SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS FAUSTINA
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS XXXXXXXX
CIG 8018354B09
Rep. N.
Comune di Lodi Contratto per concessione di servizi
SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS XXXXXXXX REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno del mese di dell’anno , in Lodi e nella residenza comunale con sede in Lodi, Xxxxxx Xxxxxxxx, 0;
avanti a me, dott. , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., senza l'assistenza di testimoni, alla quale le parti, con il mio consenso, hanno rinunziato, sono personalmente comparsi:
1. il signor in qualità di ed in rappresentanza del Comune di Lodi, con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 0, Codice Fiscale n. 84507570152, da una parte, nel seguito individuato quale “Comune”;
2. il signor | in qualità di | ed in rappresentanza della | Società, Associazione / |
Ente | con sede in | Codice Fiscale n. | come registrazione al |
registro CONI (VERIFICARE SE CORRETTO O MEGLIO PIU’ GENERICO) - in atti - dall'altra parte, nel seguito individuato quale “Concessionario”;
contraenti della cui identità personale e capacità giuridica di impegnarsi e contrattare, io sono certo.
PREMESSO CHE:
• il Comune di Lodi coerentemente con gli indirizzi espressi nella Delibera di Giunta comunale n… del… intende affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica ,in concessione di servizi per tre anni a partire dalla data di stipula del presente contratto l’impianto sportivo comunale denominato Centro Tennis Xxxxxxxx identificato catastalmente al Foglio n. 62 mappali. 169-171-173-175-177 (campi da tennis) e per le aree a servizio inedificate Foglio n.62 mappali. 52 -53 -170-172 -176 -178 e porzione del fabbricato censito al Foglio 62 mapp.le 45 per gli spogliatoi e la segreteria ;
• l’istituto della concessione di servizi è quello definito dall’art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero trattasi di contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una stazione appaltante affida ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
• il Concessionario è stato individuato a seguito di procedura concorsuale nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• con Determinazione n. data di registrazione Direzione Organizzativa 3 –Servizi tecnici è stata avviata la procedura di gara aperta con contestuale approvazione degli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, custodia e pulizia degli impianti sportivi – campi da tennis – situati presso il centro sportivo Xxxxxxxx a Lodi per un periodo di tre anni;
• si rende necessario formalizzare l’affidamento della presente Concessione mediante contratto in forma pubblica amministrativa;
tutto quanto sopra premesso tra i contraenti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della Concessione-Attività e parametri generali inerenti la gestione dei servizi
La gestione completa deve assicurare il funzionamento dell’impianto sportivo Centro Tennis Xxxxxxxx alle condizioni stabilite nel capitolato d’oneri e con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva e di diffonderla nel territorio.
Il Concessionario è fatto custode dell’impianto durante tutta la durata della concessione e si obbliga all’esecuzione dei seguenti adempimenti:
a) sorveglianza, tenuta delle chiavi, apertura, vigilanza e chiusura dell’impianto durante il periodo giornaliero di utilizzo ;
b) accurata pulizia dell’impianto, ed in particolare dei campi, dei servizi igienici e delle docce, degli spazi esterni;
c) posa delle attrezzature accessorie necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva e per eventuali le manifestazioni sportive, debitamente autorizzate, organizzate dal Concessionario, che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell’impianto, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio.
d) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della convenzione, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
e) garantire l’immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell’impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi e agli estranei;
f) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI e della F.I.T.;
g) garantire l’utilizzo dell’impianto, in conformità alla sua destinazione d’uso, secondo un apposito calendario di attività da presentare al Comune entro il 31 luglio di ogni anno (per il primo anno di gestione tale termine è fissato entro 30 giorni dalla consegna dell’impianto);
h) nominare un referente responsabile della concessione in uso;
i) garantire che accedano all’impianto solo persone autorizzate, che indossino calzature idonee;
j) intestarsi tutte le utenze e sostenere tutte le spese dei relativi consumi (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, ecc.) necessari al funzionamento degli impianti in gestione; i suddetti consumi restano a carico del concessionario dell’impianto da tennis senza che sia dovuto dal Comune rimborso o indennità alcuna;
k) provvedere a stipula di contratto per il pagamento della TARI;
l) garantire la manutenzione ordinaria dell’impianto come meglio specificato all’art. 10;
m) garantire la realizzazione di tutti gli interventi e certificazioni necessari alla presentazione della segnalazione certificata per l’agibilità del centro tennis;
n) collaborare, per quanto possibile, con l’Amministrazione Comunale per l'organizzazione di attività ricreativo-sportive, al fine di assicurare un efficiente utilizzo dell’impianto;
o) prestare e mantenere idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte previste dal presente contratto. Tale fideiussione dovrà essere resa con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. Salvi i casi in cui ne sia ammesso l'incameramento ad opera del Comune, lo svincolo avrà luogo al termine della concessione, all’atto della riconsegna del complesso, previa verifica dello stato dell’immobile e degli impianti, e sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Qualora, anche nel corso della durata della presente concessione, si verificassero inadempienze contrattuali o danni agli immobili che richiedano, a giudizio insindacabile del Comune, un immediato ripristino, ed il Concessionario non provveda a ciò nel termine di gg. 10 (dieci) dalla messa in mora, il Comune, salva l’eventuale risoluzione della concessione a norma dell’art. 20, qualora ne ricorrono i presupposti, potrà azionare la fidejussione per dare corso alle obbligazioni inadempiute e/o alla riparazione dei danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia fideiussoria entro 10 giorni, pena la risoluzione immediata del contratto.
p) rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla pubblica sicurezza;
q) all'applicazione delle tariffe parametrate in rapporto ai prezzi medi praticati negli impianti analoghi presenti sul territorio o a distanza di un raggio di 20 km, con uno scostamento massimo rispetto a tale valore non superiore al 10%, che saranno introitate dal Concessionario. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
r) esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all’utenza;
s) informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento comunale e dalla presente Concessione.
t) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
u) dotare l'impianto sportivo dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);
v) dotare l'impianto sportivo di defibrillatore semiautomatico da esterno (DAE), unitamente al controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente).
E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto, dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto del presente contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione.
La destinazione d’uso non può essere modificata autonomamente dal concessionario.
Il servizio è reso con organizzazione dei mezzi, gestione e rischi a carico del concessionario.
Le strutture vengano concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente conosciuto e pienamente accettato dal concessionario.
Art. 2 - Individuazione e qualificazione delle strutture
La struttura è ubicata in territorio comunale di Lodi nella posizione indicata nella cartina sotto riportata.
La struttura comprende in concessione:
- n. 1 campo da calcetto/tennis con copertura in teli plastificati con pavimentazione;
- n. 1 campo da tennis con copertura in teli plastificati con pavimentazione sintetica;
- n. 1 campo da tennis con copertura in teli plastificati con pavimentazione in terra battuta rossa;
- n. 2 campi da tennis aperti con pavimentazione in terra battuta rossa ;
- n. 1 campo da tennis con copertura in teli plastificati con pavimentazione sintetica; Tutti dotati di impianto di illuminazione.
Vi sono altresì dei locali accessori e complementari costituiti da :
- porzione di fabbricato ad uso segreteria ed uffici;
- bagni/spogliatoi femminili ;
- n.4 corpi bagni/spogliatoi maschili;
- n.1 container adibito a locale tecnico (alloggiamento caldaia).
E’ espressamente vietata ogni forma d’utilizzo dell’impianto diversa da quella prevista nel capitolato d’oneri o la modifica della destinazione d’uso degli spazi presenti nei complessi sportivi in oggetto. Eventuali modifiche tese al miglioramento delle strutture e del servizio dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate.
Ogni modifica sarà a beneficio dell’Amministrazione Comunale senza diritto di ristorno per le somme spese a tal fine.
Art. 3 - Durata della concessione e possibile proroga
La durata della concessione viene stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione .
Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la convenzione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la decadenza del Concessionario o di avvalersi della risoluzione di diritto nei casi previsti dal presente contratto e dal capitolato d’oneri.
Alla scadenza della gestione, l'impianto, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati al Comune unitamente alle eventuali ulteriori opere di miglioria e/o manutenzione straordinaria comunque autorizzate dal Comune, che fossero state effettuate nel periodo di vigenza del contratto.
Per tutte le manutenzione ordinarie e gli oneri espressamente indicati a carico del concessionario , lo stesso non potrà, naturalmente, pretendere rimborsi, risarcimenti, e/o indennizzi di sorta da parte del Comune.
Delle operazioni di consegna e riconsegna è redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti.
Alla scadenza del contratto il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.
I locali e le strutture oggetto della convenzione stessa dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.
Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse, per qualsiasi motivo, lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito ufficiale dell’Amministrazione (notifica tramite messo comunale, raccomandata A.R., PEC) con preavviso minimo di giorni 5 (cinque), tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto passeranno irreversibilmente di proprietà dell’Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese, per asportazione e/o trasloco in altro luogo o pulizia e smaltimento a rifiuto di detti materiali, sulla fideiussione a garanzia.
La concessione in oggetto verrà inderogabilmente a scadenza al termine del periodo previsto salvo eventuale proroga di un anno come previsto dal contratto stesso.
Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura di scelta del nuovo concessionario non sia ancora conclusa o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all’insediamento del nuovo concessionario, alle stesse condizioni della gestione cessata.
E’ vietata la cessione a terzi della gestione.
La proroga sarà comunicata al concessionario almeno tre mesi prima della scadenza della concessione in oggetto.
Art. 4 - Stato e consegna degli impianti
L’aggiudicatario rimarrà concessionario dell’immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti al momento della stipula del contratto, come da verbale di consistenza allegato.
Al momento della scadenza della concessione, ivi compresa le ipotesi di decadenza, revoca o risoluzione per inadempimento, tutte le opere o attrezzature, anche quelle mobili, realizzate o acquistate dal soggetto
gestore nell’ambito del piano degli investimenti passeranno in piena titolarità del Comune senza alcun indennizzo, rimborso o altro sia dovuto al concessionario medesimo.
Il concessionario avrà il dovere di riconsegnare gli impianti in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d’uso) rispondendo personalmente per mancanze come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti.
Art.5 - Attività del Concessionario
L’impianto dovrà essere utilizzabile, dietro pagamento al concessionario di un corrispettivo, da parte di soggetti privati, compatibilmente con il calendario delle attività svolte dalla propria programmazione ed unicamente per attività attinenti la pratica sportiva di cui alla destinazione d’uso dell’impianto stesso .
Per l’utilizzo dell’impianto, i soggetti terzi dovranno corrispondere al Concessionario un corrispettivo orario che dovrà essere comunicato al Comune di Lodi annualmente.
Durante tale utilizzo il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata, e la relativa custodia come previsto agli artt. 8 e 9.
Il concessionario deve garantire l’accesso all’impianto a tutti i cittadini, residenti e non, indiscriminatamente con l’obbligo di agire secondo criteri di obiettività ed equità.
Il particolare il concessionario, nell’esercizio della propria attività e nella propria programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto al rispetto delle seguente prescrizioni minime:
a) i periodi di chiusura per ferie non potranno eccedere le due settimane nel periodo estivo ed una settimana in quello invernale;
b) la data di chiusura dovrà essere per ferie dovrà essere comunicata con almeno 15 gg di preavviso;
c) l’impianto dovrà essere aperto dal lunedì al sabato per almeno 8 ore al giorno;
d) l’impianto dovrà essere aperto la domenica per almeno 3 ore al giorno;
e) l’orario di apertura dell’impianto determinato dal concessionario dovrà essere comunicato al concedente entro un mese dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
Il concessionario dovrà comunicare al concedente ogni eventuale variazione con almeno 15 gg di preavviso;
f) Per tutta la durata del rapporto concessorio, nel periodo compreso tra il 01/09 ed il 31/05 dell’anno successivo il concessionario dovrà gestire e mantenere attiva e funzionante una scuola di addestramento al tennis riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T) con l’ausilio di tecnici abilitati all’insegnamento del tennis.
La concessione prevede quindi l’esecuzione di quanto indicato nell’offerta – agli atti - ed in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi:
- attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità;
- servizi di gestione di tutte le attività inerenti all’impianto;
- servizi amministrativi;
- servizi di gestione del personale;
- servizi di formazione del personale;
- servizi di manutenzione ordinari come definita dall’art.3 c.1 lett.a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .;
- servizi di conduzione degli impianti elettrici, termici e termoventilazione, nonché di quelli ausiliari.
Il gestore coordina la gestione complessiva dell’impianto e ne assicura l’unitarietà nell’ottica della funzionalità dell’impianto, della promozione e dell’implementazione della fruizione sportiva, nonché dell’efficienza ed efficacia dei servizi offerti.
In relazione a ciò la segreteria amministrativa del soggetto gestore organizza i servizi di cui sopra anche attraverso atti di convenzionamento/collaborazione con le associazioni sportive locali e si impegna a fare da interfaccia, se richiesto, anche con l’utenza delle eventuali altre attività collaterali svolte nell’impianto.
Art. 5.1 - Apertura ed attività di minima
L’apertura minima del Centro Tennis Xxxxxxxx dovrà assicurare il regolare svolgimento dei campionati federali, dei tornei, delle partite amichevoli, dei corsi di avviamento allo sport e di ogni eventuali ulteriore manifestazione compatibile con le caratteristiche dell’impianto;
Art. 5.2 - Oneri gestionali specifici relativi allo svolgimento delle attività
Nell’ambito della gestione degli impianti sportivi oggetto della concessione il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione degli stessi.
In proposito si elencano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
- conduzione di tutti gli impianti tecnologici;
- servizi di manutenzione ordinari come definita dall’art.3 c.1 lett.a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .;
- servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nel loro complesso;
- acquisto del defibrillatore, verifica e rispetto della normativa (Decreto Ministeriale 24/04/2013);
- formazione degli istruttori al corretto utilizzo del defibrillatore come previsto dalla normativa (Decreto Ministeriale 24/04/2013);
- direzione amministrativa, tecnica, contabile ed organizzativa;
- gestione del personale addetto alle pulizie, sorveglianza, manutenzione impianti, gestione attività ecc.
- pulizia giornaliera (nei periodi di utilizzo) degli spogliatoi, delle docce, dei corridoi e delle zone d’ingresso e accesso, nonché dei servizi destinati ad uso pubblico nel rispetto delle normative vigenti e delle ordinanze che le autorità competenti possono emanare;
- trattamenti anti-legionella;
- verifiche periodiche e presidio degli impianti antincendio;
- controllo del corretto uso degli impianti da parte dei praticanti: autorizzazione, uso di calzature adeguate, comportamento conforme, rispetto degli orari d’assegnazione e delle modalità di pagamento degli spazi;
- custodia e conservazione di tutto il materiale presente nell’impianto;
- gestione del servizio di cassa con conseguenti responsabilità derivanti;
- spese per utenze e polizze assicurative, per il trattamento, filtraggio disinfezione dell’acqua e eventuale smaltimento di prodotti che necessitino di trattamento a parte;
- imposte e tributi e quant’altro inerenti l’esercizio dell’attività di concessione;
- spese per la pubblicità, promozione attività svolte/eventi/SIAE ecc;
- interventi esterni come l’irrigazione del prato, la semina, la manutenzione e taglio delle superfici erbose, la potatura di arbusti ed alberi, la manutenzione ordinaria area esterna, disinfestazione dagli insetti;
- spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali, in particolare:
o tinteggiature interne e riparazioni di rivestimenti interni;
o riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
o riparazione e sostituzione di apparecchi idrosanitari ed armadietti;
o sostituzione dei componenti elettrici in avaria;
Il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare sopralluoghi e controlli, direttamente o tramite l’azienda sanitaria territoriale.
Art. 5.3 - Obblighi relativi alla sicurezza degli impianti, degli utenti e dei lavoratori
Il Concessionario si impegna a:
a) nominare un responsabile della sicurezza. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008,n. 81, e del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
b) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dal contratto;
c) predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
d) tenere un registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell’impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l’utilizzo;
e) limitare l’accesso all’impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico- sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di fruibilità dell’impianto ed è tenuto a:
a) segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell’ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
b) ad escludere, nei casi più gravi, l’accesso al pubblico.
Il concessionario deve inoltre garantire la piena collaborazione con il Comune di Lodi, con i VV.F., con la Questura e con la C.P.V.L.P.S. per adempiere a tutto quanto richiesto in materia di Safety e Security nell’ambito del sistema di sicurezza integrata previsto dalla Circolare n.555/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia Gabrielli del 7 giugno 2017;
Art. 5.4 - Direzione del servizio, responsabilità e risorse umane impiegate nei servizi
Il Concessionario provvede alla gestione delle attività in affidamento con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente, volontari e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché di operatori liberi professionisti.
In relazione alle risorse umane impiegate nei servizi, il Concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, la Società concessionaria è tenuta ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria.
In relazione ai servizi gestionali e complementari, il Concessionario individua rispettivamente un referente operativo specifico, qualora lo stesso non corrisponda a figure con analoghe responsabilità nell’organigramma societario.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra il Concessionario e il personale impiegato nella gestione degli impianti sportivi.
Il personale della concessionaria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e la tutela della privacy.
Art 5.5 - Personale, organico e addetti
Per l’espletamento del servizio, il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali in relazione alle mansioni da svolgere ed al funzionamento della struttura, indicando per ciascuna figura impiegata, i titoli le qualifiche e le esperienze accumulate.
Art. 5.6 - Oneri e applicazione contrattuali
Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto funzionamento della struttura sono a carico completo del concessionario che risponderà anche dell’opera dell’eventuale personale volontario. Il personale non volontario utilizzato subordinato o parasubordinato – deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto della normativa di legge e contrattuali vigenti ed ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali ed assistenziali ed alle tutele assicurative verso le quali il concessionario si assume ogni responsabilità; in nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra il Comune ed il personale suddetto.
L’ Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico
dell’Amministrazione Comunale, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione della concessione.
Art. 5.7 - Obblighi relativi ai servizi al pubblico
Il Concessionario è responsabile della custodia dell’impianto concesso. Inoltre è responsabile della costante vigilanza dell’impianto sportivo, durante il periodo giornaliero di utilizzo dell’impianto da parte dei propri associati.
Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto del presente contratto, deve garantire un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del responsabile del competente servizio comunale investito delle funzioni di controllo e di vigilanza.
Il concessionario deve provvedere all’apertura e chiusura degli impianti al pubblico e al controllo nei confronti dei frequentatori;
Le tariffe d’utilizzo dell’impianto, nonché i regolamenti d’utilizzo dello stesso dovranno essere portati a conoscenza dell’utenza mediante affissione in luoghi ben visibili.
Art. 5.8 - Obblighi relativi alla continuità dei servizi
Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio il Comune avrà diritto a chiedere il risarcimento danni subiti e di revocare la concessione.
Art. 6 - Titoli abilitativi
Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per la gestione degli impianti e delle attività sportive oggetto del presente capitolato devono essere intestate al Concessionario il quale è tenuto ad espletare in proprio gli adempimenti preliminari. Sempre il Concessionario deve provvedere nei tempi prescritti al loro eventuale rinnovo.
Art. 7 - Detenzione
Con l’inizio del rapporto contrattuale, il Concessionario è immesso nella detenzione della struttura e dei beni mobili posti nella stessa, appartenenti al Comune, che dovranno essere usati con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Concessionario è tenuto ad attivarsi affinché tale sia anche il comportamento dei propri collaboratori. Di questi e delle loro azioni od omissioni, il Concessionario risponde sempre e comunque, senza eccezione o deroga di sorta.
Art. 8 - Obblighi del concessionario relativi alle attività di programmazione e di gestione dei servizi sportivi negli impianti.
Il Concessionario utilizzerà l’impianto nel rispetto dei limiti derivanti dalla natura stessa dell’opera e di quelli stabiliti dal presente contratto e dal capitolato d’oneri degli atti di gara .
Al Concessionario è consentito:
a) organizzare manifestazioni sportive e quant’altro sia attinente con la natura e la destinazione d’uso generale dell’opera, fatto salvo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie (C.P.V.L.P.S., ecc.). Il Concessionario non potrà, comunque, utilizzare l’impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine del Comune. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell’Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva;
b) organizzare corsi di attività fisica di base, attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico.
Il Concessionario, o per suo conto il responsabile o l’incaricato della sicurezza, ha il potere di allontanare dall’impianto quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d’uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. La segnalazione dovrà riportare il nominativo del soggetto, quella del titolare della concessione ed i motivi della decisione adottata.
Il Concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire spazi pubblicitari all’interno della struttura; l’eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione dei sopraelencati servizi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di gestione, sarà di competenza del Concessionario, fermo restando che al Comune spetterà l’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, rispetto al quale il Concessionario è obbligato in solido con l’utilizzatore dello spazio pubblicitario.
Non è consentito al Concessionario esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, richiedere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all’immagine del Comune stesso o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva.
Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.
I materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza ed in particolare in merito alle caratteristiche di reazioni al fuoco stabilite dal DM15/03/2005 e s.m.i.
Viene richiesto al Concessionario capacità professionale e tecnico/sportiva, potenzialità economica e finanziaria e rigore morale per svolgere servizi a domanda individuale a rilevanza pubblica e sociale.
A tal fine il Concessionario avrà in affidamento i complessi sportivi così come in precedenza descritti ed è tenuto a svolgere le attività secondo il piano presentato in sede di offerta.
Per maggiore funzionalità il concessionario potrà utilizzare alcuni locali di pertinenza e di servizio come sede societaria/ufficio in cui potrà conservare anche la documentazione relativa alla gestione.
Il Concessionario s’impegna:
- - a investire nella formazione/aggiornamento degli istruttori impiegati che dovranno essere provvisti di idonea qualifica professionale (diploma ISEF o equipollente) o specifica esperienza nel settore;
- dare adeguata pubblicità sul territorio di corsi e stages proposti e a promuovere strategie di promozione e modalità di verifica del gradimento dei fruitori delle attività;
Il concessionario dell’impianto si impegna a garantire a propria cura l’effettuazione di almeno 4 ore settimanali di lezione tennis promozionali e gratuite durante il mese di ottobre di ogni anno agli alunni delle Scuole Secondaria di I grado e delle Scuole Primarie, ubicate in Comune di Lodi
A tal fine si precisa che nulla sarà dovuto al Concessionario, a titolo di corrispettivo, indennità o rimborso, per l’applicazione delle tariffe agevolate.
Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente, direttamente o indirettamente, l’impianto oggetto del presente Capitolato per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, anche a carattere non sportivo, previo avviso di almeno due settimane, per non oltre quindici giornate all’anno.
In tal caso il Concessionario si obbliga a prestare tutta l’assistenza necessaria, ed in particolare a garantire la custodia, l’apertura e la chiusura dell’impianto, a presenziare ininterrottamente durante la manifestazione, a garantire l’adeguata protezione dell’impianto e delle attrezzature, nonché la loro adeguata pulizia prima e dopo la manifestazione.
Per tale utilizzo nulla sarà dovuto al Concessionario da parte del Comune.
Il Concessionario potrà negare il suo consenso all’utilizzo dell’impianto solo nel caso di concomitanti iniziative a calendario comunicate al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno.
Il Comune produrrà al Concessionario un’apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall’utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato. La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi, in deroga a quanto stabilito all’art. 14, sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita manleva, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.
Art. 9 - Obblighi particolari relativi alla conduzione dell’impianto – utenze
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla volturazione dei contratti di energia elettrica, acqua, teleriscaldamento e/o metano, telefono e quant’altro necessario ad una corretta gestione nonché il pagamento degli oneri relativi ai consumi.
Art. 10 - Obblighi manutentivi
Compete al concessionario la manutenzione ordinaria dei luoghi oggetto della presente concessione, siano essi terreni, aree da gioco e immobili, nonché dei suoi arredi/dotazioni.
La manutenzione ordinaria è definita dall’art.3 c.1 lett.a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
A titolo esemplificativo ma non esaustivo per manutenzione ordinaria e piccole riparazioni si comprendono:
a) la manutenzione generale dei campi da tennis con relative operazioni di cura e mantenimento del terreno di gioco ed in particolare con attenzione per il campo in terra rossa.
b) la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature;
c) pulizia e piccole riparazioni delle coperture;
d) la cura e pulizia delle superfici di gioco, anche nei periodi di sospensione dell’attività sportiva, con apposita attrezzatura;
e) la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, interruttori, rubinetterie, vetri, ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l’impianto è dotato, utilizzando materiale di pari qualità e forma;
f) l’imbiancatura almeno annuale dei locali degli spogliatoi, docce e servizi igienici inclusi;
g) la fornitura dei materiali di consumo quali a titolo esemplificativo: cassette del pronto soccorso, sapone, carta igienica, asciugamani di carta, ecc. a servizio degli spogliatoi;
h) la manutenzione del verde in generale con adeguata pulizia delle aree pertinenti quelle da gioco;
i) la manutenzione programmata relativa all’impianto a gas, di riscaldamento, nonché degli estintori e della cartellonistica di sicurezza.
l)la riparazione di tutte le apparecchiature elettriche compresa la manutenzione degli impianti di illuminazione di tutti i campi da gioco e la sostituzione di eventuali lampade bruciate e/o danneggiate sia delle strutture adibite a servizi che quelle dei campi da gioco;
Restano a carico del Comune tutti gli interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell’impianto, ovvero l’effettuazione di manutenzione straordinaria e gli interventi che comportino variazioni sostanziali dell’impianto centro tennis
Il Comune eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche periodiche per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori di manutenzione ordinaria che si reputeranno necessari per garantire lo stato di conservazione dell’impianto, restando comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti.
A tal fine, al Comune ed ai suoi incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso.
Al termine della concessione il Concessionario dovrà redigere in contraddittorio con il Comune un verbale di riconsegna dal quale risulti lo stato di manutenzione dell’impianto.
Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria diverso dagli obblighi previsti dal Concessionario finalizzati alla presentazione della segnalazione certificata dell’agibilità , non previsto nella proposta dell’offerta tecnica o che comporti una variazione della destinazione d’uso dei locali, nel rispetto comunque del suo vincolo di destinazione, che il concessionario intende realizzare a proprie spese dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune .
In ogni caso sono a carico del Concessionario le spese per manutenzioni straordinarie dovute ad un uso negligente imperito od improprio dell’immobile e suoi arredi/dotazioni da parte del Concessionario stesso, ovvero da carenze nella custodia e manutenzione ordinaria.
La manutenzione straordinaria come determinata all’art.3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/10 e s.m.i. è a carico del Comune nei limiti delle previsioni di bilancio.
Rientrano nei casi di manutenzione straordinaria urgente anche eventuali danni o disfunzioni provocate da calamità naturali (neve, gelo, alluvione, terremoto).
Art. 11 - Miglioramenti strutturali e investimenti anche a carattere innovativo
Il Concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria ed investimenti per opere ulteriori, autorizzate dal Comune ed in conformità alla normativa vigente, nonché acquistare strumentazioni concesse all’impianto. In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell’impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al concessionario indennizzo o rimborso alcuno.
Resta salva la facoltà dell’amministrazione di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.
Il Comune si riserva la possibilità di sviluppare con il gestore forme di partnership e di relazioni innovative per miglioramenti strutturali dell’impianto in oggetto connessi al più ampio utilizzo per la pratica sportiva e per attività complementari a forte valenza sociale.
Art. 12 - Attività migliorative ed attività autonome
Il concessionario sviluppa, coerentemente con quanto previsto dal presente contratto, attività finalizzate a sostenere la maggiore fruibilità delle attività e dei servizi sportivi, anche mediante soluzioni sperimentali, innovative o di miglioramento operativo, concordate con l’Amministrazione.
Il Concessionario può realizzare, nell’ambito dei servizi sportivi, attività ulteriori, sviluppate in modo autonomo rispetto alle linee direttive prefigurate dall’amministrazione, tra le quali, a titolo esemplificativo: attività di vendita, attività di fitness.
Art. 13 - Obblighi a carico dell’Amministrazione concedente
Sono a carico del Concedente, dando atto in sede di gara da parte dei singoli partecipanti che gli immobili sono stati visionati e dichiarati conformi all’uso previsto:
- gli oneri assicurativi e fiscali derivanti dalla proprietà dell’immobile;
- gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamenti nei limiti delle disponibilità di Bilancio;
- gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi nei limiti delle disponibilità di Bilancio;
- gli interventi manutentivi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, nei limiti delle disponibilità di Bilancio.
Art. 14 - Clausola generale in ordine agli oneri ed agli obblighi contrattuali
Tutti gli obblighi e gli oneri per l’espletamento dei servizi inerenti la gestione delle attività debbono intendersi a completo carico del concessionario, ad esclusione di quelle esplicitamente indicati nel capitolato d’oneri come a carico dell’Amministrazione. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del concessionario esplicitati nel capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per la Società concessionaria far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico della stessa.
Art. 15 - Profili tariffari dei servizi affidati in gestione
Al concessionario competeranno direttamente tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento delle attività praticabili nell’impianto sportivo (quote sociali, sponsorizzazioni, noleggio campi, pubblicità, eventuali quote derivanti dall’attività agonistica, contributi derivanti da enti e privati, ecc.), nonché quelle derivanti dall’eventuale concessione in uso a terzi dell’impianto alle condizioni di cui al contratto e nel rispetto della normativa vigente in campo fiscale e tributario (NON SUBLOCAZIONE).
Il Comune di Lodi si intende manlevato al riguardo dell’osservanza da parte del gestore del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative,
ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n.81/2008). Nello specifico i ricavi saranno composti dalle entrate derivanti da tariffe corrisposte per l’utilizzo della struttura, da quote d'uso corrisposte dalle associazioni sportive e da entrate per attività autonome. Resteranno a favore del gestore tutti gli introiti derivanti dai corrispettivi per l’uso degli impianti, così come quelli derivanti dall’organizzazione dei corsi di avviamento e di perfezionamento allo sport del tennis e del calcetto e di pratica degli stessi. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscaleI prezzi praticati per qualsiasi attività svolta all’interno del complesso sportivo dato in concessione dovranno essere concorrenziali rispetto a quelli praticati da altre attività similari esistenti nel Comune di Lodi ed in Comuni limitrofi. applicando delle tariffe parametrate in rapporto ai prezzi medi praticati negli impianti analoghi presenti sul territorio o a distanza di un raggio di 20 km, con uno scostamento massimo rispetto a tale valore non superiore al 10%.
Art. 16 – Canone di concessione
Per l’utilizzo dell’impianto di cui alla presente concessione, anche tenuto conto delle spese del gestore, il Concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo pari ad € 24.363,00 annui per un totale di € 73.089,00 incrementato della percentuale di rialzo risultante dall’offerta aggiudicata in sede di gara, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, ed è soggetto ad indicizzazione Istat F.o.i. con parametro di riferimento quello del mese di sottoscrizione del contratto.
Il canone stabilito è versato in rate trimestrali uguali ed anticipate, aventi la scadenza il giorno 01 di ogni trimestre a partire dalla data di stipula del contratto.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 81/2008.
Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l’andamento del servizio.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla medesima Legge pena nullità del contratto stesso. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2011.
Il Concessionario in qualità di soggetto aggiudicatore è a sua volta tenuto all’osservanza degli obblighi di tracciabilità nei confronti di subfornitori o altro di cui alla richiamata Legge136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
Art. 18 - Verifiche e controlli
L’Amministrazione svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità dei servizi oggetto della concessione, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti. L’Amministrazione può, in particolare, svolgere controlli specifici:
- sull’effettuazione delle prestazioni e sull’esecuzione degli obblighi contrattuali, in relazione a quanto previsto dagli articoli precedenti;
- sulla soddisfazione degli adempimenti a garanzie dell’esecuzione del contratto;
- su eventuali azioni o comportamenti della società o di suoi dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dei servizi;
L’Amministrazione può, in particolare, svolgere verifiche:
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione del complesso delle attività e delle singole tipologie di servizi per esse realizzati;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per i servizi offerti da parte dei fruitori, anche mediante rilevazioni e interviste specifiche.
Il concessionario può comunque riportare all’Amministrazione risultati ed indicazioni emergenti da proprie verifiche tecniche-valutative.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l’efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere contrattuale, nonché la violazione di norma di legge o regolamenti, il Comune contesterà gli addebiti al Concessionario e Gestore mediante raccomandata A.R. a cui il Concessionario dovrà dare risposta formale entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.
Art. 19 – Garanzia definitiva – garanzie generali
L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di apposito atto amministrativo che autorizza lo svincolo della stessa.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs 50/2016 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31).
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 20 - Penali
Eventuali inadempienze ed obblighi derivanti dalla concessione comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:
- per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal presente disciplinare o previste nell’offerta gestionale, entro i termini richiesti per l’esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- per chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a Euro 300,00 (euro trecento/00) ;
- per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a Euro 200,00 (euro duecento/00) ;
- per l’inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo;
- per l’ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo, una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);
- per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto o verso i funzionari del Comune o altri incaricati dall’amministrazione di vigilare sull’operato del Concessionario, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione;
- per la mancata trasmissione della documentazione prevista dagli atti di gara entro i termini indicati una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni anno in cui si verifica l’inosservanza;
- per il mancato rispetto delle norme contenute nell’art.5.5. “Personale, organico e addetti” una penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascuna violazione.
- recesso anticipato senza giusta causa Euro 11.000,00.
Le penali verranno discrezionalmente detratte dalla compartecipazione versata dal Comune o incamerate tramite la cauzione definitiva con escussione, anche in via parziale, e l’obbligo da parte del Concessionario della sua reintegrazione;
Art. 21 - Responsabilità
Il Comune viene escluso da ogni responsabilità, ivi inclusa la culpa in vigilando, derivante da sinistri, anche non collegati all’attività sportiva, subiti dai fruitori dell’impianto, ovvero in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni o attrezzature di proprietà o in uso agli utenti depositati all’interno dell’impianto, prima, durante e dopo l’utilizzo dello stesso.
Eventuali danni riportati dai praticanti delle attività sportive, o causati dall’attività agonistica a soggetti terzi, dovranno essere risarciti dal soggetto che li avrà cagionati, salvo l’intervento del Concessionario, degli Enti o delle Associazioni utilizzatrici; a tale scopo nelle domande di utilizzo dell’impianto dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, con l’indicazione dell’apposita copertura assicurativa.
Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale verso terzi salvo facoltà di rivalsa verso l’autore dell’inadempienza e del danno, per ogni evento dannoso a persone o cose, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività o dall’inadempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione.
Competerà al concessionario la stipulazione di polizza "rischio locativo" a termini civilistici per i rischi derivanti dall’uso e dalla conduzione dell’impianto sportivo.
Il Concessionario è quindi obbligato alla stipula di idonea assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività sportiva, manlevando il Comune di Lodi da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene in oggetto, compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro e non oltre trenta giorni dall’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Art. 22 - Assicurazioni
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’esecuzione del contratto o causa ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone si intende senza riserve
ed accezioni alcune a totale carico dell’aggiudicatario, restando quindi esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale al riguardo.
Il concessionario dovrà stipulare le seguenti assicurazioni per tutta la durata della concessione quindi con scadenza al termine dei tre anni a partire dalla stipula del presente contratto:
- per danni all’immobile e relative attrezzature ed impianti mobili apposita polizza incendio per un importo minimo di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) ;
- per furto merci attrezzature arredamento per un importo minimo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila);
- per danni verso terzi, a copertura di tutti i rischi connessi all’adempimento del presente contratto una polizza assicurativa R.C. per un massimale annuale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) in vista di possibili, eventuali, danni arrecati agli utenti, ai terzi in genere. Nel novero dei terzi deve intendersi compreso anche il Comune di Lodi.
Copia delle polizze deve essere tempestivamente prodotta all’Amministrazione, che assistita da un broker di fiducia, le valuta attentamente, riservandosi la facoltà di approvarle o meno. In questo secondo caso il Gestore è tenuto a sostituirle/integrarle adeguatamente.
Si intende che, nell’inerzia della Compagnia Assicurativa e/o del Gestore, l’Amministrazione Comunale è legittimata a procedere ai necessari ripristini, in nome e per conto del Gestore, salvo rivalersi poi senz’altro sulla cauzione definitiva.
Ogni documento, comprese le quietanze, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione Comunale. Resterà a carico del Comune, in qualità di proprietario, l’assicurazione degli immobili per danni causati da incendio, calamità naturali ecc.
Art. 23 - Divieto di subaffidamento
E’ fatto divieto al concessionario subconcedere la gestione del Centro Tennis Xxxxxxxx dal presente atto a terzi.
Art. 24 – Relazione annuale
Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle modalità e risultati della gestione degli impianti effettuata nell’annualità sportiva precedente. La relazione dovrà essere comprensiva:
- di uno schema dettagliato di ore d’utilizzo dell’impianto per la pratica del tennis
- di uno schema dettagliato di ore d’utilizzo dell’impianto per la pratica di altri sport con relativa specifica del tipo di attività fatta
- del piano dettagliato delle manutenzioni svolte durante l’anno.
La relazione dovrà essere consegnata entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 25 – Inagibilità della struttura
Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e dei canoni per le mensilità non fruite. Il Concessionario acquisisce la struttura nello stato di fatto in cui si trova dichiarandola idonea all’uso sportivo senza alcuna diversa pretesa a seguito della stipula del contratto di concessione.
Art. 26 - Decadenza della concessione
Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, qualora:
a) il Concessionario non assuma il servizio entro i termini stabiliti;
b) non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dal presente capitolato, per l’uso dell’impianto sportivo;
c) per abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Gestore, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale;
Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza, il Comune procederà ad incamerare la cauzione prestata a garanzia ed il Concessionario dovrà riconsegnare l’impianto tutto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine posto dal Comune, non inferiore a giorni 15 dalla ricezione della pronuncia di decadenza.
In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l’urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.
Art.27 –Risoluzione del diritto della concessione
Il Comune, in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere di diritto la concessione, in danno al concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.
Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario, di seguito esposti:
a) utilizzo degli impianti o di parte di essi in modo non conforme a quello previsto nel presente capitolato;
b) subconcessione totale o parziale, della presente concessione;
c) scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
d) apertura, nei confronti del Concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari, o di liquidazione o scioglimento se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore che implichino l’intervenuta incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) se il concessionario si rende colpevole di frode;
f) in caso di mancata stipulazione delle assicurazioni previste nell'art. 14 del presente capitolato, o mancato pagamento nei termini dei premi annuali;
g) mancata corresponsione del canone di concessione dopo una diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15;
h) nel caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal responsabile del Servizio competente.
Art.28 –Revoca recesso
In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa la opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l’impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione o completamento, il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente concessione senza che, per questo, il concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e dei canoni per le mensilità non fruite.
Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell’impianto quando vi è comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico.
Il Concessionario potrà recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata o PEC entro il termine di tre mesi dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
In tal caso non competerà al concessionario alcuna indennità o indennizzo di sorta, non spettandogli neppure il rimborso pro quota delle spese per utenze o mensilità eventualmente anticipate.
Nel caso di eventi calamitosi, l’impianto potrà essere requisito dal Comune per l’intera durata dell’emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e del canone per le mensilità non fruite.
Art.29 - Rinuncia alla tutela possessoria
Sia in caso di revoca della concessione, sia in caso di decadenza o risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenza di controversia tra le parti, il Concessionario dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente concessione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, al Concessionario la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di titolare della concessione o di eventuale detentore o co-detentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il concessionario espressamente ed incondizionatamente rinuncia a tali diritti e tali azioni. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di pubblica amministrazione esercente il pubblico servizio.
Art.30 - Controversie
L’affidatario non può sospendere il servizio di gestione con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell’affidatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto: restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. In caso di controversie, l’organo competente per eventuali procedure di ricorso sarà il foro competente per territorio. Per le procedure di ricorso, si fa rinvio alla legge 1034/1971 e s.m.i. e alla parte VI Titolo I “Contenzioso” - Capo I e Capo II del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice degli Appalti).
Art. 31 - Spese, imposte, tasse
Il contratto relativo alla presente concessione verrà stipulato in forma pubblico amministrativa e tutte le spese o tasse saranno poste a carico del Concessionario. In particolare, lo stesso sarà tenuto al pagamento delle spese contrattuali previste dalle leggi in vigore (imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro) ed al pagamento degli oneri per le procedure di gara .
Il contratto verrà registrato secondo le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs 50/2016
Art. 32 - Disposizioni finali
La presente concessione viene accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
a) capitolato d’oneri
In caso di contrasto si osserverà questo ordine di prevalenza:
1) Contratto; 2). capitolato d’oneri;
Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme e le leggi vigenti.
Ogni eventuale modifica od integrazione del presente atto deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, formalizzato nei medesimi modi.
Per quanto non previsto dal presente atto, il rapporto tra le parti è disciplinato dal Codice Civile, per le parti applicabili, e dagli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. m. 50/2016.
Per le eventuali modifiche della presente concessione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.
Lodi, li…………………………..
p. la Società concessionaria…………………
p. l’Amministrazione…………………..