APPALTO PER LA FORNITURA DI
APPALTO PER LA FORNITURA DI
PALA MECCANICA GOMMATA CON BENNA AD ALTO SCARICO E SERVIZIO DI “FULL SERVICE”
CIG 814772535F
CAPITOLATO D’ONERI
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Direttore dell’esecuzione del Contratto
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
Sommario
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 3
Criterio di aggiudicazione 5
Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 9
Art. 3 – CONSEGNA DELLA FORNITURA – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 9
Art. 4 – BREVETTI D’AUTORE 9
Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 10
Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 11
Art. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 11
Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 9 – RISOLUZIONE – RECESSO 12
Art. 10 - GARANZIA 14
Art. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 14
Art. 12 - PREZZI 15
Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
Art. 14 – RICHIAMO ALLE LEGGI 16
Art. 15 – FORO COMPETENTE 16
Art. 16 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ 16
Art. 17 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA 16
Art. 18 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E FORMAZIONE 17
Art. 19 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 17
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Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la fornitura di pala meccanica gommata e servizio di “full service” (per semplificazione indicando tutti come “PALA”) come specificato nella descrizione di cui all’art. 2 comprensivo di servizio di manutenzione “full service”. I mezzi e tutte le componenti di cui è costituito dovranno essere nuove di fabbrica. I mezzi oggetto di offerta, oltre che essere perfettamente rispondente alla normativa nazionale vigente e, per quanto compatibile a quella europea, dovrà tassativamente possedere le caratteristiche generali minime riportate nel presente Capitolato. Dette caratteristiche dovranno essere dimostrate attraverso apposita documentazione (Relazione Tecnica ed elaborati grafici) in cui evidenziare i requisiti in relazione alla verifica degli aspetti tecnici per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri motivazionali.
La procedura è finalizzata alla fornitura di n°1 PALA gommata, nuova di fabbrica, dotati di attrezzature ed equipaggiamenti anch’esse nuove di fabbrica, da fornirsi in condizioni di perfetto funzionamento e con le caratteristiche esposte nel presente capitolato di gara.
Codice Descrizione
PALE MECCANICHE CARICATRICI
43261100-1
L’importo dell’appalto ammonta ad Euro 200.000 (duecentomila/00) IVA esclusa.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00.
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, ammonta ad Euro
200.000 (duecentomila/00) XXX xxxxxxx.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice la VUS non ha stimato i costi della manodopera. Le tipologie e le quantità sono le seguenti:
N° | Descrizione |
a) | Le specifiche tecniche della Pala gommata caricatrice oggetto di fornitura sono : 1. peso operativo pari o maggiore di kg.14.500. 2. Dimensioni passo non inferiore a 3000 mm 3. alimentazione diesel 4. potenza netta motore ISO 9249 non inferiore a kW 125 5. motore rispondente alla normativa Stage IV 6. Aspirazione aria prefiltro atipo a ciclone 7. Dettaglio Consumi carburante 8. trasmissione convertitore di coppia powershift |
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9. n. 4 Pneumatici 20.5 R25 (L3) nuovi (non ricoperti o rigenerati) 10. Sistema antibeccheggio/antislittamento 11. Cabina insonorizzata e pressurizzata con impianto climatizzatore : - dotazioni sicurezza cabina - descrivere livello sonoro e vibrazioni - dispositivo di filtraggio con carboni attivi (HEPA H13) con controllo vita residui filtri ( modelli tipo BMAIR o equivalente) - Impianto di condizionamento - Impianto di riscaldamento 12. Dichiarazione carico di ribaltamento statico con macchina in allestimento standard in posizione a massima articolazione kg.;In posizione in linea (diritto) kg. 13. Dichiarazione altezza di scarico per raggiungere luce libera minima a benna orizzontale su semirimorchi circa 4.10 mt con benna ad alto scarico (punto b) 14. Sistema ingrassaggio centralizzato 15. Sistema di lubrificazione centralizzato 16. Parafanghi posteriori avvolgenti 17. Telecamera posteriore 18. KIT terza valvola idraulica completa di tubi sul braccio e terza leva in cabina, 19. Attacco rapido dedicato per benna per sostituzione attrezzature 20. Sistema di preriscaldamento gasolio 21. n° 4 luci supplementari sopra cabina con luce lampeggiante. 22. Dispositivi di sicurezza in dotazione (deve essere compreso avvisatore di retromarcia sia acustico che ottico, estintore e proposta migliorie opzionali rispetto allo standard) 23. Miglioramenti delle condizioni ergonomiche per l’operatore 24. Kit per circolazione su strada 25. Verniciatura a perfetta regola d’arte e completa di segnaletica di sicurezza obbligatoria 26. Sistema di registrazione/pesatura anche in movimento materiali movimentati, di tipo digitale, con display a bordo cabina e sistema di stampa pesate e registrazioni dati con uscita USB e acquisizione dati in remoto/controllo internet da web. Compreso software applicativi e licenze d’uso (almeno tre). 27. Sistema di comunicazione dati monitoraggio su PC tramite GPS/Satellite per diagnosi/controllo/monitoraggio in remoto 28. Altre informazioni tecniche utili alla valutazione. 29. Conformità e dotazione della pala offerta e dichiarazione per accedere agevolazioni per l’iperammortamento (Industria 4.0) 30. Conformità requisiti direttive macchine CE vigente ed ogni altra normativa costruttiva riguardante tale tipologia di macchinario In generale la pala fornita dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza (direttiva macchine, X.x.xx. 81/08 e smi) e dovrà essere dotata di tutti dispositivi segnaletici previsti dal M.T.C.T. per l’omologazione su strada. I costi di collaudo e immatricolazione compresi nell’offerta.. | |
b) | Benna alto scarico per materiali/rifiuti con peso specifico circa 800/1.000 kg/mc circa con capacità non inferiore a mc 4 con tagliente imbullonato. Larghezza massima di 2,6 mt ed altezza di scarico per raggiungere luce libera minima a benna orizzontale su semirimorchi circa 4.10 mt. La macchina sarà fornita con questa configurazione. Ai fini della valutazione allegare scheda tecnica. |
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d) | Servizio di manutenzione programmata “full service” ed estensione di garanzia 24 mesi e limite minimo 4.500 ore. |
f) | Alla aggiudicazione anche provvisoria con l’avvio di esecuzione in via di urgenza dell’appalto il fornitore si impegna a fornire entro 5 gg lavorativi il nolo a freddo di pala meccanica equivalente nelle more della consegna del mezzo nuovo senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. Il nolo cesserà contestualmente al completamento della fornitura. |
La fornitura in oggetto dovrà essere corredata da tutte le informazioni specifiche tecniche ed istruzioni per l’uso e la manutenzione nonché delle certificazioni previste dalle norme vigenti.
E compreso ogni altro onere per i collaudi, immatricolazione e messa su strada “chiavi in mano” presso la ns sede aziendale.
MANUTENZIONE “FULL SERVICE”
L’Affidatario dovrà fornire un Piano di Manutenzione Programmata, riportando i criteri e le modalità con cui intende fornire la dovuta assistenza dopo la vendita, nonché indicando l’officina di fiducia autorizzata per le manutenzioni. Il servizio di assistenza ed organizzazione post vendita dovrà prevedere necessariamente il servizio di manutenzione programmata ed il servizio di manutenzione straordinaria, così come descritto di seguito:
La manutenzione programmata prevede l’esecuzione da parte dell’Affidatario di tutti gli interventi previsti con scadenze già individuate, secondo norme e specifiche dettate dal Costruttore. Per le scadenze previste si farà riferimento al conta-ore di servizio dell’impianto.
Nei costi di manutenzione programmata sono compresi:
- L'intervento dei tecnici per ogni tagliando previsto dal costruttore;
- Le ore di manodopera previste l’intervento;
- Le spese di viaggio, spese di trasferta, diaria, ore viaggio, dei tecnici (presso l’ubicazione degli impianti dove opera il Mezzo);
- eventuali costi accessori se l’impianto necessita interventi presso l’officina non potendoli eseguire in cantiere;
- I ricambi (filtri ecc…) e gli oli lubrificanti utilizzati per tutte le operazioni di manutenzione previste dal Costruttore.
La manutenzione straordinaria include tutte le riparazioni/revisioni di componenti o gruppi resesi necessarie, su tutto il Mezzo, a seguito di guasti o rotture o malfunzionamenti non imputabili a normale usura o a scorretta conduzione, per il ripristino della perfetta efficienza
della stessa.
FORMAZIONE
Dovrà inoltre essere previsto obbligatoriamente lo svolgimento di un corso d’istruzione all’uso, alla manutenzione ed ai dispositivi di sicurezza della pala per gli operatori che saranno indicati dalla committente. Le modalità di svolgimento potranno essere concordate in più date per consentire la compatibilità con le esigenze di servizio.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16, da valutarsi ad opera di apposita Commissione giudicatrice con la seguente ponderazione:
PUNTEGGIO MASSIMO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
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Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
Totale | 100 |
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore:
C(a) = ∑ n [ Pi * V (a)i ]
dove:
C(a) | = | Punteggio di valutazione acquisito dall’offerta (a) |
n | = | Numero totale dei requisiti tecnici e economici |
Pi | = | Peso o punteggio massimo attribuito al requisito |
V (a)i | = | Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1. |
∑ | = | Sommatoria |
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo gli elementi di valutazione e relativi pesi ponderali di seguito indicati:
Elementi e sub elementi di valutazione | Punteggio | ||
Elementi di valutazione | Totale | ||
OFFERTA TECNICA | 1) Valutazione Tecnica | ||
Da dimostrare con relazione tecnica, elaborati grafici e quanto altro necessario per attribuzione del punteggio valutando le caratteristiche tecniche del telaio/motore/cabina/accessori e evidenza degli accorgimenti per migliorare gli aspetti ergonomici e di funzionalità tecnica, evidenziando consumi e costi operativi. (caratteristiche a)-b)-c) dell’art 1 del capitolato). La relazione per la valutazione dovrà avere lo stesso indice della descrizione della tabella requisiti evidenziando conformità alla fornitura ed eventuali miglioramenti proposti allegando schede tecniche con evidenza delle dotazioni standard di serie ed opzionali fornite. | 40 | 70 | |
2) Servizio di Manutenzione “full service” e garanzia estesa | |||
La proposta, compresa nel prezzo offerto, dovrà comprendere la manutenzione “full service” e garanzia estesa e prenderà punti 0 (zero) se pari a 24 mesi e limite minimo 4.500 ore. | 20 |
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Nel caso di offerta si proponga una durata di : - 36 mesi o 6.000 ore si attribuirà un punteggio di 10 punti. - 60 mesi o 10.000 ore un punteggio di 20 punti. Allegata alla parte documentale di offerta tecnica dovrà essere fornita copia di contratto di assistenza manutentiva proposta. | |||
3) Tempi di consegna | |||
Tempi di consegna in giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione anche provvisoria. Viene attribuito il punteggio massimo (dieci punti) al minor tempo offerto. Nel caso di tempo offerto come da art.4 pari a 90 gg verranno attribuiti zero punti. | 10 | ||
OFFERTA ECONOMICA | Prezzo offerto espresso in Euro comprensivo di ogni onere previsto dal capitolato. | 30 | |
TOTALE | 100 |
A - Valutazione offerta tecnico qualitativa – Massimo punti 70/100
L’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice assegnando all’elemento 1 ciascun elemento della tabella di cui sopra uno dei seguenti coefficienti:
- Coefficiente 1: offerta tecnica ottima: quando la qualità della proposta tecnica è ottimale rispetto alle caratteristiche del servizio indicato nel Capitolato d’Oneri, comprendendo una serie di servizi aggiuntivi non richiesti, che migliorano in maniera rilevante la qualità del servizio offerto, senza aggravi economici per la VUS.
- Coefficiente 0,9: offerta tecnica buona: quando la qualità della proposta tecnica è superiore
rispetto alle caratteristiche del servizio indicato nel Capitolato d’Oneri comprendendo servizi aggiuntivi che migliorano oggettivamente la qualità del servizio offerto.
- Coefficiente 0,8: offerta tecnica discreta: quando la qualità della proposta tecnica è di poco superiore rispetto alle caratteristiche del servizio indicato nel Capitolato d’Oneri, non comprendendo servizi aggiuntivi che migliorino oggettivamente la qualità del servizio offerto.
- Coefficiente 0,6: offerta sufficiente: quando la qualità della proposta tecnica è strettamente conforme rispetto alle caratteristiche del servizio indicato nel Capitolato d’Oneri;
- Coefficiente 0 – Offerta ESCLUSA: offerta tecnica negativa: quando la qualità della proposta tecnica non è conforme rispetto alle caratteristiche del servizio indicato nel Capitolato d’Oneri.
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I commissari potranno attribuire anche coefficienti intermedi dandone adeguata motivazione.
Assegnazione del punteggio per ogni singolo elemento di valutazione
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun elemento del singolo concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Il coefficiente così determinato per ciascun elemento verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo elemento.
Dopo di che la Commissione giudicatrice procede a determinare per ciascun concorrente la somma
dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.
Riparametrazione del punteggio complessivo dell’offerta tecnica
Qualora nessun concorrente ottiene dalla somma dei punteggi riparametrati dell’offerta tecnica il punteggio massimo (70 punti), al fine di preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta (qualitativa ed economica), in modo che l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, vengono rimodulate le offerte degli altri concorrenti. La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, il massimo punteggio previsto (80 punti), ossia viene attribuito il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il punteggio dell’offerta tecnica più alto e agli altri concorrenti un coefficiente proporzionale decrescente; i coefficienti ottenuti vengono poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica (70).
B - Valutazione offerta economica - Massimo punti 30/100
Per l’offerta economica, la commissione giudicatrice adotterà, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il metodo dell’interpolazione lineare, assegnando 20 punti all’offerta con il ribasso percentuale maggiore e assegnando i punteggi per le altre offerte applicando la seguente formula:
Pi= (Ri/Rmax)
Dove
Pi è il coefficiente dell’offerta economica i-esima Ri è il ribasso dell’offerta i-esima
Rmax è il ribasso massimo offerto
Il coefficiente così determinato verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20 punti).
La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punti assegnati all’offerta qualitativa ed i punti assegnato all’offerta quantitativa. Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo in valore assoluto più alto e risultante dalla somma dei singoli punteggi tecnici ed economico.
Ai fini del risultato verranno prese in considerazione soltanto le prime tre cifre decimali, troncate senza arrotondamenti.
L’offerta anormalmente bassa verrà determinata ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il concorrente che avrà ottenuto un punteggio tecnico più alto. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la VUS né all'aggiudicazione né alla stipula del contratto, mentre i soggetti economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
La VUS si riserva quindi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che per questo nulla sarà dovuto ai concorrenti.
Qualora l’unica offerta risulti comunque incongrua, l’appalto non verrà aggiudicato.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’Appalto è di mesi 12 dalla data della relativa stipula del contratto con l’aggiudicatario della fornitura (la garanzia dovrà avere durata pari a 24 mesi dall’effettiva consegna del mezzo come meglio specificato al successivo art. 11)
Dall’affidamento della fornitura non discende in favore dell’Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici, senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
VUS si riserva di dare avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 4 – CONSEGNA DELLA FORNITURA – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il luogo di consegna compreso nel prezzo della fornitura è in Loc. Casone (Foligno) presso impianto di selezione e compostaggio rifiuti.
La consegna dovrà avvenire entro massimo 90 gg dall’aggiudicazione anche provvisoria pena l’applicazione delle penali previsti all’art.20.
Art. 5 – BREVETTI D’AUTORE
La VUS non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto offerente proponga una fornitura con dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’appaltatore aggiudicatario della fornitura terrà indenne la VUS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di
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qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.
Art. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione, al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
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Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore aggiudicatario della fornitura equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture pubbliche. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Art. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore aggiudicatario della fornitura si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) sussista l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
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L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 xx.xx.:
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 10 – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
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contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
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non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) nell’ipotesi effettuazione di transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Art. 11 - GARANZIA
L’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto garantisce i prodotti forniti da vizi e da difetti dei materiali impiegati, apparenti o occulti, per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna e limite minimo 4.500 ore. A tal fine vale la data di emissione del documento di trasporto.
Art. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto risponde per la difformità e i vizi delle forniture ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
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La verifica di conformità dei prodotti oggetto di fornitura avrà luogo entro 60 gg. dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Eseguita la verifica di conformità con esito positivo da parte del RUP, l’appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto potrà emettere la relativa fattura a saldo.
Art. 13 - PREZZI
L’importo contrattuale sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara dall’Appaltatore aggiudicatario della fornitura, che costituiscono i prezzi contrattuali. Essi s’intendono comprensivi di ogni onere. I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Qualora in corso di contratto, dovesse cessare la produzione di un prodotto offerto in gara, l’Appaltatore aggiudicatario della fornitura dovrà proporre un’alternativa con le medesime caratteristiche, o migliori, al medesimo prezzo del prodotto offerto in gara.
Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fornitura si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in esito alla positiva verifica di conformità dei prodotti forniti.
L’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
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Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Art. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 17 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto.
Verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure in vigore in VUS, e accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite attraverso controlli tecnici e documentali.
Rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
Art. 18 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria
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competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXX%00XXXXXXXX%0000%00xxxx io%202018.pdf che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.
Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.
Art. 19 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E FORMAZIONE
La fornitura in oggetto dovrà essere corrispondente alla tipologia indicata all’art. 1 del presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche minime ivi specificate. Ai sensi dell’art. 68 comma 7 del Codice il concorrente può sempre dimostrare con mezzi di prova appropriati che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti minimi delle specifiche tecniche riportate al precedente art. 1. Le proposte migliorative presentate dall’Appaltatore aggiudicatario della fornitura, se approvate dalla VUS, costituiranno parte integrante del contratto d’appalto ed il loro contenuto avrà valore negoziale. Ogni articolo della presente fornitura dovrà essere comprensivo di tutte le informazioni specifiche tecniche ed istruzioni per l’uso e la manutenzione. Sarà fornita una formazione documentata da vs tecnico esperto presso le ns sedi agli operatori, sia sul piano tecnico che della sicurezza di utilizzo delle attrezzature da concordare e distribuire in almeno due giornate lavorative.
Art. 20 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Qualora non vengano rispettati i tempi di consegna, di ritiro e di sostituzione, VUS si riserva di applicare le seguenti penali:
a) Consegna delle forniture oltre i giorni di cui all’art. 3: € 500/gg per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dai termini di consegna dichiarati in sede di offerta;
b) Mancata consegna dell’eventuale macchina a noleggio prevista al punto f) dell’art.1: € 200/gg per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione in via di urgenza.
c) Violazione di ogni e qualsiasi obbligo contrattuale: penale di € 200,00 oltre ad IVA per ogni violazione riscontrata del presente Capitolato d’Oneri.
d) Omessa o incompleta formazione del personale di cui all’art. 19: penale di € 3.000,00 (euro tremilacinquecento).
I ritardi da ascriversi a causa di comprovata forza maggiore, che non coinvolgono la responsabilità dell’Appaltatore, purché da questo debitamente motivati, non daranno luogo all’applicazione delle penali.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore
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stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r. nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
X.xx
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