DIP aggiuntivo TUA ENERGIA) Prodotto: TUA ENERGIA
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo
(DIP aggiuntivo TUA ENERGIA) Prodotto: TUA ENERGIA
Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni
Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell’Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Xxxxx Xxxxxxxx, n. 1 – 00000 Xxxxxx; tel. 02/0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e- mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxx-xxxxxxxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Danni diretti | |
Guasti al macchinario (Garanzia opzionale) | L’assicurazione danni diretti è estesa ai guasti accidentali al macchinario collaudato e pronto all’uso cui è destinato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Caratteristiche del macchinario | La validità della copertura è soggetta al fatto che non siano stati impiegati macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati come dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori limitazioni. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico. | |
XXXXX XXXXXXX | |
L’assicurazione non è dovuta per i danni causati da o dovuti a: • frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; • crollo e collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti, sia del pannello del macchinario che dell’immobile sul quale siano eventualmente installati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; • montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari; • deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere; • inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; • guasti meccanici, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; • sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate; • nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, TUA indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa; • dolo e colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante; • errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; • ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti; • perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; fatto salvo quanto disposto dalla sezione “Danni indiretti”, qualora sottoscritta; • difetti noti al Contraente, all’Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza; • eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; • urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; • inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’ acqua, dell’aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive; • maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese. Sono esclusi inoltre i costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno. | |
Guasti al macchinario (opzionale) | • Per macchinari di valore singolo superiore a 150.000 euro, la garanzia è operante a condizione che l’impianto sia regolarmente manutenuto in base a valido ed adeguato contratto di manutenzione programmata, da effettuare con frequenza almeno annuale. • Sono esclusi i danni causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, |
esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; • aggiornamento tecnologico dell'impianto; • danni a disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. Per i danni in serie, intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto dovuto a vizio di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto o di calcolo, errori di montaggio, anche se verificatisi in anni diversi, verranno indennizzati con un limite di indennizzo del 15% per il primo sinistro, del 10% per il secondo, del 6% per il terzo, del 3% per il quarto, non essendo invece indennizzabili quelli successivi. | |
XXXXX XXXXXXXXX | |
TUA non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione “Danni diretti" della presente polizza causato da: • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; • da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; • inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, qualora non risulti in polizza sottoscritta la relativa garanzia e riportato il relativo premio. TUA non risponde inoltre di: • penali o indennità o multe dovute a terzi; • giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. TUA non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: • dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; • furti, rapine portavalori e simili reati contro il patrimonio assicurati con la sezione “Danni diretti"; • mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; • difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; • furti e rapine delle cose assicurate con la sezione “Danni diretti". | |
RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Sono esclusi i danni: • da furto; • da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • da inquinamento e contaminazione in genere; • da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; • alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; • a condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti; |
• a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
• da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei fabbricati;
• da detenzione o impiego di esplosivi;
• da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
• da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
• da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
• da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non derivantigli dalla legge;
• derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
• non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
Cosa fare in caso di sinistro? |
Denuncia di sinistro Xxxx rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L’inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell’indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo. Non devi esagerare in modo doloso il danno. L’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita del diritto all’indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa. La denuncia del sinistro deve essere inviata per iscritto a TUA entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Danni diretti e danni indiretti Relativamente al danno indiretto, eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non presente. |
Gestione da parte di altre imprese: Non presente |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Contraente è tenuto a versare il premio alla scadenza annuale secondo quanto pattuito e indicato in polizza. Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l’agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Rimborso | Non previsto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all’anno. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che qualora in polizza sia indicato NO alla casella “Tacito rinnovo”, quanto sopra previsto non opera e l’assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
TUA Energia è una soluzione per la tutela dei rischi dell’impianto fotovoltaico dai danni materiali e diretti e indiretti da mancata produzione di energia. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all’Intermediario e pari in media all’xx% dell’importo pagato. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 02/0000000; E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per le garanzie delle sezioni “Danni ai beni” e “Furto e altri eventi”, è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la sezione “Tutela Legale” in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Cyber risk Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.