CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CTF 2000: versione settembre 2015
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CTF 2000: versione settembre 2015
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le forniture, sia di prodotti che di servizi, nonché di tutti i servizi di montaggio, installazione, ecc. ad esse collegate ed effettuate da CTF 2000 sono soggette alle presenti condizioni generali di vendita.
CTF 2000 non accetta condizioni (di acquisto), clausole e quanto altro dall’acquirente, le quali con il presente vengono espressamente ed incontestabilmente respinte.
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano anche a tutte le transazioni future. Qualsiasi deroga alle stesse deve essere preventivamente ed espressamente accettata per iscritto da CTF 2000.
2. OFFERTA E ACCETTAZIONE
Le offerte redatte da CTF 2000 non sono vincolanti né impegnative e valgono nei confronti dell’acquirente esclusivamente come offerte di acquisto senza alcun impegno, il cui termine per l’accettazione è pari ad un massimo di 3 mesi, indipendentemente dalla durata dell’offerta di acquisto, salvo diversamente convenuto. Una volta decorso il termine di 3 mesi, CTF 2000 può pertanto non ritenersi più vincolata alla proposta fatta. Sempre entro i 3 mesi dalla presentazione dell’offerta e prima dell’accettazione della stessa da parte del cliente, CTF 2000 NV si riserva il diritto di inviare una nuova offerta, la quale annulla integralmente l’offerta precedente.
Il contratto di acquisto si conclude con l’ordine dell’acquirente (conformemente all’offerta) e con la conseguente accettazione da parte del venditore, CTF 2000.
Nel caso in cui l’accettazione del venditore deroghi dall’ordine dell’acquirente, si parlerà di un’accettazione su riserva e quelle condizioni devono essere considerate come una nuova offerta senza impegno in capo a CTF 2000 per un nuovo periodo massimo di 3 mesi.
3. CONSULENZA
Nel caso in cui l’incarico conferito a CTF 2000 consista nella fornitura di consulenza, lo stesso fa sempre riferimento ad un obbligo di mezzi, che CTF 2000 porterà a termine nel miglior modo possibile.
La consulenza fornita da CTF 2000 in merito (elenco non esaustivo) all’idoneità, l’uso e le proprietà del prodotto non esenta in nessun caso l’acquirente dai propri obblighi di effettuare controlli e prove.
4. RISCHIO & DANNI DA TRASPORTO
Tutte le merci vengono sempre trasportate a rischio dell’acquirente.
La condizione di cui sopra si applica nonostante l’accordo preveda la clausola franco arrivo.
In caso di reclami relativi alla merce danneggiata a seguito del trasporto, l’acquirente dovrà rivolgersi per iscritto e direttamente alla ditta di trasporti entro i termini speciali a tal proposito stabiliti ed inviare una copia del reclamo a CTF 2000.
5. CONDIZIONI DI CONSEGNA
La consegna ha luogo secondo la clausola di commercio concordata all’interno del contratto di fornitura e si applica conformemente all’edizione in vigore degli INCOTERMS al momento della conclusione del contratto.
I termini di consegna stabiliti non sono vincolanti in capo a CTF 2000 e non possono in nessun caso dare adito ad un risarcimento da parte della stessa.
6. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Le caratteristiche del prodotto venduto risultano esclusivamente dalle specifiche del prodotto di CTF 2000, salvo diverso e specifico accordo.
L’uso identificato nell’ambito del regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH), pertinente per i prodotti, non offre nessun accordo sulle qualità contrattuali concordate dei prodotti, né sull’uso loro attribuito nell’ambito del presente contratto. Il cliente (“Utilizzatore a valle”) ha l’obbligo in qualsiasi momento di verificare se l’uso fatto della merce acquistata corrisponda all’uso identificato, come formulato all’interno della Scheda dati di sicurezza.
Le caratteristiche dei campioni dei prodotti sono vincolanti solo nel caso in cui vengano espressamente riconosciute come caratteristiche del prodotto.
I dati relativi al prodotto, in particolare i dati riguardanti le proprietà e la conservabilità, valgono come garanzia solo se sono stati esplicitamente indicati e concordati come tali.
7. OBBLIGHI DI USO E DI CONTROLLO
Tutte le attrezzature, le istruzioni, le raccomandazioni rilasciate da CTF 2000 e relative all’esecuzione, le proprietà tecniche, le applicazioni, il concetto, nonché l’uso dei prodotti sono conformi al normale uso degli stessi.
Tuttavia, l’acquirente o l’utente (finale) della merce consegnata sono tenuti a verificare, e se del caso a testare, se i materiali dei prodotti ordinati dagli stessi siano idonei per l’applicazione che essi desiderano farne.
CTF 2000 non può essere ritenuta responsabile per danni attribuibili ad un uso improprio dei suoi prodotti, tantomeno nel caso in cui CTF 2000 non abbia alcun controllo sulle circostanze in cui i prodotti vengono impiegati e/o sui metodi di utilizzo.
In tal caso CTF 2000 non può essere ritenuta responsabile per i servizi forniti da un prodotto, da un concetto, dalle proprietà tecniche e dall’implementazione di un prodotto, né nei confronti di un acquirente (diretto), tantomeno nei confronti di un utente o di terzi.
8. PREZZI
Nel caso in cui CTF 2000 apporti delle modifiche generali al prezzo di un prodotto da consegnare o delle condizioni di pagamento durante il periodo compreso tra l’accettazione dell’offerta e il giorno della consegna, la stessa CTF 2000 ha il diritto di applicare alla data della consegna i prezzi e/o le condizioni di pagamento in vigore, a prescindere dai prezzi e le condizioni stabilite al momento dell’accettazione dell’offerta.
CTF 2000 informerà l’acquirente della modifica, il quale da parte sua ha il diritto di risolvere il contratto entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di CTF 2000. Detta risoluzione dovrà avvenire sempre a mezzo di posta raccomandata, indirizzata alla sede sociale di CTF 2000, in Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XXXX (Xxxxxx – Europa).
9. OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACQUIRENTE
Tutte le fatture di CTF 2000 sono pagabili in contanti. La riscossione di cambiali non rappresenta pertanto un’eccezione.
Il mancato pagamento del prezzo di acquisto alla data di scadenza viene considerato come una violazione fondamentale degli obblighi dell’accordo comune.
In caso di mancato pagamento parziale o totale dell’importo alla data di scadenza, CTF 2000 può di diritto e senza previa costituzione in mora applicare un interesse annuo del 10% sull’importo non pagato, da calcolare a partire dalla data di scadenza della fattura.
Al tempo stesso CTF 2000 ha diritto ad un risarcimento forfettario del 10% sull’importo menzionato nel contratto con un minimo di 125 EURO.
10. LUOGO DI PAGAMENTO
Indipendentemente dal luogo di trasferimento della merce o dei documenti, il pagamento da parte dell’acquirente deve avvenire sempre presso la sede di CTF 2000.
11. RISERVA DI PROPRIETÀ
1. Generale
La merce consegnata da CTF 2000 resta di completa proprietà di quest’ultima fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto.
Nel caso di mancato pagamento puntuale, CTF 2000 ha il diritto, senza risoluzione anticipata del contratto di acquisto e senza concedere un periodo di grazia, di farsi provvisoriamente restituire i prodotti di proprietà di CTF 2000 a spese dell’acquirente, fino al momento del pagamento integrale del prezzo di acquisto, fatto salvo il diritto ad un risarcimento per la messa fuori uso del prodotto.
2. Riserva di proprietà estesa
Nel caso in cui l’acquirente, nonostante abbia pagato il prezzo di acquisto per la merce attualmente consegnata, abbia tuttavia altri crediti insoluti in capo a CTF 2000, la proprietà della merce attualmente consegnata verrà ugualmente trasferita all’acquirente solo nel momento in cui i crediti insoluti saranno stati estinti.
3. Riserva di proprietà con clausola di lavorazione
Nel caso in cui l’acquirente, malgrado il fatto di avere ancora dei crediti insoluti e nonostante la riserva di proprietà, lavori la merce consegnata, si riterrà che CTF 2000 sia il fabbricante della stessa e riceverà di diritto il completo diritto di proprietà sulla nuova merce prodotta.
4. Riserva di proprietà con clausola di lavorazione e di composizione
Nel caso in cui la merce consegnata da CTF 2000 sia stata amalgamata o miscelata con materiali dell’acquirente, i quali devono essere considerati come base, si considera convenuto tra le parti il trasferimento da parte dell’acquirente a CTF 2000 del diritto di proprietà congiunto della base, purché avvenga un calcolo proporzionale del valore fatturato della merce consegnata da CTF 2000, rispetto al valore fatturato della base.
5. Riserva di proprietà estesa con trasferimento generale
L’acquirente non può in nessun modo vendere la merce acquistata, fintantoché lo stesso non abbia prima adempiuto ai propri obblighi di pagamento nei confronti di CTF 2000.
Al momento della stipula del contratto con CTF 2000, tutti i crediti e le rivendicazioni relativi alla vendita della merce, e su cui vale ancora il diritto di proprietà di CTF 2000, gravano sull’acquirente.
Nel caso in cui CTF 2000 abbia acquisito un diritto congiunto nel caso della lavorazione, unione o fusione, il trasferimento a CTF 2000 dei diritti sarà proporzionale, vale a dire che il valore della merce consegnata da CTF 2000 su riserva di proprietà verrà comparato al valore della merce di terzi.
Al momento della stipula del contratto con CTF 2000, l’acquirente trasferisce tutte le rivendicazioni e i crediti futuri certi dello stato patrimoniale sotto i conti delle operazioni correnti a CTF 2000 per un valore pari all’importo dei crediti in essere in capo a CTF 2000.
6. Diritto di acquisizione/pubblicazione
Su semplice richiesta di CTF 2000 l’acquirente fornirà tutte le informazioni necessarie relative all’inventario della merce di proprietà di CTF 2000 e di tutti i crediti trasferiti a CTF 2000. Quest’ultima ha il diritto di ispezionare la merce il loco per verificarne l’usabilità e di redigere un inventario.
Al tempo stesso l’acquirente, su richiesta di CTF 2000, si accerterà che gli imballaggi mostrino che la merce è di proprietà di CTF 2000 (anche in caso di rietichettatura) e l’acquirente informerà i propri clienti che i relativi crediti sono stati trasferiti a CTF 2000 ed in più menzionerà espressamente che può essere effettuato solo un pagamento di carattere liberatorio a CTF 2000.
7. Xxxxxxxx di esenzione parziale
Nel momento in cui le garanzie fornite dall’acquirente eccedano di oltre il 15% il totale dei relativi crediti in essere presso CTF 2000, quest’ultima rinuncerà alla parte del valore in eccesso.
12. GARANZIE
Nel caso in cui l’acquirente sia inadempiente al pagamento o in caso di timore fondato di insolvenza dell’acquirente, CTF 2000 può annullare unilateralmente e con effetto immediato qualsiasi agevolazione di pagamento precedentemente concessa dalla stessa o convenuta tra le parti.
CTF 2000 si riserva il diritto di subordinare le consegne successive al rilascio di garanzie adeguate.
13. DIRITTI DELL’ACQUIRENTE IN CASO DI DIFETTI
1. Al momento della consegna della merce da parte di CTF 2000, l’acquirente ha l’obbligo di sottoporre la merce consegnata ad un controllo abituale. Eventuali difetti accertati durante questo controllo devono essere notificati per iscritto a CTF 2000 entro i 15 giorni successivi alla ricezione della merce.
Eventuali ed ulteriori danni non accertati al momento del primo controllo abituale devono essere notificati per iscritto entro i 15 giorni dalla loro scoperta.
Nel notificare i difetti a CTF 2000 è sempre necessario descriverne accuratamente la condizione e la portata. Tuttavia, il verificarsi di una simile eventualità non dispensa l’acquirente dall’adempiere ai propri obblighi di pagamento come indicato nell’articolo 9.
2. Nel caso in cui il prodotto mostri dei difetti e l’acquirente li abbia comunicati a CTF 2000 conformemente alla clausola di cui sopra, allora:
- CTF 2000 ha il diritto di scegliere se cercare di porre un rimedio al difetto, oppure consegnare all’acquirente un prodotto esente da difetti;
- CTF 2000 si riserva il diritto di effettuare almeno due tentativi al fine di adempiere ai propri obblighi.
14. RESPONSABILITÀ
In linea di principio CTF 2000 è responsabile per i danni causati dalla stessa conformemente alle disposizioni legali, tuttavia il valore del danno non potrà in nessun caso essere superiore al valore del prodotto consegnato da CTF 2000 in relazione al danno specifico.
Ciononostante, in caso di semplice inosservanza degli obblighi contrattuali sostanziali, la responsabilità di CTF 2000 si limita al risarcimento del danno prevedibile derivante da detta negligenza.
Nel caso di semplice inosservanza degli obblighi contrattuali non sostanziali, viene esclusa qualsiasi responsabilità di CTF 2000.
Nel caso di un eventuale adempimento tardivo o impossibile degli obblighi contrattuali sostanziali da parte di CTF 2000, quest’ultima non ne sarà responsabile nel momento in cui detta impossibilità o il ritardo siano la semplice conseguenza del rispetto della legge e della normativa, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH), il regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose (CLP), o qualora la causa sia da attribuire all’acquirente.
15. DISPOSIZIONE SPECIALE - CLIENTI TOLLING
Nell’ambito delle presenti condizioni generali viene considerato un “cliente tolling” qualsiasi cliente che faccia uso dei servizi di CTF 2000 e per i quali servizi viene emessa fattura. Questi servizi possono
essere di natura operativa (ad esempio produzione, logistica e altro) o possono fare riferimento al laboratorio (ad esempio il controllo qualità) e ad altri dipartimenti.
Nell’ambito del regolamento REACH ogni “cliente tolling” agirà in qualità di rappresentante terzo per la preregistrazione delle sostanze derivanti sia dalla produzione (reazione chimica), che dall’importazione da paesi al di fuori dell’UE. CTF 2000, in qualità di fabbricante dei prodotti, effettuerà la preregistrazione non appena avrà ottenuto le informazioni necessarie a mezzo di posta raccomandata dal “cliente tolling”.
16. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LEGALI
Salvo diverso ed esplicito accordo, l’acquirente è responsabile per l’adempimento delle disposizioni legali e amministrative in merito all’importazione, il trasporto, lo stoccaggio e l’uso del prodotto.
17. FORZA MAGGIORE
Tutti gli eventi e le circostanze che si verificano indipendentemente dall’azione o dalla sfera d’influenza di CTF 2000 (tra cui catastrofi naturali, guerra, controversie in ambito lavorativo, carenza di materie prime ed energia, agitazioni a livello aziendale e problemi di traffico, danno da incendio e a seguito di un’esplosione, intervento delle autorità pubbliche, ecc.), che hanno come conseguenza un calo di disponibilità dei prodotti presso il fornitore/la fonte di CTF 2000 e che impediscono a quest’ultima di adempiere ai propri obblighi contrattuali, sollevano CTF 2000 dai propri obblighi contrattuali per tutta la durata del “disturbo” e conformemente alla misura delle conseguenze che ne derivano.
Quanto sopra vale anche per eventi e circostanze che rendono economicamente irresponsabile l’esecuzione degli obblighi contrattuali in capo a CTF 2000 in modo costante e duraturo o che sono da attribuire esclusivamente al fornitore.
CTF 2000 non è obbligata a procurarsi i prodotti da altri fornitori/fonti.
Nel caso in cui le circostanze di cui sopra dovessero perdurare ininterrottamente per più di tre mesi, CTF 2000 si riserva il diritto di risolvere il contratto unilateralmente e a titolo gratuito.
18. COMPENSAZIONE
CTF 2000 ha il diritto di ottenere una compensazione legale nei confronti di chiunque tra gli importi che CTF 2000 deve ai propri fornitori e gli importi che i fornitori devono a CTF 2000.
Tutte le transazioni hanno luogo secondo le condizioni generali inerenti dalle quali non si può validamente derogare, a prescindere dal fatto che venga fatto riferimento o meno alle stesse.
19. INVIO DELLE DICHIARAZIONI
Le comunicazioni ed altre dichiarazioni da fare o da rilasciare nei confronti di una controparte, entrano in vigore al momento del loro invio alla parte contraente. Nel caso in cui venga stabilito un termine al riguardo, la dichiarazione deve sempre essere inviata entro quel termine, a pena di nullità.
20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
Tutti i contratti conclusi da CTF 2000 devono intendersi come assolutamente confidenziali tra CTF 2000 e la controparte, a prescindere dall’oggetto del contratto (consegna, montaggio, installazione, consulenza, tolling, ecc.).
Eventuali diritti di proprietà intellettuale che CTF 2000 stabilisce sui propri prodotti o sulle proprie procedure restano in qualsiasi momento di proprietà di CTF 2000.
Un utilizzo non autorizzato dei prodotti o del know-how di CTF 2000 darà luogo ad azioni penali e al pagamento di un risarcimento, pari alla portata del danno (sia materiale che immateriale) subito da CTF 2000.
21. LEGGE APPLICABILE
Su tutti i contratti stipulati da CTF 2000 si applica il diritto belga, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (nota come la Convenzione di Vienna), indipendentemente dalle circostanze o se l’acquirente si trovi in uno Stato membro avente ratificato la Convenzione.
In caso di controversia, i tribunali del distretto giuridico delle Fiandre orientali, sezione di Dendermonde, avranno competenza esclusiva a conoscere.
22. LINGUA DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’acquirente, esclusa la lingua in cui viene stipulato il contratto di acquisto (“lingua del contratto”), voglia ricevere le presenti condizioni generali di vendita anche in un’altra lingua, ciò è possibile unicamente per facilitarne la comprensione. In caso di controversia in merito alla corretta interpretazione delle stesse, la lingua del contratto prevarrà in qualsiasi momento.
23. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Sulle controversie derivanti dal presente contratto si applicano sempre dei termini di prescrizione legali, escluso il caso di una controversia riguardante un difetto nella merce consegnata da CTF 2000. Eventuali crediti vantati dall’acquirente a seguito di un difetto nella merce consegnata, cadono in prescrizione di diritto dopo un anno dalla consegna della merce.
24. NULLITÀ
Nel caso in cui una disposizione delle presenti condizioni sia nulla, si considererà che detta disposizione non esiste. La nullità di una o più disposizioni delle presenti condizioni non comporta l’annullamento delle altre disposizioni.