Contract
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Smurfit Kappa Deutschland GmbH e le sue consociate ai sensi degli artt. 15 e segg. dell’Aktiengesetz ovvero della legge tedesca sulle società per azioni (di seguito congiuntamente “Smurfit Kappa”) eseguono le loro forni- ture ed erogano le loro prestazioni (di seguito congiuntamente “fornitura”) esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura (CG). Esse costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati da Smurfit con i propri clienti. Deroghe, modifiche o integrazioni del contrat- to, comprese le presenti CG, necessitano, per la loro validità, della forma scritta.
2. Le condizioni generali (ad es. condizioni di acquisto) apposte dal cliente non sono valide salvo consenso scritto alla loro validità espresso da Smur- fit Kappa. L’esecuzione di una fornitura non è da intendersi come consen- so. Le condizioni generali del cliente non trovano applicazione nemmeno nel caso in cui Smurfit Kappa non si opponga specificamente alla loro vali- dità, persino se Smurfit Kappa fa riferimento in documenti (ad. es. moduli d’ordine) alle condizioni generali del cliente.
3. Le CG valgono solo nei confronti di imprenditori ai sensi dell’art. 14 del codice civile tedesco, di persone giuridiche di diritto pubblico e di enti di di- ritto pubblico con patrimonio separato nonché di altri clienti istituzionali che al momento dell’ordine non agiscono per scopi privati (e non sono, quindi, consumatori ai sensi dell’art. 13 del citato codice civile). Esse valgono per tutte le offerte e i contratti di fornitura e di erogazione di prestazioni di Smurfit Kappa; in presenza di rapporti commerciali correnti, anche per tutte le operazioni future con il cliente, anche se non vi viene espressamente fat- to riferimento.
4. Smurfit Kappa offre ai propri clienti soluzioni di imballaggio basate su carta, in diverse categorie di prodotto. Le sezioni II e III delle presenti CG disci- plinano disposizioni particolari che si applicano a singole categorie di prodotto e costituiscono parte integrante dei rispettivi contratti con il cliente.
5. Smurfit Kappa ha il diritto di apportare modifiche alle presenti CG. Tali modifiche dovranno essere notificate da Smurfit Kappa al cliente in forma testuale. La modifica è da intendersi accettata dal cliente se questi non vi si oppone entro il termine di sei settimane dal ricevimento della notifica di modifica. Nella notifica di modifica, Smurfit Kappa precisa specificamente questa conseguenza al cliente.
Art. 2 Stipula del contratto
1. Le offerte di Smurfit Kappa non rivestono carattere obbligatorio e vincolan- te, salvo diversa dichiarazione espressamente resa da Smurfit Kappa.
2. Gli ordini del cliente sono considerati come proposta contrattuale vincolan- te e necessitano dell'accettazione mediante conferma d’ordine da parte di Smurfit Kappa, la quale è determinante per il contenuto del contratto. L’accettazione potrà avvenire anche mediante esecuzione diretta dell’ordine, con la spedizione della merce al cliente.
Art. 3 Realizzazione dei prodotti
1. I prodotti vengono realizzati in base alle specifiche concordate nonché alle regole tecniche riconosciute. A prescindere da ciò, nella realizzazione dei prodotti Smurfit Kappa si riserva difformità determinate dal progresso tec- nico nonché difformità usuali nel commercio (tolleranza qualitativa). Altre particolarità relative alle tolleranze determinanti per le singole categorie di prodotto risultano dalle disposizioni particolari delle presenti CG. Salvo ivi non sia prevista una diversa regolamentazione per la categoria di prodotto determinante, si intendono concordate in particolare oscillazioni di peso fi- no al 10% in più o in meno.
2. Per la realizzazione dimensionale della fornitura sono vincolanti i campioni esibiti al cliente per il controllo. Qualora non sia stato inviato alcun campio- ne, fa fede il disegno tecnico. Salvo altrimenti indicato, le indicazioni di grandezza di Smurfit Kappa si riferiscono alle dimensioni interne espresse in millimetri, nella sequenza lunghezza x larghezza x altezza.
3. Smurfit Kappa può apporre sui prodotti ragioni sociali e sigle aziendali, indirizzi di contatto e numeri identificativi dello stabilimento, dati della pro- duzione e dati identificativi della produzione nonché altri identificativi e se- gni in base a esercitazioni o norme corrispondenti e allo spazio dato. Ai fini della verifica degli eventuali obblighi di identificazione previsti per legge (ad es. diritto in materia di sicurezza del prodotto), il cliente informa Smurfit Kappa con congruo anticipo sulla destinazione d’uso e sull’utilizzo ragione- volmente prevedibile dei prodotti da fornire. Indipendentemente da ciò, il solo responsabile ai fini dell’adempimento delle norme di legge in materia di identificazione per quanto concerne le merci da imballare con i prodotti Smurfit Kappa, è il cliente, che farà pervenire a Smurfit Kappa le prescri- zioni corrispondenti. Lo stesso vale indipendentemente dalle merci da im- ballare, nel caso in cui i prodotti forniti da Smurfit Kappa debbano essere stampati su richiesta del cliente solo con la sua sigla aziendale (quasi- produttore).
4. Dopo la stipula del contratto verranno attuate le richieste di modifica del cliente in relazione ai prodotti, alla loro costruzione e alla loro realizzazione solo previo accordo corrispondente e dietro rimborso delle eventuali mag- giori spese.
Art. 4 Prezzi e condizioni di pagamento
1. Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA di legge di volta in volta valida,
2. I prezzi si intendono franco fabbrica (EXW secondo Incoterms® 2010) reggiatura inclusa; non includono tuttavia i costi di spedizione e i costi per
l’ulteriore imballaggio (ad es. involucro esterno), assicurazione e altre spe- se accessorie (stoccaggio, gestione di terzi, pedaggi).
3. Smurfit Kappa ha altresì il diritto di adeguare i prezzi per prodotti ricorrenti ex aequo et bono, tenendo adeguatamente conto degli interessi del cliente all’andamento dei prezzi, in particolare delle variazioni dei prezzi per le ma- terie prime, le spese di trasporto, nonché dell’aumento dei costi del perso- nale. Smurfit Kappa informa il cliente di tali variazioni in forma testuale, con congruo anticipo, prima dell’entrata in vigore dei nuovi prezzi. Se l’aumento del prezzo supera il 10%, il cliente ha il diritto di risolvere il contratto relati- vo ai prodotti interessati con un termine di preavviso di un mese prima dell’annunciata entrata in vigore della variazione di prezzo; in tal caso i prezzi esistenti continuano a valere fino alla fine del contratto.
4. Le fatture di Smurfit Kappa vanno pagate entro 14 giorni, detratto uno sconto del 2% sul valore lordo delle merci oppure senza sconto entro 30 giorni, sempre a partire dalla data della fattura. In caso di pagamenti trami- te assegno vale il giorno in cui l’importo della fattura viene accreditato sul conto di Smurfit Kappa a titolo di ricevimento del pagamento.
5. Smurfit Xxxxx accetta cambiali scontate e regolarmente tassate, a titolo di pagamento, solo in caso di esplicito accordo in tal senso. Le spese di scon- to e i costi connessi all’incasso sono a carico del cliente. Il debito viene estinto solo al momento dell’incasso; una detrazione di sconto è esclusa.
6. In caso di mora o peggioramento della solvibilità del cliente, Smurfit Kappa può mettere in scadenza crediti, esigere garanzie o recedere dal contratto. Smurfit Kappa è altresì autorizzata a eseguire forniture ancora dovute solo previo pagamento anticipato o prestazione di garanzie.
7. Al cliente spettano diritti di compensazione solo se le pretese in contropar- tita fatte valere sono incontestate o accertate giudizialmente. Lo stesso va- le se si esercitano diritti di ritenzione, laddove la pretesa in contropartita deve fondarsi sullo stesso contratto.
8. La cessione di crediti vantati nei confronti di Smurfit Kappa viene espres- samente esclusa (art. 399 codice civile tedesco). Viene fatta salva la nor- ma di cui all’art. 354a del codice commerciale tedesco.
Art. 5 Ausili per la produzione
1. Se, per la gestione dell’ordine, Smurfit Kappa produce o acquista utensili di punzonatura, cliché, litografie, modelli da copiare o altri ausili per la produ- zione, li conteggia al cliente a prezzi di mercato. Inoltre, Smurfit Kappa può riscuotere un congruo forfait per la manutenzione, riparazione, pulizia, per i costi di stoccaggio e del personale nonché per l’acquisto di ricambi. Tutti gli importi delle fatture riferite agli ausili per la produzione vengono pagati al netto, senza sconto. I righi 1 e 3 valgono anche per modifiche degli ausili per la produzione a seguito di variazioni di prezzi, ausili per la produzione di nuovi prodotti e sostituzioni tecniche necessarie. Gli ausili per la produ- zione rimangono di proprietà di Smurfit Kappa anche dopo la conclusione del contratto e vengono custoditi per massimo per due anni dalla data dell’ultimo ordine. Il cliente non vanta alcuna pretesa di proprietà o di ac- quisizione del possesso.
2. Gli ausili per la produzione, ad es. stampati, messi a disposizione dal cliente o da un terzo per suo conto vengono conservati per massimo sei mesi dalla data dell’ultimo ordine.
Art. 6 Fornitura, difetti
1. Le forniture possono essere eseguite in tutto o in parte anche da consocia- te della società contraente Smurfit Kappa ai sensi degli artt. 15 e segg. dell’AktG.
2. Per motivi tecnici legati alla produzione il cliente accetta forniture in ecces- so o in difetto (tolleranza quantitativa). La tolleranza quantitativa vale an- che per forniture di ricambi nell’ambito dell’adempimento successivo e in casi analoghi. In caso di forniture parziali, le forniture in eccesso o in difetto possono distribuirsi sulle forniture singole. Salvo altrimenti regolamentato nelle disposizioni particolari delle presenti CG per la categoria determinan- te di prodotto, viene concordata una tolleranza quantitativa fino al 10%. Va pagata di volta in volta la merce effettivamente fornita.
3. Se viene concordato un termine di consegna, esso decorre dalla data d’invio della conferma d’ordine, ma non prima che siano state chiarite tutte le domande rilevanti per la produzione (ad es. approvazione della stam- pa/punzonatura del cliente; disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità). Il termine di consegna viene interrotto per la durata del controllo dei campioni di produzione o simili da parte del cliente. Se, dopo la conferma dell’ordine, il cliente esige modifiche che influiscono sulla durata della produzione, il termine di consegna decorre di nuovo dalla rela- tiva conferma.
4. Se il cliente ritira la merce presso Smurfit Kappa, il termine di consegna è rispettato se viene comunicato tempestivamente lo stato di pronto alla spe- dizione. Altrimenti, il termine di consegna è rispettato se Smurfit Kappa mette tempestivamente la merce in spedizione.
5. Per esercitare diritti o far valere pretese per ritardo si presuppone in ogni caso che, una volta subentrato il ritardo, il cliente abbia fissato a Smurfit Kappa un congruo termine successivo, decorso inutilmente, salvo che ciò non fosse fattibile per il cliente, tenuto conto delle circostanze del singolo caso. I diritti di recesso o risoluzione risultanti da ritardo di singole presta- zioni parziali valgono solo a condizione che la prestazione parziale sia di interesse per il cliente. Per le pretese di risarcimento danni vale il seguente art. 11.
6. Smurfit Kappa non risponde dell’impossibilità di consegna o di ritardi di consegna dovuti a forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili, non imputabili a Smurfit Kappa, ad es. guerra, tumulti, forze naturali, incidenti, scioperi, serrate, carenza di corrente elettrica, di acqua, di materie prime e di materie di esercizio o difficoltà di approvvigionamento, interruzioni con- siderevoli del traffico e dell’attività nonché eventi che hanno ripercussioni analoghe per la gestione aziendale di Smurfit Kappa. I termini di consegna concordati si prorogano automaticamente della durata dell’impedimento ol- tre a un congruo periodo di ripresa. Se l’impedimento dura per più di tre mesi, entrambe le parti, trascorso un congruo termine successivo, possono recedere in tutto o in parte dal contratto relativo alla fornitura concreta. In tali casi non sussistono pretese di risarcimento danni nei confronti di Smur- fit Kappa. Smurfit Xxxxx, una volta venuta a conoscenza, informa tempe- stivamente il cliente del subentrare di un caso di forza maggiore o di simile circostanza menzionata nel presente punto 6.6.
7. In caso di ritardo nella presa in consegna da parte del cliente, Smurfit Kappa può mettere a magazzino la fornitura a sue spese e conteggiare la fornitura. Il rischio dell’eventuale perimento o deterioramento viene trasferi- to al cliente non appena questi è in ritardo con la presa in consegna.
8. Smurfit Kappa è autorizzata a effettuare forniture parziali, a condizione che non vi si opponga un interesse legittimo riconoscibile del cliente.
Art. 7 Spedizione, imballaggio, sostituzione di pallet
1. Se è stata concordata la spedizione, essa avviene franco fabbrica per conto e a rischio e pericolo del cliente. Il rischio dell’eventuale perimento o deterioramento della merce nonché il pericolo di ritardo vengono trasferiti con l’invio al cliente anche se è stata concordata una fornitura nolo pagato. Smurfit Kappa sceglie le imprese di trasporto e i mezzi di trasporto.
2. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di reggiatura. Se il cliente desidera un ulteriore imballaggio (ad es. involucro esterno), esso e il relativo con- teggio vanno concordati per iscritto.
3. Se la fornitura dei prodotti avviene su pallet multiuso e/o con piastre di copertura (“mezzi di trasporto”), il cliente deve confermarne la ricezione. I mezzi di trasporto rimangono di proprietà di Smurfit Kappa, salvo che il cliente non consenta la restituzione di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, numero e caratteristiche a Smurfit Kappa mediante l’autocarro che effettua la fornitura. Se i mezzi di trasporto non vengono restituiti a Smurfit Kappa entro un mese dalla consegna, nolo pagato, Smurfit Kappa può conteggiar- li al cliente sulla base del valore a nuovo. Se Smurfit Kappa detiene un conto pallet relativamente ai mezzi di trasporto a essa appartenenti per il cliente, il quale fornisce indicazioni su stato e modifiche, il cliente riceve su richiesta un estratto a cadenza mensile. Il saldo del conto è da intendersi riconosciuto dal cliente se questi non vi si oppone per iscritto entro 14 gior- ni dal ricevimento.
Art. 8 Stoccaggio
Se concordato, Smurfit Kappa conserva i prodotti dopo la relativa realizza- zione fino alla consegna al cliente, presso di sé o presso un terzo da essa incaricato. Salvo altrimenti concordato nel caso specifico, la durata massi- ma di stoccaggio è di 90 giorni. Se un prodotto, alla scadenza del periodo massimo di stoccaggio, si trova ancora nel magazzino di Xxxxxxx Kappa senza che il cliente lo abbia richiesto, ordinato e senza che esso gli sia sta- to consegnato, il cliente si impegna a pagarlo al prezzo in quel momento in vigore. Le parti si accordano se il prodotto in questione debba essere con- segnato al cliente o debba continuare a essere conservato presso Smurfit Kappa dietro congruo compenso.
Art. 9 Patto di riservato dominio
1. Fino al soddisfacimento (in caso di pagamento mediante assegno o cam- biale fino all’incasso) di tutte le pretese, a prescindere dal motivo giuridico (inclusi i saldi creditori del contocorrente) spettanti ora o in futuro a Smurfit nei confronti del cliente o derivanti dal contratto o dal rapporto commerciale corrente, a Smurfit Kappa vengono concesse le seguenti garanzie. Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi il valore dei crediti pendenti di più del 20%, il cliente può esigere l’approvazione delle ulteriori garanzie, a scelta di Smurfit Kappa.
2. La merce consegnata, in quanto sottoposta a riservato dominio, rimane di proprietà di Smurfit Kappa. Il cliente può lavorare la merce sottoposta a ri- servato dominio e cederla nel regolare svolgimento della sua attività, a condizione che non sia in mora. Pignoramenti e cessioni in garanzia non sono ammessi. Il cliente è obbligato a trattare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e ad assicurarla in maniera congrua a proprie spese, per il valore a nuovo, contro danni da incendio, allagamento, tempesta e furto.
3. Se il cliente cede merce sottoposta a riservato dominio da sola o assieme a merce che non appartiene a Smurfit Kappa, egli cede sin da subito a Smurfit Kappa tutti i crediti derivanti dall’ulteriore cessione, con tutti i diritti accessori. Smurfit Kappa accetta la cessione. Se la merce sottoposta a ri- servato dominio ulteriormente ceduta è in comproprietà con Smurfit Kappa, la cessione si estende all’importo che corrisponde al valore della sua quo- ta.
4. Smurfit Kappa autorizza il cliente irrevocabilmente a incassare i crediti ceduti. Tale autorizzazione all’incasso può essere revocata se il cliente non adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento o nel caso in cui venga presentata istanza concorsuale riguardante il suo patrimonio. In questi casi, Smurfit Xxxxx può esigere dal cliente la comunicazione dei crediti ceduti e dei relativi debitori, la trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l’incasso, la restituzione dei documenti corrispondenti e la comunicazione ai debitori riguardo alla cessione. L’affidatario è autorizzato
a denunciare la cessione ai partner contraenti del committente in qualsiasi momento.
5. Il cliente effettua una lavorazione e trasformazione della merce sottoposta a riservato dominio per Smurfit Kappa senza che da ciò gli derivino degli obblighi. In caso di lavorazione, unione o miscelazione con altre merci non di proprietà di Smurfit Kappa, quest’ultima acquista la comproprietà della nuova cosa, nel rapporto del valore fatturato della merce oggetto di riserva rispetto alle altre cose lavorate al momento della lavorazione, unione o mi- scelazione. Se il cliente acquisisce la proprietà della nuova cosa, le parti contraenti sono concordi sul fatto che il cliente conceda a Smurfit Kappa la comproprietà della nuova cosa nel rapporto del valore fatturato della merce oggetto di riservato dominio trasformata, unita o miscelata e che la custo- disca a titolo gratuito per l’affidatario. Smurfit Xxxxx accetta il trasferimen- to.
6. In caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mora, Smurfit Kappa può, una volta inutilmente de- corso un congruo termine successivo, riprendere la merce oggetto di riser- vato dominio (il cliente obbligato alla restituzione) o esigere la cessione dei diritti di restituzione del cliente nei confronti di terzi. Il recesso dal contratto non esclude eventuali pretese risarcitorie nei confronti del cliente. Dopo la ripresa, Smurfit Kappa può trasformare la merce oggetto di riservato domi- nio; il ricavo deve essere imputato ai debiti del cliente, detratte congrue spese di trasformazione.
7. In caso di pignoramenti, confische o altri accessi di terzi alla merce oggetto di riservato dominio, il cliente deve rinviare alla proprietà di Smurfit Kappa e informare tempestivamente per iscritto quest’ultima in maniera tale che essa possa esercitare i propri diritti di proprietà. I costi e i danni generatisi in questo contesto, in particolare i costi di una opposizione di terzi (art. 771 codice di procedura civile tedesco), sono a carico del cliente.
Art. 10 Diritti per vizi
1. Smurfit Kappa non rilascia promesse di qualità o garanzie, salvo espres- samente concordato per iscritto.
2. Eventuali difformità all’interno delle tolleranze qualitative e quantitative pertinenti non costituiscono un difetto. Anche le difformità rispetto a bro- xxxxx, slogan pubblicitari e precedenti offerte o sigilli di qualità stampati sulle forniture non rappresentano un difetto. I campioni vengono prodotti a mano in maniera tale che venga fatta riserva di eventuali difformità di natu- ra tecnica tra i campioni e i prodotti realizzati a macchina.
3. Smurfit Xxxxx non si assume alcuna garanzia o responsabilità per errori di stampa che il cliente non ha rilevato in un ordine da lui impartito. Smurfit Kappa non si assume inoltre alcuna responsabilità per testi, immagini, rap- presentazioni grafiche, marcature, codici a barre prescritti dal cliente e stampati sui prodotti di imballaggio.
4. Smurfit Kappa non si assume altresì alcuna responsabilità per difetti basati sull’utilizzo da parte sua dei materiali prestabiliti dal cliente (ad es. cartone, colle, colori, vernici, forme di stampa). Lo stesso vale per difetti basati sul fatto che il cliente prescrive a Kappa la fruizione dei servizi di terzi specifici. In tali casi il cliente deve solo garantire che le sue prescrizioni non com- promettano l’idoneità della merce all’uso da lui voluto. Leggermente diver- so è solo il caso in cui a Smurfit Kappa fosse nota la non idoneità dei mate- riali prescritti o dei fornitori di servizi e abbia taciuto questo fatto al cliente.
5. Il cliente è obbligato a denunciare a Smurfit Kappa per iscritto i difetti palesi entro 14 giorni dal ricevimento della merce. Il cliente è obbligato all’esame della fornitura, anche nel caso in cui siano stati inviati dei campioni. I difetti occulti devono essere denunciati entro 14 giorni dalla scoperta, ma in ogni caso entro 3 mesi dal ricevimento della merce. Per il resto vale l’articolo 377 del codice commerciale tedesco.
6. Se al trasferimento del rischio è presente un difetto imputabile a Smurfit Kappa, quest’ultima è autorizzata, a propria scelta, a sanare il difetto o a effettuare una fornitura successiva (congiuntamente “adempimento suc- cessivo”) entro un congruo termine. L’adempimento successivo può anche consistere nel fatto che Smurfit Kappa scarti presso il cliente le parti difet- tose della fornitura interessata. Smurfit Kappa si riserva il diritto di effettua- re in totale tre tentativi di adempimento successivo, salvo che ciò non sia fattibile per il cliente nel caso specifico. Se l’adempimento successivo falli- sce, in presenza dei requisiti di legge il cliente può recedere dal contratto per la fornitura concreta o ridurre il prezzo della compravendita. Per le pre- tese risarcitorie si applica il successivo art. 11.
7. Se il cliente, per motivi non imputabili a Smurfit Kappa, denuncia ingiusta- mente la presenza di un difetto, Smurfit Kappa può addebitargli le (maggio- ri) spese in misura congrua per l’accertamento e l’eliminazione del difetto.
8. I diritti per vizi (incluse le pretese risarcitorie per vizi legate alla violazione di obblighi di adempimento, adempimento successivo o accessori) si pre- scrivono in 12 mesi. Ciò non vale nel caso in cui un vizio sia stato taciuto in mala fede. In caso di pretese risarcitorie dovute a mancanza, il termine di prescrizione di 12 mesi non si applica per danni derivanti da lesione della vita, della persona o della salute o se a Smurfit Kappa può essere addebi- tato dolo o colpa grave. In deroga al rigo 1 della presente disposizione si applicano i termini di prescrizione previsti per legge, a condizione che que- sti siano definiti per legge come superiori a 24 mesi.
Art. 11 Responsabilità per il risarcimento danni
1. A prescindere dal motivo giuridico, inclusa la responsabilità contrattuale e legale, Smurfit Kappa risponde solo di dolo, colpa grave e violazione, per colpa, di obblighi contrattuali essenziali od obblighi il cui adempimento sol- tanto consente l’esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può fa- re regolare affidamento (i cosiddetti obblighi cardinali).
2. In caso di colpa lieve, la responsabilità di Smurfit Kappa si limita al risarci- mento del tipico danno prevedibile, al massimo, tuttavia, a tre vole l’importo dell’ordine netto della fornitura in questione.
3. Inoltre, in caso di colpa lieve Smurfit Kappa non risponde del mancato guadagno, di mancati risparmi o di altri danni diretti e conseguenti sotto forma di meri danni patrimoniali al cliente.
4. A condizione che, per pretese risarcitorie, il termine di prescrizione di 12 mesi di cui al precedente punto 10.6 non sia pertinente, le pretese risarcito- rie si prescrivono entro due anni dal momento in cui il cliente è venuto a conoscenza o non è venuto a conoscenza, per colpa grave, delle circo- stanze che le hanno determinate, al più tardi, però, due anni dopo che è trascorso l’anno in cui si è generata la pretesa.
5. Le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli da 11.1 a 11.3 nonché la norma di prescrizione di cui al punto 11.4 non si applicano in caso di dolo, colpa grave, danni derivanti da lesione della vita, della persona o della sa- lute, pretese secondo la legge tedesca in materia di responsabilità del pro- dotto, cattiva fede nonché casi in cui è stata assunta una garanzia di quali- tà.
6. A condizione che la responsabilità di Xxxxxxx Kappa sia esclusa o limitata, ciò si applica anche per la responsabilità personale dei suoi rappresentanti legali, dipendenti e agenti.
Art. 12 Diritti d’autore e diritti connessi
1. La responsabilità per l’osservanza dei diritti d’autore e connessi di terzi (congiuntamente “diritti connessi”) è del cliente. Se, nell’esecuzione del contratto vengono violati diritti connessi di terzi o terzi fanno valere pretese nei confronti di Xxxxxxx Kappa, il cliente è obbligato a manlevare quest’ultima.
2. La proprietà e tutti i diritti, inclusi i diritti d’autore e i diritti connessi, in particolare il diritto di riproduzione dei propri preventivi di spesa, offerte, specifiche, disegni, schizzi, bozze, prove di stampa, campioni, costruzioni, utensili e simili materiali e oggetti, rimangono in capo a Smurfit Kappa. An- che un diritto di utilizzo o vendita concesso al cliente per una bozza, un modello o simile non lo autorizza alla riproduzione.
Art. 13 Segretezza, protezione dei dati
1. Entrambe le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza, a tutelare dall’accesso, dall’utilizzo e dalla pubblicazione non consentiti e a non divulgare a terzi tutte le informazioni non pubbliche, di natura tecnica e commerciale, loro trasmesse o divenute note, relative all’attività aziendale dell’altra parte, in particolare know-how, metodi di produzione, costruzioni, disegni, specifiche, campioni, modelli, composizioni dei materiali e simili in- formazioni e materiali (“segreti aziendali”), anche oltre la durata della colla- borazione per ulteriori cinque anni dalla conclusione, fatta eccezione per le consociate nonché per i terzi eventualmente autorizzati all’esecuzione del contratto ai quali le parti impongono corrispondenti obblighi di segretezza.
2. L’obbligo di segretezza non vale per le informazioni che erano già note o generalmente accessibili alla parte che le ha ricevute già prima che l’altra parte gliele comunicasse o che successivamente diventano note o gene- ralmente accessibili senza rottura di un obbligo di segretezza a opera della parte ricevente, che si sono sviluppate indipendentemente dalla conoscen- za delle informazioni a essa rese note in base al contratto o per le quali sussiste un obbligo di pubblicazione disposto dalla legge, dalle autorità o dal tribunale.
3. Alle parti viene fatto divieto di procurare segreti aziendali dell’altra parte attraverso osservazione, ispezione, smontaggio, analisi o test di prodotti, informazioni od oggetti (reverse engineering). Nel rapporto tra le parti si de- roga espressamente al consenso di cui all’art. 3, primo comma, n. 2, lett. b) GeschGehG.
4. Entrambe le parti si impegnano ad attenersi a tutte le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati.
Art. 14 Diritto applicabile, foro competente, varie
1. Il luogo di adempimento è Amburgo, a condizione che il cliente sia un commerciante.
2. Al rapporto giuridico e prestazionale tra le parti si applica esclusivamente il diritto tedesco, a eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui con- tratti di compravendita internazionale.
3. Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto o a esso connesse è Amburgo.
4. La sopravvenuta invalidità, in tutto o in parte, di una qualsivoglia clausola del contratto o delle presenti CG non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza.
II. Disposizioni particolari per il cartone ondulato
Art. 1 Tolleranze qualitative
1. Viene fatta riserva in particolare di difformità usuali nel commercio in termini di peso e spessore, composizione del materiale, incollaggio, colore, stato liscio e purezza delle carte lavorate.
2. Con riferimento alle tolleranze qualitative si applicano a titolo integrativo le direttive e gli standard elaborati dalle associazioni di categoria rilevanti nonché le norme DIN messe a disposizione (eventualmente sotto forma di estratto) del cliente, su richiesta. Per il cartone ondulato queste coincidono
in particolare con il catalogo di prova per le scatole di cartone ondulato nel- la versione di volta in volta in vigore, pubblicato dal Verband der Wellpap- penindustrie e.V. (VDW).
Art. 2 Tolleranze quantitative
Il cliente accetta forniture in eccesso e in difetto, nella misura seguente: fino a 500 pezzi ± 20%
fino a 3.000 pezzi ± 15%
oltre 3.000 pezzi ± 10%
III. Disposizioni particolari per cartone, cartone compresso e carta Art. 1 Tolleranze qualitative
1. Viene fatta riserva in particolare di difformità usuali nel commercio in termini di planarità, purezza e assenza di polvere di cartone, colla, vernicia- tura, colorazione e stampa. Nello specifico e a integrazione vale quanto segue:
2. Difformità del materiale: viene fatta riserva di difformità esigue nelle carat- teristiche e nella miscela del materiale, incollaggio, durezza, spalmatura, colore, superficie, stato liscio, purezza e simili; a tale proposito Smurfit Kappa non si assume alcuna garanzia o responsabilità. In caso di forniture con determinate miscele di materiale e resistenze, difformità fino al 10% sono da intendersi come esigue.
3. Difformità di peso della superficie: in tutte le forniture sono da considerarsi concordate le seguenti oscillazioni: in peso e spessore in cartone, cartone compresso, carte per imballaggi nonché imballi nei materiali innanzi indica- ti, fino al 5% in più e in meno. La difformità consentita dal peso confermato al m2 e, se concordato, un peso minimo o massimo, viene calcolata dal pe- so medio al metro quadrato sulla media della fornitura completa.
4. Spessore: consentito: ±5% dello spessore nominale
Il 95% di tutti i valori misurati deve trovarsi all’interno della tolleranza indi- cata, vale a dire entro il ±5% dello spessore nominale, a norma DIN EN 20534
5. Resistenza alla flessione: consentita: -15% della rigidità nominale
Il 95% di tutti i valori misurati deve trovarsi al di sopra del limite di tolleran- za inferiore. La resistenza alla flessione deve essere misurata su campioni su entrambi i lati. Il valore medio da ciò derivante è la rigidità alla flessione del campione singolo. Prova a norma DIN 53121 o DIN 53123-1
6. Difformità di misura non possono essere contestate, se conformi alle norme tecniche riconosciute nell’ambito delle tolleranze tecnicamente ne- cessarie dovute al materiale e al procedimento.
7. Con riferimento alle tolleranze qualitative valgono a integrazione le direttive e gli standard elaborati dalle associazioni di categoria rilevanti nonché le norme DIN messe a disposizione (eventualmente sotto forma di estratto) del cliente, su richiesta. Per le categorie di prodotto cartone, cartone com- patto e carta di imballaggio queste sono in particolare le direttive qualità per la produzione di cartoni in scatola piegata pubblicate dal Fachverband Faltschachtelindustrie e.V. (FFI) e/o i cataloghi di prova nella versione di svolta in volta in vigore pubblicati dal Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) e dal Verband Vollpappe Kartonagen (VVK).
Art. 2 Tolleranze quantitative
Il cliente accetta forniture in eccesso e in difetto, nella misura seguente:
a) per cartone, cartone compatto e carta per imballaggi fino a 5 t ± 20%
da 5 t a 10 t ± 15%
oltre 10 t ± 10%
b) per imballaggi in cartone e cartone compatto fino a 5.000 pezzi ± 25%
da 5.001 a 30.000 pezzi ± 20%
oltre 30.000 pezzi ± 10%
Art. 3 Note relative allo stoccaggio presso il cliente
Il cliente s’impegna a osservare quanto segue, per lo stoccaggio di cartone, cartone compresso e carta per imballi:
1. Mettere i pallet con ritagli uno sopra l’altro solo se il lato superiore è imbal- lato a un’altezza uniforme per tutta la superficie; i pallet con scatole piegate per le imballatrici automatiche non possono essere messi uno sopra l’altro.
2. Gli imballi dovrebbero essere conservati a una temperatura di 10-35°C e un’umidità relativa del 40-75%. Nella stagione fredda si deve inoltre tenere conto che il materiale di imballaggio deve essere conservato nell’imballo originale per 24-48 ore prima dell’utilizzo nei locali di confezionamento pri- ma di essere aperto.
3. Il materiale di imballaggio deve essere consumato in base alla sequenza di consegna. La durata di stoccaggio non dovrebbe superare i 6 (sei) mesi. Dopo detto termine non si garantisce più la funzionalità tecnica degli imbal- laggi.
4. Dotare i pallet frazionati di piastre di copertura e stoccarli, coperti con una pellicola. Rimettere le scatole piegate destinate alle imballatrici automati- che nel’imballo per la spedizione.