FOGLIO CONDIZIONI
Città di Asti
Settore Affari Istituzionali e Legali
Servizio Affari Legali
FOGLIO CONDIZIONI
CIG ZE13009467. PER CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NELLA CAUSA R.G. 2883/2020 PROMOSSA INNANZI AL TRIBUNALE DI ASTI PER RISARCIMENTO LESIONI
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n. 2301 del 31.12.2020, è stato affidato il patrocinio legale in oggetto all'Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, del Foro di Genova, con studio professionale in Genova, Via X. Xxxxxxxx 1/15, di seguito indicato come “Professionista”,
ART. 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
L‟attività professionale ha per oggetto l‟assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio legale in favore del Comune di Asti, la cui costituzione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 15.12.2020, nella causa promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato al Comune il 20.10.2020, con cui la controparte chiede il risarcimento dei danni per lesioni che afferma di aver subito a seguito della caduta del 21.10.2015 in Asti.
ART. 2 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Il Professionista assicura la rappresentanza processuale dell‟Ente, mediante apposito mandato ad litem conferito dal Sindaco, previamente autorizzato dalla Giunta Comunale ad avvalersi del patrocinio legale di un avvocato esterno.
L‟attività professionale comprende anche l‟eventuale assistenza e predisposizione di atti di transazione della
controversia, nonché di pareri che si rendessero necessari relativamente al presente giudizio; in tal caso il Comune di Asti resta tuttavia libero di determinarsi autonomamente in merito al parere fornito.
Il Professionista si impegna a comunicare all‟Amministrazione comunale, prima del deposito di atti in giudizio, la linea difensiva ipotizzata e successivamente a trasmetterle gli atti predisposti e depositati nonché i provvedimenti resi in corso di causa, tenendola informata per iscritto sull‟andamento del processo in questione.
Il Professionista, nell‟adempimento di questo patrocinio legale, può avvalersi, qualora necessario:
- di un domiciliatario, che individua e paga direttamente, indicando la relativa spesa nel compenso forfettario, secondo quanto previsto al successivo art. 4;
- di consulente/i tecnico/i secondo quanto stabilito al successivo art. 5.
Il Comune di Asti si impegna a mettere a disposizione del Professionista la documentazione necessaria per lo svolgimento dell‟incarico in oggetto.
Il Professionista dichiara, altresì, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l‟assunzione di questo patrocinio legale.
ART. 3 – DURATA
Il Professionista si impegna a patrocinare il Comune nel contenzioso indicato all‟art. 1 del presente foglio condizioni fino al termine del giudizio, salvo eventuali casi di revoca o di dismissione del mandato, debitamente motivati. In questo caso il compenso professionale pattuito è corrisposto in base all‟attività effettivamente prestata.
ART. 4 - COMPENSO
In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al Professionista, il Comune di Asti nulla ha da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l‟importo liquidato in sentenza, o diversamente definito, sia inferiore all‟importo pattuito e sotto indicato; in tal caso il Comune è tenuto a corrispondere al Professionista la sola eventuale differenza rispetto a quanto
pattuito.
E‟ fatto salvo il diritto del Professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati in sentenza, e che abbia effettivamente recuperato dalla parte soccombente, senza oneri per l‟Ente, potendo questi chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell‟art. 93 c.p.c.
Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dal Comune di Asti al Professionista è pari ad € 7.003,78, da intendersi per l‟intera procedura, come da proposta di compenso professionale presentata dallo stesso Professionista in data 24.12.2020 (prot. gen. n. 116914 del 29.12.2020). Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo è proporzionalmente ridotto e limitato all‟attività effettivamente
svolta, che deve essere dettagliata in parcella, secondo le fasi previste nelle tabelle ministeriali di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.
Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un accordo di transazione
stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza.
Al Professionista sono inoltre rimborsate le eventuali spese sostenute per:
- pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale, escluse quelle di trasferta e domiciliazione, già comprese nel preventivo proposto;
- consulente/i tecnico/i di parte, qualora in corso di causa abbia dovuto farvi ricorso, secondo quanto stabilito al seguente articolo 5.
Il Comune di Asti non è tenuto a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate al Professionista dalla controparte tenuta.
Il Comune di Asti, qualora richiesto dal Professionista, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma dopo la costituzione in giudizio, in misura non superiore al 20% dello stesso, che viene restituito al Comune nel caso in cui il compenso sia posto a carico e pagato dalla controparte.
Il compenso proposto dal Professionista con il suo preventivo non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili (ad es. proposizione di motivi aggiunti di ricorso). Il Professionista ha l‟obbligo di rappresentare tempestivamente per iscritto e con apposita domanda motivata l‟insorgere dei motivi che determinano la necessità di una variazione in aumento del preventivo di spesa.
Il compenso al Professionista, se posto a carico dell‟Ente, viene liquidato dopo aver verificato l‟esatto adempimento della sua prestazione. A tal fine il Professionista, prima dell‟invio della fattura elettronica, trasmette all‟Ente la proposta di parcella; l‟Ente ne verifica la congruità rispetto a quanto pattuito ed eseguito, autorizzando il Professionista, in caso di verifica positiva, ad inoltrare la relativa fattura elettronica, da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. La fattura deve essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio UF5DLZ), indicando il CIG riportato nella determinazione dirigenziale di affidamento, nonché il numero e la data della predetta determinazione ed il numero del relativo impegno di spesa con quest‟ultima assunto. L‟Ente provvede al pagamento della fattura entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
ART. 4 BIS – COMPENSO PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DI PATROCINIO LEGALE PER POSSIBILI ULTERIORI GRADI DI GIUDIZIO E/O ALTRE CAUSE CONNESSE O COMPLEMENTARI
Il Professionista si impegna:
- qualora gli sia affidato direttamente anche il patrocinio legale dell‟Ente per eventuali ulteriori gradi di giudizio di questo contenzioso, a richiedere un compenso professionale massimo non superiore al 20% rispetto a quello proposto per la causa in oggetto;
- in caso di affidamento diretto del patrocinio legale in altre cause connesse o complementari al presente contenzioso, a richiedere il compenso proposto per la causa in oggetto diminuito del 20%.
Per il resto trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 4.
ART. 5 – CONSULENZE TECNICHE DI PARTE
Nel caso in cui, nel corso dell‟espletamento del patrocinio legale in questione, si rendesse necessario fare ricorso a consulenze tecniche di parte, il Professionista può, secondo il suo prudente apprezzamento, avvalersi di tecnico/i dallo stesso individuato/i, dopo averne data comunicazione al Comune ed averne ottenuto il relativo assenso.
Al fine di consentire al Comune di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al rilascio o meno dell‟assenso richiesto, e di poter adottare gli atti necessari per il finanziamento della relativa spesa, il Professionista deve tempestivamente comunicare al Comune le ragioni per cui si rende necessario il ricorso a tale/i consulenza/e tecnica/che, il nominativo del tecnico individuato, con il relativo curriculum professionale, e l‟ammontare del compenso pattuito (che di norma deve risultare dall‟applicazione di tariffe professionali non superiori a quelle minime eventualmente vigenti).
In ogni caso al pagamento delle prestazioni del/dei consulente/i tecnico/i deve provvedere il Professionista affidatario del presente patrocinio, al quale il Comune rimborsa la relativa spesa secondo l‟importo pattuito e risultante dalla comunicazione relativa al rilascio dell‟assenso di cui sopra.
In caso di pagamento del consulente tecnico di parte a carico della controparte tenuta, nulla è dovuto dall‟Ente, che chiede la restituzione di quanto eventualmente anticipato.
ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
Il Professionista ha l‟obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente atto, ai sensi dell‟art. 3 L. 13.08.2010, n. 136.
A tal proposito, deve comunicare al Comune di Asti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la società Poste Italiane s.p.a., entro sette giorni dall‟accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Professionista si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i pagamenti relativi al patrocinio legale oggetto di questo atto devono pertanto essere registrati sul
conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi del comma 9 bis dell‟art. 3 L. 136/2010 il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie ad essa afferenti venissero eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 7 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Il Professionista dispone di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale i cui riferimenti sono di seguito riportati.
Compagnia Assicuratrice Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. Numero di polizza 7118682KS
Data scadenza Polizza 28.09.2021
Massimale per ciascun sinistro euro 1. 500.000,00
Massimale per anno assicurativo euro 1. 500.000,00
Il Professionista si impegna a mantenere questa copertura assicurativa o altra analoga per tutta la durata dell‟attività professionale in questione, comunicando tempestivamente al Comune di Asti ogni variazione della stessa.
ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Asti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Asti (xxxxx://xxxxxx.xxxx.xx) nella sezione “Regolamenti”, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, anch‟esso pubblicato sul citato sito istituzionale del Comune di Asti.
La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata al Professionista, comporta la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni.
In ogni caso, qualora questo contratto fosse risolto, il Professionista è comunque tenuto a svolgere con specifica diligenza e correttezza il presente servizio fino alla sua sostituzione con nuovo Professionista, e da quel momento è revocato il mandato ad litem a suo tempo conferito dal Sindaco.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Asti.
Nel caso le parti intendano avvalersi del procedimento di mediazione, la domanda di mediazione deve essere proposta innanzi ad un organismo di mediazione con sede legale in Piemonte e sede operativa nella provincia di Asti.
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono utilizzati e trattati unicamente per le finalità previste dal presente atto e sono conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 noto come GDPR (General Data Protection Regulation), dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, come da informativa allegata al presente atto.
I dati sono trattati, anche con l‟ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti.
Possono venire a conoscenza dei dati personali raccolti, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati di effettuare le relative operazioni di trattamento.
I dati raccolti possono essere trasmessi ad altri Settori dell‟Ente e sono oggetto di pubblicazione
limitatamente all‟adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge. I dati raccolti non sono trasmessi all‟estero.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asti, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell‟Ente all‟indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxx.xxxx; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Dirigente competente.
ART. 11 – RISOLUZIONE
Il Professionista si impegna a mantenere i requisiti dichiarati per l‟assunzione dell‟incarico per tutta la sua durata. Il successivo accertamento del difetto del possesso di uno o più dei predetti requisiti, o l‟inadempimento degli altri obblighi assunti con riferimento al presente affidamento, comporta la risoluzione del contratto, previa motivata contestazione scritta con assegnazione di termine per la presentazione di controdeduzioni. In caso di risoluzione il Professionista ha diritto al corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e comunque nei limiti dell‟utilità ricevuta dal Comune. Qualora la risoluzione sia stata determinata da colpa del Professionista, il corrispettivo è decurtato di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto (IVA esclusa), salvo il risarcimento dell‟eventuale maggior danno. Resta fermo l‟obbligo del Professionista di curare con diligenza e correttezza la tutela degli interessi dell‟Ente fino alla sua sostituzione ed a trasmettere il fascicolo di causa nonché ogni altra documentazione e notizia relativa all‟incarico stesso al Professionista subentrante; da quel momento è revocato il mandato ad litem a suo tempo conferito dal Sindaco.
ART. 12 – NORME FINALI
La sottoscrizione del presente atto equivale ad accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento del patrocinio legale in oggetto.
Il presente atto è oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Asti ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.
Il presente atto vale sino alla conclusione del patrocinio legale con lo stesso affidato.
Per quanto non previsto dal presente atto le parti rinviano alla „Disciplina generale per l‟affidamento di incarichi legali esterni‟, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 618 del 18.12.2018, nonché alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell‟Ordinamento Professionale degli Avvocati ed alle altre
disposizioni di legge vigenti in materia. Asti, …4.…1.…20…21……..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PROFESSIONISTA
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: Avvocato
Data: 04/01/2021 14:53:06
Avv.
(firmato digitalmente)
Per approvazione espressa e concordata delle clausole di cui agli artt. 3, 4 bis, 6, 9 e 11 del presente atto.
IL PROFESSIONISTA
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: Avvocato
Data: 04/01/2021 14:54:22
Avv.
(firmato digitalmente)