DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Azienda Municipale Ambiente SpA Roma
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)
Rev. N. | 00 | Data: | Febbraio 2017 |
Riferimento Bando di gara | Capitolato Tecnico |
Bando di gara di appalto o di prestazione d’opera n. | Procedura Aperta per il Servizio mensa-bar- tavola fredda/calda presso le strutture interne di AMA S.p.A. |
Attività oggetto del contratto d’appalto o d’opera | Gestione ed erogazione del servizio mensa, bar, tavola fredda e calda, svolto nei locali di AMA S.p.A. |
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze | ||
Rev. 00 | INDICE | Pagina 2 di 29 |
INDICE
INTRODUZIONE 3
CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 8
MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 10
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 11
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 26
CONCLUSIONI 28
Allegati 29
INTRODUZIONE
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” dispone che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifichi, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
b) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell’ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, come modificato ed integrato dal D.L. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013, prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al paragrafo precedente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
1) In caso di redazione del documento, esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2) Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le presenti disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
L’Art. 26, comma 3-bis, come modificato ed integrato con la Legge 98/2013, prevede che, fermo restando le disposizioni di cui sopra, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica:
- ai servizi di natura intellettuale;
- alle mere forniture di materiali o attrezzature;
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno1; sempre che essi non comportino rischi derivanti:
1 Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma
delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
- dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;
- dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
- dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
- dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’Art. 26, gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV, artt. 88 e 89 comma 1 lett. a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08.
Rientrano invece nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile.
In questo caso, nonostante le prestazioni da effettuarsi possano essere considerate prestazioni intellettuali perseguendo il principio della massima tutela di tutti i lavoratori, la stazione appaltante ha proceduto alla redazione del DUVRI.
In virtù di quanto sopra esposto e considerato, il presente documento rappresenta l’adempimento preliminare predisposto dalla Società committente, quale “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”, di seguito DUVRI, indicante le misure adottate per eliminare le interferenze derivanti da quelle attività previste per la “gestione ed erogazione del servizio mensa, bar, tavola fredda e calda, svolto nei locali di AMA S.p.A.” come meglio di seguito definito, per le quali si sono ritenute applicabili le disposizioni dell’art. 26.
Per l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali:
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).
Si è preso altresì in considerazione, il Capitolato Tecnico, allegato alla documentazione di Gara, per quanto attiene i dettagli relativi allo svolgimento del servizio.
Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice (o ad eventuali lavoratori autonomi da questa incaricati), dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese incaricate dello svolgimento del servizio, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà esaminare il presente documento con la massima cura ed attenzione e far pervenire alla Committente le proprie considerazioni, integrazioni e commenti.
Tale documento potrà in corso di svolgimento dei lavori essere ulteriormente integrato con specifiche indicazioni e su accordo tra le parti.
Il presente documento è parte integrante del bando di gara al quale fa riferimento e sarà parte integrante, quale allegato, del Contratto di Appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì produrre un estratto del proprio documento di valutazione dei rischi predisposto per l’attività specifica, coordinato con il presente documento.
DEFINIZIONI
Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica, sia una contiguità produttiva;
Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
Appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri; si intende quale Appaltatore, ai fini delle presenti linee guida, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;
Subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri, già compresa in quella oggetto dell’appalto principale;
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attività all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa; essi sono, in particolare, gli esercenti professioni per le quali è richiesta l’iscrizione in albi, con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto che svolgano la loro attività nell’ambito dei luoghi del committente; con riferimento a questi ultimi dovranno applicarsi le stesse misure di tutela previste per i lavoratori in forza presso il loro Committente ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 276/03.
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1. METODOLOGIA DELLA VALUTAZIO
CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI
NE
La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, è stata effettuata procedendo
preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attività previste dall’affidamento delle attività di “gestione ed erogazione del servizio mensa, bar, tavola fredda e calda, svolto nei locali di AMA S.p.A”, per le quali è applicabile quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relativamente alle possibili interferenze correlate 1) con la permanenza del personale dell’appaltatore all’interno delle sedi aziendali della committenza e 2) con lo svolgimento delle attività di AMA SpA all’interno delle proprie strutture fisiche d’impresa per quanto attiene le attività a cura dell’impresa appaltatrice da svolgersi all’interno della sede AMA oggetto del servizio e le clausole previste per quanto riguarda gli oneri a carico della stessa.
Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti aspetti:
- sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente dall’attività dell’appaltatore;
- fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.
La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta in riferimento, oltre che al personale dell’appaltatore e delle altre imprese appaltatrici presenti e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche ai terzi che, a vario titolo, possono intervenire presso le sedi operative del committente interessate dai lavori. Da questa prima valutazione, vengono rilevate 3 tipologie di rischi di interferenza:
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- rischi di sovrapposizione tra le fasi di lavoro (svolgimento delle attività appaltate condotte in soggezione delle normali attività operative aziendali);
- fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro della committenza (presenza di scale, impianti tecnologici: elettrico, telefonico, informatico, arredi e suppellettili, ecc.);
- rischi di interferenza con le attività presenti sul luogo di lavoro (presenza di altri lavoratori, passaggio di persone, traffico veicolare).
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MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE
Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della società committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro; dovrà essere condiviso in sede di riunione congiunta con il Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC), o suo incaricato, e con il Referente Contrattuale della ditta appaltatrice. In tale sede, questi ultimi si impegneranno a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.
Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell’appalto (committente, appaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.
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(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SERVIZIO | |
Rif. Bando di Gara | Capitolato Tecnico |
Bando di gara di appalto o di prestazione d’opera n. | Procedura Aperta per il Servizio mensa-bar-tavola fredda/calda presso le strutture interne di AMA S.p.A. |
Attività oggetto del servizio | Servizio di somministrazione di pasti caldi e/o freddi con il sistema self service e servizio bar per i dipendenti AMA S.p.A. e delle Società del gruppo |
Durata del Servizio | 36 mesi dalla stipula del contratto |
Descrizione, modalità e tempistiche di erogazione del servizio | Servizio mensa Il Servizio mensa deve essere svolto dal Fornitore con professionalità, nel rispetto del decoro e cortesia nei confronti degli utenti, attenendosi alle prescrizioni di AMA S.p.A.. L’erogazione dei pasti deve avvenire con il sistema del self service con distribuzione agli utenti a cura del personale del Fornitore. Orari Rocca Cencia: mensa - dal lunedì al sabato dalle 12.00/14.00 Tor Pagnotta: Tavola fredda/calda - dal lunedì al venerdì dalle 11.30/16.00 Direzione generale Tavola fredda/calda - dal lunedì al venerdì dalle 12.30/16.00 Eventuali cambiamenti di orario saranno tempestivamente comunicati da AMA S.p.A. ed il Fornitore dovrà applicarli secondo le modalità richieste dalla medesima, senza per questo pretendere ulteriori compensi e/o indennizzi in aggiunta al corrispettivo del pasto. AMA S.p.A. si riserva di variare il numero di giorni/settimana di funzionamento del Servizio senza che il Fornitore possa pretendere compensi o indennizzi al riguardo. Servizio bar La gestione del servizio bar deve essere effettuata nel pieno rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, nonché della normativa specifica del settore e impiegando un congruo numero di personale idoneo al fine di rendere veloce il servizio. Gli alimenti utilizzati per la preparazione di panini, tramezzini, toast e pizzette devono essere freschi di giornata e rispondere alle caratteristiche riportate nell’all. 2 del Capitolato Tecnico di gara. Il personale del Fornitore deve inoltre provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalla gestione del bar, provvedendo al trasporto degli stessi al punto di raccolta. |
Procedura Aperta per il Servizio mensa-bar-tavola fredda/calda presso le strutture interne di AMA S.p.A. | Pagina 13 di 29 | |
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Nei bar aziendali, dove non è attivo il servizio mensa, possono essere serviti cibi precotti. Per motivi igienici è vietato il maneggio del denaro contestualmente all'erogazione del servizio, per cui la gestione della cassa deve essere assolutamente separata dall'erogazione del servizio. Orari Rocca Cencia: bar - dal lunedì al sabato dalle 05.30/16.30 Tor Pagnotta: bar - dal lunedì al venerdì dalle 08.00/16.00 Direzione generale bar - dal lunedì al venerdì dalle 08.00/16.00 Eventuali variazioni di orario e numero di giorni/settimana di apertura dei locali saranno tempestivamente comunicati da AMA S.p.A. ed il Fornitore dovrà applicarli secondo le modalità richieste dalla medesima, senza per questo pretendere ulteriori | ||
Sedi aziendali oggetto del servizio | Sede Indirizzo Servizi da erogare 1. Direzione Generale Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx 00, Xxxx Tavola fredda e bar 2. Stab. Rocca Cencia Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 000, Xxxx Mensa e bar 3. Stab. Tor Pagnotta Xxx xx Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxx Tavola fredda e bar | |
Concessione dei locali, impianti ed attrezzature | Prima della sottoscrizione del Contratto, il Responsabile del contratto (“Direttore dell’Esecuzione”) di AMA S.p.A. e il Responsabile del contratto nominato dal Fornitore, procederanno a redigere il verbale di consegna dei locali e delle attrezzature mobili e fisse concessi da AMA S.p.A. per la gestione del Servizio. Tale verbale, sarà controfirmato dal Responsabile del contratto di AMA S.p.A. e il Responsabile del contratto nominato dal Fornitore. Il Fornitore si impegna ad usare i locali delle mense e dei bar, gli impianti e le attrezzature e qualsiasi altro materiale ricevuto in consegna solo ed esclusivamente per l’esecuzione del Servizio, come previsto dal presente Capitolato Tecnico e dal Contratto. Il Fornitore sarà responsabile della custodia e della manutenzione dei predetti locali ed attrezzature mobili e fisse. Conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a risarcire AMA S.p.A. per ogni danno ai predetti locali e alle attrezzature mobili e fisse, cagionati in occasione dell’esecuzione del Servizio. Il Fornitore si impegna altresì a mantenere, a sua cura e spese, in perfetto stato di pulizia e di conservazione, nel completo rispetto delle vigenti norme di igiene e sicurezza tutti i locali, gli impianti e le attrezzature ricevute in uso, provvedendo a sue spese al reintegro di quanto necessario. Qualora il Fornitore ritenesse utile o necessario l'utilizzo di attrezzature aggiuntive a quelle risultanti dall’all. 3 al presente Capitolato, dovrà richiedere l'autorizzazione ad AMA S.p.A. e solo in seguito, procedere all'installazione di tali dotazioni aggiuntive presso i locali di cui sopra. Il Fornitore è tenuto ad eseguire, a sue spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dei locali, macchinari, attrezzature, arredi ed impianti dati in uso, incluse quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari. Di tali attività di manutenzione ordinaria deve essere costantemente informata AMA S.p.A., al fine di poter verificarne la corretta esecuzione. Nel caso in cui non dovesse provvedervi il Fornitore, vi provvederà AMA S.p.A., rivalendosi sulla cauzione definitiva e/o, comunque, richiedendone il rimborso al Fornitore. |
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Il Fornitore deve comunicare tempestivamente ad AMA S.p.A. la necessità di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamenti imposti da normative intervenute successivamente alla stipula del Contratto. Qualora AMA S.p.A. non vi provveda e si verifichino situazioni che possano compromettere la regolare esecuzione del Servizio o l'incolumità degli utenti del Servizio, il Fornitore deve provvedere ad eseguire con urgenza gli interventi assolutamente non procrastinabili, con diritto di rivalsa su AMA S.p.A. per le spese sostenute. Per quanto riguarda la sicurezza, il Fornitore avrà l’obbligo di segnalare a AMA S.p.A. ogni manchevolezza e/o necessità al fine di intervenire con tutta l’urgenza prevista dalle singole fattispecie. | ||
Accesso straordinario ai locali | In occasione delle attività di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti o di loro modifica/trasformazione su iniziativa di AMA S.p.A., il Fornitore deve consentire il libero accesso al personale incaricato di AMA S.p.A. e/o delle imprese autorizzate. AMA S.p.A. non si assume alcuna responsabilità circa gli eventuali ammanchi o danni eventualmente provocati al Fornitore dal personale delle imprese di cui sopra. Il Fornitore deve garantire l’accesso agli incaricati di AMA S.p.A. in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo dell’efficienza e regolarità degli interventi. Nei magazzini e nei locali adibiti alla preparazione dei piatti, non è consentito l’accesso al personale estraneo al Fornitore, fatta eccezione per i soggetti autorizzati dallo stesso addetti alla manutenzione dei locali e delle rispettive attrezzature, purchè il tutto avvenga nel rispetto della normativa, anche di natura igienica vigente in materia, e per gli incaricati della manutenzione e dei controlli autorizzati da AMA S.p.A.. | |
Responsabilità ed obblighi del Fornitore | L’erogazione del Servizio è ad esclusivo carico, cura e spese, del Fornitore e in particolare rientra nella sua responsabilità e tra le sue obbligazioni: • garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia di alimentazione, conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti e, in particolare, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e l’osservanza della vigente normativa igienico-sanitaria, in particolare, di quelle previste dagli articoli dal n. 37 al n. 42 del D.P.R. n. 327/1980; • evitare nello svolgimento del Servizio qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività di AMA S.p.A.; • porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la continuità del Servizio nella fase di passaggio di gestione; • in caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione acqua o gravi guasti agli impianti, ecc) tali da impedire la produzione di pasti caldi, fornire in sostituzione piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità; • utilizzare i locali avuti in consegna secondo lo scopo a cui sono stati destinati; • non esporre avvisi o annunci di qualsiasi genere, o installare cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli strettamente riguardanti l’attività del gestore; |
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• tenere gli ambienti di lavoro, depositi, impianti, attrezzature, arredamenti, vetrine, costantemente puliti e osservare le norme e le ordinanze delle autorità preposte. AMA S.p.A. potrà intervenire direttamente, per richiedere, con oneri a carico del Fornitore, l’effettuazione di pulizia dei locali in uso, qualora ad un controllo si riscontrassero carenze igieniche; • pulire tutte le attrezzature da ogni residuo al termine delle operazioni di preparazione, cottura e distribuzione degli alimenti; • fornire per ogni prodotto detergente, usato per la pulizia dei locali e delle attrezzature, la relativa scheda tecnica, contenente i dati della sicurezza ai sensi dell’art. 10 DIR 88/379/CEE e della DI_R. 92/32/CEE. AMA si riserva la facoltà di chiedere l’immediata sostituzione di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenuti dannosi o molesti; • fornire a sue spese divise da lavoro per gli addetti ai vari servizi, grembiuli, guanti in lattice, strofinacci usa e getta, sacchi per i rifiuti, materiale detergente per il lavaggio delle stoviglie e quanto altro necessario per garantire la massima igiene nelle operazioni di pulizia; • è fatto divieto di detenere nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione di generi alimentari comunque in generale, detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo; • assicurare che il servizio sia svolto a regola d’arte; • la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti e secondo le disposizioni che verranno indicate da AMA S.p.A., che provvederà a fornire per ogni singola sede i contenitori per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per AMA S.p.A.; • nominare un Responsabile del contratto che dovrà essere sempre reperibile qualora intervengano eventi imprevisti che richiedano l’accesso ai locali (es.: incendio, allagamento, ecc.) e garantire contatti continui con AMA S.p.A. | ||
Requisiti minimi per il personale addetto all’erogazione del servizio | Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di personale sufficiente per prestare il Servizio conformemente a quanto richiesto nel Capitolato di gara, garantendo un rapporto operatore/utenti, al momento della distribuzione, sufficiente a garantire un buon servizio, almeno 3 operatori per ciascuna sede. Su richiesta dell’appaltatore e per determinati periodi dell’anno, AMA S.p.A. potrà concedere la riduzione del personale ovvero l’integrazione dello stesso. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione dei cibi, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Il Fornitore dovrà fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene. Dovranno essere impiegati indumenti distinti per la preparazione, distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia. |
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Il personale dovrà essere provvisto di cartellini di identificazione riportanti il nome del Fornitore e nome e cognome del dipendente. Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste e munito di Libretto di Idoneità Sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti ed usare ogni precauzione di legge ai fini igienico sanitari. AMA S.p.A. potrà richiedere al Fornitore la sostituzione di personale ritenuto non idoneo. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere a quanto richiestogli entro 5 giorni, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri. E' vietato l'impiego di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, ovvero sprovvisti dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale e del relativo addestramento all’uso. A tal fine AMA S.p.A. si riserva il diritto di richiedere alla ditta aggiudicataria la documentazione attestante l’adempimento dei predetti obblighi. | ||
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti | Poiché l’appalto prevede che al Prestatore vengano consegnati in toto i locali dove espletare il servizio, i rischi interferenziali si limitano al raggiungimento dei luoghi fisici dove espletare il servizio. Per il resto, è affidato al Fornitore il controllo dei locali e degli impianti utilizzati per il servizio bar/mensa nonché gli interventi di manutenzione ordinaria. Per le attività di manutenzione straordinaria, verrà coinvolta la società committente. Si ribadisce, a questo proposito, quanto indicato all’Art. 11 del Capitolato tecnico di gara. “In sede di avvio del servizio, il Responsabile del contratto (“Direttore dell’esecuzione”) di AMA S.p.A. e il Responsabile del contratto nominato dal Fornitore, procederanno a redigere il verbale di consegna dei locali e delle attrezzature mobili e fisse concessi da AMA S.p.A. per la gestione del Servizio. Tale verbale, sarà controfirmato dal Responsabile del contratto di AMA S.p.A. e il Responsabile del contratto nominato dal Fornitore. Il Fornitore si impegna ad usare i locali delle mense e dei bar, gli impianti e le attrezzature e qualsiasi altro materiale ricevuto in consegna solo ed esclusivamente per l’esecuzione del Servizio, come previsto dal presene Capitolato Tecnico e dal Contratto. Il Fornitore sarà responsabile della custodia e della manutenzione dei predetti locali ed attrezzature mobili e fisse. Conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a risarcire AMA S.p.A. per ogni danno ai predetti locali e alle attrezzature mobili e fisse, cagionati in occasione dell’esecuzione del Servizio”. ❖ Ingresso/Uscita dalle sedi aziendali: ▪ personale AMA; ▪ personale di altre ditte appaltatrici e prestatori d’ope ▪ visitatori. |
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❖ Raggiungimento dei locali mensa o bar aziendali: ▪ personale AMA; ▪ personale di altre ditte appaltatrici e prestatori d’ope ▪ visitator | |
Personale genericamente presente nei luoghi di azione | ▪ Personale AMA; ▪ Personale di altre ditte appaltatrici e prestatori d’ope ▪ Visitatori |
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI | ||
- L’accesso alle sedi e locali aziendali è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva rilasciata all’ingresso della sede; - rispettare le norme generali per l'accesso alle sedi aziendali AMA (OodS n. 4 del 28.01.2011 e n. 69 del 15.11.2012); - esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08); - in caso di accesso con veicoli privati all’interno delle sedi aziendali, rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; - procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; - effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli; - rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; - tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra ed, in ogni caso, nel percorrere a piedi le aree aperte al traffico veicolare indossare i DPI ad alta visibilità in dotazione; - utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza; - prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; - nei casi di emergenza e/o incendio e/o evacuazione tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza” (allegate al presente documento), che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso presso la sede; - individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita; - Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti; - non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; - non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature; - evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, segnalatori acustici dei mezzi e delle macchine, ecc.); - all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, è vietato utilizzare, macchine, attrezzature, impianti della società ospitante senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dei Responsabili di AMA SpA; - all’interno di locali d’impianto, locali ed ambienti di lavoro, uffici e ove siano presenti gli appositi cartelli, è vietato fumare e l’uso di fiamme libere; - all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA è vietata l’assunzione e la detenzione di sostanze alcoliche. - Eventuali subappalti, qualora previsti dal bando di gara, dovranno essere autorizzati ufficialmente dalla committenza; - Le ditte subappaltatrici, ove previste, dovranno, partecipare alla riunione di coordinamento, sottoscrivere il DUVRI Statico e condividere il DUVRI Dinamico redatto contestualmente alla suddetta riunione. |
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Rev. 00 | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze |
NB. La committenza si riserva di segnalare ed eventualmente provvedere con richiami formali, il personale della ditta appaltatrice o di eventuali ditte subappaltatrici che non rispetti le norme di sicurezza presenti nelle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA e quanto indicato nel presente documento.
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Rev. 00 | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze | |
OBBLIGHI SPECIFICI PER L’APPALTATORE | ||
La ditta Appaltatrice si impegna: • a svolgere i lavori appaltati secondo le procedure imposte da AMA e nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. • ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; • ad operare utilizzando esclusivamente personale adeguatamente formato ed informato relativamente ai sensi degli artt. 36, 37, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08; • a provvedere all’esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. • a rispondere dell’idoneità del Responsabile del Servizio o sua figura equivalente e, in genere, di tutto il personale addetto all’intervento medesimo, personale idoneo allo svolgimento delle attività. Personale AMA S.p.A. incaricato, può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dalla sede aziendale di qualunque addetto ai lavori e la relativa sostituzione. • ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda; • a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni; • ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare ma non esclusivo riferimento, alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, ove necessari, verso i propri lavoratori; • ad assicurare che i propri lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione Collettiva, Individuale e di tutti i presidi di sicurezza necessari alla loro tutela; • a far sì che il Responsabile del Servizio o sua figura equivalente verifichi e disponga che i mezzi di protezione individuale siano sempre efficienti e che vengano usati in modo corretto; • a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di ragione sociale della ditta, del reparto interessato ai lavori, del nominativo del personale, delle macchine e attrezzature utilizzate, già comunicate in precedenz | ||
• I contatti con il Committente per istruzioni, richieste, interventi, avverranno unicamente tramite i Responsabili indicati nella sezione precedente o dai relativi preposti. • La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere in ordine i locali e le aree dove si svolgono le attività. • La Ditta aggiudicataria farà osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro. • E’ fatto divieto al personale dell’Appaltatore di utilizzare qualsiasi macchina utensile, macchina manuale od elettrica, apparecchiatura, strumento di lavoro o utensile di proprietà della società AMA S.p.A., salvo che non sia espressamente previsto dal contratto; nel qual caso il responsabile e/o i preposti consentiranno tale utilizzazione in osservanza delle buone prassi di lavoro, ovvero di istruzioni di lavoro in sicurezza ove predisposte. • Il personale dell’Appaltatore può usufruire dei servizi igienici, del bar e della mensa aziendale, mentre l’accesso ad altri locali e/o ad altri ambienti non interessati dai lavori è consentito previa autorizzazione del responsabile dell’impianto e/o preposto. • Nel caso in cui addetti di Ditte diverse e/o dipendenti di AMA S.p.A. dovessero trovarsi ad operare nella stessa area di lavoro ovvero l’interazione tra le varie attività possa costituire un elemento negativo ai fini della sicurezza, si darà immediata comunicazione al responsabile e/o preposto di AMA presente sul posto e si potrà continuare ad operare solo a condizione che vi sia alcuna interferenza con l’altra ditta. |
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Rev. 00 | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze | |
OBBLIGHI SPECIFICI PER L’APPALTATORE | ||
• È altresì obbligo della Ditta aggiudicataria rendere edotti i propri lavoratori e/o i lavoratori delle ditte subappaltatrici da Lei utilizzate, dei contenuti del presente documento. • La Ditta aggiudicataria prende visione delle condizioni e delle prescrizioni elencate nel presente documento e dichiara di attenersi alle stesse assumendosene i relativi oneri e responsabilità. |
ATTIVITÀ N. 1 | Ingresso/Uscita e transito all’interno delle sedi aziendali della committenza per il raggiungimento dei luoghi di prestazione del servizio |
Descrizione attività | Ingresso degli automezzi della ditta appaltatrice ovvero veicoli privati dei lavoratori assegnati al servizio all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, per il raggiungimento delle postazioni di lavoro |
Luoghi interessati | Aree carrabili percorse per il raggiungimento luoghi di attività |
ATTIVITÀ N. 1 | Ingresso/Uscita e transito all’interno delle sedi aziendali della committenza per il raggiungimento dei luoghi di prestazione del servizio |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
1) Accesso all’interno delle strutture fisiche d’impresa della committenza | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: trattasi di viabilità interna di stabilimenti industriali o, comunque, aree aperte al pubblico, ove risultano costantemente in corso attività lavorative di vario genere. Le vie di collegamento presentano andamento tortuoso, obbligato dalla conformazione degli edifici presenti; presentano variazioni di larghezza lungo il percorso, attraversano aree di parcheggio e manovra, possono essere sede di fermata e sosta di automezzi, possono essere sede di transiti e attraversamenti pedonali, possono presentare differente grado di usura e differenti caratteristiche in ragione dei diversi materiali e tempi di realizzazione, complessità di utilizzi, intensità d'uso. | Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - Gli accessi all’interno dell’impianto di Maccarese sono regolamentati dagli OodS n. 4 del 28.01.2011 e n. 69 del 15.11.2012 e concordati con il Responsabile di officina e/o Responsabile d’impianto; - nelle aree interne procedere a passo d’uomo; - seguire scrupolosamente i percorsi indicati; - rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti; - prestare la massima attenzione durante tutto il percorso; - rispettare costantemente i limiti di velocità indicati e, comunque, moderare ulteriormente la velocità, o arrestarsi, in relazione alla situazione contingente (orari, traffico veicolare, traffico pedonale, mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, visibilità, attraversamenti, incroci, mezzi in sosta, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; - non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo; - non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio (idranti). |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
1) Accesso all’interno delle strutture fisiche d’impresa della committenza | Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori | - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - prestare particolare attenzione ai movimenti dei pedoni; - rispettare le segnalazioni presenti lungo le vie di transito; - osservare tutte le norme applicabili del codice della strada; - in caso di necessità e nell’eventualità di situazioni di emergenza, contattare il preposto della sede ed attenersi alle disposizioni aziendali da lui impartite; - è interdetto l’accesso e il transito all’interno delle aree aziendali non coinvolte dal servizio di cui al presente documento; - negli Stabilimenti aziendali è interdetto l’accesso alle aree dismesse, pericolanti e nelle aree con presenza di impianti tecnologici. |
2) Circolazione e manovre nelle aree interne aziendali con automezzi | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - mezzi che conferiscono materiali all’impianto o ne ritirano i residui ed effettuano le operazioni di scarico (o carico); - autovetture aziendali e/o private preventivamente | - Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - nelle aree interne procedere a passo d’uomo; - seguire scrupolosamente i percorsi indicati; - rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti di sede; - prestare la massima attenzione durante tutto il percorso; - rispettare costantemente i limiti di velocità indicati e, comunque, moderare ulteriormente la velocità, o arrestarsi, in relazione alla situazione contingente (orari, traffico veicolare, traffico pedonale, mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, visibilità, attraversamenti, incroci, mezzi in sosta, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
autorizzate all’accesso dai responsabili d’impianto | - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. | ||
2) Circolazione e manovre nelle aree interne aziendali con automezzi | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - mezzi che conferiscono materiali all’impianto o ne ritirano i residui ed effettuano le operazioni di scarico (o carico); - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dai responsabili d’impianto | - Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - Non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo - Non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio (idranti) |
Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori preventivamente autorizzati all’accesso | - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - prestare particolare attenzione ai movimenti dei pedoni; - rispettare le segnalazioni presenti lungo le vie di transito; - osservare tutte le norme applicabili del codice della strada. - In caso di necessità e nell’eventualità di situazioni di emergenza, contattare il preposto della sede ed attenersi alle disposizioni aziendali da lui impartite; - E’ interdetto l’accesso e il transito all’interno delle aree aziendali non coinvolte dalle operazioni di cui al presente documento. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
3) Spostamenti a piedi all’esterno e all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA Sp | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - mezzi che conferiscono materiali all’impianto o ne ritirano i residui ed effettuano le operazioni di scarico (o carico); - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dai responsabili d’impianto | - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra. |
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appal ”.
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
⮚ garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
⮚ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei siti oggetto dei lavori.
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o di elenco prezzi delle misure di sicurezza dell’AMA SpA.
I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:
a) gli apprestamenti (opere provvigionali);
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
d) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
e) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione dei rischi, che si presume siano contemplate nei POS/DVR delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per l’eliminazione dei rischi propri e già computate.
Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR della committenza (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).
A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, la stima degli oneri per la sicurezza è pari a 1.100,00 € (millecento/00 euro) – oltre IVA.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze | Pag. 28 di 29 | |
Rev. 00 | CONCLUSIONI |
CONCLUSIONI
L’impresa che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi.
Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Direttore per l’Esecuzione del Contratto da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori coinvolti.
In caso di approvazione, il presente XXXXX sarà sottoscritto dalle figure coinvolte nel servizio. In caso contrario, nell’ambito della riunione di Cooperazione e Coordinamento, sarà redatto il verbale di riunione di coordinamento, all’interno del quale saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento.
Durante la riunione congiunta:
• sarà ribadita la nomina del Responsabile del Servizio, incaricato di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.
Con la sottoscrizione del DUVRI così modificato/integrato e da definirsi “dinamico”, la ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici, si impegna/si impegneranno a:
• trasmettere i contenuti del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori;
• in caso di subappalto (se autorizzato dalla committente), in qualità di appaltatore/appaltatori committente/committenti, a corrispondere gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. AMA SpA, quale committente del servizio, al fine di verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte predisporrà una “dichiarazione congiunta” da far sottoscrivere alle ditte.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze | Pag. 29 di 29 | ||
Rev. 00 | ALLEGATI | ||
Allegati |
- Procedure di evacuazione di emergenza;
- Ordini di Servizio n. 4 del 28.01.2011 e n. 69 del 15.11.2012 sulla gestione dell’accesso e transito all’interno delle strutture AMA S.p.A.;
- Modello di autoqualificazione delle Imprese;
- Nota informative sulle attività svolte all’interno delle sedi aziendali di:
- Rocca Cencia;
- Tor Pagnotta.