Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA’ INSERITI NEI NIDI D’INFANZIA, SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, RIO SALICETO E ROLO.
TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO
ART. 1 - PREMESSE
I Comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto e Rolo hanno stipulato apposito Accordo per aggiudicare tramite un’unica gara d’appalto i servizi meglio descritti ai successivi articoli 8 e 9, individuando il Comune di Rio Saliceto per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le attività preliminari e propedeutiche all’indizione della gara. Le funzioni di Stazione Unica Appaltante sono esercitate dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi della Convenzione stipulata da ciascuna Amministrazione Comunale.
Al termine della procedura di Gara, dopo che la Provincia di Reggio Emilia avrà provveduto a ad aggiudicare l’appalto stesso, ciascun Comune stipulerà un proprio contratto d’appalto e pertanto la ditta aggiudicataria instaurerà tre distinti rapporti giuridici.
Nei sopracitati contratti saranno indicati in base a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento e in riferimento alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016), in relazione all’importo contrattuale ed alla particolare complessità delle prestazioni da effettuare, le verifiche e i controlli e tutti gli altri compiti relativi all’esecuzione del contratto, sono attribuiti all’Esecutore Amministrativo del Comune che sarà il Direttore dell’esecuzione del contratto. Le sanzioni, nonché le altre misure e provvedimenti inerenti il servizio di cui all’art.1, sono di norma assunti dal Responsabile del Settore/Servizio di competenza, su proposta del Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 2 – OGGETTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli utenti ed alunni diversamente abili che hanno residenza nei Comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto e Rolo, inseriti nei Nidi e nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado secondo quanto previsto dagli art. 3 e 5 della Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n° 26/2011.
Il Servizio di assistenza per l’integrazione scolastica è da considerarsi come parte integrante delle attività previste nel P.E.I. ( Progetto Educativo Individualizzato ) o documento equipollente che concorrono all’integrazione dell’alunno disabile; il servizio oggetto dell’appalto si intende esteso anche ai Centri Estivi 0-6 qualora richiesti.
(codice CPV 85311200-4).
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA, QUANTIFICAZIONE ED EVENTUALI MODIFICHE DEI SERVIZI E VALORE PRESUNTO GLOBALE
Il servizio dovrà essere prestato prevalentemente nella fascia oraria 8,00 /14.00 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado; mentre per le scuole d’infanzia e nido la fascia oraria si può estendere fino alle 16.30 e in occasione di uscite didattiche, solo giornaliere. Nel caso in cui per la scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado fosse necessario un intervento pomeridiano questo deve essere comunicato e motivato all’Amministrazione Comunale.
L’ammontare dell’appalto a baste d’asta viene calcolato in base alle ore d’intervento e a un costo orario pari a euro 21,45 oltre IVA, che non dovrà essere superato in sede di gara.
Il corrispettivo posto a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione e quindi onnicomprensivo di tutto quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art.26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
In considerazione della durata del contratto, specificata all'articolo 4 e del monte ore indicato (vedi Tabella presente al successivo art. 8), il valore globale del contratto per il periodo contrattuale di tre anni a base d’asta è di € 618.821,77 (di cui costi della manodopera € 562.565,24 quantificati utilizzando la tabella dei costi relativa al C.C.N.L. rinnovato con sottoscrizione dell’Accordo in data 21/05/2019 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) al netto dei ribassi di gara e dell'IVA di legge. Nel caso di rinnovo contrattuale per tre anni scolastici l’importo complessivo presunto sopraindicato è elevabile a € 1.237.643,54 (di cui costi della manodopera € 1.113.879,19). In caso di esercizio della proroga tecnica il valore è elevabile a euro 1.340.780,50 (di cui costi della manodopera € 1.206.702,45).
La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016.
Nel corso dell’appalto, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni, alle medesime condizioni e costi dell’aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
Il corrispettivo a favore della ditta appaltatrice sarà rapportato alle ore di prestazione effettivamente svolte.
In considerazione della specificità dei servizi, strettamente correlati al numero ed agli orari degli utenti, verrà richiesta alla ditta appaltatrice una forte flessibilità; nel corso del periodo di affidamento dei servizi, in relazione alle esigenze degli stessi, il Responsabile del Procedimento di ogni singolo Comune, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio sempre nei limiti di legge, di modificare le ore del servizio con conseguente aumento o riduzione dell’importo contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.50/2016.
Inoltre, il Responsabile del Procedimento di ogni singolo Comune, si riserva la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il singolo servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima.
La conclusione anticipata del singolo servizio non dà diritto alla ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.
Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni dei singoli servizi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione, presumibilmente il 01 settembre 2020, per n. 3 anni scolastici (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), con scadenza al 31/08/2023, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026). In caso di affidamento in data successiva al 01/09/2020, la durata del contratto non potrà comunque essere superiore ai tre anni scolastici. In particolare le attività dovranno essere svolte secondo quanto riportato al Titolo II “Caratteristiche dei servizi”.
I Comuni possono procedere al rinnovo dell’appalto, con apposito atto espresso, dandone comunicazione all’aggiudicatario almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Il rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni dell’affidamento oggetto del presente capitolato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni si riservano la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all’affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. Si precisa che la decisione di ricorrere all’opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità dei Comuni ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Qualora i Comuni ritengano di avvalersi della facoltà di cui sopra sono tenuti a darne comunicazione al fornitore tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC.
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) essere iscritti nel Registro Imprese (o all’albo delle imprese artigiane) presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, per attività identica o analoga a quella oggetto della presente gara, per i concorrenti con sede in altri Stati;
b) essere iscritti, se Cooperative, all’Albo delle Società Cooperative (art. 9 D.Lgs. 6/2003; DM 23/06/2004);
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
d) per le imprese con sede in Italia, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
f) essere in regola con gli obblighi delle norme in materia di sicurezza;
g) non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che partecipano alla gara, o di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale;
Requisiti di capacità economico-finanziaria
h) avere un fatturato minimo annuo nella gestione di servizi specifici, analoghi a quelli del presente appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi annuali chiusi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno pari all’importo di € 200.000,00 annui (si precisa che il requisito è riferito agli esercizi annuali 2017, 2018 e 2019) e la relativa documentazione contabile/tributaria/fiscale - bilanci, dichiarazioni IVA, dichiarazione redditi, Mod Unico – deve risultare depositata presso l’Agenzia delle Entrate o Camera di Commercio;
I soggetti partecipanti dovranno inoltre dichiarare:
a) di accettare integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente capitolato;
b) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto del servizio e di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
d) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e territoriale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza e di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art, 17 della L. 68/1999;
e) di non aver reso, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
f) di non aver a carico del titolare o legale rappresentante condanne penali passate in giudicato e/o precedenti penali pendenti, né misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
g) che la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge 383/2001 modificata dal D. L. n. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso alla data della pubblicazione della gara;
h) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese, così come simultaneamente in forma “individuale” ed in “raggruppamento”;
i) di non avere situazioni di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile su altri soggetti partecipanti alla gara;
j) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS e INAIL e di essere in regola con i rispettivi versamenti.
Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
Si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto all’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Non sono ammesse offerte parziali.
OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà presentare un elaborato progettuale che contenga i punti sotto descritti al fine di permettere la valutazione della qualità del servizio.
Si richiede pertanto di sviluppare e illustrare i sotto elencati requisiti (preferibilmente nell'ordine in cui sono esposti nella tabella) che costituiscono elementi necessari per la valutazione qualitativa, mediante presentazione di un’unica relazione preferibilmente di max 40 fogli comprensivi di eventuali allegati (20 se fronte/retro) formato A4 (preferibilmente con una impostazione Verticale), carattere Times New Roman 12, interlinea 1, margini (dx e sx 2, superiore inferiore 2).
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNTEGGI MAX |
A – RELAZIONE TECNICO – ORGANIZZATIVA PREDISPOSTA CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO DI ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: - modalità di programmazione e gestione del servizio; - articolazione organizzativa e adeguatezza degli interventi in relazione ai contesti di integrazione/inclusione sociale e scolastica nei quali si svolge il servizio. | 35 |
B – CONTINUITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze, tenendo conto di quanto richiesto nel Capitolato. Le proposte saranno valutate con particolare riferimento: - alla possibilità di garantire la reperibilità e l’attivazione quotidianamente; - minimizzare i tempi di risposta; - ottimizzare l’impiego delle risorse umane. Le proposte saranno valutate in base alla loro concretezza e idoneità a tradursi in specifici impegni e azioni. | 15 |
C – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO Le attività di monitoraggio del servizio saranno valutate in riferimento: | 10 |
- al programma di controllo della qualità degli esiti, rispetto agli obiettivi del progetto d’integrazione scolastica individualizzato; - alla continuità del monitoraggio e alla regolarità delle verifiche degli interventi individuali; - agli strumenti di osservazione, documentazione e valutazioni del funzionamento del servizio di riferimento alle finalità del controllo dell’attività. | |
D – PIANO DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE Gestione dei processi di aggiornamento professionale del personale e di elevazione della qualità del lavoro. Adeguatezza del piano della formazione del personale al fine di specializzare il personale in relazione al servizio oggetto dell’appalto. Adeguatezza del piano della formazione del personale al fine di elevare il clima organizzativo. | 20 |
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Ai sensi dell’art. 95 del comma 8, del Codice, è previsto una soglia minima di sbarramento – riferita alla somma dei punteggi ottenuti nei criteri indicati nella tabella sopra riportata, si precisa che verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche solo le offerte che hanno raggiunto un punteggio di almeno 56 punti dopo la riparametrazione.
La commissione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione secondo il metodo aggregativo compensatore
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = CAi riparam. x 35 + CBi riparam. x 15 + CCi riparam. x 10 + CDi riparam x 20 dove:
-Pi è il punteggio finale totale attribuito all’offerta del concorrente i-esimo ;
-CAi riparam., CBi riparam., CCi riparam., CDi riparam, CEi riparam, sono i punteggi attribuiti al concorrente i-esimo, nei rispettivi, criteri A, B, C, D, E dopo la riparametrazione;
La riparametrazione avverrà come segue.
La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, applicando la seguente formula:
Ai riparam. = (A medioconcorrente i-esimo) / (A mediopiù elevato fra le offerte ammesse e valutate),
dove
-“Ai riparam.” rappresenta il valore del coefficiente dopo la riparametrazione attribuito al concorrente i-esimo con riferimento al sub criterio A;
-“Amedioconcorrente i-esimo” rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all’offerta del concorrente i-esimo con riferimento al criterio di valutazione A;
-“A mediopiù elevato fra le offerte ammesse e valutate” rappresenta la media più elevata fra tutte le offerte ammesse dei coefficienti di valutazione relativi al criterio A attribuiti dai commissari.
Si procederà in modo analogo anche per tutti gli altri criteri di valutazione B, C, D, E, e si riporteranno i valori così ottenuti nella formula per la determinazione della graduatoria.
Si precisa che è prevista una sola riparametrazione per ciascun criterio.
Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica. L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice nella propria offerta tecnica.
Per ciascun criterio, ogni commissario attribuisce un giudizio, con applicazione del valore numerico, come sotto indicato, indi si procederà a determinare la media dei punteggi:
GIUDIZIO | Punteggio |
Ottimo | 1 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Non completamente adeguato | 0,5 |
Limitato | 0,4 |
Molto limitato | 0,3 |
Minimo | 0,2 |
Appena valutabile | 0,1 |
Non Valutabile | 0 |
OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo 20 punti
I concorrenti dovranno indicare, il ribasso in percentuale che verrà applicato all’importo a base di gara, al netto dell’IVA di legge.
Per la valutazione delle offerte si applicherà le seguente formula (vedi Linea Guida Anac):
V(i) = (R/Rmax)^ x PUNTEGGIO MASSIMO (20)
V(i) = punteggio attribuito
R= ribasso offerto da ciascun concorrente Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
^ =0,3
Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento della terza decimale (si arrotonderà per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto se minore di 5).
ART. 7 - FINALITA’ E OBIETTIVI E INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il servizio di integrazione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione degli studenti disabili opera al fine di supportare i percorsi di integrazione scolastica di alunni e studenti con disabilità con problemi di autonomia e di comunicazione personale.
I servizi oggetto dell’appalto comprendono una serie di interventi orientati a:
• favorire i processi di autonomia personale, la valorizzazione e l’apprendimento di competenze;
• favorire l’autonomia sociale e relazionale, migliorando le possibilità comunicative e lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno;
• favorire la diffusione sia nell’ambito scolastico, sia del tempo libero della cultura di accoglienza, di integrazione, di aiuto reciproco.
Le attività di cui al presente appalto richiedono la capacità di porsi in una prospettiva educativa che sappia leggere le risorse individuali e valorizzarle sostenendo la qualità dei legami che si creano tra la persona e il contesto. I servizi debbono aprirsi in modo dialettico con tutti i soggetti che agiscono sul territorio, attivandone energie e risorse nella definizione di progetti educativi diretti al contempo alle persone e alla comunità.
Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si fa riferimento in particolare alle seguenti norme:
• Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
• Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
• Legge Regionale n. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”
• Legge Regionale n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
• Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
• Accordo di programma Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
• Accordo di programma distrettuale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, sottoscritto dai Comuni del Distretto di Correggio (Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Xxxxxxx in Rio) in data 25 marzo 2014
TITOLO II CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
ART. 8 – SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SECONDARIE DI SECONDO GRADO
8.1 Caratteristiche
La finalità della prestazione è quella di assicurare a bambini e ragazzi certificati dall’Azienda USL, ai sensi della Legge 104/1992, interventi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, al fine di qualificare la frequenza al sistema scolastico, così come previsto dall’art. 12 della medesima Legge 104/1992 e dall’Accordo di Programma Provinciale.
La responsabilità dell’attuazione del progetto di integrazione, ai sensi della normativa vigente, fa capo alle scuole frequentate. Il servizio deve essere svolto in coordinamento con gli insegnanti di classe e di sostegno.
Le figure degli educatori ampliano le risorse della scuola, con opportunità svincolate dalla didattica e sostengono la valorizzazione delle competenze e delle risorse di ogni bambino. Non si tratta quindi di aggiungere figure nel contesto scolastico, ma di inserire professionalità con competenze diverse, in un approccio di un progetto di “vita globale” di ciascun bambino/ragazzo, che vada oltre la scuola.
8.2 Sede di esecuzione dei servizi Il servizio viene svolto:
-per il Comune di Campagnola Emilia nelle scuole primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio, nonché in scuole secondarie di secondo grado del distretto o comunque in scuole frequentate dagli alunni residenti in possesso di certificazione;
-per il Comune di Rio Saliceto nel Nido d’Infanzia e nella scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado presenti nel territorio e nelle Scuole secondarie di secondo grado del distretto o comunque in scuole frequentate dagli alunni residenti in possesso di certificazione e le sedi dei centri estivi 0-6;
-per il Comune di Rolo nelle scuole d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado presenti nel territorio e nelle Scuole secondarie di secondo grado del distretto o comunque in scuole frequentate dagli alunni residenti in possesso di certificazione e le sedi dei centri estivi 0-6.
La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con il servizio educativo o la scuola frequentata dall’alunno, ma potrà essere costituita da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti e approvati nel Piano Educativo Individuale (PEI).
8.3 Calendario e orari
Il servizio dovrà essere reso in concomitanza con il calendario scolastico regionale approvato annualmente, incluse le sospensioni intermedie del servizio in coincidenza con le vacanze e festività previste dallo stesso o deliberate da ogni singola scuola.
Generalmente il servizio inizia nelle settimane precedenti l’avvio del servizio scolastico per gli incontri preparatori e può terminare nelle settimane successive alla conclusione dell’anno scolastico per gli incontri funzionali alla definizione/valutazione dei progetti assegnati: queste ore devono rientrare nel monte ore assegnato per ciascun alunno.
Una volta definiti i progetti assegnati, e autorizzato da parte di ciascun Comune il monte ore complessivo, gli orari di presenza del personale saranno concordati tra l’aggiudicatario e le scuole interessate nel rispetto delle finalità, del presente capitolato e dell’organizzazione dei servizi.
Il servizio si svolge nella fascia di funzionamento delle istituzioni scolastiche (ivi compreso il momento del pasto se previsto dal progetto educativo), secondo le indicazioni dei singoli Progetti Educativi Individualizzati.
8.4 Assegnazione personale e monte ore
Nel mese di maggio/giugno, ciascun Comune incontra o riceve dai referenti delle Scuole/dagli Istituti Comprensivi, per le verifiche di fine anno scolastico e raccoglie le richieste, corredate dalla diagnosi funzionale o documento equipollente, e le proposte per il nuovo anno scolastico. A ciò può seguire un incontro con la Neuropsichiatria Infantile per uno scambio di informazioni/comunicazioni/segnalazioni in ordine sia agli alunni già frequentanti sia ai nuovi ingressi.
Sulla base delle varie richieste presentate dai Dirigenti Scolastici e delle risorse economiche a disposizione, ciascun Comune prepara una proposta di monte ore settimanale relativa a ogni plesso scolastico, con priorità alle situazioni di maggiore gravità, del contesto educativo e tenendo conto dell’eventuale incremento degli alunni certificati.
Dopo il possibile confronto con la scuola, e comunque dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, sono comunicati all’aggiudicatario, di norma entro il mese di agosto, i progetti assegnati e il monte ore autorizzato.
Entro la data di avvio del servizio, o comunque quando il servizio diviene definitivo la Ditta appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione di ogni Comune i nominativi del personale impiegato, con l’indicazione degli orari giornalieri di svolgimento del servizio, in relazione all’alunno/a che viene seguito. Per ciascun educatore dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l’obbligo di mantenere aggiornato l’elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone tempestiva comunicazione al Direttore dell’esecuzione.
8.5 Assenze
- Assenze del minore:
La presenza dell’educatore è vincolata alla frequenza del bambino cui è assegnato. In caso di assenza non preventivamente comunicata del minore, l’educatore rimane in servizio il primo giorno di assenza per attività funzionali finalizzate alla progettazione, alla documentazione, ovvero al supporto di altri progetti educativi relativi al minore. Sarà cura della Scuola di mettersi in contatto con la famiglia per accertare l’effettivo periodo di assenza e di comunicarlo all’educatore. Per tutto il periodo di assenza da parte del minore il servizio da parte dell’educatore è sospeso.
Il periodo di sospensione non dà diritto ad alcun riconoscimento né orario né economico. Le assenze dei minori vanno comunicate mensilmente secondo le modalità riportate nell’art. 17.
- Assenze del personale educativo:
E’ obbligo del coordinatore della Ditta aggiudicataria, in caso di assenza dell’educatore, dare tempestiva comunicazione alle scuole di appartenenza, sia in caso di assenze imprevedibili, che programmate. E’ obbligo della Ditta aggiudicataria tenere informate e aggiornate le scuole rispetto alle sostituzioni, comunicando il nominativo.
Le sostituzioni del personale vengono effettuate secondo quanto previsto dall’art. 12.
8.6 Attività
Il servizio per l’integrazione si sostanzia nei seguenti interventi, di norma individuati e previsti nei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
• Interventi socio-educativi utili alla realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti dalla programmazione scolastica e dal PEI;
• Realizzazione di attività finalizzate all’acquisizione delle autonomie sociali e all’integrazione;
• Supporto ad attività motorie, manipolative ed espressive;
• Supporto relazionale e comunicativo nello svolgimento delle attività didattiche;
• Predisposizione di interventi individualizzati mirati a favorire l’autonomia dei ragazzi con disabilità, la socializzazione e la relazione, nonché la loro piena partecipazione alla vita scolastica, in condivisione con i docenti di riferimento;
• Raccordo con i docenti delle istituzioni educative coinvolte, i servizi sanitari, i servizi sociali, laddove coinvolti, e le famiglie dei bambini/ragazzi, al fine di garantire la necessaria cooperazione, finalizzata alla definizione, realizzazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato di ogni ragazzo disabile.
• Partecipazione agli incontri necessari per:
• Stesura e verifica del Piano Educativo Individualizzato;
• Programmazione del lavoro all’interno della scuola (consigli di classe, riunioni di equipe ecc);
• Incontri con Asl, famiglie, Servizi Sociali;
• Collaborazione con il personale ausiliario della scuola nella cura della persona per i bisogni fisiologici dei ragazzi, negli spostamenti interni ed esterni alla scuola (palestra, laboratori ecc);
• Partecipazione, in accompagnamento agli insegnanti di classe e di sostegno, a momenti collettivi utili all’integrazione dei bambini/ragazzi, quali la partecipazione alle gite scolastiche (non in sostituzione del personale insegnante), previa motivata richiesta inviata dalla Scuola al Comune. Qualora l’impegno orario superi il normale orario di lavoro previsto, le ore svolte in più saranno di norma recuperate.
• Osservazione e documentazione delle attività svolte in generale e relative a ciascun progetto educativo;
• Supporto all’utilizzo di attrezzature ed ausili didattici atti a facilitare la permanenza e l’integrazione del minore nelle strutture scolastiche;
Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di uscite didattiche all’esterno del plesso scolastico. In tal caso il Comune riconosce alla Ditta affidataria :
• per le uscite giornaliere le ore di servizio come da tabella oraria comunicata ai sensi di quanto previsto al punto 8.4 del Capitolato per un massimo di 2 uscite didattiche per anno scolastico a alunno/a;
8.7 Quantificazione teorica interventi
Nella sotto estesa tabella è indicato l’ammontare delle ore che dovrà essere fornito in ciascun anno scolastico e nell’intero periodo di durata dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà attenersi in merito alle comunicazioni che i Comuni faranno delle ore per ciascun anno scolastico a quanto previsto all’art. 19 del presente Capitolato.
Tabella
Servizio | Monte ore annuale previsto Campagnola Emilia | Monte ore annuale previsto Rio Saliceto | Monte ore annuale previsto Rolo | Totale teorico monte ore annuale | TOTALE ORE PER TRE ANNI | COSTO DELL’APPALTO (TRE ANNI) | COSTO COMPLESSIVO PROROGA DI ULTERIORI TRE ANNI E PROROGA TECNICA |
Nidi d’Infanzia | 600 | 600 | 1.800 | € 38.610,00 | € 83.655,00 | ||
Scuole Infanzia | 684 | 760 | 1.444 | 4.332 | € 92.921,40 | € 201.329,70 | |
Scuole primarie | 2.152,50 | 2.030 | 525 | 4.707,50 | 14.122,50 | € 302.927,62 | € 656.343,17 |
Scuole secondari e di I Grado | 280 | 420 | 840 | 1.540 | 4.620 | € 99.099,00 | € 214.714,50 |
Scuole secondari e di II Grado | 840 | 140 | 175 | 1.155 | 3.465 | € 74.324,25 | € 161.035,87 |
Centri Estivi | 100 | 70 | 170 | 510 | € 10.939,50 | € 23.702,26 | |
Totale ore annuale per Comune | 3.272,50 | 3.974 | 2.370 | ||||
Totale ore per 3 anni per Comune | 9.817,50 | 11.922 | 7.110 | ||||
Totale | € 210.585,37 per tre anni | € 255.726,90 per tre anni | € 152.509,50 per tre anni | 9.616,50 ore | 28.849,50 ore | € 618.821,77 | 1.340.780,50 |
Il Comune di Campagnola Xxxxxx si riserva inoltre la facoltà, a propria discrezione, di attivare interventi di assistenza, autonomia e comunicazione a favore dei bambini e delle bambine con disabilità residenti e frequentanti le Scuole dell’Infanzia.
Si applica quanto previsto ai precedenti punti dell’art. 8, adeguandolo al diverso contesto prescolare, con le seguenti ulteriori precisazioni.
TITOLO III PERSONALE
ART. 9 – PERSONALE REQUISITI
Nell’espletamento dell’appalto, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire il regolare e ottimale espletamento del servizio affidato.
Il personale impiegato nei servizi dovrà essere idoneo alle mansioni da svolgere, deve possedere un'adeguata professionalità, affidabilità, esperienza e formazione a svolgere le prestazioni richieste.
Il personale impiegato deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere, nel rispetto degli orari definiti. E’ considerata imprescindibile la capacità relazionale del personale con minori e con minori disabili.
In particolare il personale educativo da impiegare in tutti i servizi oggetto dell’appalto deve possedere i seguenti requisiti:
• compimento del diciottesimo anno di età;
• essere alle dirette dipendenze della ditta ; inoltre devono avere i seguenti requisiti specialistici:
• Xxxxxx attinenti in ambito educativo pedagogico, psicologico;
• Diploma di scuola superiore a indirizzo socio-pedagogico ed educativo con sufficiente esperienza in servizi analoghi a quelli in cui è assegnato (almeno 12 mesi);
• Altri diplomi di maturità ed esperienza acquisiti in servizi affini a quelli oggetto dell’appalto (almeno 24 mesi) e in possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione realizzati da enti accreditati e qualificati ai sensi della direttiva ministeriale 90/2003.
Il personale deve inoltre essere in grado di inserirsi nei vari progetti educativi, dando attuazione alle indicazioni esplicitate nei diversi progetti, apportando il proprio contributo in termini di osservazioni e analisi per rendere sempre più efficace l’intervento educativo.
La ditta appaltatrice è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito al servizio. Spetterà al Responsabile del Procedimento chiedere la sostituzione del personale, qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espleti in modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del personale entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione scritta .
Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza, diligenza e privacy richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, l’uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l’attività richiesta .
E’ inoltre richiesta l’individuazione di una figura di Coordinatore dei servizi oggetto dell’appalto. Tale figura possiede un diploma di laurea e deve avere un’esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi alla persona, ha funzioni di coordinamento tecnico-pedagogico e organizzative, con il compito di mantenere i rapporti con i servizi e le istituzioni del territorio, la pianificazione del lavoro, nonché il coordinamento del gruppo degli operatori.
Il Coordinatore responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile dall’Amministrazione Comunale almeno durante la fascia oraria 7:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì e dovrà garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con il personale comunale e scolastico.
Ciascun Comune si riserva la facoltà di verificare i requisiti e le qualifiche, richiedendo l’immediata sostituzione nel caso si rilevino carenze in merito, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’art. 26.
ART. 10 - PERSONALE OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta appaltatrice provvederà direttamente assumendosene tutti gli oneri, all’assunzione del personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto indicato al precedente art. 8.
Come previsto dalla L. 123/2007 il personale dell'aggiudicatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché il ruolo svolto.
L'aggiudicatario dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione e sicurezza del lavoro e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e dagli accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella provincia di Reggio Emilia in cui si svolgono le prestazioni.
L'aggiudicatario si impegna a esibire, a semplice richiesta, le ricevute di pagamento di contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato per la realizzazione del servizio.
ART. 11 - DOVERI DEL PERSONALE
Il personale addetto al servizio deve tenere all'interno della struttura/servizio, ove opera, un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, delle famiglie e di tutte le figure con le quali si trova a interagire nell’espletamento delle proprie mansioni.
In particolare è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
• essere sempre presente nelle sedi di lavoro stabilite, negli orari concordati per il regolare inizio e effettuazione dei servizi affidati;
• rispettare tutte le disposizioni inerenti la sicurezza prevista dalla normativa vigente;
• rispettare gli aspetti igienico-sanitari;
• mantenere la riservatezza su fatti e circostanze, dati, informazioni personali e/o sanitarie di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché attenersi a quanto previsto dall’art. 622 del Codice Penale sul Segreto d’ufficio;
• astenersi dal fumo e dall'uso in servizio del telefono cellulare;
• utilizzare correttamente gli arredi, le attrezzature, gli ausili e i materiali contenuti nei locali sede dei servizi;
• raccordarsi con i responsabili/referenti dei servizi/strutture sedi dell’attività.
Art. 12 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio, facendosi carico, sin dal primo giorno, delle sostituzioni in caso di assenza, a qualsiasi titolo, del personale, con altro personale di adeguata capacità professionale e in possesso dei requisiti richiesti.
Le assenze programmate vanno sostituite sin dal primo giorno di assenza, anche per assenze di un solo giorno, salvo diverso accordo con la singola scuola e con il Comune di riferimento.
In particolare le assenze non programmate vanno sostituite entro le ore 10,00 del primo giorno di assenza, o comunque entro 2 ore dall’inizio dell’orario di servizio a scuola nel primo giorno, salvo particolari eccezioni debitamente concordate con le singole scuole, qualora il progetto educativo individuale lo consenta.
In caso di assenza l’aggiudicatario si impegna, nei limiti del possibile, a individuare lo stesso operatore o un operatore che operi nell’ambito dello stesso servizio e abbia conoscenza del caso.
In caso di sostituzione di personale non presente nell’organico comunicato ai sensi dell’art.10 l’aggiudicatario provvede tempestivamente ad aggiornare l’elenco.
Per costruire buone pratiche di inclusione è auspicabile una continuità educativa sui progetti: per questo è importante sia la stabilità del personale assegnato nel corso dell’anno scolastico che la continuità degli educatori utilizzati l’anno precedente, salvo richieste specifiche da parte dei committenti.
L’aggiudicatario si impegna ad assicurare per almeno il 70% la stabilità degli operatori per l’intera durata dell’anno scolastico, oltre alla continuità delle medesime figure sull’intero ciclo scolastico, nel corso della vigenza del presente appalto.
In caso di avvicendamento di educatori per assenze prolungate, devono essere previsti periodi di accompagnamento tra l’educatore uscente e l’educatore subentrante. Anche per gli educatori in sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un percorso di affiancamento con l’educatore uscente.
In ogni caso ciascun Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale addetto al servizio ritenuto non idoneo al servizio stesso, o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto con l'utenza, o che si sia reso responsabile di inadempienze nelle attività svolte. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'aggiudicatario dovrà provvedere alle sostituzioni entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo situazioni di inadempienze molto gravi che richiedano un allontanamento immediato dell'operatore.
ART. 13 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
L'aggiudicatario deve assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione e un aggiornamento professionale periodico, secondo le finalità e gli obiettivi propri dei servizi affidati, con particolare riferimento alle innovazioni pedagogiche e psicologiche in materia di sostegno educativo a minori e ai minori disabili, alla componente progettuale, relazionale e motivazionale.
Deve inoltre garantire la partecipazione del personale assegnato ai servizi, a incontri di programmazione e verifica organizzati dalle singole dirigenze scolastiche, dai servizi sociali e sanitari competenti, in relazione ai progetti seguiti.
ART. 14 - SICUREZZA
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste.
L’aggiudicatario dovrà fornire adeguate informazioni e provvedere alla formazione e addestramento dei propri dipendenti e collaboratori circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale. L’aggiudicatario, effettua, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi delle Dirigenze degli Istituti, le prove di evacuazione sulla base dei piani di emergenza ed evacuazione predisposti dalle scuole.
ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE EX ART. 50 D.LGS 50/2016
La Ditta aggiudicataria dovrà espressamente accettare la “clausola sociale” di cui all’art. 50 del D.lgs 50/2016 per la quale l’appaltatore subentrante, per il periodo di durata contrattuale, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che:
- il subentrante abbia esigenza di assumere personale per l’esecuzione di tale appalto;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante;
- ciò sia contrattualmente compatibile tra la parte uscente e quella subentrante;
- l’appaltatore uscente non desideri conservare in organico il proprio personale che acconsente a tale conservazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare tra i documenti che comprenderanno il plico amministrativo il piano di assorbimento del personale.
ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001
n. 165) e dal Codice di comportamento approvato da ciascun Comune e disponibile sui rispettivi siti internet alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, sia dal predetti codici di comportamento.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale, può costituire causa di risoluzione del contratto.
TITOLO IV MONITORAGGI E CONTROLLI
ART. 17 - MONITORAGGIO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il gestore trasmette a ciascun Comune:
• Alla fine di ogni mese un report delle presenze per ogni progetto seguito degli educatori e delle ore effettivamente svolte suddivise in ore frontali e ore non frontali, nonché delle eventuali assenze dei minori;
• Relazione intermedia sull’andamento dei servizi svolti (entro il mese di gennaio);
• Relazione annuale per ogni servizio contenenti un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, delle problematiche e criticità riscontrate, di eventuali proposte migliorative, nonché di attività formative e di aggiornamento effettuate e/o programmate. La relazione annuale dovrà includere un report statistico concernente tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale degli interventi attivati.
ART. 18 - CONTROLLI DA PARTE DEI COMUNI
Ciascun Comune svolge ogni controllo e verifica che ritenga necessario in merito alla puntuale e corretta esecuzione del servizio.
I controlli che i Comuni si riservano di effettuare possono avvenire in qualsiasi momento l’Ente stesso lo ritenga opportuno e senza obbligo di darne preavviso.
In nessun caso il possesso e/o l’espletamento di tale facoltà deve essere invocato dall’aggiudicatario quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della stessa ditta aggiudicataria o del personale impiegato.
Il Responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, avvalendosi anche dei Dirigenti Scolastici dei plessi presso i quali verrà impiegato il personale dei servizi di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l’esecuzione dei medesimi avvenga secondo le norme previste sia dal presente capitolato che dalle norme di legge.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto, all’appaltatore. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’appaltatore dalle proprie responsabilità.
Ogni singolo Comune potrà quindi controllare il report mensile previsto dall’art. 17, oppure potrà esso stesso richiedere alle insegnanti di riferimento la compilazione di apposito modulo per il controllo dell’effettivo servizio e della sua qualità.
ART. 19 – VARIANTI
Ciascun Comune si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, senza che la Ditta possa richiedere risarcimento alcuno:
• di modificare il fabbisogno educativo assistenziale;
• di estendere i servizi oggetto dell’appalto a nuove sedi/strutture;
• di sospendere il servizio presso alcune strutture/servizi.
L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione ordinate sino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle medesime condizioni previste dallo stesso. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari al Comune interessato che di tale diritto intende avvalersi. Se l’aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni contrattuali.
L’aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee da ciascun Comune e dalla stesso ordinate a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
TITOLO V
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE
ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come precisato all’art.1 del presente capitolato, viene nominato, per le operazioni preliminari e propedeutiche all’indizione della gara e sino all’aggiudicazione della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Responsabile del Settore Affari Generali dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx del Comune di Rio Saliceto.
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, come indicato dal successivo articolo, ciascun Comune provvederà ad effettuare tutte le procedure necessarie alla stipula del contratto e alla
sua esecuzione, nonché all’effettuazione delle verifiche e dei controlli che si riterranno necessari.
La Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, svolge per conto dei Comuni di cui all’art. 1, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità inseriti nei nidi d’infanzia, scuole d’infanzia, primarie e secondarie residenti nei comuni di Campagnola Xxxxxx, Rio Saliceto e Rolo.
ART. 21 – AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dell’Offerta Tecnica e del punteggio ottenuto con l’Offerta Economica.
Il Responsabile della procedura di gara nominato dalla Provincia di Reggio Emilia, con l’ausilio della Commissione giudicatrice, procederà alla verifica della congruità dell’offerta qualora si verifichi la fattispecie di cui all’art.97, comma 3, del D.lgs 50/2016 e quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario.
La Commissione Giudicatrice si riserva altresì di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.
L’affidamento del servizio sarà effettuato dalla Commissione Giudicatrice a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, l’affidamento del servizio sarà reso esecutivo con la sottoscrizione da parte di ciascun Comune di un contratto in formato elettronico, a firma digitale di entrambe le parti. Nel contratto saranno comprese e specificatamente sottoscritte le clausole contrattuali previste dal Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
I Comuni non procederanno alla stipula del contratto, ovvero revocheranno l’aggiudicazione, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti della ditta aggiudicataria.
ART. 22 – REVISIONE PREZZI
Il prezzo per l’intera durata del contratto (a.s. 2020/21 – 2021/22 – 2022/23) sarà quello offerto in sede di gara. In caso di rinnovo del contratto è consentita la revisione del corrispettivo a carico di ciascun Comune, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel limite dell’indice Istat FOI rilevato il mese giugno dell’anno oggetto di aggiornamento.
ART. 23 – SCIOPERI E ALTRE INTERRUZIONI DEI SERVIZI
In caso di sciopero, l’aggiudicatario deve darne apposita comunicazione a ciascun Comune con preavviso scritto di almeno 5 giorni.
Inoltre, in caso di sciopero, l'aggiudicatario deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.
In caso di sciopero del personale dei servizi educativi in cui sono inseriti gli educatori, che comporti la sospensione dei servizi oggetto dell’appalto, ciascuna Dirigenza Scolastica è tenuta a darne comunicazione all’aggiudicatario almeno tre giorni prima del giorno fissato per lo sciopero.
In casi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualsiasi fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti) la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambi le parti.
Al di fuori dei casi sopraindicati, l’aggiudicatario non può sospendere a nessun titolo i servizi oggetto del presente capitolato, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune. In tali casi si applicano le penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dall’aggiudicatario per ingiustificate e non concordate sospensioni/modifiche del servizio.
In tutti i casi di sospensione del servizio nessun compenso è dovuto alla ditta aggiudicatrice.
ART. 24 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto previsto nei diversi articoli del presente capitolato, sono altresì a carico dell'aggiudicatario e ricompresi nel prezzo offerto i seguenti obblighi:
• programmazione delle attività educative e assistenziali, conformemente ai progetti presentati in sede di gara;
• coordinamento e organizzazione del personale impiegato nel servizio;
• rispetto nell’impostazione e nella realizzazione dei servizi di quanto dichiarato nei progetti tecnici;
• adeguamento nei termini stabiliti dal committente, dell’organizzazione e della gestione dei servizi, a fronte di nuove disposizioni che dovessero essere eventualmente emanate;
• redazione dei report previsti all’art. 17;
• tasse e imposte comunque derivanti dal servizio.
ART. 25 – COMPITI E OBBLIGHI A CARICO DEI COMUNI
Sono a carico di ciascun Comune i seguenti compiti ed oneri:
• funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento lasciando piena autonomia all’aggiudicatario, affinché si raccordi con le dirigenze scolastiche e con gli altri interlocutori istituzionali per definire una progettazione finalizzata al miglior raggiungimento degli obiettivi primari previsti dal presente capitolato;
• compiti di vigilanza e di verifica del funzionamento dei servizi, secondo quanto stabilito all’art. 18;
• pagamento dei corrispettivi secondo quanto previsto all’art. 29.
ART. 26 - PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTO
Ciascun Comune, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta all'aggiudicatario, in forma scritta, mediante lettera raccomandata A.R., o per posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia a tali incombenze, o non fornisca elementi giudicati idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune interessato procede ad applicare le penali.
In particolare sono previste le seguenti penali in percentuale sull’importo di ciascun importo contrattuale:
• ritardo ingiustificato del proprio personale compreso tra 10 minuti e 60 minuti rispetto all’orario concordato di presenza: 0,3 per mille per ogni singolo episodio di ritardo;
• ritardo ingiustificato superiore all’ora rispetto all’orario concordato di presenza: 0,5 per mille per ogni singolo giorno per singolo educatore;
• assenza ingiustificata dal servizio del personale educatore: 0,9 per mille per ogni giorno per ogni singolo educatore;
• mancata sostituzione del personale assente entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell’assenza, salvo causa di forza maggiore documentate: 0,9 per mille per ogni giorno per ogni singolo educatore;
• violazione della normativa sulla privacy: per ogni violazione compresa tra lo 0,7 e l’1 per mille a seconda della gravità della violazione;
• erogazione del servizio con personale non idoneo: applicata penale di 1 per mille per ogni giorno di erogazione del servizio;
• sospensione anche temporanea del servizio al di fuori dei casi previsti dall’art. 24: 1 per mille per ogni giorno di mancata erogazione;
• comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza (alunni, familiari, personale scolastico ecc) accertato a seguito di contradditorio: una penale sino all’ 1 per mille per ogni comportamento. Il perdurare del comportamento scorretto, o comunque il suo ripetersi per più di due volte, comporta l’obbligo da parte dell’impresa di sostituire il personale interessato, fermo restando l’applicazione della penale;
• ogni altra inosservanza del capitolato e/o mancato rispetto di quanto dichiarato e offerto in sede di gara : in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille a seconda della gravità del comportamento.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la disciplina in materia di risoluzione del contratto.
Le inadempienze sopra indicate, ai fini dell’applicazione delle penali, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto dalla Dirigenza Scolastica presso cui è svolto il servizio.
In ogni caso, l’applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.
Qualora ci sia la reiterazione degli adempimenti, le penali di cui sopra potranno essere raddoppiate.
L’ammontare della penalità è applicato in riduzione dei crediti maturati dall’aggiudicatario.
Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo si fa riferimento all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
- Risoluzione contratto di diritto (clausola risolutiva espressa)
Ciascun Comune risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
• il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
• abbandono del servizio senza giustificato motivo;
• mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 27 durante la vigenza del contratto;
• in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
• attribuzione d’incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dei Comuni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei Comuni stessi nei propri confronti.
Ciascun Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
• l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto;
• l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
• l'aggiudicatario in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari;
• l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario.
Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente.
Qualora l'aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla ditta inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo si fa riferimento all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta aggiudicataria, nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti della stessa Xxxxx, anche se non gravi. In caso di recesso dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del Contratto.
ART. 27 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
L’aggiudicatario è direttamente responsabile della gestione dei servizi affidati, assumendo ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose, arrecati al Comune, o a terzi compresi gli utenti del servizio, per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità.
L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto a compensi da parte di ciascun Comune.
L’aggiudicatario è tenuto a contrarre, e mantenere efficace per tutta la durata dell’affidamento, con primaria Compagnia di assicurazione apposita polizza di Responsabilità civile per danni a terzi (RCT), e verso i prestatori d’opera (RCO), ivi compresi i lavoratori parasubordinati con i seguenti massimali minimi:
• RCT unico non inferiore a € 5.000.000,00
• RCO unico non inferiore a € 2.500.000,00
La polizza dovrà contemplare le seguenti previsioni contrattuali:
appendice di vincolo espresso all’attività e servizio del presente appalto per tutte le prestazioni in esso contemplate;
estensione della qualifica di terzo all’Ente Appaltante nonché agli utenti del servizio, utenti che dovranno essere qualificati come terzi tra loro;
danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalla somministrazione di cibi e bevande;
responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 30.000,00;
i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi.
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria del servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato.
Qualora l’aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione dalla Compagnia di Assicurazione che le garanzie richieste sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell’appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente.
L’affidatario del servizio è tenuto a documentare al Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, l’adempimento di tali obblighi assicurativi.
ART. 28 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, a favore del Comune di Rio Saliceto, costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo le riduzioni indicate nell’articolo stesso. In tal caso l’impresa interessata dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità in quale delle fattispecie rientra per ottenere la riduzione della cauzione.
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario provvederà a costituire, prima della sottoscrizione di ciascun contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in favore di ciascun Comune, con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016.
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto, dell’eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
La mancata costituzione delle cauzioni definitive determinano la revoca dell'affidamento.
La cauzione resterà vincolata, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per ogni Comune. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 29 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Per la realizzazione del servizio complessivo è previsto un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base di gara, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economica, per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate.
Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.
Alla fine di ogni mese la Ditta aggiudicataria emetterà, con data fine mese di competenza, fattura separata per ogni Comune per le ore prestate nel mese di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 18.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura ed i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma.
Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte di ciascun Comune la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva.
Il Comune non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario.
In base all'art. 1 commi 209 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio:
Comune di Campagnola Xxxxxx – xxxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx P. IVA/C.F. 00449250356
Codice Univoco ufficio: UFP069
Comune di Rio Saliceto – Piazza X. Xxxxxxxx, 18-– 42010 Rio Saliceto P. IVA/C.F. 00377960356
Codice Univoco ufficio: UFNL94
Comune di Rolo – X.xx Repubblica 39 – 00000 Xxxx P. IVA/C.F 00440750354
Codice Univoco ufficio: UFDB66
In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, il Comune non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.
In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment”, l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Il Comune corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati da ogni singolo Comune (C.I.G. derivato), dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.
ART. 30 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.
In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 commi 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati ai Comuni, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dai Comuni, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione
appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario. Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere l’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’aggiudicatario deve comunicare alla stessa tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto.
ART. 31 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
L’aggiudicatario è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i e deve trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi all’attivazione e alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, assicurando in ogni caso l’adozione delle misure indispensabili per la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento ed i relativi dati di contatto saranno inseriti nel contratto che sarà stipulato con ogni singolo Comune.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) come previsto dall’art.37, par.7 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD è
Cognome / Nome: AVV. XXXX XXXXX
Indirizzo postale: XXX XXX XXXXXXX 0/X – 00000 XXXXX XXXXXXXXX (XX) Telefono: 0000-000000 – 0000-000000
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Rio Saliceto implicato nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
ART. 32 – CESSIONE CONTRATTO E DEL SUBAPPALTO
1. E’ vietata, alla Ditta aggiudicataria, la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del medesimo e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale e fatti salvi i maggiori danni accertati.
2. E' consentito il subappalto alle condizioni previste dall'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e previa autorizzazione scritta della stazione appaltante nella misura massima del 30%.
3. In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune di Bagnolo in Piano e verso terzi è individuato nella Ditta aggiudicataria.
ART. 33 – CONTRATTO, EVENTUALE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONVENZIONI CONSIP
All’aggiudicazione definitiva della presente gara, farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente normativa, la stipula di regolare contratto.
Nelle more di stipula del contratto, ciascun Comune si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.
Le eventuali spese per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
ART. 34 - CONTROVERSIE
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’articolo 20 del Codice di procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice, ad esclusione dell’arbitrato.
Art. 35 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
Il Comune di Rio Saliceto si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d’Appalto apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Disciplinare di gara.
Sommario
ART. 1 - PREMESSE 1
ART. 2 – OGGETTO 1
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA, QUANTIFICAZIONE ED EVENTUALI MODIFICHE DEI SERVIZI E VALORE PRESUNTO GLOBALE 1
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 2
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 2
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 4
ART. 7 - FINALITA’ E OBIETTIVI E INQUADRAMENTO NORMATIVO 6
ART. 8 – SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI DISABILI NELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SECONDARIE DI SECONDO GRADO 7
ART. 9 – PERSONALE REQUISITI 10
ART. 10 - PERSONALE OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 11
ART. 11 - DOVERI DEL PERSONALE 12
Art. 12 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 12
ART. 13 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 12
ART. 14 - SICUREZZA 13
ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE EX ART. 50 D.LGS 50/2016 13
ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 13
ART. 17 - MONITORAGGIO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 13
ART. 18 - CONTROLLI DA PARTE DEI COMUNI 14
ART. 19 – VARIANTI 14
ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14
ART. 21 – AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 22 – REVISIONE PREZZI 15
ART. 23 – SCIOPERI E ALTRE INTERRUZIONI DEI SERVIZI 15
ART. 24 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 16
ART. 25 – COMPITI E OBBLIGHI A CARICO DEI COMUNI 16
ART. 26 - PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTO 16
ART. 27 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI 18
ART. 28 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 19
ART. 29 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO 19
ART. 30 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 20
ART. 31 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 21
ART. 32 – DIVIETO DELLA CESSIONE CONTRATTO E DEL SUBAPPALTO 22
ART. 33 – CONTRATTO, EVENTUALE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONVENZIONI CONSIP 22
ART. 34 - FORO COMPETENTE 22
Art. 35 – DISPOSIZIONI FINALI 22