ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LIGURIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA PER L’EROGAZIONE DELL’OFFERTA E LE MODALITA’ REALIZZATIVE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ DA PARTE DELLE...
m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.I.0012969.26-11-2018
ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LIGURIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA PER L’EROGAZIONE DELL’OFFERTA E LE MODALITA’ REALIZZATIVE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
in attuazione dell’art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017
VISTE le Leggi regionali:
- 11 maggio 2009 n. 18, “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e ss.mm.ii.;
- 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss.mm.ii.;
VISTI gli Atti regolamentari del sistema ligure di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in particolare:
- D.G.R. n. 887/2006 Inserimento nel Repertorio regionale degli attestati di Qualifica o specializzazione, di cui alla D.G.R. n. 2409/1997 di una sezione speciale relativa alle Qualifiche di IeFP;
- D.G.R. n. 422/2014 di approvazione dell’avviso pubblico per presentazione domande di accreditamento delle strutture formative Macrotipologia A) - attività di istruzione e formazione;
- D.G.R. 708/2016, modalità sperimentali per i percorsi di Diploma professionale di IV° anno;
- D.G.R. n. 775/2017 di approvazione delle Linee Guida “Il Sistema Ligure di IeFP”, che sostituiscono le Linee Guida adottate con D.G.R. 6 marzo 2015 n. 233 “Linee Guida e disposizioni attuative adottate con D.G.R. n. 1518/2014: adeguamenti normativi alle disposizioni che regolamentano l’attuazione della programmazione comunitaria FSE 2014/2020”;
VISTI gli atti regolamentari dell’Istruzione degli Adulti della Regione Liguria di cui alla deliberazione n° 651 del 15 luglio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 192/2013 di recepimento del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
VISTO il D.Lgs n. 81/2015, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014", con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato;
VISTO il nuovo dispositivo regolamentare dell’istruzione professionale ed in particolare il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n.61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto 24 maggio 2018, n. 92. avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
VISTO inoltre l’Accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018 recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
PRESO ATTO che con il citato Decreto 17 maggio 2018 di attuazione dell’art. 7, c. 1 d.Lgs 61/17, sono state ridefinite le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche, nonché degli organici raccordi tra I.P. e IeFP di cui alle precedenti Linee guida ex D.M. n. 4/2011, con particolare riferimento a:
- accreditamento delle Istituzioni scolastiche di I.P.;
- programmazione dell’offerta sussidiaria;
- rispetto degli standard formativi regionali di IeFP;
- interventi integrativi finalizzati all’acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di crediti formativi nei percorsi di IeFP;
- passaggi reciproci tra percorsi I.P. e IeFP;
- determinazione degli organici per l’offerta sussidiaria;
- misure di accompagnamento per la qualificazione del sistema regionale di IeFP;
CONSIDERATO altresì che il D.Lgs n. 61/2017 demanda ad uno specifico Accordo territoriale la definizione delle modalità dell’offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra i percorsi IP e di IeFP;
RICHIAMATI i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale (U.S.R.) concernenti la IeFP in regione Liguria:
- Accordo tra la Regione Liguria e U.S.R. per la Liguria del 9 febbraio 2011 per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP (artt. 17 e 18 del D.Lgs 226/2005) negli Istituti Professionali di Stato”;
- Accordo tra Regione Liguria e U.S.R. per la Liguria del 27 maggio 2013 per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 negli
I.P. di Stato;
- D.G.R. 4 febbraio 2011 n. 102 di approvazione dello schema di accordo fra la Regione Liguria e l’U.S.R. Liguria per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP negli
I.P. di Stato;
- D.G.R. 17 maggio 2013 n. 559 di rinnovo dell’accordo tra Regione Liguria e U.S.R. per la Liguria, per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP;
- D.G.R del 7 dicembre 2017 n. 1025 di rinnovo dell’accordo tra Regione Liguria e U.S.R. per la Liguria, per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP;
VISTA la necessità di:
- aggiornare alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale la fisionomia e il complesso delle condizioni specifiche attuative dell’offerta sussidiaria e di collaborazione in funzione dell’erogazione dell’offerta territoriale professionalizzante di secondo ciclo nella Regione Liguria;
- assicurare la continuità e organicità dell’offerta territoriale e dei servizi educativi di Istruzione e formazione di secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli Atti di programmazione sopra richiamati;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi di IeFP, in conformità all’ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica, per l’innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell’offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;
- prevedere una disciplina transitoria in quanto il quadro normativo sopra richiamato è stato compiutamente definito in data successiva alla chiusura delle iscrizioni ai primi anni degli istituti professionali
CONSIDERATA quindi la necessità di rinnovare relativamente agli aspetti sopra richiamati l’Accordo Territoriale tra la Regione Liguria e l’U.S.R. per la Liguria;
si conviene quanto segue:
1. OFFERTA SUSSIDIARIA DI IeFP
1.1 L’offerta di IeFP erogata in via sussidiaria dalle Istituzioni Scolastiche accreditate (I.S.), compresi gli I.P. ex c. 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012 connessi ai Centri per l’Istruzione degli adulti (CpIA) che offrono percorsi di secondo livello di Istruzione degli adulti, rientra nell’ambito del sistema ligure come caratterizzato e definito dall’Allegato A) della D.G.R. n. 775/2017.
1.2 In particolare le I.S. possono erogare in via sussidiaria le seguenti tipologie di percorso:
a) triennale per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consente nei primi due anni l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del diritto- dovere;
b) di IV° anno e quadriennale per l’acquisizione del Diploma professionale (IV° liv. EQF).
1.3 I percorsi annuali finalizzati all’accesso all’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II° grado, destinati ai soggetti in possesso del titolo di Diploma professionale, sono realizzati congiuntamente dalle Istituzioni Scolastiche (I.S.) e dagli Organismi Formativi accreditati (O.F.).
1.4 I percorsi di cui al punto 1.2 sono:
- attivati nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta di Istruzione e formazione;
- attuati secondo la prospettiva del modello duale, che valorizza l’ambiente di lavoro come luogo di apprendimento, realizzabile attraverso la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, ovvero con le modalità del tirocinio e dell’apprendistato.
2. CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELL’OFFERTA SUSSIDIARIA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
2.1 Le I.S. accreditate dalla Regione possono erogare in via sussidiaria l’offerta di IeFP, ferma restando la possibilità per la Regione, sentito l’U.S.R., di modificare o integrare i propri Atti disposti in materia, ai sensi degli art. 6 e 7, c. 1, lett. d) del Decreto 17 maggio 2018.
2.2 Per la progettazione ed erogazione dei percorsi di IeFP le I.S. dovranno garantire il soddisfacimento degli standard formativi regionali di seguito specificati di cui agli Allegati alla D.G.R. n. 775/2017 ed in particolare:
a) assunzione e sviluppo degli STANDARD DI APPRENDIMENTO relativi alle competenze di base e tecnico professionali delle FIGURE del Repertorio di IeFP (punto 2.1. Allegato
D.G.R. 775/2017);
b) rispetto dei PARAMETRI ORARI relativi a monte ore complessivo annuale, destinato allo sviluppo delle aree di apprendimento e alle modalità formative compresi i parametri orari relativi a tirocinio, alternanza scuola lavoro, LARSA, attività di coordinamento e tutoraggio (punti 2.4. Allegato D.G.R. 775/2017);
c) adozione di modalità di PROGETTAZIONE FORMATIVA personalizzata, di METODOLOGIE didattiche d’aula, laboratoriale e in situazione, nonché di VALUTAZIONE coerenti con la fisionomia della IeFP, lo sviluppo e l’accertamento delle competenze (punti 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.5 Allegato D.G.R. n. 775/2017).
2.3 Per la definizione e l'utilizzo dei registri di presenza e delle attività svolte, nonché per quanto concerne la regolamentazione e le procedure di carattere disciplinare, le I.S. si conformano alle previsioni della regolamentazione statale di Istruzione ed a quanto declinato nell’ambito della propria autonomia nei Piani triennali dell’Offerta Formativa di Istituto.
2.4 Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del Decreto 17 maggio 2018 dove il numero degli iscritti che optano per un percorso di Qualifica o Diploma professionale fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di I.P., le I.S. assicurano la costituzione di gruppi classe di IeFP; l’opzione deve essere esplicitata in sede di iscrizione, effettuata dall’utenza sull’apposita piattaforma dell’Istruzione; nel periodo tra il termine delle iscrizioni e l’avvio delle procedure di definizione delle classi ai fini della determinazione dell’organico di diritto, le I.S. possono verificare con l’utenza la correttezza dell’opzione effettuata.
2.5 In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero di alunni insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, le I.S., in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al ri-orientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di IeFP o verso la propria offerta di IP.
2.6 La costituzione di classi di I.P. con un numero di alunni non prevalente che optano per la IeFP è possibile – sentito l’U.S.R. - sulla base della tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di IeFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di I.P di cui all’Allegato 4 al Decreto 24 maggio 2018, n. 92 oltre che per i casi di cui al paragrafo 2.5 per contenere eventuali fenomeni di dispersione. Per garantire la fisionomia della classe di I.P. attivata e la specifica identità dei percorsi di IeFP, le eventuali ulteriori opzioni verso la IeFP nelle successive annualità dovranno essere contenute, nonché segnalate ed autorizzate dall’U.S.R.
In questi casi nelle classi di IP è pertanto possibile attivare gli interventi integrativi di cui al successivo paragrafo 3.
2.7 In ogni caso la costituzione delle classi iniziali fa riferimento ai criteri di cui al D.P.R. n. 81/2009.
2.8 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c. 6 del Decreto 17 maggio 2018, le I.S. assicurano una composizione qualitativa dell’organico docente, diversificata rispetto a quella dei percorsi di I.P. e coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure di IeFP; a tale scopo le I.S. utilizzano i margini di articolazione delle cattedre di cui al c. 4 dell’art. 9 e gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017.
2.9 Le I.S. assicurano il rispetto della specifica identità dell’offerta di IeFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza dei processi di lavoro, finalizzate anche al presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili sia attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017 sia nell’ambito dell’organico dell’autonomia e per il potenziamento di cui all’ art. 1, cc. 5 e 95 della L. n. 107/2015.
3. INTERVENTI INTEGRATIVI
3.1 Gli interventi finalizzati all’acquisizione di esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di IeFP di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 ed attivabili dalle I.S. anche in collaborazione con gli O.F. consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento (UdA) che sviluppano le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della IeFP attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (alternanza scuola lavoro e/o tirocinio).
3.2 Ai fini della loro spendibilità i suddetti interventi possono essere progettati congiuntamente con gli Organismi formativi che erogano percorsi di IeFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricoli dei diversi ordinamenti.
3.3 Gli interventi sono realizzati in xxx xxxxxxxxxxx xxxx’xxxxxx xxx xxxxx ore curricolare di I.P., attraverso l’eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando sia le quote orarie di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 e del c. 3, lett. e) dell’art. 4 del D. Lgs. n. 61/2017, sia le risorse a valere sul P.O.N., sul P.O.R., o su altri Fondi messe a disposizione per le scuole.
3.4 Il termine per la comunicazione a Regione dell’attivazione di tali interventi è fissato al 31 gennaio dell'anno scolastico cui si riferiscono.
4. CREDITI FORMATIVI E PASSAGGI
4.1 Ai sensi dell’accordo in CSR n°100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
- per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
In esito alla valutazione degli elementi di cui al punto 4.2, la Commissione determina l’inserimento della studentessa e dello studente nel percorso di destinazione:
- nell’annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d’anno;
- nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative;
4.2 Nell’ambito di quanto delineato al paragrafo 4.1 e fermo restando quanto previsto ai punti
2.6 e 2.6.1 dell’Allegato alla D.G.R. n. 775/2017, nelle more della definizione della specifica regolamentazione regionale per i processi relativi al riconoscimento dei crediti formativi e
ai passaggi reciproci tra i percorsi di I.P. e di IeFP, le I.S. e le O.F. si attengono alle seguenti previsioni:
a) il termine temporale per transitare dall'IP all'IeFP e viceversa è fissato al 31 gennaio, per i passaggi in corso d’anno ed entro il 30 giugno per il passaggio a fine anno. Il periodo di frequenza nell'istituzione di provenienza, nel caso di passaggio in corso d'anno, è computato ai fini della validità dell'anno scolastico, ai sensi del D. L.vo 122/2009.
L’istituzione presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, nomina, in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio, una Commissione che sovraintende all’intera procedura, costituita da personale in servizio presso l’istituzione stessa.
b) le decisioni in merito alla designazione presso la Commissione di un incaricato dell’Istituzione di provenienza dell’alunno, all’integrazione della Commissione con referenti esperti del mondo del lavoro e alla definizione delle specifiche modalità di collaborazione eventualmente anche a distanza nelle diverse fasi ed azioni del passaggio (comprese quelle di supporto e accompagnamento ex ante ed ex post) sono adottate nella loro autonomia dalle Istituzioni coinvolte;
c) il riconoscimento del credito formativo è effettuato sulla base dell’esame della documentazione fatta pervenire dall’Istituzione di provenienza; qualora detta documentazione non fosse esaustiva, le modalità di accertamento si svolgono in forme definite dalla Commissione, anche diverse o ulteriori rispetto alle consuete prove orali, scritte e scrittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell’attività del soggetto; in ogni caso le prove devono essere definite in modo specifico per ogni candidato, avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza;
d) non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non documentate o comunque non corrispondenti agli standard di apprendimento dell’ordinamento di IeFP;
e) nelle more della definizione da parte del MIUR del modello di “Certificato di competenze” di cui all’art. 5, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 61/2017, per favorire la reciproca leggibilità delle Attestazioni rilasciate, il format adottato dalle I.S. e dalle I.F. rispetta gli elementi minimi dell’Allegato 6) del D.I. 30 giugno 2015.
4.3 Le Istituzioni assumono quale criterio fondamentale per il riconoscimento e la determinazione del credito formativo quello dell’equivalenza formativa, ossia della corrispondenza degli apprendimenti dei diversi ordinamenti e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito di apprendimento) e quantitativo (tempo richiesto per l’acquisizione).
5. ACCESSO ALL’ESAME REGIONALE
5.1. Nelle more di un suo adattamento alle nuove evoluzioni regolamentari concernenti l’offerta sussidiaria e gli organici raccordi tra I.P. e IeFP, la regolamentazione regionale di riferimento circa le condizioni e i requisiti di accesso, le modalità di svolgimento, le
tipologie di prova e gli adempimenti formali degli esami di Qualifica e Diploma professionale è quella definita dal D.D. n. 1954/2016 e ss.mm.ii..
5.2. Possono accedere all’esame di Qualifica e Diploma professionale gli alunni iscritti ai relativi percorsi e gruppi classe di IeFP erogati dalle I.S accreditate per l’erogazione dell’offerta sussidiaria.
5.3. Possono altresì accedere all’esame di Qualifica e Diploma professionale gli alunni che a seguito di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso gli interventi integrativi e sulla base del giudizio positivo circa il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione regionale, sono stati ammessi alle sessioni d’esame dalle I.S accreditate che hanno erogato gli interventi nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 3.
5.4. L’ammissione è effettuata dall’équipe interna all’Istituzione che ha erogato gli interventi di cui al paragrafo 3, sulla base dell’accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard di apprendimento di Figura di Qualifica o Diploma dell’ordinamento di IeFP e della corrispettiva determinazione del credito d’esame.
5.5. L’ équipe di cui al comma precedente, nel caso in cui il percorso sia stato co-progettato con un Organismo formativo, è integrata da un docente dell’ente, cui possono aggiungersi eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione prodotta. Per le I.S. la funzione di responsabile è assunta dal Dirigente scolastico o suo delegato.
5.6. L’accertamento di cui al punto 5.4. è effettuato anche con le modalità di cui alla lettera d) del punto 4.2. del presente Accordo. Al termine delle operazioni di accertamento la Commissione compila la scheda di ammissione con relativa determinazione, in relazione al profilo complessivo del candidato, del credito formativo e, nel caso di ammissione all’esame, dal relativo punteggio di ammissione. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione e tenuto agli atti dall’Istituzione.
5.7. Il termine temporale per la presentazione della domanda per la costituzione della sessione d’esame è il 31 gennaio.
5.8. Le Commissioni d’esame sono costituite da parte della Regione presso le Istituzioni sede dei percorsi di IeFP e dei moduli di cui al paragrafo 3, in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma con riferimento ad una specifica Figura. In presenza di situazioni di più gruppi classe o di un gruppo classe con alunni aggregati che fanno riferimento a diverse Figure di Qualifica e/o Diploma Professionale, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più Figure. Per la composizione specifica delle commissioni d'esame, si rimanda alla disciplina degli esami vigente.
5.9. Costituisce prerequisito per l’accesso all’esame di Diploma il possesso della Qualifica corrispondente.
6. DECLINAZIONE TERRITORIALE DEI PROFILI DI I.P. E PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA
6.1. La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di I.P. è definita dalle I.S. nell’ambito delle priorità definite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell’offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all’esigenza di garantirne la differenziazione e l’ampliamento, rispetto quanto già assicurato dall’offerta di IeFP.
6.2. In un’ottica di sistema, per la definizione territoriale dei propri profili, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di IeFP, le I.S. si attengono ai parametri descrittivi di cui all’Allegato 3) del D.I. 30 giugno 2015, ai descrittori dell’Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all’Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex X.Xxx 13 /2013.
6.3. La programmazione dell’offerta sussidiaria deve essere costruita tenendo conto della domanda territoriale, delle connotazioni socio-economiche, della composizione del tessuto produttivo, del trend demografico, della strutturazione dei servizi e dell’organizzazione logistica e dei collegamenti ed inoltre deve conformarsi ai seguenti indirizzi:
• articolazione dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale che permetta un’efficiente organizzazione evitando sovrapposizioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
• costruzione di legami con gli attori che caratterizzano il sistema produttivo, con le filiere locali, in coerenza con i fabbisogni del territorio;
• condivisione con l'Ufficio Scolastico Regionale e le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali, con le autonomie locali e funzionali;
• eliminazione delle offerte che, in sede di attivazione, nell’arco degli ultimi tre anni, non abbiano ricevuto sufficienti adesioni.
7. CORSO ANNUALE
7.1. Con specifico accordo sono definite le modalità attuative delle forme di collaborazione di cui al precedente punto 1.3 relative al corso annuale finalizzato a sostenere l’esame di stato secondo la previsione dell’art.15 comma 6 del D.lgs 17 ottobre 2005 n° 226.
8. PERCORSI IeFP PER ADULTI
8.1. Fermo restando lo sviluppo degli standard di apprendimento delle specifiche Figure, in particolare di quelli tecnico-pratici e della finalità professionalizzante dei percorsi, le I.S. connesse ai CpIA che erogano l’offerta sussidiaria di IeFP si attengono a quanto di seguito specificato:
a) i percorsi di Qualifica e Diploma professionale si attuano nell’ambito dei primi due periodi dei percorsi di secondo livello, secondo le articolazioni sotto specificate alla lettera c), in rapporto agli specifici target di utenza e PFI;
b) al monte ore minimo annuale di 990 h è possibile applicare una riduzione massimo del 30%, come previsto per l’ordinamento statale:
monte ore | monte ore ridotto | |
QUALIFICA | 2.970 | 2.079 |
DIPLOMA | 990 | 693 |
c) nel monte ore di ciascun anno è possibile destinare un massimo del 10% (pari a 69 h) per le attività di accoglienza e orientamento ed un massimo del 20% (pari a 138 h) per la formazione a distanza;
d) dato il carattere fortemente personalizzato dei percorsi:
- è possibile il riconoscimento in termini di crediti formativi nell’ambito dei PFI delle esperienze maturate anche in ambito non formale e informale e conseguente riduzione oraria per un massimo del 50% del monte ore annuale (anche relativamente ad una stessa area o modalità formativa) e di un totale massimo complessivo di una annualità per il percorso di Qualifica, come dalla seguente tabella:
percorso | max rid. oraria | articolazione |
triennale di QUALIFICA | 693 | a) due anni del primo periodo b) primo periodo + 50% secondo periodo |
annuale di DIPLOMA | 346 | 50% del secondo periodo |
9. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
9.1. Regione e U.S.R. si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse; in particolare relativamente a:
▪ promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l’offerta di IeFP, con particolare riferimento all’innovazione dell’assetto metodologico- didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell’apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
▪ coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di IeFP;
▪ condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell’offerta territoriale.
9.2 U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:
▪ l’assegnazione degli organici alle I.S. nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell’offerta agli standard formativi di IeFP, nelle modalità già sperimentate per la precedente offerta sussidiaria complementare, con la possibilità di optare per diverse classi di concorso;
▪ gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative.
9.3 La responsabilità della funzione ispettiva e di controllo del rispetto da parte delle I.S. della regolamentazione regionale di IeFP è esercitata congiuntamente dai rispettivi Uffici preposti.
9.4 La Regione Liguria erogherà agli Istituti Professionali che svolgono i descritti percorsi di IeFP in sussidiarietà, un contributo, principalmente finalizzato alla copertura dei costi d'esame nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse assegnate a bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
10.1. Per l’a.s. 2018-19 si considerano accreditate le I.S. già accreditate ai sensi della
D.G.R. n. 1675/2013.
10.2. In considerazione del ritardo verificatosi nella definizione degli Atti regolamentari previsti dal D.Lgs. n. 61/2017 rispetto alla tempistica prevista per le operazioni di definizione delle classi e degli organici, per la sola annualità 2018-19 le I.S. garantiranno l’offerta sussidiaria secondo quando già definito nell’accordo approvato con deliberazione n°1025 del 7 dicembre 2017.
10.3. Per l’a.s. 2018-19 l’organico assegnato in tutte le classi dell’offerta sussidiaria è quello del corrispondente indirizzo di I.P., individuato secondo la tabella di correlazione di cui all’Allegato 4 al Decreto 24 maggio 2018, n. 92.
10.4. U.S.R. e Regione predisporranno e renderanno disponibili specifiche misure di accompagnamento e supporto alla progettazione dei percorsi attuati dai CpIA, definizione dei moduli integrativi e alla sperimentazione dei processi di riconoscimento crediti, nonché azioni informative sulle modalità attuative degli esami di IeFP.
11. DISPOSIZIONI FINALI
11.1. Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui al paragrafo 9.
Per la Regione Liguria
Assessore
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale
Il Direttore Generale