Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi e prodotti
Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi e prodotti
Valido dal 01/09/2020
Agroqualità Società per azioni
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Xxxxxx Tel. x00 0000000000 - Fax: x00 0000000000
INDICE
1 Campo di applicazione 3
2 Definizioni 3
3 Natura dell’attività 3
4 Oggetto della verifica e norma di riferimento 4
5 Requisiti cogenti di sistema/prodotto e limiti di controllo di legalità 4
6 Accesso alle informazioni – Diritti di proprietà intellettuale 4
7 Obbligo di informazione sui procedimenti legali 5
8 Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema o prodotto ed eventuali modifiche 5
9 Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro 6
10 Modifiche del processo di certificazione 7
11 Facoltà di utilizzo di risorse esterne 7
12 Compensi dovuti all’Organismo di Certificazione 7
13 Durata del contratto 7
14 Sospensione del certificato di sistema e prodotto 8
15 Revoca del certificato di sistema e prodotto 8
16 Limiti della certificazione e responsabilità 9
17 Limitazione di responsabilità 9
18 Modello Organizzativo Ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico 9
19 Clausola di decadenza 10
20 Uso del marchio 10
21 Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di sistema 11
22 Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di prodotto 11
23 Comunicazione e pubblicità da parte delle Organizzazioni 11
24 Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento (quando applicabile) 11
25 Trattamento dati personali 11
26 Foro competente/arbitrato 12
27 Ricorsi, segnalazioni e reclami 12
28 Sanzioni commerciali 13
29. Forza maggiore 14
1 Campo di applicazione
Questo documento definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi e prodotti.
2 Definizioni
AGROQUALITÀ: significa Agroqualità S.p.A.
Certificato: il documento rilasciato da Agroqualità ad esito positivo dell’attività di verifica che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo “attestato”, “dichiarazione” etc.
Certificazione di conformità e certificazione: la verifica positiva da parte di Agroqualità circa la conformità del sistema/prodotto al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del “certificato” nel senso predetto.
Documento normativo: significa il documento (o l’insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali Agroqualità compie la sua attività di verifica della conformità.
Organizzazione: il soggetto che stipula il contratto con Agroqualità cui si applicano le presenti condizioni.
Organismo di Accreditamento: significa l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento.
Organismo Notificato: un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato da uno Stato membro in conformità alla normativa di riferimento
Attività di accreditamento: significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabili da norme armonizzate oltre ad ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
Sistema/prodotto: significa il sistema ovvero il prodotto che sono oggetto di verifica da parte di Agroqualità, come specificato nei documenti contrattuali. Le disposizioni contenute nel presente documento che si applicano alla sola verifica su sistema ovvero alla sola verifica su prodotto, sono espressamente indicate.
Verifica: processo sistematico, indipendente e documentato per l’esame di un’asserzione relativa ai gas serra nei confronti di criteri di verifica concordati.
3 Natura dell’attività
3.1 Mediante il contratto, Agroqualità si impegna a svolgere una valutazione di conformità del sistema/prodotto rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità.
Agroqualità non assume alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione del certificato.
3.2 È esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell’Organizzazione dei requisiti di sistema/prodotto oggetto di valutazione di conformità.
3.3 L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi possa determinare l'impossibilità per Agroqualità di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a Agroqualità la ragione sociale del soggetto (consulente) ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a Agroqualità ogni variazione di tali soggetti.
3.4 L'organizzazione riconosce, inoltre, che un potenziale conflitto di interessi possa insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino al momento della sua completa esecuzione. In tale caso sarà facoltà di Agroqualità recedere dal contratto con efficacia immediata, fermo restando il diritto di Agroqualità ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte sino al momento del recesso.
4 Oggetto della verifica e norma di riferimento
4.1 Costituiscono oggetto di verifica ai fini dell’emissione del certificato solo il sistema/prodotto come specificati nella documentazione contrattuale (modello offerta).
4.2 La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dall’Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione.
4.3 La valutazione di conformità sarà condotta da Agroqualità sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall’Organizzazione nella domanda di certificazione. Agroqualità potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato quanto fuori accreditamento (salvo che non vi sia un’indicazione contraria da parte dell’Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l’accreditamento sia ottenuto da Agroqualità successivamente al rilascio della certificazione, il certificato potrà essere nuovamente emesso con menzione dell’accreditamento ottenuto.
4.4 Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da Agroqualità ai fini della valutazione di conformità del sistema/prodotto avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto.
5 Requisiti cogenti di sistema/prodotto e limiti di controllo di legalità
5.1 L’Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti e servizi. La certificazione riguarda solo la conformità del sistema/prodotto al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di Agroqualità alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte dell’Organizzazione. L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Agroqualità.
6 Accesso alle informazioni – Diritti di proprietà intellettuale
6.1 L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente il Sistema/Prodotto per il quale è richiesta la certificazione e delle relative registrazioni.
L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione.
6.2 Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione del sistema/prodotto sono considerati riservati.
L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell’iter di certificazione ed all’Organizzazione in oggetto.
6.3 Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge o per ordine di Autorità competenti Agroqualità ne dà avviso all'Organizzazione.
6.4 Agroqualità non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno ad Agroqualità.
6.5 L’Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori ai processi di valutazione effettuati da Agroqualità stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Agroqualità siano conformi a documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra Agroqualità e l’Organizzazione. Qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non sarà rilasciato il certificato.
6.6 Agroqualità è esclusiva titolare del know-how e di tutti i marchi, brevetti, diritti d’autore, tecnologie, disegni industriali, invenzioni, software, dati e altre informazioni tecniche e
di tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale che possano eventualmente venire a conoscenza dell’Organizzazione in occasione dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto.
6.7 L’Organizzazione si impegna a manlevare e tenere indenne Agroqualità da qualsiasi eventuale pretesa di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà commerciale, industriale o intellettuale a motivo dell’utilizzo della documentazione messa a disposizione di Agroqualità per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, così come da ogni perdita, spesa e danno, diretta, indiretta e consequenziale.
7 Obbligo di informazione sui procedimenti legali
7.1 L’Organizzazione si impegna a:
- notificare immediatamente ad Agroqualità tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all’oggetto della certificazione;
- notificare immediatamente ad Agroqualità eventuali procedimenti legali in corso inerenti l’oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- in caso di certificazioni aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente ad Agroqualità eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l’intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiamo comportato comunicazioni a pubbliche autorità;
- tenere informata Agroqualità sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.
7.2 In relazione a quanto sopra, Agroqualità potrà eseguire visite di controllo straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, ovvero altri provvedimenti ai sensi della normativa applicabile, in base alla gravità e all’impatto dell’evento verificatosi.
8 Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema o prodotto ed eventuali modifiche
a. (per certificazione di sistema)
8a.1 La certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da audit occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l’Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura e il proprio sistema conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità della certificazione. L’Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili ad Agroqualità.
8 a.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell’attività, ecc.), l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta ad Agroqualità, che può accettare le variazioni o richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.
8 a.3 Se un’Organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta ad Agroqualità, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.
8 a.4 Qualora Agroqualità, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8 a.2, richieda l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.
b. (per certificazione di prodotto, processo e servizio)
8 b.1 Ove applicabile, la certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l’Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità della certificazione. L’Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili ad Agroqualità, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti, nel caso di valutazione di conformità di prodotto e delle relative azioni a seguire.
8 b.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità
della certificazione (es. variazioni di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell’Organizzazione, modifiche nell’assetto proprietario dell’Organizzazione, variazioni nel sistema di gestione per la qualità, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti), l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta ad Agroqualità, che può accettare le variazioni o richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.
8 b.3 Qualora Agroqualità, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8b.2, richieda l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.
9 Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro
9.1 L’Organizzazione, ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive eventuali modifiche, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire ad Agroqualità al momento della conclusione del contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori ed alle misure di protezione e prevenzione adottate. In caso di mancato rispetto delle previsioni che precedono, Agroqualità non potrà svolgere l’attività oggetto del contratto.
9.2 Ai sensi del sopra citato art. 26, co. 2, 3 e 3-bis, l’Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa dei valutatori incaricati da Agroqualità, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro, mediante l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ove applicabile o comunque mediante la predisposizione di un apposito verbale di coordinamento o di documentazione equivalente.
9.3 Ai sensi del sopra citato art. 26, co. 3-ter, qualora le attività oggetto del contratto debbano essere svolte presso un soggetto diverso dall’Organizzazione, quest’ultima s’impegna a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto; s’impegna, inoltre, a far sì che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integri il predetto documento con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Tale documentazione dovrà essere fornita a Agroqualità al momento della conclusione del contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso.
9.4 In ogni caso in cui Agroqualità intervenga per svolgere le attività oggetto del contratto e valuti che non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza, Agroqualità non potrà svolgere tali attività e si riserverà la facoltà di richiedere il pagamento relativo al suo intervento. In caso
di mancato rispetto dei precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3 Agroqualità avrà la facoltà di risolvere con efficacia immediata il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
10 Modifiche del processo di certificazione
10.1 È facoltà di Agroqualità modificare o aggiornare il processo di certificazione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, Xxxxxxxxxxx dovrà darne comunicazione con anticipo all’Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto per iscritto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.
10.2 Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell’Organizzazione.
11 Facoltà di utilizzo di risorse esterne
11.1 Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, Agroqualità potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.
11.2 Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su Agroqualità, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.
12 Compensi dovuti all’Organismo di Certificazione
12.1 Per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato ed espressamente elencate nell’offerta, saranno dovuti ad Agroqualità i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del certificato richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall’Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all’effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell’offerta in termini di giorno/uomo.
12.2 Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico dell’Organizzazione le spese sostenute da Agroqualità per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nell’offerta. Ove quest’ultima non specificasse la misura forfettaria delle spese, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da Agroqualità. Sarà facoltà dell’Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.
12.3 Gli importi dovuti ad Agroqualità per corrispettivo e spese potranno essere pagati dall’Organizzazione tramite bonifico bancario, alle coordinate bancarie indicate nei documenti contrattuali, oppure, ove non diversamente previsto dall’offerta o da altri documenti contrattuali, mediante pagamento online (e-payment), scegliendo una delle opzioni messe a disposizione accedendo alla Member Area del portale RINA. Salvo diversi accordi fra le parti, i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.
12.4 I compensi per l’attività svolta da Agroqualità saranno dovuti dall’Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.
12.5 Agroqualità può sospendere o ritirare qualsiasi certificato ovvero sospendere i propri servizi in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Organizzazione a qualsiasi società del Gruppo RINA in relazione al rapporto commerciale tra qualsiasi società del Gruppo RINA e l'Organizzazione ovvero da parte di ogni altra società appartenente al gruppo dell'Organizzazione. Tale previsione si applica anche quando l'obbligazione di pagamento è a carico del precedente proprietario e/o gestore e/o responsabile del prodotto e/o sistema in relazione ai quali vengono svolti i servizi.
13 Durata del contratto.
13.1 Fatti salvi i casi di contratti aventi ad aggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra Agroqualità e Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo
indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.
13.2 Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema/Prodotto in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di Agroqualità di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.
13.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 13.1 e 13.2 l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione oggetto del contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. o equivalente.
13.4 In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di Xxxxxxxxxxx. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.
13.5 In caso di rinuncia / recesso l’Organizzazione dovrà corrispondere ad Agroqualità tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia e il rimborso di tutti gli oneri, le spese e i costi sostenuti per l’erogazione dei servizi fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia. L’Organizzazione rimarrà, inoltre, in ogni caso tenuta a pagare ad Agroqualità un importo pari al 100% del corrispettivo della visita / prestazione pianificata nell’anno in cui è esercitato il diritto di recesso / rinuncia.
14 Sospensione del certificato di sistema e prodotto
14.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, la validità del certificato può essere sospesa da Agroqualità in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema o il prodotto non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento ed in particolare nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento da parte dell’Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate da Agroqualità;
b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da Agroqualità;
c) mancata comunicazione di modifiche dell’organizzazione ai sensi dell’art. 7 o delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione;
d) mancata informazione circa l’esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema;
e) mancato pagamento da parte dell’Organizzazione dei compensi dovuti ad Agroqualità, nei termini previsti dal contratto.
14.2 La sospensione verrà notificata all’Organizzazione tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata RR o PEC) nella quale verranno precisate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.
14.3 Durante il periodo di sospensione, il certificato del Cliente risulterà temporaneamente non valido. Nel caso della certificazione dei sistemi di gestione, l’Organizzazione può continuare ad utilizzare il proprio materiale pubblicitario che riporti riferimenti alla certificazione (come riportato all’articolo 20 del presente documento). In ogni caso, dovrà portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.
Per tutti gli altri tipi di certificazioni, l’Organizzazione e il personale non possono fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione (come riportato all’articolo 20 del presente documento) e l’Organizzazione deve portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.
15 Revoca del certificato di sistema e prodotto
15.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il certificato di conformità può essere revocato da Agroqualità nei seguenti casi:
a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da Agroqualità;
b) cessazione dell’attività dell’Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi;
c) condanna dell’Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione.
Si precisa che Agroqualità potrà revocare il certificato di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), in tutti i casi in cui il sistema o il prodotto non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento.
15.2 Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la revoca del certificato di conformità, Agroqualità provvederà a darne comunicazione per iscritto all’Organizzazione (lettera raccomandata R.R. o PEC). Conseguentemente quest’ultima, se in possesso del suddetto certificato, sarà tenuta a restituire il certificato di conformità in formato cartaceo, ove emesso in tale forma, entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca da parte di Agroqualità. Il certificato di conformità dell’Organizzazione sarà inoltre eliminato dalla Member Area presente sul sito web di Agroqualità (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), ove pubblicato.
15.3 Nell’ambito degli obblighi che gravano su Agroqualità, questa potrà comunicare l’avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato nell’elenco delle aziende/certificati presente sul proprio sito Internet.
16 Limiti della certificazione e responsabilità
a. (per certificazione di sistema)
16a.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di Gestione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Agroqualità del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull’Organizzazione certificata.
16a.2 Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne Agroqualità ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di Agroqualità in base al presente contratto.
b. (per certificazione di prodotto)
16 b.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra Agroqualità e l’Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Agroqualità del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sulla Organizzazione stessa.
16 b.2 Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l’Organizzazione si impegna a tenere indenne Agroqualità ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di Agroqualità in base al presente contratto.
17 Limitazione di responsabilità
In caso di inadempimento definitivamente accertato di Agroqualità dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, la responsabilità di Agroqualità sarà limitata al minore tra l’importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 200.000,00. Euro.
18 Modello Organizzativo Ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
18.1 L’Organizzazione dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, l’Organizzazione dichiara di aver visionato il
Codice Etico e di comportamento, elaborato dalla società capogruppo RINA S.p.A. e presente all’indirizzo: xxxx://xx-xxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxx/xx/xxxxx.xxxx
18.2 L’Organizzazione garantisce, nei rapporti con Agroqualità, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di Agroqualità di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1373 del codice civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.
18.3 In forza del "Modello organizzativo" - consultabile all’indirizzo xxxx://xx- xxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/000/xx/xxxxx.xxxx - è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:
a) ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
b) intraprendere alcuna relazione di affari con l’Organizzazione, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in Agroqualità;
c) ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l’ordinaria cortesia nei rapporti di affari.
18.4 La violazione dei predetti principi da parte dell’Organizzazione comporta la facoltà per Agroqualità di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per Agroqualità di richiedere il risarcimento del danno.
19 Clausola di decadenza
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di Xxxxxxxxxxx dovrà essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
20 Uso del marchio
20.1 21.1 L’uso dei marchi Agroqualità da parte delle Organizzazioni è regolamentato dal documento “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione di Agroqualità” ed è consentito all’Organizzazione secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.
20.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti Agroqualità relativi ai singoli servizi erogati o in altra norma applicabile, l’utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche effettuate da Agroqualità medesimo ed a cui attengono le certificazioni di conformità rilasciate da Agroqualità.
20.3 Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti Agroqualità relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da Agroqualità.
20.4 La facoltà di utilizzare i marchi Agroqualità non può essere in alcun modo trasferita dalle Organizzazioni a terzi.
20.5 Le Organizzazioni possono fare uso dei marchi solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da Agroqualità.
21.6a Ove, le certificazioni di prodotto siano sospese, revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.
21.6b Ove, le certificazioni di sistemi di gestione siano revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.
20.7 I marchi Agroqualità possono essere riprodotti in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale dei marchi.
20.8 Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da Agroqualità.
20.9 Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti Agroqualità relativi ai singoli servizi erogati o nell’ulteriore disciplina applicabile, l’Organizzazione dovrà corrispondere ad Agroqualità una penale pari euro 30.000,00.
20.10 E’ fatta salva la facoltà per Agroqualità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell’uso improprio dei marchi da parte delle organizzazioni.
20.11 Agroqualità si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che i marchi siano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all’Organizzazione l’esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell’Organizzazione di esibire quanto richiesto da Agroqualità comporta l’applicazione di quanto previsto al successivo capoverso. In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti da 20.2 a 20.8 ed ai successivi articoli 21 e 22 Agroqualità avrà la facoltà di risolvere il contratto per l’erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 1456 c.c.
20.12 L’uso dei marchi degli Organismi di Accreditamento da parte delle Organizzazioni è regolamentato dal documento “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione di Agroqualità” e dagli specifici regolamenti degli Organismi di Accreditamento disponibili nei rispettivi siti web.
21 Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di sistema
21.1 Per informazioni su eventuali regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di sistemi di gestione far riferimento al “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione di Agroqualità”.
22 Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di prodotto
22.1 Fatte salve le facoltà previste nei singoli Regolamenti o nelle guide di certificazione, i marchi Agroqualità relativi a certificazioni di prodotto possono essere utilizzati solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di Agroqualità, che fornisce all’Organizzazione un modello del marchio e le relative caratteristiche.
22.2 Ogni tipo di riproduzione che l’Organizzazione intenda apporre, a titolo esemplificativo, su prodotti, documentazione commerciale, etichette, imballaggi ecc. deve essere sottoposta a preventiva approvazione di Agroqualità.
23 Comunicazione e pubblicità da parte delle Organizzazioni
23.1 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 20, 21 e 22 si applicano anche ai rapporti tra Agroqualità e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle certificazioni rilasciate da Agroqualità medesima.
23.2 In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da Agroqualità e le eventuali limitazioni o condizioni poste da Agroqualità medesima.
24 Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento (quando applicabile)
24.1 Agroqualità si impegna ad informare l’Organizzazione dell’eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell’accreditamento nel settore di appartenenza, nonché a fornire le informazioni necessarie nella fase di passaggio ad altro Organismo accreditato.
24.2 Agroqualità non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all’Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell’accreditamento; nei suddetti casi, l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
25 Trattamento dati personali
25.1 I dati personali dell’Organizzazione saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00, CF e P.IVA 03794120109, nonché dalla/le società del Gruppo RINA con cui l’Organizzazione ha in corso un rapporto contrattuale,
secondo le modalità e per le finalità descritte nell’informativa a Voi resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
25.2 Si precisa che l’Organizzazione potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l’esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a xxxx.xxx@xxxx.xxx. Inoltre, in qualità di Interessato l’Organizzazione potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo xxxx.xxx@xxxx.xxx.
25.3 Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contattato mediante i recapiti indicati sul sito web xxx.xxxx.xxx, nonché all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer xxxx.xxx@xxxx.xxx.
26 Foro competente/arbitrato
26.1 Fatto salvo quanto stabilito al x.xx 26.9 in ordine alle controversie sul pagamento dei compensi e delle spese dovuti ad Agroqualità e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di Agroqualità, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
26.2 In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
26.3 La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.
26.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
26.5 Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
26.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
26.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
26.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti ad Agroqualità per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di Agroqualità sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
27 Ricorsi, segnalazioni e reclami
27.1 Con riferimento alle decisioni di Agroqualità riguardanti l’iter certificativo, l’Organizzazione può fare ricorso contro le stesse; esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Per ricorsi relativi allo standard BRC tale termine è fissato entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della decisione di certificazione.
27.2 Inoltre l’Organizzazione può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull’attività di Agroqualità.
27.3 I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di identificare l’attività, svolta da Agroqualità, oggetto della comunicazione da parte dell’Organizzazione ed essere indirizzati a Agroqualità s.p.a. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Le modalità di presentazione dei ricorsi, segnalazioni e reclami sono disponibili sul sito web di Agroqualità: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
27.4 Agroqualità esamina i ricorsi, le segnalazioni e i reclami in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 mesi dalla sua presentazione, previa eventuale audizione dei rappresentanti dell’Organizzazione.
Per ricorsi relativi allo standard IFS entro un massimo di 5 giorni lavorativi sarà inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo sarà fornita una risposta preliminare ed entro 20 giorni lavorativi sarà fornita una risposta scritta definitiva. Per ricorsi relativi allo standard BRC, una risposta scritta definitiva sarà fornita entro 30 giorni di calendario dal ricevimento.
27.5 Con specifico riferimento ai ricorsi ed a reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’audit o l’ispezione o preso la decisione di certificazione. Agroqualità invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.
27.6 Il ricorso ed il reclamo che non potrà essere risolto dal personale di Agroqualità sarà sottoposto al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di Agroqualità, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente dopo avere avuto contatti con il ricorrente/reclamante, darà la sua opinione sul ricorso o il reclamo entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comitato stesso, e comunicherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua opinione al ricorso. Per gli standard BRC e IFS valgono i tempi di cui al precedente punto 27.4.
27.7 Al ricevimento del ricorso, segnalazione o del reclamo, Agroqualità effettuerà gli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, darà formale comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto.
27.8 Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico dell’Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.
27.9 Nella gestione dei ricorsi, segnalazioni e reclami Agroqualità garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante.
28 Sanzioni commerciali
28.1 Agroqualità non sarà tenuta ad adempiere qualsiasi obbligo assunto in base al Contratto (inclusi, senza limitazione, obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto) se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse Agroqualità all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l’assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".
28.2 Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, Agroqualità avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:
I) di sospendere immediatamente il pagamento o l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto fino a quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o
II) al completo disimpegno dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento, (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o
III) di risolvere il Contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi di Agroqualità alla data della risoluzione.
29. Forza maggiore
Qualora, per causa di forza maggiore, una delle parti sia incapace di adempiere in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, con l’eccezione degli obblighi relativi ai pagamenti dei corrispettivi dovuti, si concorda che i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi dal momento di inizio dell’impedimento fino al suo termine.
La parte contraente che si trovi dinanzi ad un caso di forza maggiore, dovrà avvisare l'altra parte, dapprima verbalmente e senza indugio, quindi mediante lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo equivalente, precisando la data di inizio, la natura degli impedimenti, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione sugli obblighi derivanti dal contratto e dovrà cercare di rimuovere per quanto possibile tali impedimenti.
In via esemplificativa, saranno considerati “forza maggiore”: restrizioni da parte di autorità governative, incendio, esplosioni, tempeste e calamità naturali in genere, guerra, disordini pubblici, quarantene, epidemie, pandemie, embargo, agitazioni.
Pubblicazione: AGRO.6 Edizione Italiana
Agroqualità Società per azioni
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Xxxxxx Tel. x00 0000000000 - Fax: x00 0000000000
Regolamenti tecnici