CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.
TRA
il
geom. XXXXX Xxxxxxxx
nato a Sant’Arcangelo (PZ) il 29.04.1949, nella veste di
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sant’Arcangelo,
competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di
Sant’Arcangelo (PZ), cod. fisc.n. 82000110765 ai sensi del comma 3
dell’art.107 del D.Lgs.267/2000;
E
la Dr.ssa Critone Lucia nata a Policoro (MT) il 15.02.1977, di seguito indicato/a come professionista,
PREMESSO:
che con determinazione n. 338 del 19.04.2012 è stato approvato l’avviso pubblico e lettera di partecipazione per conferimento incarico di Psicologo;
che con determinazione n. 435 dell’11.06.2012 è stato conferito l’incarico di collaborazione esterna di Psicologo, a Critone Lucia, in possesso del titolo di studio: Laurea in Psicologia;
SI
CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto dell'incarico
Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di lavoro autonomo occasionale che avrà i seguenti contenuti:
garantire agli utenti tutti i servizi sociali, di propria competenza, rientranti nell’Aree Minori, Anziani, Handicap, Giovanile e Tossicodipendenza, Immigrati e Igiene Mentale, oltre ai servizi previsti nel vigente Piano regionale socio assistenziale e dal Piano Sociale di Zona.
In particolare dovrà:
elaborare relazioni psicosociali richieste dalle competenti autorità nell’ambito di procedimenti di adozione ed affido;
rilevare e monitoraggio domanda sociale;
attivare interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari;
attivare interventi per contrastare la povertà e promuovere l’inserimento sociale;
attivare interventi di sostegno ed aiuto finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
accertare le condizioni che determinano interventi di ospitalità presso strutture specifiche;
attivazione servizi territoriali e risorse locali;
programmare ed attuare interventi su manifestazioni di disagio;
attivare ogni altro intervento inerente la professione che è demandato alla competenza dell’Ente.
Articolo 2
Modalità di svolgimento della collaborazione
Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Comune di Sant’Arcangelo (PZ).
L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
Nell’espletamento dell’attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l’esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
Il Responsabile del Servizio verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultanti solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l’integrazione degli stessi entro il termine di giorni 90 o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l’integrazione degli stessi entro il termine di giorni 90 o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempienza.
Articolo 3
Obblighi di riservatezza
Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune di Sant’Arcangelo (PZ). Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Articolo 4
Durata
Il presente contratto ha decorrenza dal 12 giugno 2012 e fino all’11 giugno 2013.
In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell’ente.
Articolo 5
Compenso
Il compenso determinato per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in €.25,82 (omnicomprensivo) (euroventicinque/82).
Da tale importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge sia a carico della Professionista che quelle spettanti all’Amministrazione.
Il compenso sarà liquidato mensilmente, dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessun’altra somma sarà erogata dall’Amministrazione alla Professionista in relazione all’esecuzione dell’incarico.
Articolo 6
Responsabilità
Il professionista esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.
Articolo 7
Estinzione del contratto
Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
L’Ente e il professionista possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preavviso il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% dell’importo pattuito.
Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali;
commissioni di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
danneggiamento o furto di beni;
inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;.
impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Articolo 8
Penale
Nel caso di mancata presentazione del lavoro richiesto nel termine pattuito senza giustificato motivo, si applicherà una penale determinata in € 15,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul compenso.
Articolo 9
Controversie e Foro competente
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Lagonegro.
Articolo 10
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.
Articolo 11
Spese di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Sant’Arcangelo, 12.06.2012
Il professionista
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Il Responsabile del Servizio
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Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione
Articolo 3 - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 – Responsabilità
Articolo 7 - Estinzione del contratto
Articolo 8 – Penale
Articolo 9 – Controversie e Foro competente
Il professionista
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Il professionista Critone Lucia, nata a Policoro (MT) il giorno 15.02.1977 e residente in xxx Xxxxxxx, x.0 Xxxxxx xx Xxxx’Xxxxxxxxx (XX)
Autorizza
il
Comune di San’Arcangelo al trattamento dei propri dati personali e
alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini
dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla
Decreto Legislativo n.196/2003.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Sant’Arcangelo, 12.06.2012
Il professionista
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Il Responsabile del Servizio
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