Contratto d’affitto agricolo
Contratto d’affitto agricolo
per particelle
Locatore/proprietario : ................................................................................................................ Tel : ...........................
Affittuario : ............................................................................................. ........................ Tel : ...........................
1. Inizio e durata dell’affitto L’affitto inizia il .................................................. E dura inizialmente anni. È dunque al più presto rescindibile il ……………………… | La durata dell'affitto è di almeno 6 anni. Senza approvazione della Commissione dei fitti agricoli, un affitto convenuto per una durata più breve è considerato va- levole per 6 anni (art. 7 LAAgr). |
2. Disdetta Il termine di disdetta è di ............. anno(i). Il termine di disdetta è di almeno 1 anno (art. 16 LAAgr). Esempio: per un contratto iniziato l'11 novembre, la disdetta La disdetta deve essere comunicata per iscritto e deve essere dovrebbe essere data per il 10 novembre (alla scadenza dei 6 in possesso del destinatario al più tardi il ………………………….. anni) e il destinatario deve ricevere la stessa al più tardi il 10 in caso di disdetta per il…………………………………………………. novembre dell'anno precedente la scadenza. | |
3. Protrazione Se l'affitto non è rescisso o non lo è nei termini, è da consi- derare protratto per anni. | L'affitto è rinnovato per almeno 6 anni. Una durata inferiore è valida solo se approvata dall’autorità (Commissione dei fitti agricoli (art. 8 LAAgr). |
4. Fitto Il fitto ammonta a Fr per anno. (in lettere : ......................................................... ............................................................... franchi) Esso è pagabile il ................................................ . Gli adeguamenti del fitto sono ammessi per l’inizio dell’anno di affitto successivo secondo i limiti delle disposizioni degli art. 10 et 11 LAAgr. | Il fitto non deve superare i limiti ammissibili (art. 4 à 10 dell’Ordinanza dei fitti agricoli). Contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione può essere fatta opposizione dall’Unione contadini ticinesi. Se le parti convengono di protrarre l’affitto per almeno tre anni oltre la durata di protrazione legale, per tutta la durata della protrazione è ammissibile un supplemento di fitto del 15%. |
5. Oggetto dell’affitto
L’affitto concerne le particelle seguenti:
Comune e n° particella: | Superficie data in affitto (are): | Descrizione dell'utilizzazione del suolo all'inizio dell'affitto (terre arate - non arate, seminate, prati artificiali - natu- rali - pascoli, …) | Fitto in Fr. |
Edifici affittati
Comune e no particelle | Designazione e n° dell’edificio | Descrizione | Difettosità | Fitto, Fr. |
Con il presente affitto, tutti i diritti o oneri afferenti all'oggetto dell'affitto e che sono importanti per lo sfruttamento, (diritto di passaggio, limitazione allo sfruttamento, ecc.) sono riportati sull’affittuario. Il diritto di rappresentazione presso persone morali, (per es. corporazioni), deve essere regolato formal- mente.
6. Sfruttamento
1 L’affittuario si impegna a sfruttare le terre conformemente all'uso locale. Deve badare al mantenimento duraturo della loro produttività, mediante un lavoro curato, una concimazio- ne ed una lotta contro le malerbe adeguati.
2. L'accordo preliminare del locatore è necessario per ogni mo- difica del metodo di sfruttamento che avrebbe delle ripercus- sioni importanti al di là della scadenza dell'affitto. Le superfici in pendenza o in forte pendenza utilizzata come prati da sfal- cio prima dell'inizio dell'affitto devono essere falciati almeno una volta per anno.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
7. Contingente lattiero
1 Salvo convenzione contraria ripresa al cpv. 2, vale quanto stabilito dall'Ordinanza sul contingente lattie- ro.
2 L'affittuario s'impegna a riportare kg di contin-
gente lattiero al gestore che succede nel contratto.
3 Le intese relative al contingente lattiero sono valide nei limiti previsti dalle corrispondenti disposizioni legali.
8. Alberi da frutto
1 Gli alberi da frutto sono inglobati nell'affitto. Le cure che ne- cessitano incombono all’affittuario. Quest’ultimo non può ab- battere degli alberi da frutto e altri alberi ad alto fusto senza l'autorizzazione del locatore. Il legname rimane all’affittuario. Quando il locatore si riserva il legname, deve occuparsi perso- nalmente di tagliare gli alberi.
2 Se il capoverso 1 è cancellato, gli alberi da frutto non sono inglobati nell'affitto. Il locatore si riserva l'intero raccolto. Si occupa delle cure agli alberi e della raccolta dei frutti. Si im- pegna a proteggere le colture. Gli svantaggi che causano gli alberi da frutto per lo sfruttamento sono compensati da una riduzione adeguata dell’affitto.
3 L’affittuario evita di danneggiare gli alberi.
9. Manutenzione della cosa affittata L’affittuario deve provvedere a sue spese all'ordinaria manu- tenzione della cosa affittata. E’ tenuto alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali, segnatamente all’ordinaria ma- nutenzione delle strade, dei passaggi, dei fossi, delle dighe, delle siepi, dei tetti, degli acquedotti e simili. Quando sì tratta di edifici, e non sì è convenuto diversamente, il locatore prov
Il capoverso 1 vale se nel capoverso 2 non vi è indicato alcun contingente.
...........................................................................................
Prima di determinare il contingente da riportare alla fine del contratto è necessario accertarsi dei quantitativi di contingente legati al fondo prima della stesura del contratto.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
vede alle grandi riparazioni, mentre all'affittuario spetta l’ordinaria manutenzione secondo l’uso locale. La manutenzio- ne usuale deve corrispondere ad un valore equivalente di circa il 10% del fitto.
10. Alienazione della cosa affittata
Le disposizioni degli art. 14 e 15 LAAgr sono valevoli al ri- guardo.
11. Restituzione dell'oggetto dell'affittato
Salvo patto contrario, alla fine dell'affitto, la cosa affittata de- ve essere restituita nello stato in cui trova, (colture seminate, terra arate e non arate, prati artificiali, prati naturali, stato degli alberi).
Le culture in piedi e i prati artificiali intatti sono considerati di uguale valore.
12. Subaffitto
Ogni subaffitto, anche parziale, è vietato senza l'accordo scritto del locatore.
13. Procedura in caso di litigio
1 Le controversie relative al contratto d’affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile competente (vedi art. 14 legge cantonale sull'affitto agricolo).
...........................................................................................
Oltre lo stato constatato all'entrata in godimento, si tratta di determinare gli altri fatti importanti per la restituzione, (in parti- colare la presenza più o meno forte di erbacce, i danni alle re- cinzioni, ai pascoli, ecc.) da registrare al punto 5, o se il posto fa difetto, sotto punto 14 " altre convenzioni ."
...........................................................................................
...........................................................................................
Possibili disposizioni contrarie (nomina comune di un perito o di una commissione di conciliazione prima di adire le vie legali):
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
14. Altre convenzioni
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Luogo : Data : L’affittuario :
................................................. .............................................. ...........................................................
Luogo : Data : Il locatore/proprietario :
................................................. .............................................. ...........................................................
Estratto della legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAA):
Adeguamento dell’affitto alle mutate circostanze
Art. 10 Adeguamento del fitto in generale
Ove il Consiglio federale modifichi le aliquote determinanti per il cal- colo del fitto consentito, ognuna delle parti può chiedere l'adegua- mento del fitto per l'inizio dell'anno d'affitto successivo.
Art. 11 Adeguamento del fitto in caso di modifica del valore di red- dito
Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l'adeguamento del fitto per l'inizio dell'anno di affitto successivo, ove il valore dell'azienda o del fondo venga ad essere modificato dure- volmente in seguito ad evento naturale, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzioni nuove o trasformazioni di costruzioni esistenti, demolizione di un edificio o cessazione del suo uso, oppure ad altre circostanze. La revisione del valore di reddito e l'adeguamento del fitto possono essere parimenti richiesti quando siano modificati gli elementi di base considerati per la stima del va- lore di reddito.
Alienazione della cosa affittata
Art. 14 La vendita non annulla l'affitto
Se il locatore aliena la cosa affittata o ne perde la disponibilità in se- guito ad esecuzione forzata o a fallimento, l'acquirente subentra nel contratto di affitto.
Art. 15 Eccezioni
1 L'acquirente può sciogliere il contratto d'affitto se ha acquistato la cosa per scopi edilizi immediati o per scopi pubblici, o per gestirla direttamente.
2 Xxx non intenda assumere il contratto di affitto, l'acquirente deve, con preavviso di tre mesi dalla conclusione del contratto di acquisto, notificare per scritto all'affittuario che l'affitto sarà sciolto, dopo la decorrenza di almeno un anno, al successivo termine primaverile od autunnale ammesso dall'uso locale.
3 Se l'affitto è sciolto, l'affittuario può, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la relativa notificazione, chiedere in giudizio la protrazio- ne dell'affitto. Il giudice protrae l'affitto per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, qualora la risoluzione com- porti per l'affittuario o la sua famiglia conseguenze gravose che non appaiono giustificate neppure tenendo conto degli interessi del nuo- vo proprietario.
4 Il locatore risponde del danno insorto all'affittuario dalla risoluzione anticipata dell'affitto. L'affittuario non è obbligato a lasciare la cosa affittata prima di essere stato risarcito o prima che gli siano state fornite sufficienti garanzie.
5 La risoluzione anticipata dell'affitto può, con il consenso scritto del- l'affittuario, essere disciplinata nel contratto di alienazione.
Assunzione dell’affitto complementare in caso di ces- sione dell’azienda
Art. 19
1 Se l’esercente di un’azienda agricola consistente in parte di terreno proprio e in parte di terreno affittato cede l'azienda ad altri, l'assun- tore può dichiarare per scritto al locatore che intende continuare l'af- fitto complementare di un determinato lotto.
2 Se, nei tre mesi da quando ha ricevuto la dichiarazione, il locatore non vi si oppone o non chiede la conclusione di un nuovo contratto d'affitto, l'assuntore subentra nel contratto.
Mora dell'affittuario
Art. 21
1 Ove durante l'affitto l'affittuario sia in ritardo nel pagamento del fitto, il locatore può notificargli per scritto che, in caso di mancato pagamento entro sei mesi, il contratto d'affitto sarà sciolto alla sca- denza di tale termine.
2 Se il contratto è sciolto, l'affittuario è tenuto a risarcire il danno, salvo che provi d'essere esente da colpa.
Protrazione giudiziale dell’affitto
Art. 26 Azione
1 Se una parte ha disdetto il contratto d'affitto, la controparte può, entro tre mesi dal ricevimento della disdetta, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell'affitto.
2 Se il contratto concluso a tempo determinato giunge a scadenza e non si perviene alla conclusione di un nuovo contratto, ciascuna parte può, il più tardi nove mesi prima della scadenza, agire in giudi- zio per ottenere una protrazione dell'affitto.
Art. 27 Decisione giudiziaria
1 Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che conti- nui l'affitto, il giudice protrae la durata di quest'ultimo.
2 Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l'affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione del- l'affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando:
a. l'affittuario ha gravemente violato i suoi obblighi legali o contrat- tuali;
b. l'affittuario è divenuto insolvente;
c. il locatore, il suo coniuge, un parente od affine stretto intende ge- stire personalmente la cosa affittata;
d. non si giustifica di mantenere l'azienda;
e. l'azienda o il fondo è ubicato interamente o in parte in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio ed è destinato in un futuro prossimo all'edificazione.
3 La decisione con cui l'autorità determina il fitto non vanifica in nes- sun caso la protrazione dell'affitto.
4 Il giudice protrae l'affitto per una durata compresa fra tre e sei an- ni. Egli valuta le circostanze personali e tien conto, in particolare, della natura della cosa affittata e di un'eventuale riduzione della du- rata dell'affitto.
Fitto particella per particella
Art. 30 Obbligo dell'autorizzazione
1 Chi intende affittare singoli fondi o parti di singoli fondi di un'azien- da agricola (affitto particella per particella) necessita di un'autorizza- zione.
2 L'autorizzazione non è necessaria ove la superficie totale affittata non ecceda il dieci per cento della superficie iniziale utile dell'azienda e la cosa affittata non comprenda alcun edificio.
Affitto complementare
Art. 33 Opposizione
2 Contro l’affitto complementare di un fondo molto distante dal cen- tro dell’azienda dell’affittuario e manifestamente fuori del raggio d’esercizio localmente abituale può esser fatta opposizione.
4 Sono legittimate a fare opposizione le persone che hanno un inte- resse degno di protezione e le autorità designate dal Cantone.
5 L'opposizione va fatta presso l'autorità competente entro tre mesi da quando l'interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Dopo sei mesi dall'inizio dell'affitto, sono ricevibili soltanto le opposizioni fatte dalle autorità.
Disposizioni penali
Art. 54 Infrazioni
1 Il locatore che omette di chiedere l'autorizzazione per un affitto particella per particella o continua un tale affitto dopo il diniego del- l'autorizzazione, l'affittuario che, in caso di affitto particella per parti- cella, inizia l'affitto senza che sia stata ottenuta l'autorizzazione o continua un tale affitto dopo il diniego dell'autorizzazione, chiunque continua un affitto complementare sciolto in seguito ad opposizione, chiunque esige o paga un fitto soggetto ad autorizzazione ma non autorizzato, chiunque esige o paga un ammontare maggiore del fitto autorizzato, è punito con la multa fino a diecimila franchi.
2 Chiunque non adempie al proprio obbligo d’informazione, non ot- temperando ad una decisione notificatagli dall'autorità competente con la comminatoria della sanzione prevista dal presente articolo, è punito con la multa.
L'affittuario non può rinunciare anticipatamente (ad esempio nel contratto) ai diritti che gli sono conferiti dalle disposizioni sopraccitate.