SOMMARIO
SOMMARIO
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
Art. 1 Oggetto dell’appalto 6
Art. 2 Ammontare dell’appalto 6
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto 7
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 7
Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 8
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9
Art. 9 Fallimento dell’Appaltatore 10
Art. 10 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio Direttore di cantiere 10
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 11
CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE 12
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori 12
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori 13
Art. 15 Proroghe e differimenti 14
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 14
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P 15
Art. 18 Penali in caso di ritardo 15
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 16
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione 17
Art. 21 Risoluzione del contratto 18
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA 19
Art. 22 Anticipazione 19
Art. 23 Pagamenti in acconto 19
Art. 24 Pagamenti a saldo 21
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 21
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 22
Art. 27 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 22
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti 23
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 23
Art. 29 Lavori a corpo 23
Art. 30 Eventuali lavori a misura 24
Art. 31 Eventuali lavori in economia 25
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 25
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE 26
Art. 33 Cauzione provvisoria 26
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 26
Art. 35 Riduzione delle garanzie 28
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore 30
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 32
Art. 37 Variazione dei lavori 32
Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali 32
Art. 39 Elenco prezzi, Xxxxxx applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 32
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 33
Art. 40 Adempimenti preliminari 33
Art. 41 Norme di sicurezza generali 34
Art. 42 Piano di sicurezza e di coordinamento 35
Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 35
Art. 44 Piano operativo di sicurezza 36
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 36
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 38
Art. 46 Subappalto 38
Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto 41
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori 42
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 43
Art. 49 Contestazioni e riserve 43
Art. 50 Accordo bonario 43
Art. 51 Definizione delle controversie 43
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 44
Art. 53 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 45
Art. 54 Risoluzione del contratto Esecuzione d'ufficio dei lavori 45
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 46
Art. 55 Ultimazione dei lavori Garanzie e manutenzione gratuita 46
Art. 56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 46
Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati 47
CAPO 12 NORME FINALI 48
Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 48
Art. 59 Obblighi speciali a carico dell’ Appaltatore 52
Art. 60 Obblighi specifici a carico dell’Appaltatore 53
Art. 61 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 58
Art. 62 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 58
Art. 63 Terre e rocce da scavo 58
Art. 64 Custodia del cantiere 59
Art. 65 Cartello di cantiere 59
Art. 66 Danni da forza maggiore 59
Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse 59
Art. 68 Tracciabilità dei pagamenti 60
Art. 69 Xxxxxx etico e di comportamento 61
Art. 70 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 62
ALLEGATI 63
TABELLA A 63
TABELLA B 64
TABELLA C 66
TABELLA D 69
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE 70
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 70
CAPO 1 DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI 81
Art. 1.1 Oggetto dell'appalto 81
Art. 1.2 Descrizione dei lavori 81
Art. 1.3 Forma e principali dimensioni delle opere 81
CAPO 2 QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 82
Art. 2.1 Materiali in genere 82
Art. 2.2 Materiali naturali e da cava 82
Art. 2.3 Calci, pozzolane e leganti idraulici 85
Art. 2.4 Malte, calcestruzzi e conglomerati 86
Art. 2.5 Laterizi e blocchi per murature 94
Art. 2.6 Materiali ceramici 96
Art. 2.7 Materiali ferrosi 97
Art. 2.8 Metalli diversi 111
Art. 2.9 Legnami 111
Art. 2.10 Vetri e cristalli 113
Art. 2.11 Materiali per pavimentazioni 114
Art. 2.12 Materiali per rivestimenti 114
Art. 2.13 Prodotti per tinteggiature 115
Art. 2.14 Manufatti in pietra naturale 115
Art. 2.15 Isolanti termici ed acustici 115
Art. 2.16 Materiali idrocarburati ed affini 116
Art. 2.17 Tubazioni in materie plastiche 116
Art. 2.18 Materiali elettrici 117
Art. 2.19 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’APPALTO STRUTTURE 117
CAPO 3 CONTENUTI PRESTAZIONALI DELLE LAVORAZIONI E DEI MANUFATTI 136
Art. 3.1 Demolizioni rimozioni e riparazioni 136
Art. 3.2 Scavi, rinterri e massicciate 139
Art. 3.3 Fondazioni 141
Art. 3.4 Strutture portanti verticali 143
Art. 3.5 Strutture portanti orizzontali 146
Art. 3.6 Manti di copertura 148
Art. 3.7 Tramezzature interne – tamponamenti esterni 148
Art. 3.8 Intonaci interni, intonaci a secco e controsoffitti con lastre in gesso rivestito 150
Art. 3.9 Intonaci esterni 152
Art. 3.10 Tinteggiature 152
Art. 3.11 Serramenti esterni 153
Art. 3.12 Serramenti interni 156
Art. 3.13 Impermeabilizzazioni e coibentazioni 156
Art. 3.14 Sottofondi – pavimenti - rivestimenti 158
Art. 3.15 Rivestimenti e finiture in pietra o marmo 163
Art. 3.16 Opere da fabbro 164
Art. 3.17 Opere da lattoniere 165
Art. 3.18 Finiture e opere complementari 167
Art. 3.19 Opere e sistemazioni esterne 167
Art. 3.20 Impianti idrico sanitari 171
Art. 3.21 Impianti di riscaldamento 172
Art. 3.22 Impianto del gas 173
Art. 3.23 Fognature-colonne di scarico-canne di ventilazione 174
Art. 3.24 Impianti elettrici 184
Art. 3.25 Impianto fotovoltaico 186
Art. 3.26 Impianti elevatori-servoscale-piattaforme elevatrici 186
Art. 3.27 Oneri per la sicurezza 186
SCHEMA DI CONTRATTO 188
Art. 1 – Affidamento e oggetto dell’appalto 189
Art. 2 – Documenti contrattuali 190
Art. 3- Prezzo dell’appalto e modalità di pagamento 190
Art. 4 – Tempo utile contrattuale 192
Art. 5 - Sospensione dei lavori e proroga del termine di ultimazione 192
Art. 6 – Osservanza delle norme sulla sicurezza e delle clausole sociali 192
Art. 7 – Subappalto e divieto di cessione del contratto 194
Art. 8 – Garanzie assicurative 195
Art. 9 - Domicilio dell’Impresa 195
Art. 10 - Rappresentante dell’Impresa nella condotta dei lavori 195
Art. 11 - Spese contrattuali 196
Art. 12 - Presa in consegna anticipata delle opere 196
Art. 13 – Definizione delle controversie 196
- Sig. ………………. - - xxxx.xxx 196
ABBREVIAZIONI
⮚ L. n. 2248/1865
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
⮚ L. n. 55/1990
legge 19 marzo 1990, n. 55
⮚ D.P.R. 207 del 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ≪Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE≫.
L.R.14/2002 e s.m.i.
⮚ D.Lgs. n. 81/2008
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
⮚ R.U.P.
Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 9 e10 del D.P.R. 207/2010
⮚ D.U.R.C.
Documento unico di regolarità contributiva
⮚ D.Lgs 50 del 2016 s.m.i.
I riferimenti si intendono sempre effettuati alle norme così come successivamente modificate ed integrate.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
▪ Costruzione di un complesso residenziale di 18 alloggi nel Comune di Gorizia – via della Campagnuzza – F.M. 17 xx.xx. 1610 – 1601 – 1602 – 1603 – 1604 -1605 -1606 C.C. di Contado.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
In particolare le opere dovranno possedere tutte quelle caratteristiche che consentano l'ottenimento dei certificati comunali di abitabilità/agibilità nonché ogni altra autorizzazione e/o certificazione necessaria per l'utilizzo della struttura.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
6. Anche ai fini dell’art.3, comma 5, della Legge 136 del 2010 e dell’art.67, comma 4 del presente C.S.A., è stato acquisito il seguente codice:
a) CUP (Codice Unico di Progetto) F87E16001410001
7. Per l’appalto dei lavori sarà acquisito il CIG (Codice Identificativo della Gara).
Art. 2 Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
1) | Totale Lavori (L) | 2.590.281,92 |
2) | Oneri per la sicurezza (OS) | 123.247,68 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO | 2.713.529,60 |
2 L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella:
a) importo dei lavori (L), di cui costo della manodopera (CM) € 704.280,86 come risultante al rigo 1).
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2).
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1: l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, c.1 lett ddddd) del D.Lgs 50/2016 nonché dall’articolo 43, comma 6, del DPR 207/2010 e dell’ articolo 59, c.5 bis del DLgs 50/2016. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del DPR 207/2010, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del Codice e linee guida.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016.
Art. 4
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 x xxx Xxxxxxx Ministeriale 10.11.2016 n. 248 e in conformità all’allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» Edifici civili ed ind..
Nelle opere della categoria OG 1 possono essere comprese anche lavorazioni su materiali contenenti amianto per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di Imprese aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e pertanto possono essere realizzate dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti richiesti, ovvero indicate obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare
pena la non ammissione alla gara stessa.
Nella categoria prevalente sono compresi gli oneri della sicurezza.
Ai sensi degli articoli 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, indicati nel bando di gara con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
Art. 5
Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’art. 149 del D.Lgs. 50 del 2016, art. 43, commi 6 e 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29,30, 37 e 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella tabella B, allegata allo stesso capitolato quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7
Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto D.M.145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegata Tabella «C», ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3);
d) gli elenchi dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto con il relativo cronoprogramma di cui all’articolo 23 del DLgs 50/2016;
g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
c) il Decreto del presidente della Repubblica n.207 del 05.10.2010 per la parte ancora vigente;
d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
e) la Legge 12 luglio 1991 n. 203;
f) il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
g) le direttive regionali di cui alla L.R.13/2014 art.24 per gli interventi finanziati dalla regione FVG;
h) il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i..; i) il D.M. 07/03/2018 n.49;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
4. In considerazione della natura dell'A.T.E.R. di Gorizia l'appalto dei lavori è soggetto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici e di tutte le condizioni stabilite dalle norme introdotte con il D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione ed alla sua integrale attuabilità.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. L’ appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109,110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10
Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o rischi richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e/o contenuta nell'Elenco Prezzi Unitari.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art.101 comma 3 del D.Lgs.50/2016 gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17/01/2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42, S.O., del 20 febbraio 2018).
Art. 12
Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore come previsto dall’art.5 del D.M. 07/03/2018 n.49.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, come previsto dall’art.32 del D.Lgs.50/2016.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile
b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti
7. L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
a) la sospensione immediata dei lavori;
b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predetta autorità;
d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 149 del Codice dei contratti.
In base all’articolo 34 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. devono essere rispettate le specifiche di cantiere previste al punto 2.5 e 2.7 dell’allegato 1 del D.M. 24.12.2015.
Art. 14
Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali nonché dell'incidenza delle giornate lavorative che potranno venir perdute a causa di condizioni climatiche avverse, stimate e qui fissate convenzionalmente nell’ 11% del tempo di cui al comma 1 e cioè 59 giorni . Per tali giornate non potranno venir concesse proroghe o sospensioni.
Per "condizioni climatiche avverse" si intendono quelle giornate in cui si verifichino precipitazioni superiori a 10 mm di pioggia o temperature medie, nelle giornate lavorative (dalle ore 8 alle ore 17), inferiori a 0°C. Il tempo utile è stato inoltre determinato valutando ogni e qualsiasi operazione necessaria per la completa realizzazione dell'opera, quali fra l'altro l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni a carico dell'Appaltatore, definizione di particolari di dettaglio, fornitura di campionature ecc.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M 49 di data 07.03.2018, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 15 Proroghe e differimenti
Ai sensi dell’art.107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
Art. 16
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi dell’art.107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale e inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R.207/2010.
3. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.
4. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
6. In caso di sospensione dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, e 4 dell’art. 107 del Codice, si applica il comma 2 dell’art.10 del D.M. 49/2018
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.50/2016 la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore negli altri casi.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
4. In caso di sospensione dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, e 4 dell’art. 107 del Codice, si applica il comma 2 dell’art.10 del D.M. 49/2018
Art. 18
Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’art.15 del D.P.Reg. 0166/Pres.dd. 5 giugno 2003, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 2;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 6;
c) nella ripresa dei lavori, seguente un verbale di sospensione, successiva rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
Art. 19
Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del x.X.X. x. 000 xxx 0000, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei
termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal direttore dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dalla normativa vigente;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21 Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell’art.108 del succitato decreto legislativo.
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 Anticipazione
1. Ai sensi del comma 18 dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi del comma 18 dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
b) La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
c) L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 23, comma 9.
Art. 23 Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 29, 30, 31 e 32, raggiungono un importo non inferiore a euro 120.000,00 (centoventimila)
determinato:
a) al netto del ribasso d’asta applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (OS) previsti nella tabella B;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi del comma 5 bis dell’art.30 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del DLgs 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della
data di chiusura.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 4, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 22, comma 2.
6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 110 del D.P.Reg. 0165/Pres. 05 giugno 2003, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione Appaltante dispone comunque la redazione dello stato di avanzamento ed il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
8. Non verrà emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente aumentato o diminuito dell’importo degli atti di sottomissione approvati.
9. Il pagamento dello stato di avanzamento è subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 52, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50 del 2016.
Art. 24 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni di legge.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, e comunque entro 24 mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.
7. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, commi 9 e 10.
Art. 25
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 6, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 26
Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2 dell’art. 25.
Art. 27
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/ di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 28
Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito in base a valutazioni insindacabili del Direttore dei Lavori.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita casella rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo nella Tabella «B» integrante il presente capitolato, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) Impianti idrico-sanitari;
b) Impianti di riscaldamento;
c) Impianti gas
d) Impianti elettrici;
Art. 30 Eventuali lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità
Art. 31
Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 8 comma 5 del D.P.R. n. 49/2018:
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 2.
Art. 32
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera anche se accettati dal direttore dei lavori.
CAPO 6
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, se prevista, con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara o alla lettera di invito.
Art. 34
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. E’ facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 35 Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016:
1. l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono comprovate mediante accesso alle banche date ufficiali, ove disponibili e accessibili, o mediante la produzione della pertinente documentazione. La sola condizione di cui al comma 1, lettera a), può essere assorbita dall’attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento generale di cui al D.P.R.207/2010.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le stesse riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 88 del Regolamento generale, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento, che deve disciplinare la messa a disposizione delle condizioni che hanno consentito il rilascio della certificazione. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), non possono essere oggetto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale (lavori di importo non superiore a 150.000 euro, aggiungere) o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 36
Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs.50/2016:
1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
2. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.
5. E’ facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Variazione dei lavori
Sono ammesse variazioni alle opere appaltate nei limiti previsti dall’art.106 del D.Lgs.50/2016.
Art. 38
Varianti per errori od omissioni progettuali
Sono ammesse variazioni alle opere appaltate nei limiti previsti dall’art.106 del D.Lgs.50/2016.
Art. 39
Elenco prezzi, Xxxxxx applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto dagli artt. 8 comma 5 e 22 comma 5 del D.M. n.49 del 07/03/2018.
3. I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al contratto sono dedotti dal prezzario della stazione appaltante, dai listini correnti nell’area interessata e dal prezzario regionale.
CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 Adempimenti preliminari
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto.
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43;
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 44.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto
n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 41
Norme di sicurezza generali
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 40, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.
Art. 42
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, punto 2 (OS), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.
Art. 43
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 105 comma 17 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
Art. 45
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. 1.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105 comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Subappalto
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d). E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E’ obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E’ fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 47
Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. n. 646/1982, come modificato dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla L. n. 246/1995.
4. Il subappalto non autorizzato comporta quindi la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del citato D.L.n.139/1995, convertito dalla L. n. 246/1995.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 51, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.105 comma 13 del Codice dei contratti, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Qualora ricorra una delle suddette situazioni, l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, cottimista o sub-contraente sarà corrisposto secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 23 e 24 del Capitolato Speciale d’Appalto. In questi casi l’impresa aggiudicataria è obbligata a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La comunicazione sarà corredata da fotocopia della fattura emessa dal subappaltatore all’Impresa aggiudicataria.
Il pagamento rimane comunque subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del subappaltatore, cottimista o sub-contraente mediante acquisizione del DURC on line.
CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 Contestazioni e riserve
1. Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 49/2018, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve si farà riferimento alla relativa disciplina adottata dalla Stazione Appaltante.
2. Fino ad avvenuta adozione da parte della Stazione appaltante sarà concesso operare come di seguito esplicitato:
a. ad avvenuta maturazione dello Stato di Avanzamento dei lavori verrà presentato all’Impresa il Registro di Contabilità; il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
b. nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro e lo stesso si riterrà comunque sottoscritto;
c. se l’esecutore firma il Registro di Contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
d. il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni;
e. nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui alla lett. b, oppure lo ha fatto con riserva ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art. 50 Accordo bonario
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell'opera possa variare tra i limiti di legge, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.205.
Art. 51 Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Gorizia ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 52
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare o a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell’accentramento contributivo;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico di cui all’art.39 del D.L. 25.06.2008 n.112 così come modificato dalla Legge 09.08.2008 n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
6. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa.
Art. 53
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Art. 54 Risoluzione del contratto
Esecuzione d'ufficio dei lavori
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’art.107 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni e con le procedure nello stesso riportate.
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55 Ultimazione dei lavori
Garanzie e manutenzione gratuita
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 55.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 29, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 24.
Art. 56
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
Art. 57
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.
CAPO 12 NORME FINALI
Art. 58
Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di legge e al presente capitolato, all'elenco prezzi unitari nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l'estirpazione, demolizione, rimozione ed eliminazione di: essenze arboree di modesta entità; fusti; ceppaie; pali; pietrame; sedimi fondazionali anche armati; relitti di canalizzazioni o cisterne; cordonate; opere strutturali interrate e non visibili; antenne tv; quanto si possa trovare all'interno di fabbricati o di baracche nonché i movimenti di terra, le rimozioni, le estirpazioni e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
b1) La demolizione di manufatti e trovanti sotterranei sia nel materiale lapideo che i laterizio e calcestruzzo, scoperti e intercettati durante le scarifiche o gli scavi, valutati dalla d.l. dopo le opportune verifiche non di interesse storico o archeologico e la cui situazione e caratteristiche determino intralcio o compromettano le opere edificatorie sovrastanti o adiacenti. Le parti frammentate di tali elementi, come ad esempio murature, travature, cordoli e fondazioni, vasche e cisterne ecc., dovranno essere conferite alle pubbliche discariche autorizzate in forma differenziata per tipo di materiale. Per le vasche e cisterne è incluso lo svuotamento e il conferimento del contenuto. Per le vasche e cisterne è incluso lo svuotamento e il conferimento del contenuto presso i punti di raccolta autorizzati dal Comune
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da cause di forza maggiore, che si verificassero durante gli scavi, le demolizioni o i rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ed alle opere provvisionali nonché al risarcimento ed alla riparazione dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, lasciando liberi ed indenni da ogni responsabilità sia la Stazione Appaltante che il personale dipendente dalla medesima;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera, degli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati, dell'energia elettrica, del combustibile, e dell'adatta manodopera occorrente per effettuare le prove e le verifiche richieste dalla Direzione Lavori al fine di accertare la buona esecuzione delle opere, nonché tutte le spese relative a qualsiasi prova e collaudo previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, o ordinati dalla Direzione Lavori;
e) fornitura delle certificazioni dei materiali previste dalla vigente normativa di settore;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso sia pubbliche che private, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché provvedere, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione, al totale sgombero dal cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore o delle imprese subappaltatrici;
k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli spostamenti di impianti (rimozione e loro riposizionamento) posizionati in facciata e dentro l’ edificio e per allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale, dall'elenco prezzi unitari o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei (scorte) , previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio nelle seguenti quantità massime:
I) per ogni tipo di pavimento e rivestimento, interno od esterno 3% della superficie con un minimo di 1 mq ed un massimo di 20 mq
II) per ogni tipo di battiscopa 2% del battiscopa in opera con un minimo di 3 m
III) coppi 5% della superficie con un minimo di 1 mq ed un massimo di 10 mq
IV) pezzi speciali per coperture 2 pezzi per ogni tipo dei medesimi
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
s) provvedere a lavori ultimati, a sua cura e spese, a far eseguire da ditta specializzata una pulizia generale di tutti gli ambienti del fabbricato, siano questi relativi agli alloggi, negozi o parti di uso comune, nonché delle aree e pertinenze esterne. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei serramenti, dei vetri e dei sanitari. La pulizia dovrà riguardare tutti i manufatti, i materiali e gli apparecchi, forniti tanto dall'Appaltatore quanto da altre ditte o persone In difetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo dei lavori;
t) provvedere a lavori ultimati, a sua cura e spese, ad eseguire o a far eseguire nelle aree e nelle
pertinenze esterne lo sfalcio periodico dell’erba e la potatura di alberi e cespugli fino alla consegna degli alloggi agli inquilini assegnatari per un periodo massimo di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori;
u) provvedere all’etichettatura dei contatori dell’energia elettrica, acqua e gas relativi agli impianti delle parti comuni e delle unità immobiliari costruite o ristrutturate mediante adeguate targhette anche autoadesive che riportino il numero identificativo delle stesse come evidenziato sui disegni di progetto. In particolare i contatori dell’acqua e del gas collocati in pozzetti ed armadi esterni dovranno avere sistemi di identificazione degli abbinamenti marchiati in modo indelebile affinché non siano deperibili a causa degli agenti atmosferici;
v) forniture i mazzi di chiavi ordinati per ogni unità immobiliare e dotati di un portachiavi con etichetta riportante il numero della rispettiva unità immobiliare contrassegnata come nei disegni di progetto. Le chiavi saranno consegnate dall'Impresa alla D.L. al momento dell’ultimazione lavori o, in accordo con la D.L. stessa in caso di consegna anticipata delle unità immobiliari. I suddetti mazzi dovranno essere forniti raccolti in astucci contenenti le seguenti chiavi:
I) n. 3 copie di tutte le chiavi di diretta esclusività dell'assegnatario come portoncini d'ingresso alle unità immobiliari, garages, magazzini, cantine singole, cassette postali ecc.;
II) n. 1 copia per unità immobiliare nonché una copia per l’ATER di tutti i vani comuni fruibili dai singoli assegnatari come porte d'ingresso scale nelle zone di diretta pertinenza, porte d’ingresso comuni, passaggi, cantine, ripostigli, stenditoi, vani contatori energia elettrica ecc., vani contatori gas (chiavi quadre standard)
III) n°3 copie in mazzo separato delle chiavi dei ripostigli per deposito dei materiali comuni di riserva o attrezzature di uso comune (es. giardinaggio)
w) provvedere alla posa in opera dei numeri civici dei fabbricati forniti dalla stazione appaltante o eventualmente recuperati (se riutilizzabili, nel caso di ristrutturazioni) secondo le indicazioni del Comune e della D.L.
x) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
y) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. L’Appaltatore è tenuto a provvedere, prima dell'inizio dei lavori o comunque all'occorrenza, a prendere gli opportuni accordi con le Aziende erogatrici per lo spostamento o l'eliminazione di cavi o condotte, sia aeree che interrate, che interferiscano con l'approntamento del cantiere e con la realizzazione dell'opera. Gli eventuali oneri da sostenersi per detti spostamenti sono a completo carico dell'Appaltatore.
4. L’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 30 giorni dal completamento delle opere al grezzo, gli elaborati necessari per procedere all’accatastamento delle unità immobiliari, debitamente firmati da un professionista abilitato, il cui deposito sarà di competenza della stazione appaltante.
5. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
6. L’Appaltatore è obbligato ad effettuare i tracciamenti ed i riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
7. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
8. L’appaltatore deve fornire alla Direzione dei Lavori con trasmissione in copia dei formulari rifiuti di cui alle vigenti norme, comprovante l’avvenuto smaltimento delle terre e/o rocce da scavo.
9. L’appaltatore deve tener conto che, lo stabile in cui sono ubicati gli alloggi oggetto dell’ appalto, continuerà ad essere occupato dagli inquilini/proprietari durante l’ esecuzione dei lavori. (per lavori in stabili abitati)
Art. 59
Obblighi speciali a carico dell’ Appaltatore
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) e s.m.i., che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato (i) al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 e s.m.i.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 60
Obblighi specifici a carico dell’Appaltatore
1. MATERIALI – PROVE – COLLAUDI
a) presentare al direttore dei lavori, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori e comunque almeno trenta giorni prima della posa in opera, la campionatura di tutti materiali e di tutti manufatti previsti o necessari per dare l'opera finita, corredata dalle caratteristiche tecniche complete, per l'ottenimento delle prescritte approvazioni.
I materiali ed i manufatti proposti dall'Appaltatore potranno venir respinti, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di maggiori compensi.
L'accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta riuscita di tutti i lavori.
b) fornire materiali ed opere finite conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene a: serramenti interni ed esterni, pavimentazioni, arredi fissi, terminali degli impianti ed apparecchi sanitari.
c) fornire i certificati relativi alle caratteristiche termiche, di resistenza al fuoco e di stabilità nel tempo dei materiali impiegati nella costruzione, nonché i certificati relativi alle caratteristiche di assorbimento acustico dei materiali impiegati per l'isolamento acustico degli ambienti.
d) spese per la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera, degli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati, dell'energia elettrica, del combustibile, e dell'adatta manodopera
occorrente per effettuare le prove e le verifiche richieste dal direttore dei lavori al fine di accertare la buona esecuzione delle opere, nonché tutte le spese relative a qualsiasi prova e collaudo previsti dal presente capitolato, o ordinati dal direttore dei lavori.
e) spese ed assistenze relative a denunce, prove, verifiche, collaudi.
f) spese ed assistenze per far eseguire, presso Istituti o professionisti incaricati, tutte le esperienze, prove e saggi su materiali o manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione dell'opera, secondo quanto prescritto nel presente capitolato, o secondo le indicazioni e gli ordini del direttore dei lavori.
Potrà inoltre essere ordinata la conservazione in apposito locale dei campioni, munendoli di appositi sigilli firmati dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore in modo da garantirne l'autenticità,
g) provvedere, qualora i risultati delle prove non fossero conformi a quanto richiesto, ad adottare i necessari accorgimenti, modificando le opere o sostituendo i materiali, anche se posti già in opera, in modo da raggiungere il livello di qualità e prestazioni richiesto.
h) provvedere a propria cura e spese all’effettuazione di tutte le prove e al rilascio delle relative certificazioni richieste dagli enti gestori delle reti di acqua, gas e fognatura, secondo le indicazioni degli stessi ed in ottemperanza alle vigenti normative di settore.
i) provvedere a fornire le apposite dichiarazioni di conformità e altra documentazione ai sensi della norma EN 14351- per i serramenti
2. STRUTTURE IN GENERE E CONSOLIDAMENTI STATICI
a) attenersi strettamente a tutte le norme di legge vigenti in materia al momento dell'esecuzione.
b) provvedere se necessario, prima di dare inizio all'esecuzione di tali opere, al deposito degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché al pagamento delle relative spese di bollo.
c) trasmettere alla Stazione Appaltante la copia del progetto attestante l'avvenuto deposito.
d) provvedere a sua cura e spese alla stesura ed alla fornitura dei particolari costruttivi di cantiere che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica della corrispondenza tra strutture esistenti o eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile al riguardo.
Eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e/o esecutive dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori e qualora trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché al pagamento delle relative spese di bollo. Tali elaborati dovranno venir poi allegati alla documentazione di collaudo.
e) provvedere a sua cura e spese, prima dell'esecuzione, alla verifica di tutti i calcoli e dei disegni
delle strutture da realizzare.
f) provvedere alle prove di laboratorio per i controlli di qualità del calcestruzzo e dell'acciaio, nonché al pagamento delle relative spese.
g) provvedere all'esecuzione, anche in xxxxx x'xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx richieste dal direttore dei
lavori o dal collaudatore.
h) far verificare al direttore dei lavori, prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., l'armatura predisposta, dandone notizia al direttore dei lavori con un preavviso minimo di 24 ore lavorative.
3. IMPIANTI ELETTRICI
a) attenersi strettamente a tutte le norme di legge vigenti in materia al momento dell'esecuzione.
b) provvedere, prima di dare inizio all'esecuzione di tali impianti, al deposito degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante presso gli Enti preposti, nonché al pagamento delle relative spese.
c) trasmettere alla Stazione Appaltante la copia del progetto attestante l'avvenuto deposito.
d) denunciare, se necessario, agli Uffici competenti l'impianto generale di terra.
e) provvedere a sua cura e spese alla stesura ed alla fornitura dei particolari costruttivi di cantiere che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica della corrispondenza tra strutture esistenti o eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile al riguardo.
Eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e/o esecutive dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori e qualora trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati degli impianti posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito.
f) provvedere a sua cura e spese, prima dell'esecuzione, alla verifica di tutti i calcoli e dei disegni
degli impianti da realizzare.
g) provvedere a sua cura e spese ad ogni incombenza prevista dal D.M. 37/2008e successive modificazioni.
h) provvedere a fornire quanto necessario per l'esecuzione del collaudo. Ed in particolare dovrà mettere a disposizione del direttore dei lavori, quali allegati alla Dichiarazione di Conformità stabilita dal D.M.37/2008 rilasciata dalla Ditta esecutrice degli impianti elettrici, la documentazione relativa alle seguenti misure strumentali:
- continuità conduttori di protezione
- resistenza isolamento delle linee
- resistenza di terra
- misura della resistenza di guasto fase-neutro e corrente di corto circuito.
i) provvedere a fornire le apposite dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.37/2008 e della Legge Regionale 57/88 (redatte sulla base del modello approvato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato col Decreto del 20.02.92).
Xxxxxxx parti integranti delle dichiarazioni le seguenti documentazioni da prodursi in triplice copia:
- una relazione descrittiva degli impianti realizzati;
- una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati;
- disegni esecutivi finali degli impianti eseguiti secondo le eventuali indicazioni progettuali fornite in corso d’opera, corredati di piante ed eventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti, completi dell'indicazione delle tipologie, dimensioni e delle linee o dei cavi in esse contenute, le posizioni e tipi di ciascuna utenza ed apparecchiature installate;
- disegni di montaggio e schemi unifilari dei quadri elettrici,
- disegni di montaggio e schemi funzionali e di collegamento di impianti e/o apparecchiature speciali quali citofono, impianto TV, impianti di controllo ecc.;
- documentazione tecnico-illustrativa di tutte le apparecchiature installate, complete di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- documentazione relativa alle rilevazioni strumentali inerenti la sicurezza degli impianti.
Tutti gli elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) andranno eseguiti con sistemi di disegno realizzati tramite personal computer (normalmente in formato dwg/dxf) e saranno consegnati in copia cartacea ed in copia su supporto magnetico.
j) fornire la documentazione prevista dalla Direttiva Macchine per gli eventuali sistemi di automazione per porte, portoni, basculanti e simili.
k) garantire gli impianti sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio sia ancora per il regolare funzionamento per il periodo previsto dalle vigenti normative in materia e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data del certificato di collaudo.
Fino alla scadenza di tale periodo l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente e a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.
l) fermo restando quanto disposto nel presente capitolato relativamente all’obbligo di consegna della documentazione prima del pagamento del totale di ogni singola categoria di opere, prevista dalle vigenti leggi di settore, quale certificazioni materiali, certificazione R.E.I., certificazioni di conformità, etc.), la seguente documentazione:
- certificato di collaudo completo delle misure strumentali
- dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.37/2008
- documentazione prevista dalla Direttiva Macchine
deve essere presentata entro il termine previsto per l’ultimazione dei lavori come stabilito ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato.
Il mancato rispetto del termine sopra prescritto, impedendo di fatto l’utilizzo dell’opera, comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 18 del presente capitolato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
4. IMPIANTI IDRO-SANITARIO, GAS E RISCALDAMENTO
a) attenersi strettamente a tutte le norme di legge vigenti in materia al momento dell'esecuzione.
b) provvedere, prima di dare inizio all'esecuzione di tali impianti, al deposito degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante presso gli Enti comunali preposti, nonché al pagamento delle relative spese.
c) trasmettere alla Stazione Appaltante la copia del progetto attestante l'avvenuto deposito.
d) provvedere a sua cura e spese alla stesura ed alla fornitura dei particolari costruttivi di cantiere che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica della corrispondenza tra strutture esistenti o eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile al riguardo.
Eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e/o esecutive dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori e
qualora trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati degli impianti posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito.
e) provvedere a sua cura e spese, prima dell'esecuzione, alla verifica di tutti i calcoli e dei disegni
degli impianti da realizzare.
f) provvedere a sua cura e spese ad ogni incombenza prevista dal D.M.37/2008 e successive modificazioni.
g) provvedere a fornire quanto necessario per l'esecuzione delle prove degli impianti.
h) provvedere a fornire la documentazione tecnica completa prevista dalla Deliberazione AEEG 40/04, redatta e compilata secondo le indicazioni elaborate dal CIG, al fine dell’attivazione delle utenze gas.
i) provvedere a fornire, per ogni impianto, le apposite dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.37/2008 (redatte sulla base del modello approvato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato col Decreto del 20.02.92).
Xxxxxxx parti integranti delle dichiarazioni le seguenti documentazioni da prodursi in triplice copia:
- una relazione descrittiva degli impianti realizzati;
- una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati;
- disegni esecutivi finali degli impianti eseguiti secondo le eventuali indicazioni progettuali fornite in corso d’opera, corredati di piante ed eventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti, completi dell'indicazione delle tipologie, dimensioni e diametri, le posizioni e tipi di ciascuna utenza ed apparecchiature installate;
- disegni di montaggio e schemi funzionali e di collegamento di impianti e/o apparecchiature;
- documentazione tecnico-illustrativa di tutte le apparecchiature installate, complete di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- documentazione relativa alle rilevazioni strumentali inerenti la sicurezza degli impianti.
Tutti gli elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) andranno eseguiti con sistemi di disegno realizzati tramite personal computer (normalmente in formato dwg/dxf) e saranno consegnati in copia cartacea ed in copia su supporto magnetico.
j) rilasciare, per i singoli impianti, i libretti di impianto previsti dalla Legge 10/91 previo rilevamento dei parametri di combustione.
jj) rilasciare per gli impianto di condizionamento il libretto di impianto.
k) provvedere allo svuotamento degli impianti idrico e di riscaldamento, in modo tale che all'interno della rete delle tubazioni non rimanga alcun residuo x xxxxx di liquido, ciò ad evitare che, qualora gli alloggi non vengano immediatamente consegnati agli assegnatari, non si verifichino congelamenti e conseguenti rotture durante la stagione invernale.
l) provvedere, al momento della consegna degli alloggi agli assegnatari, al riempimento degli impianti stessi ed alla prima accensione della/e caldaia/e, anche per singoli impianti alla volta ed in tempi diversi, in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante.
m) garantire gli impianti sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio sia ancora per il regolare funzionamento per un periodo di dodici mesi dalla data del certificato di collaudo.
Fino alla scadenza di tale periodo l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente e a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.
n) provvedere al collaudo definitivo degli impianti di riscaldamento entro la prima stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori e comunque nel periodo dal 01 dicembre al 28 febbraio.
o) fermo restando quanto disposto nel presente capitolato relativamente all’obbligo di consegna della documentazione prima del pagamento del totale di ogni singola categoria di opere, prevista dalle vigenti leggi di settore, quale certificazioni materiali, certificazione R.E.I., certificazioni di conformità, etc.), la seguente documentazione:
- documentazione tecnica completa prevista dalla Deliberazione AEEG 40/04
- dichiarazioni di conformità ai sensi della Legge D.M.37/2008
- libretti di impianto previsti dalla Legge 10/91
deve essere presentata entro il termine previsto per l’ultimazione dei lavori come stabilito ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato.
Il mancato rispetto del termine sopra prescritto, impedendo di fatto l’utilizzo dell’opera, comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 18 del presente capitolato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Art. 61
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, qualora non sia previsto il loro riutilizzo, sono da considerarsi di proprietà dell’Appaltatore.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo stabilito dagli elaborati progettuali a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3 I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo stabilito dagli elaborati progettuali a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quando previsto dal D.Lgs 42/2004.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa e se previsto in progetto o richiesto dalla D.L., di riutilizzare i materiali di cui ai commi 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61
Art. 62
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 63
Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 64 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 65 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D».
Art. 66
Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore.
La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 8 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Art. 67
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) le spese relative alla fornitura degli elaborati progettuali quali elaborati grafici, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari ecc.
f) ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DM 2-12-2016, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 68 Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori e sub-contraenti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 25 e 26.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 69
Xxxxxx etico e di comportamento
1. L’appaltatore, i subappaltatori e i sub-contraenti sono obbligati a conoscere ed accettare il Modello Organizzativo ed i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico che l’Ater di Gorizia ha adottato con Determinazione del Direttore generale n. 38/2017, pubblicato sul sito Aziendale xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Programma per la trasparenza e l’integrità;
2. Il mancato rispetto dei principi e degli obblighi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico e di comportamento danno luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, nonché al risarcimento all’Ater di Gorizia del danno subito.
Art. 70
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo),
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
ALLEGATI TABELLA A
TABELLA A | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | ||||
n. | Lavori | Categoria allegato A D.P.R. n. 207/2010 | euro | ||
1 | Edifici civili e industriali | Prevalente | OG1 | € | 1.593.322,71 |
2 | Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderia | Scorporabile e/o subappaltabile | OS3 | € | 103.913,82 |
3 | Impianti elettromeccanici trasportatori | Scorporabile e/o subappaltabile | OS4 | € | - |
4 | Finiture di opere generali | Scorporabile e/o subappaltabile | OS6 | € | 320.239,53 |
5 | Finiture di opere generali di natura edile | Scorporabile e/o subappaltabile | OS7 | € | 235.187,46 |
6 | Impianti termici e di condizionamento | Scorporabile e/o subappaltabile | OS28 | € | 329.324,22 |
7 | Impianti interni elettrici,telefonici, etc. | Scorporabile e/o subappaltabile | OS30 | € | 131.541,86 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | € | 2.713.529,60 |
TABELLA B
I pagamenti in acconto relativi agli impianti tecnologici verranno valutati con le seguenti percentuali rispetto alle percentuali sopra indicate:
IMPIANTI IDRICO-SANITARI - X.XX 3 TABELLA B
- posa della rete di scarico e delle tubazioni dell’impianto idrico-sanitario e gas 48%
- posa dei sanitari e delle rubinetterie 51%
- impianto finito 1%
IMPIANTI ELETTRICI – X.XX 9 TABELLA B
- posa delle canalizzazioni e delle scatole 30%
- posa dei cavi 40%
- posa dei punti di comando e relativi collegamenti 25%
- impianto finito 5%
IMPIANTI TERMICI – X.XX 8 TABELLA B
- f.p.o. di impianto di climatizzazione 70%
- verifiche 20%
- impianti finiti 10%
Ai fini del pagamento della percentuale a saldo dei lavori impiantistici si intende per “impianto finito” l’opera eseguita a perfetta regola d’arte in tutti i suoi dettagli costruttivi e corredata della documentazione prevista dalle vigenti leggi di settore, quale certificazioni materiali, certificazioni di conformità, etc.
TABELLA C
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE
Comune di Gorizia - Via della Campagnuzza - F.M. 17 p.c. 1610 - 1601 - 1602 - 1603 - 1604 - 1605 -
1606 C.C. Contado
- ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO -
- ELENCO ELABORATI -
A PROGETTO ARCHITETTONICO
A.1 ELABORATI TECNICI:
1 A.1.1 RELAZIONE GENERALE
2 A.1.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
3 A.1.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4 A.1.4 ELENCO PREZZI UNITARI
5 A.1.5 QUADRO ECONOMICO
6 A.1.6 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI A.2 ELABORATI GRAFICI:
7 A.2.0 STRALCIO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI – SCALE VARIE
8 A.2.1 PROGETTO – RILIEVO PLANIALTIMETRICO E SEZIONI STATO DI FATTO SCALA 1:250
9 A.2.2 PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE – PARAMETRI E DISTANZE - SCALA 1:250
10 A.2.3 PROGETTO – PLANIMETRIA GEN. E SEZ.TRACCIAMENTO E QUOTE – SCALA 1:100 - 1:200
11 A.2.4 PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE – SCALE VARIE
12 A.2.5 PROGETTO – PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI – SCALA 1:100
13 A.2.6 PROGETTO - SCHEMA FOGNATURE E RETI - SCALA 1:100 – 1:50
14 A.2.7 PROGETTO - SEZIONE DI DETTAGLIO – SCALA 1:20
15 A.2.8 PROGETTO - ABACO SERRAMENTI – SCALA 1:50
P SICUREZZA
P.1 ELABORATI TECNICI:
16 P.1.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P.2 ELABORATI GRAFICI:
17 P.2.1 PIANO DI SICUREZZA – SCHEMI CANTIERE SCALA 1:200
18 P.2.2 PIANO DI SICUREZZA – SCHEMI CANTIERE SCALA 1:200
MPROGETTO IMPIANTI MECCANICI
M.1ELABORATI TECNICI:
19 M.1.1 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI;
20 M.1.2 - RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI AI SENSI DEL D.Lgs. 192/05 E s.m.i.
-ALLOGGI X0 X0 X0 X0 X0;
-ALLOGGI X0 X0 X0 X0 X0;
-ALLOGGI X00 X00 X00 X00;
M.2ELABORATI GRAFICI:
21 M.2.0 - SUDDIVISIONE LOTTI E NUMERAZIONE ALLOGGI;
22 M.2.1.a - PROGETTO IMPIANTO TERMICO EDIFICIO A;
23 M.2.2 - SCHEMA CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO SOLARE TERMICO;
24 M.2.3.a - PROGETTO IMPIANTO IDRICOSANITARIO EDIFICIO A;
25 M.2.4.a - PROGETTO IMPIANTO DI SCARICO EDIFICIO A;
26 M.2.5.a - PROGETTO IMPIANTO INTERNO DISTRIBUZIONE GAS EDIFICIO A;
27 M.2.1.b - PROGETTO IMPIANTO TERMICO EDIFICI B,C D, E;
28 M.2.3.b - PROGETTO IMPIANTO IDRICOSANITARIO EDIFICI B,C D, E;
29 M.2.4.b - PROGETTO IMPIANTO DI SCARICO EDIFICI B,C D, E;
30 M.2.5.b - PROGETTO IMPIANTO INTERNO DISTRIBUZIONE GAS EDIFICI B,C D, E;
E PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
E1 ELABORATI TECNICI:
31 E.1.1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PROGETTO ELETTRICO
32 E.1.2 PROGETTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE
E.2 ELABORATI GRAFICI:
33 E.2.1 IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI
34 E.2.2 IMPIANTI ELETTRICI – PLANIMETRICO PIANO INTERRATO
35 E.2.3 IMPIANTI ELETTRICI – PLANIMETRICO PIANO TERRA
36 E.2.4 IMPIANTI ELETTRICI – PLANIMETRICO PIANO PRIMO
37 E.2.5 IMPIANTI ELETTRICI – PLANIMETRIE ILLUMINAZIONE STRADALE
S PROGETTO STRUTTURE
S1 ELABORATI TECNICI:
38 S 1.1 RELAZIONE OPERE STRUTTURALI S2 ELABORATI GRAFICI:
39 S 2.1 FABBRICATO A MURATURE IN LATERIZIO ARMATO
40 S 2.2 FABBRICATO A FONDAZIONI E MURATURE PIANO INTERRATO
41 S 2.3 FABBRICATO A PRIMO SOLAIO
42 S 2.4 FABBRICATO A SECONDO SOLAIO
43 S 2.5 FABBRICATO A COPERTURA
44 S 2.6 FABBRICATI B -C - D - EMURATURE IN LATERIZIO ARMATO
45 S 2.7 FABBRICATI B -C - D - EFONDAZIONI E MURATURE PIANO INTERRATO
46 S 2.8 FABBRICATI B -C - D - EPRIMO SOLAIO
47 S 2.9 FABBRICATI B -C - D - ESECONDO SOLAIO
48 S 2.10 FABBRICATI B -C - D - ECOPERTURA
49 S 2.11 FABBRICATI A - B -C - D - E PARTICOLARI MURATURE PIANO INTERRATO
50 S 2.12 FABBRICATI A - B -C - D - E SCALE INTERNE
51 S 2.13 FABBRICATI A - B -C - D - E SCALE ESTERNE
GRELAZIONE GEOLOGICA
52 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
TABELLA D
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
COMUNE DI GORIZIA INTERVENTO DI RECUPERO DELLO STABILE DI GORIZIA VIA POLA 1. C.I.G:………………….C.U.P: F87E1600141001 | |||
Committente | A.T.E.R. di Gorizia | ||
Pratica | |||
Importo dei lavori | Euro……….(di cui “Oneri sicurezza” Euro ) | ||
Opera finanziata | |||
Contratto | Rep. N. del registrato a Gorizia il al N. | ||
Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori | |||
Progettista | |||
Progettista opere strutturali | |||
Progettista impianti idrosanitari e termici | |||
Progettista impianti elettrici | |||
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | |||
Direttore dei lavori | |||
Direttore operativo | |||
Ispettore di cantiere | |||
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | |||
Impresa esecutrice | |||
Direttore tecnico del cantiere | |||
Responsabile della sicurezza | |||
R.S.P.P. e delegato alla sicurezza | |||
Inizio dei lavori | Ultimazione prevista dei lavori | ||
SUBAPPALTATORI: |
-69-
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Questa parte contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
In base all’art.34 del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. sono obbligatorie le specifiche tecniche dei componenti edilizi previste dall’ Allegato 2 del D.M. 24.12.2015 al punto 2.3 e successivi.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
La quantità dei lavori e delle provviste da inserire nelle contabilità a misura delle opere in variante, ordinate dalla direzione lavori, saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato al contratto.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimenti a carico dell'appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Nessun’opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra. In particolare, nel rilevare e sviluppare le misure dei lavori eseguiti dall'appaltatore si terrà conto delle seguenti norme se non diversamente specificato nell’elenco prezzi facente parte del presente contratto
1) Scavi di sbancamento. Il volume degli scavi di sbancamento sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
2) Scavi a sezione ristretta. Il volume degli scavi a sezione ristretta sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il calcolo delle superfici da ragguagliare verrà determinato prendendo come riferimento le sezioni tipo sotto indicate.
LEGENDA:
A = Dimensione interna tubo B = Larghezza fondoscavo C = Altezza media scavo
P%= Scarpata di natural declivio Misure espresse in centimetri
A | B | C |
fino a 20 | 60 | fino a 175 |
70 | da 176 a 400 | |
90 | oltre 400 | |
40 | 90 | fino a 175 |
100 | da 176 a 400 | |
110 | oltre 400 | |
60 ed oltre | 110 | fino a 175 |
120 | da 176 a 400 | |
130 | oltre 400 |
Per diametri intermedi viene eseguita l’interpolazione lineare
Asse scavo
C
%
P
Piano di posa
A
B
Asse scavo
Muro
C
Fondazione
%
P
Sottofondazione
B
A
B
LEGENDA:
A = Larghezza fondazione
B = Larghezza da filo fondazione a piede scarpata C = Altezza media scavo
A = Variabile B = 60 cm
C = Variabile
P%= Scarpata di natural declivio
3) Rilevati e rinterri. Il volume dei rilevati e rinterri sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
4) Riempimento di pietrame a secco. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
5) Scogliere. Il volume delle scogliere sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate. Quello dei singoli elementi di scogliera o trovanti moltiplicando per 0,6 il volume del minimo parallelepipedo circoscritto.
6) Pali. La lunghezza dei pali battuti sarà determinata misurando quella progettualmente prevista. La lunghezza dei pali trivellati sarà quella effettivamente posta in opera.
7) Demolizioni. La lunghezza, la superficie e il volume riguardanti le demolizioni saranno sempre valutati come grandezze vuoto per pieno. In particolare il volume degli edifici da demolire sarà determinato come da esempio sottoesposto. Nel caso di pavimenti a livelli diversi, si eseguiranno computi diversi sommando i risultati. I balconi e gli aggetti saranno valutati vuoto per pieno. L’eventuale demolizione delle parti residue del fabbricato sotto il pavimento verranno valutate separatamente con l’applicazione delle corrispondenti voci dell’elenco prezzi per le demolizioni.
Balcone
Bocca di lupo
Pavimento
Pavimento
LEGENDA:
Demolizione vuoto per pieno
8) Tubazioni. Il peso delle tubazioni sia zincate che in tubi lisci sarà determinato come quello di qualsiasi altra opera in metallo, mentre le loro lunghezze, anche per quelle costruite in opera, saranno quelle reali ad opera finita, misurate in asse con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.
9) Tubazioni in ghisa. La lunghezza delle tubazioni in ghisa sarà quella reale ad opera finita, misurata in asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.
L=Lunghezza tubo
ffa
L=Lunghezza tubo
Curva
Braga
Riduzione
Misura contabi le tubo
Mu
Parete pozzetto
Attraversamento pozzetto
DIAMETRO TUBI | CURVE | BRAGHE - RIDUZIONI | MUFFE | ISPEZIONI |
mm/mm | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml |
100 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,50 |
125 | 0,50 | 1,50 | 0,60 | 2,50 |
150 | 0,70 | 1,50 | 0,70 | 2,00 |
200 e oltre | 0,70 | 1,50 | 1,00 | 2,50 |
10) Tubazioni in PVC. La lunghezza delle tubazioni in PVC sarà quella reale ad opera finita, misurata in asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.
L=Lunghezza tubo
Muffa
L=Lunghezza tubo
Parete pozzet to
Curva
Braga
Riduzione
Attraversamento pozzetto
Misura contabil e tubo
DIAMETRO TUBI | CURVE | BRAGHE - RIDUZIONI | MUFFE | ISPEZIONI |
mm/mm | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml |
100 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 7,00 |
125 | 0,70 | 1,40 | 0,60 | 7,00 |
150 | 0,75 | 1,60 | 0,70 | 7,00 |
200 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 |
250 e oltre | 2,80 | 5,30 | 1,50 | 5,00 |
11) Tubazioni in poliestere o simili. La lunghezza delle tubazioni in poliestere, polietilene, PE, di qualsiasi forma richiesta, rotoli o barre, sarà determinata misurandola in asse ad opera finita con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.
12) Calcestruzzi armati. La superficie o il volume dei calcestruzzi armati, dei sottofondi saranno determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Il volume di qualsiasi struttura in ferro, annegata nei getti, non verrà mai dedotto.
13) Casseri. La superficie dei casseri per le opere in calcestruzzo sarà determinata prendendo in considerazione la parte effettivamente a contatto con il getto –“superficie bagnata”.
14) Murature. Il volume delle murature di qualsiasi tipo, sarà determinato con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione e senza alcuna detrazione per fori fino a 4,00 mq.; in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Vedi esempi sottoesposti. Nel caso in cui l’architrave è realizzata in materiale (pagato a parte) diverso dalla muratura;, per la formazione del foro con o senza sfondato radiatore, vengono sempre misurati 2.00 mq a compenso della formazione del foro.
Xxx hitrav e o e ven tuale cass on etto ro llò di qu alsias itipo ,
il vo lume no n vien e
Mu ratura d is pe ssore variab ile
B
D
Fo ro fine stra al grez zo
N ic ch ia p er sfo nd ato ra diato re co struita
in sieme alla mu ratura p rincip ale.
L’iso lazio ne e q ua ls iasi altro
ta mpo na men to ve ng on o c omp en sati a par te
A
C
E
m ai ded o to dalla mu ratu ra
LEGENDA:
A = Lunghezza muro B = Spessore muro C = Altezza del muro D = Lunghezza foro E = Altezza foro
V = Volume
CALCOLO VOLUME: Se DxE < MQ 4,00 V=AxBxC
Se DxE > MQ 4.00
V=AxBxC - DxBxE + 4,00 x B
Arch irt ave in m ateriale dive sr o dalla m uratu ra.
Ilv olu me n on fa p arte d ella mu ratura
Mu ratura d is pe ssore variab ile
C
E
B D Fo or
fines rt a alg rez zo
Nic chia p er sfo nd ato ra diato er
co srt uita
in sieme alla mura tura p rincip ale
L’iso lazio ne e q uals iasia ltor tam po nam en ot v eng on o c om pe nsa ot a pa rte
A
LEGENDA:
A = Lunghezza muro B = Spessore muro C = Altezza del muro D = Lunghezza foro E = Altezza foro
V = Volume
CALCOLO VOLUME:
Se DxE < MQ 2,00 V=AxBxC
Se DxE > MQ 2,00
V=AxBxC - DxBxE + 2,00 x B
15) Tramezze. La superficie o il volume delle tramezze in foglio saranno determinati con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per fori di porte di dimensioni fino a mq2,50; la superficie che viene in ogni caso misurata deve intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi delle tramezze.
16) Solai. I solai in cemento armato massicci (vale a dire non misti a laterizi) saranno valutati a metro cubo come ogni opera in cemento armato; ogni altro tipo di solaio sarà invece valutato a metro quadrato in base alla superficie misurata al netto delle murature principali di perimetro al grezzo e delle strutture portanti in c.a.
La superficie o il volume saranno determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq, in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
17) Opere in ferro. Il peso delle opere in ferro sarà determinato su una pesa pubblica autorizzata. Qualora per eccedenza di dimensioni o di peso non sia possibile il metodo predetto, allora il peso sarà determinato moltiplicando le superfici o i volumi o le lunghezze delle varie parti da pesare per i pesi unitari medi reperibili nelle tabelle ufficiali. Per quanto riguarda l’acciaio per i cementi armati, di qualsiasi tipo, il suo peso sarà sempre determinato moltiplicandone lo sviluppo lineare di quello effettivamente messo in opera e compreso nel progetto per i pesi unitari medi delle tabelle ufficiali, da controllare però con pesature ad ogni partita di barre di uguale sezione con almeno quattro campioni di un metro.
18) Lavori in legname. Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, e parimenti non si dedurranno le relative mancanze od intagli.
19) Coperture di tetti. Le coperture di tetti di qualsiasi tipo e forma saranno determinate per sviluppo effettivo di falda senza detrazione alcuna per la presenza di torrette di ventilazione o canne fumarie. Verranno dedotte tutte le superfici di ingombro di vani ascensori o di proiezione sulla falda degli abbaini. Verranno inoltre dedotti tutti i fori per finestre di superficie uguale o superiore ai 1,00 mq.. Il 1,00 mq che viene in ogni caso misurato deve intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
20) Canali di gronda e tubi per pluviali. I canali di gronda e i tubi per pluviali in lamiera saranno misurati a metro lineare in opera, cioè senza tenere conto delle parti sovrapposte. La lunghezza delle grondaie sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera.
21) Intonaci. La superficie degli intonaci che necessitano l’esecuzione di spigoli e risvolti sarà determinata con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per fori uguali a 4,00 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq.. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
Nel caso che nel riquadro dei fori non sia necessario l’esecuzione di spigoli e risvolti, come ad esempio l’intonaco di un foro nel quale è già stato posizionato il controtelaio passante, verrà dedotta l’intera superficie in quanto il controtelaio in questo caso ha la funzione di guida per l’esecuzione dell’intonaco e non sussiste nessun maggior onere per la riquadratura del foro.
22) Rivestimenti. La superficie di tutti i rivestimenti, delle isolazioni, impermeabilizzazioni, coperture in metallo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale.
23) Controsoffitti. I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti a finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e mezza la loro proiezione orizzontale.
24) Pavimenti. I pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente.
25) Opere in pietra o marmo. La lunghezza, la superficie e il volume delle opere in pietra o marmo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale. La lunghezza dei contorni in pietra sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera.
26) Serramenti. La superficie dei serramenti di qualsiasi tipo sarà determinata, tenendo conto della superficie esterna del telaio. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per finestre e 1,20 mq. per porte interne od esterne.
27) Persiane avvolgibili. La superficie delle persiane avvolgibili sarà determinata prendendo per larghezza la luce minima fra le guide metalliche aumentata di 5 cm., e per altezza la luce minima del foro finito visto dall’esterno aumentata di 25 cm. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per persiane non avvolgibili e 1,80 mq per persiane avvolgibili.
28) Cassonetti coprirullo. La lunghezza dei cassonetti coprirullo sarà quella effettivamente posta in opera. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 ml.
29) Vetri. La superficie dei vetri sarà determinata come quella effettivamente posta in opera. Per vetri di forma irregolare o curva verrà determinata la superficie del minimo rettangolo circoscritto. La quantità minima contabilizzabile sarà di 0,50 mq.
30) Corrimano. La lunghezza dei corrimano sarà determinata per la lunghezza effettiva in asse.
31) Assistenze. Se non diversamente espresso nelle singole voci di elenco prezzi le assistenze vengono così determinate:
a) agli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, elettrico, ascensore; opere da falegname, da vetraio, da carpentiere e da lattoniere, in percentuale sull’intero importo finale dei lavori calcolato come dall’esempio esplicativo sotto indicato.
Esempio:
Importo a base di progetto | Euro | 100.000 |
Importo di aggiudicazione | Euro | 80.000 |
Importo finale dei lavori | Euro | 107.000 |
Importo su quale si calcola la percentuale di assistenza:
100.000 : 80.000 x 107.000=
Euro 133.750.
Per l’assistenza all’impianto elettrico non vengono considerati gli importi dei corpi illuminanti.
b) Nel caso in cui le assistenze vengono calcolate a misura, verranno adottate le norme di misurazione del presente Capitolato Speciale.
32) Tinteggiature. La superficie delle tinteggiature sarà così determinata:
a) su intonaci: come quella degli intonaci;
b) su portefinestre e finestre semplici compreso il telaio: 2 volte la luce muraria;
c) su portefinestre e finestre con vetro isolante compreso il telaio: 2,5 volte la luce muraria;
d) su porte e finestre tipo Xxxxxx compreso il telaio: 3 volte la luce muraria;
e) su portefinestre e finestre doppie compreso il telaio: 4 volte la luce muraria;
f) su cassonetti e bancali: la reale superficie dipinta;
g) su avvolgibili compreso guida fissa: 2,5 volte la luce muraria;
h) su scuri o persiane a griglia compreso telaio: 3 volte la luce muraria;
i) su porte piene: 2 volte la massima superficie senza alcuna detrazione per la presenza di un’eventuale
parte vetrata; per il telaio: lo sviluppo della superficie;
j) su rivestimenti in legno e perlinature: la reale superficie trattata;
k) su opere in ferro:
• ringhiere semplici: 1,5 volte la superficie
• ringhiere lavorate: 3 volte la superficie
• serrande a maglia ondulate: 3 volte la superficie
• cancelli riducibili od estendibili: 4 volte la
• superficie
• radiatori: la superficie radiante grondaie tubi ecc.: la superficie trattata
33) Mano d’opera. La manodopera verrà corrisposta per il tempo di lavoro effettivamente eseguito.
34) Noleggi. Per le macchine ed attrezzi dati a noleggio verrà corrisposto il tempo di lavoro effettivamente eseguito.
35) Trasporti. Per i mezzi di trasporto verrà corrisposto il tempo di lavoro effettivamente eseguito.
36) Varie. La lunghezza, la superficie, il volume o il peso d’ogni altra categoria di lavoro qui sopra non elencata, saranno quelle effettive delle quantità poste in opera, determinate nel modo più esatto possibile.
CAPO 1
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
Art. 1.1
Oggetto dell'appalto
INTERVENTO DI RECUPERO DELLO STABILE SITO A GORIZIA IN VIA POLA 1 PER LA REALIZZAZIONE DI 10 ALLOGGI.
Art. 1.2
Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.
Art. 1.3
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto
Per la descrizione sommaria e la localizzazione delle opere si rimanda agli allegati progettuali dell’intervento.
CAPO 2
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 2.1
Materiali in genere
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti in seguito indicati nonché essere idonei all’uso a cui sono destinati.
Le eventuali menzioni di marche e tipologie specifiche relative a componenti e materiali presenti nelle descrizioni di articoli di elenchi prezzi, relazioni tecniche, elaborati grafici vari ecc. debbono intendersi unicamente di “riferimento” e pertanto sono da considerarsi unitamente alla specifica “o equivalente”. (Xxx.xx a D.L. 12 aprile 2006, n.163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – art. 68, p.13)
Art. 2.2
Materiali naturali e da cava
A. Acqua
L’acqua deve essere dolce, limpida, priva di materie terrose o organiche, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in concentrazioni superiori allo 0,5% e non essere aggressiva.
Deve avere un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%.
Nel caso in cui si rendesse necessario, potrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.
B. Inerti
I materiali inerti da impiegarsi per la confezione di malte e xxxxxxxxxxxx dovranno possedere le qualità, stabilite dal vigente regolamento d’applicazione della legge 5.11.1971 nr. 1086 relativa alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio. Gli inerti si classificano come terre che passano o vengono trattenute da xxxxxxxx con fori circolari delle seguenti dimensioni (in mm):
ghiaia o pietrisco | da 71 | a25 |
ghiaietto o pietrischetto | Da 25 | a10 |
ghiaino o pietrischino | Da 10 | a2 |
sabbia | da 2 | a0,05 |
E' assolutamente vietato per le confezioni suddette, l’uso di limi o argille, cioè di terre con elementi passanti per crinelli con fori circolari di dimensioni inferiori a 0,05 mm.
Per quanto riguarda i materiali inerti da impiegarsi nella formazione delle pavimentazioni stradali, ivi compresi i sottofondi, essi dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione di cui R.D. 16.11.1939 nr. 2232 e alle norme CNR fascicolo 4 ed. 1953.
In particolare il pietrisco e il pietrischino o graniglia per la formazione rispettivamente della massicciata e
dello strato di usura dovranno possedere caratteristiche non inferiori alle seguenti:
pietrisco | pietrischino | |
peso specifico | 2500 kg/m3 | 2700 kg/m3 |
coefficiente di qualità | 12 | 25 |
Per gli inerti da usare nella formazione delle strato di base, dello strato di collegamento (binde) e dello strato di usura, la perdita di peso determinata con la prova "Los Angeles" dovrà essere inferiore o uguale rispettivamente a 25,22 e 20. L'equivalente in sabbia sarà sempre maggiore o uguale a 45.
Per quanto riguarda i cubetti per pavimentazioni, essi dovranno essere conformi alla normativa di cui il fascicolo 5 del C.N.R., ed. 1954.
C. Sabbia
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi deve essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, non avere tracce di sali, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e deve provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non deve superare il 2%.
Sabbia per murature in genere
E’ costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332. Sabbia per intonaci ed altri lavori
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia è costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.
Sabbia per conglomerati cementizi
Deve corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 27 luglio 1985 e s.m.i.
La granulometria deve essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.
E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
D. Ghiaia e pietrisco
I materiali in argomento devono essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive.
Si escludono le ghiaie contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.
I pietrischi e le graniglie devono provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Devono essere a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee ed organiche.
I materiali in argomento devono essere lavati con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi
Devono corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 27 luglio 1985 e s.m.i.
La granulometria degli aggregati sarà indicata dagli allegati progettuali in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi.
In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non deve superare il 60%
dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.
Per getti di fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione massima devono risultare passanti al crivello 71 UNI 2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di minima dimensione devono risultare trattenuti dal crivello 8 UNI 2334.
Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali
Devono corrispondere, come definizione e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710.
Gli elementi devono presentare uniformità di dimensioni nei vari sensi, escludendosi quelli di forma allungata, piatta o scagliosa.
La resistenza a compressione dei provini saturi di acqua deve risultare non inferiore a 1200 Kg/cm2; il coefficiente Deval, da determinarsi se necessario su materiale di cava ed in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40/60 approvvigionato a piè d'opera, deve risultare non inferiore a 12 per i pietrischi di 1^ categoria ed a 10 negli altri casi, mentre rispettivamente il coefficiente I.S.S. deve essere minimo 4.
Per gli aggregati provenienti da frantumazione di ciottoli o ghiaie, deve ottenersi che non si abbia più di una faccia arrotondata.
X. Xxxxxxx di cava o tout-venant di cava, di frantoio o di fiume
I detriti di cava, o di frantoio o di altro materiale, non devono essere suscettibili all'azione dell'acqua (non solubile e non plasticizzabile), inoltre devono essere di radici e di sostanze organiche.
La granulometria del materiale sarà prescritta dagli allegati progettuali.
Il limite liquido (Atterberg) deve essere non maggiore di 25 e l'indice di plasticità di 6. L'indice di C.B.R. deve avere un valore non minore di 50.
F. Pietre naturali e marmi
Le pietre naturali ed i marmi devono essere omogenei, a grana compatta (con esclusione di parti tratte da cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavità, ecc.
Devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni cui saranno sottoposte.
Sono escluse le pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le opere in pietra naturale e in marmo devono corrispondere alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Pietra da taglio
Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, deve essere sonora alla percussione, immune da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Per le opere esterne è vietato l'impiego di materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in genere.
Marmo
Deve essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità.
Non sono ammesse stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.
I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.
Art. 2.3
Calci, pozzolane e leganti idraulici
A. Calci aeree
Devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle calci", di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2231.
X. Xxxxxxxxx
Deve rispondere alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2230.
C. Leganti idraulici
I materiali in argomento devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e dai D.M.. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici", "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche".
I leganti idraulici in polvere possono essere forniti:
- in sacchi sigillati
- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione
- alla rinfusa
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi devono essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
- la qualità del legante
- lo stabilimento produttore
- la quantità d’acqua per la malta normale
- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi devono essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
I cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:
INIZIO PRESA | TERMINE PRESA | |
CEMENTO PORTLAND, POZZOLANICO E D’ALTO FORNO | non prima di 30 minuti | non dopo 12 ore |
Art. 2.4
Malte, calcestruzzi e conglomerati
Le proporzioni in peso sono le seguenti:
- una parte di cemento
- tre parti di sabbia composita perfettamente secca
- mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5)
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, deve essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
A. Cementi e conglomerati cementizi
Le prestazioni contenute nel presente paragrafo si applicano al conglomerato cementizio per usi strutturali, armato e non, ordinario e precompresso.
Specifiche per il conglomerato cementizio
Il conglomerato cementizio all’atto del progetto deve essere identificato mediante la resistenza convenzionale a compressione uniassiale caratteristica misurata su cubi Rck.
Il progettista ovvero il Direttore Tecnico di stabilimento nel caso di elementi prefabbricati di serie, al fine di ottenere la resistenza caratteristica di identificazione del conglomerato di progetto, dovrà dare indicazioni in merito ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI EN 13670-1, nonché eventualmente dare indicazioni in merito alla composizione della miscela, tenuto conto anche delle previste classi di esposizione ambientale e del requisito di durabilità delle opere.
La resistenza caratteristica è definita come la resistenza al di sotto della quale si ha il 5% di probabilità di trovare valori inferiori. Nelle presenti norme la resistenza caratteristica designa quella dedotta da prove su cubi confezionati e stagionati come specificato al punto “Prelievo dei campioni” a 28 giorni di maturazione; il progettista potrà indicare altri tempi di maturazione a cui riferire le misure di resistenza su cubi e la conseguente resistenza caratteristica.
Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opere o di parte di essa si considera omogeneo se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure.
Controlli di qualità del conglomerato
Il conglomerato va prodotto in controllo di qualità, con lo scopo di monitorare che il conglomerato prodotto rispetti la resistenza caratteristica definitiva in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi: Valutazione preliminare delle resistenza
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il conglomerato con la resistenza caratteristica di progetto.
Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul conglomerato prodotto durante l’esecuzione dell’opera, contestualmente al getto del relativo componente strutturale.
Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario e/o utile, a completamente delle prove di accettazione.
Le prove sono eseguite dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Valutazione preliminare della resistenza.
L’Appaltatore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve garantire, attraverso idonee prove preliminari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi. L’Appaltatore resta comunque responsabile della garanzia sulla qualità del conglomerato, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto seguente.
Prelievo dei campioni
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri ed alla presenza dei direttore dei lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato.
E’ obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità dei costituenti dall’impasto possano far presumere una variazione di qualità del conglomerato stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.
Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2.
Circa il procedimento da eseguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nella UNI EN 12390-3 e 4.
Controllo di accettazione
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in funzione del quantitativo di conglomerato accettato, nel:
Controllo tipo A di cui di seguito Controllo tipo B di cui di seguito
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla seguente Tabella:
Tabella I
Controllo di tipo B
Controllo di tipo A
R1 > Rck - 3,5
Rm > Rck + 3,5 (N° prelievi 3) | Rm > Rck + 1,48 S (N° prelievi >15) |
Ove: Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2); R = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2); s = scarto quadratico medio |
Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Controllo tipo A
E’ riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m³. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³ massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Siamo R1, R2, R3 le tre resistenze di prelievo, con:
R1 < R2 < R3
Nelle costruzioni con meno 100 m³ di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
Controllo tipo B
Nelle costruzioni con più di 1500 m³ di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di topo statico (tipo B).
Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m³ di calcestruzzo.
Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m³.
Se si eseguono controlli statici accurati, l’interpretazione di risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo anche distribuzioni diverse dalla normale. Si deve individuare la legge di distribuzione più corretta e il valor medio unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio).
Per calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,2 occorrono controlli molto accurati, anche in opera.
Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
Il Direttore dei Lavori deve procedere direttamente al prelievo dei campioni necessari per le prove di accettazione che devono essere effettuate da uno dei laboratori di cui sono eseguite dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il Laboratorio provvede alla manutenzione ed alla conservazione dei provini per la determinazione della resistenza a compressione allo scadere del tempo previsto dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla norma EN 12390.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
• l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
• una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
• l’identificazione del committente i lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
• il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova;
• la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
• la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
• l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per la esecuzione della stessa;
• le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
• le modalità di rottura dei campioni;
• la massa volumetrica del campione;
• i valori di resistenza misurati.
La predetta procedura è integralmente estesa alla produzione di elementi prefabbricati realizzati con processo industrializzato.
L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal direttore dei lavori, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto indicato nel successivo punto. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta dal calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera
Nel caso in cui le resistenza a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classi di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla quantità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso prove non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso,
intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definito anche come valore attuale) è in genere inferiore al valor medio della resistenza dei prelievi. E’ accettabile un valor medio, misurato con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformato in resistenza cubica, non inferiore all’85% di Rck. Per la modalità di determinazione della resistenza in situ si potrà fare riferimento alle norme EN 12504-1 e 2.
Prove complementari
Sono prove che si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo ad una età corrispondente a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).
Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione.
Tali prove non possono però essere sostitutive dei “controlli di accettazione” che vanno riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni precedenti.
Potranno servire al direttore dei lavori od al collaudatore per dare un giudizio del calcestruzzo in opera qualora non sia rispettato il “controllo di accettazione”.
Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.
Gli impianti devono dotarsi di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norma e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore di conglomerato cementizio confezionato con processo industrializzato deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012. Nel caso in cui l’impianto di produzione appartenga ad un appaltatore, dotato di un sistema di gestione della qualità aziendale, il processo di certificazione deve includere anche il sistema di controllo del processo di produzione.
Al fine di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto “Controllo di accettazione” ed acquisire, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.
Componenti del conglomerato cementizio
B. Leganti
Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme EN 197-1 ed EN 197-2.
E’ escluso l’impiego di cementi alluminosi.
L’impiego dei cementi di tipo C, richiamati nella legge 26 maggio 1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta.
In caso di ambienti chimicamente aggressivi si deve far riferimento ai cementi previsti dalle norme UNI 9156 (cementi resistenti ai solfati) e UNI 9606 (cementi resistenti al dilavamento dalla calce).
C. Aggregati
Sono idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 12620.
Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del DPR n. 246/93 è indicato nella seguente Tabella.
Tabella II
Specifica Tecnica Europea di riferimento | Uso Previsto | Sistema di Attestazione della Conformità |
Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620-13055 | Calcestruzzo strutturale | 2+ |
Uso non strutturale | 4 |
Il Sistema 2+ (certificazione di controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all’art. 7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n. 246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.
Il Sistema 4 (autodichiarazione del produttore) è quello specificato all’art. 7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n. 246/93.
E’ consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella successiva, a condizione che la miscela di conglomerato cementizio confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni
100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorni di produzione.
Tabella III
Origine del materiale da riciclo | Rck del calcestruzzo (N/mm2) | Percentuale di impiego |
Demolizioni di edifici (macerie) | < 15 | Fino al 100% |
Demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. | ≤35 | ≤ 30% |
≤ 25 | Fino al 60% | |
Riutilizzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati | ≤ 55 | Fino al 5% |
Il Progettista, nelle proprie prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520 parti 1 e 2 al fine di individuare i requisiti chimico – fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, etc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli aggregati leggeri, questi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 13055. Il sistema di attestazione della conformità è quello riportato nella Tabella II.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei lavori, questi sono finalizzati alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tabella IV, insieme ai relativi metodi di prova.
Tabella IV
Caratteristiche tecniche | Metodo di prova |
Descrizione petrografia semplificata | EN932-3 |
Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) | EN933-1 |
Indice di appiattimento | EN933-3 |
Dimensione per il filler | EN933-10 |
Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) | EN933-4 |
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck≥ C50/60) | EN1097-2 |
Il Progettista, nelle proprie prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520 parti 1 e 2 al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.
D. Aggiunte
E’ ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato cementizio.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma EN 450 e potranno essere impiegate rispettando i criteri stabiliti dalla UNI EN 206-1 e UNI 11104.
I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità maggiore o uguale all’85% del peso totale.
E. Additivi
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2.
F. Acqua di impasto
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla noma UNI EN 1008. Caratteristiche del conglomerato cementizio
Le caratteristiche del conglomerato cementizio vengono determinate secondo il D.M. LL. PP. 9 gennaio 1996 (“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”).
Durabilità
Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare glie effetti di degrado indotti dall’attacco chimico, fisico, dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.
A tal fine il progettista, valutate opportunamente le condizioni ambientali del sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole di maturazione.
Ai fini della valutazione della durabilità del conglomerato cementizio, unitamente alla “Resistenza di prelievo”, può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione in mm.
Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in pressione nel calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella UNI EN 12390-8.
Al fine di ottenere la prestazione richiesta, il progettista potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio tecnico Centrale ovvero nelle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.
Per la definizione della classe di resistenza in funzione delle condizioni ambientali il progettista potrà far riferimento alle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104 ovvero alle “Linee guida sul calcestruzzo strutturale” edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
G. Calcestruzzo cellulare (calcestruzzo aerato autoclavato)
Il calcestruzzo cellulare rientra nella famiglia dei calcestruzzi leggeri; la riduzione della massa volumica si ottiene introducendo dei vuoti nella massa del conglomerato mediante opportuni additivi che favoriscono la formazione di bolle d’aria o di gas (polvere di alluminio); la maturazione viene eseguita in due fasi, una prima fase con maturazione a vapore fino a ottenere una consistenza plastica, e una fase finale di maturazione in autoclave.
Il calcestruzzo cellulare, in funzione dei suoi diversi campi di impiego, dovrà rispettare le seguenti normative:
Norme DIN 4223 1958/07: “Pannelli armati per solaio e copertura in calcestruzzo cellulare autoclavato. Norme per il dimensionamento, la produzione, l’impiego e la verifica”;
UNI EN 12602:2008: “Prefabbricated reinforced components of autoclaved aerated concrete”;
UNI EN 678:1994: “Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) – determinazione della massa volumica a secco”;
UNI EN 679:1994: “Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) – determinazione della resistenza a compressione”;
UNI EN 1351:1998: “Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) – determinazione della resistenza a flessione”;
UNI EN 1352:1998: “Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) – determinazione del modulo di elasticità statico a compressione”;
Omologazione Tedesca Zulassung N°Z-2.1-4.1 per solai del 30.03.2004.
Il calcestruzzo dovrà rispettare le seguenti caratteristiche, ai sensi della UNI EN 12602:2008 Classe: AAC5
Classe di esposizione: X0 (secondo UNI EN 206-1) Resistenza caratteristica a compressione: 50 daN/cm²
Art. 2.5
Laterizi e blocchi per murature
I laterizi devono essere formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata, macerata, impastata, pressata, formata in pezzi di dimensioni prestabilite e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci.
Detti materiali devono rispondere alle "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" emanate con
X.X. 00 novembre 1939, n. 2233.
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) devono nella massa essere scevri da sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani e regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi o sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) e di soluzioni saline, non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia =< 0,05%.
Per la definizione delle categorie, requisiti e prove si fa riferimento alle norme UNI di seguito riportate.
A. Mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature
Devono corrispondere, per quanto riguarda categorie, requisiti e prove, alla norma UNI 5632-65. Devono inoltre avere facce piene e spigoli regolari, essere esenti da screpolature, fessure e cavità, ed avere superfici atte alla adesione delle malte.
I mattoni da paramento devono presentare in modo particolare regolarità di forma, integrità superficiale e sufficiente uniformità di colore per l'intera partita; la categoria non deve essere inferiore alla 2^.
B. Blocchi forati per solai
Per i tipi e le dimensioni si fa riferimento alla UNI 5631-65. Per i requisiti e le prove si fa riferimento alla UNI 5633-65.
I blocchi tipo B e C devono essere conformati in modo che nei solai in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi di compressione dall'uno all'altro elemento.
La resistenza a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e dei setti, deve risultare:
- non inferiore a 200 Kg/cm2. per i blocchi tipo A UNI 5631-65;
- non inferiore a 350 Kg/cm2. per i blocchi tipo B e C UNI 5631-65.
Devono infine essere rispettate le norme di cui al D.M. 14.02.92 n. 55.
C. Tavelle e tavelloni
Per i tipi e le dimensioni si fa riferimento alle UNI 2105 ed UNI 2106. Per i requisiti e le prove si fa riferimento alla UNI 2107.
D. Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare
Muratura di tamponamento non portante, retta, ordinaria, realizzata in blocchi di calcestruzzo cellulare aerato, autoclavato, a marcatura CE, conformi alla norma UNI EN 771-4/2005, materiale naturale, biocompatibile, certificato esente da emissioni nocive, avente densità nominale non minore di 450 kg/mc. Gli elementi avranno altezza e larghezza costanti pari, rispettivamente a 25 e 50 cm, saranno dotati di maniglie di sollevamento e, verticalmente su entrambe le facce laterali, avranno profilatura a maschio/femmina. Per particolari situazioni andranno utilizzati pezzi speciali dello stesso materiale dei blocchi, in particolare nel caso di architravi di forometrie ove potranno essere impiegati appositi elementi a "canaletta" riempiti in calcestruzzo armato per un'ampiezza di almeno 15 cm per parte oltre la larghezza di ciascun foro.
X. Xxxxxxx e tavelloni in calcestruzzo cellulare
Tramezzi realizzati in blocchi di calcestruzzo cellulare aerato, autoclavato, a marcatura CE, conformi alla norma UNI EN 771-4/2005, materiale naturale, biocompatibile, certificato esente da emissioni nocive, avente densità nominale non minore di 550 kg/mc. Gli elementi avranno altezza e lunghezza costanti pari, rispettivamente a 25 e 62,5 cm, avranno profilatura a maschio/femmina verticalmente su entrambe le facce laterali. Per particolari situazioni andranno utilizzati pezzi speciali dello stesso materiale dei blocchi, in particolare nel caso di architravi di forometrie ove potranno essere impiegati appositi elementi a "canaletta" riempiti in calcestruzzo armato per un'ampiezza di almeno 15 cm per parte oltre la larghezza di ciascun foro.
F. Carterature in calcio silicato
Tavelle termoisolanti – minerali – monolitiche a base di idrati di silicato di calcio, calce, sabbia, cemento, acqua, additivi porizzati (porosità > 95% in volume) innocuo sotto il profilo bio-architettonico e microbiologico, effetto inibente nei confronti di funghi e microrganismi. Conducibilità termica a secco 0,043W/mk, coefficiente di diffusione del vapore =3.
Art. 2.6
Materiali ceramici
Tali materiali sono formati con un impasto il cui ingrediente fondamentale è l'argilla (bianca o naturalmente colorata).
X. Xxxxxxxxxx per pavimenti
Formate con argille comuni, pressate, cotte a 1000÷1150°C, fino ad ottenere una buona greificazione, devono presentare un coefficiente di abrasione non superiore a 4 mm, una resistenza a compressione di 2500 Kg/cm2 ed una assoluta impermeabilità, per 24 ore, sotto una colonna di acqua di 50 mm.
B. Gres ceramici e gres porcellanati
Sono classificati tra i grès ceramici e porcellanati i materiali ottenuti da miscele di caolino, argilla plastica, quarzo e feldspati, cotte a temperature di 1220÷1400°C, verniciate o meno. Le vernici saranno ottenute per vetrificazione di sali a base di piombo e feldspati. Colore della pasta: bianca e giallognola e rossa oppure colorata con ossidi metallici; colore dello smalto: bianco, oppure colorato a seconda dei sali impiegati.
I materiali di cui al presente punto devono presentare elevata durezza (non inferiore al 7° posto, scala di Mohs), perfetta impermeabilità e resistenza al gelo, inalterabilità agli acidi, resistenza a compressione non inferiore a 2500 Kg/cm2.
Devono inoltre presentare regolarità delle superfici e degli smalti, sonorità, assenza di deformazioni di cottura, durezza.
Materiali di grès porcellanato.
Detto anche "fire-clay" il grès porcellanato, in accordo alla UNI 4542, deve essere composto da tre parti:
- anima: preparata con chamotte di argilla e argilla refrattaria;
- ingobbo: costituito da caolino, quarzo e feldspato;
- vetrina: costituita da silico-alluminati di sodio, potassio, calcio, ecc.;
Il tutto sottoposto ad unica cottura a 1250÷1200°C in modo da ottenere una massa omogenea e vetrificata.
Al controllo di cantiere i manufatti devono risultare sonori alla percussione e con lo smalto privo di peli, cavillature,, grumi e difetti in genere.
C. Porcellana dura
Detta anche "vitreous-china" la porcellana dura, in accordo alla UNI 4542, deve essere composta da una massa di caolino (esente da ferro e carbonato), argilla da impasto, quarzo e feldspati sodico- potassici e da una vetrina composta come in precedenza. Il tutto sottoposto ad un'unica cottura a 1280÷1300°C od a cottura doppia della massa alla temperatura suddetta e della vetrina a circa 1200°C. La pasta deve presentarsi perfettamente bianca, non porosa, impermeabile e di durezza superiore all'acciaio.
I controlli di cantiere verificheranno l'assenza di deformazioni di cottura, le dimensioni, la sonorità, la durezza e la durezza e la perfezione delle superfici smaltate.
Art. 2.7
Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. Essi inoltre devono soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con X.X. 00 luglio 1925.
A. Acciai per cemento armato
Devono rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09.01.96 e s.m.i. riportante le "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
Gli acciai devono essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possa non ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato.
Il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
Acciai per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21.
Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407-69.
Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407- 69, salvo indicazioni contrarie o complementari.
I controlli in cantiere degli acciai saranno quelli stabiliti dalla normativa. Reti di acciaio elettrosaldate
Devono avere fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm. La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare i 35 cm.
B. Acciai per strutture metalliche
I materiali da impiegare in tali tipi di strutture devono rispettare le prescrizioni contenute nella Parte 2^ delle norme tecniche di cui al D.M. 09.01.96 e s.m.i.
Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e tubi, devono essere del tipo Fe 360, Fe 430 o Fe 510 definiti, per le caratteristiche meccaniche, al punto
2.1.1. della Parte 2^ di che trattasi. Acciaio per strutture saldate
Oltre le prescrizioni di cui ai punti precedenti, deve soddisfare le altre indicate ai punti 2.3.1. e 2.3.2., Parte 2^, delle "Norme tecniche" di cui ai rispettivi titoli: "Composizione chimica e grado di disossidazione degli acciai" e "Fragilità alle basse temperature".
C. Bulloni e chiodi
I bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI 5727-68, UNI 5592-68 ed UNI 5591-65) e quelli ad alta resistenza (conformi alle caratteristiche di cui al prospetto 2-III) devono rispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.5., Parte 2^ delle "Norme tecniche".
Per i chiodi da ribadire a caldo si deve impiegare l'acciaio Fe 40 UNI 7356-74.
D. Profilati, barre e larghi piatti di uso generale Xxxxxx essere conformi alle prescrizioni UNI 7070-72.
Le superfici dei laminati devono essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego. E’ tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
E. Lamiere di acciaio
Devono essere conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni della UNI 7070. Per quanto riguarda le tolleranze si fa riferimento a quelle comuni riportate nella norma UNI 6669.
F. Lamiere zincate
Possono essere fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno come base acciaio non legato, piatto, laminato a freddo. Qualità e tolleranze devono essere conformi alla UNI 5753-75 con la prescrizione che , salvo diversa specifica, la base deve essere costituita da lamiera Fe KP GZ UNI 5753-75. Per gli impieghi strutturali la lamiera deve essere invece almeno di categoria Fe 34 GZ UNI 5753-75.
La zincatura deve essere effettuata per immersione a caldo nello zinco allo stato fuso: questo deve essere di prima fusione, almeno del tipo XX X 00, 00 XXX 0000-00.
Con riguardo al procedimento di zincatura questo può essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo, o continuo Sendzimir.
La finitura della superficie può essere a cristallizzazione (stellatura) normale, levigata (skin-passata) o a cristallizzazione ridotta (minimized splangle).
In ogni caso le lamiere sottili zincate non devono presentare zone prive di rivestimento, ossidazione bianca, grossi grumi di zinco, soffiature od altri difetti superficiali.
X. Xxxxx
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose.
I chiusini e le caditoie devono essere in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo Classe Portata (t)
Per carichi elevati in aree speciali ........................................................ E 600 60
Per strade a circolazione normale ........................................................ D 400 40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti ................. C 250 25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture.............................................. B 125 12,5