ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
tra
l'Università degli Studi di Pavia, C.F.: 80007270186, con sede in Pavia, Xxxxxx Xxxxx x. 00, rappresentata dal Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2008
e
il Comune di Pavia - Musei Civici del Castello Visconteo, codice fiscale e partita IVA 00296180185, con sede in Pavia, viale XI febbraio 35, rappresentato dal dirigente del Settore Cultura, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con Determinazione Dirigenziale
premesso
─ che l'Università degli Studi di Pavia ha istituito un Centro interdipartimentale denominato "Laboratorio di didattica della storia" (di seguito per brevità "Laboratorio") per la promozione, realizzazione e diffusione di attività scientifiche e didattiche inerenti l'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado anche in collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio, intraprendendo iniziative mirate al raggiungimento delle proprie finalità istitutive;
─ che il Comune di Pavia, attraverso i propri Musei Civici del Castello Visconteo (d'ora in avanti, per brevità "Musei") ha tra le proprie funzioni istituzionali quella di promuovere la ricerca, acquisire, conservare, esporre le testimonianze dell'umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;
─ che i Musei, particolarmente attenti al proprio ruolo educativo, dispongono di una Sezione didattica con l'obiettivo di contribuire all'educazione al patrimonio culturale consolidando, incrementando e stimolando con progetti ad hoc la fruizione delle collezioni museali da parte delle scuole di ogni ordine e grado;
─ che tale Sezione svolge, tra le altre, attività di aggiornamento nei confronti dei docenti della scuola primaria e secondaria,
tutto ciò premesso
Articolo 1 - Finalità
Le parti, nel rispetto delle finalità proprie di ciascuna, concordano di attivare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca didattica finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali in particolare per collocare in maniera organica l'esperienza museale nella programmazione didattica, favorire lo sviluppo di iniziative didattiche indirizzate alle scuole presenti sul territorio e sviluppare modalità innovative di aggiornamento per gli insegnanti.
Articolo 2 - Modalità di attuazione
I Musei, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, metteranno a disposizione un'aula didattica attrezzata per l'attuazione dei progetti concordati e comunque per lo svolgimento di attività correlate con la valorizzazione delle collezioni museali. I Musei metteranno, inoltre, a disposizione una fototeca e una biblioteca specialistica ricca di pubblicazioni e materiale didattico, che sarà possibile consultare liberamente negli orari di apertura al pubblico e prendere a prestito, grazie all'attivazione di un servizio di prestito librario.
II Laboratorio, a sua volta, metterà a disposizione, qualora ritenuto necessario ed ottemperando alle proprie disposizioni regolamentari interne, spazi adeguati all'interno delle strutture universitarie per la realizzazione delle iniziative comuni. Il Laboratorio, inoltre, si impegnerà ad incrementare, nell'ambito delle Biblioteche dei dipartimenti ad esso aderenti e/o delle Facoltà interessate, il patrimonio bibliografico e documentario pertinente e a favorirne la consultazione ai docenti interessati.
Articolo 3 - Responsabili scientifici delle attività convenzionali
Responsabili scientifici delle attività convenzionali saranno:
▪ per l'Università, il Direttore del Laboratorio;
▪ per il Comune, il Dirigente del Settore Cultura;
Articolo 4 - Durata
La presente convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, per periodi di pari durata, previo accordo tra le parti, mediante scambio di lettere.
Ciascuna parte potrà recedere dalla convenzione con preavviso di almeno sei mesi da comunicare a mezzo di raccomandata a.r..
Articolo 5 - Personale, responsabilità, assicurazioni
L'attività svolta da ciascuna delle partì non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
Tutto il personale dipendente o equiparato dei Musei che si reca presso i locali Laboratorio, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto deve avere le necessaire coperture assicurative per gli infortuni, le malattie professionali e per la responsabilità civile. Viceversa per quanto attiene il personale dipendente o equiparato del Laboratorio che si reca presso i Musei. Il suddetto personale è responsabile dei danni che può causare a terzi, durante la permanenza presso i locali dell'una o dell'altra parte.
In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo ciascuna parte per il proprio personale deve segnalare l'evento, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 6 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Ai sensi del D. Lgs. 626/94 e del D.M. 363/98 ciascuna parte per il proprio personale si fa carico degli obblighi di legge previsti.
Il personale delle parti è tenuto rispettare e ad uniformarsi ai regolamenti in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo.
I responsabili scientifici delle attività convenzionali di cui al precedente art. 3 sono tenuti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo e sorvegliano sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Articoli 7 - Trattamento dei dati personali
Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 8 - Oneri fiscali
II presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
Le spese di bollo del contratto sono a carico degli Enti. Essendo le prestazioni relative al presente contratto soggette a IVA, esso è soggetto a registrazione in misura fissa.
Articolo 9 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello del Tribunale di Pavia Pavia 23 giugno 2008
Comune di Pavia Università degli Studi di Pavia Settore Cultura II Rettore
Musei Civici del Castello Visconteo Angiolino Xxxxxx (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)