Contract
Traduzione
PACTE DE L'AUDIOVISUEL 2016-2019 Accordo tra la SRG SSR e la produzione indipendente |
Le associazioni - Associazione svizzera dei produttori di film (SFP) - Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film (ARF) - Gruppo svizzero del film d’animazione (GSFA) - Forum romand - Swissfilm Association - Gruppo autori, registi e produttori (GARP) - Comunità d’interessi dei produttori svizzeri di film (IG) (di seguito Associazioni partner) da una parte e la Società svizzera di radiotelevisione, associazione con sede a Berna (di seguito SRG SSR), dall’altra convengono quanto segue: |
Premessa: |
1. Obiettivi Le parti intendono favorire una produzione audiovisiva di qualità, diversificata anche nei generi, riconoscendone l’importanza culturale e identitaria per il Paese. |
Collaborano affinché le produzioni abbiano successo sul piccolo e sul grande schermo nonché sui canali di sfruttamento multimediale. |
Promuovono una produzione indipendente, fondata su strutture solide e professionali. |
Favoriscono l’autofinanziamento della produzione indipendente e ne agevolano l’accesso a fondi sia svizzeri sia europei. |
Le parti riconoscono il valore di una collaborazione flessibile che garantisca il rispetto dei reciproci interessi. S’impegnano inoltre a fare il possibile affinché siano rafforzati il sostegno alla produzione audiovisiva indipendente e la sua promozione. |
2. Principi |
2.1 Per produzioni audiovisive o multimediali s’intendono i film, le serie, i documentari e i film d'animazione, a prescindere dal supporto tecnico utilizzato. |
2.2 Per produttori indipendenti s’intendono le persone fisiche domiciliate in Svizzera o le società con sede in Svizzera, aventi come scopo la produzione di opere audiovisive il cui capitale proprio e di terzi come pure la direzione sono nelle mani di persone domiciliate in Svizzera. Né la SRG SSR né una qualsiasi altra emittente svizzera o straniera possono detenere una partecipazione preponderante nel capitale di una società di produzione. |
2.3 La SRG SSR s’impegna a valorizzare la produzione audiovisiva indipendente nei suoi programmi, segnatamente tramite la diffusione di film coprodotti o acquistati e di informazioni sulla creazione audiovisiva svizzera. Nella misura del possibile, sostiene la promozione e la visibilità dei film svizzeri. |
2.4 La SRG SSR si riserva ogni decisione sull’inserimento delle produzioni nei propri palinsesti, in conformità alla politica dei programmi e alla sua responsabilità in materia. |
2.5. Nella misura del possibile, le Associazioni partner s’impegnano a favore della SRG SSR e della sua funzione di servizio pubblico. |
2.6 Qualora la situazione finanziaria della SRG SSR cambi in modo sostanziale rispetto al 2015, il Pacte dovrà essere rinegoziato. |
3. Ambito d’applicazione |
3.1 Il presente accordo disciplina i rapporti fra la SRG SSR e i produttori indipendenti in materia di coproduzione di film cinematografici o televisivi e di progetti multimediali. |
3.2 Prevede lo strumento d’incentivazione automatica Succès passage antenne (SPA), volto a valorizzare la diffusione delle produzioni sul piccolo schermo. Le risorse attribuite con tale strumento devono essere reinvestite nella produzione audiovisiva indipendente secondo quanto previsto al punto 4.2. |
3.3 L’accordo non riguarda le produzioni d’appalto e il loro conferimento all’industria audiovisiva. |
4. Contributo finanziario della SRG SSR |
4.1. La SRG SSR riserva la somma complessiva di CHF 27,5 milioni all’anno per la coproduzione (sviluppo, produzione) di progetti audiovisivi e multimediali con produttori indipendenti. Almeno CHF 9 milioni di tale somma sono destinati ogni anno a produzioni cinematografiche. Ogni anno è destinata ai film d’animazione la somma di CHF 1 milione (di cui CHF 800'000 dalla quota destinata al cinema). |
4.2. La SRG SSR destina all’incentivazione automatica CHF 4 milioni all’anno. I premi SPA vanno reinvestiti in progetti cinematografici, televisivi o multimediali da offrire in opzione alla SRG SSR. |
4.3 Le attribuzioni di tali somme si fanno su un lasso di tempo di quattro anni. |
4.4 Le somme includono anche gli eventuali diritti di trasmissione versati alle società di gestione Suissimage, SSA o Pro Litteris a favore gli aventi diritto per le produzioni realizzate nell’ambito del Pacte. |
5. Utilizzo dei proventi delle coproduzioni realizzate nell’ambito del Pacte |
5.1 I proventi delle coproduzioni realizzate nell’ambito del Pacte e versati dai produttori sono attribuiti al budget Pacte delle unità aziendali SRG SSR (UA) firmatarie e vanno quindi ad aggiungersi alla somma di cui al punto 4.1 (quote cinema o TV). In tal modo sono reinvestiti in altre coproduzioni sostenute dal Pacte. |
5.2 Se un’UA destina a una coproduzione risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal budget Pacte (ad es. contributi delle redazioni nel caso di film documentari o mezzi supplementari messi a disposizione per i film e le serie TV), i proventi le saranno comunque attribuiti in base al rapporto fra il preventivo Pacte e l’insieme dei fondi destinati dalla SRG SSR alla coproduzione. Nel contratto di coproduzione sono precisate la quota di risorse provenienti dal preventivo Pacte e quella degli altri finanziamenti concessi dall’UA. |
5.3 In occasione della riunione annuale di bilancio, la SRG SSR fornirà informazioni dettagliate sui proventi delle coproduzioni realizzate nell’ambito del Pacte e sulla loro ripartizione tra il preventivo Pacte e i preventivi delle UA. |
6. Rendiconto finanziario da parte del produttore |
6.1 I proventi dello sfruttamento di un film vanno impiegati innanzitutto per coprire la somma effettivamente investita dalla società di produzione indipendente (fondi propri). La SRG SSR ammette i seguenti fondi propri: • Premi SPA • Premi Succès cinéma (UFC) • Premi Succès Zurich (e altri Cantoni) • «Soutien complémentaire» e «primes à la continuité» della Fondation romande pour le cinéma (Cinéforom) • Investimenti propri. |
6.2 Gli investimenti propri possono essere costituiti da investimenti liquidi o da riserve. I prestiti e gli investimenti possono, in certi casi, essere considerati come investimenti propri, ma senza interessi (fanno parte del preventivo) né partecipazione agli utili. Nei casi più complessi, segnatamente le coproduzioni internazionali o quando gli investitori hanno diritto a parte dei proventi, la società di produzione dovrà fornire con il piano di finanziamento anche una proposta di ripartizione degli utili. |
6.3 La SRG SSR beneficia dei proventi dello sfruttamento commerciale che superano l’ammontare calcolato ai sensi del punto 6.1 e che non spettano a coproduttori stranieri. La sua quota è calcolata proporzionalmente al contributo fornito ai costi complessivi o alla partecipazione svizzera alla coproduzione. |
6.4 La SRG SSR esige trasparenza contabile e rendiconti finanziari annuali. I produttori s’impegnano a fornire spontaneamente tali documenti alla SRG SSR, che si riserva di controllarli accuratamente. |
6.5 La società di produzione è tenuta a preparare il rendiconto finanziario sul modulo appositamente predisposto dalla SRG SSR. Se previsto dal contratto, i versamenti effettuati a determinate istituzioni promozionali possono essere dedotti insieme ai fondi propri. Si tratta segnatamente delle seguenti istituzioni: • Fondo di produzione televisiva • Eurimages. |
Per le produzioni il cui contratto è stato concluso prima del 31.12.2015, i rendiconti devono essere allestiti fino al 31.12.2018. |
7. Principi di coproduzione comuni ai progetti cinematografici e televisivi |
7.1 I produttori propongono progetti di qualità, interessanti economicamente, in grado di raggiungere i target prefissati in modo ottimale e nel rispetto delle condizioni di mercato. La forma più adatta viene scelta di concerto tra i coproduttori. |
7.2 La SRG SSR partecipa in veste di coproduttore alle produzioni di elevato standard qualitativo che giudica interessanti per i propri palinsesti. |
7.3 Le UA sottoscrivono i contratti di coproduzione a nome della SRG SSR. Le condizioni contrattuali sono negoziate caso per caso sulla base di contratti tipo, tenendo conto del genere e della natura della produzione, del preventivo, dell’impegno finanziario della SRG SSR, nonché dei target e degli obiettivi di mercato. |
7.4 Il produttore garantisce il buon fine dell’opera. Informa la SRG SSR in modo attivo sull’andamento della produzione, in particolare sui cambiamenti significativi intervenuti in materia di finanziamento, personale e rispetto dei termini previsti. La SRG SSR designa in seno alle UA dei responsabili che seguono la realizzazione della produzione e controllano il rispetto delle condizioni contrattuali. In presenza di un valido motivo, l’UA firmataria può modificare il contratto su proposta del produttore o prendere atto delle modifiche apportate al preventivo e/o al piano di finanziamento nel rendiconto finanziario. |
7.5 Per la scelta della forma e delle modalità di sfruttamento commerciale sono determinanti il genere della produzione e gli interessi dei coproduttori. Le parti (UA e produttori) cercano insieme il modo per assicurare all’opera una diffusione ottimale e riconoscono la necessità della massima flessibilità possibile nello sfruttamento delle produzioni. |
7.6 I produttori, d’intesa con le UA, s’impegnano a mettere in atto iniziative creative mirate alla promozione e alla commercializzazione delle coproduzioni. Uno scambio annuale d’informazioni su tali attività permette di valutare i risultati ottenuti sia in Svizzera sia all’estero. |
7.7 La SRG SSR è espressamente citata quale coproduttrice nei titoli di testa e di coda delle produzioni oltre che in tutte le iniziative di comunicazione e promozione che le riguardano. |
7.8 La SRG SSR fa quanto possibile per ottenere la partecipazione di altri Paesi alle coproduzioni, assicurando in tal modo alla produzione indipendente l’accesso a fonti di finanziamento straniere. |
7.9 Indipendentemente dalla durata della concessione dei diritti, la SRG SSR resta coproduttrice senza limiti di tempo (segnatamente il diritto di essere citata quale coproduttrice). |
7.10 Di norma, la SRG SSR acquisisce tutti i diritti di diffusione televisiva in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per un numero illimitato di diffusioni e una durata di 7-15 anni al massimo (punti 8.4 e 9.1). Per le produzioni TV, il termine decorre dalla data di accettazione tecnica da parte di una delle sue UA. Per le produzioni cinematografiche, il termine decorre dalla liberazione dei diritti televisivi. Decorso tale termine, la SRG SSR beneficia di un diritto d’opzione per prolungare la concessione dei diritti alle condizioni di mercato vigenti. Il produttore non può proporli successivamente a terzi a condizioni più vantaggiose per uno sfruttamento esclusivo. Il diritto d’opzione si applica alle stesse condizioni anche alla scadenza di ogni ulteriore periodo di concessione. Le parti (UA e produttore) possono convenire, caso per caso, l’acquisizione di altri diritti di sfruttamento in funzione della natura della produzione e dell’impegno finanziario che ciò comporta per la SRG SSR. Nel caso in cui istituzioni di finanziamento straniere, in particolare europee, legassero le proprie sovvenzioni alla durata della concessione dei diritti, l’UA firmataria può accettare di ridurre tale durata al massimo consentito, su riserva dell’effettiva erogazione delle sovvenzioni in questione. Alle UA firmatarie saranno fatti pervenire i regolamenti e i contratti corrispondenti. |
7.11 I contributi della SRG SSR alla coproduzione si suddividono in un'indennità preliminare del 50% per i diritti d'utilizzazione e in un'indennità di coproduzione del 50%. |
7.12 I diritti televisivi includono il diritto di offrire le produzioni prima et dopo la loro trasmissione, in modalità streaming sul sito online dell’UA che le diffonde (catch up TV, punti 8.6 e 9.2). |
7.13 Per i format brevi (cortometraggi e film d‘animazione), la SRG SSR ha il diritto di offrire i film online per 60 giorni dalla liberazione dei diritti televisivi, a condizione che la diffusione TV avvenga entro 12 mesi da quella online. |
7.14 Se la SRG SSR dispone di una propria piattaforma commerciale VoD, ha di norma il diritto sfruttarvi le opere a prezzi di mercato dopo la prima diffusione da parte di una delle sue UA. In tal caso, il produttore partecipa ai proventi alle condizioni di mercato. Lo sfruttamento si limita al territorio svizzero e non è esclusivo. Per le produzioni cinematografiche è in genere il produttore ad avere l’esclusiva del diritto di sfruttamento VoD nel periodo che precede la prima diffusione. Nei casi in cui il produttore non dispone dei diritti VoD in Svizzera, |
segnatamente per le coproduzioni in cui è minoritaria, tali diritti saranno oggetto di un’eccezione nelle Condizioni particolari di contratto. Per le produzioni televisive, lo sfruttamento VoD non può di norma precedere la prima messa in onda.
7.15 Se un’UA intende far doppiare o sottotitolare una coproduzione sostenuta dal Pacte, può concludere un contratto in tal senso con il produttore. Quest’ultimo, da parte sua, presenta un preventivo all’UA e sottoscrive un contratto con uno studio di doppiaggio/sottotitolazione. I costi sono di norma ripartiti come segue: 25% produttore 25% UA interessata 50% SRG SSR. |
7.16 Il produttore può fornire all’UA firmataria del contratto una versione semimontata dell’opera su DVD destinata alle altre UA. Queste ultime sono chiamate a decidere, il più rapidamente possibile, se intendono procedere al doppiaggio o alla sottotitolazione del film, al fine di poter realizzare fin da subito le versioni linguistiche necessarie allo sfruttamento previsto. |
8. Regole specifiche per i progetti cinematografici |
8.1 I contratti di coproduzione prevedono di norma un periodo di attesa (divieto di diffusione televisiva) di 12 mesi. Il termine decorre con la distribuzione nelle sale cinematografiche, comunque al più tardi 4 mesi dopo l’accettazione definitiva dell'opera. L’UA firmataria conferma per iscritto al produttore la durata del divieto di diffusione televisiva non appena viene fissata la data di uscita in sala o, se questa non è ancora iniziata, 4 mesi dopo l’accettazione dell’opera. |
8.2 Il divieto di diffusione televisiva previsto dal Pacte può essere prolungato o accorciato in casi particolari al fine di permettere lo sfruttamento ottimale della produzione. La richiesta di modifica della durata del divieto di diffusione televisiva deve essere consegnata all’altra parte prima possibile, accompagnata da una motivazione. La modifica e quindi lo slittamento del periodo di sfruttamento da parte della SRG SSR devono essere confermati per iscritto al produttore. |
8.3 Le UA negoziano con i produttori le condizioni alle quali le Pay TV possono coprodurre determinate opere e diffonderle in forma criptata in Svizzera prima della SRG SSR. In tali casi, il periodo d’attesa viene prolungato d’intesa fra le UA e i produttori. Di regola, valgono i seguenti periodi d’attesa: per i documentari, 6 mesi per lo sfruttamento cinematografico a partire dalla prima distribuzione nelle sale, ma al più tardi 4 mesi dall’accettazione dell’opera, e 6 mesi per la diffusione tramite Pay TV; per i film, 10 mesi per lo sfruttamento cinematografico a partire dalla prima distribuzione nelle sale, ma al più tardi 4 mesi dall’accettazione dell’opera, e 10 mesi per la diffusione tramite Pay TV. |
8.4 La cessione dei diritti vale per la durata di 7 anni dalla liberazione dei diritti ai sensi punto 8.1. I diritti TV sono ceduti per 5 anni in modo esclusivo nei L’esclusività decade qualora la produzione non sia diffusa per 2 anni. |
8.5 La SRG SSR dispone del diritto di prima diffusione nei Tale diritto decade qualora il film non sia diffuso nell’anno successivo alla liberazione dei diritti TV. |
8.6 I diritti televisivi includono il diritto di offrire le produzioni nelle 48 ore prima e 7 giorni successivi alla loro trasmissione, in modalità streaming sul sito online dell’UA che le diffonde. |
9. Regole specifiche per i progetti televisivi
9.1 La durata dei diritti e dell’esclusività sono fissate tenendo conto della partecipazione finanziaria della SRG SSR al preventivo complessivo (o alla quota svizzera in caso di coproduzione) nel modo seguente: • in caso di partecipazione della SRG SSR fino al 50%: 7 anni • in caso di partecipazione della SRG SSR compresa tra il 50% e il 70%: 10 anni • in caso di partecipazione della SRG SSR oltre il 70%: 15 anni. L’esclusività decade qualora la produzione non sia diffusa per 2 anni. |
9.2 I diritti televisivi includono il diritto di offrire le produzioni nei 7 giorni prima e 30 giorni successivi alla loro trasmissione, in modalità streaming sul sito online dell’UA che le diffonde. |
9.3 Qualora la partecipazione della SRG SSR alla produzione sia di almeno il 50% del preventivo complessivo (o della quota svizzera in caso di coproduzione), l’UA competente può, al momento della conclusione del contratto, acquisire l’opzione di commercializzare i diritti di video on demand (S-VoD, T-VoD e EST, senza Free-VoD) sulle piattaforme VoD svizzere. L’UA s’impegna a offrire tutte le produzioni secondo la cosiddetta «vendita a pacchetto». I proventi sono suddivisi nel modo seguente: 60% al produttore e 40% alla SRG SSR. Se del caso, i costi di fornitura possono essere dedotti. I proventi della SRG SSR sono reinvestiti nel Pacte. La SRG SSR riconosce la «clause de réserve» menzionata nei contratti tra gli autori e i produttori. In caso di vendita, l’UA competente richiama l’attenzione sul rispetto di tale clausola. Dodici mesi dopo la prima diffusione, il produttore può offrire le produzioni a quelle piattaforme che non hanno ancora concluso un contratto con l’UA. I partner si informano reciprocamente sulle loro attività di sfruttamento. |
9.4 Con le risorse del Pacte possono essere finanziate di norma due stagioni per ogni serie fiction. |
9.5 Per garantire l’indipendenza e la diversità, in ciascuna delle 4 regioni linguistiche le coproduzioni saranno realizzate con diversi produttori. Si punta così alla produzione annuale di almeno 6 format di fiction destinati alla TV. |
10. Regole specifiche per i progetti multimediali |
10.1 Per le coproduzioni multimediali (segnatamente i progetti transmediali e crossmediali e le piattaforme interattive) sono stanziati annualmente CHF 300'000.- (CHF 500'000.- dal 2017). I fondi non utilizzati tornano nella disponibilità generale del Pacte. |
10.2 Per ogni produzione multimediale, i partner fissano di comune accordo, in funzione delle risorse finanziarie del produttore (fondi propri e di terzi), le modalità di sfruttamento, i diritti del produttore e della SRG SSR, la durata dell’esclusività nonché la durata (massimo 15 anni) dei diritti. |
11. Premi Succès passage antenne (SPA) – Principi |
11.1. In conformità quanto previsto al punto 4.2, la SRG SSR premia il successo della produzione sulle proprie reti (prima diffusione e repliche). Tale disposizione vale per le produzioni realizzate a partire dal 1987 nell’ambito dell’accordo quadro e degli strumenti che l’hanno sostituito. |
11.2 Lo strumento Succès passage antenne (SPA) valorizza le coproduzioni diffuse sulle reti della SRG SSR. I premi SPA sono calcolati secondo le seguenti disposizioni generali:
• i film la cui diffusione inizia tra le 19.30 e le 23.00 ricevono un coefficiente di diffusione pari a 2, mentre quelli che iniziano al di fuori di tale fascia oraria ricevono un coefficiente pari a 1; • la durata di diffusione delle coproduzioni minoritarie di realizzatori stranieri è moltiplicata per il coefficiente di produzione 0,5; • le repliche trasmesse nei 21 giorni successivi alla prima messa in onda non sono considerate una seconda diffusione; • i cortometraggi non generano alcun premio. |
11.3 I premi sono assegnati annualmente agli aventi diritto sulla base delle diffusioni effettuate dalle reti della SRG SSR l’anno precedente. |
11.4. I premi sono attribuiti ai produttori che hanno sottoscritto il contratto di coproduzione Pacte in qualità di delegati. La SRG SSR non provvede alla ripartizione dei premi. |
11.5 I produttori possono chiedere alla SRG SSR, con lettera firmata, di versare i premi ad altre società di produzione. Ciò vale, in particolare, in caso di dissoluzioni o fusioni societarie. |
11.6 Le seguenti disposizioni particolari si applicano al calcolo dei premi delle serie televisive: • la durata di diffusione delle serie d’animazione è moltiplicata per il coefficiente di diffusione 5; • la durata totale di diffusione annua delle serie televisive di qualsiasi genere non può superare i 260 minuti per ogni serie e versione linguistica. |
11.7 Per riscuotere il premio, il produttore deve dimostrare di avere un progetto audiovisivo o multimediale da offrire in opzione alla SRG SSR. |
11.8 Di regola, i premi vanno riscossi entro tre anni a partire dalla fine dell’anno di diffusione. Le somme non riscosse entro tale termine reintegrano il credito per l’attribuzione dei premi SPA di cui al punto 4.2. I conteggi sono effettuati una volta all’anno. |
11.9. I premi ottenuti possono essere utilizzati senza limiti per lo sviluppo di un progetto a condizione che sia stato concluso un contratto Pacte o che un’UA abbia sottoscritto una dichiarazione d’intenti. In tutti gli altri casi, possono essere investiti al massimo CHF 40'000 per progetto. |
11.10 I premi destinati alla produzione di un progetto sono versati all’avente diritto dopo la sottoscrizione dell’apposito contratto di coproduzione Pacte. I premi possono anche essere incassati sulla base del rifiuto scritto di partecipare alla coproduzione dell’UA alla quale il progetto è stato offerto in opzione. |
11.11 I premi possono essere utilizzati anche per la sottotitolazione, il doppiaggio e la digitalizzazione di coproduzioni realizzate nell’ambito del Pacte, purché sia stato concluso un contratto in tal senso con la SRG SSR. |
12. Altre disposizioni generali |
12.1 Ogni anno, la SRG SSR informa in tempo utile le Associazioni partner sullo stato di utilizzo delle somme Pacte. |
12.2 All’inizio dell’anno, la SRG SSR diffonde la lista dei contratti conclusi l’anno precedente, precisando quali risorse provengono dal budget Pacte e quali dai budget delle UA. L’elenco viene esaminato da una delegazione composta da 2 rappresentanti delle Associazioni partner e da 2 rappresentanti della SRG SSR. |
12.3 La SRG SSR e le Associazioni partner s’incontrano una volta all’anno per approvare il bilancio e per trattare per lo meno i seguenti punti: • funzionamento del Pacte in generale; • elenco delle coproduzioni Pacte; • SPA; • utilizzo dei proventi ai sensi del punto 5.1 del presente accordo; • progetti multimediali. |
12.4 Se le Associazioni partner o la SRG SSR ritengono che la situazione non evolva in modo conforme al senso del Pacte, viene costituita una commissione di coordinamento composta da una piccola delegazione delle Associazioni e da 2 rappresentanti della SRG SSR con il compito di analizzare i fatti e proporre soluzioni. |
13. Disposizioni finali |
13.1 Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2016 e vale fino al 31 dicembre 2019. |
13.2 Le parti rinegoziano il rinnovo del presente accordo al più tardi un anno prima della sua naturale scadenza. Tale disposizione non configura tuttavia un obbligo di contrattazione. |
13.3 Gli strumenti d’incentivazione automatica (SPA) saranno calcolati e versati in conformità al presente accordo, sulla base delle diffusioni del 2016, solo a partire dal 1 gennaio 2017. Fino a tale data, i premi SPA e Succès artistique saranno calcolati e versati secondo le regole previste dal Pacte de l’audiovisuel 2012-2015. |
Xxxxx, 0 marzo 2016 |
Società svizzera di radiotelevisione Xxxxx de Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore generale SRG SSR Responsabile M&Q |
Associazione svizzera dei produttori di film Xxxx Xxxxxx |
Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film Xxxxxx Xxxxxx |
Gruppo svizzero del film d’animazione Xxxxx Xxxxxx |
Le Forum romand Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Swissfilm Association Xxxxx Xxxx |
Xxxxxx autori, registi e produttori (GARP) Xxxx Xxxxxxxxxx |
Comunità d’interessi dei produttori svizzeri di film (IG) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx |