PER LA STAZIONE CONVENZIONE UNICA APPALTANTE
PER LA STAZIONE CONVENZIONE UNICA APPALTANTE
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di ottobre, presso la Prefettura di Genova, Largo Xxxx Xxxxxxxxx 2,
TRA
la Prefettura di Genova
E
La Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova
E
Le Prefetture di Imperia, La Spezia e Savona, limitatamente ai rapporti con la Stazione Unica Appaltante Regionale
VISTI:
▪ gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
▪ l’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Centrali di committenza regionali);
▪ l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Stazione unica appaltante);
▪ Il D.P.C.M. 30 giugno 2011 in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 denominata “Piano straordinario contro le mafie”;
▪ l’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (soggetti aggregatori);
▪ il D.P.C.M. 11 novembre 2014, recante “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente al relativo elenco recante gli oneri informativi;
▪ il D.P.C.M. 14 novembre 2014, “Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi;
▪ l’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41, Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015 (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante);
▪ l’atto di segnalazione al Governo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 25 febbraio 2015;
▪ la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2 dell’11 febbraio 2015, relativa all’applicazione dell’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 11 novembre 2014 pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015;
▪ il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
▪ la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (Elenco fornitori c.d. white list).
PREMESSO
▪ che in data 6 febbraio 2012 è stata sottoscritta tra il Prefetto di Genova, il Presidente della Regione Liguria, il Presidente della Provincia di Genova e il Sindaco di Genova una dichiarazione d’intenti per costituire tre stazioni uniche appaltanti finalizzate a conseguire livelli sempre più elevati di trasparenza e legalità nel settore degli appalti pubblici;
▪ che il menzionato impegno si è tradotto, nel secondo semestre del 2012, nella sottoscrizione di tre convenzioni, di durata triennale, per la costituzione di una stazione unica appaltante regionale, provinciale e comunale, con ambiti operativi differenziati nell’intento di non creare sovrapposizioni;
▪ che nel triennio di operatività le tre stazioni uniche appaltanti, unitamente alle Prefetture liguri, hanno sviluppato sinergie istituzionali proficue, ricercando costanti momenti di confronto sulle problematiche connesse al settore degli appalti;
▪ che l’evoluzione del quadro normativo è sempre più orientata alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, con la previsione di un nuovo soggetto giuridico, il soggetto aggregatore, in grado di incidere sulle dinamiche del mercato dei contratti pubblici sia per quanto concerne l’analisi dei fabbisogni e la formulazione della domanda da parte della pubblica amministrazione che per quanto attiene allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori economici;
▪ che la centralizzazione degli acquisti e delle gare consente di sviluppare competenze professionali specifiche e di alto livello, con benefici anche in termini di celerità delle procedure e ottimizzazione delle risorse;
▪ che le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell’individuare le modalità di qualificazione delle stazioni appaltanti e la costituzione di nuove centrali di committenza attraverso le unioni dei comuni o mediante convenzioni per la gestione associata del servizio di affidamento dei contratti, rende opportuno il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici nel processo di realizzazione di un sistema degli appalti pubblici caratterizzato da comportamenti omogenei e modelli condivisi, volto ad assicurare un maggior controllo sulle procedure di affidamento e a rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;
▪ che è pertanto intenzione delle parti rinnovare le precedenti convenzioni con la finalità di coinvolgere i soggetti a cui la normativa di settore consente l’affidamento di appalti pubblici, lasciando alle singole stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza il compito di regolare successivamente i rapporti con i soggetti aderenti al servizio;
Si conviene e si stipula quanto segue. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Articolo 1
Oggetto
La presente convenzione regola i rapporti tra le Prefetture e i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le centrali di committenza che operano nel territorio regionale ligure, al fine di assicurare forme di collaborazione in grado di garantire omogeneità di comportamenti, modelli e procedure nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, nonché di operare con modalità efficaci nella lotta all’illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, assicurando trasparenza, regolarità, economicità ed efficienza nell’attività contrattuale della pubblica amministrazione.
La convenzione si applica a tutte le procedure di gara previste dal codice dei contratti, ad esclusione delle procedure di somma urgenza.
Articolo2 Definizioni
Ai fini della presente convenzione si intendono:
Soggetti promotori ...............................le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, La Regione
Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova;
Soggetti sottoscrittori ...........................i soggetti autorizzati dalla normativa vigente a gestire affidamenti di
contratti pubblici che sottoscrivono la presente convenzione;
Soggetti aggregatori gli enti riconosciuti come tali ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno
2014, n. 89;
Stazione unica appaltante ...................il soggetto che ha natura giuridica di centrale di committenza e
deputata a curare, per conto dei soggetti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, per la prestazione di servizi e per l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale, interprovinciale, comunale ed intercomunale;
Centrale di committenza ......................l'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatari, o che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
SUA......................................................la stazione unica appaltante, ovvero i soggetti promotori e
sottoscrittori della presente convenzione, nel loro complesso o singolarmente;
SUAR la stazione unica appaltante regionale;
SUAM la stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Genova;
SUAC la stazione unica appaltante del Comune di Genova;
Soggetto aderente ...............................le amministrazioni aggiudicatrici o altri soggetti aggiudicatori del
territorio di competenza della SUA, quali Comuni, unioni dei comuni, enti, società e fondazioni che sottoscrivono la convenzione di servizio;
Convenzione di servizio l’accordo che disciplina il rapporto tra l’amministrazione aggiudicatrice
e la SUA;
RUP .....................................................il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 31 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
A.N.A.C l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui sono attribuiti la vigilanza e il
controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, ai sensi dell’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CIG il codice identificativo di gara, ovvero il codice alfanumerico univoco e
obbligatorio che identifica un appalto o un lotto, richiesto dal RUP prima della procedura di individuazione del contraente sul sistema SIMOG dell’ANAC;
Articolo 3
Soggetti promotori e sottoscrittori
Oltre agli enti promotori e sottoscrittori ossia le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la
S.U.A.R. (soggetto aggregatore e stazione unica appaltante), la S.U.A.M. (soggetto aggregatore e stazione unica appaltante) e la S.U.A.C. (comune capoluogo, stazione unica appaltante e centrale unica di committenza), possono aderire alla presente convenzione tutti i soggetti autorizzati dalla normativa vigente a gestire affidamenti di contratti pubblici, ovvero:
a) I soggetti aggregatori;
b) le unioni di comuni o i comuni che, mediante convenzione per la gestione associata della funzione acquisti, operano come centrali di committenza;
c) altre centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate.
Le SS.UU.A.A. si impegnano a dare applicazione ai contenuti della convenzione nei riguardi dei soggetti aderenti alle stazioni uniche appaltanti, anche con riferimento alle linee guida e alla modulistica che saranno predisposte dai competenti uffici dei soggetti promotori;
Articolo 4 Ambiti operativi
Al fine di procedere con la massima funzionalità nella gestione degli appalti, assicurando, al contempo, l’applicazione di quanto previsto nella presente convenzione, gli enti promotori e sottoscrittori si impegnano a rispettare le seguenti soglie di operatività, fermo restando la possibilità di concordare diverse forme di collaborazione.
La SUAR gestisce le procedure di affidamento di competenza della Giunta della Regione Liguria, degli enti del settore regionale allargato, degli enti strumentali, delle società in house e da essa partecipate, e, tramite
le tre province liguri, delle unioni dei comuni, dei comuni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, esclusi quelli della Città Metropolitana.
La SUAM gestisce le procedure di affidamento della Città Metropolitana, delle società in house e da essa partecipate, delle unioni dei comuni, dei comuni e degli enti aventi sede nel territorio metropolitano.
La convenzione si applica alle seguenti procedure di scelta del contraente gestite dalla SUAR e dalla SUAM per conto delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio:
A) le procedure di gara per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro;
B) le procedure di gara relativi all'acquisizione di beni e servizi in forma aggregata superiori alla soglia comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.
Le centrali di committenza comunali (Unioni dei Comuni e comuni in convenzione per la gestione associata) e le stazioni appaltanti qualificate gestiscono le procedure di affidamento che non sono riservate alla SUAR e alla SUAM.
La SUAC gestisce le procedure di affidamento del Comune di Genova e delle società in house e da esso partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali in qualsiasi forma costituiti.
La SUAC gestisce per conto dei suddetti soggetti le seguenti procedure di scelta del contraente:
a) le procedure di gara ordinarie per l’acquisizione di lavori;
b) le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.
È comunque facoltà delle SS.UU.AA. svolgere, in via eccezionale, le procedure per l’individuazione del terzo contraente per acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle suddette soglie.
Le SS.UU.AA. promuovono la formazione di elenchi di fornitori propedeutici all’affidamento mediante criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione delle procedure ad invito.
Articolo 5
Ruolo e funzioni della Prefettura
Ferme restando le competenze previste in materia dalla legge, la Prefettura:
1) monitora le procedure di gara, anche avvalendosi del Gruppo Interforze, allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata;
2) formula proposte ed osservazioni per rendere più efficace il perseguimento delle finalità della presente convenzione.
Articolo 6
Ruolo e funzioni delle SUA
Le SUA svolgono nell’ambito operativo di competenza sia attività di centralizzazione delle committenze che attività di committenza ausiliarie.
L’attività di centralizzazione delle committenze consiste nell’aggiudicazione di appalti per beni e servizi destinati ad altre stazioni appaltanti e nell’aggiudicazione di accordi quadro per lavori, forniture e servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o a enti aggiudicatori.
La SUAR e la SUAM sono soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale attività non rientra nell’ambito di applicazione della presente convenzione.
La SUAC svolge attività di centrale di committenza per gli enti del sistema comunale di partecipazione .
Sono attività di committenza ausiliaria, come definite dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016:
1) la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
Le attività di cui ai punti 2 e 3 sono propedeutiche allo svolgimento della gara e possono comprendere:
a) l’assistenza nella predisposizione dei documenti contrattuali, capitolato speciale d’oneri e/o schema contrattuale, la scelta della procedura di affidamento,
b) la verifica della completezza e della correttezza formale ai fini della gara della documentazione tecnica e amministrativa, ivi compresi la validazione del progetto posto a base di gara e l’indicazione della copertura finanziaria;
c) la definizione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, del metodo di aggiudicazione e dei criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
d) la consulenza nella stesura del provvedimento di autorizzazione a contrarre che deve contenere tutti gli elementi e le condizioni di affidamento.
Le SS.UU.AA. supportano inoltre le stazioni appaltanti e le centrali di committenza con attività di formazione, istruzioni operative ed elaborazione di schemi e modelli standard.
L’attività di cui al punto 4 (gara su delega) ricomprende la gestione della gara in tutte le sue fasi, inclusa la responsabilità dei relativi provvedimenti e dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di comunicazione, l’accesso agli atti, l’attività di pre-contenzioso e la difesa legale dei propri atti.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attività ricomprende la nomina della commissione giudicatrice, tenuto conto dell’ordinamento della stazione appaltante committente; in caso di offerte anormalmente basse, l’acquisizione della documentazione a giustificazione dell’offerta per la successiva valutazione, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Le SUA effettuano la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale e la verifica dei requisiti generali di ammissione, richiedono e acquisiscono le informazioni antimafia sui soggetti aggiudicatari presso le Prefetture competenti.
La SUA individua il responsabile del procedimento di gara; assume in carico il procedimento di affidamento
al momento della ricezione del mandato e/o del provvedimento di autorizzazione a contrarre e della documentazione contrattuale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, fino all’adozione del provvedimento di approvazione degli atti e delle operazioni di gara e di chiusura della procedura, che precede il provvedimento di aggiudicazione definitiva nel caso non possa essere adottato dalla SUA; la responsabilità della SUA si estende a tutti gli adempimenti correlati all’endoprocedimento di gara (obblighi di comunicazione e pubblicità legale) e al relativo contenzioso per i profili di competenza;
Articolo 7 Programmazione degli approvvigionamenti
Le SUA acquisiscono i seguenti documenti di programmazione dei soggetti aderenti: il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano triennale delle opere pubbliche, al fine di concertare con essi le iniziative di acquisto che saranno gestite dalla SUA come gara su delega.
Le SUA rilevano altresì i fabbisogni dei soggetti aderenti che possono essere gestiti in forma aggregata come centrale di committenza (accordo quadro) o come soggetto aggregatore (convenzione).
I documenti di programmazione della SUA comprendono le attività svolte come centrale di committenza, le iniziative del soggetto aggregatore, se rivestono tale qualità, e gli approvvigionamenti per le stazioni appaltanti non qualificate convenzionate.
I documenti di programmazione e i bandi di gara, ai fini dell’eventuale attivazione degli accertamenti preliminari di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, s’intendono comunicati alla Prefettura con la pubblicazione sui siti istituzionali e nelle apposite sezioni del programma Appalti Liguria della Regione Liguria.
La Prefettura acquisisce l’elenco di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, anche ai fini di eventuali accertamenti da parte del Gruppo Interforze, consultando il programma Appalti Liguria della Regione Liguria.
Articolo 8
Forme di collaborazione
Le SS.UU.AA. si impegnano a promuovere accordi di collaborazione, a condividere procedure, informazioni e piattaforme informatiche, al fine di sviluppare un sistema integrato, omogeneo e coerente degli appalti pubblici nell’ambito territoriale di competenza.
Gli accordi di collaborazione possono prevedere forme di supporto reciproco per garantire la massima tempestività nel soddisfare le richieste di affidamento dei soggetti aderenti.
Articolo 9
Obblighi dei soggetti aderenti
Le SUA disciplinano il rapporto con le amministrazioni aggiudicatrici mediante convenzioni di servizio in cui impegnano i soggetti aderenti ad assicurare l’applicazione della presente convenzione e delle sue linee guida.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, le convenzioni di servizio devono disciplinare i seguenti profili:
a) l’obbligo di comunicare alla SUA gli atti di programmazione in materia di acquisizioni di beni, servizi e lavori;
b) in assenza di atti di pianificazione degli approvvigionamenti i soggetti aderenti devono comunicare alla SUA i loro fabbisogni, che possono essere rilevati considerando semplicemente i contratti in scadenza, le richieste di finanziamento avanzate a livello regionale, nazionale e comunitario, l’analisi statistica degli acquisti pregressi, ecc.
c) la programmazione degli approvvigionamenti è il presupposto per l’attivazione del servizio e l’omissione di una tempestiva pianificazione costituisce giusta causa per la SUA per la sospensione del servizio;
d) le spese di gestione della gara (contributo ANAC, pubblicità legale, oneri relativi alla commissione giudicatrice, ecc.) devono essere rimborsati dal soggetto aderente alla SUA;
e) l’obbligo di comunicare alla SUA il nominativo del RUP di ogni iniziativa di approvvigionamento, che è responsabile della corretta predisposizione della documentazione contrattuale, dei rapporti con i consulenti incaricati dall’amministrazione aggiudicatrice, degli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
f) i soggetti aderenti devono, attraverso il segretario generale o comunque la figura apicale dell’organizzazione, assicurare la conoscenza della presente convenzione e della convenzione di servizio all’interno del proprio ente e vigilare sulla corretta applicazione delle stesse da parte di tutti i responsabili unici di procedimento incaricati, favorendo la collaborazione con la SUA del personale che ha sviluppato competenze specifiche nel settore degli appalti pubblici.
Articolo 10 Responsabile unico del procedimento
Il RUP del soggetto aderente deve attestare se all’interno dell’appalto sono previste le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dai commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il RUP ha l’obbligo, nella fase di esecuzione dei contratti, di richiedere alla Prefettura di competenza:
1) le informazioni antimafia sull’appaltatore per le quali è intervenuta la scadenza;
2) le informazioni antimafia sugli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
Il RUP dovrà indicare a tali fini il CIG rilasciato dall’ANAC.
Il RUP ha l’obbligo, altresì, di trasmettere alla Prefettura i dati comunicati dall’operatore economico esecutore del contratto (appaltatore) relativamente alle imprese di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati e di tutte le altre attività eventualmente indicate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
Il RUP ha l’obbligo di comunicare alla Prefettura e alla SUA di riferimento eventuali casi di dilazione o ritardo nell’esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni, nonché altre circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie, e dare atto dei provvedimenti adottati. Il RUP ha, altresì, l’obbligo di comunicare alle SUA le richieste di varianti in corso d’opera o la formulazione di riserve.
Spetta al RUP riferire inoltre alla SUA sul buon esito della prestazione e sull’affidabilità contrattuale dell’appaltatore, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il RUP deve provvedere all’aggiornamento delle banche dati, sia direttamente per le fasi procedurali di sua competenza, sia fornendo tempestivamente alla SUA i dati necessari al completamento degli adempimenti a cui essa è tenuta.
Articolo 11
Rapporti con gli operatori economici e innalzamento dei livelli di legalità
Le SUA si impegnano ad inserire nei disciplinari di gara (bando o lettera d’invito e relativa documentazione complementare), negli schemi contrattuali o nei capitolati speciali d’oneri, a seconda dei casi, i seguenti obblighi e condizioni per gli operatori economici.
I disciplinari di gara devono prevedere l’ipotesi di escussione della cauzione provvisoria, di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a seguito delle verifiche disposte dalla SUA sugli operatori economici (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 34/2014).
Con riferimento all’articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 10/2012).
L’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci, è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.
Ai fini di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l’accertamento della responsabilità penale
per omicidio o lesione. Resta facoltà della SUA di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o l’applicazione di sanzioni amministrative.
L’operatore economico risultato aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:
a) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
b) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico;
c) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato;
d) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico;
e) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.
I costi derivanti dagli adempimenti sopraindicati dovranno essere considerati negli oneri aziendali generali della sicurezza da dichiarare nella domanda di ammissione.
I disciplinari di gara dovranno inoltre prevedere l’impegno per i contraenti a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Deve essere fatto obbligo agli operatori economici che eseguono i contratti di comunicare al RUP del soggetto aderente i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi indicati all’articolo 9, comma 2 della presente convenzione.
L’inosservanza degli obblighi imposti all’operatore economico ai sensi della presente convenzione può determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla gara, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
La facoltà di recesso unilaterale per giusta causa o la clausola risolutiva espressa deve essere prevista anche per il caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 12
Misure anticorruzione
Le SUA si impegnano a inserire nei disciplinari di gara l’obbligo per l’appaltatore di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all’autorità giudiziaria e alla SUA dei tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa.
La suddetta clausola dovrà inoltre evidenziare che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Il bando di gara dovrà altresì prevedere che le amministrazioni contraenti si impegnino ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell’articolo 2635 del codice civile.
Nei casi di cui ai precedenti commi, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla SUA della volontà di quest’ultima o di un soggetto aderente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’ANAC che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le SUA, o il soggetto aderente, e l’operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione al RUP e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’operatore economico deve essere informato che saranno segnalate dal RUP alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell’esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d’opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.
Articolo 13 Verifiche antimafia
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 6 novembre 2012, n. 190), in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. “White List”, gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000,00 (un milione di euro), sono sottoposti alla “informazione antimafia” prevista dall'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso le Prefetture competenti.
Le SUA e i soggetti aderenti richiedono le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.
I RUP richiedono le informazioni antimafia per i subappalti e subcontratti di importi pari o superiori a
€ 100.000,00 (centomila euro).
Nel richiedere la verifica antimafia le SUA precisano se trattasi di contratto per conto proprio o per conto di soggetto aderente, indicando il relativo CIG.
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Gli operatori economici che partecipano alle gare devono accettare di essere sottoposti alle verifiche antimafia previste dalla presente convenzione.
Articolo 14
Sistemi informativi e banche dati
La banca dati delle SUA è costituita dal sito Appalti Liguria costantemente aggiornato per le parti di competenza o da corrispondente altra banca dati ai sensi di legge.
La Regione Liguria, in qualità di gestore, si impegna ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della banca dati, nonché la completa accessibilità anche da parte delle Forze di Polizia facenti parte del Gruppo Interforze avente sede presso la Prefettura e a supportare, anche mediante idonea attività di formazione, tutti i soggetti che a vario titolo dovranno accedervi sia per l’attività di inserimento che per l’attività di consultazione.
Articolo 15 Monitoraggio e revisione degli accordi
La Prefettura ha facoltà di promuovere periodicamente la riunione dei sottoscrittori per l’analisi dell’attività delle SS.UU.A.A., nonché per la formulazione di eventuali proposte migliorative in ordine all’attività medesima, anche sulla scorta di segnalazioni fatte dagli enti aderenti ai sottoscrittori.
Sei mesi prima della scadenza della convenzione i soggetti sottoscrittori esamineranno congiuntamente i risultati dell’attività svolta dalle SUA, formulando eventuali proposte di modifica della convenzione ovvero delle attività di competenza della SUA.
Le convenzioni potranno concordemente essere modificate in qualsiasi momento.
Articolo 16 Durata e decorrenza
La presente convenzione ha durata di quattro anni decorrente dalla data di prima sottoscrizione. Il termine di scadenza vale anche per le sottoscrizioni successive.
I soggetti promotori e sottoscrittori si impegnano ad adeguare la convenzione, anche prima del termine di scadenza, al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Resta inteso che nelle more di attuazione del sistema di qualificazione le disposizioni della presente convenzione si intendono riferite al RUP dei soggetti aderenti per le gare su delega e al RUP dei contratti derivati aggiudicati sulla base di accordi quadro, con esclusione delle attività svolte come soggetto aggregatore e come stazione appaltante qualificata.
Genova, 22 ottobre 2018
XXXX XXXXXXXX REGIONE
LIGURIA/VATIT-P.I.00849050109 23.10.2018 13:35:51 UTC
Regione Liguria --------------------------------------------------------
Firmato digitalmente da: FIAMMA SPENA
Firmato il 23/10/2018 12:55
Prefettura di Genova --------S--e-r-i-a--l-e--C--e--r-t-i-f-ic--a--t-o-:--6--7--3-0----------------
Valido dal 28/02/2018 al 28/02/2021
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
Prefettura di Imperia --------------------------------------------------------
Prefettura di La Spezia ---------------------------------------------------------
Prefettura di Savona --------------------------------------------------------
Comune di Genova ----------------------------------------------------------
Città Metropolitana di Genova -----------------------------------------------------------