CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Spazio riservato all'ufficio
Convenzione n° 8814
Protocollo n° /V/6 del / / 20
Due marche da bollo
da 16 Euro
CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
TRA
SOGGETTO PROMOTORE - L'Università degli studi di Bergamo, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo Xxx Xxxxxxxxxx, 00 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica in xxx X. Xxxxxxxxxx 00/x, 00000 Xxxxxxx, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 - prot. n. 00000/XX/0
X
XXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, Codice Fiscale 92002770623 con sede legale in XXXXXX XXXXXXXX 00000 Xxxxxxxxx (XX), rappresentata da Signor XXXXXXX DI XXXXX, nato a Santa Croce del Sannio (BN) il 02/03/1971, di seguito denominato "Soggetto Ospitante", Codice ATECO n ........................
(xxx.xxxxxxxxxxx.xx)
PREMESSO
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia, possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che le università, ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763, sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia, in mobilità interregionale e nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - LE PARTI
A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
B) Il soggetto ospitante: PROVINCIA DI BENEVENTO
C) Il/La tirocinante: soggetto iscritto/a a un corso di studi o che abbia conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi precedenti presso l'Università degli Studi di Bergamo, salvo i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.
Art. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI
2.1 Ai fini del regolare svolgimento dei tirocini gravano sul soggetto promotere i seguenti obblighi:
2.1.1 Attivare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi;
2.1.2 rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante;
2.1.3 informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni;
2.1.4 erogare ai/alle tirocinanti la formazione generale in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante;
2.1.5 informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.
2.2. Il soggetto ospitante dichiara:
- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre gravano sul soggetto ospitante i seguenti obblighi:
2.2.1. rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità, come specificato nel progetto formativo individuale;
2.2.2. controllare la compilazione del Registro di tirocinio, inserendo la valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, come indicato dal Regolamento Tirocini. Tale registro è disponibile on line sul portale Unibg;
2.2.3. segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore, come da normativa vigente in materia;
2.2.4. segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal Regolamento Tirocini;
2.2.5. farsi carico della formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti;
2.2.6. accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale, all'avvio del tirocinio;
2.2.7. informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza;
2.2.8. per i soli tirocini extracurriculari provvedere, prima dell'avvio, alla Comunicazione Obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il numero di C.OB. deve poi essere comunicato al soggetto promotore (xxx.xxx 3 punto B);
2.2.9. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte In Italia del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio;
2.2.10. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte all'estero del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio. In tal caso grava sul soggetto ospitante l'attivazione delle coperture assicurative per infortunio e Responsabilità civile verso terzi a favore del/della tirocinante.
2.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gravano sul/sulla l tirocinante i seguenti obblighi:
2.3.1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2.3.2. seguire le indicazioni del tutor supervisore aziendale e universitario, come da Regolamento Tirocini;
2.3.3. seguire le indicazioni e le informazioni ricevute dall'ente promotore e dall'ente ospitante per le parti di loro competenza, relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del tirocinio;
2.3.4. consegnare al termine del tirocinio il Registro di tirocinio al soggetto promotore.
Art. 3 - TIPOLOGIE DI TIROCINIO
L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:
A) TIROCINI CURRICULARI
Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I destinatari sono:
- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.
Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la tesi di laurea. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio, in questa sede richiamati.
Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei Corsi di Studi.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. solari, come da normativa vigente Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.
Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, secondo il modello approvato dagli organi di ateneo e validato dai soggetti previsti dai regolamenti dei corsi di studio
Nei limiti numerici previsti dall'art 4 della presente Convenzione, ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente nell'ambito del medesimo periodo fino ad un massimo di 5 tirocinanti.
B) TIROCINI EXTRACURRICULARI
I destinatari dei tirocini extracurriculari sono studenti e/o laureati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) presso l'Università degli studi di Bergamo, che siano in stato di disoccupazione comprovata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2015, ovvero che siano soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.
Per l'attivazione del tirocinio extracurriculare, secondo la normativa regionale vigente, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo di tirocinio extracurriculare, approvato dagli organi di Ateneo.
Per la partecipazione a tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un'indennità che non potrà essere inferiore a
500 Euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a 400 Euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore, l'indennità minima non deve essere inferiore alle 350 euro lorde mensili.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo c 36 della Legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
I tirocini extracurriculari, pur non costituendo rapporto di lavoro, sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante (C.OB.), prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.
Il numero di C.OB. deve essere comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore, prima dell'avvio del tirocinio extracurriculare.
Nei limiti numerici previsti dall'art 4 della presente Convenzione, ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti.
La durata minima del tirocinio extracurriculare è di 2 mesi, quella massima di 12 mesi, proroga compresa.
Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermo restando il limite dei 12 mesi complessivi, come da Regolamento tirocini.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, come da normativa vigente. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
Qualora la sede legale del soggetto ospitante il tirocinio extracurriculare sia ubicata nella Regione Lombardia e la sede operativa sia ubicata in altra Regione, si applica la normativa della Regione Lombardia.
Qualora la sede legale e la sede operativa del soggetto ospitante il tirocinio extracurriculare siano ubicate fuori Regione Lombardia, il tirocinio deve essere attivato tramite un Centro per l'Impiego di tale Regione o Provincia Autonoma.
C) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Tali tirocini sono regolamentati dalla linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.
Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.
Art. 4 - PRINCIPI GENERALI E NUMERO DEI TIROCINANTI
Ai fini del valido svolgimento dei tirocini, sulla base dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della
D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia.
a) PROVINCIA DI BENEVENTO si rende disponibile ad accogliere contemporaneamente nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:
Per i tirocini curriculari:
N° risorse umane totali | N° tirocini curriculari attivabili |
Fino a 5 | 1 |
Da 6 a 20 | 2 |
Maggiore o uguale a 21 | Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti |
Per i tirocini extracurriculari:
N° risorse umane applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio | N° tirocini extracurriculari attivabili |
Fino a 5 | 1 |
Da 6 a 20 | 2 |
Maggiore o uguale a 21 | Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti |
Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:
- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che i loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;
b) È fatto espressamente divieto di:
- attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
In ogni caso, per tutto quanto riguarda l'orario di svolgimento del tirocinio, si fa riferimento all'art.7 del Regolamento Tirocini.
c) Per il solo tirocinio extracurriculare:
- si impegna a non realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione o con le quali sono in corso rapporti a tempo ridotto;
- si impegna a non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata stabiliti dalla legge;
- dichiara che nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio non ha effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- dichiara che ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
d) in caso di prolungata impossibilità di raggiungimento della sede di tirocinio per eventi indipendenti dalla volontà sia del tirocinante che dell'azienda, è possibile prevedere che una parte del tirocinio possa essere svolta in modalità smartworking, compatibilmente con le attività e gli obiettivi formativi concordati e, per i soli tirocini curriculari, previo parere positivo del docente referente.
Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di 5 anni.
Il rinnovo di pari durata avverrà tramite la sottoscrizione, prima della scadenza, da parte del soggetto ospitante della lettera di rinnovo, fornita dal soggetto promotore.
Art.6 - CAUSE DI RISOLUZIONE
Il soggetto promotore intenderà risolta la convenzione con effetto immediato in caso di mancata ottemperanza da parte
del soggetto ospitante degli obblighi espressi nell'art. 2 della presente convenzione.
Si intenderà risolta di diritto qualora non vengano rispettati i parametri riportati negli artt.3 e 4 della presente convenzione.
In ogni caso si intenderà risolta qualora non vengano rispettati i parametri indicati nel Regolamento tirocini.
Si intenderà altresì risolta in caso di mancato rispetto del Codice Etico, disponibile sul portale dell'Università degli Studi di Bergamo, nella sezione Statuti e Regolamenti;
In caso di risoluzione il soggetto promotore provvederà ad annullare la convenzione in essere e i codici di accesso alla piattaforma Sportello Internet per la gestione dei tirocini.
Il soggetto ospitante sarà pertanto escluso dalla possibilità di accesso ai servizi Tirocini/Placement.
Art. 7 - SOTTOSCRIZIONE
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in unica copia originale, conservata agli atti presso l'Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e mediante invio dello stesso tramite PEC.
In caso di soggetti privati è possibile sia la sottoscrizione e l'invio tramite la medesima procedura o tramite firma autografa. In tal caso la convenzione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo a mano o per posta A/R.
Art.8 - SPESE
8.1 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni;
8.2 La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a 32€, ferme restando le esenzioni previste per legge. Nel caso di PA tale imposta verrà assolta da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:
a) Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
b) assolvendo il pagamento e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale.
Art.9 - DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9.1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) nonché dal Regolamento 2016/679/UE. Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, nel corso dello svolgimento della Convenzione, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella convenzione e in modo strumentale all'espletamento e alla finalità dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziario previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679.
9.2. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nel rispetto della previsione dell'art. 29 dello stesso Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Convenzione, tenendo presente che la sola università nel rispetto dell'art. 96 del Codice Privacy su richiesta degli interessati, potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
9.3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, nel caso in cui i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative andranno a configurare a)- una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti; b)-una titolarità e una responsabilità esterna; ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Nel caso di cui alla precedente lettera a), senza alcun onere aggiuntivo, i rapporti di contitolarità, a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, saranno disciplinati da un apposito Contratto di contitolarità da allegarsi alla presente Convenzione ove saranno previsti i relativi obblighi dei trattamenti e anche di informativa verso gli interessati ricadenti su ciascuna di essa. Nel caso di cui alla precedente lettera b) i rapporti saranno regolati con un atto giuridico di nomina integrativa alla presente convenzione, di responsabile al trattamento dei dati, da parte del soggetto contitolare sul quale ricadrà l'obbligo della nomina.
9.4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato e nel rispetto dei diritti degli interessati.
9.5. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore
dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.
Art. 10 - FORO DI COMPETENZA
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Foro di Bergamo.
Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018.
Letto, confermato e sottoscritto.
BERGAMO,
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI
(dott. ssa Xxxxx Xxxxx)
PER IL SOGGETTO OSPITANTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE Signor XXXXXXX DI XXXXX
Xxxxx. le
Univesità delgi Studi di Bergamo
Servizio Orientamento e Programmi internazionali Xxx X. Xxxxxxxxxx 00/X
00000 Xxxxxxx
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................
noato/a il................................... a...............................................................residente in ....................................................
qualità di legale rappresentante dell'Impresa ....................................................................................................................
con sede legale in..........................................................cap. ...............via ........................................................................
tel. .................................. fax .......................................
e-mail .............................................................................PEC............................................................................................
codice fiscale azienda/ente n. ..........................................................................................................................................
con partita IVA n. ...................................................... Camera di Commercio ...................................................................
iscrizione n. .............................................. del.............................................................
C.C.N.L. applicato............................................................................................................................................................
Numero dipendenti della ditta.............................................................................................................................................
Al fine di procedere all'avvio dei tirocini e fruire dei servizi di placement mediante il portale dell'Università degli Studi di Bergamo, ad integrazione della convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari e professionalizzanti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
a. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; e successivi richiami;
b. che non si trova nella situazione di non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all'autorità giudiziaria ovvero di non aver denunciato quanto innanzi ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c. che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, con successivi richiami:
[ ] nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; il dichiarante deve tener conto di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati);
oppure
[ ] nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta e tutti i decreti penali di condanna, indipendentemente dal reato che ne ha comportato l'emissione (il dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione)
(barrare la casella di proprio interesse)
Il/la dichiarante potrà non indicare, in quanto non rilevanti ai fini dell'esclusione e del divieto, le sentenze per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
e. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
g. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
h. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
2) ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):
[ ] che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure
[ ] che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. e il periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella di proprio interesse)
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attesta di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall'art. 482 c.p.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, l'Università recederà con effetto immediato dalla convenzione e procederà a segnalarlo alle autorità competenti.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del Codice Etico dell'Università degli Studi di Bergamo (pubblicato alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx) e di impegnarsi a rispettarne integralmente il contenuto, consapevole del fatto che le violazioni al detto codice comporteranno l'immediata risoluzione da parte dell'Università dalla convenzione in corso
Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di prendere atto che il soggetto promotore intenderà risolta la convenzione con effetto immediato in caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi espressi nella Convenzione collettiva di tirocinio e/o in caso in cui non vengano rispettati i parametri indicati nel Regolamento tirocini.
Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di prendere atto che, in caso di risoluzione, il soggetto promotore provvederà ad annullare la convenzione in essere e i codici di accesso alla piattaforma Sportello Internet per la gestione dei tirocini e che il soggetto ospitante sarà pertanto escluso dalla possibilità di accesso ai servizi Tirocini/Placement.
Allega documento di identità del/della dichiarante
Data
FIRMA
(firma digitale)