OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONDIZIONAMENTO E ATTINENTI OPERE EDILI NELLA CASINA DI RAFFAELLO PRESSO VILLA BORGHESE IN ROMA.
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONDIZIONAMENTO E ATTINENTI OPERE EDILI NELLA CASINA DI XXXXXXXXX PRESSO VILLA BORGHESE IN ROMA.
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ALLEGATO A
SCHEMA DI CONTRATTO INDICE
SCHEMA DI CONTRATTO SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - CONTRATTO - LINGUA UFFICIALE ART.2 – OGGETTO DELL’APPALTO
ART.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE ART.4 – FORMA DELL’APPALTO
ART.5 – DOCUMENTI DI CONTRATTO
ART.6 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
ART.7 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO ART.8 - GARANZIA DEFINITIVA
ART.9 - SUBAPPALTO
ART.10 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI E ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
ART.11 - DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE
ART.12 - NORME DI SICUREZZA GENERALE-PIANI DI SICUREZZA-ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E S.M.I.
ART.13 - CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE ART.14 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
ART.15 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI ART.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZION E D’UFFICIO DEI LAVORI
ART.17 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D’AZIENDA-CESSIONE DEL CREDITO
SCHEMA DI CONTRATTO SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.18 - CRITERIO DI GESTIONE
TITOLO A): TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
ART.19 - CONSEGNA DEI LAVORI
ART.20 - DURATA-ULTIMAZIONE DEI LAVORI ART.21 – CONDOTTA DEI LAVORI
ART.22 – PENALI
TITOLO B): PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.23 - PROGRAMMA DEI LAVORI: CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO, CRONOPROGRAMMA OPERATIVO
TITOLO C): SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
ART.24 - SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI
TITOLO D): ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART.25 – ONERI GENERALI
ART.26 - ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO ART.27 - ONERI DI CANTIERE
ART.28 - ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL’INTERNO DEL CANTIERE ART.29 - ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO
ART.30 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE PER DANNI ART.31 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ART.32 - DANNI DA FORZA MAGGIORE
TITOLO E): CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART.33 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
ART.34 - MISURAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
TITOLO F): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
ART.35 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE ART.36 - CONTO FINALE
ART.37 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART.38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
TITOLO G): CONTROLLI
ART.39 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI, PROVE E CONTROLLI
TITOLO H): SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
ART.40 - CERTIFICATO DI COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE
ART.41 - MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO O AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TITOLO I): MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART.42 – RISERVE
ART.43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TITOLO L): DISPOSIZIONI FINALI
ART.44 - CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO
SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 CONTRATTO - LINGUA UFFICIALE
L'Appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale, ANAS, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant’altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto o indiretto con le attività e i lavori oggetto del presente contratto.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, ha visitato l’area dove è collocata l’opera oggetto dell’Appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
L’Appaltatore, con la firma del contratto, assume, fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello di Zètema in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
Forma parte integrante del presente Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione e degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra Zètema e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART.2 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimate e funzionanti le Opere di condizionamento e attinenti opere edili, da realizzare presso la Casina di Xxxxxxxxx, Villa Borghese, Roma.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
ART.3
AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE
L’importo dei lavori oggetto del presente appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stato stimato utilizzando i prezziari di seguito indicati:
- Tariffa prezzi dei Lavori Pubblici approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013;
- Prezziario Regione Lazio 2012;
Il suddetto importo ammonta a € 121.732,49 (euro centoventunomilasettecentotrentadue/49), oltre
IVA di legge se dovuta:
a. € 120.563,59 ( euro centoventimilacinquecentosessantatre/59) per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, se dovuta;
b. € 1.168,90 (euro millecentosessantotto/90) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA se dovuta).
Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori
Categoria | Classifica | Importo dei lavori compresi oneri della sicurezza | Sicurezza % | totale |
Categoria prevalente OS28 | I | € 89.611,34 | 864,98 € | 90.476,32 € |
Categoria scorporabile OS30 | I | € 15.002,17 | 151,95 € | 15.154,12 € |
Categoria scorporabile OG2 | I | € 15.950,08 | 151,97 € | 16.102,05 € |
Importo totale lavori in appalto esclusi oneri per la sicurezza | € 120.563,59 |
I suddetti requisiti di qualificazione richiesti sono conformi a quanto previsto dall’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 60 e 61 del DPR 207/2010.
ART.4
FORMA DELL'APPALTO
Il contratto è stipulato “a corpo ” e a misura ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) e let. eeeee) D. Lgs. 50/2016.
L’appalto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) D. Lgs. 50/2016 per la parte relativa alle opere impiantistiche meccaniche ed elettriche.
L’appalto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) D. Lgs. 50/2016 per la parte relativa alle opere edili.
L’importo contrattuale, così come offerto in sede di gara rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermo restando quanto previsto dall’art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Per le descrizioni delle attività ed oneri e delle lavorazioni si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto – CSA, parte seconda del presente Schema di contratto.
ART.5 DOCUMENTI DI CONTRATTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema di Contratto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, che fanno parte integrante del presente schema e in particolare:
a) al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 2017 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle Linee Guida Anac;
c) alle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
d) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
e) alle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d’Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di contabilità, relative alla natura delle attività e dei lavori affidati.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Fanno inoltre parte del Contratto d'Appalto, anche se non materialmente allegati al presente schema di Contratto:
a. Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;
b. Capitolato Generale d’appalto del Comune di Roma approvato con Deliberazione di C.C. n. 6126 del 17.11.83, per quanto non in contrasto con il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al punto E) e del successivo art. 17 del presente Schema di Contratto;
c. Regolamenti edilizio e di igiene del Comune di Roma;
d. Polizze di garanzia di cui all’art.103 del Dlgs 50-2016;
e. Il PSC ed il fascicolo dell’opera ai sensi D.Lgs. 81/2008;
Fanno inoltre parte integrante del contratto i seguenti documenti ed elaborati di progetto ai sensi dell’art. 23 comma 9 e 147 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti:
DOCUMENTAZIONE GENERALE | ||
ELABORATO | CODICE | DESCRI ZIONE DOCUM ENTO |
RG | RG | RELAZIONE GENERALE |
CSA | CSA | SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO |
PM | PM | PIANO DI MANUTENZIONE |
CME | CME | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
QE | QE | QUADRO ECONOMICO |
EPU | EPU | ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI |
SIM | SIM | INCIDENZA DELLA MANODOPERA |
CRO | CRO | CRONOPROGRAMMA |
ARCHITETTONICO | ||
TAV | A01 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE |
TAV | A02 | INTERVENTI ARCHITETTONICI - PIANTE |
TAV | A03 | INTERVENTI ARCHITETTONICI - ABACO INFISSI E DETTAGLI COSTRUTTIVI |
IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI | ||
TAV | M01 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-PIANTE STATO DI FATTO |
TAV | M02 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-PIANTE STATO DI PROGETTO |
TAV | M03 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-SCHEMA FUNZIONALE |
TAV | E01 | IMPIANTI ELETTRICI - PIANTE PIANO TERRA E PRIMO |
TAV | E02 | SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI |
RT | RT | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI |
RC | RC | RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI |
RCC | RCC | RELAZIONE SUL CONTENIMENTO SUI CONSUMI ENERGETICI (DLGS 192/2005) |
ART.6
ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in ROMA presso ……………………………………………………………….
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'Appalto dovrà essere comunicato immediatamente a Zètema, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per l’effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso Zètema, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto al rispettivo Ordine o Collegio professionale.
L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
ART. 7
ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
ART.8 GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Zètema, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
ART.9 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia espressamente per la disciplina di dettaglio.
ART.10
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI E ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
Nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dovrà adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di Zètema.
L’Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo e nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia
Nell'esecuzione dei lavori e servizi del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione della verifica/collaudo finale provvisorio.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14 luglio 1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’affidamento dei lavori di cui al presente Schema di Contratto – Capitolato speciale d’appalto non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro tra Zètema ed il personale dell’Appaltatore addetto ai lavori.
A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’Appaltatore e agli eventuali subappaltatori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART.11
DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE
Direzione lavori
La Direzione dei lavori sarà eseguita da HD Engineering srl nella persona dell’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 18-02-1969, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia con il n. 12226..
Direzione del cantiere
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare a Zètema, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali ed abilitato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’Impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.
Nell’accettazione dell’incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt. 21 “condotta dei lavori”, 12 “piano per la sicurezza ed igiene del lavoro”, 11 “direzione lavori, direzione del cantiere”, 13 “controllo del personale di cantiere” del contratto e del capitolato speciale di appalto».
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
a) dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di capitolato dell’appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori
b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
a) che il piano operativo di sicurezza sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell’immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da atti deliberativi dell'Amministrazione capitolina;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nel libro unico di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 13 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.
ART.12
NORME DI SICUREZZA GENERALE-PIANI DI SICUREZZA-ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E S.M.I.
L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
L’Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:
o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà accettare espressamente quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato Zètema non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto.
Nei casi di consegna d’urgenza dei lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare il piano operativo di sicurezza comunque prima dell’inizio dei lavori.
L’Appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART.13
CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.
Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’Impresa che del subAppaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del Procedimento per l’applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
ART.14 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa gli oneri per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’Impresa occuperà un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
ART.15
RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile di Zètema abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
Zètema si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l’importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.
ART.16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o in altre parti del presente Schema di Contratto, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) inadempimenti che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 105 D.lgs. 50/2016 o nel presente Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore;
g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016;
h) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva, in tutto o in parte, e l’Aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni;
i) ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa di Zètema, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le norme di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
ART.17
COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D’AZIENDA-CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 Zètema provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’Appaltatore.
Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti di Zètema, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016
Ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 nei sessanta giorni successivi Zètema può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.lgs 159/2011.
Decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 le disposizioni di cui ai commi che precedono applicano anche nei casi di trasferimento d’azienda.
SCHEMA DI CONTRATTO SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.18 CRITERIO DI GESTIONE
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera, nonché di sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
TITOLO A): TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
ART.19 CONSEGNA DEI LAVORI
L’inizio delle attività e dei lavori oggetto d’appalto è fissato dalla consegna dei lavori che avverrà secondo le modalità di seguito descritte.
L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato da Zètema, nel giorno e nell'ora fissati, per ricevere la consegna dei lavori, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio.
Nel caso che l’Impresa non si presenti Zètema le assegnerà un temine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, trascorso inutilmente il quale Zètema avrà diritto a risolvere di diritto il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore stesso.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà esibire le polizze assicurative di cui all’articolo polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi del presente Schema di Contratto e Capitolato d’Xxxxx, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Impresa dovrà trasmettere a Zètema, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all’Appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.
L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna Impresa subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e – comunque – non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.
L’Appaltatore assume, all’atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Schema di contratto e C.S.A.
Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di intervento Zètema potrà attivare l’ingresso alle aree, sotto forma di consegna parziale dei lavori.
ART.20
DURATA-ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La durata dell’appalto è di giorni 68 (diconsi sessantotto) naturali e consecutivi dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori, salvo gli interventi contenuti negli ordinativi emessi entro tale data per i quali la D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimento concederà un congruo lasso di tempo.
L’Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato d’Oneri;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto.
Ultimazione dei lavori
L’Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ritorno o inviata via PEC, l’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che darà avvio, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, all’accertamento in contraddittorio previa convocazione dell’Appaltatore.
Di tale accertamento il Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall’Appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso
contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Appaltatore, si applicheranno le penali di contratto.
ART.21 CONDOTTA DEI LAVORI
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle XX.XX. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 ( dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.
Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver immediatamente pronti - e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto - gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto, compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se
ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.
Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
Ordini, comunicazioni, istruzioni
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Appaltatore per iscritto, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 ( dieci) giorni dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero - presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere - degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.
Analogamente l’Impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10 gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.
Per limitare i disagi alla cittadinanza e velocizzarne l’avanzamento, i lavori dovranno iniziare immediatamente non appena consegnati.
Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno - senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, svolgersi con l’attivazione anche fino a quattro cantieri contemporanei, con più turni di lavoro, assicurando l’attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere.
Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione di Zètema verso l'Impresa inadempiente:
• il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
• la mancata esecuzione degli ordini;
• ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli ordinativi.
Trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa abbia dato effettivo inizio alle lavorazioni in esso prescritte Zètema ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore a Zètema, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.
L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.
Disposizioni generali di cantiere
I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali ove necessario occorrerà approntare deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.
Sono a totale carico dell’Impresa gli oneri per:
a) la recinzione, segnaletica e segnalazione - sia di giorno che di notte - degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico;
d) l’allontanamento di ogni risulta;
e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte incaricate da Zètema o anche alle dipendenze di Roma Capitale.
Lavori in prossimità di alberature
Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature.
È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.).
Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche.
Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde di Roma Capitale.
Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali previste nel presente contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti da Zètema, il cui ammontare potrà anche essere detratto da quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo.
La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità effettuata d’intesa col Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde, direttamente nel primo mandato di pagamento successivo all’accertamento del danneggiamento.
In alternativa e previo benestare del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde, ferma restando l'applicazione della penale di cui sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'Appaltatore, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'Appaltatore resterà responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto.
Emissioni sonore
L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno Zètema provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
ART.22 PENALI
Generalità
Le penalità sono applicate in base all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, Zètema ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs n° 50/2016.
Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e C.S.A
Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali saranno passibili di penalità.
La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Xxxxx e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.
a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subAppaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’Impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subAppaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo netto contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).
Xxxxxxx nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:
a) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’Impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera (importo netto contrattuale /giorni durata lavori) x 0,10.
b) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del subAppaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo netto contrattuale dell’appalto.
Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi
Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo netto contrattuale, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia.
Mancato rispetto dei termini di fine lavori
Ritardo rispetto ai termini di ultimazione delle opere, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo netto contrattuale/giorni durata lavori) x 0,30.
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla corrispondente norma violata.
TITOLO B): PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.23
PROGRAMMA DEI LAVORI: CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO, CRONOPROGRAMMA OPERATIVO
Il Cronoprogramma di progetto di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 allegato al contratto dispone convenzionalmente i lavori e il relativo importo globale da eseguire dalla data di consegna dei lavori.
L’Impresa, entro i tempi concordati con la Direzione Lavori o, in assenza di indicazioni, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data prevista per la consegna, deve predisporre e consegnare un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l’Appaltatore non presenti il programma lavori entro il termine stabilito, il Responsabile del Procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal Responsabile del Procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con quello predisposto da Zètema e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del
R.U.P. sentito il Direttore dei Lavori.
La stazione appaltante può chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma lavori; in tale caso il temine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
Il programma lavori dell’Impresa deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni, le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l’ammontare, parziale e progressivo dei lavori alle date e agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del Responsabile del Procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’Appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
• per l’intervento o il mancato intervento di aziende di gestione di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque nodo con l’andamento dei lavori;
• per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
• per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
• Qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in ottemperanza all’art. 92 del D.lgs 81/2008 e s.mm.i.
L’Appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo del cantiere. Qualora l’Impresa non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardato adempimento oltre dieci giorni successivi alla scadenza dei due mesi, decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.
TITOLO C): SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
ART.24
SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI
Sospensioni
La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori, previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
Il Responsabile del Procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.
Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari, intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione.
In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto.
L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.
Proroghe
Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine stesso.
In deroga a quanto previsto al comma precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.
TITOLO D): ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART.25 ONERI GENERALI
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
Oltre agli oneri generali prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti oneri o obblighi:
1. Le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti all'appalto.
2. Le spese necessarie (strumenti geodetici e personale necessario compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc., nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
3. La redazione dei disegni di cantierizzazione, dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti.
4. Per eventuali manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno essere forniti:
a. le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario, i disegni strutturali, completi di relazione di calcolo e geotecnica;
b. tutti gli elaborati e documentazione comunque necessari per: l’accatastamento delle opere eseguite; per l’acquisizione dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere; di nulla-osta prescritti presso la competente ASL, il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
5. Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovranno esser forniti:
a. le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario;
b. documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, compresi manuali di manutenzione e gestione (ove necessari);
c. di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
d. dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 e ss.mm.ii. da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge;
e. fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.
6. Redazione, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati da Zètema, di tutti i disegni costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve esser consegnato alla D.L.
7. La spesa per servizi fotografici o video delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato.
8. Obbligo per l’Appaltatore del nolo mezzi per discarica autorizzati secondo norme.
ART.26
ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
1. Segnaletica stradale, segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla D.D. di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico
2. Sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali.
3. Accorgimenti per consentire, in ogni caso, l’accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti.
4. Demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, guard rails, recinzioni, ringhiere e quant’altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l’installazione della relativa segnaletica provvisoria
ART.27 ONERI DI CANTIERE
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
1. Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante.
2. L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile giudizio della D.L.
3. Approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori. In carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire la regolare esecuzione dei lavori.
4. Vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e festivo, su tutta la zona dei lavori, indipendentemente dall’estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. Tale Sorveglianza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l’Appaltatore esonera Zètema da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
5. Raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico dei materiali di risulta nei termini di legge, a seconda della natura dei rifiuti stessi: allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione per i cantieri di durata superiore a quella giornaliera. Indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione Lavori ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, materiali, risulte che siano rinvenute sul posto -o nelle vicinanze del cantiere- una volta ultimati i lavori o trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L’opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.
6. Costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono mobile, 1 PC portatile (software: Word, Excel, primus, Autocad) nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature; disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori, alla fine di ogni giornata, in modo tale da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito ed ai privati; pulizia giornaliera dei manufatti in costruzione e/od in corso di ultimazione, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza di Zètema; adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola; mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.
7. Custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646. In ogni caso l’Appaltatore esonera Zètema da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
Oneri a carico dell'Appaltatore, con apposito compenso
1. Esecuzione di scavi di indagine, per accertare l’esatta ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX., da eseguire a richiesta della D.L.. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Impresa, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della D.L.. Le indagini saranno compensate con i prezzi di contratto.
2. Esecuzione di opere in conto terzi, come specificato nell’omonimo Art. 48 del C.S.A., compensati con le modalità di cui all’art. 33 ”Valutazione dei lavori e delle forniture” dello stesso C.S.A..
3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data del collaudo definitivo o quella di emissione del certificato di regolare esecuzione, tutti i lavori di manutenzione per la conservazione delle opere eseguite comunque ordinate dalla D.L., anche se non rientranti tra quelli previsti a sua cura e spese.
ART.28
ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL’INTERNO DEL CANTIERE
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
1. La conduzione dei lavori in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di Zètema, con speciale riguardo alle Aziende/Enti gestori di pubblici sottoservizi. Dovrà pertanto essere garantito, all’interno del cantiere, il transito dei mezzi e maestranze delle Ditte suddette.
2. Qualora la D.L. lo ritenga necessario per accelerare i lavori e/o rispettare i cronoprogrammi generali e/o di fase, l'Appaltatore deve fornire in uso gratuito, alle Ditte suddette e su ordine della D.L., i mezzi provvisionali e impianti già esistenti in cantiere.
ART.29
ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO
Definizioni
Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;
- Indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo - anche quelle non espressamente citate nel presente contratto;
- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere.
Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nella capitolato speciale di appalto e negli specifici articoli descriventi le opere.
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;
- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto;
- gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato da Zètema oneri a carico di Zètema le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione diretta al laboratorio stesso.
ART.30
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE PER DANNI
L'Appaltatore svolge i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi.
L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone, ai luoghi e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione
dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, l’Appaltatore dovrà provvedersi all’uopo delle polizza assicurative di cui al successivo art. 31.
L’Appaltatore sarà responsabile verso Zètema, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Zètema si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni dallo stesso arrecati, oppure di procedere alla loro riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Zètema da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta di manutenzione.
ART.31
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione e la consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, di specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza in oggetto dovrà essere conforme a quanto previsto nel sopracitato art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016.
Per i danni alle opere durante la loro esecuzione il massimale di copertura non potrà essere inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
Per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione delle opere il massimale di copertura non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 (euro un milione e cinquecentomila/00).
In caso di sinistro l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
L'Appaltatore sarà responsabile verso Zètema e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i rappresentanti di Zètema che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.
ART.32
DANNI DA FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di
opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.
TITOLO E): CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART.33 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
L’appalto è dato a corpo e a misura.
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione lavori e l’Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti norme:
Le opere a corpo, saranno contabilizzate secondo l’effettivo stato d’avanzamento dei lavori, sulla base della quota percentuale dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione esposta nella tabella del precedente articolo 2, applicata all’importo contrattuale pari al prezzo offerto, aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
La progressione dei lavori che sono eseguiti è desunta da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori il quale può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico - estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, fermo restando che tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.
Le spese di misurazione, sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti, i mezzi di misura e la mano d'opera, necessari.
E' fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o in ogni modo non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena d’inammissibilità d’ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei costi stimati nello specifico elaborato annesso al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
ART.34
MISURAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa prezzi dei Lavori Pubblici approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013.
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
TITOLO F): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
ART.35
PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE
La stazione appaltante emetterà un certificato di pagamento in acconto, pari al 20% dell’importo contrattuale, in concomitanza con l’inizio delle attività.
Al termine dei lavori, verrà redatto dal Direttore dei Lavori lo Stato di Avanzamento Lavori Unico ed il certificato di pagamento finale relativo all’80% dell’importo contrattuale.
Alla determinazione di tale importo concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; allo stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa a detti oneri previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla emissione del certificato di pagamento.
Sui certificati di pagamento verranno applicate le seguenti ritenute di legge sull'importo netto progressivo dei lavori: 0,50% (zerocinquantapercento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute saranno restituite dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
ART.36 CONTO FINALE
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del D.P.R. 207/2010; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato provvisorio di collaudo o di regolare esecuzione, senza che tale pagamento costituisca presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 secondo comma del Codice civile.
Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento che provvederà ai sensi dell’articolo Controversie
Il conto finale deve essere sottoscritto, entro trenta giorni dalla sua redazione, per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 201 del
D.P.R. 207/2010.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
La rata di saldo è pagata entro novanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
ART.37
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
In relazione a quanto sopra detto, l’Appaltatore è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L’Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’Art. 3 della legge n 136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento l’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della legge n 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
ART.38
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, permessi ZTL, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al presente articolo le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
TITOLO G): CONTROLLI
ART.39
ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI, PROVE E CONTROLLI
I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i lavori pubblici (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, Roma
Capitale, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L. ecc.) integrate dalle disposizioni del presente contratto.
Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori. Per i materiali strutturali valgono le disposizione del capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008.
I prodotti da costruzione devono soddisfare le prescrizioni del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011.
I materiali proverranno da località, cave, fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa; in caso d’inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all’allontanamento in danno all’Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Prove e controlli
L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla
D.L. e/o dall’Organo deputato ad effettuare il collaudo o la verifica di conformità.
La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.
La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa.
Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L.
Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denuncino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.
TITOLO H): SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
ART.40
CERTIFICATO DI COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà effettuare il collaudo o la
verifica di regolare esecuzione definitiva dell’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
ART.41
MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO O AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Fino alla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l'Appaltatore resta responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche di quelle per conto terzi.
Durante il periodo di manutenzione gratuita l'Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi sulle superfici stradali oggetto dei lavori e dipendenti da ogni causa, compreso il traffico di ogni genere.
Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi delle infrastrutture oggetto d’appalto.
L’Impresa, pertanto, ha l’onere della manutenzione delle opere stesse, senza diritto ad alcun compenso.
Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno sanzionate.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché conoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
TITOLO I): MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART.42 RISERVE
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici.
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 5% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento, ex art. 205 D.Lgs 50/16 e s.m.i. acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula a Zètema, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo xxxxxxx.
Con apposito atto, Zètema, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016.
ART.43
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della competenza arbitrale.
Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente è quello di Roma.
ART.44
CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti
che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Zètema Progetto Cultura e pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxx.xx. L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”, approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015 ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, la cui inosservanza legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
L’Appaltatore