IPOTESI DI ACCORDO
In data 16/03/2020, si sono incontrati:
La Comifar Distribuzione S.p.A., rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, HR Director, e Xxxxxxx Xxxxx, Trade Unions & Welfare Manager (d’ora in poi anche la “Società”)
e
Le XX.XX. Filcams – CGIL Nazionale, Fisascat – CISL Nazionale e Uiltucs Nazionale, rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, unitamente ad una rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS e delle RSA/RSU delle Unità Distributive coinvolte.
(congiuntamente indicati come le Parti)
Premesso che
a) In data 28/01/2019, le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, ratificato dalle XX.XX. Nazionali in data 26 febbraio 2019 (di seguito denominato anche CIA), disciplinando, all’art. 2.1, la procedura per l’introduzione di variazioni organizzative a livello di singola Unità Distributiva, in base alle specifiche esigenze locali.
b) Nello specifico, l’art. 2.1 del CIA prevede, per alcuni strumenti organizzativi regolamentati nel capitolo 2, la necessità di avviare un confronto tra le Parti a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese entro 30 giorni di calendario dalla richiesta del primo incontro, fatta salva la facoltà di estendere tale termine di ulteriori 15 giorni qualora sussistano i presupposti per il raggiungimento di un accordo.
c) Tra gli strumenti introducibili a livello locale previa attivazione della procedura di variazione di cui alla precedente lettera b), quello di cui al punto 2.6, “attività lavorative svolte tra le ore
24.00 e le ore 6.00”.
d) In data 21/02/2020 si è diffusa la notizia dei primi contagi del virus COVID-19. In pochi giorni la situazione si è tramutata in emergenza, con pesanti ricadute anche sui Depositari dell’industria farmaceutica aventi unità operative nei comuni di ex zona rossa.
e) La scrivente ha quindi raggiunto accordi con i Depositari, al fine di sopperire alle attività logistiche di deposito e custodia del farmaco che questi ultimi svolgono per conto dell’industria. La consegna della merce alla Società da parte dei Depositari era prevista nelle fasce orarie notturne, presso le U.D. di Novate Milanese (MI), Pavia, Belfiore (VR) e Paese (TV), secondo step di attivazione diversi.
f) La Società è tenuta a garantire l’incolumità dei propri dipendenti e a rispettare le specifiche disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus. La società recepisce inoltre le indicazioni e le disposizioni relative a quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e CGIL CISL e UIL (d’ora in avanti nel testo La Società ha emesso nuove istruzioni per la riorganizzazione di alcune attività di magazzino durante il periodo del COVID.19 (che si allegano), al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra gli operatori.
g) In aggiunta a quanto sopra, la diluizione delle risorse su una fascia oraria che contempla anche il lasso temporale tra le ore 24.00 e le ore 6.00 permette la presenza nei locali aziendali di un numero inferiore di operatori e, quindi, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro come indicato dai D.P.C.M. emanati relativamente all’emergenza Covid-19 e contenuto nelle indicazioni del “Protocollo”.
h) La situazione di emergenza repentinamente manifestatasi richiede una risposta immediata e l’adozione di alcuni provvedimenti emergenziali, che non permettono il rispetto della procedura di cui all’art. 2.1 del vigente CIA, peraltro in una situazione di specifica esigenza nazionale e non locale.
i) L’azienda ha inviato, in data 12 marzo, alle Segreterie Nazionali FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS un documento di sintesi degli interventi e delle misure di sicurezza adottate all’interno delle proprie U.D.. L’obiettivo della riduzione delle presenze all’interno dei magazzini è uno dei principali interventi contenuti nel documento. Tale documento viene allegato al presente accordo.
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue
Le premesse formano parte integrante del presente accordo, anche in considerazione delle raccomandazioni contenute all’art. 1, x.xx 9, DPCM 11/03/2020 (GU n. 64 del 11/03/2020).
La Società e le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS, nonché le RSA/RSU costituite, prendendo atto delle necessità derivanti dall’applicazione dei D.P.C.M. di cui alla premessa, e al fine di sostenere la gestione di questa situazione di emergenza, concordano con l’Azienda quanto segue:
1. Con l’obiettivo di:
⮚ Garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento del contagio,
⮚ Garantire l’adempimento degli accordi presi con i Depositari,
⮚ Garantire la consegna di farmaci e materiale sanitario, nel rispetto delle straordinarie esigenze legate alla pandemia in corso,
Ai sensi dell’art. 2.6 del CIA, nel corso del mese di Marzo 2020, fino al venir meno della contingente situazione di emergenza, l’Azienda organizzerà turni di lavoro nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 6.00, nei magazzini di Novate Milanese (MI), Belfiore (VR), Paese (TV), Pavia, Roma Tiburtina, Modugno, Misterbianco (CT), Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) x Xxxxxxx.
0. Il numero dei giorni alla settimana su cui sarà distribuito il turno di lavoro e il numero di operatori contemporaneamente presenti varieranno in base alle specifiche esigenze locali, che l’Azienda comunicherà alle RSA/RSU costituite nella singola U.D..
3. Le decorrenze, i reparti coinvolti per U.D., la fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 6.00 impattata per singolo reparto/U.D., la % di riduzione di personale risultante dall’inserimento del turno notturno, rispetto al picco massimo di presenze, sono riepilogati nella seguente tabella:
4. Nelle ore ordinarie prestate nella fascia oraria in oggetto sarà applicato quanto previsto dagli artt. 2.5 e 2.7, comma 4, del CIA. Si specifica che stante la situazione emergenziale in essere e la necessità di ore lavoro da parte della Società, i 30 minuti di riduzione oraria, riproporzionati in base alla quantità di ore ordinarie prestate nella fascia tra le 24.00 e le 06.00, saranno, a scelta del lavoratore (non modificabile, una volta effettuata):
- Accantonati nel “conto recupero Individuale”, di cui all’art. 2.14 del CIA;
- Regolarmente retribuiti, con la retribuzione del mese successivo.
5. La programmazione del turno di lavoro con orario notturno avverrà tenendo conto della volontarietà espressa dai singoli lavoratori e, in assenza, secondo un principio di equa rotazione e ripartizione tra i lavoratori, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003.
6. Per il personale che espleterà attività lavorativa nella fascia oraria in oggetto troverà applicazione la quota di Premio correlata all’utilizzo degli impianti, di cui al punto 4.8, lett.
b) del vigente CIA.
7. Questa misura organizzativa sarà valida ed efficace fino al venir meno delle esigenze di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che delle necessità operative contingenti legate alla crisi dei Depositari, nel pieno rispetto dei
D.P.C.M. di cui alla premessa del presente accordo, che verranno prontamente comunicate dalla Società alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL, e UILTUCS, nonché le RSA/RSU/RLS costituite nelle U.D. impattate.
8. Nel periodo di cui al precedente punto 7, in accordo con quanto disposto al punto 13 del “Protocollo”, nelle unità produttive coinvolte si opererà un costante lavoro di verifica tra la direzione e RSU/RSA e RLS, su eventuali problematiche inerenti la gestione del presente accordo.
9. Nell’ambito del punto 13 del citato “Protocollo”, viene altresì costituito il comitato nazionale per l’ applicazione e verifica delle regole del protocollo. Il comitato per parte sindacale sarà costituito da n. 5 RLS, e potrà essere attivato di volta in volta su richiesta di una delle parti.
10. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo prendono atto che l’organizzazione di turni di lavoro nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 6.00 è già stata introdotta presso l’U.D. di Novate Milanese, a decorrere dal 02/03/2020, ai sensi della lettera e) delle premesse.
11. Le parti concordano di effettuare una verifica della situazione e della sua evoluzione a far data 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
12. Dalla data di sottoscrizione del presente verbale e per tutto il periodo di validità dello stesso, le Parti si impegnano a non dare avvio alla procedura per le variazioni organizzative di cui all’art. 2.1. del CIA.
13. Le Parti si danno atto che il presente accordo regolamenta l’introduzione di un turno di lavoro nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 06.00, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La stessa regolamentazione dovrà, quindi, essere estesa alle ulteriori Unità Distributive che dovessero essere coinvolte in questa modalità organizzativa. L’introduzione di tale misura anche in U.D. non espressamente elencate al precedente art. 3 sarà oggetto di informativa locale, alle RSA/RSU costituite nell’U.D. interessata e alle XX.XX. Nazionali firmatarie del presente accordo.
14. Il presente accordo è valido anche per la società Difarma S.p.A..
Letto, confermato e sottoscritto.
Comifar Distribuzione S.p.A. | XX.XX. Nazionali | RSA/RSU |
XX.XX. Territoriali |