REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA
INDICE
Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione Articolo 2 – Tipologia di incarichi
Articolo 3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi Articolo 4 – Esclusione dal conferimento degli incarichi Articolo 5 – Modalità di conferimento degli incarichi Articolo 6 – Contenuto del contratto
Articolo 7 – Durata del contratto e determinazione del Compenso
Articolo 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito Dell’incarico
Articolo 9 – Invio degli atti alla Corte dei Conti e parere dell’Organo di revisione contabile
Articolo 10 – Pubblicità ed efficacia Articolo 11 – Limite massimo di spesa Articolo 12 – Esclusioni
Articolo 13 – Xxxxx di rinvio
Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 e dei commi 55, 56, 57
dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 N. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
Articolo 2 – Tipologia di incarichi
1. Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti:
- gli incarichi di collaborazione presuppongono lo svolgimento di una attività altamente qualificata e rispettare i presupposti di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse dell’Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione;
- le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.
Articolo 3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi
1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze da parte dei Responsabili delle singole strutture organizzative è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
a) rispondenza dell’incarico a programmi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e quindi nell’ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi di PEG della struttura competente;
b) inesistenza, all’interno dell’ Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte
all’incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Responsabile che conferisce l’incarico dovrà dare atto, nella determinazione a contrattare, dell’avvenuto espletamento della ricognizione all’interno dell’Amministrazione e dell’assenza
di professionalità che siano in grado di svolgere l’incarico;
c) attestazione da parte del Responsabile del Dipartimento delle Risorse del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo Art. 10.
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
2. Gli incarichi di collaborazione e consulenza devono essere attribuiti solo a soggetti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, cioè in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente inerente l’oggetto dell’incarico.
3. La specializzazione richiesta può essere non solo di origine universitaria e, secondo valutazione del caso, possono essere richiesti ulteriori elementi comprovanti le caratteristiche della formazione e della specializzazione richiesta.
4. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione aventi ad oggetto attività generiche o che prevedono lo svolgimento di compiti esecutivi
6. L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Articolo 4 – Esclusione dal conferimento degli incarichi
1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione Comunale;
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Xxx.xx Comunale;
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).
Articolo 5 – Modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile del Dipartimento/Servizio autonomo competente, individuato in base all’assetto organizzativo dell’Ente. Il Responsabile competente al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali quali: i contenuti dell’incarico, la durata, la tempistica ed il compenso per lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché le penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l’anticipata risoluzione del rapporto) ed indicate le modalità di scelta del contraente:
a) tramite avviso pubblico di selezione;
b) tramite affidamento diretto.
2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l’iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. La procedura relativa alla scelta tramite avviso pubblico di selezione sarà espletata dal Servizio del Personale dietro richiesta scritta del Responsabile del Dipartimento o Servizio autonomo competente. L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’Ente;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento
della prestazione;
c) durata dell’incarico;
d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso proposto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
g) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
1) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
5) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse;
6) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
7) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
h) prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l’indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
i) eventuali colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione;
l) il termine di presentazione della domanda.
4. Il Servizio del Personale procede alla valutazione dei curricula presentati attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti dei Servizi che utilizzeranno la collaborazione. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di riferimento;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
5. Il Responsabile potrà procedere ad affidamento diretto dell’incarico solo nei seguenti casi:
a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3 ferme restando le condizioni del bando;
b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all’Xxx.xx, tale da non consentire l’esperimento di procedure comparative;
c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
d) quando trattasi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.(quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili). Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.
Articolo 6 – Contenuto del contratto di incarico
1. Per tutti gli incarichi esterni a qualsiasi titolo conferiti è necessaria la sottoscrizione tra le parti di apposito contratto.
2. Il contratto, oltre agli elementi essenziali previsti dalle norme, deve contenere:
- oggetto dell’incarico;
- forma giuridica dell’incarico;
- risultato/i da conseguire e modalità di verifica;
- decorrenza e durata da correlare agli obiettivi prefissati;
- le modalità di espletamento dell’incarico e le modalità di collegamento funzionale dell’incarico con le strutture burocratiche dell’ente;
- gli obblighi di riservatezza a carico dell’incaricato;
- i compensi da corrispondere ed i termini per il loro pagamento;
- le penalità in caso di inadempienza, le cause e le formalità per eventuale anticipata risoluzione del contratto.
Articolo 7 – Durata del contratto e determinazione del compenso
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso per i progetti individuati.
2. Il responsabile competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative è applicabile l’Accordo quadro sottoscritto in data 15 febbraio 2005.
Articolo 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’espletamento dell’incarico.
Articolo 9 – Invio degli atti alla Corte dei Conti e parere dell’Organo di revisione contabile
1. I seguenti incarichi di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti:
- incarichi di consulenza ivi compresa la consulenza legale, ricerca, studio
- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.7 D.Lgs. 165/2001
- incarichi conferiti per la redazione di uno specifico prodotto o un singolo progetto;
Sono esclusi:
- incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. attribuiti ai Sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- servizi di architettura ed ingegneria
- incarichi di patrocinio legale
- incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001 (organismi di controllo interno e
membri dell’organismo indipendente di valutazione
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a
ciò deputati
La trasmissione degli atti avviene ogni trimestre all’indirizzo sezione.controllo.toscana.atti.contratti@corte xxxxx.xx
2. Per tutti gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, di qualsiasi importo, si deve ottenere il preventivo parere dell’Organo di revisione contabile.
Articolo 10 – Pubblicità ed efficacia
1. Del programma per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione autonoma previsto dal comma 55 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed approvato annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è data pubblicità tramite il sito del Comune di Fiesole.
2. Dell’avviso di cui all’art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito del Comune di Fiesole e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni.
3. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
4. Gli incarichi di collaborazione, ivi inclusi quelli relativi a incarichi di studio, ricerca e consulenza, sono obbligatoriamente soggetti alla pubblicazione sul sito web dell’ente.
5. La pubblicazione deve contenere il provvedimento del Responsabile che conferisce l’incarico, il nominatovo del soggetto incaricato, l’oggetto dell’incarico, l’ammontare del compenso che sarà erogato al soggetto incaricato.
6. I dati ed I documenti sono pubblicati e disponibili per la consultazione sul sito web dell’ente per tutta la durata dell’incarico e comunque per tutto l’anno solare in cui l’atto dirigenziale è stato adottato e fino a quando non sia stata completata l’erogazione del compenso dovuto.
7. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.
8. Gli incarichi di consulenza sono efficaci con la pubblicazione sul sito web dell’ente di: nominativo del consulente, oggetto dell’incarico e ammontare del compenso erogato previsto. Nei contratti di collaborazione ivi inclusi quelli relativi a incarichi di studio, ricerca e consulenza, le partii contraenti danno apposita menzione della data di pubblicazione sul sito web dell’ente.
Articolo 11 – Limite massimo di spesa
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed è determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica di tale spesa e dei vincoli del patto di stabilità.
Articolo 12 – Esclusioni
1. Il presente disciplinare non si applica:
- al conferimento di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell’Organismo Indipendente di Valutazione nonché ai componenti degli organismi di monitoraggio degli investimenti;
- all’appalto di lavori, di beni o di servizi che fanno riferimento al D.Lgs. 163/2006(codice dei contratti pubblici) già autonomamente disciplinati all’interno dei quali figurano anche gli incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudi;
- le “esternalizzazioni” di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
- le spese di rappresentanza e/patrocinio legale;
- gli incarichi conferiti dalle Amministrazioni in base all’Art. 90 del TUEL;
- gli incarichi di alta specializzazione di cui all’art. 110, commi da 1 a 5, del Tuel;
- gli incarichi per attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 150/2000;