ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Fornitura miscele di gas destinate alle diverse sedi di Arpa Piemonte.
SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA ART. 2 LUOGHI DI DESTINAZIONE DELLA FORNITURA ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 4 PRESTAZIONI COMPRESE NELL’IMPORTO DELLA FORNITURA ART. 5 CONSEGNA E CONDIZIONI DI TRASPORTO
ART. 6 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI ART. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 9 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 11 CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA’
ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 13 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO ART. 14 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO ART. 16 FORO COMPETENTE
ART. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ALLEGATO 3/A: Tabella miscele di gas
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura a lotto unico ed a carattere continuativo, di miscele di gas destinate alle diverse sedi di Arpa Piemonte, CIG 65990994C4
Le quantità della fornitura, sono riportate nell’allegato 3/A Tabella miscele di gas del presente capitolato speciale, che elenca, la tipologia di fornitura e i quantitativi presunti dettagliati per ogni sede agenziale.
Le quantità indicate potranno subire delle variazioni in funzione dell'effettivo fabbisogno; si tratta pertanto di quantità meramente presunte.
Il contratto avrà durata biennale decorrente dalla data di stipulazione.
L’aggiudicazione comporta automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario in favore dell’Agenzia, del diritto di opzione, ai sensi dell’artt. 1331 c.c. e 29 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; l’esercizio del diritto di opzione determinerà automaticamente l’obbligo dell’affidatario di eseguire la fornitura per ulteriori dodici mesi alle medesime originarie condizioni contrattuali.
E’ facoltà dell’Agenzia esercitare il diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto.
ART. 2 LUOGHI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Le sedi dell’Agenzia interessate alla consegna della fornitura della presente procedura di gara sono:
Sede | Struttura | Indirizzo |
Torino | Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest | Xxx Xxx XXX, 0 - 00000 Xxxxxx |
Xxxxxxxxxx | F.06.05 Laboratorio specialistico Nord Ovest Microinquinanti Alimenti | Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxxx (XX) |
D.03.07 Rischio Industriale ed Igiene industriale; D.03.05 Polo amianto | Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxxx (XX) | |
Alessandria | G.07.03 Laboratorio specialistico Sud Est Centro regionale per le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti | Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxxx |
Xxxx | G.08.01 Servizio territoriale Qualità delle acque | Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx |
Xxxxxx | K.09.01 Servizio territoriale | Felice Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx |
Xxxxx | Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Ovest H.10.03 Laboratorio specialistico Sud Ovest | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx |
Sede | Struttura | Indirizzo |
Novara | Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Laboratorio specialistico Nord Est | Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx |
Xxxxxx | K.12.01 Servizio territoriale | Xxx XX Xxxxxxxx, 000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - 00000 Xxxxxx (XX) |
Vercelli | K.13.01 Servizio territoriale | X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx |
ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare all’Agenzia la fornitura per le tipologie e le relative quantità riferite ad ogni sede di consegna, secondo quanto indicato nell’allegato 3/A Tabella miscele di gas che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per i prodotti oggetto della gara:
a) la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;
b) la rispondenza ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione attestati mediante documento di conformità;
c) il possesso dei certificati di analisi con riferibilità a standard internazionali nel caso di miscele speciali, quando richiesto nella scheda tecnica (certificate LAT o da altri centri di taratura accreditati da Sistemi Nazionali con i quali il LAT ha stipulato accordi di mutuo riconoscimento);
d) il possesso delle certificazioni di sicurezza aggiornate e rispondenti alla normativa vigente ed in lingua italiana;
e) le confezioni devono essere conformi alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto;
f) l’indicazione in modo chiaramente leggibile di eventuali avvertenze o precauzioni particolari da seguire per la conservazione;
g) l’indicazione sul contenitore della miscela di gas della data di validità collaudo dello stesso;
h) la conformità alle caratteristiche indicate sulla tabella di fornitura, Allegato 3/A Tabella miscele di gas e, per le miscele sotto riportate, anche il rispetto delle specifiche di impurezza descritte nelle sottostanti tabelle:
Descrizione prodotto | Codice Arpa |
BOMBOLE IN LEGA DA 10 LITRI DI MISCELA IN AZOTO DA 800 PPB NO, (NO2 INFERIORE 10 PPB), ATTACCO STANDARD, CON TOLLERANZA DI PREPARAZIONE MAX 10 %, CON INCERTEZZA TIPO DI CERTIFICAZIONE NON SUPERIORE A ± 5% (rif. UNI EN 14211:2005) E IMPUREZZE SPECIFICATE NELLA TAB. 1 E CERTIFICATO DI ANALISI CON INDICAZIONE DEL “VALORE DI INCERTEZZA ESTESA RELATIVA” (CALCOLATA CON UN INTERVALLO DI CONFIDENZA DEL 95%) E FATTORE DI COPERTURA | MIX 037 |
BOMBOLE IN LEGA DA 10 LITRI DI MISCELA DI ARIA SINTETICA PER ZERO NO- NO2-CO-SO2, ATTACCO STANDARD, CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE SPECIFICATE NELLA TAB. 2 | MIX 038 |
BOMBOLE DA 10 LITRI DI AZOTO DI ZERO PER CO2 e BTX, CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' ATTESTANTE LE IMPUREZZE SPECIFICATE NELLA Tab. 3 | MIX 041 |
Tab. 1 Specifiche per purezza del gas di span per NO-NO2
Inquinante | Concentrazione |
CO2 | < 4 µmol/mol |
NH3 | < 0.1 µmol/mol |
H2O | < 150 µmol/mol |
Tab. 2 Specifiche per purezza del gas di zero (Miscela in Aria sintetica) per SO2, NO-NO2, CO
Inquinante | Concentrazione |
CO | < 0.1 µmol/mol |
CO2 | < 1 µmol/mol |
NO | < 10 nmol/mol |
NO2 | < 10 nmol/mol |
SO2 | < 10 nmol/mol |
H2S | < 0.1 µmol/mol |
NH3 | < 0.1 µmol/mol |
N2O | < 1 µmol/mol |
m-xilene | < 1 nmol/mol |
H2O | < 5 µmol/mol |
Tab. 3 Specifiche per purezza del gas di zero (Miscela in Azoto) per CO2, BTEX
Inquinante | Concentrazione |
CO | < 0.2 µmol/mol |
CO2 | < 1 µmol/mol |
H2O | < 5 µmol/mol |
Benzene | < 1 nmol/mol |
Toluene | < 1 nmol/mol |
Etilbenzene | < 1 nmol/mol |
o-m-p xilene | < 1 nmol/mol |
ART. 4 PRESTAZIONI COMPRESE NELL’IMPORTO DELLA FORNITURA
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.
Sono in particolare a carico del fornitore:
a) le spese di trasporto, imballo, scarico, consegna presso le Strutture di Arpa Piemonte indicate nell’art. 2 secondo le modalità di cui all’art.5 del presente documento ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale;
b) la fornitura delle schede di sicurezza in lingua italiana e, per i gas assoggettati al REACH, aggiornate e conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare ai sensi della revisione dell’allegato II del Reach modificato dal Regolamento UE n. 453/2010) sia per le sostanze che per le miscele di sostanze e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall’Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta aggiudicataria;
c) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
d) le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
e) tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione:
- nominativo e recapito telefonico cellulare del responsabile del contratto cui compete la gestione della fornitura e che costituisce l’interfaccia unica della stazione appaltante;
- nominativo e recapito telefonico cellulare del/i sostituto/i della succitata figura, a cui rivolgersi in caso di assenza o impedimento del titolare;
- recapito di posta elettronica certificata (PEC) o fax dedicato per i flussi di comunicazioni inerenti la gestione del contratto comprensivi dell’inoltro degli ordinativi ovvero di eventuali reclami.
- nominativo della persona (se diversa da quella indicata nei punti precedenti) competente ai sensi del paragrafo 0.2.3 del testo della revisione dell'allegato II Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), responsabile della redazione delle schede di sicurezza;
ART. 5 CONSEGNA E CONDIZIONI DI TRASPORTO
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso ciascuna Sede di Arpa Piemonte agli indirizzi indicati in fase d’ordine (e riportati a solo scopo indicativo nell’art. 2 del presente Capitolato) nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00, esclusi prefestivi e festivi, fatta salva la pattuizione diversa dell’orario concordato con la singola Sede.
Le bombole dovranno essere scaricate e depositate all’interno degli appositi box di ciascuna struttura Arpa.
Potrebbero verificarsi variazioni di indirizzo delle sedi di consegna e ritiro bombola; in tal caso saranno segnalate alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla Struttura interessata e comunque indicate in fase d’ordine.
Parallelamente alla consegna delle bombole ordinate, la Ditta dovrà provvedere al ritiro delle bombole vuote all’interno degli appositi box di ciascuna struttura Arpa.
Ciascun ordine, con riferimento ai codici Arpa e non a quelli della ditta aggiudicataria, verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata o fax dalla struttura ordinante.
Gli ordinativi saranno trasmessi tra le ore 8,30 e le ore 14 di tutti i giorni lavorativi (giorni solari esclusi sabato, domenica e festivi). Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 8,30 del giorno lavorativo successivo.
Le miscele di gas dovranno essere consegnate entro e non oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, fatta eccezione per miscele certificate LAT, i cui tempi di consegna dovranno essere dichiarati dalla ditta partecipante in sede di offerta.
Il fornitore aggiudicatario, soltanto in casi ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo formalizzato con il punto ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale.
Il punto ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del temine di consegna, subordinatamente alla verifica che la stessa ritardata consegna non crei alcun danno all’Agenzia e alle sue attività istituzionali. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli/prodotti aggiudicati, essa dovrà garantire l’approvvigionamento di prodotti analoghi per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara.
Rimarrà facoltà di Arpa accertare in modo insindacabile l’equivalenza tecnica e la congruità dell’articolo/prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.
Nel caso in cui le suddette modifiche risultassero incompatibili con l’idoneità all’uso dell’articolo/prodotto, l’Agenzia potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
Resta inteso che il prezzo dell’articolo/prodotto offerto non dovrà subire variazioni in aumento rispetto a quello di aggiudicazione a fronte di eventuali variazioni tecniche.
I prodotti oggetto di ogni singola fornitura dovranno essere accompagnati da:
- schede di sicurezza di cui all’art. 4 del presente capitolato, (ove previste dalla legislazione) aggiornate, rispondenti alla normativa vigente ed in lingua italiana;
- certificati analitici e/o di taratura
- documento di trasporto riportante quanto sotto descritto:
- il numero e data dell’ordine trasmesso alla ditta;
- l’indicazione della Struttura ordinante;
- l’indicazione della Sede di consegna;
- l’indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell’Agenzia;
Si evidenzia altresì che, per trasporto si intende quanto avviene tra l’uscita dal magazzino del fornitore e l ’accettazione da parte dell’Agenzia
ART. 6 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
All’atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull’integrità di quanto consegnato.
L’effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all’ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato del Laboratorio entro 10 giorni lavorativi dalla consegna, da considerarsi “termine per l’accertamento della conformità della merce”. Decorso tale termine senza che l’Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.
La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione della Ditta aggiudicataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall’Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute o mediante prelievo dalla cauzione definitiva.
La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta aggiudicataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale “mancata consegna” e l’Agenzia avrà diritto ad agire mediante l’applicazione della penali previste nel presente capitolato.
ART. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La ditta aggiudicataria dovrà emettere per ogni ordine e relativa consegna apposita fattura che dovrà contenere le seguenti voci:
- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero dell’ordine trasmesso alla Ditta e la Struttura di Arpa Piemonte ordinante;
- la Struttura Arpa Piemonte liquidante che corrisponde alla Struttura ordinante;
- il numero e la data del D.D.T
- l’indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell’Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.
L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.
Indipendentemente dalla Struttura ordinante e dalla sede di consegna, le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Xxx Xxx XXX x. 0, XXXXXX, Partita Iva 07176380017 ed inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K.
Arpa Piemonte non applica lo split payment. Pertanto, in caso di errore nell’emissione, i termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura corretta. Per ulteriori precisazioni in merito si rimanda al sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx – TRASPARENZA - Pagamenti dell'amministrazione.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l’Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest’ultimo.
Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d’appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, mediante rimessa diretta a mezzo mandato dal tesoriere e a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l’acquisizione da parte di Arpa Piemonte di ciascun DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva.
Ai sensi dell’art. 4 punto 2 lett. d) del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, qualora l’Agenzia riceva la fattura prima dell’effettuazione della verifica di conformità del materiale consegnato i 60 giorni per il pagamento della fattura decorreranno dalla scadenza del termine per l’accertamento della conformità della merce di cui all’art. 6 del presente capitolato.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
Anche ai fini della presentazione dell’offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore a sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
ART. 9 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei
provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).
ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire, in applicazione dell’articolo 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.
Tale cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di escussione, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione del contratto.
ART. 11 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA’
Le penali per inadempimento che l’Agenzia avrà la facoltà di applicare, sono le seguenti:
A. In caso di ritardo nella consegna
• Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti all’art. 5 del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all’Agenzia una penale pari a euro 50 per ciascuna bombola di gas, fatto salvo il differimento del termine di consegna debitamente formalizzato come indicato nello stesso art. 5 del presente capitolato;
In caso di ritardo che comporti il fermo dei macchinari, Xxxx applicherà alla Ditta aggiudicataria, oltre alla penale sopra indicata, una ulteriore penale pari ad una quota fissa di euro 200,00 oltre all’addebito di eventuali oneri aggiuntivi derivanti da costi di riparazione di macchinari e dall’interruzione dell’attività analitica;
B. In caso di non conformità della merce consegnata (non corrispondente alle caratteristiche e/o tipologie richieste):
• La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all’art. 6 del presente capitolato sarà considerata “mancata consegna”. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 6 del presente capitolato senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d’arte, l’Agenzia provvederà ad applicare una penale pari a euro 100 per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità per ciascuna bombola di gas.
In caso di ritardo che comporti il fermo dei macchinari, Xxxx applicherà alla Ditta aggiudicataria, oltre alla penale sopra indicata, una ulteriore penale pari ad una quota fissa di euro 200,00 oltre all’addebito di eventuali oneri aggiuntivi derivanti da costi di riparazione di macchinari e dall’interruzione dell’attività analitica.
Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora (fatto salvo il differimento del termine di consegna debitamente formalizzato come indicato all’art. 5 del presente capitolato). In caso di inadempimento per non conformità l’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta fornitrice tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all’Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell’Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.
Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l’Agenzia provvederà all’applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Qualora l’applicazione di penali a seguito di contestazioni abbia una frequenza superiore alla normale tolleranza, l’Agenzia potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene stabilità in n. 3 applicazioni di penali nel corso di ciascun anno di durata del contratto. Il numero di contestazioni si riferisce all’Agenzia nel suo complesso e non alle singole strutture ordinanti.
Allorché l’Agenzia decida di non recedere dal contratto, ogni inosservanza degli obblighi contrattuali eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell’Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto all’importo sopra indicato.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..
L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l’Agenzia o sul deposito cauzionale secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss del C.C.. In tal caso nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore ( come indicato nell’art. 11), anche se non gravi, senza preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Agenzia che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con fax ovvero pec. Per recesso parziale si intende la riduzione del numero delle sedi di consegna della fornitura.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente delle forniture/servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto, ai sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale;
b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Agenzia.
e) qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
f) l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra impresa.
Il contratto potrà inoltre essere risolto:
• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell’Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
• in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell art. 1672 cod. civ..
Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l’Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all’Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo dell’Appaltatore.
ART. 13 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario sorge in capo all’Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
L’affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta aggiudicataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.
Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Ditta aggiudicataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 14 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
L’affidatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore.
L’affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l’Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà
intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 118 del D.Lgs.163/2006.
Qualora l’appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.
Il subappalto è condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente capitolato.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 117 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 16 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.