Numero
Numero
6324
fr
0
Xxxxxxxxxx
00 dicembre 2021
Consiglio di Stato Xxxxxx Xxxxxxx 0
Xxxxxxx xxxxxxx 0000
0000 Xxxxxxxxxx
telefono x00 00 000 00 00
fax x00 00 000 00 00
Repubblica e Cantone Ticino
Il Consiglio di Stato
Segretariato generale CDPE Casa dei Cantoni Speichergasse 6
Casella postale XX-0000 Xxxxx
Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO) – consultazione
Gentili signore, egregi signori,
con lettera del 16 giugno 2021 avete invitato i Governi cantonali a pronunciarsi sull’Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO).
Innanzitutto vi ringraziamo per averci dato l’opportunità di esprimere la nostra opinione in merito.
Come richiesto abbiamo formulato la nostra presa di posizione sull’accordo compilando l’apposito questionario. A margine delle risposte riportate nel questionario riteniamo comunque necessario esprime qualche considerazione aggiuntiva.
L’inclusione è un valore centrale per il sistema educativo ticinese. Il principio secondo cui alle allieve e agli allievi che necessitano di una ospedalizzazione sia garantito il diritto all’apprendimento trova la nostra piena adesione. Analogamente, aderiamo pienamente al principio che, indipendentemente dal Cantone di appartenenza, allieve ed allievi possano beneficiare di attività scolastiche nei luoghi di degenza.
A questo proposito, tuttavia, non possiamo tralasciare di menzionare la particolarità linguistica del Canton Ticino, che si ripercuote anche nell’ambito delle attività scolastiche in ambito ospedaliero. Oltre alla lingua di insegnamento, infatti, anche i piani di studio ticinesi, e soprattutto quelli della scuola dell’obbligo, differiscono dai piani del resto della Svizzera. È quindi opportuno sottolineare come per il nostro Cantone non sia immaginabile una piena applicazione delle disposizioni previste dall’accordo. Xxxxx restando che i principi quali ad esempio lo scambio o il collegamento con la scuola di appartenenza siano indubbiamente validi, è altamente probabile che la pratica ora in vigore di prestare un sostegno individualizzato agli allievi continuerà a essere applicata. Teniamo inoltre a evidenziare che i recenti e rapidi sviluppi nel campo della didattica a distanza, riconducibili alla pandemia di COVID-19, hanno aperto nuove possibilità anche nel campo della scolarizzazione in ambito ospedaliero.
Consiglio di Stato 0000 Xxxxxxxxxx
2 di 2
RG n. 6324 del 15 dicembre 2021
Entrando infine nello specifico disposizioni previste dall’accordo, ribadiamo la nostra richiesta di precisare le disposizioni che regolano il periodo di attesa di sette giorni previste all’art. 1 cpv. 2 lett. b dell’accordo. La richiesta riguarda soprattutto gli allievi affetti da malattie croniche e/o che necessitano di ripetute e regolari ospedalizzazioni: in questi casi è a nostro parere indispensabile che le misure di scolarizzazione possano intervenire da subito e non debbano essere sottoposte a un periodo di attesa.
Voglia gradire, gentili signore ed egregi signori, l’espressione della nostra stima.
PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Coduri
Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxx
Allegato:
- Questionario AASO compilato
Comunicazione:
- Consiglio di Stato (xxxx-xxx@xx.xx; xxx-xxx@xx.xx; xx-xxx@xx.xx; xxx-xxx@xx.xx; xx-xxx@xx.xx; xxx-xx@xx.xx)
- Deputazione ticinese alle camere federali (xxx-xxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx)
- Pubblicazione in internet
QUESTIONARIO AASO
Segretariato generale CDPE / 15 giugno 2021
Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (AASO)
Questionario per la consultazione
Dati personali
1. I seguenti dati ci servono per l'elaborazione del questionario:
Mittente: | Repubblica e Cantone Ticino |
Istituzione/reparto | Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport |
Persona di contatto per eventuali domande | Xxxxxxx Xxxxx |
Via, numero | Xxxxx Xxxxxxx 00 |
XXX/Xxxxx | 0000 Xxxxxxxxxx |
Telefono | 000 000 00 00 |
Gruppi in consultazione
2. A nome di quale dei seguenti gruppi consegna il Suo parere?
☒ Direzione della pubblica educazione di un Cantone
☐ Direzione della sanità pubblica di un Cantone
☐ Direzione dei servizi sociali di un Cantone
☐ "Scuola in ospedale"
☐ Altri:
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2b. Per quale Xxxxxxx consegna il Suo parere:
Ticino
Aspetti generali del nuovo AASO
3a. Concorda con l'esposizione della situazione di partenza di un nuovo AASO nel capitolo 2 dell'opuscolo per la consultazione?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
Osservazioni:
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3b. Concorda con l'esposizione dei motivi per un nuovo AASO nel capitolo 2 dell'opuscolo per la consultazione?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
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3c. Le offerte che erano state inserite nella CIIS in quanto istituzioni per bambini e giovani o in quanto insegnamento speciale esterno sono escluse dall'AASO. Concorda con questa delimitazione tra CIIS e XXXX?
☐ pienamente d’accordo
☒ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
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4. Vi sono aspetti che a Suo parere sono stati considerati in modo insufficiente?
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Contenuti materiali del nuovo AASO
5. Concorda con il principio della garanzia del collegamento con la scuola di appartenenza? (capitolo 3.1)
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
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6. Concorda con il principio dello scambio con la scuola di appartenenza? (capitolo 3.2)
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
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7. Concorda con il principio del sistema «à la carte»? (capitolo 3.3)
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
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8. Concorda con il periodo d’attesa di 7 giorni? (capitolo 3.4)
☐ pienamente d’accordo
☒ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
Le disposizioni che regolano il periodo di attesa di sette giorni previste richiedono di essere precisate. La richiesta riguarda soprattutto gli allievi affetti da malattie croniche e/o che necessitano di ripetute e regolari ospedalizzazioni: in questi casi è a nostro parere indispensabile che le misure di scolarizzazione possano intervenire da subito e non debbano essere sottoposte ad alcun periodo di attesa.
9. Concorda con la determinazione del Cantone debitore? (capitolo 3.5)
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere Osservazioni:
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10. Ha altre osservazioni sui contenuti materiali del nuovo AASO? Quali?
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Articoli del testo dell’accordo (capitolo 4)
11. Qui di seguito ha la possibilità di riportare osservazioni sui singoli articoli dell’AASO. La preghiamo di indicare prima la Sua approvazione in generale dell’articolo in questione e poi le Sue eventuali osservazioni.
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1L’accordo disciplina l’indennizzo delle attività scolastiche svolte negli ospedali (scuola in ospedale) tra i Cantoni aderenti all’accordo.
2Si applica alle attività nell’ambito della scuola dell’obbligo di cui si avvalgono gli allievi
a. ricoverati in ospedali al di fuori del Cantone nel quale devono assolvere il loro obbligo scolastico,
b. dopo un periodo d’attesa di sette giorni,
c. con il consenso del loro rappresentante legale e
d. durante le settimane di insegnamento annuali determinanti nel Cantone in cui ha sede l’ospedale.
3Si applica alle attività di formazione generale del livello secondario II di cui si avvalgono gli allievi
a. ricoverati in ospedali al di fuori del loro Cantone di domicilio,
b. dopo un periodo d’attesa di sette giorni
4Il periodo d’attesa non si applica se la durata complessiva della degenza in ospedale è di almeno due settimane.
5Gli accordi intercantonali che disciplinano la corresponsabilità o il cofinanziamento delle scuole in ospedale oppure gli indennizzi non regolamentati dal presente accordo per usufruire delle attività proposte da una scuola in ospedale prevalgono sul presente accordo. Questa disposizione si applica a condizione che l’indennizzo finanziario delle attività corrisponda almeno agli importi definiti nell’allegato.
Concorda con l’articolo 1?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 1.
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Art. 2 Principio
Le scuole in ospedale garantiscono una sufficiente formazione scolastica e, ove possibile, un reinserimento degli allievi ricoverati nella classe o nella scuola di appartenenza; a tal fine assicurano un appropriato scambio con il rispettivo docente di classe della scuola di appartenenza.
Concorda con l’articolo 2?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 2.
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Art. 3 Attività scolastiche
1Le attività scolastiche nell’ambito della scuola dell’obbligo
a. si attengono ai piani di studio per l’insegnamento in classe della scuola dell’obbligo,
b. offrono le migliori condizioni quadro per sostenere individualmente gli allievi in questione e
c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.
2Le attività scolastiche nell’ambito del livello secondario II
a. assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali (formazione generale),
b. offrono le migliori condizioni quadro per una formazione individualizzata degli allievi in questione e
c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.
3Le attività che non rispondono alle esigenze poste al capoverso 1 come pure i costi del vitto,
dell’alloggio e dei trattamenti medici degli allievi ricoverati non fanno parte dell’indennizzo ai sensi del presente accordo.
Concorda con l’articolo 3?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 3.
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Art. 4 Allegato
1L’allegato all’accordo definisce
a. quali attività scolastiche proposte nei diversi ospedali rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo,
b. quale indennizzo i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche utilizzate individualmente,
c. di quali attività i Cantoni intendono beneficiare e
d. quali sono le condizioni poste dai Cantoni per concedere l’aiuto finanziario.
2I Cantoni di accoglienza possono notificare al segretariato le attività che rientrano nel campo
d’applicazione del presente accordo affinché possano essere inserite nell’elenco di cui al capoverso 1, purché siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 3.
3I Cantoni di accoglienza assicurano che le attività scolastiche notificate adempiano i criteri di qualità applicabili agli istituti di formazione e che i docenti impiegati possiedano le necessarie qualifiche.
Concorda con l’articolo 4?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 4.
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Art. 5 Contributi
1I Cantoni di accoglienza fissano i contributi accordati alle attività scolastiche indicate nell’allegato.
2Al riguardo tengono conto dei seguenti principi:
a. l’indennizzo è stabilito sotto forma di contributo forfettario per mezza giornata;
b. l’indennizzo copre esclusivamente le attività scolastiche (costi del personale e d’esercizio);
c. gli importi dei contributi forfettari accordati per gli allievi non scolarizzati nel Cantone non possono essere superiori a quelli versati per gli allievi che assolvono il loro obbligo scolastico nel Cantone di accoglienza.
3I contributi sono validi per l’anno in questione.
Concorda con l’articolo 5?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 5.
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Art. 6 Cantoni debitori
1Il Cantone debitore nell’ambito della scuola dell’obbligo è quello nel quale l’allievo ricoverato in ospedale deve assolvere il proprio obbligo scolastico.
La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.
2Il Cantone debitore nell’ambito del livello secondario II è quello nel quale l’allievo ricoverato ha il domicilio. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.
3Il Cantone può subordinare l’aiuto finanziario all’adempimento di determinate condizioni.
Concorda con l’articolo 6?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
Art. 7 Trattamento degli allievi provenienti dai Cantoni che si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario
Le scuole in ospedale garantiscono agli allievi ricoverati, il cui Cantone di dimora o di domicilio ha dichiarato la propria disponibilità a versare il contributo finanziario, lo stesso stato giuridico di quello degli allievi ricoverati provenienti dal Cantone di accoglienza.
Concorda con l’articolo 7?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 7.
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Art. 8 Trattamento degli allievi provenienti da Cantoni che non si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario
1Gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica non hanno diritto alla parità di trattamento in merito alla frequenza delle attività.
2Se gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica frequentano l’attività in questione, la scuola in ospedale chiede al Cantone aderente all’accordo un indennizzo che corrisponda almeno all’indennizzo di cui all’articolo 5.
Concorda con l’articolo 8?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
Art. 9 Segretariato
1Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
2I suoi compiti sono segnatamente
a. informare i Cantoni aderenti all’accordo,
b. coordinare e
c. disciplinare le questioni relative all’esecuzione e alla procedura sotto forma di direttive.
Concorda con l’articolo 9?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 9.
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Art. 10 Procedura di attribuzione dei contributi
Il Cantone di accoglienza designa l’ufficio di pagamento per ogni attività scolastica e nelle sue basi giuridiche disciplina le condizioni della frequenza di un’attività scolastica nella scuola in ospedale.
Concorda con l’articolo 10?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 10.
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Art. 11 Modifica dell’allegato
1Una modifica dell’allegato (elenco delle attività) è possibile all’inizio di ogni anno scolastico.
2Nuove attività sono inserite nell’elenco se sono state notificate al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.
3Un’eventuale modifica della disponibilità a versare un contributo finanziario o delle condizioni correlate deve essere comunicata al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.
Concorda con l’articolo 11?
☐ pienamente d’accordo
☒ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 11.
La particolarità linguistica del Canton Ticino, che si ripercuote anche nell’ambito delle attività scolastiche in ambito ospedaliero. Oltre alla lingua di insegnamento, infatti, anche i piani di
studio ticinesi, e soprattutto quelli della scuola dell’obbligo, differiscono dai piani del resto della Svizzera. È quindi opportuno sottolineare come per il nostro Cantone non sia immaginabile una piena applicazione delle disposizioni previste dall’accordo. Xxxxx restando che i principi quali ad esempio lo scambio o il collegamento con la scuola di appartenenza siano indubbiamente validi, è altamente probabile che la pratica ora in vigore di prestare un sostegno individualizzato agli allievi continuerà a essere applicata. Teniamo inoltre a evidenziare che i recenti e rapidi sviluppi nel campo della didattica a distanza, riconducibili alla pandemia di COVID-19, hanno aperto nuove possibilità anche nel campo della scolarizzazione in ambito ospedaliero.
Art. 12 Spese legate all’esecuzione dell’accordo
Le spese del segretariato attinenti all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei Cantoni aderenti all’accordo in proporzione alla loro popolazione totale. Sono fatturate loro annualmente.
Concorda con l’articolo 12?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 12.
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Art. 13 Risoluzione delle controversie
1Le controversie derivanti dal presente accordo sono rette dalla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alla CQI .
2Laddove la controversia non possa essere risolta, il Tribunale federale decide, su azione, secondo l’articolo 120 capoverso 1 lettera b LTF .
Concorda con l’articolo 13?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 13.
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Art. 14 Adesioni
L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Concorda con l’articolo 14?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 14.
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Art. 15 Entrata in vigore
1Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione pone in vigore l’accordo quando vi hanno aderito almeno sei Cantoni, ma al più presto all’inizio dell’anno scolastico 20../20...
2L’entrata in vigore dell’accordo deve essere comunicato alla Confederazione.
Concorda con l’articolo 15?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 15.
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Art. 16 Disdetta
L’accordo può essere disdetto con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato con effetto dal 31 luglio rispettando un preavviso di due anni, ma la prima volta al più presto cinque anni dopo
l’adesione.
Concorda con l’articolo 16?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 16.
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Art. 17 Durata degli obblighi in caso di disdetta dell’accordo
Se un Cantone ha revocato la sua disponibilità a versare un contributo finanziario oppure ha disdetto l’accordo, gli obblighi assunti sulla base del presente accordo per gli allievi ricoverati al momento
dell’uscita del Cantone dall’accordo rimangono in essere fino alle dimissioni dell’allievo dall’ospedale.
Concorda con l’articolo 17?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 17.
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Art. 18 Principato del Liechtenstein
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre parti all’accordo.
Concorda con l’articolo 18?
☒ pienamente d’accordo
☐ per lo più d’accordo
☐ abbastanza in disaccordo
☐ per niente d’accordo
☐ nessun parere
La preghiamo di inserire nel riquadro qui sotto le Sue proposte di modifica e i Suoi riscontri in merito all’articolo 18.
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Osservazioni conclusive
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12. Ha altre osservazioni in merito all’AASO? Osservazioni: