
– Dirigenti, dipendenti dell'Assicurato;
– “Post Holders" e dei "Accountable Managers", figure professionali istituite in ottemperanza alla circolare APT-16 dell'Ente nazione Aviazione Civile.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Si precisa che è esclusa a tutti gli effetti la Responsabilità Professionale.
C) RESPONSADILITA' CIVILE DEI "QUADRI"
L'assicurazione vale anche per i danni causati dal personale rientrante nella categoria dei "Quadri" e di cui l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile entro il massimale di polizza. Nei confronti di tale personale la Società rinuncia, tranne che per il caso di dolo, al diritto di rivalsa.
Si precisa che è esclusa a tutti gli effetti la Responsabilità Professionale.
Art. 2 - RISCHI ATOMICI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, come da testo della clausola di lingua inglese AVN38B (v.all.1)
Art. 3 - ESCLUSIONI
La Società non risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente od indirittamente da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare od usurpato, o tentativo di usurpazione del potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti dolosi e atti di sabotaggio;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aereo o sull'equipaggio dell'aereo in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dell'aereo ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
g) impossibilità di controllo dell'aereo da parte dell'Assicurato a causa di uno degli eventi summenzionati;
h) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, di interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, Incendio, esplosione, collisione od emergenza determinante anormali manovre dell'aeromobile e che risulti registrata durante il volo (AVN46B allegato n. 5). Si precisa tuttavia che la garanzia vale per quelle responsabilità che derivassero all'Assicurato dalle operazioni di manutenzione di apparecchiature svolte dall’Assicurato stesso nell'ambito aeroportuale:
la garanzia esclude inoltre i danni
j) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
k) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo;
l) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, tranne quelle che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse;
m) a conduttore ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti, ad eccezione di quelli che siano conseguenze dirette ed esclusive di azioni umane;
n) a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qunlunque causa detterminanti, nonché i danni a fabbricati determinati da vibrazioni o scuotimento del terreno;
o) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico duranle l'esecuzione delle operazioni stesse;
p) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la lavorazione in consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
r) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abililata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; sono però compresi i danni causati a terzi da mezzi che in fase di emergenza possono essere condotti da personale non munito di idonea abilitazione. Detti interventi straordinari sono compiuti in condizioni di "urgente necessità" e comunque normalizzati da ordinanze aeroportuali;
s) alle persone trasportate su veicoli a motore soggetti alla legge n. 990/69;
t) derivanti da impiego di esplosivi.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/01/2019 e termina alle ore 24:00 del 31/01/2021, e non è previsto il tacito rinnovo. E’ tuttavia facoltà del Contraente recedere dal contratto alla prima scadenza annuale con un preavviso di almento 90 giorni.
La Società si impegna in ogni caso a prorogare la copertura per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione, onde consentire l’espletamento o completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio assicurativo.
In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.
Art. 5- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 6 - CONTEGGIO DEL PREMIO
A fronte della presente assicurazione le parti concordano che il premio annuo dovuto è di € ,
come risulta dal seguente conteggio:
PREMIO PER LA PRIMA ANNUALITA’-31/01/2019 - 31/01/2020
Premio Annuo imponibile | Imposte 22,25% | Premio Finito | |
Rischi Ordinari | Euro | Euro | Euro |
Rischi Guerra | Euro | Euro | Euro |
TOTALE | Euro | Euro | Euro |
Detto premio va corrisposto alla Società in due rate semestrali uguali anticipate alle seguenti scadenze fermi i periodi di mora concessi di cui all’art. 5 che precede:
Euro da pagarsi il 31/01/2019
Euro da pagarsi entro il 30/07/2019
PREMIO PER LA SECONDA ANNUALITA’-31/01/2020- 31/01/2021
Premio Annuo imponibile | Imposte 22,25% | Premio Finito | |
Rischi Ordinari | Euro | Euro | Euro |
Rischi Guerra | Euro | Euro | Euro |
TOTALE | Euro | Euro | Euro |
Detto premio va corrisposto alla Società in due rate semestrali uguali anticipate alle seguenti scadenze fermi i periodi di mora concessi di cui all’art. 5 che precede:
Euro da pagarsi il 31/01/2020
Euro da pagarsi entro il 30/07/2021
Art. 7 - VARIAZIONI DELL'ASSICURATO
Nel caso di fusione della Società assicurata con una o più altre, il contratto - salva diversa volontà delle Parti
- potrà continuare con la Società incorporante o con quello che risulterà dalla fusione; nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il controllo potrà continuare con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale, salvo sempre diversa volontà delle Parti. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 8 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE
In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l’assicurazione, l'Assicurato fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.
L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.
La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Art. 0 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione il rischio relativo agli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi sono considerati separatamente nella polizza. Se in variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione ha diritto di recedere dal contratto,
con preavviso di 30 giorni, anche parzialmente come disposto al comma che precede,
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.
Art. 10 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dal giorno della comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.
Art. 11 - DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Agli effetti dell’assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, la denuncia deve essere fatta quanto prima possibile, ma comunque non oltre il termine di 15 giorni dall'accadimento o dal giorno in cui
ne è venuto a conoscenza, per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Art. 12 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggianti o ne ha favorito le pretese.
Se l'inosservanza di cui alla lettera a) che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, delle spese di giustizia penale. L'Assicurato deve astenersi dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società.
Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI XXXXXXXX
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno della definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art. 15- ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto di cui agli artt. 7 comma secondo, 8 comma terzo e 9, come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, sono dovuti alla Società oltre alle rate di premio scadute e rimaste insolute, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione.
Art. 16 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, gli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'
Le comunicazioni dirette alle Società devono essere fatte tramite tramite e-mail, FAX, Raccomandata o Pec indirizzata alla Direzione della Società oppure al Broker presso il quale è assegnata in polizza.
Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società prende atto che la SAGAT procederà al trattamento dei dati personali che saranno da lei forniti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa allegata al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.
La Società s’impegna al rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento di eventuali dati personali che dovessero essere comunicati da SAGAT nell’esecuzione del presente contratto.
Art. 19 CODICE ETICO – D.LGS. 231/01
La Società dichiara espressamente d’impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Codice Etico (di seguito Codice) adottato dalle società del Gruppo SAGAT - di cui un estratto è visionabile sul sito nella sezione SAGAT / Chi Siamo/ GRUPPO SAGAT / Governance - che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di SAGAT adottato ai sensi del D.lgs. 231/01.
A tal proposito l’Affidatario riconosce espressamente che l’inosservanza - anche parziale - di uno o più precetti contenuti nel Codice, che possa dar luogo o meno alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, costituirà grave inadempimento e darà la facoltà a SAGAT di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta contenente l’indicazione delle circostanze di fatto comprovanti la violazione del Codice.
E’ fatto salvo il diritto di SAGAT di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei comportamenti indicati nel presente articolo, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne dall’Affidatario in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tali condotte.
Art. 20 - COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
Le Parti stabiliscono espressamente
che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il foro di Torino.
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Premesso che:
la S.A.G.A.T, S.p.A. gestisce il sistema aeroportuale di Torino costituito dall'Aeroporto Internazionale "X. XXXXXXX" di Caselle Torinese;
per sistema aeroportuale di Torino s’intende il complesso dei beni immobili e mobili posti entro i sedimi aeroportuali, di proprietà od assegnati alla S.A.G.A.T. S.p.A. per l'espletamento dei compiti alla stessa demandati.
Art. 1 – ATTIVITA’ DELL'ASSICURATO - RISCHI COPERTI
A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, la copertura assicurativa garantisce l'Assicurato nella sua qualità di gestore e/o conduttore e/o proprietario e/o committente di:
fabbricati di vario genere, come: stazioni passeggeri, magazzini, depositi merci, ricoveri per aerei, uffici propri o locati a terzi, officine;
servizi vari come dogane, vigili del fuoco;
attrezzature di vario genere, impianti di segnaletica e di illuminazione;
sottopassaggi, strade, raccordi, Giardini, aiuole;
automezzi adibiti al trasporto passeggeri e mezzi speciali ed attrezzature di pista di ogni genere, purché non soggetti alla legge n. 990 del 24/12/69;
lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione di edifici, di piste, di installazioni e di manutenzione
ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dai suoi appaltatori e/o subappaltatori nei termini di cui al successivo art. 5 delle Condizioni Particolari.
lavori di sgombero della neve nell'area aeroportuale effettuati con mezzi non targati di proprietà Sagat S.p.A. ma condotti dal personale dipendente di una ditta esterna nella quale in Sagat S.p.A. ha appaltato tale attività.
Art. 2 - INCLUSIONI
L'assicurazione comprende:
a) i danni causati a terzi ed a beni di terzi, a seguito d'incendio od esplosione o scoppio dei beni detenuti dall'Assicurato, compresi aerei, merci e bagagli affidati in deposito o custodia;
b) i danni causati a terzi per avarie, smarrimento o bagnamento delle merci o dei bagagli in deposito o custodia all'Assicurato;
c) i danni da umidità e da acqua anche dovuti a guasti e rotture di tubazioni e condutture purché la responsabilità del danno possa essere fatta risalire all'Assicurato. Restano comunque esclusi i danni da stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
d) i danni causati a terzi nell'espletamento dei servizi di assistenza completa a terra degli aeromobili con esclusione però di quelli derivanti, in qualsiasi modo, da attività comunque connesse al servizio di rifornimento di carburante gestito autonomamente dalle compagnie petrolifere, concessionarie degli impianti di distribuzione dislocati nell’aeroporto.
e) i danni subiti dagli aeromobili dati eventualmente in custodia all'Assicurato, nonché i danni arrecati dall'impiego delle apparecchiature per il sollevamento degli aeromobili accidentati;
f) i danni subiti dagli aeromobili nel corso di operazioni di carico / scarico e movimentazione nonchè i danni arrecati agli stessi in conseguenza di incendio dei beni di proprietà e/o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione dell'Assicurato, sempre che l'evento sia imputabile alla responsabilità dell'Assicurato;
g) i danni cagionati a terzi durante visite conoscitive agli impianti ed alle installazioni ed agli uffici dell'Assicurato;
h) i danni causati nell'esercizio delle attività di: ·
- manutenzione e/o revisione di automezzi di proprietà di operatori aeroportuali con esclusione di qualunque responsabilità per danni cagionati dagli stessi e per danni cagionati a terzi dopo la riconsegna dell'automezzo.
- facchinaggio dall'interno delle zone aeroportuali all’esterno e viceversa. Se questo servizio fosse affidato a cooperative facchini portabagagli aeroportuali, varrà quanto previsto alla successiva lettera k;
- deposito bagagli e merci;
i) i danni arrecati a terzi dalla gestione di mense aziendali, bar, pronto soccorso, negozi, attività di catering, provveditoria ecc. Limitatamente al rischio delle mense e dei bar aziendali, del pronto soccorso, nonché dei distributori automatici, sono considerati terzi i dipendenti in genere dell'Assicurato. L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;
j) i danni arrecati a terzi da personale specializzato dell'Assicurato che svolge servizi di manutenzione particolare per conto dei vettori aerei, con mezzi di proprietà degli stessi;
k) i danni derivanti da fatti imputabili alle imprese che gestiscono, nell'interno dell’aeroporto, in qualità di sub- concessionarie, servizi ausiliari quali rappresentanti dei vettori, edicole, ristoranti, catering, servizi igienici, farmacie, ufficio postale, sportelli bancari, uffici telefonici, ecc., con esclusione comunque dei danni derivanti dallo smercio e/o dalla somministrazione di cibi e bevande.
La presente estensione s'intende prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali previsti dalle polizze di assicurazioni RCT che le suddette imprese sono tenute a stipulare in base ai contratti di subconcessione.
La presente garanzia s’inende prestata anche a primo rischio qualora le polizze di assicurazioni stipulate dalle subconcessionarie non siano per qualsiasi causa operanti. In quest'ultimo caso, la Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti delle suddette imprese;
l) i danni causati a terzi da personale che può effettuare le operazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esclusivo
- decentramento aeromobile effettuato da dipendenti dell'Assicurato, appositamente addestrati, posti alla guida del trattore e/o in cabina dell'aeromobile in qualità di frenatori;
- scarico aeromobile con mezzi e/o attrezzature di pista;
- riscontro bagagli;
- operazioni di emergenza disposte da ordinanze delle Autorità aeroportuali.
- I danni derivanti da servizi a richiesta come di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esclusivo:
- riscontro bagagli sotto bordo;
- controllo “xxxxx” con verifica bagaglio a mano e body check dei passeggeri;
- vigilanza/piantonamento aeromobile in sosta e vigilanza degli accessi aeromobili in transito;
- vigilanza e controllo allestimento catering;
- controllo radiogeno e/o riconcilio dei bagagli, merce, posta e plichi corrieri espresso, sia per voli originanti che in transito;
- vigilanza edifici, manufatti, impianti ecc.
La garanzia è prestata altresì per i danni verificatisi in conseguenza di atti imputabili all'Assicurato sia successivamente a situazioni di emergenza sia successivamente ai suddetti servizi a richiesta.
m) i danni cagionati a terzi dai partecipanti ai corsi di formazione di addestramento pratico e teorico alla funzione di operatore aeroportuale. L'assicurazione vale esclusivamente per i danni cagionati nell'ambito dell'Aeroporto di Caselle Torinese, durante lo svolgimento delle attività previste dai corsi. I partecipanti sono terzi nei confronti di ogni Assicurato congiunto, ivi inclusi l'Assicurato medesimo ed i suoi dipendenti;
n) a parziale deroga della lettera q) art. 3 delle Condizioni Generali, i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei mezzi non targati di proprietà di SAGAT S.p.A. e di SAGAT HANDLING S.p.A. durante il
transito sul tratto compreso tra il Varco Doganale n. 3 e l'Area Tecnica di SAGAT. Il percorso in questione. di proprietà della SAGAT S.p.A., si trova al di fuori della cinta doganale dell'aeroporto ed il suo accesso è regolato dalla proprietaria stessa;
o) i danni derivanti dall'attività di volontari e dipendenti SAGAT durante attività di esercitazioni per la gestione delle emergenze.
p) i danni cagionati a terzi derivanti dalla guida e circolazione da parte di enti preposti (VVFF, Soccorso Sanitario e Forze di Polizia) dotati di idonea patente, come autorizzato dalla Società SAGAT, di mezzi di soccorso di proprietà della stessa SAGAT. Gli Enti sopraccitati coordineranno interventi di isolamento e vigilanza di aree Aeroportuali, sorveglianza di accessi alle varie aree, attivazione di eventuali sale operative ed evacuazione del personale, predisposizione di aree aeroportuali per operazioni di soccorso.
q) Essendo previsto che tra diverse attività demandate alla SAGAT Spa, in qualità di gestore dello scalo di Torino Caselle, vi sia anche quella del monitoraggio della presenza di fauna selvatica e della presenza di volatili, sono incluse in garanzia anche le attività di prevenzione per la riduzione del rischio wildlife strike che la SAGAT Spa adotta nel rispetto degli standard e delle raccomandazioni fissate dall’ ENAC e dalle Autorità Internazionali dell’Aviazione Civile ( ICAO, EASA) applicando quanto previsto dal “Piano di prevenzione e controllo del rischio di wildlife strike”.
r) i danni materiali diretti che dovessero derivare dall’attività di SMS - Safety Mangement System svolta da Accountable Manager e Post Holders con esclusione della Responsabilità Civile Contrattuale e Professionale;
s) i danni materiali diretti cagionati dalle figure professionali di cui alla lettera che precede qualsiasi sia la forma di contratto di collaborazione con il gestore aeroportuale, purché provato per iscritto;
t) i danni cagionati a terzi all’interno del sedime aeroportuale da persone non dipendenti dell’Assicurato ma delle quali questi debba rispondere quali studenti, ricercatori, praticanti, consulenti corsisti, borsisti e stagisti;
u) La responsabilità facente capo agli Assicurati in relazione all’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatasi dopo la riconsegna a terzi da parte degli Assicurati dei beni oggetto della suddetta attività;
v) i danni derivanti da errato stivaggio di merci e/o bagagli a bordo degli aeromobili;
w) i danni materiali e diretti ai bagagli e merci ed inoltre a valori, preziosi e denaro – purché custoditi dall’assicurato in casseforti o armadi blindati – conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento o danneggiamento nei limiti di cui al successivo;
x) i danni determinati da materiali radioattivi in transito purché il trasporto sia effettuato secondo le vigenti norme IATA relative al trasporto aereo di materiali speciali, e purché la richiesta di indennizzo sia avanzata entro tre anni dalla data dell’avvenimento che ha causato il danno. In ogni caso questa garanzia è prestata secondo quanto previsto dalla clausola in lingua inglese AVN 38B in allegato e potrà essere cancellata in ogni momento dalla Società con sette giorni di preavviso;
y) i danni derivanti dall’attività di controllo radiogeno dei passeggeri, dei bagagli e delle merci;
z) i danni derivanti da Avioraduno con esclusione delle manifestazioni Aeree - acrobatiche e non - ed esclusione della responsabilità civile dell’aeromobile;
aa) i danni causati durante l’espletazione del servizio di sgombero neve effettuato all'interno del sedìme aeroportuale;
bb) i danni derivanti dallo svolgimento di servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle autorità aeroportuali;
cc) i danni verificatisi all’interno dei parcheggi aperti al pubblico, con esclusione dei danni derivanti da circolazione di veicoli e da furto.
dd) il rimborso dei diritti doganali che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere all’Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza;
ee) il rimborso delle ammende doganali che l’Assicurato sia tenuto a pagare all’Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al punto dd) che precede. Questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 20% (venti percento) dell’importo di ogni sinistro. La Società, pertanto, in caso di sinistro, pagherà solo l’80% (ottanta percento) dei danni liquidati a termini di polizza, restando il rimanente 20% (venti
percento) a carico dell’assicurato. Si conviene inoltre che l’esborso massimo della società per questa estensione di garanzia non sarà superiore a € 77.500 (Euro settantasettemilacinquecento/00) per l’intera annualità assicurativa;
ff) i danni indiretti subiti da terzi in conseguenza di danni diretti indennizzabili a termini di polizza anche se tali danni non hanno colpito direttamente i terzi richiedenti. Tale condizione si intende operante solamente nei confronti dei terzi richiedenti che abbiano un contratto con SAGAT SPA e/o SAGAT HANDLING SPA. Tale estensione è prestata con un sottolimite di € 500.000 per evento ed in aggregato annuo.
gg) A parziale deroga dell’Art. 3 Esclusioni delle condizioni generali lettera i) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione si intende prestata con il sottolimite di
€ 1.000.000,00.
hh) In deroga all’Art. 3 Esclusioni delle condizioni generali lettera j) si precisa che la garanzia si intende estesa ai danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera si avvalga nell’esercizio della prorpia attività.
ii) In deroga all’Art. 3 Esclusioni delle condizioni generali lettera o) si precisa che la garanzia si intende estesa ai danni provocati a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico degli stessi.
Art. 3 ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende:
a) i rischi R.C., per la quale, in conformità alla legge n. 990 del 24/12/69 del relativo regolamento di esecuzione approvato dal D.P.R. n. 973 del 24/11/79, è obbligatoria l'assicurazione, tenendo però presente che si ritengono altresì assicurate le responsabilità derivanti anche dalla circolazione dei veicoli soggetti alla predetta legge (veicoli targati) nell'ambito della cinta doganale. La garanzia opera tanto per i veicoli di proprietà dell'Assicurato che per quelli di proprietà di terzi che operano per conto dell’Assicurato, e viene prestata in eccedenza ai massimali assicurati con la polizza R.C. auto ove questa esista; diversamente essa opera in eccesso ai massimali minimi previsti dalla Legge;
b) i rischi di R.C. relativi all'esercizio del servizio di controllo del traffico aereo ed attività connesse quali impianti di assistenza radio, meteo e telegrafonici e di sicurezza connessi alle operazioni di decollo e di atterraggio degli aeromobili;
c) i rischi di R.C. relativi ai danni agli aerei affidati all'Assicurato per riparazione tecnica e/o meccanica.
d) i danni di cui alla clausola "Asbestos Exclusion Clause" (allegato 4).
Art. 4 RISCHI GUERRA
A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono reinclusi in garanzia i punti a), c), d), e), f), g) della clausola WAR HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE ANV 48B (allegato 2) secondo quanto stabililo dalla EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES) AVN 52G (allegato 3) fino ad un limite massimo di USD 150.000.000 (centocinquantamilioni) per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 delle “Condizioni Particolari”.
Art. 5 - R.C. APPALTI
La garanzia di cui alla lettera A dell'art. 1 delle Condizioni Generali viene estesa ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni.
A condizione che il valore del contratto non sia superiore a € 100.000 (centomila), tale garanzia è estesa senza l'applicazione di sovrappremio inoltre ai:
- danni derivanti dall'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di costruzione o demolizione o modifica di edifici e/o piste e/o installazioni eseguiti dallo stesso Assicurato ovvero appaltati a terzi; i danni derivanti dall'esecuzione di lavori rientranti negli appalti definiti “di servizio”, intendendosi per tali i contratti di fornitura di beni e servizi posti in essere all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Caselle Torinese. A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati “Appalti di servizio” i servizi di pulizia, la cura del verde, la fornitura, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di ogni genere, con l'esclusione dell'installazione e smontaggio di ascensori, montacarichi, scale mobili, grandi attrezzature ed impianti termici, tecnici ed industriali.
Per lavori i cui valori di contratto sono superiori ad € 100.000 (centomila), per l'attivazione della presente assicurazione, l'Assicurato comunicherà allo Società, per ogni appalto da includere in copertura, i seguenti estremi:
a) le generalità dell'appaltatore;
b) i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
c) il valore del contratto;
d) l'inizio ed il termine indicativo dei lavori.
La Società si impegna a riscontrare le segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura. Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l’eventuale conguaglio.
Il premio, da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene determinato sul valore dell'appalto ed a prorata sulla base dei tassi netti sottoindicati:
- 0,40% per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
- 0,25% per lavori ed attività nell’inerno ed intorno alle aree passeggeri;
- 0,17% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dai passeggeri; oltre all'imposta di legge.
La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette quanto per la responsnbilità degli appellatori e subappaltatori, d'ora in avanti denominali Assicurati Congiunti.
Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'Assicurato a sua volta, terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.
Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al controllo di appalto oggetto della presente polizza.
La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:
- impiego di materiale esplosivo;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio d'azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- colpa grave dell'Assicurato o degli Assicurati Congiunti e dolo e colpa grave delle persone di cui o con cui l'Assicurato o gli Assicurati Congiunti debbano rispondere;
e per danni a:
- colture e boschi;
- condutture sotterranee,
- fabbricati in adiacenza e/o aderenza,
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi.
Per tale estensione è dovuto il pagamento di un premio addizionale netto, pari al 10% del premio netto complessivo applicato agli appalti in questione.
Nel caso in cui il periodo annuale di garanzia si estenda su due o più esercizi, tale premio addizionale verrà pagato a pro rata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), quale sottolimite del massimale indicato nel successivo Art.11 delle Condizioni Particolari - per sinistro ed è soggetta alle seguenti franchigie assolute per ciascun sinistro:
- Euro 25.000 (venticinquemila) per danni a ciascun aeromobile;
- Euro 3.500 (tremilacinquecento) per danni a cose e/o animali appartenti a ciascun danneggiato. Si precisa che il massimale di cui sopra rappresenta il massimo possibile esborso da parte della Società indipendentemente dal numero dei soggetti assicurati tenuti a rispondere per lo stesso sinistro.
Lo Società, eccezione fatta per il caso di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dei dipendenti degli Assicurati Congiunti.
Art. 6 - MERCI, VALORI, PREZIOSI E BAGAGLI
Si conviene di estendere la garanzia ai danni cagionati a terzi - per i quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di custode e/o consegnatario pro tempore di merci, valori, preziosi, bagagli - in conseguenza di furto e rapina.
Per i valori preziosi, limitatamente ai colli il cui valore risultante dalla lettera, di vettura è superiore a €
25.000 (venticinquemila), è fatto obbligo all'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto, di:
- custodia in camera blindata;
- scorta armata durante le operazioni di carico e scarico, trasporto, immissione e prelevamento dalla camera blindata ed in ogni caso quando i valori ed i preziosi sono fuori dalla stessa
Tali misure di sicurezza dovranno essere adottate anche nel caso in cui più, colli, anche di valore unitario inferiore a Euro 25.000 (venticinquemila), vengano trasportati o custoditi contemporaneamente, di guisa che il loro valore totale venga a superare Euro 25.000 (venticinquemila).
Si precisa che per "valori" si intendono denaro, titoli di credito, carte di prelevamento, cedole o tagliandi, biglietti di lotteria, marche o valori bollati in genere, monete e francobolli da collezione, effetti bancari e simili, nonché ogni altro documento o certificato spendibile o comunque suscettibile di circolazione economica.
Art. 7 - R.C. AUTOMEZZI DI APPALTATORI
In deroga all'art. 3, lettera I) delle Condizioni Generali, in garanzia R.C.T. viene estesa ai danni che imprese appaltatrici di attività varie, loro affidate dall’Assicurato, o loro dipendenti, possano arrecare a terzi in conseguenza della circolazione di propri veicoli entro la cinta doganale nel corso dell'esplelamento di dette mansioni.
Dette imprese appaltatrici sono considerate, ai fini della presente garanzia, Assicurati congiunti. L'Assicurato ed i suoi dipendenti sono considerati terzi nei confronti di ciascun Assicurato congiunto. Ciascun Assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti di ogni altro Assicurato congiunto.
Gli Assicurati congiunti hanno in essere polizze di assicurazione di responsabilità civile auto in conformità alla legge n. 990 del 24/12/69 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 11. 973 del 24/11/79, con i massimali minimi previsti per legge con estensione alla circolazione entro i sedimi aeroportuali.
In considerazione di ciò, in presente polizza si intende prestata a secondo rischio, cioè varrà soltanto per la parte di denaro eccedente i massimali di cui sopra. Le garanzie della presente polizza sono estese alla copertura dei danni derivanti dalla circolazione entro i sedimi aeroportuali degli autoveicoli di proprietà utilizzati dai fornitori dell’Assicurata.
Il massimale della presente estensione è di Euro 77.500.000 per avvenimento ed è un sub-limite del massimale di Euro 250.000.000 di polizza di cui al successivo art. 11 delle Condizioni Particolari.
I veicoli assicurati non possono avere un peso complessivo superiore a X.xx 70 e l'assicurazione, di durata giomaliera, sarà attivata mediante una preventiva comunicazione scritta recante il tipo di veicolo, targa, nome dell'assicurato e data della giornata da assicurare.
A condizione che nel corso del periodo assicurativo non vengono attivate più 60 (sessanta) richieste di copertura, la presente estensione viene concessa senza alcun soprapremio a carico della Contraente. Per ciascun richiesta di copertura superiore al predetto numero, la Contraente è tenuta a corrispondere il premio addizionale imponibile di Euro 100,00 per ciascuna giornata, da conteggiare in un consuntivo a fine del periodo assicurativo.
Questa estensione è soggetta alle medesime franchigie di polizza indicate nel successivo Art. 12 delle Condizioni Particolari.
Sono infine esclusi dalla presente estensione le tipologie di mezzi speciali qui di seguito indicate, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:
+ Push back Truck;
+ Highloader;
+ De-Icer Truck;
+ Belt Loader;
+ APU;
+ Fuel Truck.
Art. 8 - ASSICURATI CONGIUNTI
La Società prende atto che la spettabile S.A.G.A.T . HANDLING X.x.X (Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx Xxxxxxxx – Torino C.F. 05025470013) viene considerata contraente ed assicurata congiunta, fermo restando che il massimale di polizza previsto dall'art. 12 delle Condizioni Particolari rimane unico e pertanto, la responsabilità della Società sulla presente polizza e relative appendici, non potrà mai essere superiore a Euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Art. 9 SOGGETTI TERZI
La Società riconosce in qualifica di "Terzi" a tutte le persone (compresi operai ed impiegati dello Stato, di società private e/o pubbliche, e/o enti e/o professionisti) che intervengono a collaborare con l'Assicurato nell'ambito del sistema aeroportuale per il funzionamenlo degli impianti e delle attrezzature e per garantire i servizi previsti dai compiti istituzionali dell'Assicurato ed inoltre alle persone che utilizzano il sistema aeroportuale inclusi i visitatori.
Non sono considerati Terzi i dipendenti (operai ed impiegati tecnici ed amministrativi), i dirigenti e gli amministratori della S.A.G.A.T. S.p.A. e della S.A.G.A.T. Handling S.p.A, che dovessero subire danni durante il lavoro ordinario e/o straordinario e nell'espletamento delle mansioni loro affidate.
Sono peraltro considerati terzi, gli uni nei confronti degli altri, i dipendenti S.A.G.A.T. S.p.A. e della
S.A.G.A.T. Handling S.p.A.
Art. 10 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia all'azione di rivalsa, che ad essa competerebbe, nei confronti:
- delle imprese fornitrici di personale all'Assicurato e/o subappaltanti alcuni compiti di assistenza aeroportuale e/o manuenzione;
- di tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno rinunciato alla loro azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.
Art. 11 MASSIMALI
L'assicurazione viene prestata per i seguenti massimali:
- R.C. TERZI: Euro 300.000.000 (Trecentomilioni) per sinistro o serie di sinistri conseguenti ad unico avvenimento, ed in aggregato annuo per i danni da R.C. Prodotti Aeronautici, con il sottolimite di USD 150.000.000 (centocinquantamilioni) per avvenimento ed in aggregato annuo per i danni di cui all'art. 4 delle Condizioni Particolari.
Si precisa, inoltre, che il massimale assicurato per le merci è comprensivo del valore dei diritti doganali e/o delle tasse di importazione. Resta pertanto convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnie risarcirà, oltre al valore della merce, il montante dei suddetti oneri che potranno essere richiesti dalle amministrazioni finanziarie, presentando idonea documentazione di supporto, tanto in sede provvisoria che definitiva senza che sia necessaria, da parte delle suddette amministrazioni, una procedura di ingiunzione od esecutiva.
Sono espressamente escluse le ammende o le multe comminate alla SAGAT S.p.A. dalle amministrazioni dello Stato a qualsiasi titolo.
Art. 12 – FRANCHIGIE
L’Assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute per ogni e ciascun sinistro:
- Euro 2.000 (duemila) per cose e/o animali appartenenti a ciascun danneggiato
- Euro 15.000 (quindicimila) per ciascun aeromobile coinvolto
Art. 13 – LIMITAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A SEGUITO DI EMBARGO O SANZIONI
In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui alla Clausola in Lingua Inglese XXX 000 (xxxxxxxx n.6)
Art. 14 - CLAUSOLA ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell’anno calendariale, della data e dell’ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub-componente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub-componente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d’anno, di data o d’ora di cui al precedente puntoa);
c) mancato uso od indisponibilità all’uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un’azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d’anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Art. 15 - CLAUSOLA DI DELEGA E COASSICURAZIONE
(Se Applicabile)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile _ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 16-CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dell’Assicurazione alla società In Più Broker S.r.l., via de’ Baullari 24, 00186, Roma (il "Broker"). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker.
Per quanto concerne l'incasso dei Premi di Polizza, la regolazione verrà effettuata dall’Assicurato al Broker che provvederà al versamento alla Società.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società s’intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato restando obbligo del Broker il pronto inoltro all’Assicurato della comunicazione stessa.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
AVN38B Allegato 1)
NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE
1) This Policy does not cover:
(i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising thereform or any consequential loss;
(ii) any legal liability of whatsoever nature.
directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
(a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
(b) the radioactive properties of or combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
c) ionizing radiotions or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:
(i) depleted uranium and natural uranium in any form;
(ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricutural, commercial, educational or industrial purpose.
3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
(i) the Insured undcr this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any 11uclear energy linbillly policy; or
(ii) any person or organization is required lo maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
(iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:
(i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied wilh the full lnternational Civil Aviation Organization "Technical lnstructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in nll respects have complied with such legislation;
(ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the lnsured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
(iii) in the case of any claim for the loss for or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:
Emitter (IAEA Health and Safety Regulations) | Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm2) |
Bela, gamma and low toxicity alpha emitters | Not exceeding 4 Becquerels/cm2 (10 -4 microcuries/cm2) |
All other emitters | Not exceeding 0.4 Becquerels/cm 2 (10-5 microcuries/cm2) |
AVN38B 22.7.96
(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the lnsurers giving seven days' notice of cancellation.
AVN48B Allegato 2)
WAR HI - JACIKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)
This Policy does not cover claims caused by
a) War, invasion acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioctive force or matter.
c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
d) Any act or one or more person, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
e) Any malicious act or act of sabotage.
f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in flight (including any attempt at such seizure or control) made by any persons or persons on board the Aircraft acting without the consent ofthe Insured.
Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason or any of the above perils.
The aircraft shall be deemed lo have been restored to the control of the insured on the safe return of the Aircraft to the lnsured at an airfield not excluded by the geographical limts of this Policy, and entirely suitable for the operation of 1he Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).
AVN 52G Allegato 3)
EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)
1 WHEREAS the Policy or which this Endorsement forms part includedes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION or an Additionnl Premium of
.............................................., it is xxxxxx understood and agreed that wilh effect from ,
all sub-paragraphs other than of Clause AVN 48B forming part or this Policy are
deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.
2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub·paragrah (a) of Clause AVN 48B.
Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out or the use of aircraft.
3. LIMITATION OF LIABILITY
The limit of Insures’liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be a sub-limit of -
----------------------------------------------------or the applicable Policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual aggregate. This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.
4. AUTOMATIC TERMINATION
To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in the following circumstances:
(i) All cover
- upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the following States, namely, France, the People's Republic of China, The Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America;
(ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B
• upon the hostile detonation or any weapon or war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Insured Aircraft may be involved
(iii) All cover in respect of any of the lnsured Aircraft requisition for either litle or use
-upon such requisition
PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the aìr when (i), (ii) or (iii} occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless othenwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an Aircraft until completion or its first landing thereafter and any passengers have disembarked.
5. REVIEW AND CANCELLATION
(a) Review or Premium and/or Geographical Limits (7 days)
lnsurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice lo become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
(b) Limited Cancellation (48 hours)
Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph I this Endorsement by rererence to sub·paragraphs (e), (d), (c), (f) and/ or (g) of Clause AVN 48B - such nolice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
(e) Cancellation (7 days)
The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.
(d) Notices
All notices referred to herein shall be in writing.
LSW2488 AGM 00003 Allegato 4)
ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
This policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating lo, arising out of or in consequence of:
- the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or
- any obbligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any lnsured or others test for, monitor, clean up, remove, contain treat, neutralize, prolect against or in any way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product contain, or alleged to contain asbestos.
However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) end (2) hereof.
AVN46B Allegato 5)
NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE
1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:
(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
(b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
(c) electrical and electromagnetic interference,
(d) interference with the use of property;
unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
(a) claims excluded by Paragraph 1 or
(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
(i) damages awarded against the Insured and
(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
AVN 46B 1.10.96
AVN 111 Allegato 6)
SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
AVN 000 00.00.00
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE
- Esclusione degli atti terroristici di cui al "U.S. TERRORISM RISK XXXXXXXXX XXX 0000" (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ “US Terrorism Risk lnsurance Xxx 0000 (TRIA)”- fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura- l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.