COMUNE DI SIRTORI
COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 23/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 15-03-2016
OGGETTO: CONCESSIONE
IN
COMODATO
GRATUITO
ALL'ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - GRUPPO DI SIRTORI - DEI LOCALI E SPAZI NELL'EDIFICIO AD USO SOCIALE DI VIA ARNIGO': APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
L'anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore 19:50, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | P |
Xxxxx Xxxxx | Vice Sindaco | P |
Dell'Oro Barbara | Assessore Esterno | P |
Xxxxx Xxxxxxx | Assessore | P |
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Il Signor Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
OGGETTO: CONCESSIONE
IN
COMODATO
GRATUITO
ALL'ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - GRUPPO DI SIRTORI - DEI LOCALI E SPAZI NELL'EDIFICIO AD USO SOCIALE DI VIA ARNIGO': APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 16.12.1997, esecutiva, con la quale veniva approvato lo schema di contratto per la concessione in comodato gratuito all’Associazione A.V.I.S. – Gruppo di Sirtori - dei locali al piano primo - in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 del centro sociale di Via Arnigò, dal 31.1.1998 al 31.12.2003 con possibilità di rinnovo;
Visti il contratto n. 527 rep. in data 21.2.1998, registrato a Merate il 26.2.1998 al n. 372 serie 1;
Dato atto che il Gruppo AVIS ha proseguito oltre il 31.12.2003 ad utilizzare i locali individuati nel predetto contratto, oltre agli spazi esterni;
Considerato che nel frattempo non si è provveduto a formalizzare il rinnovo della concessione in comodato, ormai ampiamente scaduta;
Ritenuto pertanto di dover procedere con l’approvazione e, successivamente, con la sottoscrizione di un nuovo contratto secondo la bozza in allegato, esaminata e condivisa con i rappresentanti dello stesso gruppo ed alla quale si fa rinvio per ogni dettaglio;
Preso atto delle varie disposizioni ed orientamenti che nel tempo hanno modificato la materia delle concessioni in parola, così come di seguito evidenziate:
- orientamento costante della corte dei conti secondo cui la concessione in uso gratuito di un bene immobile, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune, va qualificata in termini di attribuzione di “un vantaggio economico” in favore di un soggetto di diritto privato;
- tale qualificazione non viene meno per effetto della disciplina codicistica del negozio di comodato, che pone a carico del comodatario le spese per l’utilizzo del bene, avuto riguardo, in particolare, alla disciplina dell’articolo 1808 del codice civile, secondo cui “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa” e inoltre “ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti”;
- l’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse debbono attenersi e che l’effettiva osservanza degli stessi deve espressamente risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi concessori;
- l’amministrazione ha approvato detti criteri e modalità con atto consiliare n. 104 del 30.11.1990, esecutivo con atto del Xx.xx.xx. n. 79 del 9.1.1991, successivamente modificato con provvedimenti consiliari n. 2 del 21.1.1992, n. 18 del 20.4.1995, n. 20 del
7.3.2001 e n. 32 del 21.7.2009, esecutivi;
- nel caso di specie risultano osservati ed attuati i criteri e le modalità di concessione del vantaggio economico, così come previsti e disciplinati dal regolamento comunale sopracitato;
- l’art. 44, co. 1, dello Statuto comunale per cui: “Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme”;
Considerato che non sussiste, in linea generale, una specifica disposizione che impedisca all’ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente medesimo;
Dato atto che, tuttavia, nella gestione del patrimonio comunale va salvaguardato, come prioritario, il principio di redditività e di convenienza economica, di matrice imprenditoriale privatistica, che può essere escluso soltanto in presenza di prevalenti o addirittura superiori interessi pubblicistici di finalità sociale, sufficienti ad escludere un possibile danno patrimoniale per l’ente;
Rilevate le specifiche finalità che l’amministrazione intende perseguire attraverso l’attribuzione del vantaggio economico in questione, rappresentato dal comodato gratuito del bene in oggetto, le quali si concretizzano nell’interesse pubblicistico di favorire ogni forma di aggregazione sociale, sostenere le associazioni presenti da tempo nel territorio e coinvolgerle nelle attività comunali, in particolare per l’AVIS nell’organizzazione di eventi culturali e sanitari oltre alla manutenzione di aree verdi, ecc.;
Rilevato altresì che l’immobile di Via Arnigò è stato appositamente realizzato come centro socio-culturale e non potrebbe anche per la disposizione degli spazi, essere utilizzato per finalità abitative o commerciali;
Evidenziato, a dimostrazione di una attenta ponderazione e della massima considerazione in ordine alla corretta gestione del patrimonio come risulta altresì dalla previsione:
a) dell’art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, tenuto conto che, con riferimento a questa fattispecie, la mancata redditività del bene è da ritenersi compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell’art. 2 della Costituzione (CdC, Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011);
b) dell’art. 32 comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, circa gli “scopi sociali” che possono giustificare un canone inferiore a quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni;
Verificato per il sub a) che è stata accertata, soprattutto con riferimento alle modalità concrete di utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, l’assenza di scopo di lucro dell’attività svolta dal soggetto beneficiario del vantaggio economico, costituito da associazione riconosciuta che svolge attività senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, art. 2 della L. 383/2000;
Tenuto presente che l’atto di attribuzione del vantaggio economico, per quanto concerne le modalità gestionali del cespite da parte del beneficiario, tiene conto dell’obbligo di assicurare una gestione economica del bene pubblico consistente nella corretta e
costante manutenzione ordinaria, in modo da assicurarne in ogni caso la produttività (diversamente dall’eventuale inutilizzo del bene), durante il periodo di durata del comodato gratuito;
Rilevato che risulta prevista, nello schema di contratto, la redazione il verbale di consistenza dei luoghi al fine di accertare l’effettiva consistenza dei beni e che l’atto costitutivo del diritto reale contiene un regime dettagliato delle rispettive obbligazioni, alle luce dei principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza;
Rilevato che il presente provvedimento va pubblicato, ai fini della trasparenza, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di contratto comodato d’uso gratuito che regolerà i rapporti tra il Comune ed il Gruppo AVIS di Sirtori nel testo allegato al quale si rinvia per quanto non espresso nel presente atto;
Visti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi sociali e del responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che viene inserito al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1 - di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2 – di approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito al Gruppo AVIS di Sirtori per l’uso dei locali e spazio nell’edificio ad uso sociale di Via Arnigò, come meglio identificati nell’unita planimetria, per anni dieci dalla data della firma del contratto, alla scadenza dei quali, previa esigenza di entrambe le parti, potrà essere rinnovato per ulteriore durata;
3 – di demandare al responsabile del servizio l’espletamento degli ulteriori adempimenti derivanti dall’approvazione del seguente atto;
4 - di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Xxxx Xxxxxxxx, verrà trasmesso in elenco al capogruppo consiliare, ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 267 del 18.8.2000.
Con successiva e separata votazione unanime, resa nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.
COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco
Allegato alla deliberazione di
G.C. n.23 del 15-03-2016
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE
A.V.I.S. - GRUPPO DI SIRTORI - DEI LOCALI E SPAZI NELL'EDIFICIO AD USO SOCIALE DI VIA ARNIGO': APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Lì, 15-03-2016 Il Responsabile del Servizio
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Lì, 15-03-2016 Il Responsabile del Servizio
X.xx Tresoldi Dott.ssa Xxxxxx
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
Lì, 07-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 07-04-2016
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 07-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 07-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx