Contractors’ All Risks
C.A.R.
Contractors’ All Risks
Polizza di assicurazione
Tutti i rischi della costruzione di opere civili
SCHEDA DI POLIZZA | ||||
Tutti i rischi della costruzione di opere civili | ||||
Contraente | ||||
Committente | ||||
Assicurato/i | ||||
Appaltatorie | ||||
Luogo di esecuzione delle opere | ||||
Descrizione delle opere | ||||
Periodo di copertura: | Lavori: Manutenzione: | dalle h. 24:00 del dalle h. 24:00 del | alle h. 24:00 del alle h. 24:00 del | |
Somme assicurate | Sezione I: Danni alle cose Partite: | |||
1 – Impianti e opere permanenti e temporanee | ||||
2 – Impianti e opere preesistenti | ||||
3 – Costi di demolizione e sgombero | ||||
4 – Macchinari e attrezzature di cantiere | ||||
Massimali assicurati | Sezione II: Responsabilità Civile verso Terzi Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi: | |||
- Durante la validità della polizza | ||||
- Limite per ogni sinistro | ||||
Scoperti e franchigie Sezione I | Danni alle cose | |||
Partita 1 – Per danni derivanti o connessi con: | ||||
a) acqua, frana, crollo, terremoto, altri eventi naturali | ||||
b) ogni altra causa | ||||
Sezione II | Responsabilità Civile verso Terzi | |||
Per ogni sinistro alle cose |
CONDIZIONI PARTICOLARI
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
C.P. 1 | Danni causati da errori di progettazione e di calcolo |
C.P. 2 | Impianti e opere preesistenti |
C.P. 3 | Costi di demolizione e sgombero |
C.P. 4 | Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno … |
C.P. 5 | Manutenzione |
Operanti solo se richiamate attivando la relativa casella
Scoperto [%] | Scoperto min. [€] | Limite per sin. [€] | Limite per dur. [€] |
✓
✓
✓
C.P. 6 | Manutenzione estesa | Vedi Deducibili/Limiti per il periodo di costruzione |
C.P. 7 | Macchinari baraccamenti ed attrezzature di cantiere |
C.P. 8 | Pluralità di assicurati. R. C. Incrociata | Vedi sezione II – RCT |
C.P. 9 | Rimozione, franamento e cedimento del terreno |
C.P. 10 | Cavi o condutture sotterranee |
* * * * * *
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
- ‘Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- “Società”: l’impresa assicuratrice;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
- “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- “lndennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- “Scoperto”: la quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Luogo di esecuzione delle opere”
l’area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella polizza, nel quale l’esecutore realizza le opere assicurate
- “Opere”: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella polizza;
- “Opere Preesistenti”: opere impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori;
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- “Atto di terrorismo”: un atto compreso ma non limitato all’uso di forza o violenza e/o minaccia dello stesso, di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari inclusa l’intenzione di influenzare un governo e/o di mettere il pubblico in stato di terrore.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso per la parte eccedente l’importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
Art. 2 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione degli scoperti e delle franchigie stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Art. 3 - Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori non eseguiti a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento, o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo e colpa grave dell’Assicurato.
La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
I) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
m) le opere e gli impianti preesistenti;
n) i costi di demolizione e di sgombero;
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
Art. 4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale
La somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza deve corrispondere all’inizio dei lavori:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale dello opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell’opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’assicurazione. Il Contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
- gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
- gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario.
b) in caso di assenza del contratto di appalto all’importo pan al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
- lavori e corpo;
- lavori e misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l’opera oggetto dell’assicurazione.
Se durante il corso dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.
Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile
I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.
I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 7 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un
fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere che abbia avuto luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.
Art. 8 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, intendesi per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 9 - Delimitazione dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
I) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
n) i danni da furto;
o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:
p) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
q) i danni dovuti a vibrazione, rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.
Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 11 - Delimitazione causale del rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto,
sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni – totali o parziali della costruzione.
Art. 12- Delimitazione temporale del rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
Art. 13 - Periodo di copertura
L’assicurazione decorre dalla data fissata in polizza, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.
In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.
Art. 14 - Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione
In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l’Assicurato è obbligato a dame immediata comunicazione alla Società. La Società si riserva di concordare con l’Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Art. 17 - Denuncia di sinistri - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) dame immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai Suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere e disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l’avviso prescritto al comma a), ma Io stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l’Autorità di Polizia.
Art. 18 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità
Art. 19 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto fra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Art. 20 - Danni - Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 21 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 22 - Limitazione dell’assicurazione In caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato, ma con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento. Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all’esecuzione della polizza.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall’art. 17, comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 25 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 26 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 27 - Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le Norme di Legge.
Art. 28 - E-Risk
Premesso che:
▪ per Dati Elettronici (Electronic Data) si intendono dati, concetti, informazioni convertiti in forma utilizzabile per la comunicazione, interpretazione o elaborazione da parte di processori elettronici o elettromeccanici di dati o di attrezzature elettroniche e include programmi, software e altre istruzioni codificate per l’elaborazione e il trattamento di dati o per la gestione e utilizzo di tali macchinari.
▪ per Computer Virus si intende un insieme di istruzioni alterate, dannose o comunque non autorizzate o codici che includano una serie di istruzioni o codifiche non autorizzate e dannose che siano mirate a propagare se stesse attraverso il sistema del computer o la rete informatica, di qualsiasi natura. Il termine Computer Virus include ma non è limitato ai cosiddetti “Trojan Horses” “Worms” e “Time or logic bombs”.
La Società non indennizza i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati da perdita, alterazione, cancellazione, contaminazione o falsificazione di Dati Elettronici da qualunque evento causati (incluso ma non limitato ai Computer Virus) e la conseguente perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, costi, spese di qualsiasi natura, indipendentemente da qualsiasi causa o evento che abbia contribuito in coincidenza o in diversa sequenza all’evento stesso.
Si intendono tuttavia indennizzabili:
▪ i danni materiali e diretti ai beni assicurati da incendio ed esplosione anche se conseguenti ad un evento di cui al suddetto paragrafo.
Art. 29 - Xxxxxxxx Xxxxxxxx/Embargo
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione
Europea, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Art. 30 - Esclusione per le giurisdizioni USA, Canada e Australia
Si conviene tra le parti che, in relazione alla Responsabilità Civile verso Terzi, la presente polizza non prevede alcun indennizzo (inclusi risarcimento del danno, costi e/o spese) derivante, connesso o collegato all’applicazione di leggi (statali, federali o di qualsiasi altro genere) e/o alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America (USA), Canada e/o Australia per qualsivoglia ragione legale, inclusa ma non limitata a qualsiasi responsabilità ambientale.
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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate: Art. 3 Delimitazione dell’assicurazione
Art. 4 Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale Art. 9 Delimitazione dell’assicurazione
Art. 11 Delimitazione causale dei rischi Art. 12 Delimitazione temporale dei rischi
Art. 14 Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione Art. 20 Danni, facoltà di recesso
Art. 21 Onere della prova
Art. 22 Limitazione dell’assicurazione In caso di esistenza di altre assicurazioni Art. 25 Foro competente
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione
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Il Contraente
CONDIZIONI PARTICOLARI |
Operanti solo se espressamente richiamate nella “Scheda di Polizza” attivando l’apposita casella |
CP1) Errori di progettazione o di calcolo
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori, nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.
E’ inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte di opera ancora da realizzare.
CP2) Opere od impianti preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’assicurazione.
Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera.
CP3) Costi di demolizione e sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle Partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
CP4) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporti a grande velocità
Sono indennizzabili i costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti a grande velocità (esclusi i trasporti aerei) purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all’importo pari al 20% del danno indennizzabile.
CP5) Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1. nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e gli scoperti stabiliti per il periodo di costruzione.
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza con inizio alle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell’Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
CP6) Manutenzione Estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
CP7) Macchinari baraccamenti ed attrezzature di cantiere
L’assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.
CP8) Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall’Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all’Art. 9 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni alle cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1, 2 e 4 – non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.
CP9) Rimozione, franamento e cedimento del terreno
Sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi d’appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell’ambito dei massimali stabiliti in Scheda di Polizza alla SEZIONE II.
Per i fabbricati di terzi l’obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.
CP10) Cavi o condutture sotterranee
Sono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.